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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 21/10/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 21.10.2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 21.10.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rapp e difeso dall'avvocato Marcella Mattia ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale di Brindisi ricorrente e
rappresentato e difeso dall'avvocato Controparte_2
Cosi o, nel cui studio ha eletto domicilio resistente nonché
Controparte_3
oggetto: opposizione esecuzione
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.05.2023, l' ha introdotto il giudizio CP_1 di merito, contestando la procedura es a posta in essere da controparte per assenza di un idoneo titolo esecutivo e per avere in ogni caso eseguito, come da modello Te08 del 18.7.2016, la sentenza di condanna meramente genrica (n. 1483/2016) portata in esecuzione. Costituitasi in giudizio, parte opposta ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'avversa opposizione all'esecuzione per mancata impugnazione nei termini di legge dell'ordinanza di assegnazione delle somme intervenuta in data 11.5.2023, concludendo per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e per la condanna di parte opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria. All'odierna udienza sulle conclusioni delle parti come sopra esposte il giudice ha pronunciato la presente sentenza con motivazione contestuale. ____________
L'opposizione è fondata per le ragioni di seguito esposte. Prelimi ata l'improcedibilità del ricorso nei confronti di che non risulta evocata in giudizio. Controparte_3
Ciò pr l'eccezione relativa all'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione per essere intervenuta in data 11.5.2023 l'ordinanza di assegnazione delle somme emessa dal Giudice dell'esecuzione. Difatti, qualora il procedimento di espropriazione presso terzi di crediti si sia concluso con l'ordinanza ex art. 553 c.p.c., non è più ammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., dal momento che il diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere contestato solo fintanto che è minacciato o viene esercitato dal creditore e non già dopo che il processo esecutivo si sia definitivamente concluso, potendo, in tal caso, il debitore instaurare un ordinario processo di cognizione per accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito (e, se del caso, ottenere la restituzione delle somme già incassate) in ragione di circostanze modificative o estintive sopravvenute alla conclusione del processo esecutivo (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 21/04/2022, n. 12690). Tuttavia, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, la sentenza resa nel giudizio di opposizione all'esecuzione, anche se pubblicata dopo l'ordinanza di assegnazione della somma emessa dal giudice dell'esecuzione, “accerta ora per allora il diritto del creditore procedente di agire in executivis per il credito portato dal titolo,
2 legittimando il debitore che veda accolta l'opposizione – in tutto od in parte ove la contestazione attenga al quantum – ad esperire nei confronti del creditore soddisfatto l'azione di ripetizione della somma che risultasse indebitamente assegnata dal giudice dell'esecuzione… … La pubblicazione della sentenza di accoglimento dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., successiva all'ordinanza di assegnazione della somma emessa dal giudice dell'esecuzione, legittima il debitore esecutato ad esperire l'azione di ripetizione della somma indebitamente assegnata al creditore soddisfatto, venendo a cedere, di fronte al giudicato, l'irrevocabilità e irretrattabilità del provvedimento di assegnazione.” (Cass., sez. III Civile, ordinanza n. 4528/19). Pertanto, a seguito della pronuncia di un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., che non sia stata autonomamente impugnata mediante opposizione agli atti esecutivi, persiste in capo all'esecutato l'interesse alla decisione sul merito dell'opposizione all'esecuzione precedentemente proposta, dal momento che, non venendo in questione esigenze di tutela della posizione di terzi estranei alla procedura, l'esito favorevole dell'opposizione determinerebbe l'invalidazione di tutti gli atti esecutivi precedentemente compiuti. Si è osservato, a riguardo, che il principio di autonomia del processo esecutivo rispetto ai giudizi ordinari di cognizione di opposizione alla esecuzione (preventiva e successiva: art. 615 c.p.c., commi 1 e 2), che in assenza del rimedio sospensivo, rende indifferente la prosecuzione del primo alle vicende processuali dei secondi, trova limite nella affermazione per cui l'eventuale accoglimento -con sentenza passata in giudicato- della opposizione alla esecuzione, venendo a negare il diritto del creditore procedente ad iniziare o proseguire il processo esecutivo, determina l'"invalidazione" degli atti esecutivi precedentemente compiuti, in ogni caso fatti salvi gli effetti giuridici prodotti a vantaggio dell'acquirente o dell'assegnatario di buona fede, qualora la pronuncia favorevole all'opponente intervenga "successivamente" alla emissione della ordinanza di aggiudicazione o di assegnazione (art. 2929 c.c.; art. 187 bis disp. att. c.p.c.; art. 632, comma 2, c.p.c.). In particolare, sulla portata della norma di chiusura dell'art. 2929 c.c. si è chiarito che il bilanciamento degli interessi in conflitto (l'interesse del debitore a non subire una espropriazione ingiusta;
l'interesse dell'aggiudicatario o assegnatario a confidare nella validità del titolo di acquisto) deve compiersi differentemente in relazione alla posizione soggettiva rivestita dall'aggiudicatario od assegnatario, secondo che si tratti dello stesso "creditore procedente", parte necessaria del giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., o, invece, di "soggetto terzo" che "in buona fede" ha fatto affidamento sulla regolarità dello svolgimento della procedura esecutiva in esito alla quale ha perfezionato il proprio acquisto
3 e che -in quanto terzo- rimane del tutto estraneo ai rapporti tra creditore esecutante e debitore esecutato e non può, pertanto, essere pregiudicato dagli effetti della sentenza emessa nel giudizio di opposizione esecutiva ex art. 615 c.p.c. Si è, infatti, evidenziato che il creditore procedente, nell'ipotesi di assegnazione a suo favore, non può essere considerato terzo e, pertanto, l'accertamento dell'inesistenza del titolo esecutivo e del credito travolge in ogni caso l'assegnazione medesima disposta in suo favore (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6535 del 05/04/2016). Negli stessi termini Cass. n. 18350 del 27/08/2014, secondo cui “persiste la materia del contendere e l'interesse alla decisione sul merito in capo all'esecutato opponente in un'opposizione ad espropriazione presso terzi per ragioni di quantificazione del credito di controparte quando, successivamente all'opposizione e nonostante il suo dispiegamento, sia stata pronunziata ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., anche ove quest'ultima non sia stata autonomamente impugnata.”; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20924 del 07/09/2017). Al riguardo è stato, infatti, puntualmente rilevato come “uno sviluppo eventualmente favorevole all'opponente non potrebbe che proiettare l'effetto della nullità originaria del precetto su tutti gli atti esecutivi, nella parte in cui essi riconoscessero in modo illegittimo un'entità del credito diversa, perché maggiore, rispetto a quella realmente dovuta: ma allora la naturale propagabilità del vizio espressione del principio generale di cui all'art. 159 cod. proc. civ. – elide qualsiasi onere, per l'opponente e per lo stesso vizio originario di eccessività del preteso, di impugnare altresì tutti gli – e ciascuno degli – atti del processo esecutivo successivi al dispiegamento dell'opposizione all'esecuzione in pendenza del processo stesso Allo stesso modo, del resto, la pronunzia sul merito che intervenisse nell'opposizione ad esecuzione già dispiegata, ove rivedesse “in minus” il credito anche come accertato dal giudice dell'esecuzione nello sviluppo del processo esecutivo nelle more concluso, travolgerebbe gli atti di questo nella parte in cui dovessero rilevarsi illegittimi relativamente alla parte di credito erroneamente riconosciuta, senza alcuna necessità di una previa separata o autonoma impugnazione di ciascuno di quelli” (cfr. Cass., sez. 3, sentenza n. 18350 del 27/08/2014, in motivazione). Ne segue che, ove, come nella specie, le somme dovute dal terzo al debitore esecutato siano state assegnate in pagamento allo stesso creditore pignorante, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., non è dato scorgere limiti al recupero da parte del debitore delle somme indebitamente assegnate e riscosse dal creditore medesimo, il quale abbia esercitato il diritto di agire "in executivis" successivamente dichiarato, all'esito del giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., "ab origine" inesistente.
4 Difatti, risulta dalla documentazione prodotta ed è incontestato tra le parti che l'ordinanza di assegnazione delle somme da parte del G.E. è intervenuta in data 11.5.2023, mentre la presente opposizione è stata proposta in data 29.5.2023 nei venti giorni successivi ex art. 617 c.p.c. Sicchè deve ritenersi che persista in capo all'esecutato l'interesse alla decisione sul merito dell'opposizione all'esecuzione precedentemente proposta, difettando nella peculiare fattispecie i presupposti ai quali deve ricollegarsi l'intangibilità della ordinanza di assegnazione non impugnata ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Ritenuta l'ammissibilità della presente opposizione per i motivi sopra ampiamente esposti, risulta dalle deduzioni delle parti e dalla documentazione in atti: - che con s il Tribunale di Brindisi accoglieva la domanda di riconoscendo il Controparte_2
“… … diritto del ricorrente alla pensione con l'utilizzo ai fini della determinazione della retribuzione annua pensionabile, dell'emolumento extramensile della tredicesima mensilità (se maturata) nella determinazione del valore retributivo dei periodi di contribuzione figurativa c correnza dal 21.10.2011 … …”; - che, attesa l'inottemperanza di al pagamento del dovuto, parte opposta CP_1 provvedeva a notificare p nte atto di precetto in data 17.5.2019, nonché atto di pignoramento in data 10.6.2019; - che il G. E. provvedimento del 20.3.2023 rigettava l'istanza di sospensione di CP_1 assegnando il termine di 60 gg. per l'introduzione del presente giudi merito. Ciò premesso, rileva il giudicante che la predetta sentenza (n. 1483/2016) non può essere considerata un valido titolo esecutivo attesa la natura meramente dichiarativa del diritto di parte opposta. Il dispositivo, difatti, non contiene alcuna determinazione del quantum debeatur, alla quantificazione del quale non è dato pervenire mediante un semplice calcolo aritmetico. Difatti, è vero che una sentenza di condanna nella quale non sia espressamente identificato il quantum debeatur non è, per questo solo fatto, inutilizzabile come titolo esecutivo, potendo essa comunque assolvere tale funzione quando, in presenza di ogni altro requisito di legge, alla quantificazione sia dato pervenire sulla base di un mero calcolo aritmetico. Tuttavia, non è men vero che i dati da utilizzare per questo calcolo devono emergere dallo stesso titolo e non essere desumibili aliunde. Sul punto, secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, "La sentenza con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la pensione di anzianità e abbia condannato l'ente previdenziale al pagamento dei relativi ratei e delle differenze dovute, senza precisare in termini monetari l'ammontare di tali differenze, deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo, in
5 quanto la misura della prestazione spettante all'interessato non è suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto, contenuti nella medesima sentenza o mediante il mero richiamo ai criteri di legge, ma necessita dell'ulteriore intervento di un giudice diverso, salva la possibilità di procedere a un'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo." (cfr. Cass. n. 14154 del 2019). E ancora, "La sentenza con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la pensione d'invalidità e abbia condannato l'ente previdenziale al pagamento dei relativi ratei e delle differenze dovute a titolo di integrazione al minimo del trattamento pensionistico, senza precisare in termini monetari l'ammontare di tali differenze, deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo, in quanto la misura della prestazione spettante all'interessato non è suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nella medesima sentenza o mediante il mero richiamo ai criteri di legge, ma necessita dell'ulteriore intervento di un giudice diverso." (cfr. Cass. n. 14374 del 2016; in senso conforme vedasi anche recente pronuncia della Corte d'appello di Lecce n. 579 del 18.11.2024). Applicando detti principi ermeneutici alla fattispecie in esame, risulta inequivocabilmente che la sentenza n. 1483/16 non contiene alcun dato che consenta di effettuare il calcolo per la quantificazione del credito connesso al predetto supplemento di pensione, né vi sono –nel presente giudizio- le condizioni per affermare che tali dati fossero desumibili, con effetto integrativo della sentenza, dalla documentazione acquisita agli atti processuali di tale processo, anche se non contemplati specificamente nella sentenza a. Peraltro, ha depositato in atti modello TE08 del 18.7.2016 con CP_1 cui è stata ri lata la prestazione pensionistica sin dalla decorrenza originaria, rispetto al quale nessuna analitica contestazione è stata mossa dal ricorrente. L'opposizione va, pertanto, accolta, con conseguente obbligo di restituzione, qualora versata, della somma di euro 25.495,87 assegnata dal G.E. all'udienza dell'11.5.2023. Le spese di lite del presente giudizio sono poste a carico dell'opposto soccombente.
p.q.m.
6 il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, amente pronunziando 29.5. onti di e CP_1 Controparte_2 [...] così provv CP_3 ilità del ricorso nei confronti di
[...]
CP_3
- a e dichiara nullo il precetto opposto, con conseguente obbligo di restituzione in capo a parte opposta della somma di euro 25.495,87, qualora versata;
- cond parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in euro 2.000,00, oltre iva, cap e rimborso CP_1 sp me per legge. Brindisi, 21.10.2025 il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 21.10.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rapp e difeso dall'avvocato Marcella Mattia ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale di Brindisi ricorrente e
rappresentato e difeso dall'avvocato Controparte_2
Cosi o, nel cui studio ha eletto domicilio resistente nonché
Controparte_3
oggetto: opposizione esecuzione
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.05.2023, l' ha introdotto il giudizio CP_1 di merito, contestando la procedura es a posta in essere da controparte per assenza di un idoneo titolo esecutivo e per avere in ogni caso eseguito, come da modello Te08 del 18.7.2016, la sentenza di condanna meramente genrica (n. 1483/2016) portata in esecuzione. Costituitasi in giudizio, parte opposta ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'avversa opposizione all'esecuzione per mancata impugnazione nei termini di legge dell'ordinanza di assegnazione delle somme intervenuta in data 11.5.2023, concludendo per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e per la condanna di parte opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria. All'odierna udienza sulle conclusioni delle parti come sopra esposte il giudice ha pronunciato la presente sentenza con motivazione contestuale. ____________
L'opposizione è fondata per le ragioni di seguito esposte. Prelimi ata l'improcedibilità del ricorso nei confronti di che non risulta evocata in giudizio. Controparte_3
Ciò pr l'eccezione relativa all'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione per essere intervenuta in data 11.5.2023 l'ordinanza di assegnazione delle somme emessa dal Giudice dell'esecuzione. Difatti, qualora il procedimento di espropriazione presso terzi di crediti si sia concluso con l'ordinanza ex art. 553 c.p.c., non è più ammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., dal momento che il diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere contestato solo fintanto che è minacciato o viene esercitato dal creditore e non già dopo che il processo esecutivo si sia definitivamente concluso, potendo, in tal caso, il debitore instaurare un ordinario processo di cognizione per accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito (e, se del caso, ottenere la restituzione delle somme già incassate) in ragione di circostanze modificative o estintive sopravvenute alla conclusione del processo esecutivo (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 21/04/2022, n. 12690). Tuttavia, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, la sentenza resa nel giudizio di opposizione all'esecuzione, anche se pubblicata dopo l'ordinanza di assegnazione della somma emessa dal giudice dell'esecuzione, “accerta ora per allora il diritto del creditore procedente di agire in executivis per il credito portato dal titolo,
2 legittimando il debitore che veda accolta l'opposizione – in tutto od in parte ove la contestazione attenga al quantum – ad esperire nei confronti del creditore soddisfatto l'azione di ripetizione della somma che risultasse indebitamente assegnata dal giudice dell'esecuzione… … La pubblicazione della sentenza di accoglimento dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., successiva all'ordinanza di assegnazione della somma emessa dal giudice dell'esecuzione, legittima il debitore esecutato ad esperire l'azione di ripetizione della somma indebitamente assegnata al creditore soddisfatto, venendo a cedere, di fronte al giudicato, l'irrevocabilità e irretrattabilità del provvedimento di assegnazione.” (Cass., sez. III Civile, ordinanza n. 4528/19). Pertanto, a seguito della pronuncia di un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., che non sia stata autonomamente impugnata mediante opposizione agli atti esecutivi, persiste in capo all'esecutato l'interesse alla decisione sul merito dell'opposizione all'esecuzione precedentemente proposta, dal momento che, non venendo in questione esigenze di tutela della posizione di terzi estranei alla procedura, l'esito favorevole dell'opposizione determinerebbe l'invalidazione di tutti gli atti esecutivi precedentemente compiuti. Si è osservato, a riguardo, che il principio di autonomia del processo esecutivo rispetto ai giudizi ordinari di cognizione di opposizione alla esecuzione (preventiva e successiva: art. 615 c.p.c., commi 1 e 2), che in assenza del rimedio sospensivo, rende indifferente la prosecuzione del primo alle vicende processuali dei secondi, trova limite nella affermazione per cui l'eventuale accoglimento -con sentenza passata in giudicato- della opposizione alla esecuzione, venendo a negare il diritto del creditore procedente ad iniziare o proseguire il processo esecutivo, determina l'"invalidazione" degli atti esecutivi precedentemente compiuti, in ogni caso fatti salvi gli effetti giuridici prodotti a vantaggio dell'acquirente o dell'assegnatario di buona fede, qualora la pronuncia favorevole all'opponente intervenga "successivamente" alla emissione della ordinanza di aggiudicazione o di assegnazione (art. 2929 c.c.; art. 187 bis disp. att. c.p.c.; art. 632, comma 2, c.p.c.). In particolare, sulla portata della norma di chiusura dell'art. 2929 c.c. si è chiarito che il bilanciamento degli interessi in conflitto (l'interesse del debitore a non subire una espropriazione ingiusta;
l'interesse dell'aggiudicatario o assegnatario a confidare nella validità del titolo di acquisto) deve compiersi differentemente in relazione alla posizione soggettiva rivestita dall'aggiudicatario od assegnatario, secondo che si tratti dello stesso "creditore procedente", parte necessaria del giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., o, invece, di "soggetto terzo" che "in buona fede" ha fatto affidamento sulla regolarità dello svolgimento della procedura esecutiva in esito alla quale ha perfezionato il proprio acquisto
3 e che -in quanto terzo- rimane del tutto estraneo ai rapporti tra creditore esecutante e debitore esecutato e non può, pertanto, essere pregiudicato dagli effetti della sentenza emessa nel giudizio di opposizione esecutiva ex art. 615 c.p.c. Si è, infatti, evidenziato che il creditore procedente, nell'ipotesi di assegnazione a suo favore, non può essere considerato terzo e, pertanto, l'accertamento dell'inesistenza del titolo esecutivo e del credito travolge in ogni caso l'assegnazione medesima disposta in suo favore (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6535 del 05/04/2016). Negli stessi termini Cass. n. 18350 del 27/08/2014, secondo cui “persiste la materia del contendere e l'interesse alla decisione sul merito in capo all'esecutato opponente in un'opposizione ad espropriazione presso terzi per ragioni di quantificazione del credito di controparte quando, successivamente all'opposizione e nonostante il suo dispiegamento, sia stata pronunziata ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., anche ove quest'ultima non sia stata autonomamente impugnata.”; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20924 del 07/09/2017). Al riguardo è stato, infatti, puntualmente rilevato come “uno sviluppo eventualmente favorevole all'opponente non potrebbe che proiettare l'effetto della nullità originaria del precetto su tutti gli atti esecutivi, nella parte in cui essi riconoscessero in modo illegittimo un'entità del credito diversa, perché maggiore, rispetto a quella realmente dovuta: ma allora la naturale propagabilità del vizio espressione del principio generale di cui all'art. 159 cod. proc. civ. – elide qualsiasi onere, per l'opponente e per lo stesso vizio originario di eccessività del preteso, di impugnare altresì tutti gli – e ciascuno degli – atti del processo esecutivo successivi al dispiegamento dell'opposizione all'esecuzione in pendenza del processo stesso Allo stesso modo, del resto, la pronunzia sul merito che intervenisse nell'opposizione ad esecuzione già dispiegata, ove rivedesse “in minus” il credito anche come accertato dal giudice dell'esecuzione nello sviluppo del processo esecutivo nelle more concluso, travolgerebbe gli atti di questo nella parte in cui dovessero rilevarsi illegittimi relativamente alla parte di credito erroneamente riconosciuta, senza alcuna necessità di una previa separata o autonoma impugnazione di ciascuno di quelli” (cfr. Cass., sez. 3, sentenza n. 18350 del 27/08/2014, in motivazione). Ne segue che, ove, come nella specie, le somme dovute dal terzo al debitore esecutato siano state assegnate in pagamento allo stesso creditore pignorante, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., non è dato scorgere limiti al recupero da parte del debitore delle somme indebitamente assegnate e riscosse dal creditore medesimo, il quale abbia esercitato il diritto di agire "in executivis" successivamente dichiarato, all'esito del giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., "ab origine" inesistente.
