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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 19/07/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 799/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 799/2024 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in VIA VITTORIA Parte_1 P.IVA_1
COLONNA, 27 ROMA presso il Difensore Persona_1
Attrice
contro
(c.f. Controparte_1
) C.F._1
Convenuta contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c..
1. Per comodità espositiva si trascrive il fatto dal libello introduttivo. “1) Stante la decisione della di partecipare all'evento “Beer & Food Attraction”, organizzato Parte_1
presso le Fiere di Rimini nei giorni 18-19-20 febbraio 2024, la Società si rivolgeva alla
[...]
della Sig.ra per la realizzazione di uno stand espositivo presso Controparte_2 CP_1
la sede fieristica;
2) In esito ad una serie di contatti telefonici ed a mezzo posta elettronica intervenuti tra le parti, veniva inviato alla stessa “Preventivo del 08.01.2024 Controparte_1
aggiornato al 10.01.2024” (doc. 1), debitamente sottoscritto per accettazione dalla Parte_1
3) Detto preventivo, come riportato nel relativo documento, era relativo all'offerta “per
[...]
la fornitura e la installazione, con materiali a noleggio” di uno stand, dall'immagine e dalla composizione frutto di specifici accordi (doc. 2), composto da pareti, pavimentazione, arredi e complementi , attrezzature, impianto elettrico ed immagini grafiche, il tutto per € 7.500,00,
oltre ad IVA, con la seguente modalità di pagamento: “ACCONTO PARI AL 70% ALLA
CONFERMA DEL PREVENTIVO SALDO ALLA CONSEGNA DELLO STAND”; 4) A
fronte della integrale accettazione del preventivo, la emetteva fattura Controparte_1
proforma n. 78 del 12.01.2024 (doc. 3) dell'importo di € 6.405,00, compresa IVA, avente il seguente oggetto: “Rif. Preventivo n. 348 del 27.12.2023 Progettazione / Realizzazione /
Noleggio Stand Manifestazione Beer&Food Attraction Febbraio 2023 Rimini” 5) Ricevuta
detta fattura, la provvedeva, con bonifico del 17.01.2024 (doc. 4), ad accreditare Parte_1
alla la richiesta somma di € 6.405,00, pari al 70% del totale del preventivo Controparte_1
accettato; 6) Recatosi presso la Fiera il giorno 16 febbraio 2024, il Dott. Persona_2
incaricato della Società ricorrente, doveva constatare come, nell'area predisposta per il montaggio dello stand della non vi era traccia né dello stand stesso, né di Parte_1
materiali da utilizzare per l'allestimento. Da informazioni assunti presso l'Ente Fiera, peraltro,
pagina 2 di 5 il Sig. apprendeva che nessuno scarico di materiale era avvenuto all'interno dell'area Pt_1
fieristica da parte della 7) Dopo aver tentato inutilmente di contattare Controparte_1
telefonicamente, sia nella giornata del 16 febbraio che nella mattinata del successivo 17 febbraio
2024 la presso tutti i numeri conosciuti, la doveva prendere Controparte_1 Parte_1
atto del fatto che nessun allestimento sarebbe stato montato da detta Ditta, di talchè, al fine di poter quantomeno garantire la propria presenza in Fiera (già peraltro ampiamente pubblicizzata presso i propri clienti), la si vedeva costretta a precipitosamente Parte_1
allestire uno stand “di fortuna”, in parte con materiali propri (trasportati a proprie spese dalla sede di Roma sino alla sede fieristica, pari ad almeno € 2.000,00) e, in parte, con materiali messi a disposizione dall'Ente Fiera e dallo stesso posti in opera, dietro pagamento della somma complessiva di € 2.895,87 (doc. 5-6); 8) Trattandosi di stand realizzato, come detto,
precipitosamente e con materiali ed attrezzature di fortuna, l'immagine dello stesso è risultata,
giocoforza, palesemente inadeguata rispetto agli standard della con Parte_1
conseguente danno all'immagine e perdita di buona parte delle opportunità commerciali per le quali era stata decisa la partecipazione all'evento, visto che lo stand allestito risultava privo di qualsiasi apprezzabile attrattività (e con esso, purtroppo, i prodotti ivi pubblicizzati), con un conseguente danno da quantificarsi, in via forfettaria, in una somma non inferiore ad €
