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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 26/01/2026, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1243/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ZI IA CRISTINA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11993/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250069738662000 TASSE AUTOMOBIL 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 679/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250069738662000, notificata in data 28.3.2025 (tassa auto, anno 2019, importo € 517,93); ha dedotto, quali motivi di impugnazione: l'omessa notifica degli atti prodromici;
la prescrizione triennale del tributo;
ha chiesto le conseguenti declaratorie, vinte le spese.
Si è costituita l'agenzia di riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per vizi della imposizione.
Si è costituita la Regione Campania assumendo che la pretesa era irretrattabile in ragione della pacifica notifica degli accertamenti richiamati perfezionatasi in via diretta e restituzione del plico per compiuta giacenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La cartella impugnata richiama l'avviso di accertamento n. 964069774553, notificato per compiuta giacenza in data 14.11.2022.
La Regione ha dato prova della rituale notifica dell'indicato accertamento - che ha pure prodotto per esteso
- avvenuta in via diretta e con restituzione del plico per compiuta giacenza.
Si ricorda che, in linea generale, le notifiche dirette, eseguite senza intermediario ex art. dell'art. 26 del Dpr
n. 602/1973, laddove sottoscritte per ricezione, non necessitano di ulteriori formalità (da ultimo Cass. 2024
n. 7564; vedi anche;
vedi anche Cass. 2023 n. 27007).
Inoltre, nella notifica diretta a mezzo posta di atti impositivi, senza intermediazione dell'Ufficiale giudiziario, in caso di temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito del plico presso l'ufficio postale (Cass. 2021 n. 16183).
Tali atti non sono stati oggetto di autonoma impugnazione e la pretesa è irretrattabile.
Ogni questione di decadenza doveva essere fatta con la impugnazione dell'atto prodromico.
2.La definitività della pretesa impedisce di esaminare anche la eccezione di prescrizione a far data dall'anno del tributo (v. Cass. ordinanza n. 37259 del 29.11.2021; Ordinanza n. 37259 del 29.11.2021: “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato”).
3.Va esaminata però la prescrizione successiva di anni tre, dalla notifica dell'accertamento (14.11.2022) alla notifica della cartella oggi impugnata (28.3.2025) che non è decorso.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
3.Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in favore delle due parti costituite, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 150,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, nei confronti di ciascuna parte resistente costituita.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ZI IA CRISTINA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11993/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250069738662000 TASSE AUTOMOBIL 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 679/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250069738662000, notificata in data 28.3.2025 (tassa auto, anno 2019, importo € 517,93); ha dedotto, quali motivi di impugnazione: l'omessa notifica degli atti prodromici;
la prescrizione triennale del tributo;
ha chiesto le conseguenti declaratorie, vinte le spese.
Si è costituita l'agenzia di riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per vizi della imposizione.
Si è costituita la Regione Campania assumendo che la pretesa era irretrattabile in ragione della pacifica notifica degli accertamenti richiamati perfezionatasi in via diretta e restituzione del plico per compiuta giacenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La cartella impugnata richiama l'avviso di accertamento n. 964069774553, notificato per compiuta giacenza in data 14.11.2022.
La Regione ha dato prova della rituale notifica dell'indicato accertamento - che ha pure prodotto per esteso
- avvenuta in via diretta e con restituzione del plico per compiuta giacenza.
Si ricorda che, in linea generale, le notifiche dirette, eseguite senza intermediario ex art. dell'art. 26 del Dpr
n. 602/1973, laddove sottoscritte per ricezione, non necessitano di ulteriori formalità (da ultimo Cass. 2024
n. 7564; vedi anche;
vedi anche Cass. 2023 n. 27007).
Inoltre, nella notifica diretta a mezzo posta di atti impositivi, senza intermediazione dell'Ufficiale giudiziario, in caso di temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito del plico presso l'ufficio postale (Cass. 2021 n. 16183).
Tali atti non sono stati oggetto di autonoma impugnazione e la pretesa è irretrattabile.
Ogni questione di decadenza doveva essere fatta con la impugnazione dell'atto prodromico.
2.La definitività della pretesa impedisce di esaminare anche la eccezione di prescrizione a far data dall'anno del tributo (v. Cass. ordinanza n. 37259 del 29.11.2021; Ordinanza n. 37259 del 29.11.2021: “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato”).
3.Va esaminata però la prescrizione successiva di anni tre, dalla notifica dell'accertamento (14.11.2022) alla notifica della cartella oggi impugnata (28.3.2025) che non è decorso.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
3.Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in favore delle due parti costituite, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 150,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, nei confronti di ciascuna parte resistente costituita.