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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 19/09/2025, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1/2024 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo il 02/01/2024 al n. 1/2024
R.G., avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 716/2023, emesso in data 02/11/2023 dal Tribunale di Potenza, notificato in data
13/11/2023
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Molinari, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla via del Gallitello
n. 116/b;
OPPONENTE
E
(Partita IVA n. , CF Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Gennaro
Ferrecchia e Massimiliano Silvestri e domiciliata, ai fini del presente giudizio, presso lo studio dell'Avv. Ivana Enrica Pipponzi, sito in Potenza, discesa San Gerardo, n. 180;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 19/09/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da relativi atti, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Proc. n. 1/2024 R.G.
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 716/2023, emesso in data
02/11/2023 dal Tribunale di Potenza e notificato in data 13/11/2023, con il quale, su ricorso della società già , Controparte_1 CP_1 le veniva ingiunto il pagamento dell'importo di € 21.451,23, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di debitoria residua derivante dalla linea di credito n. 32118570969 e dal prestito personale n. 23711735.
1.1. L'opposizione veniva affidata ai motivi come di seguito sintetizzati: 1) nullità del decreto impugnato per mancata indicazione degli elementi essenziali;
2) impossibilità di calcolo del TAEG sulla mora e dunque della verifica dell'usura sopravvenuta;
3) errato calcolo del TAEG;
4) violazione del principio di buona fede.
1.2. In ragione di tanto, l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis in via principale e nel merito: - accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o
l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato;
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di concessione della carta di credito n. 032118570969 e del credito personale di cui al contratto n.
23711735 ai sensi dell'art. 117 TUB, nonché per indeterminabilità dell'oggetto e la trasparenza delle condizioni economiche previste in contratto, per tutte le ragioni esposte in diritto;
- per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 349/2023 meglio specificato in epigrafe.”
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 17/04/2024, si costituiva in giudizio la società opposta, contestando nel merito le avverse deduzioni e, per l'effetto, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
3. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la causa (ritenuta matura per la decisione in assenza di richieste istruttorie) veniva rinviata all'udienza del 18/04/2025 previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., e all'esito veniva rimessa in decisione.
2 Proc. n. 1/2024 R.G.
4. Tanto premesso in punto di fatto, ritiene lo scrivente che le risultanze documentali impongano il rigetto dell'odierna opposizione e la consequenziale conferma del decreto ingiuntivo impugnato in questa sede.
5. Anzitutto è d'uopo rammentare che, per oramai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo modella il procedimento per ingiunzione secondo i crismi del giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto viene a rivestire la qualità di attore in senso sostanziale mentre, specularmente, il debitore opponente si qualifica quale convenuto sostanziale rispetto alla pretesa azionata in via monitoria, con la conseguenza che spetta al creditore (opposto) provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n.
16340).
5.1. Precipitato giuridico di quanto precede è che, trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma deve vagliare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, mediante l'analisi della pregnanza delle relative prove offerte a suffragio sia nella fase monitoria che in quella cognitiva, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5, e ancora Cass. n. 6421 del 2003; Cass. n. 419 del 2006
e Cass. n. 16034 del 2007). È stato anche osservato che il giudice deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, sebbene insussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (vedasi da ultimo Cass. 15224 del 2020, a conferma di un orientamento già consolidato).
5.2. In sintesi, il creditore - al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto - ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (vedasi sul punto Cass. n. 12311 del
1997; n. 3671 del 1999; n. 5055 del 1999), gravando, ex adverso, sul
3 Proc. n. 1/2024 R.G.
debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi o modificativi del credito (così tra le altre Cass., 17 novembre 2003 n. 17371).
5.3. Muovendo, poi, il fuoco dell'analisi dal profilo generale a quello particolare, proprio sul tema dell'onus probandi, vertendo la fattispecie per cui è causa sul preteso inadempimento dell'obbligo restitutorio concernente il saldo relativo ad un contratto di finanziamento ed una linea di credito con carta, viene il rilievo il precipitato normativo di cui all'art. 1218 c.c., in forza del quale grava in capo al creditore (opposto in questa sede), che lamenta l'inadempimento di una obbligazione, l'onere di provare la fonte – legale o negoziale – del suo diritto, potendo poi limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore (opponente in questa sede, il quale, per quanto anzidetto, si presenta quale convenuto sostanziale della pretesa creditizia) la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (ex multis, Cass. 6205/2010;
Cass. 20073/2004; Cass. 1743/2007).
6. Ebbene, delineati sin qui i confini giuridici della fattispecie, con particolare riguardo ai profili probatori, e venendo alla vicenda per cui è causa, deve osservarsi come il creditore oggi opposto abbia offerto idonea attestazione del credito posto a fondamento della pretesa monitoria.
In particolare, agli atti del fascicolo monitorio sono presenti il piano di ammortamento (relativo al prestito personale), la lettera di liquidazione e i contratti di cui al ricorso, unitamente all'estratto conto ex art. 50 T.U.B., e tanto val bene a dimostrare la sussistenza del credito (anche in ragione del regime probatorio in subiecta materia, regolato, come anzidetto, dai principi di cui all'art. 1218 c.c.).
7. Sul frapposto versante, invece, la parte opponente non ha assolto al proprio onere probatorio, relativo, come prescrive l'art. 2697 c.c., ai fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'avversa pretesa.
7.1. Invero, l'opponente non ha dimostrato in alcun modo il preteso carattere usurario dei tassi di interesse praticati, spendendo in tal senso un'eccezione meramente generica, non suffragata da alcuna documentazione o comunque altro elemento probatorio a sostegno (ad es.
C.T.P.), come tale irricevibile [ciò secondo i principi enucleati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il debitore che
4 Proc. n. 1/2024 R.G.
intenda far valere l'entità usuraria degli interessi ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato e la misura del TEGM nel periodo considerato, oltre agli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (Sezioni Unite n.
19597/2020), deduzioni invece del tutto assenti nella fattispecie odierna],
a fortiori considerato che la parte non si è nemmeno avvalsa della facoltà di depositare le memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., così di fatto abdicando alla formulazione di ogni istanza istruttoria a sostegno delle proprie ragioni.
7.1.1. Peraltro, del tutto improprio si palesa il richiamo al TAEG, il quale
– come già osservato con provvedimento dell'11/12/2024 – è indicatore con funzionalità non accostabile al calcolo degli interessi di mora (per i quali, al fine di individuare l'eventuale usurarietà, soccorrono i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n.
19597 del 18.09.2020, secondo cui “La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non pre-clude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usurario, perché “fuori mercato”, donde la formula “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente di aumento, più i punti percen-tuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”).
7.1.2. Nemmeno può dirsi utile, nella prospettiva dell'opponente, il richiamo al concetto di usura sopravvenuta, in quanto (fermo restando il rilievo della genericità di tale eccezione) anche l'eventuale riscontro di essa non inficia la validità della clausola determinativa degli interessi [v. Cass. civ., Sez. Un., 19 ottobre 2017, n. 24675, secondo cui “(…) allorché il tasso degli interessi concordato tra il mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o
l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso di interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge,
o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale
5 Proc. n. 1/2024 R.G.
soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto
(…)”].
7.2. L'assunta erroneità del TAEG, inoltre, è del tutto sprovvista dell'indicazione delle modalità di calcolo attraverso le quali si è pervenuto al risultato indicato dall'opponente, circostanza che – precludendone la verificabilità – rende tale eccezione del tutto inidonea a paralizzare la pretesa creditoria.
7.3. Infine, stante il mancato riscontro delle doglianze articolate dagli opponenti, non è concepibile la dedotta violazione del principio di buona fede contrattuale, mancando una condotta lesiva.
8. In ragione di tutto quanto sin qui rilevato, non può che conseguire il rigetto dell'odierna opposizione e, di conseguenza, la conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
9. Quanto alle spese di lite, esse, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari minimi (in ragione dell'attività defensionale concretamente svolta e del grado di difficoltà della controversia) di cui al D.M. 55/2014, parametrati al disputatum (scaglione da € 5.201 a € 26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta nel presente procedimento, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. da atto dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
3. condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta e di parte intervenuta, che si liquidano in € 2.540,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge.
6 Proc. n. 1/2024 R.G.
Così deciso in Potenza, lì 19/09/2025
7
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo il 02/01/2024 al n. 1/2024
R.G., avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 716/2023, emesso in data 02/11/2023 dal Tribunale di Potenza, notificato in data
13/11/2023
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Molinari, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla via del Gallitello
n. 116/b;
OPPONENTE
E
(Partita IVA n. , CF Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Gennaro
Ferrecchia e Massimiliano Silvestri e domiciliata, ai fini del presente giudizio, presso lo studio dell'Avv. Ivana Enrica Pipponzi, sito in Potenza, discesa San Gerardo, n. 180;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 19/09/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da relativi atti, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Proc. n. 1/2024 R.G.
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 716/2023, emesso in data
02/11/2023 dal Tribunale di Potenza e notificato in data 13/11/2023, con il quale, su ricorso della società già , Controparte_1 CP_1 le veniva ingiunto il pagamento dell'importo di € 21.451,23, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di debitoria residua derivante dalla linea di credito n. 32118570969 e dal prestito personale n. 23711735.
1.1. L'opposizione veniva affidata ai motivi come di seguito sintetizzati: 1) nullità del decreto impugnato per mancata indicazione degli elementi essenziali;
2) impossibilità di calcolo del TAEG sulla mora e dunque della verifica dell'usura sopravvenuta;
3) errato calcolo del TAEG;
4) violazione del principio di buona fede.
1.2. In ragione di tanto, l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis in via principale e nel merito: - accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o
l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato;
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di concessione della carta di credito n. 032118570969 e del credito personale di cui al contratto n.
23711735 ai sensi dell'art. 117 TUB, nonché per indeterminabilità dell'oggetto e la trasparenza delle condizioni economiche previste in contratto, per tutte le ragioni esposte in diritto;
- per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 349/2023 meglio specificato in epigrafe.”
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 17/04/2024, si costituiva in giudizio la società opposta, contestando nel merito le avverse deduzioni e, per l'effetto, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
3. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la causa (ritenuta matura per la decisione in assenza di richieste istruttorie) veniva rinviata all'udienza del 18/04/2025 previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., e all'esito veniva rimessa in decisione.
2 Proc. n. 1/2024 R.G.
4. Tanto premesso in punto di fatto, ritiene lo scrivente che le risultanze documentali impongano il rigetto dell'odierna opposizione e la consequenziale conferma del decreto ingiuntivo impugnato in questa sede.
5. Anzitutto è d'uopo rammentare che, per oramai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo modella il procedimento per ingiunzione secondo i crismi del giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto viene a rivestire la qualità di attore in senso sostanziale mentre, specularmente, il debitore opponente si qualifica quale convenuto sostanziale rispetto alla pretesa azionata in via monitoria, con la conseguenza che spetta al creditore (opposto) provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n.
16340).
5.1. Precipitato giuridico di quanto precede è che, trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma deve vagliare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, mediante l'analisi della pregnanza delle relative prove offerte a suffragio sia nella fase monitoria che in quella cognitiva, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5, e ancora Cass. n. 6421 del 2003; Cass. n. 419 del 2006
e Cass. n. 16034 del 2007). È stato anche osservato che il giudice deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, sebbene insussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (vedasi da ultimo Cass. 15224 del 2020, a conferma di un orientamento già consolidato).
5.2. In sintesi, il creditore - al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto - ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (vedasi sul punto Cass. n. 12311 del
1997; n. 3671 del 1999; n. 5055 del 1999), gravando, ex adverso, sul
3 Proc. n. 1/2024 R.G.
debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi o modificativi del credito (così tra le altre Cass., 17 novembre 2003 n. 17371).
5.3. Muovendo, poi, il fuoco dell'analisi dal profilo generale a quello particolare, proprio sul tema dell'onus probandi, vertendo la fattispecie per cui è causa sul preteso inadempimento dell'obbligo restitutorio concernente il saldo relativo ad un contratto di finanziamento ed una linea di credito con carta, viene il rilievo il precipitato normativo di cui all'art. 1218 c.c., in forza del quale grava in capo al creditore (opposto in questa sede), che lamenta l'inadempimento di una obbligazione, l'onere di provare la fonte – legale o negoziale – del suo diritto, potendo poi limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore (opponente in questa sede, il quale, per quanto anzidetto, si presenta quale convenuto sostanziale della pretesa creditizia) la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (ex multis, Cass. 6205/2010;
Cass. 20073/2004; Cass. 1743/2007).
6. Ebbene, delineati sin qui i confini giuridici della fattispecie, con particolare riguardo ai profili probatori, e venendo alla vicenda per cui è causa, deve osservarsi come il creditore oggi opposto abbia offerto idonea attestazione del credito posto a fondamento della pretesa monitoria.
In particolare, agli atti del fascicolo monitorio sono presenti il piano di ammortamento (relativo al prestito personale), la lettera di liquidazione e i contratti di cui al ricorso, unitamente all'estratto conto ex art. 50 T.U.B., e tanto val bene a dimostrare la sussistenza del credito (anche in ragione del regime probatorio in subiecta materia, regolato, come anzidetto, dai principi di cui all'art. 1218 c.c.).
7. Sul frapposto versante, invece, la parte opponente non ha assolto al proprio onere probatorio, relativo, come prescrive l'art. 2697 c.c., ai fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'avversa pretesa.
7.1. Invero, l'opponente non ha dimostrato in alcun modo il preteso carattere usurario dei tassi di interesse praticati, spendendo in tal senso un'eccezione meramente generica, non suffragata da alcuna documentazione o comunque altro elemento probatorio a sostegno (ad es.
C.T.P.), come tale irricevibile [ciò secondo i principi enucleati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il debitore che
4 Proc. n. 1/2024 R.G.
intenda far valere l'entità usuraria degli interessi ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato e la misura del TEGM nel periodo considerato, oltre agli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (Sezioni Unite n.
19597/2020), deduzioni invece del tutto assenti nella fattispecie odierna],
a fortiori considerato che la parte non si è nemmeno avvalsa della facoltà di depositare le memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., così di fatto abdicando alla formulazione di ogni istanza istruttoria a sostegno delle proprie ragioni.
7.1.1. Peraltro, del tutto improprio si palesa il richiamo al TAEG, il quale
– come già osservato con provvedimento dell'11/12/2024 – è indicatore con funzionalità non accostabile al calcolo degli interessi di mora (per i quali, al fine di individuare l'eventuale usurarietà, soccorrono i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n.
19597 del 18.09.2020, secondo cui “La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non pre-clude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usurario, perché “fuori mercato”, donde la formula “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente di aumento, più i punti percen-tuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”).
7.1.2. Nemmeno può dirsi utile, nella prospettiva dell'opponente, il richiamo al concetto di usura sopravvenuta, in quanto (fermo restando il rilievo della genericità di tale eccezione) anche l'eventuale riscontro di essa non inficia la validità della clausola determinativa degli interessi [v. Cass. civ., Sez. Un., 19 ottobre 2017, n. 24675, secondo cui “(…) allorché il tasso degli interessi concordato tra il mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o
l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso di interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge,
o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale
5 Proc. n. 1/2024 R.G.
soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto
(…)”].
7.2. L'assunta erroneità del TAEG, inoltre, è del tutto sprovvista dell'indicazione delle modalità di calcolo attraverso le quali si è pervenuto al risultato indicato dall'opponente, circostanza che – precludendone la verificabilità – rende tale eccezione del tutto inidonea a paralizzare la pretesa creditoria.
7.3. Infine, stante il mancato riscontro delle doglianze articolate dagli opponenti, non è concepibile la dedotta violazione del principio di buona fede contrattuale, mancando una condotta lesiva.
8. In ragione di tutto quanto sin qui rilevato, non può che conseguire il rigetto dell'odierna opposizione e, di conseguenza, la conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
9. Quanto alle spese di lite, esse, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari minimi (in ragione dell'attività defensionale concretamente svolta e del grado di difficoltà della controversia) di cui al D.M. 55/2014, parametrati al disputatum (scaglione da € 5.201 a € 26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta nel presente procedimento, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. da atto dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
3. condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta e di parte intervenuta, che si liquidano in € 2.540,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge.
6 Proc. n. 1/2024 R.G.
Così deciso in Potenza, lì 19/09/2025
7
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti