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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/10/2025, n. 7995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7995 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42095/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Gop dott.ssa IA GI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42095/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FLORIO GIOVANNI, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA C. FARINI, 8 71010 LESINA, presso il difensore avv. FLORIO GIOVANNI
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NATALE MARIO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA GIULIO CERADINI, 12 20129 MILANO, presso il difensore avv. NATALE MARIO
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
parte opponente : Parte_1
“In via preliminare e di rito:
- Dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice adito in favore del Tribunale di Foggia, a norma dell'art. 18 c.p.c., 1° comma, o in favore del Tribunale di Rimini, a norma dell'art. 20 c.p.c.;
- Dichiarare la nullità di notifica del decreto ingiuntivo opposto per difetto di legittimazione passiva del sig. poiché, a mente dell'art. 145 c.p.c., la notificazione del detto decreto doveva Parte_1 essere eseguita nella sede della società e non presso la residenza dell'odierno opponente, estraneo alla società debitrice, per non essere più socio né, tantomeno, legale rappresentante e/o amministratore unico della società debitrice;
- Improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 5 bis D.Lgs. n. 28/2010, da momento che il ricorrente non ha esperito il procedimento di mediazione obbligatorio;
In via principale, nel merito: pagina 1 di 6 - Accertare e dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 13223/2024 emesso dal Tribunale di Milano il 23-25/09/2024 – R.G. n. 28059/2024, per tutti i motivi di cui alla parte espositiva, con tutte le conseguenze di legge;
- Accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inesistenza delle ragioni creditorie vantate dalla CP_1 in relazione alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in narrativa e/o
[...] rigettare in ogni caso tutte le domande ex adverso proposte;
- Rigettare la eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. stante l'insussistenza dei presupposti richiesti ex lege per le ragioni formulate alla lettera E) del presente atto.
- Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa con accessori di legge”.
Parte opposta Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso in rito ed in merito, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE:
1) DICHIARARE la carenza di legittimazione del sig. a proporre la presente Parte_1 opposizione e la conseguente inesistenza/nullità/annullabilità dell'opposizione proposta. NEL MERITO: In via principale:
2) CONFERMARE integralmente il decreto ingiuntivo n. 13223/2024 - R.G. 28059/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 25/19/2024 e notificato il 30/09-03/10/2024 alla in persona Pt_2 dell'allora Amministratore Unico sig. presso la sua residenza, nonché in data 30/09- Parte_1
02/10/2024 presso la sede effettiva ed operativa di Rimini, Viale Roberto Valturio n. 7 e, per l'effetto, CONDANNARE la in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Rimini, Pt_2
Viale Francesco Laurana n. 1 (C.F. e P.IVA: ), al pagamento in favore della P.IVA_2 CP_1 della somma di €. 10.411,40 oltre gli interessi moratori ex Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo
[...] effettivo ed oltre le spese monitorie liquidate in € 850,00 per compensi e in € 145,50 per spese, oltre accessori dovuti per legge.
3) RIGETTARE tutte le domande ed eccezioni ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti di cui in atti. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese di lite. Disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 1 bis del DM 55/2014, la maggiorazione del 30% delle spese di lite trattandosi di atti redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, non-ché́ la navigazione all'interno dell'atto. IN VIA ISTRUTTORIA:
4) Disporsi, se del caso, prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze già articolate in sede di memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., datata 24 Marzo 2025, con i testi ivi indicati: 1) Vero che è creditrice, nei confronti della della residua somma di €. CP_1 Pt_2
10.411,40=, per forniture di prodotti ittici effettuate di cui alle fat-ture n. 2320592 dell'11/11/2023, per €. 4.798,15 (cfr. doc. 2); n. 2320591 dell'11/11/2023, per €. 1.580,84; (cfr. doc. 3), n. 2323021 del 21/12/2023, per €. 5.151,93 (cfr. doc. 4); n. 2323022 del 21/12/2023, per €. 575,84 (cfr. doc. 5); n. 2323529 del 29/12/2023, per €. 1.448,26 (cfr. doc. 6); n. 2400012 del 04/01/2024, per €. 2.206,16 (cfr. pagina 2 di 6 doc. 7); n. 2400197 del 10/01/2024, per €. 1.480,70 (cfr. doc. 8); n. 2400207 dell'11/01/2024, per €. 389,32 (cfr. doc. 9); n. 2400208 dell'11/01/2024, per €. 330,00 (cfr. doc. 10) ; nota di credito n. 2400222 del 13/01/2024, per €. - 260,70 (cfr. doc. 11); 2) Vero che l'incaricato di provvedeva a ritirare la merce di cui alle fat-ture di cui al capito 1 Pt_2 presso la sede di nel Mercato del Pesce di Milano” CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 15.11.2024, il signor proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 13223/2024 emesso dal Giudice Unico dott. Mauro Pacifico del Tribunale di Milano il 23-25/09/2024 – R.G. n. 28059/2024, con cui veniva ingiunto alla società
[...] il pagamento, in favore della dell'importo di € 10.411,40, oltre interessi e spese Pt_2 Controparte_1 di procedura, a titolo di corrispettivo della fornitura di prodotti ittici effettuati in suo favore.
A fondamento della propria opposizione, il signor eccepiva innanzitutto l'incompetenza Pt_1 territoriale del Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 18 c. 1 c.p.c., disciplinante il foro generale delle persone fisiche, in favore del Tribunale di Foggia, in quanto Giudice del luogo della propria residenza (corrente in SA ND G.co (FG)), nonché ai sensi dell'art. 20 c.p.c., disciplinante il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazioni, in favore del Tribunale di Rimini, in quanto Giudice del luogo in cui sono sorte le obbligazioni a carico della società ingiunta, essendo il Giudice del luogo in cui la medesima ha sede legale e dove la merce risulta essere stata consegnata.
Eccepiva altresì la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, in quanto effettuata presso la propria residenza, sebbene non più socio, né legale rappresentante o amministratore della società ingiunta, e difettando pertanto di legittimazione passiva, dovendo al contrario essere eseguita nella sede legale della società come risultante dall'atto costitutivo, dallo statuto ovvero dal registro delle Pt_2 imprese.
Rilevava inoltre l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 5bis D.Lgs. n. 28/2010, per non avere la società creditrice previamente esperito il procedimento di mediazione, ritenuto obbligatorio in ragione della materia della controversia.
Nel merito, eccepiva l'inidoneità delle fatture prodotte in sede monitoria, a provare il credito azionato, sia con riferimento all'an che al quantum della pretesa.
Sulla scorta delle predette eccezioni, concludeva chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, la dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore alternativamente di quello di Foggia o di Rimini, la dichiarazione della nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto effettuata presso la propria residenza, per mancanza di propria legittimazione passiva, ed infine l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 5bis D.Lgs. n. 28/2010; nel merito chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la prendendo posizione sulle eccezioni e difese avversarie, CP_1 chiedendone l'integrale rigetto.
Affermava, in particolare, la validità della notifica del decreto ingiuntivo eseguita alla residenza del signor , in qualità di socio ed amministratore unico della considerato che il plico è Pt_1 Parte_2 stato consegnato all'ufficiale giudiziario il giorno 30.9.2024, che in pari data lo ha spedito, il 3.10.24 sono state adempiute le formalità di cui all'art. 140 c.p.c. ed il 9.10.24 il predetto lo ha ritirato, mentre la nomina del nuovo amministratore della società ingiunta, sig. dalla stessa visura Parte_3 prodotta dall'opponente, risultava iscritta nel registro delle imprese in data 4.10.2024, ovvero in data successiva all'avvio ed all'adempimento delle formalità della notificazione, essendo irrilevante che pagina 3 di 6 l'atto giudiziario sia stato materialmente ritirato il successivo 9.10.24.
Eccepiva in ogni caso la carenza di legittimazione del signor a proporre opposizione a titolo Pt_1 personale, essendo la pretesa creditoria pacificamente azionata nei confronti della unico Pt_2 soggetto legittimato ad instaurare il presente giudizio.
Contestava l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Foggia, foro della residenza dell'opponente, che affermava essere del tutto irrilevante, non essendo lo stesso il convenuto sostanziale della controversia. Contestava altresì l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore di quello di Rimini, posto che per prassi commerciale tra le parti, la merce veniva consegnata a Milano, e ritirata da un incaricato della presso il Parte_2 Mercato del Pesce;
inoltre evidenziava che a norma dell'art. 1182, n. 3, c.c. l'obbligazione di pagamento del prezzo della merce ritirata avrebbe dovuto essere adempiuta al proprio domicilio, compreso nel circondario del Tribunale adito.
