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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G.469/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ferreri Presidente
dott. Nicola La Mantia Consigliere Relatore
dott. Marcella Murana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 469/2021
PROMOSSA DA
, (C.F. ) e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), domiciliato in VIA C. COLOMBO, 8 97100 RAGUSA;
rappresentato e C.F._2
difeso dall'avv. LAGANA' GIUSEPPE giusta procura in atti.
APPELLANTI
CONTRO
pagina 1 di 8 Controparte_1
(C.F. ), domiciliato in VIA F. TURATI N. 16 COMISO;
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. ELIA GABRIELLA giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.9.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato ed convenivano Parte_1 Parte_2
in giudizio il per l'area di Sviluppo Industriale della Provincia la CP_1 Controparte_2
Compagnia Assicurativa e chiedendo al Tribunale di Ragusa di Controparte_3 Parte_3
accertare e dichiarare che il sinistro per cui era causa si era verificato per responsabilità del CP_2
e di assicurato con la , e conseguentemente condannare il
[...] Parte_3 Controparte_3
e la al risarcimento di tutti i danni materiali e CP_2 Parte_3 Controparte_4
fisici subiti dagli attori secondo le rispettive colpe.
Gli attori esponevano che :
- in data 10.11.2009 si trovava a percorrere la Zona Indistruale in Ragusa a bordo Parte_1
del motociclo Piaggio, targato DA59715, di proprietà di;
Parte_2
- nonostante viaggiasse a bassa velocità ed in prossimità del margine destro della Parte_1
carreggiata, per via anche delle avverse condizioni climatiche, incappava in una grossa buca insistente sulla strada creata da un tombino posto sotto il livello dell'asfalto e perdeva il controllo del mezzo finendo per impattare contro il rimorchio, targato BG 520 FX, di proprietà di Parte_3
parcheggiato in sosta vietata e posto in mezzo alla strada;
- riportava notevoli danni alla persona per cui si rendeva necessario il trasporto al Parte_1 vicino nosocomio in condizioni gravi. In particolare, gli veniva in quella sede diagnosticata “frattura scomposta esposta complessa piatto tibiale e merafisi prossimale tibia destra, paralisi dello spe e dello spi. Ferita lacero contusa polpaccio destro, frattura falange basale 5 dito mano destra”;
- a seguito di tale sinistro soffriva ancora di osteomelite e, nonostante le cure a cui Parte_1
si sottoponeva, rischiava l'amputazione della gamba;
pagina 2 di 8 - il motociclo Piaggio di proprietà di riportava danni per € 3.968,60. Parte_2
Per tali motivi gli attori chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni al motociclo ammontanti ad € 3.968,00, o a quella maggiore e minore somma che vorrà determinare il Giudice;
al risarcimento dei danni alla persona di per danno morale (in verità molto elevato Parte_1
considerato il serio rischio di amputazione della gamba), inabilità temporanea, danno biologico e specifico (ed invalidità permanente con influenza sulla capacità lavorativa) in ogni caso tutti i danni riportati nel sinistro e spese mediche sulla base della documentazione prodotta in corso di causa.
Si costituivano in giudizio il e la contestando il contenuto CP_2 Controparte_5
della domanda attorea e chiedendone il conseguente rigetto. Il convenuto restava, invece, Pt_3
contumace.
In corso di causa venivano ammesse ed assunte le prove orali richieste da parte attrice e disposta una
CTU medico-legale per accertare i danni subiti da ed una CTU per ricostruire la Parte_1
dinamica del sinistro.
All'esito delle risultanze istruttorie, parte attrice sottoscriveva una transazione con la _5
. Controparte_3
Con sentenza n.723/20 il Tribunale di Ragusa: 1) dichiarava la cessazione della materia del contendere con riguardo alle domande proposte da e da nei confronti di Parte_1 Parte_2
e della 2) rigettava le domande proposte da Parte_3 Controparte_4 [...]
e da nei confronti del Parte_1 Parte_2 Controparte_1
; 3) compensava le spese processuali fra le parti;
4) poneva definitivamente le
[...]
spese delle due consulenze tecniche d'ufficio (come già liquidate in atti) per un terzo a carico di ed per un terzo a carico del Parte_1 Parte_2 [...]
e per un terzo a carico della Controparte_1 Controparte_4
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello ed per Parte_1 Parte_2
chiedere, in riforma della stessa, la condanna del al risarcimento di tutti i danni subiti da CP_2
essi appellanti e cioè danno al motociclo ammontante ad € 3.968,60, o a quella maggiore o minore somma che vorrà determinare il Giudice, e danni alla persona di per danno morale, Parte_1
inabilità temporanea e danno biologico e specifico ( nonché invalidità permanente con influenza sulla capacità lavorativa), in ogni caso tutti i danni riportati nel sinistro e spese mediche.
Si è costituito il per contestare la fondatezza dell'appello, del quale ha chiesto il rigetto. CP_2
pagina 3 di 8 All'udienza del 25.9.2024 la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
L'appello è fondato e merita di essere accolto.
Gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Ragusa, recependo e condividendo le conclusioni rassegnate dal CTU incaricato di ricostruire la dinamica del sinistro stradale occorso ad , ha escluso la responsabilità dell'odierno appellato. Al Parte_1 riguardo, il primo Giudice ha così motivato: “Dagli atti e documenti di causa, nonché dall'istruttoria espletata, è emerso che:
- la buca indicata negli atti di causa si era formata lungo un lato del telaio di un pozzetto di ispezione e aveva una distanza minima e massima dal marciapiede rispettivamente di 0,6 metri e di 1,2 metri (cfr. relazione del consulente tecnico d'ufficio, ing. , depositata in data 25/4/2019, p. 19); Persona_1
- se la perdita del controllo del motoveicolo (avvenuta in una curva sinistrorsa) fosse stata causata dalla buca (che si trovava vicino alla banchina), il motoveicolo sarebbe stato spinto, per effetto della forza centrifuga, verso l'esterno, e dunque verso destra (cfr. relazione del consulente tecnico d'ufficio, ing. , depositata in data 25/4/2019, pp. 21-22); Persona_1
- per contro, l'attore ha dichiarato di essere andato a finire “sullo spigolo sinistro Parte_1 del semirimorchio parcato presso la sede del ” (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 CP_1
c.p.c., p. 1), circostanza peraltro confermata dai testi (“la moto si inclinava e Testimone_1 andava ad incastrarsi nel lato sinistro del rimorchio”) e (“abbiamo verificato Testimone_2
che aveva sbattuto sullo spigolo posteriore sinistro del rimorchio”);
Pertanto, il consulente tecnico d'ufficio ha ritenuto che “la buca indicata non sia stata la causa scatenante dell'incidente che ha fatto perdere il controllo dello scooter al signor e che la Parte_1
causa della caduta dovesse perciò ricercarsi in un altro “evento turbativo” (cfr. relazione del
25/4/2019, pp. 21 e 22).
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio sono condivise da questo giudice, in quanto fondate su esatti rilievi tecnici (formulati all'esito di un attento esame degli atti di causa e dei dati obiettivi rilevati sui luoghi) ed espresse con motivazione esaustiva e priva di vizi logico-formali.
Non risultano del resto fondate le contestazioni degli attori in base alle quali il consulente tecnico
d'ufficio non avrebbe tenuto conto della ridotta velocità del motoveicolo e dell'altezza e del peso dell'attore che nel caso di specie gli avrebbero consentito una “correzione” della Parte_1
traiettoria in senso contrario rispetto a quello proprio della forza centrifuga.
pagina 4 di 8 Ed infatti, come correttamente evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio in sede di risposta alle osservazioni alla relazione, “è vero che l'ampio raggio della curva genera in correlazione alla velocità una bassa forza centrifuga, ma bisogna considerare lo stato dei luoghi” e in particolare il fatto che “il manto stradale era bagnato in quanto piovigginava” e che “la buca aveva dimensioni importanti”, essendo stata stimata in 60 cm la sua lunghezza (cfr. “sintetica valutazione delle osservazioni poste dalle parti”, p. 3), circostanze le quali escludono la possibilità una “correzione” della traiettoria nel senso sostenuto dagli attori.
Non può inoltre ritenersi che le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano smentite dalle dichiarazioni rese dai testi escussi”.
