Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/03/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 3 marzo 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 92/2023
Promossa da
Parte 1 (partita IVA P.IVA 1 ), in persona
' rappresentata e difesadel legale rappresentante pro tempore, signora Parte 1
dall'avvocato ROCCO VACCARINO, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, viale XX
Settembre, 76
-ricorrente-
Contro
CP 1 (c.f. P.IVA 2 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar Persona_1 di Roma
CP 2 (c.f. P.IVA 3 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato CONCETTO ORIGLIO giusta procura generale in Notar [...]
[...]
-resistenti-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 2/1/2023 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320229019091067000 notificata il 12/12/2022 e avverso nove sottostanti atti esattoriali e, precisamente, quattro cartelle di pagamento aventi ad oggetto premi CP_2 e sanzioni relativi agli 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 e 2018, e cinque avvisi di addebito aventi ad oggetto contributi DM10, anche rettificativi, relativi agli anni dal 2010 al 2012, dell'importo complessivo di euro 17.149,71. Chiedeva l'annullamento degli atti impugnati per intervenuta prescrizione della pretesa contributiva, essendo decorso il termine quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995. Rilevava che, conseguentemente, l'ente impositore non avesse il diritto di chiedere le somme in oggetto e che si fosse estinto il diritto dell'Agente della riscossione di agire in via esecutiva. Eccepiva altresì la prescrizione successiva, nell'ipotesi in cui venisse provata la notifica degli atti presupposti, essendo decorso il termine quinquennale fra la notifica di detti atti,
asseritamente eseguita negli anni 2012, 2013 e 2015, e la data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, in assenza di atti interruttivi. Estendeva l'eccezione di prescrizione anche alle sanzioni e agli interessi di mora ed insisteva nell'annullamento degli atti impugnati.
Eccepiva inoltre l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento, in violazione degli articoli 26 del DPR n. 602/1973, 60 DPR n. 600/1073 e
137 e seguenti c.p.c., nonchè l'illegittimità del medesimo atto per inesistenza della notifica degli avvisi di addebito, in violazione dell'art. 30 del DL n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla
L. n. 122/2010 e dell'art. 137 e seguenti c.p.c. Osservava al riguardo di essere venuta a conoscenza della pretesa contributiva solo tramite la notificazione dell'atto impugnato e che la mancata notifica delle cartelle comportasse la loro nullità. Rilevava che, allo stesso modo, la mancata notifica degli avvisi di addebito, da eseguirsi in via prioritaria tramite posta elettronica certificata, fosse causa di nullità degli stessi. Chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, stante la fondatezza dei motivi di ricorso (fumus boni iuris) ed il pregiudizio grave e irreparabile che sarebbe potuto derivare da eventuali procedure cautelari ed esecutive. In via principale chiedeva che, in accoglimento del ricorso, fosse accertata e dichiarata l'illegittimità degli atti impugnati, con condanna del concessionario alla restituzione di quanto eventualmente nelle more versato.
Con decreto del 4/1/2023, ritenuti sussistenti gravi motivi ai sensi dell'art. 24, comma 6, del D.Lgs.
46/1999, veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio 1'CP_1, deducendo che con l'atto impugnato fosse stato intimato il pagamento di somme iscritte a ruolo a titolo di contributi e sanzioni dovuti alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti. Eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per tardività rispetto al termine perentorio previsto dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 46/1999, tenuto conto della regolare notifica degli avvisi di addebito come da documentazione che allegava.
