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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 11244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11244 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato SENTENZA EX ART. 429 CO.1 C.P.C. nella causa n. 45445/2024 R.G.A.C. promossa da
in in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Parte_1
Avv. Andrea Mario Martucci) contro
(Avv. Filippo Aiello, Avv. Vincenzo Lopopolo) Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 7585/2024 del 18.11.2024, con il quale questo Ufficio disponeva il pagamento, in favore dell'opposto, a titolo di indennità aeroportuale per il periodo novembre 2023 – gennaio 2024, della somma di € 1.600,00, oltre interessi legali, rivalutazione e spese del giudizio monitorio;
in subordine, chiedeva la rideterminazione della somma ingiunta, stante la residuale attività prestata dal lavoratore presso l'Aeroporto di Fiumicino a far data dal mese di gennaio 2022; il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi. La società opponente deduceva di aver assunto il con mansione di addetto alla CP_1 portineria;
che tale mansione veniva dallo stesso svolta presso l'Aeroporto di Fiumicino a favore di Alitalia S.p.A.; che, a partire dal 2021, stante le note vicende che hanno coinvolto la predetta società, questa andava via via riducendo la richiesta del servizio di portineria, finendo per circoscriverla alle sole palazzine “Bravo” e “Medicina” del citato aeroporto;
che, infatti, le unità richieste per tali presidi, al 31.12.2021, venivano ridotte a due e le parti, con accordo del 08.04.2022, convenivano la definitiva cessazione dell'appalto al 30.06.2022. Rappresentava che, stante la riduzione della commessa in esame, a far data dal 01.01.2022, provvedeva a riallocare il personale adibito all'Aeroporto di Fiumicino presso altri appalti in essere a Roma e provincia, mantenendo presso la citata sede aeroportuale, in via residuale e con rotazione, solo poche unità, tra cui rientrava anche il che la situazione CP_1 sopra descritta avrebbe reso di fatto inesigibile l'indennità richiesta, dovendo intendersi la sua erogazione subordinata allo svolgimento della prestazione lavorativa, in via esclusiva, presso la sede aeroportuale. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il lavoratore chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, e in particolare, contestava la ricostruzione ex adverso offerta, evidenziando in particolare come le mansioni svolte presso l'aeroporto di Fiumicino non si fossero affatto ridotte a partire dal mese di gennaio 2022. Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente. MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata. In via preliminare, si ritiene utile rammentare le regole che governano il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, tanto nel suo rapporto con il procedimento monitorio quanto in punto di riparto dell'onere della prova, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve valutare la sussistenza e la validità del credito posto a fondamento della domanda di ingiunzione, nel quale l'onere della prova segue il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c.; difatti, nel procedimento di ingiunzione, in cui il contraddittorio è solo posticipato al momento dell'eventuale incardinamento dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, ma ciascuna di esse assume la propria effettiva e naturale posizione;
pertanto, il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, e l'opponente conserva la posizione tipica del convenuto (ex multis, Cassazione 27 giugno 2000 n. 8718; Cassazione 7 giugno 2013 n. 14444). Ne consegue che al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta provare, ex art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, e al debitore il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
il creditore, quindi, è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni e, quindi, il fatto estintivo dell'altrui pretesa (ex multis, Cass. S.U. 30 ottobre 2001 n. 13533). Nel caso di specie, quindi, il lavoratore opposto che rivendica il mancato pagamento dell'indennità aeroportuale, dovrà fornire la prova del titolo da cui trae origine detto emolumento. Ebbene, deve ritenersi che tale onere probatorio sia stato dallo stesso assolto, avendo questi prodotto il contratto individuale di lavoro (cfr. doc. 8.1, fasc. opposto), da cui risulta pagina 2 di 5 ricompresa nel trattamento retributivo mensile anche l'indennità aeroportuale, quantificata in € 400,00 lordi. Dall'esame di detto accordo emerge altresì la subordinazione dell'erogazione di tale emolumento alle sole attività svolte presso l'Aeroporto di Fiumicino (“Si precisa che l'indennità aeroportuale è riconosciuta esclusivamente per le attività specifiche che Lei svolgerà presso l'Aeroporto di Fiumicino” cfr. doc. cit.) e l'individuazione di quest'ultimo quale luogo di lavoro, pur riservandosi l'azienda il potere di impiegare il lavoratore in altri appalti. Per quanto attiene, in particolare, allo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede aeroportuale quale presupposto per l'erogazione dell'indennità in esame, si ritiene di condividere l'interpretazione della predetta clausola da parte di questo Tribunale, secondo il quale l'indennità aeroportuale prescinde “… totalmente dalla quantità delle ore effettivamente che l'odierno opposto ha dedicato al servizio di portierato. Nel contratto non è richiesto che dedichi a detta postazione un minimo numero di ore cui condizionare la percezione della indennità de qua” (cfr. Trib. di Roma, sent. 9430/2024). A fronte della prova fornita dal a supporto delle proprie pretese, parte datoriale CP_1 non ha compiutamente dimostrato l'esistenza di fatti estintivi ovvero modificativi del diritto per cui è causa. Non ha, infatti, dimostrato la deduzione testuale di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio, secondo cui “… l'importo oggetto del procedimento monitorio è stato puntualmente erogato al fine di evitare eventuali azioni esecutive”, non risulta corroborata da alcuna documentazione presente in atti;
piuttosto, si è principalmente limitata a sostenere di Parte_1 aver drasticamente ridotto il personale impiegato presso il citato aeroporto, vedendosi costretta ad assumere tale determinazione, a fronte della drastica contrazione della richiesta del servizio di portineria da parte di Alitalia S.p.A. in amministrazione straordinaria, poi definitivamente cessato nel mese di giugno 2022. Tuttavia, nulla ha dedotto e dimostrato specificamente, quanto alla situazione del lavoratore opposto. Peraltro, anche la predetta circostanza, dedotta dall'opponente, sembrerebbe non essersi verificata in concreto, atteso che, dall'esame del prospetto turni prodotto dal lavoratore (cfr. doc.
8.3 fasc. opposto), quest'ultimo risulterebbe impiegato nel servizio di portierato, erogato a favore di Alitalia S.p.A., anche dopo detta data (30.06.2022), dovendosi quindi presupporre che il contratto di appalto stipulato con quest'ultima sia stato in seguito ulteriormente prolungato. D'altra parte, quanto sostenuto da parte datoriale non risulta affatto decisivo al fine di concludere per la sopravvenuta estinzione del diritto a percepire l'indennità aeroportuale. La più volte rimarcata contrazione del servizio erogato a favore di Alitalia S.p.A. non esclude, ad esempio, che la società opponente potesse destinare i lavoratori impiegati presso l'Aeroporto di Fiumicino ad altri appalti, come del resto suggerisce la parte opposta quando prova di aver svolto le proprie mansioni presso la palazzina Medicina di detta sede pagina 3 di 5 aeroportuale, almeno sino al mese di settembre 2023, nell'ambito della commessa destinata alla Swissport Italia S.p.A. Del resto, è la medesima a riconoscere di aver mantenuto il Parte_1
a far data dal mese di gennaio 2022, presso l'Aeroporto di Fiumicino, sebbene CP_1 in via residuale e turnaria (“… nell'intento di gestire scrupolosamente l'esubero del personale,garantendo gli orari di lavoro ed evitando licenziamenti collettivi, provvedeva al trasferimento, a far data dal 01.01.2022, di tutte le maestranze prima adibite presso l'aeroporto di Fiumicino presso altri appalti affidatialla lasciando ad alcuni lavoratori, tra i quali l'odierno opposto, per pochi Parte_1 giorni al mese, la possibilità, a rotazione, di svolgere, in maniera residuale, le mansioni anche, e non esclusivamente, presso l'aeroporto di Fiumicino nelle palazzine Bravo e Medicina”, cfr. pag. 4 e 5 ric.). Tale circostanza, però, per le ragioni sopra esposte, non può risultare affatto sufficiente a ritenere caducati i presupposti su cui fonda l'indennità in esame. Il suddetto scopo, invero, sarebbe stato raggiunto laddove parte datoriale avesse dedotto e provato di aver definitivamente trasferito il dipendente presso altra sede di lavoro. Tale circostanza, però, non risulta ne' allegata ne' dimostrata dalla società opposta, la quale si è limitata a versare in atti una comunicazione risalente al 21.12.2021, tra l'altro indirizzata ad un altro dipendente, da cui risulta revocato il trasferimento di questo presso la sede di Milano e disposto il suo utilizzo, a far data dal 01.01.2022, presso la provincia di Roma. A completezza, si ritiene altresì opportuno precisare che l'asserita contrazione della prestazione lavorativa resa presso l'Aeroporto di Fiumicino, non sarebbe neppure idonea a giustificare un ricalcolo della somma ingiunta, come richiesto in via gradata dalla Parte_1
.
[...]
Alla luce della giurisprudenza di merito sopra richiamata, infatti, l'importo dell'emolumento in esame non risulta affatto influenzato dalle ore di servizio effettivamente svolte presso la sede aeroportuale. A ciò si aggiunga che le contestazioni mosse dalla società opposta in ordine al quantum debeatur, oltre che fondate su presupposti errati e non provati, risultano altresì generiche, circostanza questa che, nel rito del lavoro, depone invece per l'accertamento in via definitiva della somma ex adverso rivendicata (Cass. sez. lav. n. 945 del 19/1/2006). In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, queste si pongono a carico dell'opponente in forza del principio di soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, udito il Procuratore della parte ricorrente, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
-rigetta il ricorso in opposizione spiegato avverso il decreto ingiuntivo n. 7585/2024 emesso dal Tribunale di Roma il 18.11.2024;
pagina 4 di 5 - condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.109,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Così deciso in Roma, 5 novembre 2025 Il giudice Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
pagina 5 di 5
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato SENTENZA EX ART. 429 CO.1 C.P.C. nella causa n. 45445/2024 R.G.A.C. promossa da
in in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Parte_1
Avv. Andrea Mario Martucci) contro
(Avv. Filippo Aiello, Avv. Vincenzo Lopopolo) Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 7585/2024 del 18.11.2024, con il quale questo Ufficio disponeva il pagamento, in favore dell'opposto, a titolo di indennità aeroportuale per il periodo novembre 2023 – gennaio 2024, della somma di € 1.600,00, oltre interessi legali, rivalutazione e spese del giudizio monitorio;
in subordine, chiedeva la rideterminazione della somma ingiunta, stante la residuale attività prestata dal lavoratore presso l'Aeroporto di Fiumicino a far data dal mese di gennaio 2022; il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi. La società opponente deduceva di aver assunto il con mansione di addetto alla CP_1 portineria;
che tale mansione veniva dallo stesso svolta presso l'Aeroporto di Fiumicino a favore di Alitalia S.p.A.; che, a partire dal 2021, stante le note vicende che hanno coinvolto la predetta società, questa andava via via riducendo la richiesta del servizio di portineria, finendo per circoscriverla alle sole palazzine “Bravo” e “Medicina” del citato aeroporto;
che, infatti, le unità richieste per tali presidi, al 31.12.2021, venivano ridotte a due e le parti, con accordo del 08.04.2022, convenivano la definitiva cessazione dell'appalto al 30.06.2022. Rappresentava che, stante la riduzione della commessa in esame, a far data dal 01.01.2022, provvedeva a riallocare il personale adibito all'Aeroporto di Fiumicino presso altri appalti in essere a Roma e provincia, mantenendo presso la citata sede aeroportuale, in via residuale e con rotazione, solo poche unità, tra cui rientrava anche il che la situazione CP_1 sopra descritta avrebbe reso di fatto inesigibile l'indennità richiesta, dovendo intendersi la sua erogazione subordinata allo svolgimento della prestazione lavorativa, in via esclusiva, presso la sede aeroportuale. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il lavoratore chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, e in particolare, contestava la ricostruzione ex adverso offerta, evidenziando in particolare come le mansioni svolte presso l'aeroporto di Fiumicino non si fossero affatto ridotte a partire dal mese di gennaio 2022. Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente. MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata. In via preliminare, si ritiene utile rammentare le regole che governano il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, tanto nel suo rapporto con il procedimento monitorio quanto in punto di riparto dell'onere della prova, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve valutare la sussistenza e la validità del credito posto a fondamento della domanda di ingiunzione, nel quale l'onere della prova segue il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c.; difatti, nel procedimento di ingiunzione, in cui il contraddittorio è solo posticipato al momento dell'eventuale incardinamento dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, ma ciascuna di esse assume la propria effettiva e naturale posizione;
pertanto, il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, e l'opponente conserva la posizione tipica del convenuto (ex multis, Cassazione 27 giugno 2000 n. 8718; Cassazione 7 giugno 2013 n. 14444). Ne consegue che al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta provare, ex art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, e al debitore il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
il creditore, quindi, è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni e, quindi, il fatto estintivo dell'altrui pretesa (ex multis, Cass. S.U. 30 ottobre 2001 n. 13533). Nel caso di specie, quindi, il lavoratore opposto che rivendica il mancato pagamento dell'indennità aeroportuale, dovrà fornire la prova del titolo da cui trae origine detto emolumento. Ebbene, deve ritenersi che tale onere probatorio sia stato dallo stesso assolto, avendo questi prodotto il contratto individuale di lavoro (cfr. doc. 8.1, fasc. opposto), da cui risulta pagina 2 di 5 ricompresa nel trattamento retributivo mensile anche l'indennità aeroportuale, quantificata in € 400,00 lordi. Dall'esame di detto accordo emerge altresì la subordinazione dell'erogazione di tale emolumento alle sole attività svolte presso l'Aeroporto di Fiumicino (“Si precisa che l'indennità aeroportuale è riconosciuta esclusivamente per le attività specifiche che Lei svolgerà presso l'Aeroporto di Fiumicino” cfr. doc. cit.) e l'individuazione di quest'ultimo quale luogo di lavoro, pur riservandosi l'azienda il potere di impiegare il lavoratore in altri appalti. Per quanto attiene, in particolare, allo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede aeroportuale quale presupposto per l'erogazione dell'indennità in esame, si ritiene di condividere l'interpretazione della predetta clausola da parte di questo Tribunale, secondo il quale l'indennità aeroportuale prescinde “… totalmente dalla quantità delle ore effettivamente che l'odierno opposto ha dedicato al servizio di portierato. Nel contratto non è richiesto che dedichi a detta postazione un minimo numero di ore cui condizionare la percezione della indennità de qua” (cfr. Trib. di Roma, sent. 9430/2024). A fronte della prova fornita dal a supporto delle proprie pretese, parte datoriale CP_1 non ha compiutamente dimostrato l'esistenza di fatti estintivi ovvero modificativi del diritto per cui è causa. Non ha, infatti, dimostrato la deduzione testuale di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio, secondo cui “… l'importo oggetto del procedimento monitorio è stato puntualmente erogato al fine di evitare eventuali azioni esecutive”, non risulta corroborata da alcuna documentazione presente in atti;
piuttosto, si è principalmente limitata a sostenere di Parte_1 aver drasticamente ridotto il personale impiegato presso il citato aeroporto, vedendosi costretta ad assumere tale determinazione, a fronte della drastica contrazione della richiesta del servizio di portineria da parte di Alitalia S.p.A. in amministrazione straordinaria, poi definitivamente cessato nel mese di giugno 2022. Tuttavia, nulla ha dedotto e dimostrato specificamente, quanto alla situazione del lavoratore opposto. Peraltro, anche la predetta circostanza, dedotta dall'opponente, sembrerebbe non essersi verificata in concreto, atteso che, dall'esame del prospetto turni prodotto dal lavoratore (cfr. doc.
8.3 fasc. opposto), quest'ultimo risulterebbe impiegato nel servizio di portierato, erogato a favore di Alitalia S.p.A., anche dopo detta data (30.06.2022), dovendosi quindi presupporre che il contratto di appalto stipulato con quest'ultima sia stato in seguito ulteriormente prolungato. D'altra parte, quanto sostenuto da parte datoriale non risulta affatto decisivo al fine di concludere per la sopravvenuta estinzione del diritto a percepire l'indennità aeroportuale. La più volte rimarcata contrazione del servizio erogato a favore di Alitalia S.p.A. non esclude, ad esempio, che la società opponente potesse destinare i lavoratori impiegati presso l'Aeroporto di Fiumicino ad altri appalti, come del resto suggerisce la parte opposta quando prova di aver svolto le proprie mansioni presso la palazzina Medicina di detta sede pagina 3 di 5 aeroportuale, almeno sino al mese di settembre 2023, nell'ambito della commessa destinata alla Swissport Italia S.p.A. Del resto, è la medesima a riconoscere di aver mantenuto il Parte_1
a far data dal mese di gennaio 2022, presso l'Aeroporto di Fiumicino, sebbene CP_1 in via residuale e turnaria (“… nell'intento di gestire scrupolosamente l'esubero del personale,garantendo gli orari di lavoro ed evitando licenziamenti collettivi, provvedeva al trasferimento, a far data dal 01.01.2022, di tutte le maestranze prima adibite presso l'aeroporto di Fiumicino presso altri appalti affidatialla lasciando ad alcuni lavoratori, tra i quali l'odierno opposto, per pochi Parte_1 giorni al mese, la possibilità, a rotazione, di svolgere, in maniera residuale, le mansioni anche, e non esclusivamente, presso l'aeroporto di Fiumicino nelle palazzine Bravo e Medicina”, cfr. pag. 4 e 5 ric.). Tale circostanza, però, per le ragioni sopra esposte, non può risultare affatto sufficiente a ritenere caducati i presupposti su cui fonda l'indennità in esame. Il suddetto scopo, invero, sarebbe stato raggiunto laddove parte datoriale avesse dedotto e provato di aver definitivamente trasferito il dipendente presso altra sede di lavoro. Tale circostanza, però, non risulta ne' allegata ne' dimostrata dalla società opposta, la quale si è limitata a versare in atti una comunicazione risalente al 21.12.2021, tra l'altro indirizzata ad un altro dipendente, da cui risulta revocato il trasferimento di questo presso la sede di Milano e disposto il suo utilizzo, a far data dal 01.01.2022, presso la provincia di Roma. A completezza, si ritiene altresì opportuno precisare che l'asserita contrazione della prestazione lavorativa resa presso l'Aeroporto di Fiumicino, non sarebbe neppure idonea a giustificare un ricalcolo della somma ingiunta, come richiesto in via gradata dalla Parte_1
.
[...]
Alla luce della giurisprudenza di merito sopra richiamata, infatti, l'importo dell'emolumento in esame non risulta affatto influenzato dalle ore di servizio effettivamente svolte presso la sede aeroportuale. A ciò si aggiunga che le contestazioni mosse dalla società opposta in ordine al quantum debeatur, oltre che fondate su presupposti errati e non provati, risultano altresì generiche, circostanza questa che, nel rito del lavoro, depone invece per l'accertamento in via definitiva della somma ex adverso rivendicata (Cass. sez. lav. n. 945 del 19/1/2006). In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, queste si pongono a carico dell'opponente in forza del principio di soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, udito il Procuratore della parte ricorrente, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
-rigetta il ricorso in opposizione spiegato avverso il decreto ingiuntivo n. 7585/2024 emesso dal Tribunale di Roma il 18.11.2024;
pagina 4 di 5 - condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.109,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Così deciso in Roma, 5 novembre 2025 Il giudice Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
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