Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 09/03/2026, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01625/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07288/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7288 del 2025, proposto da
TO TI, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Mascolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Agerola, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
per l'accertamento
- dell’illegittimità del silenzio inadempimento rispetto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica rimessa, per sub delega regionale, alla competenza funzionale del Comune di Agerola, al quale si contesta l’inadempimento entro il termine infrannuale dalla formazione del silenzio ministeriale;
- e, in via del tutto subordinata e per l’ipotesi in cui non si ritenesse validamente maturato il silenzio ministeriale (devolutivo o di assenso):
per l'annullamento:
- del parere negativo, (tardivamente) espresso dalla Soprintendenza Archeologica Belle e Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli solo in data 10/10/2025;
- di ogni altro atto presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa LL AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Parte ricorrente agisce per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione comunale sull’istanza di rilascio di una autorizzazione paesaggistica semplificata, ritenuto ormai tacitamente formatosi il presupposto favorevole parere soprintendentizio, con contestuale richiesta di accertamento dell'obbligo del medesimo Comune di provvedere alla relativa adozione. La medesima parte chiede, in subordine, di annullare il parere negativo della Soprintendenza 10.10.2025 prot. n. 23046-P, tardivamente intervenuto.
II. Premette il ricorrente di essere proprietario di un fabbricato destinato a civile abitazione ubicato in Agerola alla via Matteo Renato Florio n° 54, che si articola in più piani. L’ubicazione del predetto fabbricato registra un posizionamento a forte dislivello rispetto alla sovrastante strada pedonale, per cui l’immobile è, di fatto, accessibile solo pedonalmente dopo aver percorso diverse decine di metri dalla strada. Essendo proprietario di più fondi/spazi scoperti pertinenziali, il ricorrente ha richiesto pertanto il rilascio del titolo edilizio/paesaggistico necessario per la realizzazione, all’interno del fondo identificato al mappale n. 1692 del foglio 10, di una rampa di accesso veicolare al fabbricato residenziale predetto. Nella specie, il 6 novembre del 2024, con nota prot. n. 1589, ha presentato l’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata di cui all’art. 11 del regolamento ministeriale del 2017, ascrivendo il relativo intervento alla lettera B/18 (interventi sistematici di configurazione delle aree di pertinenza di edifici esistenti, diversi da quelli di cui alla voce B.14, quali: nuove pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili, modellazioni del suolo incidenti sulla morfologia del terreno, realizzazione di rampe, opere fisse di arredo, modifiche degli assetti vegetazionali).
II.1. La Soprintendenza, con nota del 10.06.2025 prot. 13341, ha comunicato il preavviso di parere negativo “RILEVATO che l'intervento prevede la realizzazione di una rampa carrabile e di un cortile ottenuti scavando in pendenza un terrazzo retto da una macera storica; che parallelamente all'antica macera, che sarà in parte completamente demolita ed in parte sagomata a gradoni, lungo il margine a monte della strada carrabile da costruire, sarà posto in opera un nuovo muro a secco che avrà il compito di resistere alla spinta del terreno in luogo delle porzioni della storica macera demolita; che in seguito alla creazione del nuovo cortile pertinenziale che costituisce il punto d'arrivo in discesa della suddetta rampa, l'edificio di via M.R. Florio vedrà un ampliamento della superficie della sua facciata sud-est e contemporaneamente l'uscita parziale fuori terra di un ulteriore porzione del suo volume”.
II.2. Con successiva nota prot. n. 23046-P del 10.10.2025, la medesima Soprintendenza ha, poi, espresso il parere negativo definitivo, “VISTA la relazione tecnica illustrativa degli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico nel P.U.T. e la proposta favorevole a firma del Responsabile dell'ufficio del Paesaggio del Comune di Agerola vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni: -"I muri di sostegno devono essere esclusivamente realizzati con paramento in pietra calcarea o faccia vista senza stilatura di giunti"; -"La rampa dovrà essere pavimentata con terra stabilizzata carrabile di adeguato spessore di colore simile a quello della terra degli appezzamenti agricoli circostanti o, in alternativa, con pietra a spacco di cava di adeguato spessore posata ad opera incerta"; “CONSIDERATO che il contesto territoriale in cui si è progettato l'intervento ha una forte valenza paesaggistica che andrà completamente persa allorquando sarà sbancato e rimodellato il terreno terrazzato, e distrutta una macera storica che, in quanto tale, è stata riconosciuta dall'UNESCO come facente parte del patrimonio culturale immateriale dell'umanità perché rappresenta una pratica tradizionale millenaria di costruzione in pietra che ha un valore culturale e ambientale notevole, in grado di connotare fortemente il paesaggio e di renderlo riconoscibile”; e “RITENUTO, dunque, che il suddetto intervento, così come progettato, pregiudica e compromette gli elementi specifici del paesaggio tutelato così come individuati nel P.U.T. in quanto altera la morfologia del territorio e le sue caratteristiche intrinseche, producendo, di fatto, una sensibile diminuzione della qualità paesaggistica del sito protetto”.
III. Tanto presupposto, a sostegno del gravame parte ricorrente deduce i seguenti motivi di ricorso:
1) VIOLAZIONE DELL’ART. 2 DELLA LEGGE 241/’90 – VIOLAZIONE DELL’ART. 11 DEL D.LGSL. N° 31/2017 – VIOLAZIONE DELL’ART. 146 DEL D.LGSL. N. 42/2004:
I) essendosi comunque previamente formato il silenzio assenso quanto al presupposto parere ministeriale soprintendentizio, incombe in capo all’Amministrazione comunale intimata l’obbligo del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, semplificata o ordinaria. Dirimente è, quale dato oggettivo, l’arco temporale intercorso tra la trasmissione degli atti al MiC – Soprintendenza, asseritamente in data 10 giugno 2025, e l’adozione del parere sfavorevole, il 10 ottobre 2025, decorsi complessivamente 122 giorni. Pur detratte da tale computo la sospensione legale feriale e quella volontaria richiesta a fini istruttori dal tecnico fiduciario (per un complessivo periodo di sospensione di 38 giorni), si arriva comunque all’ampio decorso del termine utile ai fini della maturazione del silenzio, nettamente superiore tanto ai 20 giorni di cui all’art. 11 del regolamento ministeriale, quanto ai 45 giorni di cui all’art. 146 del codice del paesaggio, e pari, nella specie, a 84 giorni totali.
II) Tanto premesso, prosegue parte ricorrente, il silenzio serbato dalla Soprintendenza per un periodo continuativo di 84 giorni comporta, se non la formazione del silenzio assenso, quanto meno la perdita della vincolatività propria di un parere ministeriale (soprintendentizio) tempestivo, facendo, di converso, decorrere, dal rilascio del parere tardivo, il termine di 10 giorni per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata (art. 11, comma 5, ultima alinea, del regolamento legislativo n. 31/2017). Ne consegue, più specificatamente, l’“inefficacia del parere tardivo della Soprintendenza ai sensi dell’art. 2, comma 8 bis, legge n. 241/1990”. Quindi, a conclusione di questo percorso ricostruttivo/deduttivo, parte ricorrente deduce lo stato di inadempimento del Comune di Agerola/Ufficio Paesaggio avverso il quale, con il presente ricorso, agisce ex artt. 31 e 117 CPA.
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 11, COMMA 7, DEL D.LGSL. 31/’17 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 146 E 149 DEL D.LGSL. N° 42/2004 – ECCESSO DI POTERE – CARENZA DI MOTIVAZIONE – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ: con parere tardivo la Soprintendenza si è espressa in termini logicamente abnormi: l’organo ministeriale ha giudicato negativamente l’intervento in quanto, con esso, si sarebbe registrato lo sbancamento di un terrazzamento per oltre m. 25,00 - dove, invece, il rapporto realizzativo sulla macera preesistente, in base al principio di proporzionalità, incide per un terzo del suo attuale assetto – ravvisando, altresì, un pregiudizio paesaggistico nella conseguente demolizione di una storica macera. Il parametro di riferimento valutativo deve necessariamente considerare i fattori che hanno portato alla imposizione del vincolo sull’intero territorio comunale che, per Agerola, venivano declinati nel DM 12 novembre 1958, ove le macere non sono state prese in considerazione. Beninteso, ogni opera in area vincolata ha rilevanza paesaggistica e non può escludersi che le esigenze di tutela sottese al vincolo reclamino, in determinate circostanze, l'immodificabilità dello stato dei luoghi, conducendo a escludere in toto la fattibilità di un intervento edilizio ma un siffatto esito procedimentale deve seguire a una puntuale valutazione dell'impatto della singola opera sul paesaggio, mentre non può discendere da giudizi precostituiti. In ragione di quanto sopra, non è possibile ritenere un intervento edilizio incompatibile con un vincolo panoramico in quanto visibile solo dall'alto. La frazione di Campora di Agerola non ha nulla di panoramico, non si vede alcun golfo e il sito interessato non è circondato da boschi o da borgate.