Quanto all'eccezione di improcedibilità per omesso esperimento del procedimento di mediazione, evidenziava che tale esperimento non deve precedere la proposizione del ricorso per ingiunzione, e che in ogni caso la fattispecie per cui è causa deve essere ricondotta alla compravendita di beni mobili, materia per la quale la mediazione non è prevista come obbligatoria.
Con riguardo poi alla contestata prova del credito, evidenziava che l'opponente ha confermato la consegna della merce, e che le forniture effettuate trovano puntuale riscontro e conferma nelle fatture e nell'estratto notarile del registro vendite, documentazione non contestata da parte avversa né dalla parte ingiunta, e in 2 ordini di bonifico trasmessi dalla i cui pagamenti non sono peraltro mai Pt_2 pervenuti.
Evidenziava infine che la notifica del decreto ingiuntivo ha avuto esito positivo anche presso la sede operativa della in Rimini, Viale Roberto Valturio n. 7, ove l'atto è stato ritirato da persona al Pt_2 servizio della società destinataria.
Sulla scorta di tali deduzioni, chiedeva in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonché la dichiarazione di carenza di legittimazione del sig. Pt_1
a proporre opposizione, e, nel merito, la conferma del decreto.
[...]
In occasione della prima udienza, tenutasi il 16.04.2025, i procuratori delle parti chiedevano un breve rinvio per tentare una conciliazione, che peraltro non riusciva, come emergente dalle note scritte di trattazione depositate dalle parti in sostituzione della successiva udienza del 16.05.2025, nelle quali entrambe insistevano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Con ordinanza del 22.05.2025, escluso che la fattispecie dedotta in monitorio - compravendita di beni alimentari - rientri tra le materie per le quali è previsto l'esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità dell'azione ai sensi del D.Lgs 28/2010, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., e, rigettate le istanze istruttorie formulate da parte opposta, veniva fissata l'udienza ex art 281 quindquies c.p.c. al 12.09.2025, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, va ritenuta fondata l'eccezione di carenza di legittimazione dell'opponente signor
. Quest'ultimo, infatti, che agisce nel presente giudizio in proprio, non possiede alcuna Parte_1 legittimazione attiva ai fini dell'opposizione, né quale socio né quale rappresentante legale della ingiunta.
E' infatti incontestato ed incontestabile che il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione sia stato emesso a carico della società società di capitali dotata di autonomia patrimoniale perfetta, i Pt_2 cui soci pertanto godono del beneficio della limitazione della propria responsabilità patrimoniale, non potendo essere chiamati a rispondere dei debiti sociali con il proprio patrimonio personale. L'ex socio pagina 4 di 6 avrebbe al più potuto agire personalmente ed individualmente, solo ove la società fosse stata estinta e cancellata (in quanto, in questo caso, il socio potrebbe rispondere dei debiti sociali nei limiti di quanto ricevuto dalla liquidazione e secondo il modello sociale prescelto).
Nel caso di specie, invece, la società risulta ancora attiva, quindi spettava all'amministratore Parte_2
- che è soggetto diverso dall'opponente - eventualmente opporsi al decreto ingiuntivo.
Come si legge nella parte motiva della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17802 del 30.08.2011, “Ritiene il Collegio di dover prendere le mosse dalla giurisprudenza di questa Corte concernente la legittimazione a proporre opposizione a decreto ingiuntivo, specificamente dal principio, che va ribadito, per il quale “parti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sono soltanto colui che ha proposto la domanda col ricorso e colui contro il quale la domanda stessa è stata diretta” (cfr., oltre alle massime di cui appresso, anche, tra le altre, Cass. n. 8731/97, n. 16069/04)” e
“Ed invero, punto di partenza del ragionamento non può che essere la constatazione che quando il decreto di ingiunzione sia stato notificato ad un terzo e non alla parte intimata (cioè quella a cui è stato ingiunto il pagamento) la notificazione non può, in sè, trasformare il terzo in “parte” e quindi determinare nei suoi confronti la formazione della cosa giudicata”.
Nel caso di specie è chiaro chi sia il soggetto debitore indicato nel decreto ingiuntivo (il solo nei confronti del quale una pretesa può consolidarsi) e quello a cui è stata - tra l'altro - effettuata la notificazione in contestazione del medesimo decreto. Questo soggetto, il signor , non è Parte_1 personalmente onerato di una opposizione ex art. 645 o 650 c,p.c. e, laddove la creditrice ingiungente dovesse mai dare corso ad un esecuzione forzata a suo carico, ben potrà (ed anzi, dovrà) semmai esercitare l'opposizione ex art. 615 c.p.c., opposizione nella quale non si tratterà più di mettere in dubbio il fatto costitutivo del credito, bensì la coincidenza tra il soggetto nei cui confronti il creditore ha rivolto la domanda di condanna ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento ed il soggetto nei cui confronti ha poi effettuato la notificazione del decreto ingiuntivo e dell'eventuale precetto.
