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Sentenza 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 13/06/2024, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 407/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
R E S A E X A R T T . 1 2 7 -T E R E 2 8 1 -S E X I E S C.P.C.
nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 407 dell'anno 2022, introdotta da:
c.f. ); Parte_1 C.F._1
− c.f. ) Parte_2 C.F._2
Entrambe con il patrocinio dell'Avv. BOTTANI GIORGIO e dell'Avv. FRANCIOSI LAURA MARIA, domicilio eletto come da procura alle liti.
ATTRICI
CONTRO
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. ROVELLI Controparte_1 C.F._3
CLAUDIA e dell'Avv. ERCOLI PIERANTONIO, domicilio eletto come da procura alle liti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PER LE ATTRICI Parte_3 Parte_2
Previa richiesta di assegnazione dell'immobile a favore congiunto di Parte_1
e che a tal fine, ed alla luce del valore determinato in causa dal CTU, ne Parte_2 fanno richiesta:
A) Accertare e dichiarare la divisione e scioglimento della comunione ereditaria sul bene immobile caduto in successione di in citazione identificato, mediante Persona_1 alienazione del bene a favore delle coeredi richiedenti, ovvero mediante alienazione coattiva ad opera del Tribunale.
p. 1 B) Disporre la suddivisione pro quota ereditaria del ricavato d'asta ovvero la determinazione del conguaglio, in caso di attribuzione ad uno o più coeredi, per quote ereditarie;
C) Condannare la Convenuta al pagamento a favore delle Attrici, del risarcimento ed indennizzo per il godimento esclusivo del bene caduto in successione, nella misura pari ad 1/3 per ciascuna Attrice del valore locativo di esso, secondo determinazione a mezzo
CTU, dalla data di apertura della successione alla liberazione effettiva di esso ovvero per diverso periodo accertato dal Tribunale, ovvero mediante valutazione anche equitativa da parte del Tribunale.
D) Dichiarare la compensazione totale o parziale dell'indennizzo determinato a favore delle Attrici e per ciascuna di loro con il valore divisionale pro quota riconoscibile alla
Convenuta.
E) Disporre ed ordinare alla Convenuta la liberazione dell'immobile caduto in successione così da permetterne la alienazione giudiziale.
F) Rigettare in quanto infondate in fatto e diritto le domande in via riconvenzionale svolte da controparte su C) e D) delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
G) Accertare e dichiarare in ogni caso la prescrizione della relativa pretesa riconvenzionale.
Con vittoria delle spese di lite.
PER LA CONVENUTA:
1) Accertata e dichiarata la non comoda divisibilità dei beni immobili censiti come segue
- in Ossago Lodigiano Via Gramsci 13
-> fg 8 mapp. 306 sub 1 Cat. A/7 Cl 3 vani 6,5 rendita € 469,89
-> fg 8 mapp. 306 sub 2 Cat. C/6 Cl. 3 mq 14 rendita € 36,88
-> fg 8 mapp. 306 sub 701 Cat. F/5
-> fg 8 mapp. 444 Cat. F/1 (area urbana – cortile pertinenziale) di proprietà indivisa di e ciascuna Controparte_1 Parte_1 Parte_2 per la quota di 1/3 assegnare a le quote di proprietà di Controparte_1 Parte_1
e ssegnando alle stesse un conguaglio in denaro pari a € 43.333,33
[...] Parte_2 per ciascuna
2) Nel merito respingere ogni ulteriore domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto
3) In via riconvenzionale condannare le attrici al pagamento a favore della convenuta delle somme da questa pagate per la manutenzione straordinaria dell'immobile e le migliorie così come quantificate dal CTU nonché quanto versato dalla sig.ra per Controparte_1 Org Org conto delle attrici per il pagamento di e
4) In estremo subordine, nel caso di accoglimento della domanda di indennizzo formulata ex adverso, dichiarare la prescrizione dei crediti vantati a titolo di indennità di occupazione dal 2007 al 2017 eventualmente compensando le eventuali ulteriori somme con i crediti accertati in accoglimento della conclusione sub 3)
p. 2 5) Ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza
6) Con favore di spese e competenze di lite
7) In via istruttoria si chiede l'ammissione delle prove per interrogatorio della sig.ra
[...]
e per testi sui seguenti capitoli di prova Parte_2
[…]
*.*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
1. e hanno evocato in giudizio – Parte_1 Parte_2 Controparte_1 rispettivamente, sorella della prima e figlia della seconda – per ottenere la pronuncia divisionale con riferimento alla piena proprietà di un immobile, sito in Ossago Lodigiano
(LO), via Gramsci, 13, (censito al locale catasto fabbricati, fg 8 mapp. 306 sub 1 Cat. A/7
Cl 3 vani 6,5 rendita € 469,89; fg 8 mapp. 306 sub 2 Cat. C/6 Cl. 3 mq 14 rendita € 36,88; fg 8 mapp. 306 sub 701 Cat. F/5), con relativo cortile pertinenziale (fg 8 mapp. 444 Cat.
F/1), loro pervenuto per successione ab intestato da (nato [...] a Persona_1
S.Martino in Strada, c.f. , coniuge di padre delle sorelle C.F._4 Pt_2
(decesso del 15.5.2007). Pt_1
Le due sorelle e la madre, per effetto della successione, sono comproprietarie, allo stato, per 1/3 ciascuna.
Il cespite, tuttavia, sarebbe sempre stato occupato da con la propria Controparte_1 famiglia, asseritamente senza il consenso delle altre due eredi e senza corrispondere alcunché per la propria integrale occupazione.
Oltre alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, le attrici hanno chiesto la condanna della convenuta a corrispondere, a titolo di ristoro per il godimento esclusivo da parte di un importo ritenuto equo, sin dalla data della successione. Controparte_1 si è costituita in giudizio e ha riferito di aver sempre occupato l'immobile Controparte_1 de quo sin dal matrimonio (10.4.1994) per volontà del padre e, negli anni, di aver provveduto a ingenti lavori di ammodernamento e manutenzione, oltre ad avere sempre pagato le imposte sulla prima casa, anche per la quota della sorella e della madre. I rapporti, sereni sino al 2020, si sarebbero incrinati per altra vicenda successoria della famiglia. ha aderito alla domanda di scioglimento della comunione, ha Controparte_1 contestato la domanda altrui di indennizzo/ristoro per la propria esclusiva occupazione e ne ha eccepito la prescrizione quinquennale, e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna delle controparti a restituirle pro quota quanto corrisposto per imposizione fiscale sugli immobili e per la manutenzione dell'immobile.
La causa, una volta scambiate le memorie ex art. 183, VI, c.p.c., è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio (c.t.u. il geom. e, una volta depositato Persona_2
l'elaborato peritale (23.10.2023), le parti sono state invitate alla conciliazione, anche a seguito della comparizione personale del 28.11.2023.
p. 3 Fallite le trattative intercorse tra le difese, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, è stata fissata l'udienza dell'11.6.2024 per discussione e decisione, poi sostituita con deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. senza alcuna opposizione, in proposito, delle parti. La sentenza è depositata entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per note scritte, una volta lette le note sostitutive d'udienza.
2. La domanda di scioglimento della comunione ereditaria può essere senz'altro accolta: tutte le parti, infatti, invocano questa statuizione.
Dagli atti risulta, infatti, che:
− il 15.5.2007 si è aperta la successione di nato il [...], eredi la moglie Persona_1
e le figlie e Parte_2 Controparte_1 Parte_1
− ciascuna delle eredi è divenuta proprietaria per 1/3 del bene in Ossago Lodigiano come sopra descritto e come meglio indicato dal c.t.u.;
− l'immobile non è comodamente divisibile (cfr. § 8 c.t.u. geom. ; Per_2
− l'immobile, pur se gravato da minime difformità, è commerciabile (cfr. § 3 c.t.u. geom.
; Per_2
− il valore dell'immobile, per l'intero, è stato stimato dal c.t.u. in 133.000,00 euro, con disamina analitica e non contestata, così per 43.333,33 euro per ciascuna quota di 1/3.
Nulla osta, dunque, alla pronuncia di scioglimento della comunione ereditaria.
3. Poiché il compendio ereditario consta di un unico bene immobile, giudicato non divisibile dall'ausiliario dell'ufficio, occorre procedere all'esame delle contrapposte domande di assegnazione, svolte da un lato da e (in loro Parte_1 Parte_2
“congiunto” favore, sub domanda A, in modo tale da costituire una successiva comunione ordinaria) e, dall'altro, da Controparte_1
In proposito, soccorre la previsione dell'art. 720 c.c., che – in caso di presenza di immobili nel compendio ereditario, di cui sia accertata la non comoda divisibilità – dispone che i cespiti debbano essere assegnati per intero “nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione”, procedendo solo in via residuale alla vendita all'incanto.
La giurisprudenza ha fornito importanti e significative precisazioni quanto alle modalità di assegnazione:
− lo scioglimento della comunione ereditaria non è incompatibile con il perdurare di uno stato di comunione ordinaria rispetto a singoli beni già compresi nell'asse ereditario in divisione, con la conseguente possibilità, per il giudice, di attribuire, ex art. 720 c.c., un bene non comodamente divisibile, per l'intero, non solo nella porzione del coerede con quota maggiore, ma anche nelle porzioni di più coeredi che tendano a rimanere in comunione come titolari della maggioranza delle quote (Cass. 15182/19);
− tuttavia (Cass. 18686/19), l'attribuzione di un bene indivisibile a un gruppo di comunisti le cui quote, soltanto perciò, superano la maggior quota singola, di cui è titolare il p. 4 condividente antagonista, viola il principio del favor divisionis, perché in tal modo non si scioglie la comunione, ma la si mantiene, pur se ridotta ai contitolari della quota collettiva;
− l'art. 720 c.c. non obbliga il giudice ad attenersi necessariamente al criterio della quota maggiore, nel caso in cui uno o più immobili non siano comodamente divisibili, riconoscendogli la legge il potere discrezionale di derogare al criterio della preferenziale assegnazione al condividente titolare della maggior quota, purché assolva all'obbligo di fornire una adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata (Cass. 22038/19 e ulteriori precedenti ivi citati).
