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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 11/12/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
1
n. 1038/2025 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 1038/2025 r.g.
Oggi 11 dicembre 2025 ad ore 12.30 innanzi al giudice FE AN, sono comparsi:
- l'avv. Stefano Pasquini per parte ricorrente;
- l'avv. Simona Campolucci per parte resistente;
- il dott. Tommaso Massai ai fini della pratica forense.
L'avv. Pasquini si riporta ai propri scritti difensivi, in particolare insistendo sull'erronea applicazione di una normativa successiva pur in cogenza di una normativa diversa. Insiste sull'errata qualificazione del materiale oggetto di contestazione, che costituiva un tolto d'opera e non un rifiuto;
è onere dell'amministrazione dimostrare che i beni oggetto di accertamento fossero effettivamente un rifiuto.
L'avv. Campolucci contesta quando dedotto, rilevando che in sede di contraddittorio amministrativo la ricorrente non ha mai negato che quanto oggetto di accertamento fosse un rifiuto: le sue contestazioni, infatti, sono sempre state di natura procedurale. Precisa che nell'ordinanza non è stata affatto applicata la normativa nuova, ma quella vigente;
la norma successiva è stata solo richiamata nell'ordito motivazionale. In ogni caso, i beni non possono essere un tolto d'opera poiché non riutilizzabili senza un previo trattamento;
riprova ne è il fatto che il ricorrente non ha dato prova di aver riutilizzato il tutto.
Contesta quanto dedotto nell'ultima nota autorizzata con specifico riferimento all'asserita esistenza di un documento di trasporto nell'automezzo: trattasi di un elemento emerso solo nell'ultimo scritto difensivo, non suffragato da alcun elemento documentale. Insiste, quindi, per il rigetto del ricorso.
L'avv. Pasquini obietta che nulla osta a che in sede giudiziale vengano introdotte difese nuove rispetto a quelle svolte in sede amministrativa. Conferma l'esistenza del documento di trasporto, che però non fu richiesto all'epoca.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1038/2025 2
Riaperto il verbale alle ore 20.00, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica nella persona del giudice FE AN
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1038/2025 r.g.
promossa da
C.F. , in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Stefano Pasquini
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. , in persona del presidente pro tempore, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa dall'avv. Simona Campolucci
RESISTENTE
OGGETTO
Opposizione ordinanza ingiunzione
Violazione degli artt. 193 e 258 comma 4, del D.Lgs. 152/2006
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
a proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 763 del 18/04/2025 con Parte_1
cui la provincia di ha ingiunto ad (quale trasgressore) e all'impresa CP_1 Persona_1
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1038/2025 3
(quale coobbligata in solido) di corrispondere € 1.615,00 in conseguenza della Parte_1
ravvisata violazione dell'art. 193, in combinato disposto con l'art. 258, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 (nel proseguo anche soltanto “Codice dell'Ambiente”).
Sul piano fattuale, la vicenda oggetto di causa scaturisce da un accertamento compiuto dai carabinieri della stazione di Sansepolcro cristallizzato nel verbale del 23.12.2020 dove si legge: "IL TRASGRESSORE
SOPRA RUBRICATO DIPENDENTE DELLA DITTA “ SOPRA INDICATA Parte_1
EFFETTUAVA UN TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI COSTITUITI DA TERRE E
ROCCE DA SCAVO ED UN BLOCCO DI ASFALTO PER UN QUANTITATIVO DI CIRCA 0,4 mc CON
L'AUTOCARRO IVECO TARGATO DR691EY OMETTENDO DI COMPILARE IL PRESCRITTO
FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO (F.I.R.). I RIFIUTI SOPRA INDICATI NON SONO
PERALTRO NEMMENO SCORTATI DALLE PRESCRITTE ANALISI. IL MEZZO E LA DITTA SONO
RISULTATE REGOLARMENTE ISCRITTE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI". L'illecito
Co amministrativo, dunque, consiste nel fatto che veniva omessa la compilazione del c.d. nonostante la sussistenza di un obbligo legale in tal senso.
Orbene, nel ricorso oppositivo si sostiene che, nel caso concreto, il dipendente di Parte_1
potesse giovarsi del regime derogatorio contemplato dall'art. 230 del Codice dell'Ambiente. Nell'atto oppositivo dapprima viene richiamata l'ipotesi del comma 5 del menzionato art. 230 (norma evocata anche nell'ordinanza-ingiunzione) e viene sostenuto che, in forza di siffatta disposizione, nella versione applicabile ratione temporis, il manutentore delle reti idriche e fognarie (quale sarebbe stato,
nell'occasione, fosse abilitato a trasportare i rifiuti presso la propria sede o un'unità Parte_1
locale nella sua disponibilità, ivi formandosi un raggruppamento temporaneo;
trasporto, quest'ultimo,
disancorato dagli obblighi di cui all'art. 193. Nel proseguo del ricorso, invece, vengono invocati anche gli altri commi dell'art. 230, relativi ai rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture e in particolare al materiale tolto d'opera, il quale, secondo parte ricorrente, potrebbe legittimamente essere trasportato presso la sede del produttore dei rifiuti per le verifiche tecniche del caso, senza la necessità di compilare il FIR.
In buona sostanza, secondo l'opponente il senso dell'art. 230 sarebbe quello di semplificare la gestione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture, che per loro natura sarebbero
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spesso prodotti in modo diffuso e in piccole quantità in numerosi siti, consentendo per l'appunto lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti con contestuale esonero dalla compilazione del FIR per i trasporti a ciò destinati. Invero, per l'opponente pretendere un FIR per ogni piccolo spostamento dal punto di produzione iniziale al sito di raggruppamento temporaneo avrebbe gravato eccessivamente gli operatori senza un effettivo beneficio in termini di tracciabilità e tutela ambientale, dato che il rifiuto sarebbe stato comunque regolarmente documentato una volta consolidato nel raggruppamento temporaneo.
Sulla scorta di questi argomenti, in via principale è stato chiesto l'annullamento dell'ordinanza; solo in subordine, la ricorrente ha lamentato la sproporzione della sanzione amministrativa rispetto all'illecito concretamente integrato, di natura meramente formale e per nulla offensivo.
Ha concluso nei termini che seguono:
«Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa
In via preliminare: anche inaudita altera parte, sospendere l'ordinanza ingiunzione impugnata;
In via principale: Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare integralmente l'Ordinanza-Ingiunzione n.
763 del 18/04/2025, emessa dalla Provincia di e notificata in data 18.4.2025, in quanto illegittima, infondata CP_1
in fatto e in diritto, e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente in relazione alla predetta Ordinanza.
In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di annullamento
integrale, dichiarare che la violazione contestata ha carattere meramente formale e non ha causato alcun pregiudizio,
e/o, in ogni caso, adottare ogni provvedimento più favorevole alla ricorrente.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio».
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'opposizione. La difesa dell'ente Controparte_1
si incentra su due aspetti.
Il primo è quello già anticipato nella stessa ordinanza, vale a dire che, anche per i trasporti verso raggruppamenti temporanei, la legge vigente al tempo del fatto illecito non prevedesse alcuna deroga alla compilazione del FIR.
Il secondo aspetto su cui si sofferma la provincia rileva ancora più a monte e attiene alla stessa astratta applicabilità della regola di cui all'art. 230. Secondo l'amministrazione resistente, infatti, i materiali
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trasportati dal sig. per conto della on derivavano da attività di pulizia Persona_1 Parte_1
manutentiva, ma da un intervento di riparazione straordinaria su reti fognarie, non riconducibile al comma 5 dell'art. 230. Inoltre, non potrebbero trovare applicazione neppure i commi antecedenti dell'art. 230 posto che il materiale rinvenuto nell'autocarro non costituirebbe un “tolto d'opera” in quanto oggettivamente non riutilizzabile.
Infine, la ha ribadito la correttezza della quantificazione della sanzione, pari al minimo CP_1
edittale.
Non essendo necessari approfondimenti istruttori, all'esito della prima udienza la causa è stata rinviata per la discussione, con assegnazione alle parti di termini per note scritte. Esaurita la discussione, il giudice si è ritirato in camera di consiglio.
●●●●●●●
In linea generale, l'art. 193 prevede che «il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da
un formulario di identificazione (FIR)». Il successivo art. 258, comma 4, dispone che «salvo che il fatto
costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i
documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro».
La provincia di è dell'avviso che il combinato disposto di tali disposizioni sia stato violato CP_1
giacché il materiale rinvenuto all'interno dell'autocarro condotto da , Persona_1
dipendente della nel corso dell'accertamento del 23.12.2020 sarebbe qualificabile Parte_1
alla stregua di rifiuto e, cionondimeno, il trasgressore aveva avviato il relativo trasporto senza compilare il c.d. FIR. Il materiale rinvenuto in occasione dell'accertamento viene così descritto nel verbale:
«RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI COSTITUITI DA TERRE E ROCCE DA SCAVO ED UN BLOCCO
DI ASFALTO PER UN QUANTITATIVO DI CIRCA 0,4 mc».
Come ampiamente visto, la tesi difensiva dell'opponente ruota tutta intorno all'applicazione di una norma asseritamente derogatoria, vale a dire l'art. 230. Per meglio inquadrare la portata dell'argomento difensivo speso dall'opponente, giova soffermarsi con maggiore attenzione su quanto previsto dall'art. 230 e su come tale regola si inserisca nell'ordito normativo rappresentato dal Codice dell'Ambiente.
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L'art. 183 stabilisce che:
- rifiuto è «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi»
(lett. a);
- produttore di rifiuti è «il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile
detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre
operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)» (lett. f);
- deposito temporaneo è «il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di
recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis» (lett. bb).
L'art. 185-bis, entrato in vigore pochi mesi prima dell'accertamento oggetto di causa, stabilisce che, a certe condizioni, è consentito il deposito temporaneo dei rifiuti prima della raccolta, purché però
avvenga «nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti».
In questo contesto si inserisce l'art. 230. Trattasi di norma derogatoria riguardante i rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture. Soffermandoci per ora sulla versione vigente all'epoca dei fatti, i primi tre commi (il quarto comma è stato abrogato nel settembre 2020) prevedevano che i rifiuti derivanti da attività di «manutenzione alle infrastrutture», effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, potessero essere depositati (previo trasporto) presso un «luogo di concentramento» diverso dal cantiere per non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, al solo scopo di subire una valutazione tecnica «finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente
riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento». Era inoltre previsto che «la documentazione
relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni». Il comma quinto, invece, concerneva i «rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di
qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati» e prevedeva che soggetto produttore dovesse intendersi lo stesso manutentore e che i rifiuti, oltre a poter essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero, potessero essere «raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del
soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva».
