Sentenza 1 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2002, n. 11477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11477 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
1 1477/02 Aula B REP U BL A A I A NA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO ogg.lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.9620/01 Dott. Vincenzo Trezza Bruno D'Angelo Consigliere Rel. " Mario Putaturo Donati V. Rep. " Cron. 29085 " Giovanni Mazzarella "I Ud. 4/4/2002 " Guido Vidiri " ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da AI- RADIOTELEVISIONE ITALIANA, in persona del direttore della Direzione Affari Legali, avv. Rubens Esposito, elett.dom.in Roma, Lungotevere dei Mellini n. .39,presso lo studio difende, per dell'avv.Claudio d'Angelantonio che la rappresenta e procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
IO AR;
1423 INTIMATO per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma in data 31 gennaio 2001, n.4084 (R.G.N.21095/1997); Ai udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 4/4/2002,la Putaturo Donati relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Viscido;
udito l'avv.D'Angelantonio; udito il Pubblico Ministero, nella persona del Matera che ha concluso perSost.Proc. Gen.Dr.Marcello l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ZI CA conveniva davanti al Pretore del lavoro di Roma la AI, di cui era dirigente, preposto nell'ambito della Segreteria del Consiglio di amministrazione, alla direzione della struttura aziendale per i rapporti con il Consiglio generale degli italiani all'estero e con la Comunità italiana, deducendo che: dopo contestazione ladisciplinare per avere ricevuto una all'organizzazione, promossa da un'agenzia di partecipazione modelle, di un programma televisivo da vendere alla AI,era stato licenziato in tronco il 4 luglio 1994; aveva promosso giudizio arbitrale ai sensi dell'art.19 del CCNL del 2 ottobre 1989 per i dirigenti di aziende industriali, chiedendo che il recesso venisse dichiarato nullo о comunque illegittimo con reintegrazione nel posto di lavoro e che, in subordine,la datrice venisse condannata alla corresponsione della indennità supplementare prevista per le ipotesi di risoluzione ingiustificata;
all'esito del aveva emesso lodo, in data 2procedimento, il Collegio arbitrale marzo 1995,con cui era stato dichiarato giustificato il recesso e 2 на declinata la competenza in relazione alle domande concernenti la nullità del licenziamento e l'indennità di mancato preavviso;
il lodo era però invalido, per l'adozione dopo la scadenza del termine stabilito, per la mancata verbalizzazione dei testi escussi e per l'emissione sulla base di fatti non veri sia sul piano oggettivo che su quello della prova;
il licenziamento era comunque nullo perché discriminatorio e illegittimo, in quanto intimato senza giusta causa o giustificato motivo. Tanto premesso, chiedeva la declaratoria di nullità, inefficacia ° illegittimità del recesso, l'emissione dell'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e, in subordine, la condanna della datrice al pagamento dell'indennità di mancato preavviso e della indennità supplementare, secondo la misura massima prevista dal contratto collettivo,la declaratoria della nullità o invalidità del lodo. Nella resistenza della convenuta, il Pretore,con sentenza del marzo 1997, rigettava la domanda, declinando la competenza a dell'impugnazione del lodo arbitrale in favore della conoscere Corte di la decisione proponeva gravame il Appello.Avverso CA e il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva del 28 ottobre 1999, rigettava l'eccezione di incompetenza del Pretore sollevata dalla AI.Quindi, con sentenza definitiva del 31 gennaio dell'appello2001, in parziale accoglimento del dirigente, condannava la AI al pagamento in favore di questi della indennità di mancato preavviso nella misura prevista dall'art. 23,5° comma, del CCNL del 3 ottobre 1989, oltre accessori. 3 you Osservava, in particolare,il Tribunale che:era fondata la domanda di condanna della AI al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, da determinarsi nella misura prevista dall'art. 23,5° comma, del CCNL del 3 ottobre 1989, poiché l'esistenza della giusta causa non era stata accertata;
il Collegio arbitrale aveva, infatti, ritenuto il recesso giustificato per contrarietà del comportamento del dirigente al dovere di fedeltà, ma non si era espresso sulla idoneità dei fatti a non consentire la prosecuzione provvisoria del rapporto. La AI ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, illustrato da memoria.L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico motivo, denunciandosi violazione degli artt.1362 C.C. nonché omessa, insufficiente e ss., 2119 e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art.360, nn.3 e 5, c.p.c., si censura l'impugnata sentenza perché, pur avendo ritenuto giustificato il lodo arbitrale e infondate le domande di dichiarazione di nullità o illegittimità del licenziamento e di condanna alla indennità supplementare, ha poi condannato la AI al pagamento in favore del CA della indennità di mancato preavviso. Da un lato, ai sensi dell'art.19,14 comma, del CCNL per i Dirigenti di Aziende Industriali,il Collegio arbitrale può e deve stabilire unicamente se il licenziamento del dirigente sia о non giustificato, ai fini della indennità per il caso di supplementare prevista dallo stesso contratto ingiustificato, sicchè era il Tribunale a dover licenziamento на pronunciarsi sulla inidoneità dei fatti alla prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto, trattandosi di pronuncia esulante dalla competenza di siffatto organo. Dall'altro, nell'art. 19,14° comma, del citato CCNL il concetto di licenziamento "giustificato" comprende e anzi in primo luogo il licenziamento per giusta causa anche - - di cui all'art.2119 c.c.,pur se in esso non si esurisce, estendendosi a ogni ipotesi di licenziamento intimato per ragioni oggettive e apprezzabili sul piano del diritto, tali da scorrettezza, come più volte pretestuosità e escluderne la Suprema. E pertanto, non può essere affermato dalla Corte equiparato a quello di licenziamento per "giustificato motivo" di cui all'art.3 della legge n.604 del 1966. Ne discende che il fatto che il Collegio arbitrale avesse dichiarato il licenziamento de quo "semplicemente giustificato" non escludeva affatto che esso fosse sorretto da "giusta causa", dato che il concetto di licenziamento giustificato il comprende in primis anche causa".All'opposto,il fatto che lo licenziamento per "giusta avesse dichiarato giustificato, in quanto il comportamento del dirigente era stato contrario al dovere di fedeltà, costituiva accertamento in concreto di giusta causa di licenziamento, per irrimediabile lesione dell'elemento fiduciario del rapporto di lavoro. Il motivo è fondato nei limiti di seguito precisati. A differenza dell'esonero del datore di lavoro dal pagamento dell'indennità supplementare, generalmente prevista per i dirigenti di azienda dalla contrattazione collettiva, che presuppone la 5 реба dall'obbligo del giustificatezza del licenziamento, l'esonero pagamento dell'indennità da quello alternativo del preavviso sostitutiva presuppone la giusta causa, nozione non del tutto sovrapponibile a quella di giustificatezza;
mentre la giusta causa consiste in un fatto che, in concreto valutato in(e cioè, sia relazione alla sua oggettività sia con riferimento alle sue connotazioni soggettive), determina una grave lesione della fiducia del datore di lavoro nel proprio dipendente, tale da non consentire rapporto, tenendo conto temporanea, della prosecuzione, neppure e del grado di fiducia che altresì della natura di quest'ultimo esso postula, la ricorrenza della giustificatezza dell'atto risolutivo - ancor più strettamente vincolata al carattere fiduciario del rapporto di lavoro dirigenziale - è da correlare alla presenza di valide ragioni di cessazione del rapporto lavorativo, come tali apprezzabili sotto il profilo della ilcorrettezza e della buona fede, sicchè non giustificato è licenziamento per ragioni meramente pretestuose, al limite della discriminazione, ovvero anche del tutto irrispettoso delle regole procedimentali che assicurano la correttezza dell'esercizio del diritto (Cass.,8 novembre 2001, n.13839;12 febbraio 2000, n.1591;4 gennaio 2000,n.22). Tali principi sono stati violati dall'impugnata sentenza, che ha condannato la AI alla corresponsione al dirigente della indennità di mancato preavviso sul rilievo della mancata nonrecesso. Tale prova dimostrazione della giusta causa del era, infatti, desumibile dalla decisione del Collegio arbitrale 6 灿 che, pur avendo ritenuto giustificato il licenziamento del Carloni per la violazione da parte dello stesso del dovere di fedeltà, non si era espresso sulla inidoneità dei fatti addebitati alla prosecuzione del rapporto. Eppure era stata contestata al dirigente la sua partecipazione all'organizzazione, promossa da una agenzia per modelle, di un programma televisivo da vendere alla AI,con fornitura della garanzia della messa in onda e spendita del nome insaputa, allo scopo didel datore e di altre persone, a loro chiedere compensi ai titolari di discoteche e sponsor vari. Il giudice d'appello aveva avuto, quindi, a disposizione tutti gli elementi per la verifica di quei fatti, nel profilo soggettivo ed oggettivo,e per l'accertamento della gravità della lesione della fiducia del datore, ai fini della prosecuzione anche temporanea del rapporto dirigenziale. Il ricorso va perciò accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di Appello di L'Aquila che, uniformandosi ai principi e criteri enunciati,provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di L'Aquila. Roma, 4 aprile 2002 . Il Consiglie Il Presidente st V.15. Vinceur TresnaУчечка олкоMauro Pritch хорош IL CANCELLIS. G Depoult to Varia 06A СО A b e O D D O