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di dover accogliere la domanda di assegnazione avanzata dalla convenuta sulla base delle seguenti, indiscutibili ragioni. Controparte_1
In primo luogo, è pacifico tra le parti che l'immobile della cui divisione trattasi è abitato, da un periodo ormai molto ampio, da e dal suo nucleo familiare. Mai, negli Controparte_1 anni, risultano avanzate istanze di godimento – turnario o esclusivo – da parte delle attrici, che risiedono altrove.
In secondo luogo, si è già prodigata – come ampiamente riferito Controparte_1 nell'udienza del maggio 2024 e già accennato in precedenza – per ottenere, mediante apposito finanziamento/mutuo per sé o per i familiari, le risorse necessarie al saldo dei conguagli dovuti alle controparti;
nulla, in tal senso, è stato allegato dalla sorella e dalla madre attrici, a riprova del fatto che solo la prima – e non certo le seconde – ha manifestato un apprezzabile interesse per il cespite.
In terzo luogo, la domanda di assegnazione “comune” in favore delle attrici comporta la conservazione di una forma di comproprietà, circostanza che, in un prossimo futuro, potrebbe riproporre le criticità già in questa sede emersa per la divisione. In proposito, il
Tribunale sottolinea che, in una situazione quale quella attuale, a fronte di una stima incontestata da parte del c.t.u., madre e figlie non sono state in grado di trovare neppure un principio di accordo, impegnando l'autorità giudiziaria in (vani) tentativi conciliativi, fino alla necessità di una decisione su una vicenda che poteva (e doveva) trovare agevole soluzione in forma bonaria. In un simile contesto familiare, la conservazione di una comunione è francamente un'opzione da escludere, specie se, di contro, si prospetta l'integrale assegnazione a uno degli attuali comunisti.
La prospettiva della vendita all'incanto, evocata in via subordinata dalle attrici, non merita condivisione, in ragione del fatto che, avanzate contrapposte domande di assegnazione, al Tribunale non spetta che decidere a quale delle parti attribuire la proprietà per l'intero, fermi i conguagli. Di ciò si ha chiara evidenza dal dato normativo (art. 720, ult. frase, c.c.)
Di conseguenza, il Tribunale ritiene di accogliere la domanda di assegnazione avanzata da la quale si è detta disponibile a corrispondere l'importo di 43.333,33 Controparte_1 euro a ciascuna delle due attrici, entrambe coeredi e comproprietarie per 1/3 del compendio immobiliare.
p. 5 Secondo un condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 9845/12;
6931/16), la somma dovuta dal condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile a titolo di conguaglio in favore di quello non assegnatario ha natura di debito di valore, sicché, sorgendo all'atto dell'assegnazione del bene, va rivalutata, anche d'ufficio, al momento della decisione della causa di divisione. Tuttavia, in questa sede, il procedimento è definito mediante questa unica pronuncia, sicché non si crea alcuno iato tra il tempo dell'assegnazione e della complessiva decisione della causa divisoria, con esonero da qualsiasi rivalutazione. Peraltro, la valutazione resa dall'ausiliario – non contestata dalle parti – è pressoché coeva alla decisione, essendo intercorsi pochi mesi tra deposito dell'elaborato peritale e decisione.
La sentenza è, per sua natura, idonea alla trascrizione nei registri immobiliari.
A questa statuizione segue il rigetto della domanda sub E) delle attrici.
4. La domanda delle attrici volta a ottenere un corrispettivo per l'occupazione da parte della sorella/figlia convenuta è infondata.
In proposito, occorre osservare – per i casi di uso esclusivo di un comproprietario – che l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale (Cass. 33105/23). Nella richiamata pronuncia, la Suprema Corte – convalidando un orientamento già da tempo conforme in proposito (Cass. 10264/23;
17876/19; 20394/13; 7881/11) – ha cristallizzato i seguenti principi:
− l'art. 1102 c.c. consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento dell'intera cosa comune anche in modo particolare e più intenso, con il divieto di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto;
− laddove l'uso individuale del bene in comunione non ecceda i limiti dell'art. 1102 c.c. non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito;
− non è possibile riconoscere una “indennità” per la semplice occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune;
− l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere.
Dagli atti non risulta che le attrici abbiano chiesto di poter utilizzare direttamente (o in altra modalità) il bene, essendosi limitate (cfr. doc. 4) a invocare la divisione. Né risulta che, dal
1994 all'attualità, sia mai stata pretesa alcuna somma a corrispettivo dell'occupazione; sul punto, non sono stati nemmeno formulati capitoli di prova orale.
p. 6 Sicché, in ossequio alle considerazioni anteposte, la domanda non può che essere respinta, per chiara assenza di un qualsiasi danno conseguenza dettagliatamente allegato e suscettibile di prova.
5. La domanda riconvenzionale può essere accolta soltanto in minima parte.
5.1. Quanto ai pagamenti per imposizione fiscale (doc. 3 conv.), sono prodotte le copie dei modelli F24 in relazione alla liquidazione e pagamento del tributo, con riferimento alle tre comproprietarie. I modelli sono tutti quietanzati;
manca tuttavia la prova che, per le quote delle attrici, l'onere sia stato sostenuto dalla convenuta (p.e., mediante produzione degli estratti conto trimestrali del proprio conto corrente da cui sia stata attinta la provvista).
La domanda, quindi, dev'essere rigettata sotto questo aspetto.
5.2. Alla convenuta comproprietaria, invece, spetta un rimborso pro quota, ex art. 2031
c.c. (cfr. Cass. 743/09 e ulteriori ivi citati), per le opere svolte con riferimento all'immobile, da cui sarebbe derivato un miglioramento per lo stesso.
Il c.t.u. ha rinvenuto documentazione attestante soltanto due opere meritevoli di valorizzazione in tal senso, ossia la rimozione/sostituzione del piatto doccia e altre componenti del bagno (cfr. fattura n. 57/2018 F&F impianti di , per Controparte_2 totali 1.760,00 euro, doc. 5 conv.) e la installazione del climatizzatore (cfr. fattura n.
164/2017 per 1.089,00 euro, doc. 7 conv.). Organizzazione_3
Le altre opere indicate dalla convenuta non sono documentate o sono state ragionevolmente escluse dal c.t.u.
L'eccezione di prescrizione è, per le somme innanzi indicate, infondata, trattandosi di fattispecie per le quali la prescrizione matura in dieci anni;
per le ulteriori, è assorbita dalla carenza documentale e probatoria, che conduce al rigetto in ogni caso.
La quota dovuta da ciascuna delle due attrici, per le due voci di cui sopra, è pari a 949,66 euro, pari, cioè, alla terza parte della somma di 1.760,00 e 1.089,00 euro (ossia, 2.849,00 euro).
Siccome si tratta, in proposito, di debiti di valuta (cfr. Cass. 4633/91), sono dovuti gli interessi ex art. 1284, IV, c.c. dalla data della domanda e, quindi, dal 27.6.2022, per totali
199,16 euro ulteriori, così per un complessivo ammontare di 1.148,82 euro (credito oltre interessi).
4.3. Sulle reciproche poste si può operare la compensazione, così come, peraltro, richiesto dalle parti. Ne discende che la somma dovuta da a titolo di conguaglio Controparte_1
(da cui si detrae il minor credito di cui al § 4.2. che precede), a e a Parte_1
è pari a 42.184,51 euro ciascuna, oltre interessi compensativi maturandi, Parte_2 in misura pari a quelli legali, sino al pagamento.
5. Le spese del giudizio possono essere compensate soltanto parzialmente. Infatti, in proposito, si deve rilevare la prevalente soccombenza delle attrici, le cui domande sono state accolte in misura minore rispetto a quanto accade per la convenuta.
Appare equo, dunque, compensare per il 50% le spese di lite e porre la restante parte a carico delle attrici, tra loro in solido, in favore della controparte.
p. 7 L'importo è liquidato in dispositivo, secondo i valori di cui al DM 55/2014 come aggiornato nel 2022; l'assenza di istruttoria orale e la modalità semplificata di decisione comportano il riconoscimento di valori medi per le prime due fasi, minimi per le ulteriori.
Le spese di c.t.u. gravano per 1/3 ciascuno su ognuna delle comproprietarie, trattandosi di accertamento peritale effettuato nel comune interesse;
le parti sono in ogni caso tenute in solido nei confronti dell'ausiliario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di primo grado iscritta al numero 407 dell'anno 2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA sciolta la comunione tra Parte_1 Parte_2 comproprietarie, in ragione di 1/3 ciascuna per successione di Controparte_1
(nato [...] a S.Martino in [...], c.f. del Persona_1 C.F._4 compendio immobiliare sito in Ossago Lodigiano (LO), via Gramsci, 13, (censito al locale catasto fabbricati, foglio 8 mappale 306 sub 1 Cat. A/7, Cl 3 vani 6,5 rendita €
469,89; foglio 8 mappale 306 sub 2 Cat. C/6 Cl. 3 mq 14 rendita € 36,88; foglio 8 mappale 306 sub 701 Cat. F/5), con relativo cortile pertinenziale (foglio 8 mappale 444
Cat. F/1), tutto come meglio descritto nella c.t.u. depositata il 23.10.2023;
2) ASSEGNA la piena proprietà del compendio immobiliare anzidetto, a sua domanda, a
Controparte_1
3) RIGETTA la domanda di assegnazione di e Parte_1 Parte_2
[...]
4) in ragione del parziale accoglimento della domanda riconvenzionale nei limiti di cui in motivazione, complessivamente il conguaglio dovuto da Parte_4 CP_1
a e in 42.184,51 euro
[...] Parte_1 Parte_2 ciascuna, oltre interessi compensativi maturandi, in misura pari a quelli legali, sino al pagamento, dichiarando tenuta la convenuta al pagamento di tale importo con statuizione immediatamente esecutiva;
5) RIGETTA ogni altra domanda avanzata dalle parti;
6) COMPENSA le spese di lite nella misura del 50%;
7) CONDANNA e tra loro in solido, a Parte_1 Parte_2 rifondere il 50% delle spese di lite alla convenuta, liquidate in 4.571,00 euro, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
8) PONE le spese della C.t.u. esperita a carico delle parti, in via solidale tra loro, nella misura di 1/3 ciascuna;
9) DICHIARA la sentenza idonea alla trascrizione nei registri immobiliari ex art. 2646 c.c.
Sentenza depositata il giorno 12/06/2024, nel termine di giorni 30 ex art. 127-ter c.p.c.
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
p. 8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
R E S A E X A R T T . 1 2 7 -T E R E 2 8 1 -S E X I E S C.P.C.
nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 407 dell'anno 2022, introdotta da:
c.f. ); Parte_1 C.F._1
− c.f. ) Parte_2 C.F._2
Entrambe con il patrocinio dell'Avv. BOTTANI GIORGIO e dell'Avv. FRANCIOSI LAURA MARIA, domicilio eletto come da procura alle liti.
ATTRICI
CONTRO
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. ROVELLI Controparte_1 C.F._3
CLAUDIA e dell'Avv. ERCOLI PIERANTONIO, domicilio eletto come da procura alle liti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PER LE ATTRICI Parte_3 Parte_2
Previa richiesta di assegnazione dell'immobile a favore congiunto di Parte_1
e che a tal fine, ed alla luce del valore determinato in causa dal CTU, ne Parte_2 fanno richiesta:
A) Accertare e dichiarare la divisione e scioglimento della comunione ereditaria sul bene immobile caduto in successione di in citazione identificato, mediante Persona_1 alienazione del bene a favore delle coeredi richiedenti, ovvero mediante alienazione coattiva ad opera del Tribunale.
p. 1 B) Disporre la suddivisione pro quota ereditaria del ricavato d'asta ovvero la determinazione del conguaglio, in caso di attribuzione ad uno o più coeredi, per quote ereditarie;
C) Condannare la Convenuta al pagamento a favore delle Attrici, del risarcimento ed indennizzo per il godimento esclusivo del bene caduto in successione, nella misura pari ad 1/3 per ciascuna Attrice del valore locativo di esso, secondo determinazione a mezzo
CTU, dalla data di apertura della successione alla liberazione effettiva di esso ovvero per diverso periodo accertato dal Tribunale, ovvero mediante valutazione anche equitativa da parte del Tribunale.
D) Dichiarare la compensazione totale o parziale dell'indennizzo determinato a favore delle Attrici e per ciascuna di loro con il valore divisionale pro quota riconoscibile alla
Convenuta.
E) Disporre ed ordinare alla Convenuta la liberazione dell'immobile caduto in successione così da permetterne la alienazione giudiziale.
F) Rigettare in quanto infondate in fatto e diritto le domande in via riconvenzionale svolte da controparte su C) e D) delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
G) Accertare e dichiarare in ogni caso la prescrizione della relativa pretesa riconvenzionale.
Con vittoria delle spese di lite.
PER LA CONVENUTA:
1) Accertata e dichiarata la non comoda divisibilità dei beni immobili censiti come segue
- in Ossago Lodigiano Via Gramsci 13
-> fg 8 mapp. 306 sub 1 Cat. A/7 Cl 3 vani 6,5 rendita € 469,89
-> fg 8 mapp. 306 sub 2 Cat. C/6 Cl. 3 mq 14 rendita € 36,88
-> fg 8 mapp. 306 sub 701 Cat. F/5
-> fg 8 mapp. 444 Cat. F/1 (area urbana – cortile pertinenziale) di proprietà indivisa di e ciascuna Controparte_1 Parte_1 Parte_2 per la quota di 1/3 assegnare a le quote di proprietà di Controparte_1 Parte_1
e ssegnando alle stesse un conguaglio in denaro pari a € 43.333,33
[...] Parte_2 per ciascuna
2) Nel merito respingere ogni ulteriore domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto
3) In via riconvenzionale condannare le attrici al pagamento a favore della convenuta delle somme da questa pagate per la manutenzione straordinaria dell'immobile e le migliorie così come quantificate dal CTU nonché quanto versato dalla sig.ra per Controparte_1 Org Org conto delle attrici per il pagamento di e
4) In estremo subordine, nel caso di accoglimento della domanda di indennizzo formulata ex adverso, dichiarare la prescrizione dei crediti vantati a titolo di indennità di occupazione dal 2007 al 2017 eventualmente compensando le eventuali ulteriori somme con i crediti accertati in accoglimento della conclusione sub 3)
p. 2 5) Ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza
6) Con favore di spese e competenze di lite
7) In via istruttoria si chiede l'ammissione delle prove per interrogatorio della sig.ra
[...]
e per testi sui seguenti capitoli di prova Parte_2
[…]
*.*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
1. e hanno evocato in giudizio – Parte_1 Parte_2 Controparte_1 rispettivamente, sorella della prima e figlia della seconda – per ottenere la pronuncia divisionale con riferimento alla piena proprietà di un immobile, sito in Ossago Lodigiano
(LO), via Gramsci, 13, (censito al locale catasto fabbricati, fg 8 mapp. 306 sub 1 Cat. A/7
Cl 3 vani 6,5 rendita € 469,89; fg 8 mapp. 306 sub 2 Cat. C/6 Cl. 3 mq 14 rendita € 36,88; fg 8 mapp. 306 sub 701 Cat. F/5), con relativo cortile pertinenziale (fg 8 mapp. 444 Cat.
F/1), loro pervenuto per successione ab intestato da (nato [...] a Persona_1
S.Martino in Strada, c.f. , coniuge di padre delle sorelle C.F._4 Pt_2
(decesso del 15.5.2007). Pt_1
Le due sorelle e la madre, per effetto della successione, sono comproprietarie, allo stato, per 1/3 ciascuna.
Il cespite, tuttavia, sarebbe sempre stato occupato da con la propria Controparte_1 famiglia, asseritamente senza il consenso delle altre due eredi e senza corrispondere alcunché per la propria integrale occupazione.
Oltre alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, le attrici hanno chiesto la condanna della convenuta a corrispondere, a titolo di ristoro per il godimento esclusivo da parte di un importo ritenuto equo, sin dalla data della successione. Controparte_1 si è costituita in giudizio e ha riferito di aver sempre occupato l'immobile Controparte_1 de quo sin dal matrimonio (10.4.1994) per volontà del padre e, negli anni, di aver provveduto a ingenti lavori di ammodernamento e manutenzione, oltre ad avere sempre pagato le imposte sulla prima casa, anche per la quota della sorella e della madre. I rapporti, sereni sino al 2020, si sarebbero incrinati per altra vicenda successoria della famiglia. ha aderito alla domanda di scioglimento della comunione, ha Controparte_1 contestato la domanda altrui di indennizzo/ristoro per la propria esclusiva occupazione e ne ha eccepito la prescrizione quinquennale, e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna delle controparti a restituirle pro quota quanto corrisposto per imposizione fiscale sugli immobili e per la manutenzione dell'immobile.
La causa, una volta scambiate le memorie ex art. 183, VI, c.p.c., è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio (c.t.u. il geom. e, una volta depositato Persona_2
l'elaborato peritale (23.10.2023), le parti sono state invitate alla conciliazione, anche a seguito della comparizione personale del 28.11.2023.
p. 3 Fallite le trattative intercorse tra le difese, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, è stata fissata l'udienza dell'11.6.2024 per discussione e decisione, poi sostituita con deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. senza alcuna opposizione, in proposito, delle parti. La sentenza è depositata entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per note scritte, una volta lette le note sostitutive d'udienza.
2. La domanda di scioglimento della comunione ereditaria può essere senz'altro accolta: tutte le parti, infatti, invocano questa statuizione.
Dagli atti risulta, infatti, che:
− il 15.5.2007 si è aperta la successione di nato il [...], eredi la moglie Persona_1
e le figlie e Parte_2 Controparte_1 Parte_1
− ciascuna delle eredi è divenuta proprietaria per 1/3 del bene in Ossago Lodigiano come sopra descritto e come meglio indicato dal c.t.u.;
− l'immobile non è comodamente divisibile (cfr. § 8 c.t.u. geom. ; Per_2
− l'immobile, pur se gravato da minime difformità, è commerciabile (cfr. § 3 c.t.u. geom.
; Per_2
− il valore dell'immobile, per l'intero, è stato stimato dal c.t.u. in 133.000,00 euro, con disamina analitica e non contestata, così per 43.333,33 euro per ciascuna quota di 1/3.
Nulla osta, dunque, alla pronuncia di scioglimento della comunione ereditaria.
3. Poiché il compendio ereditario consta di un unico bene immobile, giudicato non divisibile dall'ausiliario dell'ufficio, occorre procedere all'esame delle contrapposte domande di assegnazione, svolte da un lato da e (in loro Parte_1 Parte_2
“congiunto” favore, sub domanda A, in modo tale da costituire una successiva comunione ordinaria) e, dall'altro, da Controparte_1
In proposito, soccorre la previsione dell'art. 720 c.c., che – in caso di presenza di immobili nel compendio ereditario, di cui sia accertata la non comoda divisibilità – dispone che i cespiti debbano essere assegnati per intero “nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione”, procedendo solo in via residuale alla vendita all'incanto.
La giurisprudenza ha fornito importanti e significative precisazioni quanto alle modalità di assegnazione:
− lo scioglimento della comunione ereditaria non è incompatibile con il perdurare di uno stato di comunione ordinaria rispetto a singoli beni già compresi nell'asse ereditario in divisione, con la conseguente possibilità, per il giudice, di attribuire, ex art. 720 c.c., un bene non comodamente divisibile, per l'intero, non solo nella porzione del coerede con quota maggiore, ma anche nelle porzioni di più coeredi che tendano a rimanere in comunione come titolari della maggioranza delle quote (Cass. 15182/19);
− tuttavia (Cass. 18686/19), l'attribuzione di un bene indivisibile a un gruppo di comunisti le cui quote, soltanto perciò, superano la maggior quota singola, di cui è titolare il p. 4 condividente antagonista, viola il principio del favor divisionis, perché in tal modo non si scioglie la comunione, ma la si mantiene, pur se ridotta ai contitolari della quota collettiva;
− l'art. 720 c.c. non obbliga il giudice ad attenersi necessariamente al criterio della quota maggiore, nel caso in cui uno o più immobili non siano comodamente divisibili, riconoscendogli la legge il potere discrezionale di derogare al criterio della preferenziale assegnazione al condividente titolare della maggior quota, purché assolva all'obbligo di fornire una adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata (Cass. 22038/19 e ulteriori precedenti ivi citati).
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di dover accogliere la domanda di assegnazione avanzata dalla convenuta sulla base delle seguenti, indiscutibili ragioni. Controparte_1
In primo luogo, è pacifico tra le parti che l'immobile della cui divisione trattasi è abitato, da un periodo ormai molto ampio, da e dal suo nucleo familiare. Mai, negli Controparte_1 anni, risultano avanzate istanze di godimento – turnario o esclusivo – da parte delle attrici, che risiedono altrove.
In secondo luogo, si è già prodigata – come ampiamente riferito Controparte_1 nell'udienza del maggio 2024 e già accennato in precedenza – per ottenere, mediante apposito finanziamento/mutuo per sé o per i familiari, le risorse necessarie al saldo dei conguagli dovuti alle controparti;
nulla, in tal senso, è stato allegato dalla sorella e dalla madre attrici, a riprova del fatto che solo la prima – e non certo le seconde – ha manifestato un apprezzabile interesse per il cespite.
In terzo luogo, la domanda di assegnazione “comune” in favore delle attrici comporta la conservazione di una forma di comproprietà, circostanza che, in un prossimo futuro, potrebbe riproporre le criticità già in questa sede emersa per la divisione. In proposito, il
Tribunale sottolinea che, in una situazione quale quella attuale, a fronte di una stima incontestata da parte del c.t.u., madre e figlie non sono state in grado di trovare neppure un principio di accordo, impegnando l'autorità giudiziaria in (vani) tentativi conciliativi, fino alla necessità di una decisione su una vicenda che poteva (e doveva) trovare agevole soluzione in forma bonaria. In un simile contesto familiare, la conservazione di una comunione è francamente un'opzione da escludere, specie se, di contro, si prospetta l'integrale assegnazione a uno degli attuali comunisti.
La prospettiva della vendita all'incanto, evocata in via subordinata dalle attrici, non merita condivisione, in ragione del fatto che, avanzate contrapposte domande di assegnazione, al Tribunale non spetta che decidere a quale delle parti attribuire la proprietà per l'intero, fermi i conguagli. Di ciò si ha chiara evidenza dal dato normativo (art. 720, ult. frase, c.c.)
Di conseguenza, il Tribunale ritiene di accogliere la domanda di assegnazione avanzata da la quale si è detta disponibile a corrispondere l'importo di 43.333,33 Controparte_1 euro a ciascuna delle due attrici, entrambe coeredi e comproprietarie per 1/3 del compendio immobiliare.
p. 5 Secondo un condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 9845/12;
6931/16), la somma dovuta dal condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile a titolo di conguaglio in favore di quello non assegnatario ha natura di debito di valore, sicché, sorgendo all'atto dell'assegnazione del bene, va rivalutata, anche d'ufficio, al momento della decisione della causa di divisione. Tuttavia, in questa sede, il procedimento è definito mediante questa unica pronuncia, sicché non si crea alcuno iato tra il tempo dell'assegnazione e della complessiva decisione della causa divisoria, con esonero da qualsiasi rivalutazione. Peraltro, la valutazione resa dall'ausiliario – non contestata dalle parti – è pressoché coeva alla decisione, essendo intercorsi pochi mesi tra deposito dell'elaborato peritale e decisione.
La sentenza è, per sua natura, idonea alla trascrizione nei registri immobiliari.
A questa statuizione segue il rigetto della domanda sub E) delle attrici.
4. La domanda delle attrici volta a ottenere un corrispettivo per l'occupazione da parte della sorella/figlia convenuta è infondata.
In proposito, occorre osservare – per i casi di uso esclusivo di un comproprietario – che l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale (Cass. 33105/23). Nella richiamata pronuncia, la Suprema Corte – convalidando un orientamento già da tempo conforme in proposito (Cass. 10264/23;
17876/19; 20394/13; 7881/11) – ha cristallizzato i seguenti principi:
− l'art. 1102 c.c. consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento dell'intera cosa comune anche in modo particolare e più intenso, con il divieto di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto;
− laddove l'uso individuale del bene in comunione non ecceda i limiti dell'art. 1102 c.c. non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito;
− non è possibile riconoscere una “indennità” per la semplice occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune;
− l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere.
Dagli atti non risulta che le attrici abbiano chiesto di poter utilizzare direttamente (o in altra modalità) il bene, essendosi limitate (cfr. doc. 4) a invocare la divisione. Né risulta che, dal
1994 all'attualità, sia mai stata pretesa alcuna somma a corrispettivo dell'occupazione; sul punto, non sono stati nemmeno formulati capitoli di prova orale.
p. 6 Sicché, in ossequio alle considerazioni anteposte, la domanda non può che essere respinta, per chiara assenza di un qualsiasi danno conseguenza dettagliatamente allegato e suscettibile di prova.
5. La domanda riconvenzionale può essere accolta soltanto in minima parte.
5.1. Quanto ai pagamenti per imposizione fiscale (doc. 3 conv.), sono prodotte le copie dei modelli F24 in relazione alla liquidazione e pagamento del tributo, con riferimento alle tre comproprietarie. I modelli sono tutti quietanzati;
manca tuttavia la prova che, per le quote delle attrici, l'onere sia stato sostenuto dalla convenuta (p.e., mediante produzione degli estratti conto trimestrali del proprio conto corrente da cui sia stata attinta la provvista).
La domanda, quindi, dev'essere rigettata sotto questo aspetto.
5.2. Alla convenuta comproprietaria, invece, spetta un rimborso pro quota, ex art. 2031
c.c. (cfr. Cass. 743/09 e ulteriori ivi citati), per le opere svolte con riferimento all'immobile, da cui sarebbe derivato un miglioramento per lo stesso.
Il c.t.u. ha rinvenuto documentazione attestante soltanto due opere meritevoli di valorizzazione in tal senso, ossia la rimozione/sostituzione del piatto doccia e altre componenti del bagno (cfr. fattura n. 57/2018 F&F impianti di , per Controparte_2 totali 1.760,00 euro, doc. 5 conv.) e la installazione del climatizzatore (cfr. fattura n.
164/2017 per 1.089,00 euro, doc. 7 conv.). Organizzazione_3
Le altre opere indicate dalla convenuta non sono documentate o sono state ragionevolmente escluse dal c.t.u.
L'eccezione di prescrizione è, per le somme innanzi indicate, infondata, trattandosi di fattispecie per le quali la prescrizione matura in dieci anni;
per le ulteriori, è assorbita dalla carenza documentale e probatoria, che conduce al rigetto in ogni caso.
La quota dovuta da ciascuna delle due attrici, per le due voci di cui sopra, è pari a 949,66 euro, pari, cioè, alla terza parte della somma di 1.760,00 e 1.089,00 euro (ossia, 2.849,00 euro).
Siccome si tratta, in proposito, di debiti di valuta (cfr. Cass. 4633/91), sono dovuti gli interessi ex art. 1284, IV, c.c. dalla data della domanda e, quindi, dal 27.6.2022, per totali
199,16 euro ulteriori, così per un complessivo ammontare di 1.148,82 euro (credito oltre interessi).
4.3. Sulle reciproche poste si può operare la compensazione, così come, peraltro, richiesto dalle parti. Ne discende che la somma dovuta da a titolo di conguaglio Controparte_1
(da cui si detrae il minor credito di cui al § 4.2. che precede), a e a Parte_1
è pari a 42.184,51 euro ciascuna, oltre interessi compensativi maturandi, Parte_2 in misura pari a quelli legali, sino al pagamento.
5. Le spese del giudizio possono essere compensate soltanto parzialmente. Infatti, in proposito, si deve rilevare la prevalente soccombenza delle attrici, le cui domande sono state accolte in misura minore rispetto a quanto accade per la convenuta.
Appare equo, dunque, compensare per il 50% le spese di lite e porre la restante parte a carico delle attrici, tra loro in solido, in favore della controparte.
p. 7 L'importo è liquidato in dispositivo, secondo i valori di cui al DM 55/2014 come aggiornato nel 2022; l'assenza di istruttoria orale e la modalità semplificata di decisione comportano il riconoscimento di valori medi per le prime due fasi, minimi per le ulteriori.
Le spese di c.t.u. gravano per 1/3 ciascuno su ognuna delle comproprietarie, trattandosi di accertamento peritale effettuato nel comune interesse;
le parti sono in ogni caso tenute in solido nei confronti dell'ausiliario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di primo grado iscritta al numero 407 dell'anno 2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA sciolta la comunione tra Parte_1 Parte_2 comproprietarie, in ragione di 1/3 ciascuna per successione di Controparte_1
(nato [...] a S.Martino in [...], c.f. del Persona_1 C.F._4 compendio immobiliare sito in Ossago Lodigiano (LO), via Gramsci, 13, (censito al locale catasto fabbricati, foglio 8 mappale 306 sub 1 Cat. A/7, Cl 3 vani 6,5 rendita €
469,89; foglio 8 mappale 306 sub 2 Cat. C/6 Cl. 3 mq 14 rendita € 36,88; foglio 8 mappale 306 sub 701 Cat. F/5), con relativo cortile pertinenziale (foglio 8 mappale 444
Cat. F/1), tutto come meglio descritto nella c.t.u. depositata il 23.10.2023;
2) ASSEGNA la piena proprietà del compendio immobiliare anzidetto, a sua domanda, a
Controparte_1
3) RIGETTA la domanda di assegnazione di e Parte_1 Parte_2
[...]
4) in ragione del parziale accoglimento della domanda riconvenzionale nei limiti di cui in motivazione, complessivamente il conguaglio dovuto da Parte_4 CP_1
a e in 42.184,51 euro
[...] Parte_1 Parte_2 ciascuna, oltre interessi compensativi maturandi, in misura pari a quelli legali, sino al pagamento, dichiarando tenuta la convenuta al pagamento di tale importo con statuizione immediatamente esecutiva;
5) RIGETTA ogni altra domanda avanzata dalle parti;
6) COMPENSA le spese di lite nella misura del 50%;
7) CONDANNA e tra loro in solido, a Parte_1 Parte_2 rifondere il 50% delle spese di lite alla convenuta, liquidate in 4.571,00 euro, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
8) PONE le spese della C.t.u. esperita a carico delle parti, in via solidale tra loro, nella misura di 1/3 ciascuna;
9) DICHIARA la sentenza idonea alla trascrizione nei registri immobiliari ex art. 2646 c.c.
Sentenza depositata il giorno 12/06/2024, nel termine di giorni 30 ex art. 127-ter c.p.c.
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
p. 8