Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 7391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7391 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07391/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03369/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3369 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Chialastri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Salute, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto di diniego del porto d'armi tiro a volo, emesso in data 21 dicembre 2022, dal Questore di Roma, div. III / Cat. 6 F, notificato il 12 gennaio 2023;
- del verbale di visita medico collegiale, con decisione di inidoneità, emesso dalla ASL Roma 1, prot. 146768 (o 46768 perché la prima linea potrebbe essere una semplice barra e non un numero) del 28.9.2022, seduta del 19.9.2022 e definizione del 26.9.2022, comunicata al sig. -OMISSIS- in data 29.11.2022, dalla Questura di Roma, a seguito di richiesta di accesso agli atti, nel quale la Commissione decideva che il sig. -OMISSIS- non fosse in possesso dei requisiti psico fisici previsti dall'art. 1 del DM 28 aprile 1998, con conferma del precedente giudizio di non idoneità formulato nella seduta del 24.7.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la dott.ssa CE EL BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato in data 27 gennaio 2023 e depositato in data 24 febbraio 2023, parte ricorrente impugna, unitamente al verbale di visita medico collegiale riportante valutazione di inidoneità, il decreto del Questore di Roma di diniego dell’istanza di rilascio della licenza di porto fucile per l’esercizio del tiro a volo, emesso in data 21 dicembre 2022 e notificato il 12 gennaio 2023.
2. In data 12 aprile 2023 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma con memoria formale, successivamente depositando scritto difensivo.
3 Alla camera di consiglio del 26 aprile 2023, il ricorrente ha rinunciato alla domanda di misura cautelare.
4. All’udienza del 13 marzo 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
5. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto.
- “ Violazione di legge. Art. 4 del DM 28 aprile 1998. Eccesso di potere ”.
Nel provvedimento impugnato la Questura sosterrebbe impropriamente la mancata aggressione “ nelle sedi opportune e nei tempi previsti dalla normativa vigente ” degli atti prodromici. Sarebbe peraltro mancato il primo grado della valutazione medica previsto dalla disciplina normativa di riferimento. Il parere del Collegio Medico sarebbe palesemente viziato da errore e travisamento dei fatti.
- “ Eccesso di potere e violazione di legge. Artt. 3 e 4 del DM 28 aprile 1998. Violazione del principio di buona amministrazione (art. 97 cost.). Illogicità e contraddittorietà ”.
Il Collegio Medico avrebbe dovuto decidere in base alla situazione (favorevole) attuale dell’istante e non meramente riportandosi a antecedenti accertamenti predisposti nell’ambito di procedimenti già conclusi, senza (illogicamente) istruire l’istanza attraverso l’attivazione di ulteriori verifiche.
- “ Violazione del principio di buona amministrazione (art. 97 cost.). Illogicità e contraddittorietà. Contraddittorietà interna della motivazione contenuta nel verbale del Collegio Medico impugnato ”.
Il ricorrente sarebbe stato dichiarato non idoneo in base a motivazioni apodittiche e illogiche e a risultanze, ormai superate, di altri procedimenti. Il giudizio di non idoneità sarebbe pertanto stato emesso senza accertamenti sullo stato attuale e in contrasto con la perizia medico legale presentata.
- “ Violazione di legge, illogicità, violazione del principio di corretta amministrazione ”.
La normativa consente che l’idoneità psicofisica al porto d’armi sportivo possa essere certificata da un medico militare e il ricorrente ha prodotto detto certificato.
- “ Violazione del principio di buona amministrazione (art. 97 Cost.) ”.
I componenti del Collegio avrebbero completamente trascurato le caratteristiche di vita dell’istante, l’assoluta mancanza di precedenti penali e la passione per il tiro con l’arco unita alla capacità di diventare istruttore.
- “ Mancanza di motivazione. Illogicità. Contrasto con valutazioni scientifiche ”.
L’aggressività di per sé non sarebbe caratteristica idonea a costituire un pericolo, a meno che non risulti essere di grado non accettabile.
6. Nella propria memoria l’Amministrazione ha eccepito l’infondatezza del ricorso, sottolineando altresì che il diritto allo sport, per quanto collegato a quello alla salute, non riveste pari dignità costituzionale.
7. Come sopra sintetizzate le posizioni delle parti processuali, il Collegio ritiene il ricorso, i cui motivi di diritto possono essere congiuntamente delibati in quanto connessi, fondato nei limiti e termini che si espongono.
7.1 In primo luogo, rileva il Collegio che il diniego impugnato, a differenza di quanto affermato dall’Amministrazione, non risulta meramente confermativo del precedente, in quanto si colloca a valle di una nuova visita, il verbale della quale risulta peraltro essere stato gravato con il ricorso; circostanza questa, che appare idonea a superare la considerazione, contenuta nella parte motiva del diniego oggetto di giudizio, secondo cui l’istante non avrebbe aggredito nelle sedi opportune gli atti prodromici.
7.2 Ciò posto, ritiene il Collegio che il gravato provvedimento sia inficiato dal vizio di insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione, nonché da difetto di istruttoria, nella misura in cui in esso l’Amministrazione si è limitata a tautologicamente affermare, in assenza di una concreta valutazione dei nuovi elementi addotti dall’istante, che dalla documentazione presentata dallo stesso non sarebbero “ emersi elementi nuovi in grado di consentire una definizione in senso favorevole dell’instaurato procedimento amministrativo in quanto le motivazioni riportate nelle predette memorie prodotte dal -OMISSIS-non sono sufficienti a superare il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione Medica in sede Collegiale ”.
Quanto sopra risulta contraddittorio con la lettera del verbale di visita nella parte in cui nello stesso si legge che dall’esame obiettivo psichiatrico è emerso “ un soggetto vigile lucido, orientato, adeguato nel contegno. Manifesta eloquio fluido, condotto con proprietà di linguaggio, a tratti forbito e circostanziato. Non disturbi di forma o contenuto del pensiero. Umore in asse… Nella norma la dotazione cognitiva ”.
A fronte di ciò, la Commissione ha tuttavia osservato la presenza di “ -OMISSIS- ” sulla base dei quali è stata conclusivamente espressa la valutazione negativa.
Ricorda il Collegio che la motivazione di un provvedimento amministrativo deve consistere nell'enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata, sicché la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento (cfr., ex multis , TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 15 febbraio 2017, n.127).
All’osservanza dell’obbligo di (adeguata) motivazione deve essere attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, con riferimento al quale sorge, nel privato, una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni del provvedimento riguardante la propria richiesta.
“ Ciò che si richiede perché l’atto sia posto al riparo da censure concernenti la parte motiva è che siano palesate le ragioni giustificatrici della decisione racchiusa nel provvedimento impugnato, non potendo la motivazione esaurirsi in mere enunciazioni generiche ” (Cons. Stato, Sez. V, 4 aprile 2006, n. 1750).
Dalla motivazione del diniego impugnato non risulta possibile evincere per quali ragioni i nuovi elementi addotti dall’istante sono stati ritenuti non idonei a supportare l’adozione di un provvedimento favorevole.
7.3 Conclusivamente, il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato risulti inficiato dal vizio di incongrua e illogica motivazione, derivante anche da insufficiente istruttoria, e che, per tale ragione, lo stesso debba essere annullato con onere dell’Amministrazione di procedere al riesame dell’istanza presentata dal ricorrente alla luce dei principi come sopra espressi.
8. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
TA TR, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
CE EL BA, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| CE EL BA | TA TR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.