Ritiene questa Corte di non potere condividere la superiore motivazione in ragione di quanto emerso dall'attività istruttoria esperita nel corso del giudizio di primo grado. Entrambi i testi, rispondendo all'articolato 4 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. degli attori (“vero o no che il sig.
perdeva il controllo del mezzo che conduceva ... appena passava su una buca in Parte_1 curva ivi insistente di cui mi si esibiscono le fotografie”), hanno dichiarato che Parte_1
perdeva il controllo del motoveicolo al momento del passaggio sulla buca (teste ) e Testimone_1
che lo stesso attore, quando perdeva il controllo dello scooter, si trovava sulla buca (teste
[...]
) [(“l' appena passava sulla buca perdeva il controllo dello scooter” (cfr. Tes_2 Parte_1
dichiarazioni del teste ); “ho visto che ad un certo punto il ragazzo cominciava a Testimone_1 traballare con lo scooter, era sulla buca che mi si mostra” (cfr. dichiarazioni del teste
[...]
)]. Tes_2
I testi, contrariamente a quanto sostenuto dal primo Giudice, “non hanno affermato la sussistenza del nesso causale fra la cosa e l'evento dannoso, né del resto potevano farlo, posto che l'affermazione della sussistenza di un nesso causale (il quale consiste nel collegamento tra due eventi) integra un giudizio in senso tecnico”, ma si sono, più semplicemente, limitati a descrivere la dinamica dell'evento così come da loro osservato.
Le dichiarazioni testimoniali acquisite in primo grado, sulla cui attendibilità non si pongono dubbi di sorta, dimostrano pienamente che la perdita del controllo del mezzo da parte di è Parte_1
stata provocata dalla buca presente sulla strada;
perdita di controllo cui ha fatto seguito l'impatto con il rimorchio di proprietà di che si trovava parcata in divieto di sosta a breve distanza. Parte_3
Ricorre, quindi, nella specie un concorso di cause che hanno provocato il sinistro ed i conseguenti danni subiti dall' Le diverse conclusioni rassegnate dal CTU, pur basate sulle valutazioni Parte_1
pagina 5 di 8 tecniche sopra richiamate, non possono essere accolte a fronte della puntuale ricostruzione fornita dai testi.
Deve, quindi, in riforma della sentenza di primo grado, essere dichiarata anche la responsabilità solidale del appellato cui spettava la manutenzione della strada ove si è verificato CP_1
l'incidente.
In punto alla quantificazione dei danni occorre muovere dal dato incontestato e documentato che ed hanno sottoscritto con , Parte_1 Parte_2 Controparte_4
compagnia con la quale era assicurato il rimorchio di proprietà di una transazione in Parte_3
forza della quale è stata loro corrisposta la somma di €.215.000,00, di cui €.25.000,00 per rimborso spese legali, a saldo di quanto dovuto dalla e dai suoi assicurati in Controparte_4
conseguenza del sinistro in cui riportava lesioni e danni materiali il mezzo di Parte_1
proprietà di Parte_2
Del suddetto importo, accertato il concorso di cause ed affermata la responsabilità solidale in pari misura tra il ed il deve ovviamente tenersi conto nella liquidazione dei danni Pt_3 CP_2
subiti da . Parte_1
A tal fine la CTU medica esperita nel corso del giudizio di primo grado, le cui conclusioni non sono state contestate, ha accertato che , allo stato attuale, quale conseguenza dell'incidente Parte_1
occorsogli in data 10/11/2009 presenta: “Esiti di grave frattura pluriframmentaria ed esposta piatto tibiale dx e metafisi prossimale tibia dx, esitata in pseudoartrosi e complicata da osteomielite cronica di tibia e perone;
occlusione trombotica dell'arteria poplitea dx;
frattura della falange basale del dito mignolo mano dx;
ampia ferita l.c. al polpaccio dx, guarita per II^ intenzione;
amputazione falange distale dito alluce piede dx”.
Il CTU ha aggiunto che “la guarigione clinica è avvenuta dopo un periodo di Inabilità Temporanea complessivo di circa 900 giorni, suddiviso nel modo seguente:
- Inabilità Temporanea Assoluta: 250 gg.;
- Inabilità Temporanea Parziale al 75%: 250 gg.
- Inabilità Temporanea Parziale al 50%: 400 gg.
