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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/10/2025, n. 4613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4613 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 73/2025
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice RA LE, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 73 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
, con gli avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Francesco Cirillo. Parte_10
PARTI ATTRICI
E
in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Fabrizio DA, Controparte_1
AL LO e DR DA.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, le parti attrici hanno evocato in giudizio la convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“
1) Accertare e dichiarare, per le causali ed i titoli di cui alla premessa, la illegittimità della condotta e la responsabilità contrattuale della (già in persona del legale rappresentante pro tempore in danno Controparte_1 CP_2 dei ricorrenti per aver trattenuto indebitamente le seguenti somme (o quelle diverse, maggiori o minori, che dovessero emergere in corso di causa):
- al sig. la somma di € 1.431,39, come da busta paga di settembre 2023; Parte_1
- alla sig.ra veniva trattenuta la somma di € 929,08, come da busta paga di settembre 2023; Pt_2
- al sig. veniva trattenuta la somma di € 1.431,39, come da busta paga di settembre 2023; Pt_4
- alla sig.ra veniva trattenuta la somma di € 1.431,39, come da busta paga di settembre 2023; Parte_5
- al sig. veniva trattenuta la somma di € 1.431,39, come da busta paga di settembre 2023; Parte_6
- al sig. veniva trattenuta la somma di € 940,75, come da busta paga di settembre 2023; Pt_7
1 - al sig. veniva trattenuta la somma di € 1.431,39, come da busta paga di settembre 2023; Pt_8
- alla sig.ra veniva trattenuta la somma di € 1.431,39, come da busta paga di settembre 2023; Pt_9
- alla sig.ra veniva trattenuta la somma di € 1.431,39, come da busta paga di settembre 2023; Pt_10
2) Solo in via subordinata, salvo gravame, dichiarare il diritto dei ricorrenti alla percezione delle somme dinnanzi indicate a titolo di risarcimento del danno da perdita di occasione favorevole, consistente nel venir meno della possibilità di percepire una quota della retribuzione per fatto e colpa della società resistente.
3) Condannare, per l'effetto, la società resistente alla corresponsione delle ricordate somme, o di quelle diverse, maggiori o minori, che dovessero emergere in corso di causa, in favore dei ricorrenti, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi legali, fino alla proposizione della domanda, e di interessi al tasso di mora dalla proposizione della domanda al soddisfo, ex art 1284, c. 4, c.c..
4) Accertare e dichiarare il diritto alla percezione delle seguenti somme (o di quelle diverse, maggiori o minori, che dovessero emergere in corso di causa):
- € 3.491,48 al sig. per la retribuzione dei mesi ottobre, novembre e dicembre 2021, Parte_4
- € 5.062,64 alla sig.ra per la retribuzione dei mesi ottobre, novembre e dicembre 2021 Parte_10
- € 398,51 al sig. per la retribuzione dei primi 10 giorni di luglio 2022 Parte_1
- € 697,39 al sig. per la retribuzione dei primi 17 giorni di luglio 2022 Parte_8
- € 845,80 alla sig.ra per la retribuzione di luglio 2022 Parte_3
5) Condannare, per l'effetto, la società resistente alla corresponsione delle ricordate somme, o di quelle diverse, maggiori o minori, che dovessero emergere in corso di causa, in favore dei ricorrenti e , Pt_4 Pt_10 Parte_1 Pt_8 Pt_3 maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi legali, fino alla proposizione della domanda, e di interessi al tasso di mora dalla proposizione della domanda al soddisfo, ex art 1284, c. 4, c.c..
6) Condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
La società convenuta si è costituita in giudizio ed ha contestato le pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
***
1. Con una prima domanda gli attori hanno dedotto che:
- con sentenza n. 648/2021 il Tribunale di Milano statuiva: “…1) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti, anche ex art. 1 comma 10 della L. 11/2016, alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la lle medesime condizioni di inquadramento, anzianità di servizio, retribuzione CP_2 globale di fatto in essere presso la a far data dal 01.12.2019 con conseguente diritto al ripristino Controparte_3 funzionale dello stesso, con ogni conseguenza giuridica ed economica”;
- tale pronuncia veniva confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Milano n. 614/2022 e, successivamente, dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 8552/2024;
2 - solo nel luglio 2022 (ora provvedeva a ricostituire de facto la CP_2 Controparte_1 funzionalità del rapporto di lavoro con gli odierni ricorrenti, ammettendoli al lavoro;
- nelle more, anche perdeva la commessa - sulla quale erano stati allocati i CP_2 CP_4 ricorrenti ed in virtù della quale era stato giudizialmente dichiarato il loro diritto a transitare nell'odierna
- commessa che veniva assegnata alla società partecipata al 100% da CP_1 Controparte_5
CP_4
- procedeva all'assunzione degli ex dipendenti MD addetti alla commessa, a Controparte_5 seguito di apposita procedura selettiva di reclutamento per titoli, per l'assunzione di n. 3014 unità con profilo di operatore di contact center, team leader, specialista qualità e formazione e responsabile di sala;
- la relativa graduatoria veniva resa pubblica in data 19 settembre 2022 e gli odierni deducenti risultavano inizialmente esclusi;
- successivamente, con decorrenza 1° ottobre 2023 assumeva gli odierni ricorrenti i Controparte_5 quali risolvevano il loro rapporto con con decorrenza 30 settembre 2023; CP_2
- MD, però, tratteneva dalle competenze di fine rapporto degli odierni attori delle somme a titolo di “trattenuta mancato preavviso”.
1.1. Stando alla difesa attorea, l'iniziale esclusione dalla graduatoria di sarebbe addebitabile CP_5 unicamente al comportamento illegittimo ed omissivo della società convenuta “la quale, ignorando clamorosamente le sentenze intanto rese da questo Tribunale (n. 648/2021) e dalla Corte di Appello di Milano (n.
614/2022), le quali stabilivano l'allocazione dei ricorrenti sulla commessa già dal 01.12.2019, inspiegabilmente CP_4 non comunicava ad i loro nominativi e non poneva in essere tutti gli adempimenti del caso, nonostante i CP_5 solleciti effettuati anche dallo scrivente patrocinio” (cfr. pag. 4 del ricorso).
1.2. Secondo gli attori, “L'indennità di mancato preavviso, dunque, non doveva essere decurtata dalle competenze di chiusura del rapporto di lavoro con così come non è stata decurtata a tutti gli altri lavoratori transitati da CP_2
a così come stabilito con le parti sociali” (cfr. pag. 4 del ricorso). CP_2 CP_5
1.3. Pertanto, i lavoratori hanno chiesto che venga accertata l'illegittimità del comportamento della convenuta consistente nella trattenuta indebita delle somme a titolo indennità di preavviso e, in subordine, hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento delle medesime somme “a titolo di risarcimento del danno da perdita di occasione favorevole, consistente nel venir meno della possibilità di percepire una quota della retribuzione per fatto e colpa della resistente” (cfr. pag. 4 del ricorso). CP_6
1.4. Tale domanda attorea non può trovare accoglimento per le ragioni che si illustrano di seguito.
1.5. Come riferito in ricorso, la selezione dalla quale sono stati esclusi inizialmente gli attori era una procedura finalizzata a internalizzare i servizi informativi e dispositivi da erogare in favore dell'utenza dell' CP_4
3 Come evidenziato dalla convenuta, detta procedura era stata disciplinata dall'art.
5-bis d.l. n. 101/2019, che disponeva, tra le altre cose:
“1. In considerazione della necessità di internalizzare i servizi informativi e dispositivi da erogare in favore dell'utenza dell' per promuovere la continuità nell'erogazione dei servizi e per Controparte_7 tutelare la stabilità occupazionale del personale ad essi adibito, tenuto conto dell'esigenza di valorizzare le competenze dallo stesso maturate, anche in ragione dell'assenza dei relativi profili professionali nelle piante organiche dell alla CP_4 società Italia Previdenza - Società italiana di servizi per la previdenza integrativa (SISPI) Spa, interamente partecipata dall' sono altresì affidate le attività di contact center multicanale verso l'utenza (CCM) nel rispetto delle CP_4 disposizioni nazionali ed europee in materia di in house providing, alla scadenza naturale dei contratti in essere nell'ambito delle stesse attività.
