Articolo 342 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 343Articolo 358
Versione
31 dicembre 2019
>
Versione
15 luglio 2022
Art. 342. Falso in attestazioni e relazioni 1. Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 56 comma 4, 57, comma 4, 58 commi 1 e 2, 62, comma 2, lettera d), ((87, comma 3)) , 88, commi 1 e 2, 90, comma 5, 100, commi 1 e 2, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicita' dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
2. Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se' o per altri, la pena e' aumentata.
3. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena e' aumentata fino alla meta'.
Entrata in vigore il 15 luglio 2022
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente