TAR Napoli, sez. VII, sentenza 09/03/2026, n. 1625
TAR
Sentenza 9 marzo 2026

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  • Accolto
    Silenzio inadempimento del Comune di Agerola

    Il Tribunale ha accertato l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Agerola sull'istanza della parte ricorrente, ordinando la definizione del procedimento con provvedimento espresso entro 60 giorni.

  • Rigettato
    Tardività del parere della Soprintendenza

    Il Tribunale ha ritenuto che il parere della Soprintendenza, sebbene tardivo, non potesse essere annullato, ma che il Comune non fosse più vincolato a deciderne in conformità, dovendo motivare autonomamente la propria decisione.

  • Rigettato
    Eccesso di potere, carenza di motivazione, illogicità, contraddittorietà del parere negativo

    Il Tribunale ha assorbito tale censura nell'accoglimento della domanda di accertamento del silenzio inadempimento del Comune, senza pronunciarsi specificamente sui vizi del parere della Soprintendenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VII, sentenza 09/03/2026, n. 1625
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1625
    Data del deposito : 9 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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