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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/08/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 272/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Pietro Iovino - Presidente
Dott. Maria Laura Benini - Consigliere
Dott. Giovan Battista Esposito - Giudice Ausiliario-Relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 272/2023 promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti Mariano Clementoni e Vincenzo Cani Parte_1
-appellante-
contro
, con il patrocinio degli avv.ti Alessandro Candido e Mauro Paladini Controparte_1
-appellata ed appellante incidentale-
in punto di: appello avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 488/2022 del 20/09/2022 e pubblicata in pari data, assegnata in decisione all'udienza collegiale del 26/11/2024
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia la Corte d'appello di Bologna, a riforma della sentenza n.488/22, emessa dal tribunale di
Piacenza; condannare a rimborsare a le spese e i compensi relativi Controparte_1 Parte_1 ad entrambi i gradi del giudizio;
condannare per lite temeraria, avendo agito in Controparte_1 mala fede e con abuso del processo, ai sensi dell'art. 96 cpc.” pagina 1 di 6
Per l'appellata ed appellante incidentale Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza n. 488/2022, pronunciata dal Tribunale di Piacenza in data 20.9.2022 a definizione della causa iscritta al n. 638/2022
R.G., contrariis reiectis,
In via principale: respingere l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in Parte_1 diritto;
In via d'appello incidentale: revocare il decreto ingiuntivo n. 168/2022, emesso dal Tribunale di
Piacenza in data 11.2.2022;
In ogni caso: ordinare, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle seguenti espressioni sconvenienti ed offensive: ”, “rimettersi in tasca soldi che non le spettavano”, “per la gente CP_2 dabbene”, contenute nell'atto di citazione in appello presentato da e/o assegnare a Parte_1 favore di ed a carico di la somma di € 10.000,00, a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale, da devolvere all'ente benefico UNICEF – Fondo della
Nazioni Unite per l'infanzia.
Con vittoria delle spese e competenze professionali del giudizio di secondo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, formulava opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
109/2022 del Tribunale di Piacenza, con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di €
3.289,00 oltre interessi e spese in favore di pari all'importo delle spese legali in Parte_2 precedenza versate dall'opposto all'opponente in forza di una ordinanza del Tribunale di Piacenza, poi cassata dalla S.C.
L'opponente chiedeva di dichiararsi inammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo per litispendenza ex art. 39 c.p.c,; in alternativa, di dichiarare l'incompetenza funzionale del giudice adito, stante l'esclusiva competenza del giudice del rinvio;
in subordine, di dichiarare l'incompetenza per valore del
Tribunale e la competenza del Giudice di Pace di Piacenza.
Si costituiva in giudizio che richiedeva il rigetto delle domande avversarie per Parte_1 infondatezza.
Il Tribunale di Piacenza, con sentenza n. 488/2022, pronunciando nella causa R.G. n. 638/2022, rigettava l'opposizione e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Il Tribunale, richiamato l'art. 389 c.p.c. a mente del quale le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice del rinvio e in pagina 2 di 6 caso di cassazione senza rinvio al giudice che ha pronunciato la sentenza, rilevava che Parte_1 con atto di riassunzione aveva richiesta al Tribunale di Piacenza di pronunciarsi sulle spese di lite dei diversi gradi di giudizio, senza però richiedere la restituzione dell'importo stesso pagato a titolo di spese in forza dell'ordinanza del Tribunale, poi cassata, e quindi azionata in monitorio;
riteneva quindi che quest'ultima domanda risultava diversa da quella articolata nel giudizio di riassunzione, per cui oggetto del giudizio de quo riguardava esclusivamente la sussistenza del diritto del alla Pt_1 restituzione di quanto aveva già versato alla a titolo di spese di lite ed in forza dell'ordinanza CP_1 del Tribunale richiamata.
Il Tribunale, quindi, rigettava la eccezione di litispendenza e quella della incompetenza funzionale del giudice del rinvio.
Il Tribunale, quindi, rigettava l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale, trattandosi, nel caso di domanda restitutoria, di competenza funzionale del giudice dinanzi al quale il processo era arrivato prima della Cassazione ovvero era stato rimandato per effetto di essa.
Nel merito, il Tribunale rigettava l'opposizione, sussistendo il diritto dell'opposto alla restituzione delle somme in oggetto.
Il Tribunale rigettava infine la domanda ex art. 96, terzo comma c.p.c. non sussistendone i presupposti.
In ordine alle spese di lite, il Tribunale riteneva sussistenti i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in ragione dei profili sostanziali e processuali della vicenda nonché in ragione del comportamento dell'opponente che immediatamente dopo la notifica del decreto ingiuntivo aveva presentato all'opposto offerta reale (accettata) di pagamento della complessiva somma di €
4.253,22, per sorte capitale, interessi e spese.
***
La sentenza del Tribunale di Piacenza che ha deciso nei termini sopra indicati è stata impugnata da che ne richiede la riforma in punto compensazione spese e condanna ex art. 96 c.p.c. Parte_1
Si è costituita in appello l'appellata che ha richiesto il rigetto dell'appello; ha Controparte_1 formulato appello incidentale richiedendo la revoca del decreto ingiuntivo originariamente opposto;
ha richiesto infine ai sensi dell'art. 89 c.p.c. l'ordine di cancellazione di alcune espressioni di cui all'atto di appello ritenute sconvenienti ed offensive con condanna dell'appellante al risarcimento del danno in misura di € 10.000,00
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 26/11/2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
*** pagina 3 di 6 L'atto di appello così come formulato si appalesa inammissibile non avendo l'appellante specificamente e chiaramente illustrato i motivi di appello, essendosi limitato solo al momento di rassegnare le conclusioni, a richiedere la riforma della sentenza gravata e “condannare CP_1
a rimborsare a le spese e i compensi relativi ad entrambi i gradi del giudizio;
[...] Parte_1 condannare per lite temeraria, avendo agito in mala fede e con abuso del processo, Controparte_1 ai sensi dell'art. 96 cpc.”, senza spiegare e contrastare in maniera articolata l'erroneità della decisione di prime cure e incentrando per la massima parte l'atto di appello sul comportamento della controparte.
Ad abundantiam, secondo quanto condivisibilmente statuito dal primo giudice, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92
c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe ed eccezionali ragioni rispetto a quelle tipiche, purché la compensazione sia adeguatamente motivata (Cass. n. 4360/2019), la Corte rileva che le ragioni poste alla base della statuizione del primo giudice in punto spese rispondono certamente alle caratteristiche di gravità ed eccezionalità che giustificano tale decisione, sia per ragioni sostanziali e sia per ragioni processuali anche in considerazione dell'evidenziato comportamento della opponente che immediatamente dopo la notifica del decreto ingiuntivo, da lei opposto, aveva formalizzato CP_1 una offerta reale al e da quest'ultimo accettata. Pt_1
Altrettanto infondata oltre che inammissibile è la contestazione in ordine alla mancata condanna ex art
96, terzo comma c.p.c. dell'opponente, in quanto, come condivisibilmente statuito dal primo giudice, la stessa non appare aver agito nella manifesta infondatezza delle proprie ragioni, accertate, sia pur in minima parte, nel corso del giudizio, in quanto la temerarietà della lite può ravvisarsi solo nel caso di coscienza della infondatezza delle ragioni formulate ovvero nel caso di difetto di normale diligenza e non già nell'ipotesi in cui il diritto vantato abbia solo le caratteristiche dell'opinabilità, non essendo sufficiente a fondare la condanna ex art. 96 c.p.c. la mera infondatezza delle eccezioni sollevate. (cfr.,
Cass. n. 19948/2023)
Ne consegue il rigetto dell'appello.
***
Passando all'esame dell'appello incidentale, con unico motivo di appello Controparte_1 incidentale sostiene l'erroneità della gravata sentenza laddove il primo giudice, accertato, come nel caso di specie, il pagamento da parte della in favore del delle somme portate dal decreto CP_1 Pt_1 ingiuntivo, non ha poi provveduto in sentenza alla sua revoca.