IV. Il ricorso va accolto limitatamente alla domanda di accertamento di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Agerola sull'istanza della parte ricorrente del 6.11.2024, nell’adozione di un provvedimento conclusivo del procedimento, mentre va disatteso nella parte in cui sostiene che si sia formato sull’istanza de qua un silenzio assenso.
IV.1. Orbene, secondo condivisa giurisprudenza:
A. Quanto al procedimento di rilascio della autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. 42/2004, occorre, anzitutto, rammentare “che la violazione del termine ex lege contemplato per l'apporto consultivo della Soprintendenza non integra una fattispecie di silenzio significativo. E ciò, anzitutto, in ragione della natura speciale della disciplina forgiata all'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, frutto della peculiare significanza e pregnanza che la tutela dell'interesse ambientale e paesaggistico riveste nel nostro ordinamento, in ossequio alla quale l'inutile decorso dello spatium temporis che connota la scansione del procedimento non assume (tacita) significanza provvedimentale e costituisce fatto devolutivo della competenza (cd. "silenzio devolutivo"), non arrestando il procedimento (cfr. T.A.R. Napoli, Sezione VI, 26/08/2020, n. 3651; T.A.R. Napoli, Sezione VII, 05/10/2021, n. 6255)” (T.A.R. Napoli, Sezione VII, 01/08/2023, n. 4662);
-“Si deve escludere che al procedimento di autorizzazione paesaggistica ordinaria siano applicabili gli effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 17 bis della legge n. 241/1990, in ragione dell'incompatibilità dell'istituto di cui alla disposizione ora richiamata rispetto all'effetto devolutivo previsto per la prima dall'art. 146, comma 9, del testo unico dei beni culturali, una volta decorso inutilmente il termine assegnato alla Soprintendenza per esprimersi sugli aspetti di sua competenza”. “In forza del principio dell'effetto utile, le disposizioni normative devono essere intese nel significato in cui assumano una qualche rilevanza, anziché nel senso in cui risultino del tutto inutili; pertanto, la circostanza per cui sia stata avvertita l'esigenza di prevedere nel d.P.R. n. 31/2017, in materia di procedimento autorizzatorio paesaggistico semplificato, l'applicazione dell'istituto del silenzio assenso di cui all'art. 17 bis l. n. 241/1990 denota che, in assenza di una clausola di rinvio, la materia non può ritenersi assoggettata alla disciplina generale dell'art. 17 - bis l. n. 241/1990” (Cons. di St., sez. IV, 15.09.2025, n. 7324).
- da ultimo, “il Consiglio di Stato ribadisce che l'istituto del silenzio-assenso previsto dall'art. 17-bis della L. n. 241 del 1990 non è applicabile al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica disciplinato dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004. La fase decisoria del procedimento rimane monostrutturata e imputabile esclusivamente all'autorità che emana l'atto finale” (Cons.di St., sez. IV, 14.11.2025, n. 8918);
- ciò posto, “Il termine di 20 giorni previsto dall'art. 146, comma 8, del D.Lgs. n. 42 del 2004, entro il quale l'amministrazione deve provvedere sul parere della Soprintendenza, è da intendersi come acceleratorio e non perentorio. Il superamento di questo termine non determina la perdita del potere di adottare il parere sul vincolo paesaggistico” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater, 12.11.2025, n. 20056);
- pertanto, “Nel caso in cui la Soprintendenza si esprime con ritardo rispetto al termine che l'art. 146 D.Lgs. 42/2004 le assegna, il Comune non è più vincolato a decidere in conformità al parere, ma deve decidere in autonomia, anche condividendo le conclusioni cui è giunta tardivamente la Soprintendenza, purché motivi sulle ragioni per cui aderisce al parere dell'organo ministeriale” (Cons. di St., sez. IV, 15.09.2025, n. 7324).
B. Quanto, poi, alla autorizzazione paesaggistica semplificata, lo specifico procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata “«… è disciplinato dagli articoli 10 e 11 del D.P.R. 31/2017.
L’art. 10 prevede un termine generale di sessanta giorni per la conclusione del procedimento, a far data dal ricevimento della domanda; termine che, benchè dichiarato espressamente “tassativo” dalla norma in questione, non è associato a meccanismi di formazione di provvedimenti taciti di assenso o di diniego, sicchè ad esso va attribuita natura inderogabile ma solo nel senso che “segna il punto a partire dal quale opera il silenzio-inadempimento dell’amministrazione, sanzionabile sia in termini di ritardo, sia in termini - come esplicitamente ricordato dal successivo articolo - di responsabilità dei funzionari” (in tal senso, la circolare del MIBACT n. 0011688 dell’11 aprile 2017, contenente la Relazione Illustrativa al DPR n. 31 del 2017, citata dalla difesa comunale).
L’articolo 11 disciplina invece le specifiche scansioni procedimentali e i termini assegnati alle autorità coinvolte (ossia il comune, quale autorità procedente, e la Soprintendenza, quale organo consultivo preposto alla tutela del vincolo paesaggistico) per portale a compimento.
In sintesi, la norma prevede che l’autorità procedente proceda ad una prima valutazione dell’istanza, dopo averla istruita e aver assegnato eventualmente alla parte interessata un termine per produrre chiarimenti e integrazioni documentali, durante il quale il procedimento resta sospeso; quindi, in caso di esito positivo di tale valutazione, “Entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero, in caso di richiesta di integrazione documentale, dal ricevimento dell'ulteriore documentazione richiesta, l'amministrazione procedente trasmette alla Soprintendenza (…) una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso” (art. 11 comma 5).
A questo punto, “Se anche la valutazione del Soprintendente è positiva, questi, entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, all'amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi” (art. 11 comma 5 ultimo periodo); tale norma va letta unitamente al comma 9 dell’art. 11, secondo cui “In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, si forma il silenzio assenso ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica”.
Nel caso invece “di valutazione negativa della proposta di accoglimento formulata dall'amministrazione procedente, il Soprintendente comunica per via telematica al richiedente, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della proposta, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza e della proposta dell'amministrazione procedente, specificandoli in modo dettagliato, ed indica contestualmente le modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto, a meno che quest'ultimo risulti incompatibile con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento ovvero contrastanti con le prescrizioni d'uso eventualmente presenti e di ciò venga data idonea ed adeguata motivazione. Con la comunicazione è sospeso il termine del procedimento ed è assegnato al richiedente un termine di quindici giorni entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Decorso il termine assegnato, la Soprintendenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro il termine di venti giorni adotta il provvedimento motivato di diniego fornendo specifica motivazione, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità del progetto adeguato con la tutela dei beni vincolati e ne dà contestualmente comunicazione all'autorità procedente” (art. 11 comma 7)» - secondo quanto efficacemente sintetizzato da Tar Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 613/2023.” (T.A.R. Napoli, Sezione VII, 31/10/2023, n. 5920 e 25/02/2026, n. 1348).
IV.2. Pertanto, anche con riferimento alle specifiche scansioni procedimentali e ai termini assegnati alle autorità coinvolte per potarle a termine, disciplinati dall’articolo 11, occorre evidenziare che, nella fattispecie in esame (di tempestiva valutazione negativa della proposta di accoglimento formulata dalla amministrazione procedente), in disparte ogni altra considerazione, non è previsto il meccanismo del silenzio assenso di cui al comma 9, che va letto in combinato disposto al (solo) comma 5 dell’art. 11(concernente, di contro, il caso di valutazione positiva), come già affermato nel precedente di Sezione sopra citato.
IV.2.1. Ed invero, in data 23.05.2025, con nota n° 7047, assunta al protocollo di arrivo al n° 11949-A del 26.05.2025, il Comune di Agerola trasmetteva alla Soprintendenza “la relazione tecnica illustrativa degli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico nel P.U.T. e la proposta favorevole a firma del Responsabile dell'ufficio del Paesaggio del Comune di Agerola vincolata al rispetto delle seguenti Prescrizioni..”