Evidenziava che detta notifica fosse stata eseguita a mezzo posta e regolamentata dall'art. 26 del
DPR n. 602/1973, quale legge speciale e derogatoria rispetto alla normativa generale in tema di notificazioni. Precisava che, pertanto, la notifica fosse avvenuta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, in applicazione della disciplina relativa all'invio della corrispondenza ordinaria e del D.M. 9/4/2001. Evidenziava inoltre che l'opponente nulla avesse dedotto in punto di merito, con la conseguenza che, stante il rigido sistema di preclusioni processuali proprio del rito del lavoro, la stessa dovesse ritenersi decaduta dalla possibilità di proporre ogni difesa e istanza istruttoria. Con riferimento all'eccezione di prescrizione, assumeva che la stessa non potesse essere eccepita per periodi pregressi alla notifica degli avvisi di addebito a causa della mancata impugnazione entro i prescritti termini perentori;
quanto all'eccezione di prescrizione successiva, da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., osservava che la stessa dovesse essere rivolta all'Agente della riscossione, titolare esclusivo del potere esazionale successivamente alla consegna dei ruoli e chiedeva che, all'eventuale accoglimento della stessa, dovesse conseguire la declaratoria di insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva e non anche di annullamento dei titoli. Evidenziava che la prescrizione non fosse maturata anche per l'intervenuta sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale emanata per gli eventi pandemici da coronavirus, che richiamava. Osservava pertanto che, avuto riguardo alle date di notifica degli avvisi di addebito, salvi ulteriori atti interruttivi posti in essere dall' Controparte_4 il "
termine di prescrizione non fosse ancora spirato anche a causa della dedotta sospensione per complessivi 542 giorni. Chiedeva in definitiva il rigetto del ricorso siccome inammissibile ed infondato e la conferma dei ruoli opposti.
Si costituiva in giudizio anche l' CP_2, eccependo in via preliminare la propria estraneità ad ogni questione afferente la fase esecutiva del procedimento di riscossione, essendo la stessa di esclusiva competenza del concessionario. Sempre in via preliminare eccepiva l'inammissibilità
dell'opposizione per tardività, essendo decorso il termine perentorio di 40 giorni di cui all'art. 24,
comma 5, del D.Lgs. 46/1999 dalla notifica delle cartelle, con la conseguenza che il credito dell'Istituto dovesse ritenersi incontestabile e che fosse ormai precluso il riesame del merito della pretesa contributiva. Deduceva che eventuali vizi della procedura esattoriale non potessero essere ascritti a responsabilità dell' CP_5 anche sotto il profilo della soccombenza in giudizio e della 9
condanna alle spese, e rilevava che il credito vantato riguardasse premi, regolazioni e sanzioni dovuti dalla ditta ricorrente per le annualità di riferimento in dipendenza della polizza artigiana/dipendenti di cui fosse titolare, come da relazione amministrativa che allegava. Chiedeva
in via pregiudiziale dichiararsi la propria carenza di competenza in materia esattoriale nonché
l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza, essendo decorsi i termini di impugnazione di cui agli artt. 29 D.Lgs. 46/1999 e 617 c.p.c. nonché i termini di cui all'art. 24,
comma 5, del citato D.Lgs.; in via subordinata, chiedeva il rigetto dell'opposizione nei propri confronti siccome infondata e, in ogni caso, la condanna della ricorrente al pagamento di quanto dovuto;
chiedeva, ancora, che, nell'ipotesi di responsabilità del concessionario, lo stesso fosse condannato al pagamento delle spese e comunque che essa fosse manlevata dalle conseguenti perdite economiche;
in via istruttoria chiedeva infine che fosse disposta l'acquisizione ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c. di tutta la documentazione relativa alla notifica delle cartelle e di eventuali atti interruttivi.
L'opponente depositava note di trattazione con le quali chiedeva dichiararsi la contumacia la quale, nonostante fosse stata regolarmente evocata indell' Controparte_3
giudizio, non si fosse costituita. Insisteva nell'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva,
maturata fra la notifica degli atti impugnati e la notifica dell'intimazione di pagamento, e chiedeva l'accoglimento del ricorso.
La ditta ricorrente depositava anche note conclusive con le quali evidenziava che il concessionario,
non essendosi costituito, non avesse potuto provare la notifica delle cartelle, con la conseguenza che dovesse ritenersi la nullità parziale dell'intimazione di pagamento, limitatamente alla parte relativa a detti atti, e l'intervenuta prescrizione dei crediti CP_2 oggetto delle cartelle medesime. Anche
con riferimento agli avvisi di addebito, insisteva nella prescrizione della pretesa e del diritto dell' CP 4 della riscossione di agire in via esecutiva, attesa l'assenza di atti interruttivi;
puntualizzava al riguardo che detta prescrizione fosse maturata alla data di ricezione dell'intimazione di pagamento, e ciò sia in quanto il termine quinquennale fosse spirato anteriormente al periodo di sospensione sia in applicazione della sospensione stessa. Contestava
inoltre la regolarità della notifica dell'avviso di addebito n. 59320130003968524000 per violazione dell'art. 8 comma 4 della legge n. 890/1982, asserendo che non fosse stata fornita dall' CP_1 la prova della ricezione da parte del destinatario (temporaneamente assente) della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso l'ufficio postale (c.d. CAD). In assenza della suddetta prova, eccepiva la nullità della notifica dell'avviso di addebito e, dunque, la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata. Con provvedimento del 16/5/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva delegata la trattazione e decisione della stessa al sottoscritto giudice onorario. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del 3 marzo 2025, disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni".
L'opponente ha regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle proprie conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
Occorre innanzitutto dichiarare la contumacia dell' Controparte_3 che, sebbene regolarmente evocata in giudizio, non ha curato la costituzione.
Ciò premesso, occorre procedere all'esame delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato e,
in particolare, verificare la regolare notifica delle stesse anche al fine di accertare l'ammissibilità
dell'opposizione ai sensi dell'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999.
Va, infatti, in primo luogo esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata degli enti resistenti, la quale peraltro va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dal citato art. 24, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Si osserva al riguardo che, premesso che, come affermato dalla Corte di Cassazione, grava sull'opponente l'onere di provare la tempestività dell'iniziativa giudiziaria intrapresa, detta prova presuppone pur sempre che “l'atto contro cui l'opposizione è rivolta sia stato validamente notificato e lo sia stato in data certa" (cfr. Cass. 21/8/2013 n. 19366; Cass. 17/9/2004, n. 18730).
Nella specie, con riferimento alle suddette cartelle, non è stato prodotto il referto di notifica dal quale avrebbe potuto evincersi la regolare notifica delle stesse. Ed infatti, il concessionario della riscossione, non costituitosi in giudizio, non ha potuto assolvere all'onere probatorio su di lui gravante relativo alla regolare notificazione delle cartelle di pagamento. Tale onere deve essere assolto mediante la produzione in giudizio della relata di notificazione e dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a strumenti equipollenti,
quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell'Amministrazione finanziaria o attestazioni dell'ufficio postale. In assenza di tali produzioni, l'onere probatorio posto a carico del concessionario non risulta assolto.
D'altra parte, l'onere di fornire la dimostrazione della corrispondenza tra atto notificato ed atto invocato in giudizio compete proprio all' Controparte_3
Nella specie, nessuna prova documentale è stata allegata al fine di dimostrare la notifica delle suddette cartelle, non potendo ritenersi tale la documentazione offerta in comunicazione dall' CP 2, consistente in "visualizzazioni iter ruolo".
Ne consegue che deve ritenersi omessa la notifica delle cartelle in esame.
La ditta ricorrente ha pertanto appreso dell'esistenza della pretesa creditoria vantata nei suoi confronti solo al momento della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, eseguita il
12/12/2022.
Pertanto, dovendosi innanzitutto pronunciare questo decidente sull'ammissibilità dell'opposizione,
tenuto conto che l'odierno ricorso è stato depositato in data 2/1/2023, deve ritenersi tempestiva la proposizione della stessa, da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 D.Lgs. 46/1999, essendo stato rispettato il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento (Cass. Ord., Sez. 6, n.
18256 del 2/9/2020).
Si rileva pertanto che, con riferimento alla cartella di pagamento n. 29320140031650972000 (1),
tenuto conto della data di maturazione dei crediti e dunque delle annualità dei premi e delle sanzioni in oggetto (2012, 2013 e 2014), alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata
(12/12/2022) era già maturata la prescrizione dei crediti medesimi, stante l'assenza di altri atti interruttivi e il decorso del termine quinquennale di prescrizione. Pertanto, i crediti CP_2 portati dalla suddetta cartella devono ritenersi prescritti e, dunque, non dovuti.
Ne consegue, altresì, che va ritenuta e dichiarata l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa alla cartella suindicata.
Venendo ora all'esame delle altre cartelle, nn. 29320170024707457000 (2),
e n. 2932018002809891000 (4), considerate le annualità dei premi 293201700393869905000
oggetto delle stesse (rispettivamente, 2016, 2017 e 2018), alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (12/12/2022) non era ancora maturata la prescrizione.
Con riferimento alle cartelle suindicate, occorre precisare che ai fini del computo della prescrizione trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19, e ciò come evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio (cfr., in particolare, sentenza n. 292/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68
co. 1 del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla 1. 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159".
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D.Lgs. n. 159/2015 quanto segue: "1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione...".
