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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 2887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2887 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - - Consigliere - Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
561/2021, pubblicata il 12 marzo 2021, iscritto al n. 3899/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 25 febbraio 2025 e pendente
TRA
il Parte_1
(c.f.: , con sede in San Gennaro Vesuviano (NA),
[...] P.IVA_1
alla Via Nola, n.94, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore e socio accomandatario , rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1
Francesco Picazio (c.f.: APPELLANTE C.F._1
E
l' (c.f.: ), con sede in Torre del Greco Controparte_1 P.IVA_2
(NA), alla via Marconi n. 66, in persona in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Eduardo Martucci (c.f.:
e (c.f. in virtù di procura C.F._2 CP_2 C.F._3
generale alle liti per notaio (indicate rispettivamente ai repertori n° Persona_1
6393 del 30 luglio 2020 e n° 7167 dell'08 luglio 2021) APPELLATA R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
F A T T O
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 7 febbraio 2017 presso il
Tribunale di Torre Annunziata, il Parte_1
della dott.ssa , in qualità di centro accreditato con il Parte_1 CP_3
per lo svolgimento di prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale relativamente alla branca di Laboratorio nell'ambito territoriale dell' , Controparte_4
Con chiedeva ingiungersi alla detta il pagamento della somma di € 29.771,29 a titolo di saldo residuo impagato per le prestazioni erogate nell'anno 2011, oltre interessi ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002 dalla data di scadenza di ogni singola fattura sino al parziale soddisfo, in forza del contratto stipulato il 27 maggio 2011 e delle seguenti distinte riepilogative nn.231 del 10 febbraio 2011, 377 del 9 marzo 2011, 378 del 9 marzo 2011, 608 del 7 aprile 2011, 754 del 9 maggio 2011, 755 del 9 maggio 2011
e delle fatture nn. 963 dell'8 giugno 2011, 964 dell'8 giugno 2011, 1179 dell'8 luglio
2011, 1180 dell'8 luglio 2011, 1443 del 2 agosto 2011, 1444 del 2 agosto 2011, 1816 del 7 settembre 2011, 2063 del 5 ottobre 2011, 2064 del 5 ottobre 2011, 2278 del 7 novembre 2011, 2279 del 7 novembre 2011, 2550 del 9 dicembre 2011, 2551 del 9 dicembre 2011, 3 del 4 gennaio 2012, 4 del 4 gennaio 2012.
2. Con decreto ingiuntivo n. 366/2017 del 13 febbraio 2017 il Tribunale ingiungeva all' il pagamento della somma richiesta “oltre interessi Controparte_4
come richiesti”.
Con 3.Ricevuta la notifica il 20 febbraio 2017, l' con citazione in opposizione notificata alla controparte il 28 marzo 2017, contestava di dovere corrispondere la somma ad essa ingiunta, eccependo che:
- l'85% del fatturato annuale del Centro pari ad € 43.990,76, da cui erano stati detratti € 6.985,82 per un recupero sulla mensilità di dicembre 2010, era stato liquidato;
- l'importo di € 12.683,06 non era dovuto per applicazione dello sconto tariffario ex L. n. 296 del 27.12.2006;
nn. 3899/2021 r.g.a.c.c. Centro di Analisi Cliniche e Microbiologiche dott.ssa M.A. Pag. 2 di 14
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- l'importo di € 1.086,34 non era dovuto perché relativo a “prestazioni che il
Centro non era autorizzato ad erogare o riguardava prelievi venosi non indicati specificamente dal medico prescrittore”.
In particolare, allegava che con nota prot. 974/17 del distretto sanitario n. 52, a firma del responsabile dr. , era stato comunicato che “per le Persona_2
prestazioni rese dal laboratorio di cui al D.I. anno 2011, risulta che il Centro è stato pagato all'85% del fatturato pari ad €. 43.990,76, da cui sono stati detratti €. 6.985,82, per recuperi sulla mensilità di dicembre 2010. Anche per l'anno 2011, il programma
CACOMM come previsto dalla L. Finanziaria 2007, ha applicato lo sconto sulle tariffe delle prestazioni di Patologia clinica, per cui il Centro è stato invitato, con nota prot.
10818/11, ad emettere nota di credito 1° semestre 2011, pari all'importo di €.
12.683,06. Non essendo pervenuta alcuna nota di credito, l'importo dovuto è stato addebitato sui saldi 1° e 2° trimestre 2011. Lo sconto tariffario è previsto dalla Legge
296 del 27/12/2006, lettera O, norma che, giusta sentenza n. 94 del 01/04/2009 ha superato il vaglio di costituzionalità, e quindi pienamente legittima e, quindi, recepita con delibera n. 1269 del 16/07/2009 della . Sui prospetti di mesi Parte_2
successivi, da luglio a dicembre sono state proposte liquidazioni per l'85% del fatturato mensile decurtato del corrispettivo sconto e con i saldi del 3° e 4° trimestre 2011 è stato proposto la liquidazione del rimanente 15%, a completamento del pagamento del fatturato presentato. Inoltre, furono inviate al Centro n. 15 richieste di emissioni di note di credito per contestazioni di merito per un importo di €. 1086,34. Tali contestazioni riguardavano prestazioni di cui il non era autorizzato ad erogare. Infatti, il Pt_1
Centro ricorrente era autorizzato ad erogare solo prestazioni A1-A2 o Pt_3
riguardavano prelievi venosi non indicati specificamente dal medico prescrittore. Infine, per completezza di istruttoria si precisa che per l'anno 2011 è stato stipulato il
26/05/2011, l'addendum al contratto stipulato il 06/10/2011”.
Concludeva, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda.
nn. 3899/2021 r.g.a.c.c. Centro di Analisi Cliniche e Microbiologiche dott.ssa M.A. Pag. 3 di 14
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4. Con comparsa depositata il 24 luglio 2017 il Centro si costituiva, resisteva all'opposizione, evidenziando che:
- il credito rivendicato era certo e documentato;
Con
- la decurtazione operata dall' era illegittima ed ingiustificata;
Con
- lo sconto tariffario invocato dall' ex l. n.296 del 27.12.2006 non era applicabile in quanto la previsione normativa riguardava il solo periodo triennale del
2007-2009;
Con
- l'importo di € 1086,34 era dovuto in quanto la contestazione mossa dall' con riferimento alle prestazioni di cui non era autorizzato ad erogare, era generica e, dunque, inammissibile.
All'esito dell'udienza del 21 settembre 2017 il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, rinviando al 15.3.2018 assegnando i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
5. Con la sua sentenza n. 561/2021, pubblicata il 15 marzo 2021, il Tribunale di
Torre Annunziata accoglieva parzialmente l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo Con opposto, condannava l al pagamento, in favore del , dell'importo di € Pt_1
13.053,08 oltre interessi al tasso ex art. 5 d.lgs.231/2002, a decorrere da 60 giorni dalla data di scadenza di ogni singola fattura, compensando le spese di lite.
In particolare, il Tribunale osservava che:
- il contratto intercorso tra le parti era stato stipulato il 27 maggio 2011;
- le prestazioni erogate prima della sottoscrizione dell'accordo negoziale non erano remunerabili;
- la nota n. prot. 271 del 5 febbraio 2015, richiamata nel ricorso per decreto ingiuntivo, avente ad oggetto: “riscontro saldo per riconciliazione partite aperte” Con emessa dall a firma del Direttore Servizio Gef dr. , con la quale era Persona_3
stato indicato il riepilogo contabile della propria situazione nei confronti del Centro al 5 febbraio 2015, non valeva a sanare i contratti stipulati rendendoli retroattivi, così
nn. 3899/2021 r.g.a.c.c. Centro di Analisi Cliniche e Microbiologiche dott.ssa M.A. Pag. 4 di 14
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statuendo che essa “non costituisce una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o comunque invalidi come quelli conclusi senza il rispetto della forma scritta ad substantiam”;
- la decurtazione per sconto tariffario per € 12.683,06 non era legittima in quanto la normativa ex art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/2006 era limitata al solo triennio 2007-
2009;
- con riferimento alla compensazione “per recuperi mensilità di dicembre 2010” riteneva che “la detrazione è stata effettuata con riferimento a fatture relative ai mesi di gennaio-aprile 2011, che in ogni caso non sono coperte da contratto” e pertanto non remunerabili;
- la decurtazione per € 1086,34, riferita a prestazioni che il non era Pt_1
autorizzato ad erogare, era legittima, ritenendo che le note prodotte non fossero atti interni, e in ogni caso, le contestazioni risultavano comunicate a mezzo PEC al Centro.
6. A tale sentenza s'è appellata il Centro con atto di citazione notificato il 17 settembre 2021 formulando quattro motivi, che saranno di seguito esaminati, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia la Corte d'Appello di
Napoli, contrariis rejectis: 1) Nel merito, in via principale ed in via subordinata accogliere per i motivi tutti addotti in narrativa il proposto appello, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 561/2021 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, Giudice dr.ssa Luisa Zicari, depositata in Cancelleria in data 15.03.2021 e non notificata, ai sensi dell'art. 353 c.p.c., accogliere le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta, ossia confermare il d.i. 366/2017 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, o, comunque, condannare l' in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore al pagamento della somma di €. 29.771,28 oltre interessi ex d.lgs.231/2002 quale residuo dovuto per le prestazioni effettuate nel 2011, sopra ampiamente riportate ed a cui ci si richiama estensivamente;
2) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio ed attribuzione a favore dello scrivente avvocato antistatario”.
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Con 7. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24 gennaio 2022 l ha resistito all'appello, eccependone l'inammissibilità per violazione dell'art. 348 bis c.p.c., chiedendo la conferma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata stante la correttezza dell'iter logico giuridico seguito dal Giudice di prime cure.
Con Per la prima volta nel presente giudizio l' ha eccepito il superamento del tetto di spesa e di aver correttamente applicato la regressione tariffaria.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare e principale, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello promosso da Parte_4
in quanto non conforme ai dettami del codice di rito ed in
[...]
particolare alla previsione di cui all'art. 348 bis c.p.c.; 2. In via subordinata e gradata, nel merito, rigettato integralmente l'atto di appello proposto dalla
[...]
Parte_5
– in persona del legale rappresentante pro tempore – confermare la sentenza di
[...]
decisione del primo grado di giudizio, con declaratoria di infondatezza nel merito della domanda avanzata dalla stessa odierna appellante con ricorso per decreto ingiuntivo;
3. Confermare, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo n. 3667/2017, oggetto del giudizio di opposizione in primo grado;
4. Per l'effetto, condannare la parte appellante al pagamento di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
8. All'udienza del 25 febbraio 2025 la Corte ha introitato la causa in decisione
Con assegnando alle parti i termini per le memorie conclusionali e di replica, invitando l' al deposito della produzione di primo grado di parte nel termine di 20 giorni.
Con L' non ha ottemperato a quanto richiesto nei termini assegnati né ha depositato la sua comparsa conclusionale.
DIRITTO
Con I. Va preliminarmente evidenziato che l' non ha depositato la produzione di primo grado entro il termine perentorio di 20 giorni fissato dalla Corte all'esito dell'udienza del 25 febbraio 2025.
nn. 3899/2021 r.g.a.c.c. Centro di Analisi Cliniche e Microbiologiche dott.ssa M.A. Pag. 6 di 14
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La Corte deciderà pertanto sulla base degli atti e delle prove che sono state già acquisite nel processo di primo grado, presenti nel fascicolo telematico, in forza del principio di “non dispersione della prova” (cfr. Cass. s.u. 4835/2023).
II. Con il primo motivo l'appellante lamenta che nel corso del giudizio di prime Con cure l' non ha prodotto gli atti e i documenti nel fascicolo telematico se non in modo parziale e il Tribunale, in contrasto con le norme del processo telematico, non ha preso alcuna posizione su tale assenza e non ne ha tenuto conto in sede di decisione.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Con Va innanzitutto rilevato che nel giudizio di prime cure l' si costituiva con modalità cartacea il 30 marzo 2017, depositando nella cancelleria del Tribunale, per mezzo del proprio procuratore, la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente la citazione, la procura e i documenti che sono stati richiamati espressamente nella sentenza appellata.
Con La costituzione in giudizio dell' è avvenuta in un periodo in cui, in applicazione del decreto legge 90/2014, non era ancora obbligatorio il deposito telematico degli atti, e dunque, era ancora possibile presentare gli atti sia in formato cartaceo che telematico (cd. "doppio binario").
Va peraltro evidenziato che nel corso del giudizio di prime cure il non ha Pt_1
sollevato nessuna contestazione o eccezione sul mancato deposito telematico degli
Con atti e dei documenti da parte dell sicché il Tribunale ha correttamente deciso sulla base di ciò che era stato acquisito nel processo. Non può pertanto l'appellante
Con contestare il mancato deposito telematico degli atti dell' in grado d'appello, anche in considerazione del fatto che la Corte ha già precisato che il l'assenza della produzione cartacea dell'azienda sanitaria, opportunamente ordinata da questa Corte, non può che portare a decidere sulla base degli atti e documenti presenti perché depositati in via telematica.
III. Con il secondo motivo di appello, il lamenta che il Giudice di prime Pt_1
cure ha ritenuto non dovuto l'importo della quota azionata relativa alle mensilità da nn. 3899/2021 r.g.a.c.c. Centro di Analisi Cliniche e Microbiologiche dott.ssa M.A. Pag. 7 di 14
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gennaio a maggio 2011 a causa della tardiva sottoscrizione del contratto avvenuta il 26 maggio 2011.
L'appellante evidenzia che il contratto avente ad oggetto “la fissazione dei volumi
e delle tipologie delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca di L laboratorio da erogarsi nell'anno 2011” ha disciplinato le prestazioni dell'intero anno 2011, con previsione di scadenze contrattuali e pagamento di saldi dal primo trimestre fino al 31 dicembre 2011, richiamando il decreto n. 24 del
Commissario ad acta emesso in data 5.04.2011.
Il motivo è fondato e va accolto.
Questa Corte ha già in diverse occasioni affermato che, nel caso stipula di contratti ex art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti (cfr. App. Napoli, n. 2254/2023; App. Napoli, 3177/2023; App. Napoli,
3482/2023).
Tale possibilità, ossia quella di convenire la retroattività degli effetti del contratto, deve essere affermata per la peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.
8-quinquies, d.lgs. n. 502/1992.
Trattasi, infatti, di contratti rientranti tra quelli che autorevole dottrina già
Con definiva “contratti imposti”, cioè che la parte (perlomeno l' è legalmente tenuta a stipulare. Inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, essendo destinato a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi.
Nella fattispecie, in sostanza, si tratta di un contratto che, per concorde volontà
e, comunque, per obbiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della P.A.) ha valenza retroattiva rispetto alla data di stipula. Ciò in quanto la stipula non può precedere l'individuazione del tetto di spesa, in quanto il contratto deve nn. 3899/2021 r.g.a.c.c. Centro di Analisi Cliniche e Microbiologiche dott.ssa M.A. Pag. 8 di 14 Napolitano c. Controparte_4 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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necessariamente indicare i volumi massimi di prestazioni da acquistare (cd. COM ) ed il Con loro valore (cd. tetto di spesa), ragion per cui gli accordi contrattuali tra ed i centri accreditati non possono che intervenire solo successivamente alla emanazione in sede amministrativa dell'atto determinativo dei tetti.
A questo proposito, poi, occorre anche prendere atto dell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva. Invero, tale deliberazione - in quanto atto terminale di un procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, dei procedimenti presupposti inerenti all'intervento della delibera Cipe volta a ripartire tra le Regioni il fondo sanitario nazionale - non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce: posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo concreto in corso d'anno, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno
(Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2012, n. 3/2012 e n. 8/2006; Cons. Stato n. 2444/16, n.
724/15).
Ne consegue che la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti delle altre pattuizioni dei contratti riguardanti le prestazioni sanitarie cui si riferiscono i medesimi tetti di spesa. Del resto, che l'intenzione dei contraenti era stata quella di regolare i rapporti pregressi lo si evince anche dal loro comportamento successivo (art. 1362 comma 2° c.c.), dal
Con momento che l' ha comunque provveduto al pagamento delle prestazioni rese nel
2014 quanto meno fino al 24 settembre.
In verità, la Corte non ignora che la Corte di Cassazione, con una recente sentenza non ancora massimata, la n. 8722/2024, ha affermato la nullità dei contratti stipulati “nel corso dell'anno e con efficacia retroattiva” (in realtà la Corte non ha chiarito se quelli stipulati in corso d'anno sono nulli solo in relazione alle prestazioni già svolte ovvero anche per quelle ancora da svolgere); ad avviso della S.C., infatti, sarebbe legittima la sola fissazione o modifica dei tetti di spesa a posteriori e non nn. 3899/2021 r.g.a.c.c. Centro di Analisi Cliniche e Microbiologiche dott.ssa M.A. Pag. 9 di 14
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anche la sottoscrizione dei contratti che, in considerazione della particolare disciplina che riguarda la P.A., devono necessariamente precedere l'esecuzione delle prestazioni.
Tale soluzione, tuttavia, non appare convincente per una serie di motivi.
Va innanzitutto evidenziato che, come già sopra rilevato, il contratto deve comunque contenere i limiti di spesa da applicare al rapporto che sovente riguardano Con non solo la macroarea di appartenenza, ma addirittura la singola struttura e che l' determina solo dopo l'inizio dell'anno, quando vengono fissate le risorse economiche da destinare al sistema sanitario. A ciò deve aggiungersi che le strutture non hanno nessun potere contrattuale in ordine al contenuto dell'atto e, dunque, devono solo Con attendere di essere convocate dall' per sottoscrivere il modulo da quest'ultima predisposto (come avvenuto anche nel caso in esame).
In attesa della sottoscrizione del contratto, dunque, le parti danno vita ad un rapporto di fatto destinato ad essere regolato poi (anche retroattivamente) dal successivo contratto;
appare quindi indubbia la volontà delle parti di applicare il contratto sottoscritto anche alle prestazioni svolte precedentemente che, come già Con osservato, nel caso di specie si desume anche dal comportamento dell' che ha comunque provveduto a pagare le prestazioni rese prima della stipula.
Del resto, non si rinviene nessuna norma che proibisca alla Pubblica
Amministrazione di regolare ex post un rapporto già esistente di fatto, analogamente a quanto potrebbe avvenire con una transazione che di certo non le sarebbe preclusa.
Anche la S.C. ha affermato - in relazione proprio ad un caso in cui una delle parti del contratto (nella fattispecie, di locazione di alcuni immobili) di cui era stata prevista la retroattività era una pubblica amministrazione - che “non sussiste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti di fatto tra loro esistenti … disponendo che il rapporto derivante da detto contratto vada considerato iniziato da una data anteriore alla sua conclusione” (Cass. 15530/2000).
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L'alternativa a tale soluzione sarebbe, del resto, quella di considerare non remunerabili le prestazioni svolte prima della conclusione del contratto Con (contrariamente a quanto ritenuto invece dall' che le ha pagate) in relazione alle quali - in considerazione della giurisprudenza restrittiva formatasi sul punto, che tiene conto della particolare disciplina riguardante limiti di spesa in materia sanitaria - i centri accreditati non potrebbero ottenere neppure l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041
c.c. (cfr. Cass. 13884/2020; Cass. 36654/2021). È evidente però che tali circostanze determinerebbero, in mancanza di una modifica della prassi di stipulare i contratti nel corso dell'anno (determinata comunque dalla necessità di attendere i dati circa il budget a disposizione), la sostanziale paralisi del sistema sanitario fino alla sottoscrizione dei contratti.
Deve dunque ritenersi che il contratto sia efficace in toto con riguardo al Con rapporto intercorso tra l' ed il Centro e che sono dovuti gli importi richiesti per le mensilità da gennaio a maggio 2011.
IV. Con il terzo motivo l'appellante ritiene che in ordine alla nota di credito, il
Tribunale abbia confuso l'emissione da parte del Centro della nota di credito con la
Con richiesta da parte dell' dell'emissione della nota di credito (non emessa dal Centro).
Il documento è di provenienza unilaterale, privo di supporto probatorio ed in contrasto con il riconoscimento del debito proveniente dal servizio economico e finanziario
Con dell' La decurtazione operata pertanto sarebbe inopponibile al Centro rispetto alle fatture azionate.
Il motivo è fondato e va accolto.
Va innanzi tutto evidenziato che manca agli atti la nota prot. n. 1020 del 27 Con febbraio 2017 richiamata dal Tribunale con la quale l' avrebbe operato una decurtazione per un importo di € 1.086,34 “per assenza di autorizzazione ad erogare o riguardava prelevi venosi non indicati specificamente dal medico prescrittore”.
Il mancato deposito del documento richiamato impedisce alla Corte di valutare la questione, ma in ogni caso, da quanto emerge dagli atti di causa e dalle allegazioni non nn. 3899/2021 r.g.a.c.c. Centro di Analisi Cliniche e Microbiologiche dott.ssa M.A. Pag. 11 di 14
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Con specificamente contestate dall' si ritiene che la contestazione sollevata da quest'ultima vada rigettata in quanto generica e priva dei requisiti di specificità e in contrasto con la nota prot. n.271 del 5 febbraio 2015 dello stesso ente, avente ad Con oggetto: “riscontro saldo per riconciliazione partite aperte” emessa dall' - a firma Con del Direttore Servizio Gef dr. - con la quale l' indicava il riepilogo Persona_3
contabile del Centro alla citata data, riconoscendo quindi la sussistenza di un debito da parte dell'Ente.
V. Con il quarto ed ultimo motivo di appello, il critica la sentenza di prime Pt_1
cure nella parte in cui ha statuito la compensazione tra le parti delle spese, nonostante Con l' sia stata dichiarata inadempiente per crediti del 2011 seppur per un importo ridotto.
Il motivo va accolto nei termini che seguono.
Il primo Giudice ha proceduto alla compensazione delle spese processuali pur in assenza dei presupposti che la legittimavano ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (applicabile ratione temporis nella formulazione del D.L. n. 132/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 162/2014), motivando tale compensazione “in considerazione dell'accoglimento parziale della originaria domanda formulata dal ” sebbene Pt_1
Con avesse riconosciuto l' soccombente per un importo inferiore.
Con In realtà, il Tribunale avrebbe dovuto condannare l' lla rifusione in favore del delle spese di primo grado in relazione al valore del decisum o tuttalpiù Pt_1
compensarle al 50% in presenza dei presupposti di cui all'art. 92, co. 2 c.p.c. (cfr. Cass.
s.u. 32061/2022).
Ne consegue che le spese del primo grado vanno liquidate a favore del Pt_1
come da successiva quantificazione.
Con VI. È inammissibile, invece, la questione, proposta dall' relativa al superamento del tetto di spesa perché introdotta nel giudizio de quo solo con la comparsa di costituzione e risposta, in violazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c..
nn. 3899/2021 r.g.a.c.c. Centro di Analisi Cliniche e Microbiologiche dott.ssa M.A. Pag. 12 di 14
c. Parte_1 Controparte_4 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
In realtà, le difese svolte dall sono pertinenti né attinenti all'oggetto Pt_6
del contendere che, come fin qui esposto, non attiene né al superamento del tetto di spesa né alla corretta applicazione della regressione tariffaria.
VII. Pertanto, l'appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
VIII. Tenuto conto dell'esito della vicenda processuale, l' va Controparte_4
condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rifondere al
[...]
le spese di Parte_1
entrambi i gradi del giudizio che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate in base ai parametri indicati nelle tabelle 2 e 12 allegate al decreto del
Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, per le controversie di valore compreso tra
€ 26.001,01 ed € 52.000,00 - nei seguenti importi:
- per il giudizio di primo grado in 4.715,00 € (ivi comprese le spese del decreto ingiuntivo), di cui 4.100,00 € per compensi (fase di studio € 900,00 , fase introduttiva €
700,00, fase istruttoria € 1.000,00, fase decisoria € 1.500,00), e 615,00 € per le spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori;
- per il giudizio di appello in complessivi 6.899,00 €, di cui 5300,00 € per compensi (fase di studio € 1.100,00;fase introduttiva € 800,00; fase istruttoria €
1.600,00; fase decisoria € 1.800,00), 795,00 € per spese generali al 15%, 804,00 € per spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 561/2021, pubblicata il 12 marzo 2021, proposto dal Parte_1
con citazione notificata il 17 settembre 2021:
[...]
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 366/2017 emesso dal Tribunale di
Torre Annunziata il 13 febbraio 2017;
nn. 3899/2021 r.g.a.c.c. Centro di Analisi Cliniche e Microbiologiche dott.ssa M.A. Pag. 13 di 14
c. Parte_1 Controparte_4 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
2) condanna l' a rifondere al Controparte_4 Parte_1
dott.ssa le spese di
[...] Parte_1
entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il giudizio di primo grado, in € 4.715,00 €, di cui 4.100,00 € per compensi e 615,00 € per le spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori, e per il grado d'appello in 6.899,00 €, di cui 5.300,00 € per compensi, 795,00
€ per spese generali al 15%, 804,00 € per spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori, entrambi i compensi con attribuzione al difensore del Centro, avv. Francesco Picazio, per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Napoli, il 28 maggio 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
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c. Parte_1 Controparte_4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - - Consigliere - Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
561/2021, pubblicata il 12 marzo 2021, iscritto al n. 3899/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 25 febbraio 2025 e pendente
TRA
il Parte_1
(c.f.: , con sede in San Gennaro Vesuviano (NA),
[...] P.IVA_1
alla Via Nola, n.94, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore e socio accomandatario , rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1
Francesco Picazio (c.f.: APPELLANTE C.F._1
E
l' (c.f.: ), con sede in Torre del Greco Controparte_1 P.IVA_2
(NA), alla via Marconi n. 66, in persona in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Eduardo Martucci (c.f.:
e (c.f. in virtù di procura C.F._2 CP_2 C.F._3
generale alle liti per notaio (indicate rispettivamente ai repertori n° Persona_1
6393 del 30 luglio 2020 e n° 7167 dell'08 luglio 2021) APPELLATA R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
F A T T O
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 7 febbraio 2017 presso il
Tribunale di Torre Annunziata, il Parte_1
della dott.ssa , in qualità di centro accreditato con il Parte_1 CP_3
per lo svolgimento di prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale relativamente alla branca di Laboratorio nell'ambito territoriale dell' , Controparte_4
Con chiedeva ingiungersi alla detta il pagamento della somma di € 29.771,29 a titolo di saldo residuo impagato per le prestazioni erogate nell'anno 2011, oltre interessi ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002 dalla data di scadenza di ogni singola fattura sino al parziale soddisfo, in forza del contratto stipulato il 27 maggio 2011 e delle seguenti distinte riepilogative nn.231 del 10 febbraio 2011, 377 del 9 marzo 2011, 378 del 9 marzo 2011, 608 del 7 aprile 2011, 754 del 9 maggio 2011, 755 del 9 maggio 2011
e delle fatture nn. 963 dell'8 giugno 2011, 964 dell'8 giugno 2011, 1179 dell'8 luglio
2011, 1180 dell'8 luglio 2011, 1443 del 2 agosto 2011, 1444 del 2 agosto 2011, 1816 del 7 settembre 2011, 2063 del 5 ottobre 2011, 2064 del 5 ottobre 2011, 2278 del 7 novembre 2011, 2279 del 7 novembre 2011, 2550 del 9 dicembre 2011, 2551 del 9 dicembre 2011, 3 del 4 gennaio 2012, 4 del 4 gennaio 2012.
2. Con decreto ingiuntivo n. 366/2017 del 13 febbraio 2017 il Tribunale ingiungeva all' il pagamento della somma richiesta “oltre interessi Controparte_4
come richiesti”.
Con 3.Ricevuta la notifica il 20 febbraio 2017, l' con citazione in opposizione notificata alla controparte il 28 marzo 2017, contestava di dovere corrispondere la somma ad essa ingiunta, eccependo che:
- l'85% del fatturato annuale del Centro pari ad € 43.990,76, da cui erano stati detratti € 6.985,82 per un recupero sulla mensilità di dicembre 2010, era stato liquidato;
- l'importo di € 12.683,06 non era dovuto per applicazione dello sconto tariffario ex L. n. 296 del 27.12.2006;
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- l'importo di € 1.086,34 non era dovuto perché relativo a “prestazioni che il
Centro non era autorizzato ad erogare o riguardava prelievi venosi non indicati specificamente dal medico prescrittore”.
In particolare, allegava che con nota prot. 974/17 del distretto sanitario n. 52, a firma del responsabile dr. , era stato comunicato che “per le Persona_2
prestazioni rese dal laboratorio di cui al D.I. anno 2011, risulta che il Centro è stato pagato all'85% del fatturato pari ad €. 43.990,76, da cui sono stati detratti €. 6.985,82, per recuperi sulla mensilità di dicembre 2010. Anche per l'anno 2011, il programma
CACOMM come previsto dalla L. Finanziaria 2007, ha applicato lo sconto sulle tariffe delle prestazioni di Patologia clinica, per cui il Centro è stato invitato, con nota prot.
10818/11, ad emettere nota di credito 1° semestre 2011, pari all'importo di €.
12.683,06. Non essendo pervenuta alcuna nota di credito, l'importo dovuto è stato addebitato sui saldi 1° e 2° trimestre 2011. Lo sconto tariffario è previsto dalla Legge
296 del 27/12/2006, lettera O, norma che, giusta sentenza n. 94 del 01/04/2009 ha superato il vaglio di costituzionalità, e quindi pienamente legittima e, quindi, recepita con delibera n. 1269 del 16/07/2009 della . Sui prospetti di mesi Parte_2
successivi, da luglio a dicembre sono state proposte liquidazioni per l'85% del fatturato mensile decurtato del corrispettivo sconto e con i saldi del 3° e 4° trimestre 2011 è stato proposto la liquidazione del rimanente 15%, a completamento del pagamento del fatturato presentato. Inoltre, furono inviate al Centro n. 15 richieste di emissioni di note di credito per contestazioni di merito per un importo di €. 1086,34. Tali contestazioni riguardavano prestazioni di cui il non era autorizzato ad erogare. Infatti, il Pt_1
Centro ricorrente era autorizzato ad erogare solo prestazioni A1-A2 o Pt_3
riguardavano prelievi venosi non indicati specificamente dal medico prescrittore. Infine, per completezza di istruttoria si precisa che per l'anno 2011 è stato stipulato il
26/05/2011, l'addendum al contratto stipulato il 06/10/2011”.
Concludeva, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda.
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4. Con comparsa depositata il 24 luglio 2017 il Centro si costituiva, resisteva all'opposizione, evidenziando che:
- il credito rivendicato era certo e documentato;
Con
- la decurtazione operata dall' era illegittima ed ingiustificata;
Con
- lo sconto tariffario invocato dall' ex l. n.296 del 27.12.2006 non era applicabile in quanto la previsione normativa riguardava il solo periodo triennale del
2007-2009;
Con
- l'importo di € 1086,34 era dovuto in quanto la contestazione mossa dall' con riferimento alle prestazioni di cui non era autorizzato ad erogare, era generica e, dunque, inammissibile.
All'esito dell'udienza del 21 settembre 2017 il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, rinviando al 15.3.2018 assegnando i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
5. Con la sua sentenza n. 561/2021, pubblicata il 15 marzo 2021, il Tribunale di
Torre Annunziata accoglieva parzialmente l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo Con opposto, condannava l al pagamento, in favore del , dell'importo di € Pt_1
13.053,08 oltre interessi al tasso ex art. 5 d.lgs.231/2002, a decorrere da 60 giorni dalla data di scadenza di ogni singola fattura, compensando le spese di lite.
In particolare, il Tribunale osservava che:
- il contratto intercorso tra le parti era stato stipulato il 27 maggio 2011;
- le prestazioni erogate prima della sottoscrizione dell'accordo negoziale non erano remunerabili;
- la nota n. prot. 271 del 5 febbraio 2015, richiamata nel ricorso per decreto ingiuntivo, avente ad oggetto: “riscontro saldo per riconciliazione partite aperte” Con emessa dall a firma del Direttore Servizio Gef dr. , con la quale era Persona_3
stato indicato il riepilogo contabile della propria situazione nei confronti del Centro al 5 febbraio 2015, non valeva a sanare i contratti stipulati rendendoli retroattivi, così
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statuendo che essa “non costituisce una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o comunque invalidi come quelli conclusi senza il rispetto della forma scritta ad substantiam”;
- la decurtazione per sconto tariffario per € 12.683,06 non era legittima in quanto la normativa ex art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/2006 era limitata al solo triennio 2007-
2009;
- con riferimento alla compensazione “per recuperi mensilità di dicembre 2010” riteneva che “la detrazione è stata effettuata con riferimento a fatture relative ai mesi di gennaio-aprile 2011, che in ogni caso non sono coperte da contratto” e pertanto non remunerabili;
- la decurtazione per € 1086,34, riferita a prestazioni che il non era Pt_1
autorizzato ad erogare, era legittima, ritenendo che le note prodotte non fossero atti interni, e in ogni caso, le contestazioni risultavano comunicate a mezzo PEC al Centro.
6. A tale sentenza s'è appellata il Centro con atto di citazione notificato il 17 settembre 2021 formulando quattro motivi, che saranno di seguito esaminati, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia la Corte d'Appello di
Napoli, contrariis rejectis: 1) Nel merito, in via principale ed in via subordinata accogliere per i motivi tutti addotti in narrativa il proposto appello, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 561/2021 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, Giudice dr.ssa Luisa Zicari, depositata in Cancelleria in data 15.03.2021 e non notificata, ai sensi dell'art. 353 c.p.c., accogliere le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta, ossia confermare il d.i. 366/2017 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, o, comunque, condannare l' in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore al pagamento della somma di €. 29.771,28 oltre interessi ex d.lgs.231/2002 quale residuo dovuto per le prestazioni effettuate nel 2011, sopra ampiamente riportate ed a cui ci si richiama estensivamente;
2) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio ed attribuzione a favore dello scrivente avvocato antistatario”.
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Con 7. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24 gennaio 2022 l ha resistito all'appello, eccependone l'inammissibilità per violazione dell'art. 348 bis c.p.c., chiedendo la conferma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata stante la correttezza dell'iter logico giuridico seguito dal Giudice di prime cure.
Con Per la prima volta nel presente giudizio l' ha eccepito il superamento del tetto di spesa e di aver correttamente applicato la regressione tariffaria.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare e principale, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello promosso da Parte_4
in quanto non conforme ai dettami del codice di rito ed in
[...]
particolare alla previsione di cui all'art. 348 bis c.p.c.; 2. In via subordinata e gradata, nel merito, rigettato integralmente l'atto di appello proposto dalla
[...]
Parte_5
– in persona del legale rappresentante pro tempore – confermare la sentenza di
[...]
decisione del primo grado di giudizio, con declaratoria di infondatezza nel merito della domanda avanzata dalla stessa odierna appellante con ricorso per decreto ingiuntivo;
3. Confermare, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo n. 3667/2017, oggetto del giudizio di opposizione in primo grado;
4. Per l'effetto, condannare la parte appellante al pagamento di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
8. All'udienza del 25 febbraio 2025 la Corte ha introitato la causa in decisione
Con assegnando alle parti i termini per le memorie conclusionali e di replica, invitando l' al deposito della produzione di primo grado di parte nel termine di 20 giorni.
Con L' non ha ottemperato a quanto richiesto nei termini assegnati né ha depositato la sua comparsa conclusionale.
DIRITTO
Con I. Va preliminarmente evidenziato che l' non ha depositato la produzione di primo grado entro il termine perentorio di 20 giorni fissato dalla Corte all'esito dell'udienza del 25 febbraio 2025.
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La Corte deciderà pertanto sulla base degli atti e delle prove che sono state già acquisite nel processo di primo grado, presenti nel fascicolo telematico, in forza del principio di “non dispersione della prova” (cfr. Cass. s.u. 4835/2023).
II. Con il primo motivo l'appellante lamenta che nel corso del giudizio di prime Con cure l' non ha prodotto gli atti e i documenti nel fascicolo telematico se non in modo parziale e il Tribunale, in contrasto con le norme del processo telematico, non ha preso alcuna posizione su tale assenza e non ne ha tenuto conto in sede di decisione.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Con Va innanzitutto rilevato che nel giudizio di prime cure l' si costituiva con modalità cartacea il 30 marzo 2017, depositando nella cancelleria del Tribunale, per mezzo del proprio procuratore, la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente la citazione, la procura e i documenti che sono stati richiamati espressamente nella sentenza appellata.
Con La costituzione in giudizio dell' è avvenuta in un periodo in cui, in applicazione del decreto legge 90/2014, non era ancora obbligatorio il deposito telematico degli atti, e dunque, era ancora possibile presentare gli atti sia in formato cartaceo che telematico (cd. "doppio binario").
Va peraltro evidenziato che nel corso del giudizio di prime cure il non ha Pt_1
sollevato nessuna contestazione o eccezione sul mancato deposito telematico degli
Con atti e dei documenti da parte dell sicché il Tribunale ha correttamente deciso sulla base di ciò che era stato acquisito nel processo. Non può pertanto l'appellante
Con contestare il mancato deposito telematico degli atti dell' in grado d'appello, anche in considerazione del fatto che la Corte ha già precisato che il l'assenza della produzione cartacea dell'azienda sanitaria, opportunamente ordinata da questa Corte, non può che portare a decidere sulla base degli atti e documenti presenti perché depositati in via telematica.
III. Con il secondo motivo di appello, il lamenta che il Giudice di prime Pt_1
cure ha ritenuto non dovuto l'importo della quota azionata relativa alle mensilità da nn. 3899/2021 r.g.a.c.c. Centro di Analisi Cliniche e Microbiologiche dott.ssa M.A. Pag. 7 di 14
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gennaio a maggio 2011 a causa della tardiva sottoscrizione del contratto avvenuta il 26 maggio 2011.
L'appellante evidenzia che il contratto avente ad oggetto “la fissazione dei volumi
e delle tipologie delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca di L laboratorio da erogarsi nell'anno 2011” ha disciplinato le prestazioni dell'intero anno 2011, con previsione di scadenze contrattuali e pagamento di saldi dal primo trimestre fino al 31 dicembre 2011, richiamando il decreto n. 24 del
Commissario ad acta emesso in data 5.04.2011.
Il motivo è fondato e va accolto.
Questa Corte ha già in diverse occasioni affermato che, nel caso stipula di contratti ex art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti (cfr. App. Napoli, n. 2254/2023; App. Napoli, 3177/2023; App. Napoli,
3482/2023).
Tale possibilità, ossia quella di convenire la retroattività degli effetti del contratto, deve essere affermata per la peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.
8-quinquies, d.lgs. n. 502/1992.
Trattasi, infatti, di contratti rientranti tra quelli che autorevole dottrina già
Con definiva “contratti imposti”, cioè che la parte (perlomeno l' è legalmente tenuta a stipulare. Inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, essendo destinato a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi.
Nella fattispecie, in sostanza, si tratta di un contratto che, per concorde volontà
e, comunque, per obbiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della P.A.) ha valenza retroattiva rispetto alla data di stipula. Ciò in quanto la stipula non può precedere l'individuazione del tetto di spesa, in quanto il contratto deve nn. 3899/2021 r.g.a.c.c. Centro di Analisi Cliniche e Microbiologiche dott.ssa M.A. Pag. 8 di 14 Napolitano c. Controparte_4 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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necessariamente indicare i volumi massimi di prestazioni da acquistare (cd. COM ) ed il Con loro valore (cd. tetto di spesa), ragion per cui gli accordi contrattuali tra ed i centri accreditati non possono che intervenire solo successivamente alla emanazione in sede amministrativa dell'atto determinativo dei tetti.
A questo proposito, poi, occorre anche prendere atto dell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva. Invero, tale deliberazione - in quanto atto terminale di un procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, dei procedimenti presupposti inerenti all'intervento della delibera Cipe volta a ripartire tra le Regioni il fondo sanitario nazionale - non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce: posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo concreto in corso d'anno, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno
(Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2012, n. 3/2012 e n. 8/2006; Cons. Stato n. 2444/16, n.
724/15).
Ne consegue che la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti delle altre pattuizioni dei contratti riguardanti le prestazioni sanitarie cui si riferiscono i medesimi tetti di spesa. Del resto, che l'intenzione dei contraenti era stata quella di regolare i rapporti pregressi lo si evince anche dal loro comportamento successivo (art. 1362 comma 2° c.c.), dal
Con momento che l' ha comunque provveduto al pagamento delle prestazioni rese nel
2014 quanto meno fino al 24 settembre.
In verità, la Corte non ignora che la Corte di Cassazione, con una recente sentenza non ancora massimata, la n. 8722/2024, ha affermato la nullità dei contratti stipulati “nel corso dell'anno e con efficacia retroattiva” (in realtà la Corte non ha chiarito se quelli stipulati in corso d'anno sono nulli solo in relazione alle prestazioni già svolte ovvero anche per quelle ancora da svolgere); ad avviso della S.C., infatti, sarebbe legittima la sola fissazione o modifica dei tetti di spesa a posteriori e non nn. 3899/2021 r.g.a.c.c. Centro di Analisi Cliniche e Microbiologiche dott.ssa M.A. Pag. 9 di 14
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anche la sottoscrizione dei contratti che, in considerazione della particolare disciplina che riguarda la P.A., devono necessariamente precedere l'esecuzione delle prestazioni.
Tale soluzione, tuttavia, non appare convincente per una serie di motivi.
Va innanzitutto evidenziato che, come già sopra rilevato, il contratto deve comunque contenere i limiti di spesa da applicare al rapporto che sovente riguardano Con non solo la macroarea di appartenenza, ma addirittura la singola struttura e che l' determina solo dopo l'inizio dell'anno, quando vengono fissate le risorse economiche da destinare al sistema sanitario. A ciò deve aggiungersi che le strutture non hanno nessun potere contrattuale in ordine al contenuto dell'atto e, dunque, devono solo Con attendere di essere convocate dall' per sottoscrivere il modulo da quest'ultima predisposto (come avvenuto anche nel caso in esame).
In attesa della sottoscrizione del contratto, dunque, le parti danno vita ad un rapporto di fatto destinato ad essere regolato poi (anche retroattivamente) dal successivo contratto;
appare quindi indubbia la volontà delle parti di applicare il contratto sottoscritto anche alle prestazioni svolte precedentemente che, come già Con osservato, nel caso di specie si desume anche dal comportamento dell' che ha comunque provveduto a pagare le prestazioni rese prima della stipula.
Del resto, non si rinviene nessuna norma che proibisca alla Pubblica
Amministrazione di regolare ex post un rapporto già esistente di fatto, analogamente a quanto potrebbe avvenire con una transazione che di certo non le sarebbe preclusa.
Anche la S.C. ha affermato - in relazione proprio ad un caso in cui una delle parti del contratto (nella fattispecie, di locazione di alcuni immobili) di cui era stata prevista la retroattività era una pubblica amministrazione - che “non sussiste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti di fatto tra loro esistenti … disponendo che il rapporto derivante da detto contratto vada considerato iniziato da una data anteriore alla sua conclusione” (Cass. 15530/2000).
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L'alternativa a tale soluzione sarebbe, del resto, quella di considerare non remunerabili le prestazioni svolte prima della conclusione del contratto Con (contrariamente a quanto ritenuto invece dall' che le ha pagate) in relazione alle quali - in considerazione della giurisprudenza restrittiva formatasi sul punto, che tiene conto della particolare disciplina riguardante limiti di spesa in materia sanitaria - i centri accreditati non potrebbero ottenere neppure l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041
c.c. (cfr. Cass. 13884/2020; Cass. 36654/2021). È evidente però che tali circostanze determinerebbero, in mancanza di una modifica della prassi di stipulare i contratti nel corso dell'anno (determinata comunque dalla necessità di attendere i dati circa il budget a disposizione), la sostanziale paralisi del sistema sanitario fino alla sottoscrizione dei contratti.
Deve dunque ritenersi che il contratto sia efficace in toto con riguardo al Con rapporto intercorso tra l' ed il Centro e che sono dovuti gli importi richiesti per le mensilità da gennaio a maggio 2011.
IV. Con il terzo motivo l'appellante ritiene che in ordine alla nota di credito, il
Tribunale abbia confuso l'emissione da parte del Centro della nota di credito con la
Con richiesta da parte dell' dell'emissione della nota di credito (non emessa dal Centro).
Il documento è di provenienza unilaterale, privo di supporto probatorio ed in contrasto con il riconoscimento del debito proveniente dal servizio economico e finanziario
Con dell' La decurtazione operata pertanto sarebbe inopponibile al Centro rispetto alle fatture azionate.
Il motivo è fondato e va accolto.
Va innanzi tutto evidenziato che manca agli atti la nota prot. n. 1020 del 27 Con febbraio 2017 richiamata dal Tribunale con la quale l' avrebbe operato una decurtazione per un importo di € 1.086,34 “per assenza di autorizzazione ad erogare o riguardava prelevi venosi non indicati specificamente dal medico prescrittore”.
Il mancato deposito del documento richiamato impedisce alla Corte di valutare la questione, ma in ogni caso, da quanto emerge dagli atti di causa e dalle allegazioni non nn. 3899/2021 r.g.a.c.c. Centro di Analisi Cliniche e Microbiologiche dott.ssa M.A. Pag. 11 di 14
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Con specificamente contestate dall' si ritiene che la contestazione sollevata da quest'ultima vada rigettata in quanto generica e priva dei requisiti di specificità e in contrasto con la nota prot. n.271 del 5 febbraio 2015 dello stesso ente, avente ad Con oggetto: “riscontro saldo per riconciliazione partite aperte” emessa dall' - a firma Con del Direttore Servizio Gef dr. - con la quale l' indicava il riepilogo Persona_3
contabile del Centro alla citata data, riconoscendo quindi la sussistenza di un debito da parte dell'Ente.
V. Con il quarto ed ultimo motivo di appello, il critica la sentenza di prime Pt_1
cure nella parte in cui ha statuito la compensazione tra le parti delle spese, nonostante Con l' sia stata dichiarata inadempiente per crediti del 2011 seppur per un importo ridotto.
Il motivo va accolto nei termini che seguono.
Il primo Giudice ha proceduto alla compensazione delle spese processuali pur in assenza dei presupposti che la legittimavano ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (applicabile ratione temporis nella formulazione del D.L. n. 132/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 162/2014), motivando tale compensazione “in considerazione dell'accoglimento parziale della originaria domanda formulata dal ” sebbene Pt_1
Con avesse riconosciuto l' soccombente per un importo inferiore.
Con In realtà, il Tribunale avrebbe dovuto condannare l' lla rifusione in favore del delle spese di primo grado in relazione al valore del decisum o tuttalpiù Pt_1
compensarle al 50% in presenza dei presupposti di cui all'art. 92, co. 2 c.p.c. (cfr. Cass.
s.u. 32061/2022).
Ne consegue che le spese del primo grado vanno liquidate a favore del Pt_1
come da successiva quantificazione.
Con VI. È inammissibile, invece, la questione, proposta dall' relativa al superamento del tetto di spesa perché introdotta nel giudizio de quo solo con la comparsa di costituzione e risposta, in violazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c..
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In realtà, le difese svolte dall sono pertinenti né attinenti all'oggetto Pt_6
del contendere che, come fin qui esposto, non attiene né al superamento del tetto di spesa né alla corretta applicazione della regressione tariffaria.
VII. Pertanto, l'appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
VIII. Tenuto conto dell'esito della vicenda processuale, l' va Controparte_4
condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rifondere al
[...]
le spese di Parte_1
entrambi i gradi del giudizio che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate in base ai parametri indicati nelle tabelle 2 e 12 allegate al decreto del
Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, per le controversie di valore compreso tra
€ 26.001,01 ed € 52.000,00 - nei seguenti importi:
- per il giudizio di primo grado in 4.715,00 € (ivi comprese le spese del decreto ingiuntivo), di cui 4.100,00 € per compensi (fase di studio € 900,00 , fase introduttiva €
700,00, fase istruttoria € 1.000,00, fase decisoria € 1.500,00), e 615,00 € per le spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori;
- per il giudizio di appello in complessivi 6.899,00 €, di cui 5300,00 € per compensi (fase di studio € 1.100,00;fase introduttiva € 800,00; fase istruttoria €
1.600,00; fase decisoria € 1.800,00), 795,00 € per spese generali al 15%, 804,00 € per spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 561/2021, pubblicata il 12 marzo 2021, proposto dal Parte_1
con citazione notificata il 17 settembre 2021:
[...]
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 366/2017 emesso dal Tribunale di
Torre Annunziata il 13 febbraio 2017;
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2) condanna l' a rifondere al Controparte_4 Parte_1
dott.ssa le spese di
[...] Parte_1
entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il giudizio di primo grado, in € 4.715,00 €, di cui 4.100,00 € per compensi e 615,00 € per le spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori, e per il grado d'appello in 6.899,00 €, di cui 5.300,00 € per compensi, 795,00
€ per spese generali al 15%, 804,00 € per spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori, entrambi i compensi con attribuzione al difensore del Centro, avv. Francesco Picazio, per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Napoli, il 28 maggio 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
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