Gli esiti residuati a carico dell'arto inferiore (a carico delle strutture molli, osteoarticolari, vascolari e nervose) destro appaiono stabilizzati e non suscettibili di miglioramento mediante terapie o interventi particolari;
gli stessi esiti possono essere quantificati, complessivamente, in termini di Danno Biologico nella misura del 50% (cinquanta percento). I suddetti esiti, inoltre, sono tali da non incidere in maniera pagina 6 di 8 significativa sulla capacità produttiva dell'attore (“diploma di ragioniere programmatore-disoccupato”), in considerazione dell'età e scolarità dello stesso, delle sue condizioni psico-fisiche e delle sue attitudini professionali. Gli stessi esiti, comunque, potrebbero incidere sulla eventuale specifica attitudine lavorativa dell'attore (“impiegato-ragioniere programmatore”), in quanto per lo svolgimento della stessa non è richiesto un impegno funzionale significativo a carico degli arti inferiori. I settori di attività eventualmente preclusi, vista la tipologia e l'incidenza degli esiti residuati a carico dell'arto inferiore destro, sono soprattutto quelle manuali di operaio in ambito industriale, agricolo e artigianale e, comunque, tutte quelle attività e mansioni (incluse quelle imprenditoriali) che comportano un impegno funzionale degli arti inferiori. L'incidenza di tali esiti, comunque, nel caso di specie, potrebbe essere qualificata in misura “media” e, in termini percentuali (pur nella difficoltà che tale calcolo comporta), intorno al 25-30%. Agli atti non sono allegate spese sostenute e documentate, né in regime di Ticket, né in regime privatistico. Per quanto sopra, vista l'evoluzione delle lesioni riportate in conseguenza del sinistro per cui è causa, vista l'attuale stabilizzazione dei relativi esiti e il tempo trascorso (circa 8 anni), durante il quale non sono state documentate spese sostenute per trattamenti riabilitativi o terapie specifiche, non si prevedono spese mediche da sostenere in futuro”.
Basandoci sui dati forniti dal CTU ed applicando le tabelle previste dal Tribunale di Milano del 2018
(vigenti alla data di sottoscrizione della transazione con la compagnia assicurativa) si ottengono i seguenti valori:
- Inabilità Temporanea Assoluta: 250 gg. (€.98,00 per singolo giorno): €.24.500,00;
- Inabilità Temporanea Parziale al 75% x 250 gg: €.18.375,00
- Inabilità Temporanea Parziale al 50% x 400 gg: €19.600,00.
Danno biologico: €.386.314,00.
L'importo totale del danno, pari ad €.448.789,00, quantificato alla data della transazione, deve essere devalutato sino alla data del sinistro, ottenendosi, così, l'importo di €.404.678,99, da maggiorare a titolo di interessi legali sino alla data della transazione, raggiungendo, così la somma di €.448.128,22.
Poiché agli appellanti è stato già corrisposta dalla compagnia assicurativa a titolo di risarcimento danni la somma di €.190.000,00, al netto delle spese legali, spetta ad l'ulteriore somma di Parte_1
€.258.128,22, oltre interessi legali sino al soddisfo.
Somma, quest'ultima, che il in accoglimento dell'appello, deve essere condannato a CP_2
corrispondere ad . Parte_1
pagina 7 di 8 Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento dei danni morali per i quali non è stata fornita prova alcuna, dovendosi, per altro, escludere che i danni subiti da abbiano influito sulle Parte_1
sue capacità lavorative.
Nulla può essere liquidato a titolo di spese mediche in mancanza di relativa documentazione, per come segnalato dal CTU.
Nulla, infine, spetta ad a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti dal Parte_2
proprio ciclomotore in quanto già risarciti dalla compagnia assicurativa in via transattiva.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e quelle liquidate in favore dei
CCTTU nominati nel corso del giudizio di primo grado vanno poste definitivamente a carico dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catania, definitivamente pronunziando, così statuisce: in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n.723/20 emessa dal Tribunale di Ragusa, condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di euro 258.128,22, oltre interessi al tasso legale fino al momento del Parte_1
pagamento; condanna il della provincia di Ragusa al pagamento in Controparte_1
favore degli appellanti delle spese del primo grado di giudizio liquidate in €.545,00 per esborsi ed
€.7.600,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
condanna il al pagamento in Controparte_1
favore degli appellanti delle spese del presente grado di giudizio liquidate in €.804,00 per esborsi ed
€.6.950,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
pone definitivamente a carico del provincia di Controparte_1
Ragusa il pagamento delle somme liquidate nel corso del giudizio di primo grado in favore dei nominati CCTTU.
