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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 12/12/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1405/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Stefano Brusati Presidente dott. Antonino Fazio Giudice Relatore dott. Paola Bailo Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. promosso da
, con gli avv.ti Guido Mannina e Camilla Mannina Parte_1
reclamante
Contro
, con l'avv. Raffaella Panciroli Controparte_1
reclamata
**********
1. La vicenda può essere così sintetizzata. Con PEC del 28.04.2025 la Difesa dell'odierna reclamata (già ) intimava la restituzione immediata della somma di Controparte_1 CP_2
295.141,60 euro versati alla reclamante impresa edile in relazione ad opere di ristrutturazione ed ampliamento di un proprio capannone in Vigolzone (PC) eseguite nel periodo 2013-2016; sostenendo che i lavori non erano mai stati eseguiti e completati come pattuito.
[...] contestava come temerarie le avverse pretese, con PEC dell'8.05.2025 a firma del Parte_1
pagina 1 di 3 proprio Difensore. la citava in giudizio, nel quale si costituirà il CP_1 Parte_1
24.07.2025. Il 27.05.2025 deposita ricorso ex art. 696 c.p.c. chiedendo disporsi CTU per verificare e quantificare le opere edili effettivamente eseguite all'epoca. Produce una relazione tecnica di parte. Il 10.07.2025 si costituisce nel procedimento di ATP la eccependo CP_1
l'inammissibilità della domanda per mancanza dei presupposti dell'urgenza e del periculum caratterizzanti il procedimento cautelare. In esito all'udienza di comparizione del 15.07.2025, il giudice adito (dott.ssa Ventriglia) rigettava il ricorso evidenziando come non fossero state
“neanche prospettate le ragioni d'urgenza che renderebbero non più utilmente esperibile
l'assunzione della prova nel futuro ed eventuale giudizio di merito”, rilevando come sia “pacifico che i lavori oggetto dell'accertamento richiesto sono stati eseguiti 9 anni fa”, di tal che “non sussiste la prova della necessaria acquisizione del mezzo istruttorio (CTU) prima del giudizio di merito in correlazione al pericolo di dispersione della prova”.
Propone reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. sostenendo che le Parte_1 ragioni di urgenza consistono nella situazione di conflitto generale tra le parti e del rischio che la controparte possa “effettuare interventi per nascondere le opere già eseguite da anni”, compromettendo così la possibilità di accertamento giudiziale dello stato dei luoghi ora per allora.
Resiste la CP_1
2. Il reclamo è infondato e non meritevole di accoglimento. Il Collegio condivide interamente le valutazioni del provvedimento reclamato: pacifico che si tratti di accertare e verificare nella loro effettiva consistenza le opere edili eseguite nell'arco temporale tra il 2013 e il 2016 – dunque concluse più di 9 anni fa – la specifica ragione di urgenza prospettata è al contempo generica (la conflittualità tra le parti) e infondata (qualsiasi tecnico potrebbe accertare eventuali interventi eseguiti nel 2025 o successivamente). Non v'era ragione, pertanto, per richiedere con autonomo ricorso ex art. 696 c.p.c. una CTU che poteva ben essere richiesta e svolta nel giudizio contenzioso di merito già incardinato con l'atto di citazione notificato da e in cui è CP_1 Parte_1 convenuta. Si tratta infatti, come prospettato dalle stesse parti, di accertamenti “ora per allora”, cioè di natura documentale, finalizzati a verificare l'esistenza del credito restitutorio asserito da Contr
e, pertanto, non solo e non tanto vizi e difetti delle opere, ma corretta e attendibile contabilità.
Ritiene il Collegio che non siano pertanto apprezzabili obiettive ragioni di urgenza o di pericolo di pagina 2 di 3 dispersione delle fonti di prova: cioè i presupposti chiaramente posti a fondamento dell'istituto ex art. 696 c.p.c.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri del DM 55/2014.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo;
Condanna la reclamante al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 2.000,00 oltre IVA e accessori.
Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio dell'8.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Antonino Fazio dott. Stefano Brusati
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Stefano Brusati Presidente dott. Antonino Fazio Giudice Relatore dott. Paola Bailo Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. promosso da
, con gli avv.ti Guido Mannina e Camilla Mannina Parte_1
reclamante
Contro
, con l'avv. Raffaella Panciroli Controparte_1
reclamata
**********
1. La vicenda può essere così sintetizzata. Con PEC del 28.04.2025 la Difesa dell'odierna reclamata (già ) intimava la restituzione immediata della somma di Controparte_1 CP_2
295.141,60 euro versati alla reclamante impresa edile in relazione ad opere di ristrutturazione ed ampliamento di un proprio capannone in Vigolzone (PC) eseguite nel periodo 2013-2016; sostenendo che i lavori non erano mai stati eseguiti e completati come pattuito.
[...] contestava come temerarie le avverse pretese, con PEC dell'8.05.2025 a firma del Parte_1
pagina 1 di 3 proprio Difensore. la citava in giudizio, nel quale si costituirà il CP_1 Parte_1
24.07.2025. Il 27.05.2025 deposita ricorso ex art. 696 c.p.c. chiedendo disporsi CTU per verificare e quantificare le opere edili effettivamente eseguite all'epoca. Produce una relazione tecnica di parte. Il 10.07.2025 si costituisce nel procedimento di ATP la eccependo CP_1
l'inammissibilità della domanda per mancanza dei presupposti dell'urgenza e del periculum caratterizzanti il procedimento cautelare. In esito all'udienza di comparizione del 15.07.2025, il giudice adito (dott.ssa Ventriglia) rigettava il ricorso evidenziando come non fossero state
“neanche prospettate le ragioni d'urgenza che renderebbero non più utilmente esperibile
l'assunzione della prova nel futuro ed eventuale giudizio di merito”, rilevando come sia “pacifico che i lavori oggetto dell'accertamento richiesto sono stati eseguiti 9 anni fa”, di tal che “non sussiste la prova della necessaria acquisizione del mezzo istruttorio (CTU) prima del giudizio di merito in correlazione al pericolo di dispersione della prova”.
Propone reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. sostenendo che le Parte_1 ragioni di urgenza consistono nella situazione di conflitto generale tra le parti e del rischio che la controparte possa “effettuare interventi per nascondere le opere già eseguite da anni”, compromettendo così la possibilità di accertamento giudiziale dello stato dei luoghi ora per allora.
Resiste la CP_1
2. Il reclamo è infondato e non meritevole di accoglimento. Il Collegio condivide interamente le valutazioni del provvedimento reclamato: pacifico che si tratti di accertare e verificare nella loro effettiva consistenza le opere edili eseguite nell'arco temporale tra il 2013 e il 2016 – dunque concluse più di 9 anni fa – la specifica ragione di urgenza prospettata è al contempo generica (la conflittualità tra le parti) e infondata (qualsiasi tecnico potrebbe accertare eventuali interventi eseguiti nel 2025 o successivamente). Non v'era ragione, pertanto, per richiedere con autonomo ricorso ex art. 696 c.p.c. una CTU che poteva ben essere richiesta e svolta nel giudizio contenzioso di merito già incardinato con l'atto di citazione notificato da e in cui è CP_1 Parte_1 convenuta. Si tratta infatti, come prospettato dalle stesse parti, di accertamenti “ora per allora”, cioè di natura documentale, finalizzati a verificare l'esistenza del credito restitutorio asserito da Contr
e, pertanto, non solo e non tanto vizi e difetti delle opere, ma corretta e attendibile contabilità.
Ritiene il Collegio che non siano pertanto apprezzabili obiettive ragioni di urgenza o di pericolo di pagina 2 di 3 dispersione delle fonti di prova: cioè i presupposti chiaramente posti a fondamento dell'istituto ex art. 696 c.p.c.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri del DM 55/2014.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo;
Condanna la reclamante al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 2.000,00 oltre IVA e accessori.
Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio dell'8.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Antonino Fazio dott. Stefano Brusati
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