La doglianza è fondata.
pagina 4 di 6 Secondo quanto statuito dalla S.C. “In materia di decreto ingiuntivo, il fatto estintivo sopravvenuto alla pronuncia resa nella fase monitoria, ove sia idoneo a precludere una decisione sul merito della pretesa azionata, è destinato a travolgere la pronuncia stessa. L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza. Ne deriva che, se il debito su cui si fonda il decreto ingiuntivo risulti anche parzialmente pagato in un momento posteriore all'emissione del decreto, si deve comunque revocare in toto il decreto opposto”. (Cass. n. 11660/2007)
Ne consegue l'accoglimento della doglianza.
*** ai sensi dell'art. 89 c.p.c. chiede alla Corte di disporre “la cancellazione delle Parte_3 seguenti espressioni sconvenienti ed offensive: “mariuolo”, “rimettersi in tasca soldi che non le spettavano”, “per la gente dabbene”, contenute nell'atto di citazione in appello presentato da Parte_1
e quindi “assegnare a favore di ed a carico di la somma di
[...] Controparte_1 Parte_1
€ 10.000,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, da devolvere all'ente benefico
UNICEF – Fondo della Nazioni Unite per l'infanzia.”
La richiesta è infondata e viene rigettata.
Secondo un consolidato principio della S.C. non sussistono "i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., ove le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni" (Cass. n.
17325/2015).
Le espressioni denunciate dalla vengono dalla Corte ritenute rientranti in una contestazione, sia CP_1 pur molto forte, dei comportamenti della controparte, non rivestono i presupposti dell'offensività che giustifica l'ordine di cancellazione e il risarcimento del lamentato danno.
***
-In conclusione, l'appello principale è rigettato;
l'appello incidentale è accolto come in motivazione
-In ragione dell'esito complessivo del giudizio, la Corte ritiene che sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del grado.
-Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR
115/02 a carico di Parte_1
pagina 5 di 6
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza n. 488/2022 del Tribunale di Pt_1 Controparte_1
Piacenza nonché sull'appello incidentale, così decide:
-Rigetta l'appello principale.
-In parziale riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento dell'appello incidentale, revoca il decreto ingiuntivo n. 109/2022 del Tribunale di Piacenza.
-Fermo il resto.
-Compensa integralmente tra le parti le spese del grado.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n.
228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da parte di Parte_1
Bologna, 20.05.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario Relatore
Dott. Giovan Battista Esposito
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Pietro Iovino - Presidente
Dott. Maria Laura Benini - Consigliere
Dott. Giovan Battista Esposito - Giudice Ausiliario-Relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 272/2023 promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti Mariano Clementoni e Vincenzo Cani Parte_1
-appellante-
contro
, con il patrocinio degli avv.ti Alessandro Candido e Mauro Paladini Controparte_1
-appellata ed appellante incidentale-
in punto di: appello avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 488/2022 del 20/09/2022 e pubblicata in pari data, assegnata in decisione all'udienza collegiale del 26/11/2024
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia la Corte d'appello di Bologna, a riforma della sentenza n.488/22, emessa dal tribunale di
Piacenza; condannare a rimborsare a le spese e i compensi relativi Controparte_1 Parte_1 ad entrambi i gradi del giudizio;
condannare per lite temeraria, avendo agito in Controparte_1 mala fede e con abuso del processo, ai sensi dell'art. 96 cpc.” pagina 1 di 6
Per l'appellata ed appellante incidentale Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza n. 488/2022, pronunciata dal Tribunale di Piacenza in data 20.9.2022 a definizione della causa iscritta al n. 638/2022
R.G., contrariis reiectis,
In via principale: respingere l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in Parte_1 diritto;
In via d'appello incidentale: revocare il decreto ingiuntivo n. 168/2022, emesso dal Tribunale di
Piacenza in data 11.2.2022;
In ogni caso: ordinare, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle seguenti espressioni sconvenienti ed offensive: ”, “rimettersi in tasca soldi che non le spettavano”, “per la gente CP_2 dabbene”, contenute nell'atto di citazione in appello presentato da e/o assegnare a Parte_1 favore di ed a carico di la somma di € 10.000,00, a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale, da devolvere all'ente benefico UNICEF – Fondo della
Nazioni Unite per l'infanzia.
Con vittoria delle spese e competenze professionali del giudizio di secondo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, formulava opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
109/2022 del Tribunale di Piacenza, con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di €
3.289,00 oltre interessi e spese in favore di pari all'importo delle spese legali in Parte_2 precedenza versate dall'opposto all'opponente in forza di una ordinanza del Tribunale di Piacenza, poi cassata dalla S.C.
L'opponente chiedeva di dichiararsi inammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo per litispendenza ex art. 39 c.p.c,; in alternativa, di dichiarare l'incompetenza funzionale del giudice adito, stante l'esclusiva competenza del giudice del rinvio;
in subordine, di dichiarare l'incompetenza per valore del
Tribunale e la competenza del Giudice di Pace di Piacenza.
Si costituiva in giudizio che richiedeva il rigetto delle domande avversarie per Parte_1 infondatezza.
Il Tribunale di Piacenza, con sentenza n. 488/2022, pronunciando nella causa R.G. n. 638/2022, rigettava l'opposizione e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Il Tribunale, richiamato l'art. 389 c.p.c. a mente del quale le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice del rinvio e in pagina 2 di 6 caso di cassazione senza rinvio al giudice che ha pronunciato la sentenza, rilevava che Parte_1 con atto di riassunzione aveva richiesta al Tribunale di Piacenza di pronunciarsi sulle spese di lite dei diversi gradi di giudizio, senza però richiedere la restituzione dell'importo stesso pagato a titolo di spese in forza dell'ordinanza del Tribunale, poi cassata, e quindi azionata in monitorio;
riteneva quindi che quest'ultima domanda risultava diversa da quella articolata nel giudizio di riassunzione, per cui oggetto del giudizio de quo riguardava esclusivamente la sussistenza del diritto del alla Pt_1 restituzione di quanto aveva già versato alla a titolo di spese di lite ed in forza dell'ordinanza CP_1 del Tribunale richiamata.
Il Tribunale, quindi, rigettava la eccezione di litispendenza e quella della incompetenza funzionale del giudice del rinvio.
Il Tribunale, quindi, rigettava l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale, trattandosi, nel caso di domanda restitutoria, di competenza funzionale del giudice dinanzi al quale il processo era arrivato prima della Cassazione ovvero era stato rimandato per effetto di essa.
Nel merito, il Tribunale rigettava l'opposizione, sussistendo il diritto dell'opposto alla restituzione delle somme in oggetto.
Il Tribunale rigettava infine la domanda ex art. 96, terzo comma c.p.c. non sussistendone i presupposti.
In ordine alle spese di lite, il Tribunale riteneva sussistenti i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in ragione dei profili sostanziali e processuali della vicenda nonché in ragione del comportamento dell'opponente che immediatamente dopo la notifica del decreto ingiuntivo aveva presentato all'opposto offerta reale (accettata) di pagamento della complessiva somma di €
4.253,22, per sorte capitale, interessi e spese.
***
La sentenza del Tribunale di Piacenza che ha deciso nei termini sopra indicati è stata impugnata da che ne richiede la riforma in punto compensazione spese e condanna ex art. 96 c.p.c. Parte_1
Si è costituita in appello l'appellata che ha richiesto il rigetto dell'appello; ha Controparte_1 formulato appello incidentale richiedendo la revoca del decreto ingiuntivo originariamente opposto;
ha richiesto infine ai sensi dell'art. 89 c.p.c. l'ordine di cancellazione di alcune espressioni di cui all'atto di appello ritenute sconvenienti ed offensive con condanna dell'appellante al risarcimento del danno in misura di € 10.000,00
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 26/11/2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
*** pagina 3 di 6 L'atto di appello così come formulato si appalesa inammissibile non avendo l'appellante specificamente e chiaramente illustrato i motivi di appello, essendosi limitato solo al momento di rassegnare le conclusioni, a richiedere la riforma della sentenza gravata e “condannare CP_1
a rimborsare a le spese e i compensi relativi ad entrambi i gradi del giudizio;
[...] Parte_1 condannare per lite temeraria, avendo agito in mala fede e con abuso del processo, Controparte_1 ai sensi dell'art. 96 cpc.”, senza spiegare e contrastare in maniera articolata l'erroneità della decisione di prime cure e incentrando per la massima parte l'atto di appello sul comportamento della controparte.