Ne discende che, nel calcolare il termine di prescrizione deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (cfr. sentenza n. 292/2023 del
Tribunale di Catania cit.), pari a complessivi 542 giorni.
Da quanto sopra consegue che, premesse le annualità dei premi portati dalle cartelle di pagamento in esame (2016, 2017 e 2018), per l'operare della predetta sospensione, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (12/12/2022) il termine di prescrizione non era ancora decorso, con la conseguenza che i crediti in questione non possono ritenersi prescritti e, in quanto tali, devono ritenersi dovuti.
Procedendo ora all'esame degli avvisi di addebito, si osserva che l'CP_1 ha omesso di produrre l'avviso di addebito n. 59320130002640543000 (8) e il relativo referto di notifica;
mentre, con riferimento all'avviso di addebito n. 59320130003968524000 (9), ha prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata n. 65016921889-6 con la quale è stata tentata la notifica;
dall'esame di detto documento si evince che, al momento della consegna presso la sede della ditta in Belpasso, strada provinciale, 56/1 73, l'atto in questione non sia stato recapitato in quanto il destinatario risultasse essere "trasferito".
Pertanto, così come rilevato per le cartelle, anche la notifica degli avvisi di addebito suindicati deve ritenersi omessa, con la conseguenza che l'opponente ha per la prima volta acquisito conoscenza della pretesa contributiva vantata nei suoi confronti dall' CP 1 al momento della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
Premessa, pertanto, anche in questo caso la tempestività e, dunque, l'ammissibilità
dell'opposizione, si rileva che, tenuto conto che gli avvisi di addebito in esame hanno ad oggetto contributi DM 10 rettificativi relativi agli anni 2010, 2011 e 2012, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (12/12/2022) era ampiamente maturata la prescrizione dei crediti in oggetto, stante il decorso del termine quinquennale di prescrizione e il mancato compimento di atti interruttivi.
I suddetti crediti devono pertanto ritenersi prescritti, con la conseguenza che i contributi in oggetto devono ritenersi non dovuti.
Con riguardo agli altri avvisi di addebito, nn. 59320120004435359000
59320120004780368000 (6) e 59320120006416966000 (7), si osserva che l'CP_1 ha prodotto i referti di notifica degli stessi, dai quali si evince che detti atti sono stati regolarmente notificati,
nelle date rispettivamente del 7/11/2012, dell'8/11/2012 e del 3/1/2013, presso la sede della ditta ricorrente in Belpasso, strada provinciale 56/1 73, mediante raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento.
Detta notificazione a mezzo del servizio postale ordinario, c.d. notificazione semplificata, è prevista dall'art. 26 comma 1 DPR 29/9/1973 n. 602, il quale dispone che: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda". Secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, “La notificazione può essere eseguita
"anche mediante invio" diretto dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
nel qual caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (Cass. n.
14327/2009). L'accertamento circa la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella cui è consegnata è, difatti, di competenza esclusiva dell'ufficiale postale, che vi provvede con un atto (l'avviso di ricevimento della raccomandata) assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., avendo natura di atto pubblico (Cass. n. 11708/2011)”.
In tale ipotesi, pertanto, è l'avviso di ricevimento a garantire l'esatta individuazione del destinatario dell'atto, tenendo luogo della notifica di cui alla prima parte del citato art. 26, e a fare fede della sua spedizione da parte del soggetto legittimato (Cass. 14327/2009; Cass. 4275/2018).
Tale modalità di notifica a mezzo posta è alternativa a quella di cui alla prima parte dell'art. 26,
comma 1, cit. (di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati) ed è eseguita con ordinaria raccomandata postale disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001, che all'art. 32 dispone che: "Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta...", mentre al successivo art. 39 prevede che: "Sono
abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ei collaboratori familiari e, se vi è il servizio di portierato, il portiere".
Detta notificazione semplificata esclude l'applicabilità sia degli articoli 137 e ss. c.p.c. sia della legge n. 890/1982, dovendosi fare riferimento solo alle disposizioni di cui al citato D.M. 9 aprile
2001. In mancanza di apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12083/2016; n. 23213/2014; n. 16949/2014; n. 4895/2014; n. 9111/2012; n.
270/2012).