Si legge sempre nella sentenza citata “Si conferma pertanto che quando non esiste alcun dubbio sull'effettiva diversa identità del debitore ingiunto, alla stregua dei dati forniti dal decreto eventualmente integrati da quelli emergenti dal ricorso per decreto ingiuntivo, rispetto al soggetto destinatario della sua notificazione e quindi del precetto, questi non sia legittimato a proporre opposizione a decreto ingiuntivo e perciò bene possa difendersi in sede di opposizione all'esecuzione”. (sempre Cass. 17802/2011).
Concludendo, in maniera preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra questione, va dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell'opponente, restando preclusa allo scrivente Giudice ogni ulteriore indagine, anche nel merito.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, come richieste nella nota spese depositata in data 25.07.2025 dall'opposta (valore mimino dello scaglione di valore fino ad € 26.000, aumentato del 30% ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 1 bis del DM 55/2014, essendo gli atti della parte opposta redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché́ la navigazione all'interno dell'atto), tenendo conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori sulla base dei parametri di cui al decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, aggiornati al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 5 di 6 dispone:
- dichiara il difetto di legittimazione attiva dell'opponente;
- per l'effetto dichiara inammissibile l'opposizione promossa dal signor , che pertanto Parte_1 viene rigettata;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto (n. 13223/2024 emesso dal Tribunale di Milano il 23- 25/09/2024 – R.G. n. 28059/2024), già dichiarato esecutivo;
- condanna il signor a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 complessivi € 3.302,00 per compensi di avvocato (già maggiorati del 30% ai sensi dell'art. 4 c. 1bis DM 55/2014), oltre rimborso forfetario del 15% sui suddetti compensi, c.p.a. ed iva (se dovuta).
Milano, 23 ottobre 2025
Il Gop
dott.ssa IA GI
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Gop dott.ssa IA GI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42095/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FLORIO GIOVANNI, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA C. FARINI, 8 71010 LESINA, presso il difensore avv. FLORIO GIOVANNI
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NATALE MARIO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA GIULIO CERADINI, 12 20129 MILANO, presso il difensore avv. NATALE MARIO
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
parte opponente : Parte_1
“In via preliminare e di rito:
- Dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice adito in favore del Tribunale di Foggia, a norma dell'art. 18 c.p.c., 1° comma, o in favore del Tribunale di Rimini, a norma dell'art. 20 c.p.c.;
- Dichiarare la nullità di notifica del decreto ingiuntivo opposto per difetto di legittimazione passiva del sig. poiché, a mente dell'art. 145 c.p.c., la notificazione del detto decreto doveva Parte_1 essere eseguita nella sede della società e non presso la residenza dell'odierno opponente, estraneo alla società debitrice, per non essere più socio né, tantomeno, legale rappresentante e/o amministratore unico della società debitrice;
- Improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 5 bis D.Lgs. n. 28/2010, da momento che il ricorrente non ha esperito il procedimento di mediazione obbligatorio;
In via principale, nel merito: pagina 1 di 6 - Accertare e dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 13223/2024 emesso dal Tribunale di Milano il 23-25/09/2024 – R.G. n. 28059/2024, per tutti i motivi di cui alla parte espositiva, con tutte le conseguenze di legge;
- Accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inesistenza delle ragioni creditorie vantate dalla CP_1 in relazione alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in narrativa e/o
[...] rigettare in ogni caso tutte le domande ex adverso proposte;
- Rigettare la eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. stante l'insussistenza dei presupposti richiesti ex lege per le ragioni formulate alla lettera E) del presente atto.
- Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa con accessori di legge”.
Parte opposta Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso in rito ed in merito, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE:
1) DICHIARARE la carenza di legittimazione del sig. a proporre la presente Parte_1 opposizione e la conseguente inesistenza/nullità/annullabilità dell'opposizione proposta. NEL MERITO: In via principale:
2) CONFERMARE integralmente il decreto ingiuntivo n. 13223/2024 - R.G. 28059/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 25/19/2024 e notificato il 30/09-03/10/2024 alla in persona Pt_2 dell'allora Amministratore Unico sig. presso la sua residenza, nonché in data 30/09- Parte_1
02/10/2024 presso la sede effettiva ed operativa di Rimini, Viale Roberto Valturio n. 7 e, per l'effetto, CONDANNARE la in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Rimini, Pt_2
Viale Francesco Laurana n. 1 (C.F. e P.IVA: ), al pagamento in favore della P.IVA_2 CP_1 della somma di €. 10.411,40 oltre gli interessi moratori ex Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo
[...] effettivo ed oltre le spese monitorie liquidate in € 850,00 per compensi e in € 145,50 per spese, oltre accessori dovuti per legge.
3) RIGETTARE tutte le domande ed eccezioni ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti di cui in atti. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese di lite. Disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 1 bis del DM 55/2014, la maggiorazione del 30% delle spese di lite trattandosi di atti redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, non-ché́ la navigazione all'interno dell'atto. IN VIA ISTRUTTORIA:
4) Disporsi, se del caso, prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze già articolate in sede di memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., datata 24 Marzo 2025, con i testi ivi indicati: 1) Vero che è creditrice, nei confronti della della residua somma di €. CP_1 Pt_2
10.411,40=, per forniture di prodotti ittici effettuate di cui alle fat-ture n. 2320592 dell'11/11/2023, per €. 4.798,15 (cfr. doc. 2); n. 2320591 dell'11/11/2023, per €. 1.580,84; (cfr. doc. 3), n. 2323021 del 21/12/2023, per €. 5.151,93 (cfr. doc. 4); n. 2323022 del 21/12/2023, per €. 575,84 (cfr. doc. 5); n. 2323529 del 29/12/2023, per €. 1.448,26 (cfr. doc. 6); n. 2400012 del 04/01/2024, per €. 2.206,16 (cfr. pagina 2 di 6 doc. 7); n. 2400197 del 10/01/2024, per €. 1.480,70 (cfr. doc. 8); n. 2400207 dell'11/01/2024, per €. 389,32 (cfr. doc. 9); n. 2400208 dell'11/01/2024, per €. 330,00 (cfr. doc. 10) ; nota di credito n. 2400222 del 13/01/2024, per €. - 260,70 (cfr. doc. 11); 2) Vero che l'incaricato di provvedeva a ritirare la merce di cui alle fat-ture di cui al capito 1 Pt_2 presso la sede di nel Mercato del Pesce di Milano” CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 15.11.2024, il signor proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 13223/2024 emesso dal Giudice Unico dott. Mauro Pacifico del Tribunale di Milano il 23-25/09/2024 – R.G. n. 28059/2024, con cui veniva ingiunto alla società
[...] il pagamento, in favore della dell'importo di € 10.411,40, oltre interessi e spese Pt_2 Controparte_1 di procedura, a titolo di corrispettivo della fornitura di prodotti ittici effettuati in suo favore.
A fondamento della propria opposizione, il signor eccepiva innanzitutto l'incompetenza Pt_1 territoriale del Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 18 c. 1 c.p.c., disciplinante il foro generale delle persone fisiche, in favore del Tribunale di Foggia, in quanto Giudice del luogo della propria residenza (corrente in SA ND G.co (FG)), nonché ai sensi dell'art. 20 c.p.c., disciplinante il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazioni, in favore del Tribunale di Rimini, in quanto Giudice del luogo in cui sono sorte le obbligazioni a carico della società ingiunta, essendo il Giudice del luogo in cui la medesima ha sede legale e dove la merce risulta essere stata consegnata.
Eccepiva altresì la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, in quanto effettuata presso la propria residenza, sebbene non più socio, né legale rappresentante o amministratore della società ingiunta, e difettando pertanto di legittimazione passiva, dovendo al contrario essere eseguita nella sede legale della società come risultante dall'atto costitutivo, dallo statuto ovvero dal registro delle Pt_2 imprese.
Rilevava inoltre l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 5bis D.Lgs. n. 28/2010, per non avere la società creditrice previamente esperito il procedimento di mediazione, ritenuto obbligatorio in ragione della materia della controversia.
Nel merito, eccepiva l'inidoneità delle fatture prodotte in sede monitoria, a provare il credito azionato, sia con riferimento all'an che al quantum della pretesa.
Sulla scorta delle predette eccezioni, concludeva chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, la dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore alternativamente di quello di Foggia o di Rimini, la dichiarazione della nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto effettuata presso la propria residenza, per mancanza di propria legittimazione passiva, ed infine l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 5bis D.Lgs. n. 28/2010; nel merito chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la prendendo posizione sulle eccezioni e difese avversarie, CP_1 chiedendone l'integrale rigetto.
Affermava, in particolare, la validità della notifica del decreto ingiuntivo eseguita alla residenza del signor , in qualità di socio ed amministratore unico della considerato che il plico è Pt_1 Parte_2 stato consegnato all'ufficiale giudiziario il giorno 30.9.2024, che in pari data lo ha spedito, il 3.10.24 sono state adempiute le formalità di cui all'art. 140 c.p.c. ed il 9.10.24 il predetto lo ha ritirato, mentre la nomina del nuovo amministratore della società ingiunta, sig. dalla stessa visura Parte_3 prodotta dall'opponente, risultava iscritta nel registro delle imprese in data 4.10.2024, ovvero in data successiva all'avvio ed all'adempimento delle formalità della notificazione, essendo irrilevante che pagina 3 di 6 l'atto giudiziario sia stato materialmente ritirato il successivo 9.10.24.
Eccepiva in ogni caso la carenza di legittimazione del signor a proporre opposizione a titolo Pt_1 personale, essendo la pretesa creditoria pacificamente azionata nei confronti della unico Pt_2 soggetto legittimato ad instaurare il presente giudizio.
Contestava l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Foggia, foro della residenza dell'opponente, che affermava essere del tutto irrilevante, non essendo lo stesso il convenuto sostanziale della controversia. Contestava altresì l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore di quello di Rimini, posto che per prassi commerciale tra le parti, la merce veniva consegnata a Milano, e ritirata da un incaricato della presso il Parte_2 Mercato del Pesce;
inoltre evidenziava che a norma dell'art. 1182, n. 3, c.c. l'obbligazione di pagamento del prezzo della merce ritirata avrebbe dovuto essere adempiuta al proprio domicilio, compreso nel circondario del Tribunale adito.
Quanto all'eccezione di improcedibilità per omesso esperimento del procedimento di mediazione, evidenziava che tale esperimento non deve precedere la proposizione del ricorso per ingiunzione, e che in ogni caso la fattispecie per cui è causa deve essere ricondotta alla compravendita di beni mobili, materia per la quale la mediazione non è prevista come obbligatoria.
Con riguardo poi alla contestata prova del credito, evidenziava che l'opponente ha confermato la consegna della merce, e che le forniture effettuate trovano puntuale riscontro e conferma nelle fatture e nell'estratto notarile del registro vendite, documentazione non contestata da parte avversa né dalla parte ingiunta, e in 2 ordini di bonifico trasmessi dalla i cui pagamenti non sono peraltro mai Pt_2 pervenuti.
Evidenziava infine che la notifica del decreto ingiuntivo ha avuto esito positivo anche presso la sede operativa della in Rimini, Viale Roberto Valturio n. 7, ove l'atto è stato ritirato da persona al Pt_2 servizio della società destinataria.
Sulla scorta di tali deduzioni, chiedeva in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonché la dichiarazione di carenza di legittimazione del sig. Pt_1
a proporre opposizione, e, nel merito, la conferma del decreto.
[...]
In occasione della prima udienza, tenutasi il 16.04.2025, i procuratori delle parti chiedevano un breve rinvio per tentare una conciliazione, che peraltro non riusciva, come emergente dalle note scritte di trattazione depositate dalle parti in sostituzione della successiva udienza del 16.05.2025, nelle quali entrambe insistevano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Con ordinanza del 22.05.2025, escluso che la fattispecie dedotta in monitorio - compravendita di beni alimentari - rientri tra le materie per le quali è previsto l'esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità dell'azione ai sensi del D.Lgs 28/2010, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., e, rigettate le istanze istruttorie formulate da parte opposta, veniva fissata l'udienza ex art 281 quindquies c.p.c. al 12.09.2025, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, va ritenuta fondata l'eccezione di carenza di legittimazione dell'opponente signor
. Quest'ultimo, infatti, che agisce nel presente giudizio in proprio, non possiede alcuna Parte_1 legittimazione attiva ai fini dell'opposizione, né quale socio né quale rappresentante legale della ingiunta.