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Le modifiche successive al 2020 non hanno modificato sensibilmente i primi tre commi, mentre in relazione al quinto comma il legislatore ha puntualizzato: - che la norma concerne anche la pulizia delle fosse settiche (questione prima controversa: si veda infatti Cass. pen. n. 52133/2018); - che «la raccolta e
il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui
modello è adottato con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione»; - che il raggruppamento temporaneo di rifiuti presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva deve avvenire «nel rispetto delle
condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb)».
Orbene, complessivamente l'art. 230 delinea un regime derogatorio nella misura in cui consente, a determinate condizioni, il deposito temporaneo di rifiuti presso un sito diverso da quello in cui i medesimi vengono prodotti. Precisamente, nel caso di rifiuti frutto di attività di «manutenzione alle
infrastrutture», la raccolta è funzionale a verificare, nel termine di sessanta giorni, l'esistenza di materiale direttamente e oggettivamente riutilizzabile, mentre nel caso di rifiuti provenienti da attività di «pulizia
manutentiva delle reti fognarie» la raccolta temporanea presso la sede o l'unica locale del produttore (id
est, l'impresa che si occupa della manutenzione stessa) è generalmente consentita purché nel rispetto dell'art. 185-bis.
Così inserito l'art. 230 nel contesto della disciplina in materia di ambiente, la norma de qua non afferisce
(o quantomeno, prima delle modifiche intervenute nel 2021, sicuramente non afferiva) alla regolamentazione inerente al trasporto dei rifiuti. Si intende con ciò dire che la previsione secondo cui,
nella ricorrenza di alcune condizioni, il produttore è facoltizzato a raccogliere temporaneamente i rifiuti presso un sito diverso da quello di produzione dei medesimi, non implica affatto – contrariamente a quanto opinato dall'opponente – che il trasporto dal luogo di produzione a quello di temporanea raccolta possa avvenire senza il rispetto delle norme che disciplina lo specifico aspetto del trasporto.
Piuttosto, a rilevare è proprio l'art. 193, che già all'epoca nel suo ultimo comma stabiliva che: «per le
attività di cui all'articolo 230, commi 1 e 3, con riferimento alla movimentazione del materiale tolto d'opera
prodotto, al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalità dei materiali riutilizzabili, lo
stesso è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e
quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione». In
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pratica, limitatamente all'ipotesi contemplata ai primi tre commi (rifiuto derivante da manutenzione delle infrastrutture), l'ordinamento prevedeva espressamente che il FIR potesse essere sostituito da un
DDT con riferimento alla movimentazione del c.d. tolto d'opera, ossia di quel materiale da sottoporre a valutazioni tecniche nel termine di 60 giorni per verificare se esso potesse essere reimpiegato senza essere sottoposto ad alcun trattamento. Analoga previsione, tuttavia, non era contemplata per l'ipotesi di cui al comma 5 (rifiuto derivante dalla pulizia manutentiva delle reti fognarie), ragion per cui deve ritenersi, in applicazione della regola generale di cui all'art. 193, che in caso di trasporto di tali rifiuti presso i depositi temporanei fosse indispensabile la compilazione del FIR.
Solo con la novella del 2021 anche per i rifiuti derivanti dalla pulizia manutentiva delle reti fognarie è
stata introdotta una disciplina derogatoria anche con riguardo al trasporto dei rifiuti, ed è stata inserita direttamente nello stesso comma quinto dell'art. 230. È stato infatti precisato che «la raccolta e il trasporto
sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è
adottato con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione». Trattasi, tuttavia, di previsione evidentemente innovativa, dalla cui lettura non è assolutamente possibile desumere che, antecedentemente, la compilazione del FIR non fosse invece necessaria.
Così ricostruito l'ordito normativo e passando alla disamina della fattispecie oggetto di causa, deve senz'altro escludersi che trovi applicazione l'ipotesi derogatoria del comma quinto dell'art. 230, pur richiamata in prima battuta dall'opponente. Invero, avuto riguardo al tipo di materiale rinvenuto nell'autocarro in sede di accertamento, è lapalissiano come lo stesso non fosse il frutto di «attività di
pulizia manutentiva delle reti fognarie». Peraltro, alla luce della ricostruzione del quadro normativo sin qui effettuato, la riconduzione della fattispecie nel paradigma del comma quinto non avrebbe certo giovato all'opponente posto che, come detto, all'epoca dell'accertamento per il trasporto presso il punto temporaneo di raccolta non era affatto prevista un'esenzione dall'obbligo di compilazione del FIR.
Potrebbe invece ricorrere l'ipotesi di cui ai primi commi dell'art. 230. Invero, l'opponente ha allegato che in data 23.12.2020 il proprio dipendente stesse svolgendo un'attività di riparazione straordinaria della rete fognaria di via Scarpetti, in Sansepolcro;
il tutto in esecuzione di un appalto stipulato con la Nuove
Acque S.p.a. (doc. 2 di parte ricorrente). La circostanza non è contestata dalla provincia e può darsi
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quindi per pacifica. In linea astratta, quindi, potrebbe ritenersi che vengano in interesse rifiuti derivanti dalla manutenzione alle infrastrutture dell'impianto idrico, e la riconduzione della fattispecie nei commi da 1 a 3 dell'art. 230 potrebbe essere tutt'altro che irrilevante. Si è visto infatti che, già all'epoca dei fatti,
sulla base delle previsioni normative introdotte nel settembre 2020, il manutentore era abilitato a trasportare il materiale tolto d'opera presso un luogo di concentramento per la successiva valutazione tecnica «finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile,
senza essere sottoposto ad alcun trattamento». E l'ultimo comma dell'art. 193, in deroga alla disciplina generale sui FIR, stabiliva che «per le attività di cui all'articolo 230, commi 1 e 3, con riferimento alla
movimentazione del materiale tolto d'opera prodotto, al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di
funzionalità dei materiali riutilizzabili, lo stesso è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il
luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso
o volume, il luogo di destinazione». Insomma, se il materiale rinvenuto nell'autocarro fosse qualificabile come «tolto d'opera», legittimamente il dipendente dell'odierna opponente non avrebbe compilato il FIR,
dovendo piuttosto compilare un mero DDT con i contenuti previsti dall'art. 193, ultimo comma, del
Codice dell'Ambiente.
Diviene centrale, allora, il concetto di «materiale tolto d'opera». Al riguardo giova rilevare come il Codice
dell'Ambiente non contempli un'espressa nozione, ma pare ragionevole ritenere che esso non possa,
puramente e semplicemente, coincidere con tutto ciò che viene prodotto come risultato dell'attività
manutentiva avente ad oggetto impianti idrici. Come argomentato dalla provincia di , onde CP_1
evitare che la disciplina derogatoria (che, si rammenta, incide sia sulle modalità di stoccaggio che su quelle di trasporto) finisca per avere una portata amplissima, deve ritenersi che non possa qualificarsi come «materiale tolto d'opera» quello che ictu oculi non abbia alcuna possibilità di essere riutilizzabile senza essere sottoposto ad alcun trattamento. Verso tale conclusione conducono i tre avverbi utilizzati nel primo comma dell'art. 230 («effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile»): affinché
possa venire in interesse un «materiale tolto d'opera» suscettibile di non essere trattato come un rifiuto puro e semplice (da smaltire nell'immediato, con trasporto accompagnato dal FIR, secondo le regole generali), è indispensabile che vi sia almeno un fumus di riutilizzabilità, da sviluppare poi attraverso le verifiche tecniche rispetto alle quali il temporaneo stoccaggio risulta funzionale.
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In questo senso pare essersi espressa anche la giurisprudenza penale: è stato infatti affermato che la regola eccezione posta dall'art. 230 non potrebbe trovare applicazione in presenza di rifiuti oggettivamente non riutilizzabili senza il previo compimento di un trattamento (Cass. pen. 33866/2007;
Cass. pen. 9856/2009).
Nel caso di specie, è assolutamente palese che oggetto di accertamento (terre e rocce da scavo e un blocco di asfalto) fossero rifiuti puri e semplici, del tutto inidonei a poter essere riutilizzati senza un previo trattamento. Sul punto non colgono nel segno gli argomenti difensivi contenuti nella memoria conclusionale autorizzate di parte ricorrente. Invero, a ben vedere è la stessa a Parte_1
riconoscere che l'asfalto, le rocce e la terra possono essere riutilizzati nel ciclo produttivo solo attraverso i «normali processi di frantumazione e miscelazione», e quindi attraverso più di un trattamento. Inoltre, che tali materiali fossero ritenuti dalla stessa ricorrente dei puri e semplici rifiuti è dimostrato, oltre che dal fatto che mai tale aspetto è stato oggetto di contestazione nell'ambito della fase di contraddittorio amministrativo, da quanto dedotto nel ricorso: «Alla fine della giornata è stato compilato un FIR di "fine
giornata", appunto, procedura ex art. 230, che dallo stoccaggio temporaneo ha consentito di trasportare i rifiuti
(7500 kg) accumulati di più lavori, compreso quello sanzionato del 23/12/2020 (all. 5). Detto FIR è stato anche
trasmesso ai Carabinieri su loro precisa richiesta». Il FIR (doc. 5 di parte ricorrente) riporta come codice il n.
17.09.04, che secondo quanto dedotto dalla provincia (e non contestato dal ricorrente) corrisponde ai derivati da attività di demolizione edilizia.
In definitiva, deve ritenersi integrato l'illecito amministrativo contestato dalla provincia alla ricorrente,
senza che oltretutto possa applicarsi qualsivoglia riduzione della sanzione comminata (come richiesto in via subordinata dall'opponente). Invero, la provincia ha applicato il minimo edittale, al di sotto del quale il giudicante non è abilitato a scendere.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'opponente e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore di causa e facendo applicazione dei medi tabellari fuorché per le fasi di trattazione (non essendo stata svolta istruttoria) e decisionale.
P.Q.M.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1038/2025 11
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte, così
provvede:
▪ rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione oggetto di causa;
▪ condanna la società rifondere le spese legali sostenute dalla provincia di Parte_1
, liquidate in complessivi € 1.702,00 oltre rimborso delle spese generali, iva e cap. CP_1
Così deciso in Arezzo, 11 dicembre 2025
Il giudice
FE AN
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1038/2025
n. 1038/2025 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 1038/2025 r.g.
Oggi 11 dicembre 2025 ad ore 12.30 innanzi al giudice FE AN, sono comparsi:
- l'avv. Stefano Pasquini per parte ricorrente;
- l'avv. Simona Campolucci per parte resistente;
- il dott. Tommaso Massai ai fini della pratica forense.
L'avv. Pasquini si riporta ai propri scritti difensivi, in particolare insistendo sull'erronea applicazione di una normativa successiva pur in cogenza di una normativa diversa. Insiste sull'errata qualificazione del materiale oggetto di contestazione, che costituiva un tolto d'opera e non un rifiuto;
è onere dell'amministrazione dimostrare che i beni oggetto di accertamento fossero effettivamente un rifiuto.
L'avv. Campolucci contesta quando dedotto, rilevando che in sede di contraddittorio amministrativo la ricorrente non ha mai negato che quanto oggetto di accertamento fosse un rifiuto: le sue contestazioni, infatti, sono sempre state di natura procedurale. Precisa che nell'ordinanza non è stata affatto applicata la normativa nuova, ma quella vigente;
la norma successiva è stata solo richiamata nell'ordito motivazionale. In ogni caso, i beni non possono essere un tolto d'opera poiché non riutilizzabili senza un previo trattamento;
riprova ne è il fatto che il ricorrente non ha dato prova di aver riutilizzato il tutto.
Contesta quanto dedotto nell'ultima nota autorizzata con specifico riferimento all'asserita esistenza di un documento di trasporto nell'automezzo: trattasi di un elemento emerso solo nell'ultimo scritto difensivo, non suffragato da alcun elemento documentale. Insiste, quindi, per il rigetto del ricorso.
L'avv. Pasquini obietta che nulla osta a che in sede giudiziale vengano introdotte difese nuove rispetto a quelle svolte in sede amministrativa. Conferma l'esistenza del documento di trasporto, che però non fu richiesto all'epoca.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1038/2025 2
Riaperto il verbale alle ore 20.00, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica nella persona del giudice FE AN
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1038/2025 r.g.
promossa da
C.F. , in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Stefano Pasquini
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. , in persona del presidente pro tempore, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa dall'avv. Simona Campolucci
RESISTENTE
OGGETTO
Opposizione ordinanza ingiunzione
Violazione degli artt. 193 e 258 comma 4, del D.Lgs. 152/2006
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
a proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 763 del 18/04/2025 con Parte_1
cui la provincia di ha ingiunto ad (quale trasgressore) e all'impresa CP_1 Persona_1
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1038/2025 3
(quale coobbligata in solido) di corrispondere € 1.615,00 in conseguenza della Parte_1
ravvisata violazione dell'art. 193, in combinato disposto con l'art. 258, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 (nel proseguo anche soltanto “Codice dell'Ambiente”).
Sul piano fattuale, la vicenda oggetto di causa scaturisce da un accertamento compiuto dai carabinieri della stazione di Sansepolcro cristallizzato nel verbale del 23.12.2020 dove si legge: "IL TRASGRESSORE
SOPRA RUBRICATO DIPENDENTE DELLA DITTA “ SOPRA INDICATA Parte_1
EFFETTUAVA UN TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI COSTITUITI DA TERRE E
ROCCE DA SCAVO ED UN BLOCCO DI ASFALTO PER UN QUANTITATIVO DI CIRCA 0,4 mc CON
L'AUTOCARRO IVECO TARGATO DR691EY OMETTENDO DI COMPILARE IL PRESCRITTO
FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO (F.I.R.). I RIFIUTI SOPRA INDICATI NON SONO
PERALTRO NEMMENO SCORTATI DALLE PRESCRITTE ANALISI. IL MEZZO E LA DITTA SONO
RISULTATE REGOLARMENTE ISCRITTE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI". L'illecito
Co amministrativo, dunque, consiste nel fatto che veniva omessa la compilazione del c.d. nonostante la sussistenza di un obbligo legale in tal senso.
Orbene, nel ricorso oppositivo si sostiene che, nel caso concreto, il dipendente di Parte_1
potesse giovarsi del regime derogatorio contemplato dall'art. 230 del Codice dell'Ambiente. Nell'atto oppositivo dapprima viene richiamata l'ipotesi del comma 5 del menzionato art. 230 (norma evocata anche nell'ordinanza-ingiunzione) e viene sostenuto che, in forza di siffatta disposizione, nella versione applicabile ratione temporis, il manutentore delle reti idriche e fognarie (quale sarebbe stato,
nell'occasione, fosse abilitato a trasportare i rifiuti presso la propria sede o un'unità Parte_1
locale nella sua disponibilità, ivi formandosi un raggruppamento temporaneo;
trasporto, quest'ultimo,
disancorato dagli obblighi di cui all'art. 193. Nel proseguo del ricorso, invece, vengono invocati anche gli altri commi dell'art. 230, relativi ai rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture e in particolare al materiale tolto d'opera, il quale, secondo parte ricorrente, potrebbe legittimamente essere trasportato presso la sede del produttore dei rifiuti per le verifiche tecniche del caso, senza la necessità di compilare il FIR.
In buona sostanza, secondo l'opponente il senso dell'art. 230 sarebbe quello di semplificare la gestione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture, che per loro natura sarebbero
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spesso prodotti in modo diffuso e in piccole quantità in numerosi siti, consentendo per l'appunto lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti con contestuale esonero dalla compilazione del FIR per i trasporti a ciò destinati. Invero, per l'opponente pretendere un FIR per ogni piccolo spostamento dal punto di produzione iniziale al sito di raggruppamento temporaneo avrebbe gravato eccessivamente gli operatori senza un effettivo beneficio in termini di tracciabilità e tutela ambientale, dato che il rifiuto sarebbe stato comunque regolarmente documentato una volta consolidato nel raggruppamento temporaneo.
Sulla scorta di questi argomenti, in via principale è stato chiesto l'annullamento dell'ordinanza; solo in subordine, la ricorrente ha lamentato la sproporzione della sanzione amministrativa rispetto all'illecito concretamente integrato, di natura meramente formale e per nulla offensivo.
Ha concluso nei termini che seguono:
«Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa
In via preliminare: anche inaudita altera parte, sospendere l'ordinanza ingiunzione impugnata;
In via principale: Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare integralmente l'Ordinanza-Ingiunzione n.
763 del 18/04/2025, emessa dalla Provincia di e notificata in data 18.4.2025, in quanto illegittima, infondata CP_1
in fatto e in diritto, e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente in relazione alla predetta Ordinanza.
In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di annullamento
integrale, dichiarare che la violazione contestata ha carattere meramente formale e non ha causato alcun pregiudizio,
e/o, in ogni caso, adottare ogni provvedimento più favorevole alla ricorrente.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio».
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'opposizione. La difesa dell'ente Controparte_1
si incentra su due aspetti.
Il primo è quello già anticipato nella stessa ordinanza, vale a dire che, anche per i trasporti verso raggruppamenti temporanei, la legge vigente al tempo del fatto illecito non prevedesse alcuna deroga alla compilazione del FIR.
Il secondo aspetto su cui si sofferma la provincia rileva ancora più a monte e attiene alla stessa astratta applicabilità della regola di cui all'art. 230. Secondo l'amministrazione resistente, infatti, i materiali
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trasportati dal sig. per conto della on derivavano da attività di pulizia Persona_1 Parte_1
manutentiva, ma da un intervento di riparazione straordinaria su reti fognarie, non riconducibile al comma 5 dell'art. 230. Inoltre, non potrebbero trovare applicazione neppure i commi antecedenti dell'art. 230 posto che il materiale rinvenuto nell'autocarro non costituirebbe un “tolto d'opera” in quanto oggettivamente non riutilizzabile.
Infine, la ha ribadito la correttezza della quantificazione della sanzione, pari al minimo CP_1
edittale.
Non essendo necessari approfondimenti istruttori, all'esito della prima udienza la causa è stata rinviata per la discussione, con assegnazione alle parti di termini per note scritte. Esaurita la discussione, il giudice si è ritirato in camera di consiglio.
●●●●●●●
In linea generale, l'art. 193 prevede che «il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da
un formulario di identificazione (FIR)». Il successivo art. 258, comma 4, dispone che «salvo che il fatto
costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i
documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro».
La provincia di è dell'avviso che il combinato disposto di tali disposizioni sia stato violato CP_1
giacché il materiale rinvenuto all'interno dell'autocarro condotto da , Persona_1
dipendente della nel corso dell'accertamento del 23.12.2020 sarebbe qualificabile Parte_1
alla stregua di rifiuto e, cionondimeno, il trasgressore aveva avviato il relativo trasporto senza compilare il c.d. FIR. Il materiale rinvenuto in occasione dell'accertamento viene così descritto nel verbale:
«RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI COSTITUITI DA TERRE E ROCCE DA SCAVO ED UN BLOCCO
DI ASFALTO PER UN QUANTITATIVO DI CIRCA 0,4 mc».
Come ampiamente visto, la tesi difensiva dell'opponente ruota tutta intorno all'applicazione di una norma asseritamente derogatoria, vale a dire l'art. 230. Per meglio inquadrare la portata dell'argomento difensivo speso dall'opponente, giova soffermarsi con maggiore attenzione su quanto previsto dall'art. 230 e su come tale regola si inserisca nell'ordito normativo rappresentato dal Codice dell'Ambiente.
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L'art. 183 stabilisce che:
- rifiuto è «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi»
(lett. a);
- produttore di rifiuti è «il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile
detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre
operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)» (lett. f);
- deposito temporaneo è «il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di
recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis» (lett. bb).
L'art. 185-bis, entrato in vigore pochi mesi prima dell'accertamento oggetto di causa, stabilisce che, a certe condizioni, è consentito il deposito temporaneo dei rifiuti prima della raccolta, purché però
avvenga «nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti».
In questo contesto si inserisce l'art. 230. Trattasi di norma derogatoria riguardante i rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture. Soffermandoci per ora sulla versione vigente all'epoca dei fatti, i primi tre commi (il quarto comma è stato abrogato nel settembre 2020) prevedevano che i rifiuti derivanti da attività di «manutenzione alle infrastrutture», effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, potessero essere depositati (previo trasporto) presso un «luogo di concentramento» diverso dal cantiere per non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, al solo scopo di subire una valutazione tecnica «finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente
riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento». Era inoltre previsto che «la documentazione
relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni». Il comma quinto, invece, concerneva i «rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di
qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati» e prevedeva che soggetto produttore dovesse intendersi lo stesso manutentore e che i rifiuti, oltre a poter essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero, potessero essere «raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del
soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva».
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Le modifiche successive al 2020 non hanno modificato sensibilmente i primi tre commi, mentre in relazione al quinto comma il legislatore ha puntualizzato: - che la norma concerne anche la pulizia delle fosse settiche (questione prima controversa: si veda infatti Cass. pen. n. 52133/2018); - che «la raccolta e
il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui
modello è adottato con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione»; - che il raggruppamento temporaneo di rifiuti presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva deve avvenire «nel rispetto delle
condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb)».
Orbene, complessivamente l'art. 230 delinea un regime derogatorio nella misura in cui consente, a determinate condizioni, il deposito temporaneo di rifiuti presso un sito diverso da quello in cui i medesimi vengono prodotti. Precisamente, nel caso di rifiuti frutto di attività di «manutenzione alle
infrastrutture», la raccolta è funzionale a verificare, nel termine di sessanta giorni, l'esistenza di materiale direttamente e oggettivamente riutilizzabile, mentre nel caso di rifiuti provenienti da attività di «pulizia
manutentiva delle reti fognarie» la raccolta temporanea presso la sede o l'unica locale del produttore (id
est, l'impresa che si occupa della manutenzione stessa) è generalmente consentita purché nel rispetto dell'art. 185-bis.
Così inserito l'art. 230 nel contesto della disciplina in materia di ambiente, la norma de qua non afferisce
(o quantomeno, prima delle modifiche intervenute nel 2021, sicuramente non afferiva) alla regolamentazione inerente al trasporto dei rifiuti. Si intende con ciò dire che la previsione secondo cui,
nella ricorrenza di alcune condizioni, il produttore è facoltizzato a raccogliere temporaneamente i rifiuti presso un sito diverso da quello di produzione dei medesimi, non implica affatto – contrariamente a quanto opinato dall'opponente – che il trasporto dal luogo di produzione a quello di temporanea raccolta possa avvenire senza il rispetto delle norme che disciplina lo specifico aspetto del trasporto.
Piuttosto, a rilevare è proprio l'art. 193, che già all'epoca nel suo ultimo comma stabiliva che: «per le
attività di cui all'articolo 230, commi 1 e 3, con riferimento alla movimentazione del materiale tolto d'opera
prodotto, al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalità dei materiali riutilizzabili, lo
stesso è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e
quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione». In
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pratica, limitatamente all'ipotesi contemplata ai primi tre commi (rifiuto derivante da manutenzione delle infrastrutture), l'ordinamento prevedeva espressamente che il FIR potesse essere sostituito da un
DDT con riferimento alla movimentazione del c.d. tolto d'opera, ossia di quel materiale da sottoporre a valutazioni tecniche nel termine di 60 giorni per verificare se esso potesse essere reimpiegato senza essere sottoposto ad alcun trattamento. Analoga previsione, tuttavia, non era contemplata per l'ipotesi di cui al comma 5 (rifiuto derivante dalla pulizia manutentiva delle reti fognarie), ragion per cui deve ritenersi, in applicazione della regola generale di cui all'art. 193, che in caso di trasporto di tali rifiuti presso i depositi temporanei fosse indispensabile la compilazione del FIR.
Solo con la novella del 2021 anche per i rifiuti derivanti dalla pulizia manutentiva delle reti fognarie è
stata introdotta una disciplina derogatoria anche con riguardo al trasporto dei rifiuti, ed è stata inserita direttamente nello stesso comma quinto dell'art. 230. È stato infatti precisato che «la raccolta e il trasporto
sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è
adottato con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione». Trattasi, tuttavia, di previsione evidentemente innovativa, dalla cui lettura non è assolutamente possibile desumere che, antecedentemente, la compilazione del FIR non fosse invece necessaria.
Così ricostruito l'ordito normativo e passando alla disamina della fattispecie oggetto di causa, deve senz'altro escludersi che trovi applicazione l'ipotesi derogatoria del comma quinto dell'art. 230, pur richiamata in prima battuta dall'opponente. Invero, avuto riguardo al tipo di materiale rinvenuto nell'autocarro in sede di accertamento, è lapalissiano come lo stesso non fosse il frutto di «attività di
pulizia manutentiva delle reti fognarie». Peraltro, alla luce della ricostruzione del quadro normativo sin qui effettuato, la riconduzione della fattispecie nel paradigma del comma quinto non avrebbe certo giovato all'opponente posto che, come detto, all'epoca dell'accertamento per il trasporto presso il punto temporaneo di raccolta non era affatto prevista un'esenzione dall'obbligo di compilazione del FIR.
Potrebbe invece ricorrere l'ipotesi di cui ai primi commi dell'art. 230. Invero, l'opponente ha allegato che in data 23.12.2020 il proprio dipendente stesse svolgendo un'attività di riparazione straordinaria della rete fognaria di via Scarpetti, in Sansepolcro;
il tutto in esecuzione di un appalto stipulato con la Nuove
Acque S.p.a. (doc. 2 di parte ricorrente). La circostanza non è contestata dalla provincia e può darsi
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quindi per pacifica. In linea astratta, quindi, potrebbe ritenersi che vengano in interesse rifiuti derivanti dalla manutenzione alle infrastrutture dell'impianto idrico, e la riconduzione della fattispecie nei commi da 1 a 3 dell'art. 230 potrebbe essere tutt'altro che irrilevante. Si è visto infatti che, già all'epoca dei fatti,
sulla base delle previsioni normative introdotte nel settembre 2020, il manutentore era abilitato a trasportare il materiale tolto d'opera presso un luogo di concentramento per la successiva valutazione tecnica «finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile,
senza essere sottoposto ad alcun trattamento». E l'ultimo comma dell'art. 193, in deroga alla disciplina generale sui FIR, stabiliva che «per le attività di cui all'articolo 230, commi 1 e 3, con riferimento alla
movimentazione del materiale tolto d'opera prodotto, al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di
funzionalità dei materiali riutilizzabili, lo stesso è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il
luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso
o volume, il luogo di destinazione». Insomma, se il materiale rinvenuto nell'autocarro fosse qualificabile come «tolto d'opera», legittimamente il dipendente dell'odierna opponente non avrebbe compilato il FIR,
dovendo piuttosto compilare un mero DDT con i contenuti previsti dall'art. 193, ultimo comma, del
Codice dell'Ambiente.
Diviene centrale, allora, il concetto di «materiale tolto d'opera». Al riguardo giova rilevare come il Codice
dell'Ambiente non contempli un'espressa nozione, ma pare ragionevole ritenere che esso non possa,
puramente e semplicemente, coincidere con tutto ciò che viene prodotto come risultato dell'attività
manutentiva avente ad oggetto impianti idrici. Come argomentato dalla provincia di , onde CP_1
evitare che la disciplina derogatoria (che, si rammenta, incide sia sulle modalità di stoccaggio che su quelle di trasporto) finisca per avere una portata amplissima, deve ritenersi che non possa qualificarsi come «materiale tolto d'opera» quello che ictu oculi non abbia alcuna possibilità di essere riutilizzabile senza essere sottoposto ad alcun trattamento. Verso tale conclusione conducono i tre avverbi utilizzati nel primo comma dell'art. 230 («effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile»): affinché
possa venire in interesse un «materiale tolto d'opera» suscettibile di non essere trattato come un rifiuto puro e semplice (da smaltire nell'immediato, con trasporto accompagnato dal FIR, secondo le regole generali), è indispensabile che vi sia almeno un fumus di riutilizzabilità, da sviluppare poi attraverso le verifiche tecniche rispetto alle quali il temporaneo stoccaggio risulta funzionale.
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In questo senso pare essersi espressa anche la giurisprudenza penale: è stato infatti affermato che la regola eccezione posta dall'art. 230 non potrebbe trovare applicazione in presenza di rifiuti oggettivamente non riutilizzabili senza il previo compimento di un trattamento (Cass. pen. 33866/2007;
Cass. pen. 9856/2009).
Nel caso di specie, è assolutamente palese che oggetto di accertamento (terre e rocce da scavo e un blocco di asfalto) fossero rifiuti puri e semplici, del tutto inidonei a poter essere riutilizzati senza un previo trattamento. Sul punto non colgono nel segno gli argomenti difensivi contenuti nella memoria conclusionale autorizzate di parte ricorrente. Invero, a ben vedere è la stessa a Parte_1
riconoscere che l'asfalto, le rocce e la terra possono essere riutilizzati nel ciclo produttivo solo attraverso i «normali processi di frantumazione e miscelazione», e quindi attraverso più di un trattamento. Inoltre, che tali materiali fossero ritenuti dalla stessa ricorrente dei puri e semplici rifiuti è dimostrato, oltre che dal fatto che mai tale aspetto è stato oggetto di contestazione nell'ambito della fase di contraddittorio amministrativo, da quanto dedotto nel ricorso: «Alla fine della giornata è stato compilato un FIR di "fine
giornata", appunto, procedura ex art. 230, che dallo stoccaggio temporaneo ha consentito di trasportare i rifiuti
(7500 kg) accumulati di più lavori, compreso quello sanzionato del 23/12/2020 (all. 5). Detto FIR è stato anche
trasmesso ai Carabinieri su loro precisa richiesta». Il FIR (doc. 5 di parte ricorrente) riporta come codice il n.
17.09.04, che secondo quanto dedotto dalla provincia (e non contestato dal ricorrente) corrisponde ai derivati da attività di demolizione edilizia.
In definitiva, deve ritenersi integrato l'illecito amministrativo contestato dalla provincia alla ricorrente,
senza che oltretutto possa applicarsi qualsivoglia riduzione della sanzione comminata (come richiesto in via subordinata dall'opponente). Invero, la provincia ha applicato il minimo edittale, al di sotto del quale il giudicante non è abilitato a scendere.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'opponente e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore di causa e facendo applicazione dei medi tabellari fuorché per le fasi di trattazione (non essendo stata svolta istruttoria) e decisionale.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte, così
provvede:
▪ rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione oggetto di causa;
▪ condanna la società rifondere le spese legali sostenute dalla provincia di Parte_1
, liquidate in complessivi € 1.702,00 oltre rimborso delle spese generali, iva e cap. CP_1
Così deciso in Arezzo, 11 dicembre 2025
Il giudice
FE AN
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