Così deciso in Catania il 30.12.2024
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Nicola La Mantia dott. Giuseppe Ferreri
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ferreri Presidente
dott. Nicola La Mantia Consigliere Relatore
dott. Marcella Murana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 469/2021
PROMOSSA DA
, (C.F. ) e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), domiciliato in VIA C. COLOMBO, 8 97100 RAGUSA;
rappresentato e C.F._2
difeso dall'avv. LAGANA' GIUSEPPE giusta procura in atti.
APPELLANTI
CONTRO
pagina 1 di 8 Controparte_1
(C.F. ), domiciliato in VIA F. TURATI N. 16 COMISO;
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. ELIA GABRIELLA giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.9.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato ed convenivano Parte_1 Parte_2
in giudizio il per l'area di Sviluppo Industriale della Provincia la CP_1 Controparte_2
Compagnia Assicurativa e chiedendo al Tribunale di Ragusa di Controparte_3 Parte_3
accertare e dichiarare che il sinistro per cui era causa si era verificato per responsabilità del CP_2
e di assicurato con la , e conseguentemente condannare il
[...] Parte_3 Controparte_3
e la al risarcimento di tutti i danni materiali e CP_2 Parte_3 Controparte_4
fisici subiti dagli attori secondo le rispettive colpe.
Gli attori esponevano che :
- in data 10.11.2009 si trovava a percorrere la Zona Indistruale in Ragusa a bordo Parte_1
del motociclo Piaggio, targato DA59715, di proprietà di;
Parte_2
- nonostante viaggiasse a bassa velocità ed in prossimità del margine destro della Parte_1
carreggiata, per via anche delle avverse condizioni climatiche, incappava in una grossa buca insistente sulla strada creata da un tombino posto sotto il livello dell'asfalto e perdeva il controllo del mezzo finendo per impattare contro il rimorchio, targato BG 520 FX, di proprietà di Parte_3
parcheggiato in sosta vietata e posto in mezzo alla strada;
- riportava notevoli danni alla persona per cui si rendeva necessario il trasporto al Parte_1 vicino nosocomio in condizioni gravi. In particolare, gli veniva in quella sede diagnosticata “frattura scomposta esposta complessa piatto tibiale e merafisi prossimale tibia destra, paralisi dello spe e dello spi. Ferita lacero contusa polpaccio destro, frattura falange basale 5 dito mano destra”;
- a seguito di tale sinistro soffriva ancora di osteomelite e, nonostante le cure a cui Parte_1
si sottoponeva, rischiava l'amputazione della gamba;
pagina 2 di 8 - il motociclo Piaggio di proprietà di riportava danni per € 3.968,60. Parte_2
Per tali motivi gli attori chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni al motociclo ammontanti ad € 3.968,00, o a quella maggiore e minore somma che vorrà determinare il Giudice;
al risarcimento dei danni alla persona di per danno morale (in verità molto elevato Parte_1
considerato il serio rischio di amputazione della gamba), inabilità temporanea, danno biologico e specifico (ed invalidità permanente con influenza sulla capacità lavorativa) in ogni caso tutti i danni riportati nel sinistro e spese mediche sulla base della documentazione prodotta in corso di causa.
Si costituivano in giudizio il e la contestando il contenuto CP_2 Controparte_5
della domanda attorea e chiedendone il conseguente rigetto. Il convenuto restava, invece, Pt_3
contumace.
In corso di causa venivano ammesse ed assunte le prove orali richieste da parte attrice e disposta una
CTU medico-legale per accertare i danni subiti da ed una CTU per ricostruire la Parte_1
dinamica del sinistro.
All'esito delle risultanze istruttorie, parte attrice sottoscriveva una transazione con la _5
. Controparte_3
Con sentenza n.723/20 il Tribunale di Ragusa: 1) dichiarava la cessazione della materia del contendere con riguardo alle domande proposte da e da nei confronti di Parte_1 Parte_2
e della 2) rigettava le domande proposte da Parte_3 Controparte_4 [...]
e da nei confronti del Parte_1 Parte_2 Controparte_1
; 3) compensava le spese processuali fra le parti;
4) poneva definitivamente le
[...]
spese delle due consulenze tecniche d'ufficio (come già liquidate in atti) per un terzo a carico di ed per un terzo a carico del Parte_1 Parte_2 [...]
e per un terzo a carico della Controparte_1 Controparte_4
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello ed per Parte_1 Parte_2
chiedere, in riforma della stessa, la condanna del al risarcimento di tutti i danni subiti da CP_2
essi appellanti e cioè danno al motociclo ammontante ad € 3.968,60, o a quella maggiore o minore somma che vorrà determinare il Giudice, e danni alla persona di per danno morale, Parte_1
inabilità temporanea e danno biologico e specifico ( nonché invalidità permanente con influenza sulla capacità lavorativa), in ogni caso tutti i danni riportati nel sinistro e spese mediche.
Si è costituito il per contestare la fondatezza dell'appello, del quale ha chiesto il rigetto. CP_2
pagina 3 di 8 All'udienza del 25.9.2024 la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
L'appello è fondato e merita di essere accolto.
Gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Ragusa, recependo e condividendo le conclusioni rassegnate dal CTU incaricato di ricostruire la dinamica del sinistro stradale occorso ad , ha escluso la responsabilità dell'odierno appellato. Al Parte_1 riguardo, il primo Giudice ha così motivato: “Dagli atti e documenti di causa, nonché dall'istruttoria espletata, è emerso che:
- la buca indicata negli atti di causa si era formata lungo un lato del telaio di un pozzetto di ispezione e aveva una distanza minima e massima dal marciapiede rispettivamente di 0,6 metri e di 1,2 metri (cfr. relazione del consulente tecnico d'ufficio, ing. , depositata in data 25/4/2019, p. 19); Persona_1
- se la perdita del controllo del motoveicolo (avvenuta in una curva sinistrorsa) fosse stata causata dalla buca (che si trovava vicino alla banchina), il motoveicolo sarebbe stato spinto, per effetto della forza centrifuga, verso l'esterno, e dunque verso destra (cfr. relazione del consulente tecnico d'ufficio, ing. , depositata in data 25/4/2019, pp. 21-22); Persona_1
- per contro, l'attore ha dichiarato di essere andato a finire “sullo spigolo sinistro Parte_1 del semirimorchio parcato presso la sede del ” (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 CP_1
c.p.c., p. 1), circostanza peraltro confermata dai testi (“la moto si inclinava e Testimone_1 andava ad incastrarsi nel lato sinistro del rimorchio”) e (“abbiamo verificato Testimone_2
che aveva sbattuto sullo spigolo posteriore sinistro del rimorchio”);
Pertanto, il consulente tecnico d'ufficio ha ritenuto che “la buca indicata non sia stata la causa scatenante dell'incidente che ha fatto perdere il controllo dello scooter al signor e che la Parte_1
causa della caduta dovesse perciò ricercarsi in un altro “evento turbativo” (cfr. relazione del
25/4/2019, pp. 21 e 22).
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio sono condivise da questo giudice, in quanto fondate su esatti rilievi tecnici (formulati all'esito di un attento esame degli atti di causa e dei dati obiettivi rilevati sui luoghi) ed espresse con motivazione esaustiva e priva di vizi logico-formali.
Non risultano del resto fondate le contestazioni degli attori in base alle quali il consulente tecnico
d'ufficio non avrebbe tenuto conto della ridotta velocità del motoveicolo e dell'altezza e del peso dell'attore che nel caso di specie gli avrebbero consentito una “correzione” della Parte_1
traiettoria in senso contrario rispetto a quello proprio della forza centrifuga.
pagina 4 di 8 Ed infatti, come correttamente evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio in sede di risposta alle osservazioni alla relazione, “è vero che l'ampio raggio della curva genera in correlazione alla velocità una bassa forza centrifuga, ma bisogna considerare lo stato dei luoghi” e in particolare il fatto che “il manto stradale era bagnato in quanto piovigginava” e che “la buca aveva dimensioni importanti”, essendo stata stimata in 60 cm la sua lunghezza (cfr. “sintetica valutazione delle osservazioni poste dalle parti”, p. 3), circostanze le quali escludono la possibilità una “correzione” della traiettoria nel senso sostenuto dagli attori.
Non può inoltre ritenersi che le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano smentite dalle dichiarazioni rese dai testi escussi”.
Ritiene questa Corte di non potere condividere la superiore motivazione in ragione di quanto emerso dall'attività istruttoria esperita nel corso del giudizio di primo grado. Entrambi i testi, rispondendo all'articolato 4 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. degli attori (“vero o no che il sig.
perdeva il controllo del mezzo che conduceva ... appena passava su una buca in Parte_1 curva ivi insistente di cui mi si esibiscono le fotografie”), hanno dichiarato che Parte_1
perdeva il controllo del motoveicolo al momento del passaggio sulla buca (teste ) e Testimone_1
che lo stesso attore, quando perdeva il controllo dello scooter, si trovava sulla buca (teste
[...]