Ad abundantiam, secondo quanto condivisibilmente statuito dal primo giudice, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92
c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe ed eccezionali ragioni rispetto a quelle tipiche, purché la compensazione sia adeguatamente motivata (Cass. n. 4360/2019), la Corte rileva che le ragioni poste alla base della statuizione del primo giudice in punto spese rispondono certamente alle caratteristiche di gravità ed eccezionalità che giustificano tale decisione, sia per ragioni sostanziali e sia per ragioni processuali anche in considerazione dell'evidenziato comportamento della opponente che immediatamente dopo la notifica del decreto ingiuntivo, da lei opposto, aveva formalizzato CP_1 una offerta reale al e da quest'ultimo accettata. Pt_1
Altrettanto infondata oltre che inammissibile è la contestazione in ordine alla mancata condanna ex art
96, terzo comma c.p.c. dell'opponente, in quanto, come condivisibilmente statuito dal primo giudice, la stessa non appare aver agito nella manifesta infondatezza delle proprie ragioni, accertate, sia pur in minima parte, nel corso del giudizio, in quanto la temerarietà della lite può ravvisarsi solo nel caso di coscienza della infondatezza delle ragioni formulate ovvero nel caso di difetto di normale diligenza e non già nell'ipotesi in cui il diritto vantato abbia solo le caratteristiche dell'opinabilità, non essendo sufficiente a fondare la condanna ex art. 96 c.p.c. la mera infondatezza delle eccezioni sollevate. (cfr.,
Cass. n. 19948/2023)
Ne consegue il rigetto dell'appello.
***
Passando all'esame dell'appello incidentale, con unico motivo di appello Controparte_1 incidentale sostiene l'erroneità della gravata sentenza laddove il primo giudice, accertato, come nel caso di specie, il pagamento da parte della in favore del delle somme portate dal decreto CP_1 Pt_1 ingiuntivo, non ha poi provveduto in sentenza alla sua revoca.
La doglianza è fondata.
pagina 4 di 6 Secondo quanto statuito dalla S.C. “In materia di decreto ingiuntivo, il fatto estintivo sopravvenuto alla pronuncia resa nella fase monitoria, ove sia idoneo a precludere una decisione sul merito della pretesa azionata, è destinato a travolgere la pronuncia stessa. L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza. Ne deriva che, se il debito su cui si fonda il decreto ingiuntivo risulti anche parzialmente pagato in un momento posteriore all'emissione del decreto, si deve comunque revocare in toto il decreto opposto”. (Cass. n. 11660/2007)
Ne consegue l'accoglimento della doglianza.
*** ai sensi dell'art. 89 c.p.c. chiede alla Corte di disporre “la cancellazione delle Parte_3 seguenti espressioni sconvenienti ed offensive: “mariuolo”, “rimettersi in tasca soldi che non le spettavano”, “per la gente dabbene”, contenute nell'atto di citazione in appello presentato da Parte_1
e quindi “assegnare a favore di ed a carico di la somma di
[...] Controparte_1 Parte_1
€ 10.000,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, da devolvere all'ente benefico
UNICEF – Fondo della Nazioni Unite per l'infanzia.”
La richiesta è infondata e viene rigettata.
Secondo un consolidato principio della S.C. non sussistono "i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., ove le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni" (Cass. n.
17325/2015).
Le espressioni denunciate dalla vengono dalla Corte ritenute rientranti in una contestazione, sia CP_1 pur molto forte, dei comportamenti della controparte, non rivestono i presupposti dell'offensività che giustifica l'ordine di cancellazione e il risarcimento del lamentato danno.
***
-In conclusione, l'appello principale è rigettato;
l'appello incidentale è accolto come in motivazione
-In ragione dell'esito complessivo del giudizio, la Corte ritiene che sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del grado.
-Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR
115/02 a carico di Parte_1
pagina 5 di 6
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza n. 488/2022 del Tribunale di Pt_1 Controparte_1
Piacenza nonché sull'appello incidentale, così decide:
-Rigetta l'appello principale.
-In parziale riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento dell'appello incidentale, revoca il decreto ingiuntivo n. 109/2022 del Tribunale di Piacenza.
-Fermo il resto.
-Compensa integralmente tra le parti le spese del grado.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n.
228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da parte di Parte_1
Bologna, 20.05.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario Relatore
Dott. Giovan Battista Esposito
pagina 6 di 6