5.000,00;” Vana pertanto ogni ricerca di contatto con la controparte, che non riscontrava neanche la diffida inviata a mezzo PEC in data 27.02.2024 (doc. 7), chiede
– previo accertamento del grave inadempimento contrattuale della controparte – la condanna della stessa al pagamento “di € 6.405,00 versate alla a titolo Controparte_1
di acconto;
- di € 2.895,67 per le spese sostenute per l'allestimento di un nuovo stand;
- di €
2.000,00 a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il trasporto di materiali della società da
Roma alla fiera di Rimini;
- di € 5.000,00 per l'impossibilità di utilizzare lo stand ordinato, con utilizzo di altro stand, decisamente inadeguato, con conseguente danno all'immagine e perdita di possibili opportunità commerciali”.
pagina 3 di 5 2. La domanda è procedibile e parzialmente fondata. Giova premettere che la contumacia della parte convenuta, seppur di per sè sola considerata non può
assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore in quanto contegno neutro al pari del silenzio in campo negoziale (cfr. Cass. 10554/1994),
purtuttavia emerge come disinteresse ed inerzia colpevoli, a fronte di fatti sicuramente rientranti nella sua sfera di conoscenza, in quanto trasfusi in atti ritualmente notificatile al proprio indirizzo. Sicché, dovendosi tale contegno valutare in relazione agli elementi di prova forniti dalla parte attrice, emerge come con tale condotta la convenuta non abbia fornito alcun elemento idoneo a prospettare una diversa ricostruzione, non avendo allegato alcun fatto impeditivo, modificativo ed estintivo (art. 2697 c.c.); proprio la qualificazione della contumacia in sé quale fatto processualmente neutro impedisce, peraltro, che essa vanifichi la produzione documentale suddetta (diversamente risolvendosi in un regime processuale più
favorevole rispetto a quello della parte costituita).
Se pertanto è documentale la fondatezza della richiesta relativa agli importi di
€ 6.405,00 versate alla a titolo di acconto;
di € 2.895,67 per le spese Controparte_1
sostenute per l'allestimento di un nuovo stand;
di € 2.000,00 a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il trasporto di materiali della società da Roma alla fiera di Rimini;
trattandosi appunto di fatti provati in via documentale, maggiori – e insormontabili –
difficoltà sorgono per il danno all'immagine e/o da perdita di chances commerciali,
esposto in termini talmente generici ed apodittici da non costituire, a rigore, neppure allegazione. Il che ne preclude anche la liquidazione in via equitativa: “Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale,
presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati pagina 4 di 5 guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità),
che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito”( Cassazione civile sez. III, 15/11/2024, n.29486). Tale specifica domanda non può, pertanto, essere accolta.
Ritenuta assorbita ogni ulteriore questione, in omaggio al criterio c.d. della ragione più liquida (cfr. sul punto Cass. 363/2019; 11458/2018; 17214/2016; 12002/2014), la soccombenza parziale giustifica la compensazione per metà delle spese di lite;
liquidate le residue secondo i parametri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara l'inadempimento della convenuta
[...]
al contratto per cui è causa;
e per l'effetto Controparte_1
Condanna a Controparte_1
pagare all'attrice, a titolo di risarcimento dei danni eziologicamente riconducibili all'inadempimento, l'importo di Euro 11.300,67 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
Condanna a Controparte_1
rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate per le ragioni di cui in motivazione in
Euro 3.000,00 oltre IVA e accessori se dovuti.