) [(“l' appena passava sulla buca perdeva il controllo dello scooter” (cfr. Tes_2 Parte_1
dichiarazioni del teste ); “ho visto che ad un certo punto il ragazzo cominciava a Testimone_1 traballare con lo scooter, era sulla buca che mi si mostra” (cfr. dichiarazioni del teste
[...]
)]. Tes_2
I testi, contrariamente a quanto sostenuto dal primo Giudice, “non hanno affermato la sussistenza del nesso causale fra la cosa e l'evento dannoso, né del resto potevano farlo, posto che l'affermazione della sussistenza di un nesso causale (il quale consiste nel collegamento tra due eventi) integra un giudizio in senso tecnico”, ma si sono, più semplicemente, limitati a descrivere la dinamica dell'evento così come da loro osservato.
Le dichiarazioni testimoniali acquisite in primo grado, sulla cui attendibilità non si pongono dubbi di sorta, dimostrano pienamente che la perdita del controllo del mezzo da parte di è Parte_1
stata provocata dalla buca presente sulla strada;
perdita di controllo cui ha fatto seguito l'impatto con il rimorchio di proprietà di che si trovava parcata in divieto di sosta a breve distanza. Parte_3
Ricorre, quindi, nella specie un concorso di cause che hanno provocato il sinistro ed i conseguenti danni subiti dall' Le diverse conclusioni rassegnate dal CTU, pur basate sulle valutazioni Parte_1
pagina 5 di 8 tecniche sopra richiamate, non possono essere accolte a fronte della puntuale ricostruzione fornita dai testi.
Deve, quindi, in riforma della sentenza di primo grado, essere dichiarata anche la responsabilità solidale del appellato cui spettava la manutenzione della strada ove si è verificato CP_1
l'incidente.
In punto alla quantificazione dei danni occorre muovere dal dato incontestato e documentato che ed hanno sottoscritto con , Parte_1 Parte_2 Controparte_4
compagnia con la quale era assicurato il rimorchio di proprietà di una transazione in Parte_3
forza della quale è stata loro corrisposta la somma di €.215.000,00, di cui €.25.000,00 per rimborso spese legali, a saldo di quanto dovuto dalla e dai suoi assicurati in Controparte_4
conseguenza del sinistro in cui riportava lesioni e danni materiali il mezzo di Parte_1
proprietà di Parte_2
Del suddetto importo, accertato il concorso di cause ed affermata la responsabilità solidale in pari misura tra il ed il deve ovviamente tenersi conto nella liquidazione dei danni Pt_3 CP_2
subiti da . Parte_1
A tal fine la CTU medica esperita nel corso del giudizio di primo grado, le cui conclusioni non sono state contestate, ha accertato che , allo stato attuale, quale conseguenza dell'incidente Parte_1
occorsogli in data 10/11/2009 presenta: “Esiti di grave frattura pluriframmentaria ed esposta piatto tibiale dx e metafisi prossimale tibia dx, esitata in pseudoartrosi e complicata da osteomielite cronica di tibia e perone;
occlusione trombotica dell'arteria poplitea dx;
frattura della falange basale del dito mignolo mano dx;
ampia ferita l.c. al polpaccio dx, guarita per II^ intenzione;
amputazione falange distale dito alluce piede dx”.
Il CTU ha aggiunto che “la guarigione clinica è avvenuta dopo un periodo di Inabilità Temporanea complessivo di circa 900 giorni, suddiviso nel modo seguente:
- Inabilità Temporanea Assoluta: 250 gg.;
- Inabilità Temporanea Parziale al 75%: 250 gg.
- Inabilità Temporanea Parziale al 50%: 400 gg.
Gli esiti residuati a carico dell'arto inferiore (a carico delle strutture molli, osteoarticolari, vascolari e nervose) destro appaiono stabilizzati e non suscettibili di miglioramento mediante terapie o interventi particolari;
gli stessi esiti possono essere quantificati, complessivamente, in termini di Danno Biologico nella misura del 50% (cinquanta percento). I suddetti esiti, inoltre, sono tali da non incidere in maniera pagina 6 di 8 significativa sulla capacità produttiva dell'attore (“diploma di ragioniere programmatore-disoccupato”), in considerazione dell'età e scolarità dello stesso, delle sue condizioni psico-fisiche e delle sue attitudini professionali. Gli stessi esiti, comunque, potrebbero incidere sulla eventuale specifica attitudine lavorativa dell'attore (“impiegato-ragioniere programmatore”), in quanto per lo svolgimento della stessa non è richiesto un impegno funzionale significativo a carico degli arti inferiori. I settori di attività eventualmente preclusi, vista la tipologia e l'incidenza degli esiti residuati a carico dell'arto inferiore destro, sono soprattutto quelle manuali di operaio in ambito industriale, agricolo e artigianale e, comunque, tutte quelle attività e mansioni (incluse quelle imprenditoriali) che comportano un impegno funzionale degli arti inferiori. L'incidenza di tali esiti, comunque, nel caso di specie, potrebbe essere qualificata in misura “media” e, in termini percentuali (pur nella difficoltà che tale calcolo comporta), intorno al 25-30%. Agli atti non sono allegate spese sostenute e documentate, né in regime di Ticket, né in regime privatistico. Per quanto sopra, vista l'evoluzione delle lesioni riportate in conseguenza del sinistro per cui è causa, vista l'attuale stabilizzazione dei relativi esiti e il tempo trascorso (circa 8 anni), durante il quale non sono state documentate spese sostenute per trattamenti riabilitativi o terapie specifiche, non si prevedono spese mediche da sostenere in futuro”.
Basandoci sui dati forniti dal CTU ed applicando le tabelle previste dal Tribunale di Milano del 2018
(vigenti alla data di sottoscrizione della transazione con la compagnia assicurativa) si ottengono i seguenti valori:
- Inabilità Temporanea Assoluta: 250 gg. (€.98,00 per singolo giorno): €.24.500,00;
- Inabilità Temporanea Parziale al 75% x 250 gg: €.18.375,00
- Inabilità Temporanea Parziale al 50% x 400 gg: €19.600,00.
Danno biologico: €.386.314,00.
L'importo totale del danno, pari ad €.448.789,00, quantificato alla data della transazione, deve essere devalutato sino alla data del sinistro, ottenendosi, così, l'importo di €.404.678,99, da maggiorare a titolo di interessi legali sino alla data della transazione, raggiungendo, così la somma di €.448.128,22.
Poiché agli appellanti è stato già corrisposta dalla compagnia assicurativa a titolo di risarcimento danni la somma di €.190.000,00, al netto delle spese legali, spetta ad l'ulteriore somma di Parte_1
€.258.128,22, oltre interessi legali sino al soddisfo.
Somma, quest'ultima, che il in accoglimento dell'appello, deve essere condannato a CP_2
corrispondere ad . Parte_1
pagina 7 di 8 Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento dei danni morali per i quali non è stata fornita prova alcuna, dovendosi, per altro, escludere che i danni subiti da abbiano influito sulle Parte_1
sue capacità lavorative.
Nulla può essere liquidato a titolo di spese mediche in mancanza di relativa documentazione, per come segnalato dal CTU.
Nulla, infine, spetta ad a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti dal Parte_2
proprio ciclomotore in quanto già risarciti dalla compagnia assicurativa in via transattiva.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e quelle liquidate in favore dei
CCTTU nominati nel corso del giudizio di primo grado vanno poste definitivamente a carico dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catania, definitivamente pronunziando, così statuisce: in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n.723/20 emessa dal Tribunale di Ragusa, condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di euro 258.128,22, oltre interessi al tasso legale fino al momento del Parte_1
pagamento; condanna il della provincia di Ragusa al pagamento in Controparte_1
favore degli appellanti delle spese del primo grado di giudizio liquidate in €.545,00 per esborsi ed
€.7.600,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
condanna il al pagamento in Controparte_1
favore degli appellanti delle spese del presente grado di giudizio liquidate in €.804,00 per esborsi ed
€.6.950,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
pone definitivamente a carico del provincia di Controparte_1
Ragusa il pagamento delle somme liquidate nel corso del giudizio di primo grado in favore dei nominati CCTTU.
Così deciso in Catania il 30.12.2024
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Nicola La Mantia dott. Giuseppe Ferreri
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