TRIB
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/05/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il Giudice della sezione XI Dott. Enzo Bucarelli
Visto il ricorso iscritto al N. 5324/2024 R. G.
proposto da:
, (C.F. con domicilio eletto presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. LAGANA' CLAUDIO ANTONINO, che lo rappresenta e difende in forza di procura/mandato in atti
Ed Altri
parte ricorrente
nei confronti di
difeso dall'Avvocatura dello Stato Controparte_1 parte resistente
visto il provvedimento che ha disposto che l'udienza del 15.5.2025 fosse sostituita dal deposito di note e documenti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. come modificato dal D. L.vo 149/22;
atteso che le parti nulla hanno osservato in merito alla trattazione scritta della suddetta udienza condividendo che il Giudice potesse anche pronunciare sentenza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
considerato che le parti hanno discusso depositando le note di cui all'art. 127 ter c.p.c. con cui hanno insistito nelle proprie deduzioni, contrastato quelle avverse e richiamato le rispettive conclusioni;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 1 Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
Ritenuto che, la causa, all'esito della trattazione scritta della stessa, possa essere definita, all'esito della camera di consiglio, pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza che, in luogo della lettura, viene depositata telematicamente.
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica nella persona del dott. Enzo Bucarelli, nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al N. 5324/2024 R. G.
promosso da:
(N. Passaporto: nato a SA UL (SP), Brasile, il 29/06/1970, C.P.F. Parte_1 Numer_1
n. , residente in Av. n. 424 ap 44 – Bosque de Saude – SA UL (SP), NumeroDiCar_2 Per_1
CEP 04135-000, Brasile, in proprio e, quale esercente la potestà genitoriale, anche per conto della propria figlia minorenne convivente,
LA / (N. Passaporto: GI176121) nata a SA UL (SP), Brasile, il 13/10/2008, C.P.F. Parte_1
n. 496.496.158-30, residente in Av. n. 424 ap 44 – Bosque de Saude – SA UL (SP), Per_1
CEP 04135-000, Brasile,
/ (N. Passaporto: GG579737) nato a Osasco (SP), Brasile, il 12/02/1976, C.P.F. Per_2 Parte_1
n. , residente in Rua Abilio Vileva Junqueira, n. 540 – Campinas (SP), CEP 13085- C.F._2
420, Brasile,
/ (N. Passaporto: GB747890) nato a SA UL (SP), Brasile, il 31.03.1972, CP_2 Parte_1
C.P.F. n. 128.194.388-65, residente in Av. n. 424 ap 44 – Bosque de Saude – SA UL Per_1
(SP), CEP 04135-000, Brasile,
/ (N. Passaporto: GB747889) nato a Ota-Shi (JPN), il 30/10/2000, C.P.F. Pt_2 Parte_3
n. 491.322.808-07, residente in Av. Itaborai, n. 424 ap 44 – Bosque de Saude – SA UL (SP), CEP 04135-000 Brasile,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 2 Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
/ (N. Passaporto: FZ070916) nato SA UL (SP), Brasile, il 13/08/1997, C.P.F. Pt_4 Parte_1
n. , residente in Av. n. 424 ap 44 – Bosque de Saude – SA UL (SP), C.F._3 Per_1
CEP 04135-000, Brasile,
/ (N. Passaporto: FR504206) nato a SA UL (SP), Brasile, il 20/01/1969, Pt_5 Parte_1
C.P.F. n. 100.339.668-26, residente in Av. , n. 746, Jd Adalgisa – Controparte_3
Osasco (SP), CEP 06030-150, Brasile,
/ (N. Passaporto: GD391394) nato a SA UL (SP), Brasile, il 12/04/1997, Pt_6 Parte_1
C.P.F. n. 497.551.788-48, residente in Av. , n. 746, Jd Adalgisa – Controparte_3
Osasco (SP), CEP 06030-150, Brasile,
/ (N. Passaporto: nato a SA UL (SP), Brasile, il 13/12/1999, Pt_7 Parte_1 Numer_3
C.P.F. n. 507.092.958-55, residente in Av. Radialista , n. 746, Jd – Controparte_3 Per_3
Osasco (SP), CEP 06030-150, Brasile,
tutti cittadini brasiliani, residenti in Brasile ed elettivamente domiciliati in Reggio Calabria (RC), Via
Guglielmo Pepe n. 43, presso lo studio dell'Avvocato Claudio Antonino Laganà, (C.F.