Nella specie, pertanto, la notifica degli avvisi di addebito in esame deve considerarsi avvenuta nelle date indicate negli avvisi di ricevimento sottoscritti dai consegnatari (7/11/2012, 8/11/2012 e
3/1/2013); non è dunque ravvisabile alcun profilo di nullità, dal momento che i suddetti avvisi di ricevimento, debitamente consegnati presso la sede della società destinataria, risultano sottoscritti da persona ivi rinvenuta.
Ebbene, tenuto conto delle suindicate date di notificazione degli avvisi di addebito, il merito della pretesa contributiva (e precisamente il riferimento all'eccezione di prescrizione dei crediti) non è
più contestabile.
Si osserva al riguardo che ogni questione inerente al merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione dell'omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24, comma 5, d.lgs. 46/99. Detta articolo dispone, infatti, che
"contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore".
In ordine alla natura del predetto termine ed alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema
Corte ha avuto modo di affermare che lo stesso “deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà
del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore" (Cfr.: Cass. n. 2835/08; Cass. n. 4506/07; Cass. n. 6674/08). In breve, il riferito termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è
diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo (cfr. Cass. 17978/2007; Cass. 14692/2007).
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacchè ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo).
Pertanto, nella specie, essendo stata comprovata la notifica degli avvisi di addebito in esame e tenuto conto dell'inutile decorso dei termini di legge, risulta tardiva la proposizione dell'opposizione al ruolo.
Ciò posto, va a questo punto valutata l'eventuale l'estinzione della pretesa contributiva per effetto del decorso del termine di prescrizione successivamente alla notifica degli atti impugnati, la quale integra un'opposizione all'esecuzione, vertendo su causa di estinzione del credito successiva alla formazione del titolo esecutivo.
Non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali la stessa può essere esaminata nel merito.
Al debitore dei contributi è, infatti, sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo. Ciò detto, l'opposizione deve essere accolta con riferimento a tutti gli avvisi di addebito in esame,
in quanto dalla data di notifica degli stessi (7/11/2012, 8/11/2012 e 3/1/2013) fino alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (12/12/2022) è ampiamente decorso il prescritto termine quinquennale;
ne consegue che la prescrizione deve ritenersi maturata già anteriormente al periodo di sospensione dei termini di prescrizione previsto dalla richiamata normativa emergenziale.
In definitiva, anche i crediti di cui agli avvisi di addebito notificati devono dichiararsi prescritti con la conseguenza che, con riferimento ad essi, deve essere escluso il diritto di procedere a riscossione coattiva.
In ordine all'applicabilità del termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, Legge 335/1995 si rinvia per relationem a quanto evidenziato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui "la
- - per proporre opposizione a cartella di scadenza del termine pacificamente perentorio pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione"
del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art.3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) a quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'CP_1 che dal 1°
gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto
CP_5 (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)" (Cass. S.U.
17 novembre 2016, n. 23397).
Va, conseguentemente, dichiarata l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa a tutti gli avvisi di addebito impugnati. Quanto alle spese di lite, facendo riferimento alle cartelle, tenuto conto che il valore dei crediti prescritti (pari ad euro 769,99) risulta essere quasi equivalente a quello dei crediti non prescritti
(euro 503,00), le stesse vanno integralmente compensate fra l'opponente e l' CP_2, e ciò anche in considerazione dell'esiguità dei suddetti importi. Nei rapporti fra l'opponente e l'CP_1, invece,
considerata l'integrale prescrizione dei relativi crediti, le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del suddetto ente con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
Con riferimento ai crediti portati dalla cartella di pagamento n. 29320140031650972000 (1) e dagli avvisi di addebito n. 59320130002640543000 (8) e n. 59320130003968524 (9), in accoglimento dell'opposizione al ruolo, dichiara non dovuti per intervenuta prescrizione i suddetti crediti;
Con riguardo ai crediti portati dagli avvisi di addebito n. 59320120004435359000 n.
59320120004780368000 (6) e n. 59320120006416966000 (7), dichiara inammissibile l'opposizione al ruolo;
in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, dichiara la prescrizione dei suddetti crediti e, per l'effetto, l'insussistenza del diritto di procedere a riscossione coattiva;
Conseguentemente, dichiara l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa alla cartella e agli avvisi di addebito suindicati;
Rigetta nel resto;
Condanna l'CP 1 al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di euro 1.863,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, e che distrae in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Compensa le spese fra l'opponente e l' CP_2 ;
Così deciso in Catania il 3 marzo 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio