Rigetto
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 04/08/2025, n. 6879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6879 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06879/2025REG.PROV.COLL.
N. 03601/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3601 del 2022, proposto da
BA NI, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Pennacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Feliciana Ferrentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 6373/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 maggio 2025 il Consigliere Annamaria Fasano e uditi per le parti gli avvocati Feliciana Ferrentino in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma " Microsoft Teams ";
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. NI BA proponeva ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, avverso l’ordinanza n.19, prot. n. 25326, del 27 marzo 2017, con la quale il Comune di Giugliano in Campania aveva acquisito al patrimonio del comune l'area sita in Via Prolungamento Pigna - Località Palmentiello, distinta in Catasto terreni al foglio 32, p.lla 1336.
Il ricorrente riferiva di essere comproprietario della suddetta unità immobiliare sita in zona agricola E1 e che, senza aver mai ricevuto la notifica di un verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione né di altri provvedimenti, si era visto notificare la predetta ordinanza di acquisizione, di cui contestava la legittimità.
Con un unico articolato motivo di ricorso, il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, la violazione del giusto procedimento, il difetto assoluto di istruttoria e l’eccesso di potere, per non avere l’Ente provveduto alla preventiva notifica all’interessato del verbale di accertamento dell’inottemperanza dell’ordine di demolizione, in difetto del quale era preclusa l’acquisizione, la trascrizione e la successiva immissione in possesso.
2. Con sentenza n. 6373 dell’8 ottobre 2021, il T.A.R. per la Campania respingeva il ricorso, sulla base del rilievo che il verbale di accertamento di inottemperanza all’ordine di demolizione aveva un valore di atto endoprocedimentale, strumentale alle successive determinazioni dell’Ente comunale, e un’efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dalla Polizia Municipale, pertanto, in quanto tale, il suddetto verbale non assumeva quella portata lesiva invece ravvisabile soltanto nell’atto formale di accertamento ex art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001, con cui l’autorità amministrativa recepiva gli esiti dei sopralluoghi effettuati dalla Polizia Municipale.
3. NI BA ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia, chiedendone l’integrale riforma, sollevando le seguenti censure: “ I. Error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 380/2001’ .
4. Il Comune di Giuliano in Campania si è costituito in resistenza, concludendo per il rigetto del gravame.
5. All’udienza straordinaria del 7 maggio 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
6. Con l’unico mezzo, l’appellante contesta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il verbale di accertamento di inottemperanza all’ordine di demolizione ha un valore di atto endoprocedimentale, strumentale alle successive determinazioni dell’ente comunale, ed efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dalla Polizia Municipale, alla quale non è attribuita la competenza all’adozione di atti di amministrazione attiva.
Il ricorrente deduce che, ai sensi dell’art. 31, comma 4, del d.P.R. 380 del 2001, sarebbe stata necessaria una preventiva notifica al privato interessato del verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, che nella specie non è avvenuta.
La mancanza di tale doveroso adempimento avrebbe irrimediabilmente viziato il procedimento, con conseguente inesistenza dell’avvenuta acquisizione del bene al patrimonio comunale.
Secondo l’appellante, il Legislatore avrebbe condizionato il perfezionamento della trascrizione nei pubblici registri del bene acquisito gratuitamente a tale preventiva attività procedimentale, con la conseguenza che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo e andrebbe annullato.
6.1. Il motivo è infondato.
L’area oggetto di accertamento, di circa mq 1200, ricade in zona agricola E1, e, con ordinanza n. 47 del 2013 il Comune di Giugliano di Napoli ha contestato la modifica di destinazione d’uso da agricola a commerciale. L’ordinanza di demolizione non è stata impugnata, con conseguente consolidamento dell’abuso edilizio, pertanto, non essendo stato ripristinato lo stato dei luoghi nel termine di legge, l’area è stata acquisita ex lege al patrimonio comunale.
Con verbale del 7.1.2016, è stata accertata dalla Polizia Municipale l’inottemperanza all’ordine ingiunto da parte di NI BA, di conseguenza il Comune di Giuliano, con ordinanza n. 19 del 27.3.2017, ha disposto l’acquisizione dell’area illegittimamente trasformata al patrimonio comunale.
Il ricorrente ha impugnato la predetta ordinanza, lamentandone l’illegittimità per asserita mancata notifica del verbale di inottemperanza all’ordine di demolizione redatto dalla Polizia Municipale, assumendo che l’omessa notifica avrebbe precluso l’acquisizione del bene, la trascrizione e la immissione in possesso.
La critica non può essere condivisa.
L’appellante, nel sostenere tale tesi difensiva, omette di considerare la natura del verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, atto endoprocedimentale con efficacia meramente dichiarativa, che va tenuto distinto dall’atto di accertamento adottato dalla competente Autorità amministrativa ai sensi dell’art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001, norma che dispone l’effetto acquisitivo previa notifica all’interessato, e rappresenta titolo per l’immissione in possesso del bene e per la trascrizione nei RR.II.
Questo Consiglio di Stato ha, in più occasioni, precisato che: “ Il verbale di accertamento della inottemperanza all’ordinanza di demolizione ha valore di atto endoprocedimentale, strumentale alle successive determinazioni dell’ente comunale, ed ha efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dalla Polizia Municipale, alla quale non è attribuita la competenza all’adozione di atti di amministrazione attiva, all’uopo occorrendo che la competente autorità amministrativa faccia proprio l’esito delle predette operazioni attraverso un formale atto di accertamento; ne discende che, in quanto tale, detto verbale non assume quella portata lesiva che sia in grado di attualizzare l’interesse alla tutela giurisdizionale, portata lesiva invece ravvisabile soltanto nell’atto formale di accertamento ex art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001 con cui l’autorità amministrativa recepisce gli esiti dei sopralluoghi effettuati dalla Polizia Municipale e forma il titolo ricognitivo idoneo all’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale’ (Cons. Stato, n. 9150 del 2022; id. n. 3097 del 2017).
Invero, il verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione non è neppure autonomamente impugnabile, posta la sua natura di atto meramente ricognitivo privo di valore provvedimentale e di efficacia lesiva. Il verbale con cui la Polizia Municipale accerta l’inottemperanza è, quindi, privo di valore provvedimentale, non essendo collegabile ad un potere amministrativo, avendo una funzione di accertamento ed esplicante un ruolo meramente preparatorio e strumentale, occorrendo, come si è detto, che la competente Autorità amministrativa ne faccia proprio l’esito attraverso un formale atto produttivo degli effetti previsti dall’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380 del 2001 (Cons. Stato, n. 4248 del 2018).
Solo l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione operato dall’Amministrazione competente ha valenza di titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, con l’ulteriore corollario che la notifica all’interessato ha l’esclusiva funzione certificativa dell’avvenuto trasferimento del diritto di proprietà.
La sentenza impugnata va, pertanto, confermata, avendo il Collegio di prima istanza correttamente rilevato che: ‘ il Comune resistente, a seguito dell’accertamento della inottemperanza all’ordinanza di demolizione, con l’impugnata ordinanza n. 19, prot. n. 25326 del 217.3.2017 ha disposto, ex art. 31 comma 4 D.P.R. 380/2001, l’acquisizione gratuita dell’immobile abusivo al patrimonio comunale, non spontaneamente demolito nei termini di legge’.
7. In definitiva, l’appello va respinto e le spese di lite del grado seguono il criterio della soccombenza, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna NI BA al pagamento delle spese di lite del grado a favore del Comune di Giuliano in Campania che liquida in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 9.6.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2021 n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Fasano | Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO