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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/10/2025, n. 2757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2757 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1145/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1145/2024 tra
[...]
Parte_1
[...]
[...] e
Controparte_1
OPPOSTA
Oggi 28 ottobre 2025 innanzi al dott. Annelisa Spagnolo, sono comparsi:
Per l'avv. Parte_1
TA CO oggi sostituito dall'avv. Emanuela Ferri, la quale si riporta a tutte le deduzioni ed eccezioni in atti, in particolare sull'eccezione di incompetenza territoriale, chiedendo la restituzione dell'importo pagato in esecuzione oltre spese e compensi del procedimento.
Per l'avv. TOTTI ALESSANDRO, oggi sostituiti dall'avv. l'avv. MONEA Controparte_1
PIERPASQUALE il quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta nella quale vi è puntuale contestazione in ordine tutte le eccezioni svolte dall'opponente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio ad ore 13:00.
I difensori dichiarano sin d'ora di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Il giudice ad ore 13:30 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1145/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1 Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. TA CO elettivamente domiciliato in C.F._1
PIAZZA BONADIES 7 95014 GIARRE, presso il difensore avv. TA CO
OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONEA PIERPASQUALE e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. TOTTI ALESSANDRO ( ) V. F. RISMONDO N. 6 47921 RIMINI;
C.F._2 elettivamente domiciliato in PIAZZA TRENTO E TRIESTE, 4 40137 BOLOGNA presso il difensore avv. MONEA PIERPASQUALE
OPPOSTA
In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo n. 5113/2023 emesso il 13.12.2023
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da odierno verbale di discussione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso hiedeva al Tribunale di Bologna di ingiungere a Controparte_1 [...]
il pagamento della complessiva somma di Parte_1
€ 17.977,78, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica in favore della ditta individuale, come da fatture ed estratto autentico allegati al ricorso.
pagina 2 di 5 Con decreto n. 5113/2023 del 13.12.2023, l'adita Autorità Giudiziaria adottava l'invocato provvedimento monitorio.
Con atto di citazione tempestivamente e ritualmente notificato il 20.01.2024 a mezzo PEC,
Parte_1 proponeva formale opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, evocando contestualmente in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, l'ingiungente Controparte_1
L'opponente, in particolare, eccepiva preliminarmente l'incompetenza del Tribunale adito, ritenendo competente il Tribunale di Messina, luogo in cui ha la propria sede;
nel merito, contestava la sussistenza del credito azionato trattandosi di consumi mai effettuati;
concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposta i costituiva tempestivamente con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 in data 04.03.2024, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con provvedimento in data 23/05/2024 il G.I. concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
La causa istruita documentalmente è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza di discussione.
Così riassunta in fatto la causa e passando alla decisione ritiene questo giudicante che la proposta opposizione, alla luce delle acquisite risultanze processuali, non sia fondata e vada pertanto rigettata.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale dedotta da parte opponente in quanto non ritualmente formulata, avendo contestato unicamente il luogo di adempimento dell'obbligazione di pagamento ai sensi dell'art. 1182, comma terzo, c.c. asseritamente da eseguirsi presso il domicilio del debitore, assumendo l'illiquidità della prestazione.
La parte opponente, vertendosi in materia di obbligazioni contrattuali e trattandosi comunque nel caso di specie di competenza territoriale derogabile, ha, tuttavia, omesso di contestare specificamente, come era suo onere, la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei diversi criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. con la conseguenza che il difetto o il ritardo in tale specifica contestazione faccia sì che la competenza resti radicata presso il Giudice adito in base al profilo non contestato (vedi tra le molte Cass. 24903/2005, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17311 del 03/07/2018).
Venendo al merito, l'opponente si è limitata a contestare i consumi nella misura indicata nelle fatture azionate rilevando di aver più volte formalizzato la contestazione attraverso i canali posti a disposizione dalla società venditrice, senza tuttavia allegare alcunché sul punto.
L'opposta a invece provato: Controparte_1
- l'esistenza del rapporto di fornitura in regime di Tutela graduale sorto ex lege tra la stessa e il cliente pagina 3 di 5 finale per Parte_1 il periodo 01.07.2021-30.06.2024 (si veda all. 1 dal quale risulta indicata ome Controparte_1 esercente del servizio di Tutele Graduali di distribuzione di energia elettrica); a tal riguardo ha allegato la welcome letter (cfr. doc. 2 di cui alla comparsa di costituzione), trasmessa a mezzo PEC alla società opponente-cliente finale;
- la riferibilità dei POD alla società Parte_1
.
[...]
Peraltro, il credito vantato da rova fondamento nelle fatture (allegate al ricorso), Controparte_1 negli estratti autentici delle scritture contabili (cfr. doc. 2 allegato al ricorso monitorio), nelle schermate che attestano la corrispondenza tra i consumi fatturati e quelli certificati dal distributore locale E-
Distribuzione S.p.a. (cfr. doc.ti 1 e 6 comparsa di costituzione).
A fronte della prova del titolo azionato e dell'allegato inadempimento, l'opponente non ha provveduto a dimostrare, come era suo onere, ulteriori circostanze estintive e/o modificative del credito azionato, omettendo, peraltro, di depositare anche le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 5113/2023 del
13.12.2023.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa ed alla luce dei parametri del D.M. n. 55/2014 da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022.
Inoltre, sussistono i presupposti per emettere nei confronti della parte soccombente in giudizio la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, a fronte del comportamento processuale tenuto dalla stessa parte, che ha intrapreso un'iniziativa giudiziaria nella evidente consapevolezza del rapporto esistente con la parte ingiungente, senza peraltro neppure adeguatamente coltivare l'azione proposta – non ha depositato alcuna delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. - e, quindi, potendone prevedere fin dall'inizio il prevedibile esito sfavorevole.
La somma va equitativamente determinata in un importo pari ad 1/3 di quello liquidato in dispositivo per compensi e, quindi, in € 846,66.
Stante il disposto di cui all'art. 96 comma IV c.p.c. (a decorrere dal 30/06/2023), la parte soccombente deve altresì essere condannata al pagamento in favore della della somma di € Parte_2
500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 5113/2023 emesso il pagina 4 di 5 13.12.2023;
- condanna - Parte_1 Parte_1
a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, liquidate in €
[...] Controparte_1
2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% C.P.A. e I.V.A. come per legge.
- visto l'art. 96 co. III c.p.c., condanna Parte_1
al pagamento in favore di della somma
[...] CP_1 CP_1 equitativamente determinata di € 846,66;
- visto l'art. 96 comma IV c.p.c., condanna Parte_1
al pagamento in favore della della somma
[...] Parte_2 di € 500,00.
BOLOGNA, 28 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1145/2024 tra
[...]
Parte_1
[...]
[...] e
Controparte_1
OPPOSTA
Oggi 28 ottobre 2025 innanzi al dott. Annelisa Spagnolo, sono comparsi:
Per l'avv. Parte_1
TA CO oggi sostituito dall'avv. Emanuela Ferri, la quale si riporta a tutte le deduzioni ed eccezioni in atti, in particolare sull'eccezione di incompetenza territoriale, chiedendo la restituzione dell'importo pagato in esecuzione oltre spese e compensi del procedimento.
Per l'avv. TOTTI ALESSANDRO, oggi sostituiti dall'avv. l'avv. MONEA Controparte_1
PIERPASQUALE il quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta nella quale vi è puntuale contestazione in ordine tutte le eccezioni svolte dall'opponente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio ad ore 13:00.
I difensori dichiarano sin d'ora di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Il giudice ad ore 13:30 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1145/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1 Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. TA CO elettivamente domiciliato in C.F._1
PIAZZA BONADIES 7 95014 GIARRE, presso il difensore avv. TA CO
OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONEA PIERPASQUALE e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. TOTTI ALESSANDRO ( ) V. F. RISMONDO N. 6 47921 RIMINI;
C.F._2 elettivamente domiciliato in PIAZZA TRENTO E TRIESTE, 4 40137 BOLOGNA presso il difensore avv. MONEA PIERPASQUALE
OPPOSTA
In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo n. 5113/2023 emesso il 13.12.2023
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da odierno verbale di discussione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso hiedeva al Tribunale di Bologna di ingiungere a Controparte_1 [...]
il pagamento della complessiva somma di Parte_1
€ 17.977,78, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica in favore della ditta individuale, come da fatture ed estratto autentico allegati al ricorso.
pagina 2 di 5 Con decreto n. 5113/2023 del 13.12.2023, l'adita Autorità Giudiziaria adottava l'invocato provvedimento monitorio.
Con atto di citazione tempestivamente e ritualmente notificato il 20.01.2024 a mezzo PEC,
Parte_1 proponeva formale opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, evocando contestualmente in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, l'ingiungente Controparte_1
L'opponente, in particolare, eccepiva preliminarmente l'incompetenza del Tribunale adito, ritenendo competente il Tribunale di Messina, luogo in cui ha la propria sede;
nel merito, contestava la sussistenza del credito azionato trattandosi di consumi mai effettuati;
concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposta i costituiva tempestivamente con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 in data 04.03.2024, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con provvedimento in data 23/05/2024 il G.I. concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
La causa istruita documentalmente è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza di discussione.
Così riassunta in fatto la causa e passando alla decisione ritiene questo giudicante che la proposta opposizione, alla luce delle acquisite risultanze processuali, non sia fondata e vada pertanto rigettata.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale dedotta da parte opponente in quanto non ritualmente formulata, avendo contestato unicamente il luogo di adempimento dell'obbligazione di pagamento ai sensi dell'art. 1182, comma terzo, c.c. asseritamente da eseguirsi presso il domicilio del debitore, assumendo l'illiquidità della prestazione.
La parte opponente, vertendosi in materia di obbligazioni contrattuali e trattandosi comunque nel caso di specie di competenza territoriale derogabile, ha, tuttavia, omesso di contestare specificamente, come era suo onere, la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei diversi criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. con la conseguenza che il difetto o il ritardo in tale specifica contestazione faccia sì che la competenza resti radicata presso il Giudice adito in base al profilo non contestato (vedi tra le molte Cass. 24903/2005, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17311 del 03/07/2018).
Venendo al merito, l'opponente si è limitata a contestare i consumi nella misura indicata nelle fatture azionate rilevando di aver più volte formalizzato la contestazione attraverso i canali posti a disposizione dalla società venditrice, senza tuttavia allegare alcunché sul punto.
L'opposta a invece provato: Controparte_1
- l'esistenza del rapporto di fornitura in regime di Tutela graduale sorto ex lege tra la stessa e il cliente pagina 3 di 5 finale per Parte_1 il periodo 01.07.2021-30.06.2024 (si veda all. 1 dal quale risulta indicata ome Controparte_1 esercente del servizio di Tutele Graduali di distribuzione di energia elettrica); a tal riguardo ha allegato la welcome letter (cfr. doc. 2 di cui alla comparsa di costituzione), trasmessa a mezzo PEC alla società opponente-cliente finale;
- la riferibilità dei POD alla società Parte_1
.
[...]
Peraltro, il credito vantato da rova fondamento nelle fatture (allegate al ricorso), Controparte_1 negli estratti autentici delle scritture contabili (cfr. doc. 2 allegato al ricorso monitorio), nelle schermate che attestano la corrispondenza tra i consumi fatturati e quelli certificati dal distributore locale E-
Distribuzione S.p.a. (cfr. doc.ti 1 e 6 comparsa di costituzione).
A fronte della prova del titolo azionato e dell'allegato inadempimento, l'opponente non ha provveduto a dimostrare, come era suo onere, ulteriori circostanze estintive e/o modificative del credito azionato, omettendo, peraltro, di depositare anche le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 5113/2023 del
13.12.2023.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa ed alla luce dei parametri del D.M. n. 55/2014 da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022.
Inoltre, sussistono i presupposti per emettere nei confronti della parte soccombente in giudizio la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, a fronte del comportamento processuale tenuto dalla stessa parte, che ha intrapreso un'iniziativa giudiziaria nella evidente consapevolezza del rapporto esistente con la parte ingiungente, senza peraltro neppure adeguatamente coltivare l'azione proposta – non ha depositato alcuna delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. - e, quindi, potendone prevedere fin dall'inizio il prevedibile esito sfavorevole.
La somma va equitativamente determinata in un importo pari ad 1/3 di quello liquidato in dispositivo per compensi e, quindi, in € 846,66.
Stante il disposto di cui all'art. 96 comma IV c.p.c. (a decorrere dal 30/06/2023), la parte soccombente deve altresì essere condannata al pagamento in favore della della somma di € Parte_2
500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 5113/2023 emesso il pagina 4 di 5 13.12.2023;
- condanna - Parte_1 Parte_1
a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, liquidate in €
[...] Controparte_1
2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% C.P.A. e I.V.A. come per legge.
- visto l'art. 96 co. III c.p.c., condanna Parte_1
al pagamento in favore di della somma
[...] CP_1 CP_1 equitativamente determinata di € 846,66;
- visto l'art. 96 comma IV c.p.c., condanna Parte_1
al pagamento in favore della della somma
[...] Parte_2 di € 500,00.
BOLOGNA, 28 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo
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