4 Difatti, risulta dalla documentazione prodotta ed è incontestato tra le parti che l'ordinanza di assegnazione delle somme da parte del G.E. è intervenuta in data 11.5.2023, mentre la presente opposizione è stata proposta in data 29.5.2023 nei venti giorni successivi ex art. 617 c.p.c. Sicchè deve ritenersi che persista in capo all'esecutato l'interesse alla decisione sul merito dell'opposizione all'esecuzione precedentemente proposta, difettando nella peculiare fattispecie i presupposti ai quali deve ricollegarsi l'intangibilità della ordinanza di assegnazione non impugnata ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Ritenuta l'ammissibilità della presente opposizione per i motivi sopra ampiamente esposti, risulta dalle deduzioni delle parti e dalla documentazione in atti: - che con s il Tribunale di Brindisi accoglieva la domanda di riconoscendo il Controparte_2
“… … diritto del ricorrente alla pensione con l'utilizzo ai fini della determinazione della retribuzione annua pensionabile, dell'emolumento extramensile della tredicesima mensilità (se maturata) nella determinazione del valore retributivo dei periodi di contribuzione figurativa c correnza dal 21.10.2011 … …”; - che, attesa l'inottemperanza di al pagamento del dovuto, parte opposta CP_1 provvedeva a notificare p nte atto di precetto in data 17.5.2019, nonché atto di pignoramento in data 10.6.2019; - che il G. E. provvedimento del 20.3.2023 rigettava l'istanza di sospensione di CP_1 assegnando il termine di 60 gg. per l'introduzione del presente giudi merito. Ciò premesso, rileva il giudicante che la predetta sentenza (n. 1483/2016) non può essere considerata un valido titolo esecutivo attesa la natura meramente dichiarativa del diritto di parte opposta. Il dispositivo, difatti, non contiene alcuna determinazione del quantum debeatur, alla quantificazione del quale non è dato pervenire mediante un semplice calcolo aritmetico. Difatti, è vero che una sentenza di condanna nella quale non sia espressamente identificato il quantum debeatur non è, per questo solo fatto, inutilizzabile come titolo esecutivo, potendo essa comunque assolvere tale funzione quando, in presenza di ogni altro requisito di legge, alla quantificazione sia dato pervenire sulla base di un mero calcolo aritmetico. Tuttavia, non è men vero che i dati da utilizzare per questo calcolo devono emergere dallo stesso titolo e non essere desumibili aliunde. Sul punto, secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, "La sentenza con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la pensione di anzianità e abbia condannato l'ente previdenziale al pagamento dei relativi ratei e delle differenze dovute, senza precisare in termini monetari l'ammontare di tali differenze, deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo, in
5 quanto la misura della prestazione spettante all'interessato non è suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto, contenuti nella medesima sentenza o mediante il mero richiamo ai criteri di legge, ma necessita dell'ulteriore intervento di un giudice diverso, salva la possibilità di procedere a un'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo." (cfr. Cass. n. 14154 del 2019). E ancora, "La sentenza con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la pensione d'invalidità e abbia condannato l'ente previdenziale al pagamento dei relativi ratei e delle differenze dovute a titolo di integrazione al minimo del trattamento pensionistico, senza precisare in termini monetari l'ammontare di tali differenze, deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo, in quanto la misura della prestazione spettante all'interessato non è suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nella medesima sentenza o mediante il mero richiamo ai criteri di legge, ma necessita dell'ulteriore intervento di un giudice diverso." (cfr. Cass. n. 14374 del 2016; in senso conforme vedasi anche recente pronuncia della Corte d'appello di Lecce n. 579 del 18.11.2024). Applicando detti principi ermeneutici alla fattispecie in esame, risulta inequivocabilmente che la sentenza n. 1483/16 non contiene alcun dato che consenta di effettuare il calcolo per la quantificazione del credito connesso al predetto supplemento di pensione, né vi sono –nel presente giudizio- le condizioni per affermare che tali dati fossero desumibili, con effetto integrativo della sentenza, dalla documentazione acquisita agli atti processuali di tale processo, anche se non contemplati specificamente nella sentenza a. Peraltro, ha depositato in atti modello TE08 del 18.7.2016 con CP_1 cui è stata ri lata la prestazione pensionistica sin dalla decorrenza originaria, rispetto al quale nessuna analitica contestazione è stata mossa dal ricorrente. L'opposizione va, pertanto, accolta, con conseguente obbligo di restituzione, qualora versata, della somma di euro 25.495,87 assegnata dal G.E. all'udienza dell'11.5.2023. Le spese di lite del presente giudizio sono poste a carico dell'opposto soccombente.
p.q.m.
6 il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, amente pronunziando 29.5. onti di e CP_1 Controparte_2 [...] così provv CP_3 ilità del ricorso nei confronti di
[...]
CP_3
- a e dichiara nullo il precetto opposto, con conseguente obbligo di restituzione in capo a parte opposta della somma di euro 25.495,87, qualora versata;
- cond parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in euro 2.000,00, oltre iva, cap e rimborso CP_1 sp me per legge. Brindisi, 21.10.2025 il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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