E' infatti incontestato ed incontestabile che il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione sia stato emesso a carico della società società di capitali dotata di autonomia patrimoniale perfetta, i Pt_2 cui soci pertanto godono del beneficio della limitazione della propria responsabilità patrimoniale, non potendo essere chiamati a rispondere dei debiti sociali con il proprio patrimonio personale. L'ex socio pagina 4 di 6 avrebbe al più potuto agire personalmente ed individualmente, solo ove la società fosse stata estinta e cancellata (in quanto, in questo caso, il socio potrebbe rispondere dei debiti sociali nei limiti di quanto ricevuto dalla liquidazione e secondo il modello sociale prescelto).
Nel caso di specie, invece, la società risulta ancora attiva, quindi spettava all'amministratore Parte_2
- che è soggetto diverso dall'opponente - eventualmente opporsi al decreto ingiuntivo.
Come si legge nella parte motiva della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17802 del 30.08.2011, “Ritiene il Collegio di dover prendere le mosse dalla giurisprudenza di questa Corte concernente la legittimazione a proporre opposizione a decreto ingiuntivo, specificamente dal principio, che va ribadito, per il quale “parti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sono soltanto colui che ha proposto la domanda col ricorso e colui contro il quale la domanda stessa è stata diretta” (cfr., oltre alle massime di cui appresso, anche, tra le altre, Cass. n. 8731/97, n. 16069/04)” e
“Ed invero, punto di partenza del ragionamento non può che essere la constatazione che quando il decreto di ingiunzione sia stato notificato ad un terzo e non alla parte intimata (cioè quella a cui è stato ingiunto il pagamento) la notificazione non può, in sè, trasformare il terzo in “parte” e quindi determinare nei suoi confronti la formazione della cosa giudicata”.
Nel caso di specie è chiaro chi sia il soggetto debitore indicato nel decreto ingiuntivo (il solo nei confronti del quale una pretesa può consolidarsi) e quello a cui è stata - tra l'altro - effettuata la notificazione in contestazione del medesimo decreto. Questo soggetto, il signor , non è Parte_1 personalmente onerato di una opposizione ex art. 645 o 650 c,p.c. e, laddove la creditrice ingiungente dovesse mai dare corso ad un esecuzione forzata a suo carico, ben potrà (ed anzi, dovrà) semmai esercitare l'opposizione ex art. 615 c.p.c., opposizione nella quale non si tratterà più di mettere in dubbio il fatto costitutivo del credito, bensì la coincidenza tra il soggetto nei cui confronti il creditore ha rivolto la domanda di condanna ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento ed il soggetto nei cui confronti ha poi effettuato la notificazione del decreto ingiuntivo e dell'eventuale precetto.
Si legge sempre nella sentenza citata “Si conferma pertanto che quando non esiste alcun dubbio sull'effettiva diversa identità del debitore ingiunto, alla stregua dei dati forniti dal decreto eventualmente integrati da quelli emergenti dal ricorso per decreto ingiuntivo, rispetto al soggetto destinatario della sua notificazione e quindi del precetto, questi non sia legittimato a proporre opposizione a decreto ingiuntivo e perciò bene possa difendersi in sede di opposizione all'esecuzione”. (sempre Cass. 17802/2011).
Concludendo, in maniera preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra questione, va dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell'opponente, restando preclusa allo scrivente Giudice ogni ulteriore indagine, anche nel merito.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, come richieste nella nota spese depositata in data 25.07.2025 dall'opposta (valore mimino dello scaglione di valore fino ad € 26.000, aumentato del 30% ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 1 bis del DM 55/2014, essendo gli atti della parte opposta redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché́ la navigazione all'interno dell'atto), tenendo conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori sulla base dei parametri di cui al decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, aggiornati al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 5 di 6 dispone:
- dichiara il difetto di legittimazione attiva dell'opponente;
- per l'effetto dichiara inammissibile l'opposizione promossa dal signor , che pertanto Parte_1 viene rigettata;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto (n. 13223/2024 emesso dal Tribunale di Milano il 23- 25/09/2024 – R.G. n. 28059/2024), già dichiarato esecutivo;
- condanna il signor a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 complessivi € 3.302,00 per compensi di avvocato (già maggiorati del 30% ai sensi dell'art. 4 c. 1bis DM 55/2014), oltre rimborso forfetario del 15% sui suddetti compensi, c.p.a. ed iva (se dovuta).
Milano, 23 ottobre 2025
Il Gop
dott.ssa IA GI
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