Piacenza, 19 luglio 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 799/2024 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in VIA VITTORIA Parte_1 P.IVA_1
COLONNA, 27 ROMA presso il Difensore Persona_1
Attrice
contro
(c.f. Controparte_1
) C.F._1
Convenuta contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c..
1. Per comodità espositiva si trascrive il fatto dal libello introduttivo. “1) Stante la decisione della di partecipare all'evento “Beer & Food Attraction”, organizzato Parte_1
presso le Fiere di Rimini nei giorni 18-19-20 febbraio 2024, la Società si rivolgeva alla
[...]
della Sig.ra per la realizzazione di uno stand espositivo presso Controparte_2 CP_1
la sede fieristica;
2) In esito ad una serie di contatti telefonici ed a mezzo posta elettronica intervenuti tra le parti, veniva inviato alla stessa “Preventivo del 08.01.2024 Controparte_1
aggiornato al 10.01.2024” (doc. 1), debitamente sottoscritto per accettazione dalla Parte_1
3) Detto preventivo, come riportato nel relativo documento, era relativo all'offerta “per
[...]
la fornitura e la installazione, con materiali a noleggio” di uno stand, dall'immagine e dalla composizione frutto di specifici accordi (doc. 2), composto da pareti, pavimentazione, arredi e complementi , attrezzature, impianto elettrico ed immagini grafiche, il tutto per € 7.500,00,
oltre ad IVA, con la seguente modalità di pagamento: “ACCONTO PARI AL 70% ALLA
CONFERMA DEL PREVENTIVO SALDO ALLA CONSEGNA DELLO STAND”; 4) A
fronte della integrale accettazione del preventivo, la emetteva fattura Controparte_1
proforma n. 78 del 12.01.2024 (doc. 3) dell'importo di € 6.405,00, compresa IVA, avente il seguente oggetto: “Rif. Preventivo n. 348 del 27.12.2023 Progettazione / Realizzazione /
Noleggio Stand Manifestazione Beer&Food Attraction Febbraio 2023 Rimini” 5) Ricevuta
detta fattura, la provvedeva, con bonifico del 17.01.2024 (doc. 4), ad accreditare Parte_1
alla la richiesta somma di € 6.405,00, pari al 70% del totale del preventivo Controparte_1
accettato; 6) Recatosi presso la Fiera il giorno 16 febbraio 2024, il Dott. Persona_2
incaricato della Società ricorrente, doveva constatare come, nell'area predisposta per il montaggio dello stand della non vi era traccia né dello stand stesso, né di Parte_1
materiali da utilizzare per l'allestimento. Da informazioni assunti presso l'Ente Fiera, peraltro,
pagina 2 di 5 il Sig. apprendeva che nessuno scarico di materiale era avvenuto all'interno dell'area Pt_1
fieristica da parte della 7) Dopo aver tentato inutilmente di contattare Controparte_1
telefonicamente, sia nella giornata del 16 febbraio che nella mattinata del successivo 17 febbraio
2024 la presso tutti i numeri conosciuti, la doveva prendere Controparte_1 Parte_1
atto del fatto che nessun allestimento sarebbe stato montato da detta Ditta, di talchè, al fine di poter quantomeno garantire la propria presenza in Fiera (già peraltro ampiamente pubblicizzata presso i propri clienti), la si vedeva costretta a precipitosamente Parte_1
allestire uno stand “di fortuna”, in parte con materiali propri (trasportati a proprie spese dalla sede di Roma sino alla sede fieristica, pari ad almeno € 2.000,00) e, in parte, con materiali messi a disposizione dall'Ente Fiera e dallo stesso posti in opera, dietro pagamento della somma complessiva di € 2.895,87 (doc. 5-6); 8) Trattandosi di stand realizzato, come detto,
precipitosamente e con materiali ed attrezzature di fortuna, l'immagine dello stesso è risultata,
giocoforza, palesemente inadeguata rispetto agli standard della con Parte_1
conseguente danno all'immagine e perdita di buona parte delle opportunità commerciali per le quali era stata decisa la partecipazione all'evento, visto che lo stand allestito risultava privo di qualsiasi apprezzabile attrattività (e con esso, purtroppo, i prodotti ivi pubblicizzati), con un conseguente danno da quantificarsi, in via forfettaria, in una somma non inferiore ad €
5.000,00;” Vana pertanto ogni ricerca di contatto con la controparte, che non riscontrava neanche la diffida inviata a mezzo PEC in data 27.02.2024 (doc. 7), chiede
– previo accertamento del grave inadempimento contrattuale della controparte – la condanna della stessa al pagamento “di € 6.405,00 versate alla a titolo Controparte_1
di acconto;
- di € 2.895,67 per le spese sostenute per l'allestimento di un nuovo stand;
- di €
2.000,00 a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il trasporto di materiali della società da
Roma alla fiera di Rimini;
- di € 5.000,00 per l'impossibilità di utilizzare lo stand ordinato, con utilizzo di altro stand, decisamente inadeguato, con conseguente danno all'immagine e perdita di possibili opportunità commerciali”.
pagina 3 di 5 2. La domanda è procedibile e parzialmente fondata. Giova premettere che la contumacia della parte convenuta, seppur di per sè sola considerata non può
assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore in quanto contegno neutro al pari del silenzio in campo negoziale (cfr. Cass. 10554/1994),
purtuttavia emerge come disinteresse ed inerzia colpevoli, a fronte di fatti sicuramente rientranti nella sua sfera di conoscenza, in quanto trasfusi in atti ritualmente notificatile al proprio indirizzo. Sicché, dovendosi tale contegno valutare in relazione agli elementi di prova forniti dalla parte attrice, emerge come con tale condotta la convenuta non abbia fornito alcun elemento idoneo a prospettare una diversa ricostruzione, non avendo allegato alcun fatto impeditivo, modificativo ed estintivo (art. 2697 c.c.); proprio la qualificazione della contumacia in sé quale fatto processualmente neutro impedisce, peraltro, che essa vanifichi la produzione documentale suddetta (diversamente risolvendosi in un regime processuale più
favorevole rispetto a quello della parte costituita).
Se pertanto è documentale la fondatezza della richiesta relativa agli importi di
€ 6.405,00 versate alla a titolo di acconto;
di € 2.895,67 per le spese Controparte_1
sostenute per l'allestimento di un nuovo stand;
di € 2.000,00 a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il trasporto di materiali della società da Roma alla fiera di Rimini;
trattandosi appunto di fatti provati in via documentale, maggiori – e insormontabili –
difficoltà sorgono per il danno all'immagine e/o da perdita di chances commerciali,
esposto in termini talmente generici ed apodittici da non costituire, a rigore, neppure allegazione. Il che ne preclude anche la liquidazione in via equitativa: “Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale,
presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati pagina 4 di 5 guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità),
che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito”( Cassazione civile sez. III, 15/11/2024, n.29486). Tale specifica domanda non può, pertanto, essere accolta.
Ritenuta assorbita ogni ulteriore questione, in omaggio al criterio c.d. della ragione più liquida (cfr. sul punto Cass. 363/2019; 11458/2018; 17214/2016; 12002/2014), la soccombenza parziale giustifica la compensazione per metà delle spese di lite;
liquidate le residue secondo i parametri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara l'inadempimento della convenuta
[...]
al contratto per cui è causa;
e per l'effetto Controparte_1
Condanna a Controparte_1
pagare all'attrice, a titolo di risarcimento dei danni eziologicamente riconducibili all'inadempimento, l'importo di Euro 11.300,67 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
Condanna a Controparte_1
rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate per le ragioni di cui in motivazione in
Euro 3.000,00 oltre IVA e accessori se dovuti.
Piacenza, 19 luglio 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
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