Il MiC –Soprintendenza Archeologia Belle e Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Napoli al 18.mo giorno dalla trasmissione della proposta e della relativa documentazione adottava, il 10 giugno 2025, il preavviso di diniego ex art. 10/bis della L.P..
Tanto vale a ricondurre la vicenda all’esame, di espressa valutazione negativa dell’organo soprintendentizio, nella fattispecie disciplinata al comma 7 del predetto art. 11 del Regolamento, disposizione che, in quanto non espressamente richiamata dal successivo comma 9, non comporta l’applicabilità, in deroga alla normativa generale, del meccanismo del silenzio - assenso di cui all’art. 17 bis della l. n. 241/1990 e, ciò, a prescindere dalla circostanza che il parere definitivo, sempre negativo, sia stato espresso solo successivamente.
Dispone, in proposito e per quanto d’interesse il predetto comma 7, “Con la comunicazione è sospeso il termine del procedimento ed è assegnato al richiedente un termine di quindici giorni entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Decorso il termine assegnato, la Soprintendenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro il termine di venti giorni adotta il provvedimento motivato di diniego fornendo specifica motivazione.”
Orbene, “in data 16.06.2025 con prot. n. 14022-A del 17.06.2025 il tecnico incaricato dal richiedente chiedeva a mezzo PEC di sospendere la decorrenza del termine di cui all'art. 10 bis della citata legge 241/90 di dieci giorni entro i quali presentare per iscritto osservazioni, e/o documenti in considerazione dell'appuntamento fissato presso gli uffici di questa Soprintendenza per il giorno 16.07.2025, "per recepire e concordare una nuova soluzione progettuale, alternativa e adeguata, secondo le vostre osservazioni"; “a seguito del colloquio intercorso con l'ing. TT LI in data 16.07.2025 presso gli uffici di questa Soprintendenza, si è giunti ad un accordo su una proposta progettuale che armonizza le esigenze di passaggio del richiedente con quelle della tutela del paesaggio non prevedendo gli sbancamenti ipotizzati, ed a tal fine è stata concessa al tecnico del richiedente una proroga della decorrenza del termine fissato ai sensi dell'art 10-bis L. 241/1990 utile all'accurata elaborazione dei grafici e delle relazioni necessari alla sua definizione”.
Tuttavia, “PRESO ATTO che in data 11.08.2025 con prot. n. 18809-A non è stato inviato a questa Soprintendenza il progetto concordato in sede di colloquio del 16.07.2025, bensì osservazioni di riscontro alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis L. 241/1990 inviata da questa Soprintendenza il 10.06.2025 e protocollata al n. 13341-p”, la Soprintendenza ha espresso, in data 10 ottobre 2025, “PARERE NEGATIVO per le opere in oggetto”, con specifica motivazione (“CONSIDERATO che le osservazioni pervenute non sono atte a rivedere il parere già espresso, in quanto fanno genericamente riferimento alla Convenzione di Faro e non contengono alcuna revisione o modifica del progetto presentato”).
IV.2.3 Conseguentemente, decorso “il termine di venti giorni” a partire dall’11.08.2025, la Soprintendenza ha, in data 10.10.2025, adottato, sia pure tardivamente, “il provvedimento motivato di diniego fornendo specifica motivazione”.
Tanto premesso, è invece inutilmente decorso il termine generale di sessanta giorni, di cui al richiamato art. 10 del medesimo Regolamento, per la conclusione del procedimento autorizzatorio semplificato - decorrente a far data dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente -, termine che non è associato a meccanismi di formazione di provvedimenti taciti di assenso o di diniego ma ha natura comunque inderogabile nel senso che segna il punto a partire dal quale opera il silenzio-inadempimento dell’amministrazione, sanzionabile in termini di ritardo.
IV.3. Ciò posto, sussiste, quindi, l’obbligo di provvedere dell’Amministrazione comunale procedente con la precisazione che, in caso di superamento del termine per l’adozione del parere della Soprintendenza, “il parere perde il suo carattere vincolante per l'amministrazione richiedente”, la quale deve esclusivamente “autonomamente motivare sulla concedibilità dell'autorizzazione paesaggistica, senza limitarsi a riproporre pedissequamente il parere tardivo” (Cons. di St., sez. VII, 03.11.2025, n. 8532).
IV.3.1. L’Amministrazione comunale intimata è rimasta, invece, ingiustificatamente silente, avendo omesso di concludere il procedimento con l’adozione dell’atto finale e tale comportamento è in aperto contrasto, in via assorbente, con il disposto di cui all’art. 2 della legge n. 241/90, come lamentato, nella parte in cui, nella specie, impone alla P.A. il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l’adozione di un provvedimento espresso e, ciò, tra l’altro, anche in virtù di “ragioni di giustizia e di equità” nonché in connessione “al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica” (Cons. di St., sez. IV, 27.04.2012, n. 2468). Orbene, “l’inadempimento nei confronti del dovere di concludere il procedimento amministrativo, provvedendo in maniera espressa, è disciplinato dalla Legge n. 241/1990, che reca un principio generale in forza del quale se il procedimento consegue alla presentazione di un’istanza da parte del privato, ovvero deve essere iniziato d’ufficio, la p.a. a ciò competente ha l'obbligo di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso nei termini di legge” (Cons. di St., sez. V, n. 1182/2015; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 261/2014). Inoltre, le pubbliche amministrazioni sono tenute, anche a fronte di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza delle istanze ricevute, a concludere il procedimento con “un provvedimento espresso” sia pure redatto in forma semplificata, potendo la relativa motivazione consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. Compete, dunque, all’Amministrazione compulsata, nel caso, il Comune di Agerola, dare riscontro all'istanza proveniente dal privato, poiché quest'ultimo è portatore di una legittima aspettativa a conoscere la determinazione incidente sulla sua sfera giuridica, così superandosi la situazione di perdurante incertezza sull'esito del procedimento.
IV.3.2. Sulla base delle esposte considerazioni e assorbite le ulteriori censure dedotte, il ricorso deve essere accolto ai meri fini del provvedere, dovendosi inoltre fissare il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza affinché l’Amministrazione comunale si pronunci con un provvedimento espresso sull’istanza de qua , valutando, con adeguata motivazione, se condividere e fare proprio il parere tardivo emesso dalla soprintendenza o se discostarsene.
In caso di ulteriore inerzia, in luogo dell'Amministrazione intimata, provvederà un Commissario ad acta , nominandosi, sin d’ora, il Prefetto di Napoli, con possibilità di delega a proprio funzionario o dirigente, affinché agisca in sostituzione e spese a carico dell’Amministrazione inadempiente nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla richiesta della parte ricorrente. Il compenso spettante al commissario è posto a carico del Comune di Agerola e sarà liquidato dalla Sezione su richiesta dell’interessato, previa esibizione di documentazione relativa all’attività svolta e alle spese eventualmente sostenute per lo svolgimento del suo ufficio;
V. Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si compensano per la Soprintendenza, costituitasi con memoria di mero stile.
VI. Si dispone la trasmissione della presente pronuncia alla Corte dei Conti - Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania - Napoli, anche ai sensi dell'art. 2 comma 8 l. 241/1990 al passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, accertata l’illegittimità del silenzio serbato sull'istanza della parte ricorrente del 6.11.2024:
a) ordina alla Amministrazione intimata, Comune di Agerola, la definizione con provvedimento espresso e motivato del procedimento attivato su istanza di parte, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza;
b) nomina, per il caso di ulteriore inerzia, quale Commissario ad acta , il Sig. Prefetto presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Napoli, con facoltà di delega, il quale, decorso infruttuosamente il termine come sopra assegnato ed entro ulteriori 60 giorni decorrenti dalla relativa comunicazione a cura di parte ricorrente, provvederà in via sostitutiva. Pone le spese per la funzione commissariale, a carico del Comune di Agerola e le liquida fin da ora in complessivi euro 1.000,00 (mille/00).
Condanna l’Amministrazione comunale resistente alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in € 1.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A.. Compensa per il resto.
Dispone che la segreteria trasmetta copia della presente sentenza alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti, sede di Napoli, ai sensi dell’art. 2 comma 8 L. 241/1990 al passaggio in giudicato della stessa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR LA AD, Presidente
LL AP, Consigliere, Estensore
NA AB, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL AP | AR LA AD |
IL SEGRETARIO