…
4. Ai fini dell'espletamento delle attività di cui al comma 1, è data facoltà alla società di provvedere alla selezione del proprio personale anche valorizzando le esperienze simili maturate nell'ambito dell'erogazione di servizi di CCM di analoga complessità, nel rispetto dei principi di selettività di cui all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175.
4-bis. In sede di prima attuazione, ai fini dell'espletamento delle attività di cui al comma 1, la società può provvedere alla selezione del proprio personale valorizzando, in via prioritaria, le esperienze maturate nell'ambito dell'erogazione del servizio di CCM dagli addetti in via prevalente all'esecuzione della commessa, in servizio al 1° giugno 2021, stabilendo preventivamente, il numero, i livelli di inquadramento, il trattamento economico, la tempistica di assunzione nonché le competenze acquisite nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto, tenuto conto delle esigenze organizzative della società medesima. Si applicano i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
4-ter. L'applicazione della disposizione di cui al comma 4-bis non determina in alcun caso trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile”.
1.6. Stando a questa disposizione legislativa, dunque, la selezione del personale da parte di CP_5 non comportava in alcun modo gli effetti di cui all'art. 2112 c.c., escludendosi alcuna continuità con i rapporti di lavoro con i precedenti fornitori.
In ogni caso, non risulta che tale selezione fosse riservata ai dipendenti di né che vi fosse un CP_2 obbligo di ad assumere i dipendenti dei precedenti appaltatori. CP_5
1.7. Si aggiunga peraltro che, sul punto, le allegazioni attoree appaiono piuttosto generiche, atteso che in ricorso (pagg. 4 e 5) sembra darsi per assodato che tutti i dipendenti di allocati sulla commessa CP_2 sarebbero automaticamente transitati in CP_4 Controparte_5
Tuttavia, la difesa attorea non ha offerto alcun elemento allegativo (né probatorio) dal quale poter inferire che, quale requisito per l'assunzione presso fosse sufficiente risultare alle CP_5 dipendenze di e che, quindi, il personale in forza a vantasse un automatismo o un CP_2 CP_2 diritto all'assunzione presso CP_5
4 1.8. Del resto, risulta incontestato che, come riportato dalla società convenuta, un numero rilevante di dipendenti di addetti alla commessa (130 lavoratori) aveva scelto di non partecipare alla CP_2 CP_4 selezione indetta da Servizi per il reclutamento del proprio personale. CP_4
1.9. Allo stesso modo, risulta inconferente il richiamo degli attori al confronto con le parti sociali, atteso che l'impegno di a non richiedere l'indennità di preavviso era circoscritto a quei dipendenti CP_2 vincitori del bando che entro il 30 novembre 2022, prima cioè dell'avvio della CP_5 internalizzazione del Contact Center, avessero rassegnato le dimissioni per essere assunti da
[...]
(all. n. 11 al ricorso). CP_5
Al contrario, gli attori, riammessi in servizio nel luglio 2022, hanno rassegnato le loro dimissioni con decorrenza dal successivo 30 settembre 2023.
1.10. Per queste ragioni, non potendosi ritenere provato che gli attori sarebbero stati assunti da
[...] per il solo fatto di essere dipendenti di né che avrebbero beneficiato delle CP_5 CP_2 condizioni di miglior favore che aveva concesso la convenuta in sede di confronto con le parti sociali, deve essere respinta la domanda di accertamento dell'illegittimità delle trattenute operate dalla convenuta.
I medesimi motivi, in assenza di prova di una condotta illegittima, portano a rigettare la domanda di risarcimento proposta in via subordinata.
*
2. Con una seconda domanda gli attori, premesso che, in forza della sentenza del Tribunale di Milano n.
648/2021 e della successiva comunicazione di messa a disposizione delle proprie energie lavorative effettuata con PEC del 6 aprile 2021, stante il ripristino della funzionalità giuridica del rapporto di lavoro con l'inottemperanza all'ordine giudiziale da parte di quest'ultima determinava il CP_2 diritto degli istanti alla corresponsione della retribuzione integrale dalla mora accipiendi e sino alla effettiva reintegra, hanno agito “per il recupero delle retribuzioni 'doppie', ossia maturate mentre erano ancora alle dipendenze di , datore di lavoro di mero fatto lavorare stante la inottemperanza all'ordine giudiziale della CP_3 CP_2
sia per quelle retribuzioni maturate a seguito delle loro dimissioni da e prima dell'inserimento in
[...] CP_3
(quest'ultimo è il caso del sig. ” (cfr. pag. 6 del ricorso). CP_2 Parte_1
2.1. Questa azione segue altri procedimenti riguardanti vicende analoghe relative alle conseguenze scaturite dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 648 dell'8 marzo 2021 (poi confermata dalla Corte di
Appello di Milano) con cui era stato accertato “il diritto, anche ex art. 1 comma 10 della L. 11/2016, alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la alle medesime CP_2 condizioni di inquadramento, anzianità di servizio, retribuzione globale di fatto in essere presso la a Controparte_3 far data dal 01.12.2019 con conseguente diritto al ripristino funzionale dello stesso, con ogni conseguenza giuridica ed economica”.
5 2.2. In tal senso, non possono che condividersi le ampie e diffuse argomentazioni rese in precedenti pronunce del Tribunale di Milano.
In particolare, appare utile richiamare la sentenza emessa da questo Tribunale all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 6853/2021, di cui si condividono le argomentazioni logiche e le conclusioni e che, pertanto, si fa propria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., provvedendo alla trascrizione dei suoi passaggi dirimenti:
“Come constato nel corso del processo, la sentenza di prime cure presupposto delle ingiunzioni opposte (Tribunale di
Milano n. 648 dell'8 marzo 2021) è stata confermata dalla locale Corte d'appello (sent. del 16 giugno 2022, pres.
Mantovani, est. . Per_1
Dunque, va tenuto fermo il dispositivo della prima pronunzia che così dispone: “accerta e dichiara il diritto, anche ex art. 1 comma 10 della L. 11/2016, alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la alle medesime condizioni di inquadramento, anzianità di servizio, retribuzione globale di fatto in CP_2 essere presso la a far data dal 01.12.2019 con conseguente diritto al ripristino funzionale dello Controparte_3 stesso, con ogni conseguenza giuridica ed economica”.
2. Come rilevato sopra, la prima ragione dell'opposizione di onsiste nel rilevare che l'accertamento CP_2 del diritto alla costituzione del rapporto di lavoro (deciso con la sentenza) non equivaleva all'effettiva costituzione del rapporto di lavoro, essendo questo un ostacolo al riconoscimento delle retribuzioni pur intimate.
…
L'obiezione di i risolve rilevando che il dispositivo della sentenza accerta il diritto alla costituzione CP_2 di un rapporto di lavoro con si completa con il diritto degli opposti, con corrispondente obbligo della CP_2 società, al ripristino funzionale del rapporto medesimo (“con conseguente diritto al ripristino funzionale dello stesso, con ogni conseguenza giuridica ed economica”).
Tutti i lavoratori hanno messo a disposizione le energie lavorative, dato che non è stato contestato.
La questione del “nuovo” rapporto di lavoro (e quindi non del “ripristino” sancito), ai sensi dell'Accordo Sindacale del
18 novembre 2019, è obiezione che non può essere condivisa.
Essa è smentita dalla norma applicata dal Tribunale nel merito (il comma 10 dell'art. 1 della legge 28 gennaio 2016
n.11: “In caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center, il rapporto di lavoro continua con l'appaltatore subentrante, …”) e financo dall'art. l'art. 53 bis del CCNL
Telecomunicazioni (introdotto nel CCNL Telecomunicazioni con verbale di accordo del 30 maggio 2016; doc. 7 fasc.
), il cui comma 4 dispone: “4. In caso di cambio di appalto così come definito al comma 2, il rapporto di CP_2 lavoro precedentemente costituito con l'appaltatore uscente continua con l'appaltatore subentrante, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 10, della legge n. 11/2016 e alle modalità e condizioni previste dalla presente procedura, nel rispetto del quadro legislativo di provenienza. A tal fine, nell'ambito della procedura descritta nei commi 3, 5 e 6, sarà definita a livello aziendale, per i singoli rapporti di lavoro interessati, la variazione del datore di lavoro senza che per quest'ultimo derivino oneri aggiuntivi e non riconducibili alle finalità della suddetta disposizione di legge, prevedendo la manleva in
6 favore dell'azienda fornitrice subentrante. La presente disciplina trova applicazione anche nel caso in cui presso l'azienda subentrante sia in corso l'utilizzo di ammortizzatori sociali. (…)”.
Il dispositivo della sentenza pare lessicalmente (e giuridicamente) chiaro nell'individuare il diritto dei lavoratori alla costituzione del rapporto alle dipendenze di diritto che, peraltro, promana direttamente dalla legge e CP_2 dal CCNL, i quali prevedono la “continuazione”, ossia la prosecuzione e la persistenza del rapporto di lavoro.
3. ccepisce poi che nessun danno era configurabile in capo ai lavoratori, considerato che lavoravano e CP_2 percepivano la retribuzione da parte di . CP_3
La materia, come è noto, è stata riesaminata dalla giurisprudenza di legittimità (a seguito della sentenza la Corte costituzionale 28 febbraio 2019 n. 29) con quattro sentenze dell'anno 2019 (nn. 17784, 17785, 17786 e n. 26759), seguite poi da altre pronunzie conformi, ultime fra le quali Cass., sez. lav., 20 agosto 2020, n. 17487 e Cass., sez. lav,
5 agosto 2020, n. 16710.
Con sentenza 28 febbraio 2019, n. 29, la Consulta, avuto riguardo alla pronunzia della Corte di Cassazione, ss.uu., 7 febbraio 2018, n. 2990, ha osservato: “le Sezioni unite sono state chiamate a dirimere la questione di massima di particolare importanza circa la natura retributiva o risarcitoria delle somme che spettano al lavoratore dopo l'accertamento dell'illecita interposizione di manodopera, nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia invano messo a disposizione le proprie energie lavorative. In questa complessa opera ricostruttiva, le Sezioni unite hanno preso le mosse proprio dall'orientamento che si è dapprima formato in tema di conseguenze della nullità del trasferimento d'azienda, per essere successivamente esteso alla fattispecie dell'interposizione illecita di manodopera. La Corte di cassazione svolge un'analoga argomentazione per fattispecie che solo in apparenza sono tra loro distanti. Le Sezioni unite puntualizzano che la qualificazione risarcitoria dell'obbligazione del cedente, tanto consolidata da avere indotto la Corte d'appello di Roma a sollevare questioni di legittimità costituzionale della normativa così intesa, si fonda sul principio di corrispettività che permea di sé il contratto di lavoro. Alla stregua di tale principio, al di fuori delle eccezioni tassativamente previste dalla legge o dal contratto, il diritto alla retribuzione sorge soltanto quando la prestazione lavorativa sia stata effettivamente resa. In caso contrario, sussiste, in capo al datore di lavoro, soltanto un obbligo di risarcire il danno. Secondo le Sezioni unite, una prospettiva costituzionalmente orientata impone di rimeditare la regola della corrispettività nell'ipotesi di un rifiuto illegittimo del datore di lavoro di ricevere la prestazione lavorativa regolarmente offerta. Il riconoscimento di una tutela esclusivamente risarcitoria diminuirebbe, difatti, l'efficacia dei rimedi che l'ordinamento appresta per il lavoratore. Sul datore di lavoro che persista nel rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa, ritualmente offerta dopo l'accertamento giudiziale che ha ripristinato il vinculum iuris, continua dunque a gravare l'obbligo di corrispondere la retribuzione… acquistano per contro valenza generale le affermazioni contenute nella sentenza n. 303 del 2011 di questa Corte, relative alle conseguenze dell'illegittima apposizione del termine (art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante
«Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro»). Infatti, come precisato nella suddetta pronuncia, per effetto della sentenza che rileva il vizio della pattuizione del termine e
7 instaura un contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore, «in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in caso di mancata riammissione effettiva» (sentenza n. 303 del 2011, punto 3.3.1. del
Considerato in diritto). Da tali princìpi le Sezioni unite evincono, con portata tendenzialmente generale, l'obbligo del datore di lavoro moroso di corrispondere le retribuzioni al lavoratore che non sia stato riammesso in servizio, neppure dopo la pronuncia del giudice che abbia ripristinato la vigenza dell'originario rapporto di lavoro. In questa prospettiva, riveste un ruolo primario l'accertamento del giudice, che ristabilisce la lex contractus, accertamento che non può essere sminuito nella sua forza cogente dal protrarsi dell'inosservanza. Al profilo processuale fa riscontro, sul versante sostanziale, la particolare pregnanza dei diritti riconosciuti al lavoratore a fronte della mora del datore di lavoro. Tali diritti non si esauriscono nel rimedio risarcitorio, ma includono anche il diritto alla controprestazione, in consonanza con i princìpi generali del diritto delle obbligazioni, che, pur con le peculiarità connaturate alla specialità del rapporto di lavoro, perseguono anche in quest'àmbito un'essenziale funzione di tutela”.
Secondo il Giudice delle Leggi, “si deve rilevare che l'indirizzo interpretativo, indicato come diritto vivente allorché sono state proposte le questioni di legittimità costituzionale, risulta disatteso dalla suddetta pronuncia delle Sezioni unite, successiva all'ordinanza di rimessione. Tale pronuncia mira a ricondurre a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della mora del creditore nel rapporto di lavoro e consente di risolvere in via interpretativa i dubbi di costituzionalità prospettati. Invero, sul punto della qualificazione retributiva dell'obbligazione del datore di lavoro moroso, che rappresenta il fulcro delle questioni di legittimità costituzionale, si riscontra una piena convergenza tra le enunciazioni di principio delle Sezioni unite e l'assunto del rimettente (Corte di cassazione, sezione sesta civile, sottosezione lavoro, ordinanze 1° giugno 2018, n. 14136, e 31 maggio 2018, n. 14019, punto 5. delle rispettive motivazioni). Questa convergenza vale a privare di fondamento, nei termini indicati, le questioni di legittimità costituzionale, insorte sulla base di un'interpretazione di segno antitetico (ex plurimis, sentenza n. 56 del 1985, punto 4. del Considerato in diritto;
nello stesso senso, sentenza n. 233 del 2003, punto 3.4. del Considerato in diritto)”.
Dunque, il principio sancito dal Giudice di Legittimità è quello per cui “la declaratoria di nullità dell'interposizione di manodopera per violazione di norme imperative e la conseguente esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato determina, nell'ipotesi in cui per fatto imputabile al datore di lavoro non sia possibile ripristinare il predetto rapporto,
l'obbligo per quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni al lavoratore a partire dalla messa in mora decorrente dal momento dell'offerta della prestazione lavorativa, in virtù dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell' art. 29 del d.lgs n. 276 del 2003, che non contiene alcuna previsione in ordine alle conseguenze del mancato ripristino del rapporto di lavoro per rifiuto illegittimo del datore di lavoro e della regola sinallagmatica della corrispettività, in relazione agli artt. 3,
36 e 41 Cost.” (Cass. Civ., ss.uu., 7 febbraio 2018, n. 2990).
La Suprema Corte, peraltro, aveva già avuto modo di affermare che, “con particolare riguardo al trasferimento d'azienda, il lavoratore ha interesse ad accertare in giudizio l'inconfigurabilità di un ramo d'azienda in un complesso di beni oggetto del trasferimento e quindi, in difetto del suo consenso, l'inefficacia nei suoi confronti del trasferimento stesso: non essendo per lui indifferente, quale creditore della prestazione retributiva, il mutamento della persona del debitore-datore di lavoro, che può offrire garanzie più o meno ampie di tutela dei suoi diritti. Né tale interesse viene meno per lo svolgimento, in via
8 di mero fatto, di prestazioni lavorative per il cessionario (non integrante accettazione della cessione del contratto di lavoro), né per effetto dell'eventuale conciliazione intercorsa tra lavoratore e cessionario all'esito del licenziamento del primo e neppure, in genere, in conseguenza delle vicende risolutive del rapporto con il cessionario” (Cass., 24 ottobre 2017, n.
25144, nella parte motiva;
conforme, Cass., 16 giugno 2014, n. 13617).
L'orientamento è stato poi confermato, con una pronunzia che si pone nel solco della decisione della Corte Costituzionale:
“in caso di cessione di ramo d'azienda dichiarato illegittimo giudizialmente per insussistenza dei presupposti di cui all' articolo 2112 del cc, le retribuzioni corrisposte in seguito dal destinatario della cessione che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell'alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa” (Cass., 3 luglio 2019, n. 17785; conforme, Cass., 21 ottobre 2019, n.
26759); ciò, in quanto “l'invalidità della cessione determina l'instaurazione di un diverso ed autonomo rapporto di lavoro, in via di mero fatto, con il cessionario” (così, Cass., 7 agosto 2019, n. 21158).
Il Supremo Collegio ha spiegato: “…mediante l'intimazione del lavoratore all'impresa cedente di ricevere la prestazione con modalità valida ai fini della costituzione in mora credendi del medesimo datore (il quale la rifiuti senza giustificazione), il debitore del facere infungibile abbia posto in essere quanto è necessario, secondo il diritto comune, per far nascere il suo diritto alla controprestazione del pagamento della retribuzione, equiparandosi la prestazione rifiutata alla prestazione effettivamente resa per tutto il tempo in cui il creditore l'abbia resa impossibile non compiendo gli atti di cooperazione necessari. Sicché da quel momento l'attività lavorativa subordinata resa in favore del non più cessionario equivale a quella che il lavoratore, bisognoso di occupazione, renda in favore di qualsiasi altro soggetto terzo: così come la retribuzione corrisposta da ogni altro datore di lavoro presso il quale il lavoratore impiegasse le sue energie lavorative si andrebbe a cumulare con quella dovuta dall'azienda cedente, parimenti anche quella corrisposta da chi non è più da considerare cessionario, e che compensa un'attività resa nell'interesse e nell'organizzazione di questi, non va detratta dall'importo della retribuzione cui il cedente è obbligato… Acclarato che dopo la sentenza che ha dichiarato insussistenti i presupposti per il trasferimento del ramo d'azienda, in uno alla messa in mora operata del lavoratore, vi è l'obbligo dell'impresa (già) cedente di pagare la retribuzione e non di risarcire un danno, non vi è norma di diritto positivo che consenta di ritenere che tale obbligazione pecuniaria possa considerarsi, in tutto o in parte, estinta per il pagamento della retribuzione da parte dell'impresa originaria destinataria della cessione” (Cass. Civ., Sez. Lav., 7 agosto 2019, n.
21158 – parte motiva).
La S.C., peraltro, ha chiarito che “…la più approfondita disamina giuridica qui svolta induce al superamento di un primo orientamento di ritenuta detraibilità, dal credito retributivo spettante al lavoratore validamente offerente all'originario datore la propria prestazione ingiustificatamente rifiutata, della retribuzione percepita dal datore (già cessionario), sul presupposto dell'unicità di prestazione lavorativa e di obbligazione, con la qualificazione del relativo pagamento alla stregua di un adempimento del terzo, a norma dell'art. 1180 c.c. (Cass., sez. VI, 31 maggio 2018, n.
14019; Cass., sez. VI, 1 giugno 2018, n. 14136: p.to 6 in motivazione). Già si sono illustrate le ragioni di un'effettiva duplicità dei rapporti in essere: il nuovo datore di lavoro (già cessionario nel trasferimento dichiarato illegittimo) è
9 l'utilizzatore effettivo (e non meramente apparente come nelle fattispecie, di certo differenti, di interposizione nelle prestazioni di lavoro) dell'attività del lavoratore cui in via corrispettiva corrisponde la retribuzione dovuta e così adempie ad un'obbligazione propria, non certamente estinguendo un debito altrui (come nel caso di interposizioni fittizie, v. Cass. 3 settembre 2015, n. 17516; Cass. 31 luglio 2017, n. 19030). Sicché l'esistenza di un debito proprio, generato dall'obbligo di retribuire le prestazioni del lavoratore ceduto di cui ha concretamente fruito, esclude in radice la possibilità di configurare un adempimento in qualità di terzo da parte del destinatario dell'originaria cessione;
in relazione all'adempimento del terzo ex art. 1180 c.c., infatti, si è ritenuto che deve mancare nello schema causale tipico la controprestazione in favore di chi adempie, pagando il terzo per definizione un debito non proprio e non prevedendo la struttura del negozio alcuna attribuzione patrimoniale a suo favore (cfr. Cass. s.u. 18 marzo 2010, n. 6538; Cass. 7 marzo 2016, n. 4454; Cass. 6 ottobre 2017, n. 23439), mentre nella specie il non più cessionario compensa un'attività lavorativa direttamente resa a vantaggio dell'impresa di cui è titolare. Parimenti non sono applicabili le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 276 del 2003 laddove all'art. 27, comma 2 (previsto in materia di somministrazione irregolare ma richiamato anche dall'art. 29, comma 3-bis, in tema di appalto illecito) stabilisce che “tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata”. Il meccanismo che consente l'incidenza liberatoria degli adempimenti comunque posti in essere dal somministratore o dall'appaltatore è stato richiamato dalla sentenza n. 2990 del 2018 delle Sezioni unite limitatamente ai “pagamenti effettuati a vantaggio del soggetto che ha utilizzato effettivamente la prestazione” (conf. Cass. 31 ottobre 2018, n. 27976). Il testo delle disposizioni, che espressamente si riferisce alle fattispecie della somministrazione e dell'appalto, non ne consente l'applicazione diretta alla diversa ipotesi del trasferimento d'azienda” (Cass. Civ., Sez. Lav., 7 agosto 2019, n. 21158
– parte motiva).
Si osservi, inoltre, che consolidata risulta l'affermazione della S.C. per cui, dal momento dell'offerta della prestazione lavorativa, si determina “una situazione di “mora accipiendi” del datore di lavoro, da cui deriva, ai sensi degli artt. 1206
e ss. cod. civ., il diritto del lavoratore al risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni perdute a causa dell'ingiustificato rifiuto della prestazione” (Cass. Civ., Sez. Lav., 2 luglio 2009, n. 15515; cfr. Cass. Civ., Sez. Lav.,
10 novembre 2009, n. 23756; Cass. Civ., Sez. Lav., 27 marzo 2008, n. 7979).
Essendo questi principi applicabili anche alle fattispecie sottoposte all'attenzione del Tribunale, se ne deve rilevare che l'argomento sollevato da on può essere condiviso”. CP_2
2.3. In applicazione dei principi appena esposti, deve quindi essere accolta la seconda domanda attorea, con condanna della convenuta al pagamento delle mensilità di retribuzione indicate in ricorso.
*
3. Le posizioni di reciproca soccombenza giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
10 - condanna la convenuta al pagamento, in favore delle parti attrici, delle seguenti somme, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo:
• € 3.491,48 per;
Parte_4
• € 5.062,64 per Parte_10
• € 398,51 per;
Parte_1
• € 697,39 per;
Parte_8
• € 845,80 per;
Parte_3
- rigetta le altre domande avanzate dalle parti attrici;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 29.10.2025
Il giudice
RA LE
11
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice RA LE, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 73 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
, con gli avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Francesco Cirillo. Parte_10
PARTI ATTRICI
E
in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Fabrizio DA, Controparte_1
AL LO e DR DA.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, le parti attrici hanno evocato in giudizio la convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“
1) Accertare e dichiarare, per le causali ed i titoli di cui alla premessa, la illegittimità della condotta e la responsabilità contrattuale della (già in persona del legale rappresentante pro tempore in danno Controparte_1 CP_2 dei ricorrenti per aver trattenuto indebitamente le seguenti somme (o quelle diverse, maggiori o minori, che dovessero emergere in corso di causa):
- al sig. la somma di € 1.431,39, come da busta paga di settembre 2023; Parte_1
- alla sig.ra veniva trattenuta la somma di € 929,08, come da busta paga di settembre 2023; Pt_2
- al sig. veniva trattenuta la somma di € 1.431,39, come da busta paga di settembre 2023; Pt_4
- alla sig.ra veniva trattenuta la somma di € 1.431,39, come da busta paga di settembre 2023; Parte_5
- al sig. veniva trattenuta la somma di € 1.431,39, come da busta paga di settembre 2023; Parte_6
- al sig. veniva trattenuta la somma di € 940,75, come da busta paga di settembre 2023; Pt_7
1 - al sig. veniva trattenuta la somma di € 1.431,39, come da busta paga di settembre 2023; Pt_8
- alla sig.ra veniva trattenuta la somma di € 1.431,39, come da busta paga di settembre 2023; Pt_9
- alla sig.ra veniva trattenuta la somma di € 1.431,39, come da busta paga di settembre 2023; Pt_10
2) Solo in via subordinata, salvo gravame, dichiarare il diritto dei ricorrenti alla percezione delle somme dinnanzi indicate a titolo di risarcimento del danno da perdita di occasione favorevole, consistente nel venir meno della possibilità di percepire una quota della retribuzione per fatto e colpa della società resistente.
3) Condannare, per l'effetto, la società resistente alla corresponsione delle ricordate somme, o di quelle diverse, maggiori o minori, che dovessero emergere in corso di causa, in favore dei ricorrenti, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi legali, fino alla proposizione della domanda, e di interessi al tasso di mora dalla proposizione della domanda al soddisfo, ex art 1284, c. 4, c.c..
4) Accertare e dichiarare il diritto alla percezione delle seguenti somme (o di quelle diverse, maggiori o minori, che dovessero emergere in corso di causa):
- € 3.491,48 al sig. per la retribuzione dei mesi ottobre, novembre e dicembre 2021, Parte_4
- € 5.062,64 alla sig.ra per la retribuzione dei mesi ottobre, novembre e dicembre 2021 Parte_10
- € 398,51 al sig. per la retribuzione dei primi 10 giorni di luglio 2022 Parte_1
- € 697,39 al sig. per la retribuzione dei primi 17 giorni di luglio 2022 Parte_8
- € 845,80 alla sig.ra per la retribuzione di luglio 2022 Parte_3
5) Condannare, per l'effetto, la società resistente alla corresponsione delle ricordate somme, o di quelle diverse, maggiori o minori, che dovessero emergere in corso di causa, in favore dei ricorrenti e , Pt_4 Pt_10 Parte_1 Pt_8 Pt_3 maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi legali, fino alla proposizione della domanda, e di interessi al tasso di mora dalla proposizione della domanda al soddisfo, ex art 1284, c. 4, c.c..
6) Condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
La società convenuta si è costituita in giudizio ed ha contestato le pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
***
1. Con una prima domanda gli attori hanno dedotto che:
- con sentenza n. 648/2021 il Tribunale di Milano statuiva: “…1) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti, anche ex art. 1 comma 10 della L. 11/2016, alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la lle medesime condizioni di inquadramento, anzianità di servizio, retribuzione CP_2 globale di fatto in essere presso la a far data dal 01.12.2019 con conseguente diritto al ripristino Controparte_3 funzionale dello stesso, con ogni conseguenza giuridica ed economica”;
- tale pronuncia veniva confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Milano n. 614/2022 e, successivamente, dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 8552/2024;
2 - solo nel luglio 2022 (ora provvedeva a ricostituire de facto la CP_2 Controparte_1 funzionalità del rapporto di lavoro con gli odierni ricorrenti, ammettendoli al lavoro;
- nelle more, anche perdeva la commessa - sulla quale erano stati allocati i CP_2 CP_4 ricorrenti ed in virtù della quale era stato giudizialmente dichiarato il loro diritto a transitare nell'odierna
- commessa che veniva assegnata alla società partecipata al 100% da CP_1 Controparte_5
CP_4
- procedeva all'assunzione degli ex dipendenti MD addetti alla commessa, a Controparte_5 seguito di apposita procedura selettiva di reclutamento per titoli, per l'assunzione di n. 3014 unità con profilo di operatore di contact center, team leader, specialista qualità e formazione e responsabile di sala;
- la relativa graduatoria veniva resa pubblica in data 19 settembre 2022 e gli odierni deducenti risultavano inizialmente esclusi;
- successivamente, con decorrenza 1° ottobre 2023 assumeva gli odierni ricorrenti i Controparte_5 quali risolvevano il loro rapporto con con decorrenza 30 settembre 2023; CP_2
- MD, però, tratteneva dalle competenze di fine rapporto degli odierni attori delle somme a titolo di “trattenuta mancato preavviso”.
1.1. Stando alla difesa attorea, l'iniziale esclusione dalla graduatoria di sarebbe addebitabile CP_5 unicamente al comportamento illegittimo ed omissivo della società convenuta “la quale, ignorando clamorosamente le sentenze intanto rese da questo Tribunale (n. 648/2021) e dalla Corte di Appello di Milano (n.
614/2022), le quali stabilivano l'allocazione dei ricorrenti sulla commessa già dal 01.12.2019, inspiegabilmente CP_4 non comunicava ad i loro nominativi e non poneva in essere tutti gli adempimenti del caso, nonostante i CP_5 solleciti effettuati anche dallo scrivente patrocinio” (cfr. pag. 4 del ricorso).
1.2. Secondo gli attori, “L'indennità di mancato preavviso, dunque, non doveva essere decurtata dalle competenze di chiusura del rapporto di lavoro con così come non è stata decurtata a tutti gli altri lavoratori transitati da CP_2
a così come stabilito con le parti sociali” (cfr. pag. 4 del ricorso). CP_2 CP_5
1.3. Pertanto, i lavoratori hanno chiesto che venga accertata l'illegittimità del comportamento della convenuta consistente nella trattenuta indebita delle somme a titolo indennità di preavviso e, in subordine, hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento delle medesime somme “a titolo di risarcimento del danno da perdita di occasione favorevole, consistente nel venir meno della possibilità di percepire una quota della retribuzione per fatto e colpa della resistente” (cfr. pag. 4 del ricorso). CP_6
1.4. Tale domanda attorea non può trovare accoglimento per le ragioni che si illustrano di seguito.
1.5. Come riferito in ricorso, la selezione dalla quale sono stati esclusi inizialmente gli attori era una procedura finalizzata a internalizzare i servizi informativi e dispositivi da erogare in favore dell'utenza dell' CP_4
3 Come evidenziato dalla convenuta, detta procedura era stata disciplinata dall'art.
5-bis d.l. n. 101/2019, che disponeva, tra le altre cose:
“1. In considerazione della necessità di internalizzare i servizi informativi e dispositivi da erogare in favore dell'utenza dell' per promuovere la continuità nell'erogazione dei servizi e per Controparte_7 tutelare la stabilità occupazionale del personale ad essi adibito, tenuto conto dell'esigenza di valorizzare le competenze dallo stesso maturate, anche in ragione dell'assenza dei relativi profili professionali nelle piante organiche dell alla CP_4 società Italia Previdenza - Società italiana di servizi per la previdenza integrativa (SISPI) Spa, interamente partecipata dall' sono altresì affidate le attività di contact center multicanale verso l'utenza (CCM) nel rispetto delle CP_4 disposizioni nazionali ed europee in materia di in house providing, alla scadenza naturale dei contratti in essere nell'ambito delle stesse attività.
…
4. Ai fini dell'espletamento delle attività di cui al comma 1, è data facoltà alla società di provvedere alla selezione del proprio personale anche valorizzando le esperienze simili maturate nell'ambito dell'erogazione di servizi di CCM di analoga complessità, nel rispetto dei principi di selettività di cui all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175.
4-bis. In sede di prima attuazione, ai fini dell'espletamento delle attività di cui al comma 1, la società può provvedere alla selezione del proprio personale valorizzando, in via prioritaria, le esperienze maturate nell'ambito dell'erogazione del servizio di CCM dagli addetti in via prevalente all'esecuzione della commessa, in servizio al 1° giugno 2021, stabilendo preventivamente, il numero, i livelli di inquadramento, il trattamento economico, la tempistica di assunzione nonché le competenze acquisite nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto, tenuto conto delle esigenze organizzative della società medesima. Si applicano i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
4-ter. L'applicazione della disposizione di cui al comma 4-bis non determina in alcun caso trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile”.
1.6. Stando a questa disposizione legislativa, dunque, la selezione del personale da parte di CP_5 non comportava in alcun modo gli effetti di cui all'art. 2112 c.c., escludendosi alcuna continuità con i rapporti di lavoro con i precedenti fornitori.
In ogni caso, non risulta che tale selezione fosse riservata ai dipendenti di né che vi fosse un CP_2 obbligo di ad assumere i dipendenti dei precedenti appaltatori. CP_5
1.7. Si aggiunga peraltro che, sul punto, le allegazioni attoree appaiono piuttosto generiche, atteso che in ricorso (pagg. 4 e 5) sembra darsi per assodato che tutti i dipendenti di allocati sulla commessa CP_2 sarebbero automaticamente transitati in CP_4 Controparte_5
Tuttavia, la difesa attorea non ha offerto alcun elemento allegativo (né probatorio) dal quale poter inferire che, quale requisito per l'assunzione presso fosse sufficiente risultare alle CP_5 dipendenze di e che, quindi, il personale in forza a vantasse un automatismo o un CP_2 CP_2 diritto all'assunzione presso CP_5
4 1.8. Del resto, risulta incontestato che, come riportato dalla società convenuta, un numero rilevante di dipendenti di addetti alla commessa (130 lavoratori) aveva scelto di non partecipare alla CP_2 CP_4 selezione indetta da Servizi per il reclutamento del proprio personale. CP_4
1.9. Allo stesso modo, risulta inconferente il richiamo degli attori al confronto con le parti sociali, atteso che l'impegno di a non richiedere l'indennità di preavviso era circoscritto a quei dipendenti CP_2 vincitori del bando che entro il 30 novembre 2022, prima cioè dell'avvio della CP_5 internalizzazione del Contact Center, avessero rassegnato le dimissioni per essere assunti da
[...]
(all. n. 11 al ricorso). CP_5
Al contrario, gli attori, riammessi in servizio nel luglio 2022, hanno rassegnato le loro dimissioni con decorrenza dal successivo 30 settembre 2023.
1.10. Per queste ragioni, non potendosi ritenere provato che gli attori sarebbero stati assunti da
[...] per il solo fatto di essere dipendenti di né che avrebbero beneficiato delle CP_5 CP_2 condizioni di miglior favore che aveva concesso la convenuta in sede di confronto con le parti sociali, deve essere respinta la domanda di accertamento dell'illegittimità delle trattenute operate dalla convenuta.
I medesimi motivi, in assenza di prova di una condotta illegittima, portano a rigettare la domanda di risarcimento proposta in via subordinata.
*
2. Con una seconda domanda gli attori, premesso che, in forza della sentenza del Tribunale di Milano n.
648/2021 e della successiva comunicazione di messa a disposizione delle proprie energie lavorative effettuata con PEC del 6 aprile 2021, stante il ripristino della funzionalità giuridica del rapporto di lavoro con l'inottemperanza all'ordine giudiziale da parte di quest'ultima determinava il CP_2 diritto degli istanti alla corresponsione della retribuzione integrale dalla mora accipiendi e sino alla effettiva reintegra, hanno agito “per il recupero delle retribuzioni 'doppie', ossia maturate mentre erano ancora alle dipendenze di , datore di lavoro di mero fatto lavorare stante la inottemperanza all'ordine giudiziale della CP_3 CP_2
sia per quelle retribuzioni maturate a seguito delle loro dimissioni da e prima dell'inserimento in
[...] CP_3
(quest'ultimo è il caso del sig. ” (cfr. pag. 6 del ricorso). CP_2 Parte_1
2.1. Questa azione segue altri procedimenti riguardanti vicende analoghe relative alle conseguenze scaturite dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 648 dell'8 marzo 2021 (poi confermata dalla Corte di
Appello di Milano) con cui era stato accertato “il diritto, anche ex art. 1 comma 10 della L. 11/2016, alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la alle medesime CP_2 condizioni di inquadramento, anzianità di servizio, retribuzione globale di fatto in essere presso la a Controparte_3 far data dal 01.12.2019 con conseguente diritto al ripristino funzionale dello stesso, con ogni conseguenza giuridica ed economica”.
5 2.2. In tal senso, non possono che condividersi le ampie e diffuse argomentazioni rese in precedenti pronunce del Tribunale di Milano.
In particolare, appare utile richiamare la sentenza emessa da questo Tribunale all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 6853/2021, di cui si condividono le argomentazioni logiche e le conclusioni e che, pertanto, si fa propria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., provvedendo alla trascrizione dei suoi passaggi dirimenti:
“Come constato nel corso del processo, la sentenza di prime cure presupposto delle ingiunzioni opposte (Tribunale di
Milano n. 648 dell'8 marzo 2021) è stata confermata dalla locale Corte d'appello (sent. del 16 giugno 2022, pres.
Mantovani, est. . Per_1
Dunque, va tenuto fermo il dispositivo della prima pronunzia che così dispone: “accerta e dichiara il diritto, anche ex art. 1 comma 10 della L. 11/2016, alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la alle medesime condizioni di inquadramento, anzianità di servizio, retribuzione globale di fatto in CP_2 essere presso la a far data dal 01.12.2019 con conseguente diritto al ripristino funzionale dello Controparte_3 stesso, con ogni conseguenza giuridica ed economica”.
2. Come rilevato sopra, la prima ragione dell'opposizione di onsiste nel rilevare che l'accertamento CP_2 del diritto alla costituzione del rapporto di lavoro (deciso con la sentenza) non equivaleva all'effettiva costituzione del rapporto di lavoro, essendo questo un ostacolo al riconoscimento delle retribuzioni pur intimate.
…
L'obiezione di i risolve rilevando che il dispositivo della sentenza accerta il diritto alla costituzione CP_2 di un rapporto di lavoro con si completa con il diritto degli opposti, con corrispondente obbligo della CP_2 società, al ripristino funzionale del rapporto medesimo (“con conseguente diritto al ripristino funzionale dello stesso, con ogni conseguenza giuridica ed economica”).
Tutti i lavoratori hanno messo a disposizione le energie lavorative, dato che non è stato contestato.
La questione del “nuovo” rapporto di lavoro (e quindi non del “ripristino” sancito), ai sensi dell'Accordo Sindacale del
18 novembre 2019, è obiezione che non può essere condivisa.
Essa è smentita dalla norma applicata dal Tribunale nel merito (il comma 10 dell'art. 1 della legge 28 gennaio 2016
n.11: “In caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center, il rapporto di lavoro continua con l'appaltatore subentrante, …”) e financo dall'art. l'art. 53 bis del CCNL
Telecomunicazioni (introdotto nel CCNL Telecomunicazioni con verbale di accordo del 30 maggio 2016; doc. 7 fasc.
), il cui comma 4 dispone: “4. In caso di cambio di appalto così come definito al comma 2, il rapporto di CP_2 lavoro precedentemente costituito con l'appaltatore uscente continua con l'appaltatore subentrante, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 10, della legge n. 11/2016 e alle modalità e condizioni previste dalla presente procedura, nel rispetto del quadro legislativo di provenienza. A tal fine, nell'ambito della procedura descritta nei commi 3, 5 e 6, sarà definita a livello aziendale, per i singoli rapporti di lavoro interessati, la variazione del datore di lavoro senza che per quest'ultimo derivino oneri aggiuntivi e non riconducibili alle finalità della suddetta disposizione di legge, prevedendo la manleva in
6 favore dell'azienda fornitrice subentrante. La presente disciplina trova applicazione anche nel caso in cui presso l'azienda subentrante sia in corso l'utilizzo di ammortizzatori sociali. (…)”.
Il dispositivo della sentenza pare lessicalmente (e giuridicamente) chiaro nell'individuare il diritto dei lavoratori alla costituzione del rapporto alle dipendenze di diritto che, peraltro, promana direttamente dalla legge e CP_2 dal CCNL, i quali prevedono la “continuazione”, ossia la prosecuzione e la persistenza del rapporto di lavoro.
3. ccepisce poi che nessun danno era configurabile in capo ai lavoratori, considerato che lavoravano e CP_2 percepivano la retribuzione da parte di . CP_3
La materia, come è noto, è stata riesaminata dalla giurisprudenza di legittimità (a seguito della sentenza la Corte costituzionale 28 febbraio 2019 n. 29) con quattro sentenze dell'anno 2019 (nn. 17784, 17785, 17786 e n. 26759), seguite poi da altre pronunzie conformi, ultime fra le quali Cass., sez. lav., 20 agosto 2020, n. 17487 e Cass., sez. lav,
5 agosto 2020, n. 16710.
Con sentenza 28 febbraio 2019, n. 29, la Consulta, avuto riguardo alla pronunzia della Corte di Cassazione, ss.uu., 7 febbraio 2018, n. 2990, ha osservato: “le Sezioni unite sono state chiamate a dirimere la questione di massima di particolare importanza circa la natura retributiva o risarcitoria delle somme che spettano al lavoratore dopo l'accertamento dell'illecita interposizione di manodopera, nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia invano messo a disposizione le proprie energie lavorative. In questa complessa opera ricostruttiva, le Sezioni unite hanno preso le mosse proprio dall'orientamento che si è dapprima formato in tema di conseguenze della nullità del trasferimento d'azienda, per essere successivamente esteso alla fattispecie dell'interposizione illecita di manodopera. La Corte di cassazione svolge un'analoga argomentazione per fattispecie che solo in apparenza sono tra loro distanti. Le Sezioni unite puntualizzano che la qualificazione risarcitoria dell'obbligazione del cedente, tanto consolidata da avere indotto la Corte d'appello di Roma a sollevare questioni di legittimità costituzionale della normativa così intesa, si fonda sul principio di corrispettività che permea di sé il contratto di lavoro. Alla stregua di tale principio, al di fuori delle eccezioni tassativamente previste dalla legge o dal contratto, il diritto alla retribuzione sorge soltanto quando la prestazione lavorativa sia stata effettivamente resa. In caso contrario, sussiste, in capo al datore di lavoro, soltanto un obbligo di risarcire il danno. Secondo le Sezioni unite, una prospettiva costituzionalmente orientata impone di rimeditare la regola della corrispettività nell'ipotesi di un rifiuto illegittimo del datore di lavoro di ricevere la prestazione lavorativa regolarmente offerta. Il riconoscimento di una tutela esclusivamente risarcitoria diminuirebbe, difatti, l'efficacia dei rimedi che l'ordinamento appresta per il lavoratore. Sul datore di lavoro che persista nel rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa, ritualmente offerta dopo l'accertamento giudiziale che ha ripristinato il vinculum iuris, continua dunque a gravare l'obbligo di corrispondere la retribuzione… acquistano per contro valenza generale le affermazioni contenute nella sentenza n. 303 del 2011 di questa Corte, relative alle conseguenze dell'illegittima apposizione del termine (art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante
«Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro»). Infatti, come precisato nella suddetta pronuncia, per effetto della sentenza che rileva il vizio della pattuizione del termine e
7 instaura un contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore, «in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in caso di mancata riammissione effettiva» (sentenza n. 303 del 2011, punto 3.3.1. del
Considerato in diritto). Da tali princìpi le Sezioni unite evincono, con portata tendenzialmente generale, l'obbligo del datore di lavoro moroso di corrispondere le retribuzioni al lavoratore che non sia stato riammesso in servizio, neppure dopo la pronuncia del giudice che abbia ripristinato la vigenza dell'originario rapporto di lavoro. In questa prospettiva, riveste un ruolo primario l'accertamento del giudice, che ristabilisce la lex contractus, accertamento che non può essere sminuito nella sua forza cogente dal protrarsi dell'inosservanza. Al profilo processuale fa riscontro, sul versante sostanziale, la particolare pregnanza dei diritti riconosciuti al lavoratore a fronte della mora del datore di lavoro. Tali diritti non si esauriscono nel rimedio risarcitorio, ma includono anche il diritto alla controprestazione, in consonanza con i princìpi generali del diritto delle obbligazioni, che, pur con le peculiarità connaturate alla specialità del rapporto di lavoro, perseguono anche in quest'àmbito un'essenziale funzione di tutela”.
Secondo il Giudice delle Leggi, “si deve rilevare che l'indirizzo interpretativo, indicato come diritto vivente allorché sono state proposte le questioni di legittimità costituzionale, risulta disatteso dalla suddetta pronuncia delle Sezioni unite, successiva all'ordinanza di rimessione. Tale pronuncia mira a ricondurre a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della mora del creditore nel rapporto di lavoro e consente di risolvere in via interpretativa i dubbi di costituzionalità prospettati. Invero, sul punto della qualificazione retributiva dell'obbligazione del datore di lavoro moroso, che rappresenta il fulcro delle questioni di legittimità costituzionale, si riscontra una piena convergenza tra le enunciazioni di principio delle Sezioni unite e l'assunto del rimettente (Corte di cassazione, sezione sesta civile, sottosezione lavoro, ordinanze 1° giugno 2018, n. 14136, e 31 maggio 2018, n. 14019, punto 5. delle rispettive motivazioni). Questa convergenza vale a privare di fondamento, nei termini indicati, le questioni di legittimità costituzionale, insorte sulla base di un'interpretazione di segno antitetico (ex plurimis, sentenza n. 56 del 1985, punto 4. del Considerato in diritto;
nello stesso senso, sentenza n. 233 del 2003, punto 3.4. del Considerato in diritto)”.
Dunque, il principio sancito dal Giudice di Legittimità è quello per cui “la declaratoria di nullità dell'interposizione di manodopera per violazione di norme imperative e la conseguente esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato determina, nell'ipotesi in cui per fatto imputabile al datore di lavoro non sia possibile ripristinare il predetto rapporto,
l'obbligo per quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni al lavoratore a partire dalla messa in mora decorrente dal momento dell'offerta della prestazione lavorativa, in virtù dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell' art. 29 del d.lgs n. 276 del 2003, che non contiene alcuna previsione in ordine alle conseguenze del mancato ripristino del rapporto di lavoro per rifiuto illegittimo del datore di lavoro e della regola sinallagmatica della corrispettività, in relazione agli artt. 3,
36 e 41 Cost.” (Cass. Civ., ss.uu., 7 febbraio 2018, n. 2990).
La Suprema Corte, peraltro, aveva già avuto modo di affermare che, “con particolare riguardo al trasferimento d'azienda, il lavoratore ha interesse ad accertare in giudizio l'inconfigurabilità di un ramo d'azienda in un complesso di beni oggetto del trasferimento e quindi, in difetto del suo consenso, l'inefficacia nei suoi confronti del trasferimento stesso: non essendo per lui indifferente, quale creditore della prestazione retributiva, il mutamento della persona del debitore-datore di lavoro, che può offrire garanzie più o meno ampie di tutela dei suoi diritti. Né tale interesse viene meno per lo svolgimento, in via
8 di mero fatto, di prestazioni lavorative per il cessionario (non integrante accettazione della cessione del contratto di lavoro), né per effetto dell'eventuale conciliazione intercorsa tra lavoratore e cessionario all'esito del licenziamento del primo e neppure, in genere, in conseguenza delle vicende risolutive del rapporto con il cessionario” (Cass., 24 ottobre 2017, n.
25144, nella parte motiva;
conforme, Cass., 16 giugno 2014, n. 13617).
L'orientamento è stato poi confermato, con una pronunzia che si pone nel solco della decisione della Corte Costituzionale:
“in caso di cessione di ramo d'azienda dichiarato illegittimo giudizialmente per insussistenza dei presupposti di cui all' articolo 2112 del cc, le retribuzioni corrisposte in seguito dal destinatario della cessione che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell'alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa” (Cass., 3 luglio 2019, n. 17785; conforme, Cass., 21 ottobre 2019, n.
26759); ciò, in quanto “l'invalidità della cessione determina l'instaurazione di un diverso ed autonomo rapporto di lavoro, in via di mero fatto, con il cessionario” (così, Cass., 7 agosto 2019, n. 21158).
Il Supremo Collegio ha spiegato: “…mediante l'intimazione del lavoratore all'impresa cedente di ricevere la prestazione con modalità valida ai fini della costituzione in mora credendi del medesimo datore (il quale la rifiuti senza giustificazione), il debitore del facere infungibile abbia posto in essere quanto è necessario, secondo il diritto comune, per far nascere il suo diritto alla controprestazione del pagamento della retribuzione, equiparandosi la prestazione rifiutata alla prestazione effettivamente resa per tutto il tempo in cui il creditore l'abbia resa impossibile non compiendo gli atti di cooperazione necessari. Sicché da quel momento l'attività lavorativa subordinata resa in favore del non più cessionario equivale a quella che il lavoratore, bisognoso di occupazione, renda in favore di qualsiasi altro soggetto terzo: così come la retribuzione corrisposta da ogni altro datore di lavoro presso il quale il lavoratore impiegasse le sue energie lavorative si andrebbe a cumulare con quella dovuta dall'azienda cedente, parimenti anche quella corrisposta da chi non è più da considerare cessionario, e che compensa un'attività resa nell'interesse e nell'organizzazione di questi, non va detratta dall'importo della retribuzione cui il cedente è obbligato… Acclarato che dopo la sentenza che ha dichiarato insussistenti i presupposti per il trasferimento del ramo d'azienda, in uno alla messa in mora operata del lavoratore, vi è l'obbligo dell'impresa (già) cedente di pagare la retribuzione e non di risarcire un danno, non vi è norma di diritto positivo che consenta di ritenere che tale obbligazione pecuniaria possa considerarsi, in tutto o in parte, estinta per il pagamento della retribuzione da parte dell'impresa originaria destinataria della cessione” (Cass. Civ., Sez. Lav., 7 agosto 2019, n.
21158 – parte motiva).
La S.C., peraltro, ha chiarito che “…la più approfondita disamina giuridica qui svolta induce al superamento di un primo orientamento di ritenuta detraibilità, dal credito retributivo spettante al lavoratore validamente offerente all'originario datore la propria prestazione ingiustificatamente rifiutata, della retribuzione percepita dal datore (già cessionario), sul presupposto dell'unicità di prestazione lavorativa e di obbligazione, con la qualificazione del relativo pagamento alla stregua di un adempimento del terzo, a norma dell'art. 1180 c.c. (Cass., sez. VI, 31 maggio 2018, n.
14019; Cass., sez. VI, 1 giugno 2018, n. 14136: p.to 6 in motivazione). Già si sono illustrate le ragioni di un'effettiva duplicità dei rapporti in essere: il nuovo datore di lavoro (già cessionario nel trasferimento dichiarato illegittimo) è
9 l'utilizzatore effettivo (e non meramente apparente come nelle fattispecie, di certo differenti, di interposizione nelle prestazioni di lavoro) dell'attività del lavoratore cui in via corrispettiva corrisponde la retribuzione dovuta e così adempie ad un'obbligazione propria, non certamente estinguendo un debito altrui (come nel caso di interposizioni fittizie, v. Cass. 3 settembre 2015, n. 17516; Cass. 31 luglio 2017, n. 19030). Sicché l'esistenza di un debito proprio, generato dall'obbligo di retribuire le prestazioni del lavoratore ceduto di cui ha concretamente fruito, esclude in radice la possibilità di configurare un adempimento in qualità di terzo da parte del destinatario dell'originaria cessione;
in relazione all'adempimento del terzo ex art. 1180 c.c., infatti, si è ritenuto che deve mancare nello schema causale tipico la controprestazione in favore di chi adempie, pagando il terzo per definizione un debito non proprio e non prevedendo la struttura del negozio alcuna attribuzione patrimoniale a suo favore (cfr. Cass. s.u. 18 marzo 2010, n. 6538; Cass. 7 marzo 2016, n. 4454; Cass. 6 ottobre 2017, n. 23439), mentre nella specie il non più cessionario compensa un'attività lavorativa direttamente resa a vantaggio dell'impresa di cui è titolare. Parimenti non sono applicabili le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 276 del 2003 laddove all'art. 27, comma 2 (previsto in materia di somministrazione irregolare ma richiamato anche dall'art. 29, comma 3-bis, in tema di appalto illecito) stabilisce che “tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata”. Il meccanismo che consente l'incidenza liberatoria degli adempimenti comunque posti in essere dal somministratore o dall'appaltatore è stato richiamato dalla sentenza n. 2990 del 2018 delle Sezioni unite limitatamente ai “pagamenti effettuati a vantaggio del soggetto che ha utilizzato effettivamente la prestazione” (conf. Cass. 31 ottobre 2018, n. 27976). Il testo delle disposizioni, che espressamente si riferisce alle fattispecie della somministrazione e dell'appalto, non ne consente l'applicazione diretta alla diversa ipotesi del trasferimento d'azienda” (Cass. Civ., Sez. Lav., 7 agosto 2019, n. 21158
– parte motiva).
Si osservi, inoltre, che consolidata risulta l'affermazione della S.C. per cui, dal momento dell'offerta della prestazione lavorativa, si determina “una situazione di “mora accipiendi” del datore di lavoro, da cui deriva, ai sensi degli artt. 1206
e ss. cod. civ., il diritto del lavoratore al risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni perdute a causa dell'ingiustificato rifiuto della prestazione” (Cass. Civ., Sez. Lav., 2 luglio 2009, n. 15515; cfr. Cass. Civ., Sez. Lav.,
10 novembre 2009, n. 23756; Cass. Civ., Sez. Lav., 27 marzo 2008, n. 7979).
Essendo questi principi applicabili anche alle fattispecie sottoposte all'attenzione del Tribunale, se ne deve rilevare che l'argomento sollevato da on può essere condiviso”. CP_2
2.3. In applicazione dei principi appena esposti, deve quindi essere accolta la seconda domanda attorea, con condanna della convenuta al pagamento delle mensilità di retribuzione indicate in ricorso.
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3. Le posizioni di reciproca soccombenza giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
10 - condanna la convenuta al pagamento, in favore delle parti attrici, delle seguenti somme, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo:
• € 3.491,48 per;
Parte_4
• € 5.062,64 per Parte_10
• € 398,51 per;
Parte_1
• € 697,39 per;
Parte_8
• € 845,80 per;
Parte_3
- rigetta le altre domande avanzate dalle parti attrici;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 29.10.2025
Il giudice
RA LE
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