) del foro di Reggio Calabria, che li rappresenta e difende, giusta procura C.F._4 alle liti in calce al presente atto. Comunicazioni ex art. 176 comma 2 c.p.c. all'indirizzo pec
e via fax al n. 0965 615593, nel rispetto della normativa, anche Email_1 regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e ricezione dei documenti teletrasmessi
parte ricorrente
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Via Brigate Partigiane n. 2, parte resistente costituita
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – intervenuto
avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PREMESSA DI FATTO
Con ricorso introduttivo promosso ex artt 281 decies, e 281 undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 3 Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
che venisse ordinato al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere Controparte_1 alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Deducevano di essere, ognuno per il proprio rapporto familiare, tutti discendenti di , Persona_4 nato a [...], Italia, in data 03.06.1928 italiano emigrato all'estero in Brasile.
Nel dettaglio ricostruivano la linea genealogica, allegando specifica documentazione e in particolare certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana - rilasciati da Autorità civili o religiose. In particolare, in relazione ad ogni avo e ascendente, nonché ai ricorrenti stessi, la difesa allegava i certificati (o estratti di essi) documentanti la nascita e/o il battesimo, il matrimonio e, per gli ascendenti defunti, la morte.
In forza di suddetta documentazione delineavano la linea genealogica della famiglia, anche predisponendo un apposito albero genealogico, a cui sul punto integralmente si rinvia (doc. 8)
Nello specifico deducevano che:
il capostipite Sig. , nato a [...], Italia, in data 03.06.1928 (All n. 9), Persona_4 cittadino italiano per nascita nel corso della propria vita, si trasferì in Brasile, dove visse stabilmente fino alla propria morte (All. n. 10), occorsa in data 14.05.1999 a SA Vicente (SP), senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano (All. n. 11).
In Brasile il Sig. sposò, in data 25.08.1966 a SA UL (SP), la Sig.ra Persona_4 Parte_8
(All. n. 12), con cui ebbe quattro figli, ovvero: il Sig. nato il
[...] Persona_5
20.01.1969 a SA UL (SP), Brasile (All. n. 13); il Sig. nato il [...] a SA Parte_1
UL (SP), Brasile (All. n. 14); il Sig. nato il [...] a SA UL (SP), Controparte_4
Brasile (All. n. 15) ed il Sig. nato il [...] a Osasco (SP), Brasile (All. n. Controparte_5
16), tutti e quattro odierni ricorrenti.
la discendenza si ramificò, come di seguito nel dettaglio.
I. Il Sig. nel corso della propria vita, conobbe e sposò la Sig.ra Persona_5 [...]
con matrimonio celebrato in data 01.03.1997 a SA UL (SP), Persona_6
Brasile (All. n. 17) da cui ebbe due figli: il Sig. nato il [...] a SA UL Controparte_6
(SP), Brasile (All. n. 18) ed il Sig. nato il [...] a SA UL (SP), Brasile Parte_9
(All. n. 19), entrambi odierni ricorrenti;
II. Il Sig. secondogenito dei quattro figli dell'avo italiano emigrato in Brasile, in data Parte_1
05.04.1997 a Embu' das Artes (SP), Brasile (All. n. 20) sposò la Sig.ra e la Controparte_7 coppia ebbe due figli: il Sig. nato il [...] a SA UL (SP), Brasile (All. Persona_7
n. 21) e nata il [...] a SA UL (SP), Brasile (All. n. 22), entrambi Parte_10 odierni ricorrenti, quest'ultima ad oggi minorenne, pertanto rappresentata dal padre, anch'esso ricorrente, come poc'anzi riportato;
III. Infine, l'ultimo dei quattro fratelli figli dell'avo emigrato a ramificare la discendenza della
[...]
è il terzogenito, Sig. che in data 03.06.1995 a SA UL (SP), Brasile, Pt_11 Controparte_4
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 4 Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
contrasse matrimonio con la Sig.ra (All. n. 23). Il loro figlio, il Sig. Parte_12 Persona_8
nato il [...] a Ota-Shi, Provincia di Gunma, in Giappone (All. n. 24) è odierno
[...] ricorrente.
***
Il si è costituito in giudizio, chiedendo, in via preliminare di valutare Controparte_1
l'ammissibilità della domanda, ritenendo insussistente l'interesse ad agire (oltre che la legittimità delle procure rilasciate) e nel merito di valutare la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, chiedendo, comunque, in subordine, un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 (con ordine di esibizione) e/o 213 c.p.c. (con richiesta di informazioni alla P.A.) al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione della cittadinanza italiana invocata, e insistendo, in caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Rilevava altresì che la disciplina intervenuta nelle more, e dettata con art. 1 d.l. n.36/2025, mentre è certamente inapplicabile alla presente controversia nella parte, sostanziale, in cui modifica i requisiti di merito per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis ai pretesi discendenti dei emigranti, è invece certamente applicabile nella parte, processuale, in cui modifica l'art. 19 bis d.lgs. n. 150/2011 introducendovi un comma 2 ter a mente del quale
«Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge».
In considerazione di ciò invitava parte ricorrente ad allegare e dimostrare, tra l'altro, che tutti gli ascendenti degli odierni ricorrenti non si sono mai naturalizzati cittadini di Stato estero e hanno svolto mansioni e assunto occupazioni che non ne importano la perdita della cittadinanza ai sensi degli artt. 11 c.c. 1865 e 8 l. n. 555/1912; e così depositare essi stessi estratti di leva militare
(rectius, di matricola) e estratti contributivi, o documenti equipollenti nello Stato estero da cui, cogliendosi quali attività abbiano svolto nella vita vissuta nello Stato estero di appartenenza, possa escludersi abbiano assunto ruoli apicali, ovvero funzioni militari tali da imporre la perdita della cittadinanza italiana, ove ancora posseduta.
Con nota di trattazione il ricorrente contestava le controdeduzioni di parte resistente e insisteva nell'accoglimento del ricorso. In particolare evidenziava la sussistenza dell'interesse ad agire soprattutto dopo che con la novella legislativa è stata sospesa la procedura di riconoscimento per via . Pt_13
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 5 Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
All'esito dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c., tenuto conto anche delle note di trattazione depositate dalle parti costituite, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
CONSIDERAZIONI DI DIRITTO
La competenza territoriale
Corretta è l'individuazione del Giudice territorialmente competente.
La competenza territoriale “diffusa” (rispetto alla precedente “concentrata” presso il Tribunale di Roma (in applicazione della regola del foro del convenuto ) è stata disposta Controparte_1 dall'art. 1, comma 36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206 (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata) che ha modificato i criteri di ripartizione della competenza per territorio.
Il comma 36 prevede, infatti, che “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani»”.
In relazione alla vigenza temporale il comma 37 prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a
36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata, dal Tribunale di Roma, al Tribunale del Distretto di Corte d'Appello ove ha sede il comune di nascita dell'avo capostipite.
Nell'ambito del Tribunale distrettuale, risultano competenti le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea con la legge 13 aprile 2017, n. 46 presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello.
Dette Sezioni specializzate sono ora, infatti, competenti per territorio, in base all'art 4 comma 5 del Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 secondo cui “Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui
l'attore ha la dimora. Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani.”
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 6 Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
Nel caso di specie l'avo era nato, come visto in premessa, in Liguria, nel Comune di Arcola (LA
SPEZIA) e da ciò discende la competenza di questo Tribunale, in composizione monocratica, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale.
***
L'interesse ad agire
Ciò precisato deve procedersi a verificare la sussistenza dell'interesse ad agire, in base al principio processuale sancito, anche, dall'articolo 100 c.p.c. che statuisce che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”
Deve, innanzitutto, rammentarsi che la Suprema Corte (trattando della competenza del Tribunale ordinario sulle domande aventi ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino in base alla riserva di legge contenuta nell'articolo 9 c.p.c.:) ha affermato che il diritto alla cittadinanza (che è un diritto soggettivo su cui si può pronunciare solo il Tribunale ordinario) è tutelabile immediatamente e incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa, tant'è che né la legge n. 91/1992, né i decreti applicativi della stessa, prevedono un obbligo da parte del soggetto interessato di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege, né potrebbero farlo, in quanto ciò inciderebbe sulla possibilità da parte del soggetto interessato di chiedere immediatamente e in qualsivoglia momento – trattandosi di diritto imprescrittibile - il riconoscimento della suddetta situazione in sede giurisdizionale.
Alla luce di ciò è stato escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema a doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008 che ha affermato che “non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario”).
In ossequio a tale principio la giurisprudenza di merito ha, più volte, statuito che sarebbe contrario al nostro ordinamento imporre al soggetto una scelta aprioristica sul mezzo da utilizzare per l'esercizio di un diritto soggettivo attinente a uno status della persona ed ha, quindi, affermato che: "La previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal DPR n. 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa, ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accerti il proprio status di cittadino, e che la legge n. 91/92 sulla cittadinanza, del quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato una preventiva richiesta alla competente autorità consolare al fine del riconoscimento della condizione di cittadino (cfr.
Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XVIII Civile, ordinanza del 02.11.2018, nonchè del 23.10.2019).
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 7 Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
Sul punto bisogna, inoltre, rammentare che, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990, qualsiasi procedimento amministrativo deve essere concluso entro termini determinati e certi, e anche la mera incertezza in ordine alla sua definizione e/o il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato (nel caso di specie quello riguardante l'interesse a ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis), comporta una implicita e concreta lesione dello stesso integrando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
In materia di riconoscimento di cittadinanza il termine per la conclusione del procedimento amministrativo è stabilito, dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) in 730 giorni.
Nel dettaglio, in base all'art. 14 D.Lgs. 300/1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, il riconoscimento e la tutela dello status civitatis incombe sul , che, con Controparte_1 circolare n. K.28/1 dell'8 aprile 1991, ha previsto che i discendenti di cittadini italiani emigrati all'estero possano richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana presso le Autorità
Consolari del paese straniero di residenza, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano.
Il termine di cui sopra è stato confermato con il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 che ribadisce che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli Uffici Consolari, è pari a 730 giorni.
In estrema sintesi le procedure di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis o di revoca dello status civitatis italiano sono le seguenti:
- per i soggetti residenti all'estero (come nel caso in esame), sono di competenza dell'Autorità consolare, in relazione al luogo di residenza dell'interessato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R n. 200 del 05.01.1967;
- per i richiedenti che risiedano in Italia, l'eventuale possesso dello status civitatis italiano deve essere certificato, mediante attestazione, dal Sindaco del Comune italiano di residenza.
In entrambi i casi, la procedura si conclude con la certificazione di cittadinanza, rilasciata secondo le disposizioni dell'art. 16, comma 9, del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, senza adozione di alcun provvedimento da parte del , al quale è attribuita Controparte_1 esclusivamente l'attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'esatta applicazione delle norme concernenti l'acquisto, la perdita o il riacquisto della cittadinanza.
In relazione alla competenza amministrativa del deve osservarsi che lo Controparte_1 stesso è specificatamente competente nell'ambito della procedura finalizzata all'emanazione di un decreto, da adottarsi ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 per l'attribuzione della cittadinanza nei confronti dello straniero che sia divenuto coniuge di un cittadino italiano e non ha un ruolo diretto nella procedura amministrativa per il riconoscimento del diritto soggettivo
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 8 Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
della cittadinanza per discendenza (pur restando, in questa sede giudiziaria, il contraddittore principale).
Deve rammentarsi che la giurisprudenza (tribunale di Roma Ordinanza 23/4/2020) ha affermato che “il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
Il principio invero è stato reiteratamente ribadito dalla Giurisprudenza secondo cui “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” [cfr. sentenza Tribunale di Roma 14/02/2022; in senso conforme il costante orientamento del Tribunale di Roma, ex multis sentenze del 12/04/2022, del 31/01/2022, del 14/12/2021, del 23/04/2020, quest'ultima pubblicata sulla banca dati De Jure).
Ciò è la conseguenza del fatto che, secondo la Cassazione, il diritto soggettivo alla cittadinanza costituisce uno status permanente ed imprescrittibile (cfr. Cass. n. 6205/2014, Cass. N.
20870/2011; Cass. n. 18089/2009) e l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto soggettivo, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale [cfr. il costante orientamento del Tribunale di Roma, ex multis sentenze del
11.01.2012, 28.06.2016, 08.03.2017, 24/02/2017, 11/07/2018, 17/04/2018, 15/11/2018, 3/07/2019,
12839/2018, 29/01/2019, 12/06/2019 - Il Tribunale di Roma ha inoltre equiparato le azioni di stato di cui agli artt. 237 c.c. a quelle di accertamento della cittadinanza, concludendo nel senso di riconoscere anche per queste ultime la sussistenza dell'interesse ad agire quando si tratti di accertare una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (cfr. Trib. Roma 28/10/2016).
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, affermato che, nelle azioni di mero accertamento,
“l'interesse ad agire (...) consiste nella rimozione della situazione di incertezza che senza l'intervento del giudice non potrebbe essere eliminata: il pregiudizio deve essere concreto ed attuale, anche sopravvenuto all'atto impugnato, ma non deve necessariamente implicare la lesione di un diritto (…); è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti;
in tal caso la rimozione di
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 9 Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
tale incertezza rappresenta un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice (…)” (Cass., 20.1.2010, n. 919).
***
Se, pertanto, deve escludersi qualsiasi pregiudizialità amministrativa rispetto al ricorso alla tutela giudiziaria, resta comunque da valutare, in base ai generali principi processuali regolanti il procedimento contenzioso (non si verte, infatti, in una ipotesi di volontaria giurisdizione) la sussistenza, o meno, di un concreto ed attuale interesse ad agire in capo a parte ricorrente, definendo, quindi, quali siano i parametri per valutare la sussistenza o meno di detto interesse.
Deve, peraltro, evidenziarsi che l'assenza di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale.
Deve anche aggiungersi che, in linea generale, la sua esistenza può anche sopravvenire in corso di causa, purché sia presente al momento della decisione.
Per farlo è opportuno procedere alla disamina delle situazioni di fatto maggiormente ricorrenti.
1) L'interesse di agire è senza dubbio sussistente qualora la domanda amministrativa, volta al riconoscimento dello status di cittadino, sia stata rigettata dall'amministrazione competente a seguito dell'esperimento del relativo procedimento amministrativo. In questi casi, infatti, sussiste certamente l'interesse a provocare un sindacato giurisdizionale avente ad oggetto alla correttezza dell'operato dell'amministrazione interpellata e quindi, in sostanza, l'accertamento giudiziario dello status di cittadino che si assume essere stato ingiustamente non riconosciuto.
2) Allo stesso modo l'interesse ad agire sussiste qualora l'amministrazione non si sia espressa, ricevuta l'istanza di riconoscimento, nei termini normativamente previsti. In tal caso il cittadino è certamente legittimato a ricorrere all'autorità giudiziaria per far valere il proprio diritto leso dall'inerzia dell'organo amministrativo.
3) Parimenti sussistente l'interesse ad agire nel caso in cui la domanda non sia stata nemmeno presentata in quanto, per prassi costante e legislativamente supportata, sarebbe comunque stata rigettata dal Consolato competente.
Questa è, innanzitutto, l'ipotesi per la quale i continuano a negare il Pt_14 riconoscimento della cittadinanza ai figli (e loro conseguenti discendenti) generati da donna cittadina italiana la quale abbia perso, prima del 1° gennaio 1948, la cittadinanza italiana per aver acquisito iure matrimonii (e senza concorso di volontà propria) la cittadinanza del marito, ovvero che non ha potuto trasmettere, sempre prima di tale data, la cittadinanza italiana alla propria prole. In tali ipotesi, infatti, le amministrazioni competenti dichiarano, anche nelle comunicazioni ufficiali, che tali donne, e soprattutto, per l'effetto, i loro discendenti, non hanno diritto alla cittadinanza italiana.
Il legislatore, infatti, non ha ancora recepito i principi giurisprudenziali dettati dalle
Sezioni Unite (più analiticamente riportate nei paragrafi successivi a cui si rinvia) e ha così precluso, in caso di trasmissione della cittadinanza (anche) per via materna prima del 1948,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 10 Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
il riconoscimento della cittadinanza da parte degli organi amministrativi deputati. La Corte ha, come visto, evidenziato l'esistenza di un cosiddetto “doppio binario” in sede amministrativa e giurisdizionale per la tutela del diritto al riconoscimento della cittadinanza.
Ha, infatti, precisato che la richiesta in via amministrativa incontra i vincoli procedimentali posti dalla normativa tutt'ora vigente e rappresentati in primo luogo dalla necessità di acquisire la richiamata dichiarazione della donna volta al riacquisto della cittadinanza italiana. Inoltre, pur sussistendo la suddetta dichiarazione, l'art. 15 della legge 91/1992 impedisce che, in assenza di una riforma legislativa, possa farsi luogo, in sede amministrativa, alla diretta applicazione dei principi introdotti dalla sentenza n. 4466/2009, disponendo tale norma che: “L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto…dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste”. In forza di tale dettato normativo, in sede amministrativa la dichiarazione volta al riacquisto della cittadinanza può dunque produrre effetti solo per il futuro, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui venga effettuata, restando esclusa la possibilità, pacifica ed ammessa invece in sede giurisdizionale, che la sua efficacia possa retroagire fino alla data di entrata in vigore della Costituzione, in conformità a quanto sancito dalle
Sezioni Unite della Cassazione. Si evidenzia, inoltre, che il richiamato limite di cui all'art. 15 della legge 91/1992, mentre permette, sulla base della ricordata dichiarazione, il riacquisto della cittadinanza ex nunc alla donna che l'aveva perduta in base all'art. 10, comma 3, della legge 555/1912, consente l'acquisto della cittadinanza italiana a decorrere dalla stessa data, per comunicazione di diritto ai sensi dell'art. 14 della legge 91/1992, solo ai figli ancora minori. Anche in questo caso la sussistenza dell'interesse ad agire appare evidente.
***
Situazioni diverse sono, invece, quelle in cui non sussiste una contestazione, né preventiva, né successiva, né espressa né tacita, da parte dell'amministrazione in relazione al riconoscimento dello status di cittadino italiano.
Si tratta dei casi in cui i ricorrenti, ove avessero presentato idonea e completa documentazione all'Autorità amministrativa (il Consolato territorialmente competente) avrebbero, ragionevolmente, potuto ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
4) Il caso di trasmissione per via esclusivamente maschile/paterna, ovvero per via femminile/materna ma successiva al primo gennaio 1948, dal momento che, astrattamente e normativamente, nulla osta al riconoscimento, per via amministrativa, della cittadinanza, l'interesse ad agire non può ritenersi implicitamente e automaticamente sussistente, soprattutto se la parte resistente, costituendosi, non abbia contestato l'astratto fondamento della domanda (e non abbia, dunque, giudizialmente avversato la stessa) limitandosi solo a chiedere e invitare il Tribunale a esaminare la documentazione prodotta per accertarne la completezza, esaustività e regolarità.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 11 Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
5) Ulteriore ipotesi è quella (invero tutt'altro che infrequente) riguardante i casi in cui gli interessati, anche e soprattutto nei casi di cui al precedente punto 4), asseriscono di non aver potuto depositare alcuna domanda di riconoscimento, per via di gravi e talvolta cronici ritardi nella gestione e definizione di detti procedimenti da parte di alcuni italiani. Pt_14
In relazione a tale ultima ipotesi la giurisprudenza di merito (Tribunale di Firenze
Ordinanza dell'11 maggio 2023 n. 2982/2023) ha affermato, quantomeno limitatamente ai Consolati italiani siti in Brasile, Argentina e Venezuela, la sussistenza dell'interesse ad agire anche in assenza di prova del tentativo di prenotazione del turno per la presentazione dell'istanza: “essendovi prova, derivante dal notorio, che presso i consolati - quantomeno in
Brasile Argentina e Venezuela-, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni. Sussiste quindi l'interesse ad agire, costituito dalla oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame della domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato che gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Una simile conclusione non è, tuttavia, nella sua assolutezza, condivisibile, perlomeno se pretenda di superare qualsivoglia adempimento dell'onere probatorio gravante sul ricorrente, ritenendo, di fatti, l'interesse ad agire in re ipsa sussistente, nel caso in cui il ricorrente provenga da specifici Stati e in primis da Brasile, Argentina e
Venezuela.
Non possono infatti, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale fiorentino, ritenersi integrati i presupposti per ritenere processualmente sussistente il “fatto notorio”, con conseguente esonero dell'applicazione del principio generale dell'onere della prova
(gravante sul ricorrente in relazione alla dimostrazione della sussistenza del proprio interesse ad agire).
In linea generale, infatti “dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il Controparte_1 rilascio del relativo certificato o comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
***
Così delineate le ipotesi maggiormente ricorrenti, deve procedersi – tenendo conto delle deduzioni, sul punto, di parte ricorrente ed anche a prescindere dalle eccezioni di parte resistente - alla valutazione dell'interesse ad agire nel caso oggetto del presente giudizio.
Nel caso in esame si verte nell'ipotesi sub 4) di trasmissione avvenuta per via esclusivamente paterna o anche materna, ma successivamente al primo gennaio 1948 - data di entrata in vigore della Costituzione), con la conseguenza che una domanda fondata e documentalmente
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 12 Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
completa sarebbe stata positivamente esitata dall'Autorità amministrativa competente (il
Consolato o Ambasciata territorialmente competente)
In questo caso, dunque, aver escluso la sussistenza di qualsivoglia pregiudizialità amministrativa non implica l'automatica sussistenza dell'interesse ad agire che deve, pertanto – come anche sollecitato da parte resistente – essere preliminarmente valutata.
Sul punto la Giurisprudenza non è univoca, non potendo esimersi dal valutare, caso per caso, il perché il ricorrente, prima di rivolgersi all'autorità giudiziaria, non abbia coltivato ho continuato a coltivare la domanda amministrativa.
Come detto, però, è necessario verificare la sussistenza in concreto dell'interesse ad agire, non potendosi sostenere una concorrenza perfetta tra mezzo giudiziario e mezzo amministrativo.
Ciò chiarito parte ricorrente si è limitata a rappresentare un generico cronico ritardo dell'amministrazione nella valutazione delle domande di cittadinanza, ma non ha fornito alcuna prova a conferma e riscontro di quanto dedotto.
Una simile carenza probatoria (anche in termini di allegazione di un principio di prova sul punto) non consente di ritenere adempiuto l'onere della prova, gravante sul ricorrente, riguardante la dimostrazione del proprio interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..
Ciò chiarito parte ricorrente si è limitata a ribadire la sussistenza del principio del c.d.
“doppio binario” tra via amministrativa e via giudiziaria e l'insussistenza di qualsivoglia pregiudizialità della via amministrativa rispetto a quella giudiziaria, ma nulla adducendo e documentando in relazione ai tentativi eventualmente infruttuosamente esperiti dai ricorrenti per ottenere il riconoscimento della cittadinanza per via consolare.
In relazione al merito della questione, non può non rilevarsi che i ricorrenti nulla hanno prodotto per dimostrare di aver con perseveranza inutilmente tentato di accedere alla procedura amministrativa con la conseguenza che - anche in assenza di una pregiudizialità amministrativa ed in presenza di un regime di doppio binario - una simile carenza probatoria (anche in termini di allegazione di un principio di prova sul punto) non consente di ritenere adempiuto l'onere della prova, gravante sul ricorrente, riguardante la dimostrazione del proprio interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..
Un conto, infatti, è escludere una pregiudizialità amministrativa (che comporterebbe la dimostrazione di aver prima attivato, senza esito, il procedimento amministrativo), un conto affermare che il regime del doppio binario si risolva in una possibilità di accedere ad un contenzioso giudiziario anche senza aver in alcun modo dimostrato di esservi obbligati per veder riconosciuto un proprio diritto, messo in pericolo o denegato, in questo caso dalla Pubblica
Amministrazione.
La circostanza poi che a far data dal 27.3.2025 le domande attraverso i siano state Pt_14 sospese (per attivare una procedura centralizzata presso il Ministero degli Affari Esteri) non
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 13 Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
significa che si creerà una paralisi assoluta, atteso che il nuovo sistema (anche attraverso la riduzione dei potenziali aventi diritto) dovrebbe proprio scongiurare detto rischio.
In ogni caso la sospensione a far data dal 28.3.2025 appare assolutamente irrilevante rispetto ad un ricorso proposto molti mesi prima.
La domanda, pertanto, senza entrare nel merito della stessa deve essere dichiarata inammissibile per mancanza di interesse ad agire in giudizio.
Le spese di giudizio possono essere, attesa anche la natura della questione giuridica affrontata e la non univocità delle soluzioni alla stessa, integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
Dichiara inammissibile il ricorso.
Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Si comunichi alle parti e ai soggetti interessati.
Genova, 15 maggio 2025
IL GIUDICE Dott. Enzo BUCARELLI
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 14
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il Giudice della sezione XI Dott. Enzo Bucarelli
Visto il ricorso iscritto al N. 5324/2024 R. G.
proposto da:
, (C.F. con domicilio eletto presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. LAGANA' CLAUDIO ANTONINO, che lo rappresenta e difende in forza di procura/mandato in atti
Ed Altri
parte ricorrente
nei confronti di
difeso dall'Avvocatura dello Stato Controparte_1 parte resistente
visto il provvedimento che ha disposto che l'udienza del 15.5.2025 fosse sostituita dal deposito di note e documenti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. come modificato dal D. L.vo 149/22;
atteso che le parti nulla hanno osservato in merito alla trattazione scritta della suddetta udienza condividendo che il Giudice potesse anche pronunciare sentenza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
considerato che le parti hanno discusso depositando le note di cui all'art. 127 ter c.p.c. con cui hanno insistito nelle proprie deduzioni, contrastato quelle avverse e richiamato le rispettive conclusioni;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 1 Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
Ritenuto che, la causa, all'esito della trattazione scritta della stessa, possa essere definita, all'esito della camera di consiglio, pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza che, in luogo della lettura, viene depositata telematicamente.
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica nella persona del dott. Enzo Bucarelli, nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al N. 5324/2024 R. G.
promosso da:
(N. Passaporto: nato a SA UL (SP), Brasile, il 29/06/1970, C.P.F. Parte_1 Numer_1
n. , residente in Av. n. 424 ap 44 – Bosque de Saude – SA UL (SP), NumeroDiCar_2 Per_1
CEP 04135-000, Brasile, in proprio e, quale esercente la potestà genitoriale, anche per conto della propria figlia minorenne convivente,
LA / (N. Passaporto: GI176121) nata a SA UL (SP), Brasile, il 13/10/2008, C.P.F. Parte_1
n. 496.496.158-30, residente in Av. n. 424 ap 44 – Bosque de Saude – SA UL (SP), Per_1
CEP 04135-000, Brasile,
/ (N. Passaporto: GG579737) nato a Osasco (SP), Brasile, il 12/02/1976, C.P.F. Per_2 Parte_1
n. , residente in Rua Abilio Vileva Junqueira, n. 540 – Campinas (SP), CEP 13085- C.F._2
420, Brasile,
/ (N. Passaporto: GB747890) nato a SA UL (SP), Brasile, il 31.03.1972, CP_2 Parte_1
C.P.F. n. 128.194.388-65, residente in Av. n. 424 ap 44 – Bosque de Saude – SA UL Per_1
(SP), CEP 04135-000, Brasile,
/ (N. Passaporto: GB747889) nato a Ota-Shi (JPN), il 30/10/2000, C.P.F. Pt_2 Parte_3
n. 491.322.808-07, residente in Av. Itaborai, n. 424 ap 44 – Bosque de Saude – SA UL (SP), CEP 04135-000 Brasile,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 2 Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
/ (N. Passaporto: FZ070916) nato SA UL (SP), Brasile, il 13/08/1997, C.P.F. Pt_4 Parte_1
n. , residente in Av. n. 424 ap 44 – Bosque de Saude – SA UL (SP), C.F._3 Per_1
CEP 04135-000, Brasile,
/ (N. Passaporto: FR504206) nato a SA UL (SP), Brasile, il 20/01/1969, Pt_5 Parte_1
C.P.F. n. 100.339.668-26, residente in Av. , n. 746, Jd Adalgisa – Controparte_3
Osasco (SP), CEP 06030-150, Brasile,
/ (N. Passaporto: GD391394) nato a SA UL (SP), Brasile, il 12/04/1997, Pt_6 Parte_1
C.P.F. n. 497.551.788-48, residente in Av. , n. 746, Jd Adalgisa – Controparte_3
Osasco (SP), CEP 06030-150, Brasile,
/ (N. Passaporto: nato a SA UL (SP), Brasile, il 13/12/1999, Pt_7 Parte_1 Numer_3
C.P.F. n. 507.092.958-55, residente in Av. Radialista , n. 746, Jd – Controparte_3 Per_3
Osasco (SP), CEP 06030-150, Brasile,
tutti cittadini brasiliani, residenti in Brasile ed elettivamente domiciliati in Reggio Calabria (RC), Via
Guglielmo Pepe n. 43, presso lo studio dell'Avvocato Claudio Antonino Laganà, (C.F.
) del foro di Reggio Calabria, che li rappresenta e difende, giusta procura C.F._4 alle liti in calce al presente atto. Comunicazioni ex art. 176 comma 2 c.p.c. all'indirizzo pec
e via fax al n. 0965 615593, nel rispetto della normativa, anche Email_1 regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e ricezione dei documenti teletrasmessi
parte ricorrente
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Via Brigate Partigiane n. 2, parte resistente costituita
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – intervenuto
avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PREMESSA DI FATTO
Con ricorso introduttivo promosso ex artt 281 decies, e 281 undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 3 Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
che venisse ordinato al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere Controparte_1 alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Deducevano di essere, ognuno per il proprio rapporto familiare, tutti discendenti di , Persona_4 nato a [...], Italia, in data 03.06.1928 italiano emigrato all'estero in Brasile.
Nel dettaglio ricostruivano la linea genealogica, allegando specifica documentazione e in particolare certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana - rilasciati da Autorità civili o religiose. In particolare, in relazione ad ogni avo e ascendente, nonché ai ricorrenti stessi, la difesa allegava i certificati (o estratti di essi) documentanti la nascita e/o il battesimo, il matrimonio e, per gli ascendenti defunti, la morte.
In forza di suddetta documentazione delineavano la linea genealogica della famiglia, anche predisponendo un apposito albero genealogico, a cui sul punto integralmente si rinvia (doc. 8)
Nello specifico deducevano che:
il capostipite Sig. , nato a [...], Italia, in data 03.06.1928 (All n. 9), Persona_4 cittadino italiano per nascita nel corso della propria vita, si trasferì in Brasile, dove visse stabilmente fino alla propria morte (All. n. 10), occorsa in data 14.05.1999 a SA Vicente (SP), senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano (All. n. 11).
In Brasile il Sig. sposò, in data 25.08.1966 a SA UL (SP), la Sig.ra Persona_4 Parte_8
(All. n. 12), con cui ebbe quattro figli, ovvero: il Sig. nato il
[...] Persona_5
20.01.1969 a SA UL (SP), Brasile (All. n. 13); il Sig. nato il [...] a SA Parte_1
UL (SP), Brasile (All. n. 14); il Sig. nato il [...] a SA UL (SP), Controparte_4
Brasile (All. n. 15) ed il Sig. nato il [...] a Osasco (SP), Brasile (All. n. Controparte_5
16), tutti e quattro odierni ricorrenti.
la discendenza si ramificò, come di seguito nel dettaglio.
I. Il Sig. nel corso della propria vita, conobbe e sposò la Sig.ra Persona_5 [...]
con matrimonio celebrato in data 01.03.1997 a SA UL (SP), Persona_6
Brasile (All. n. 17) da cui ebbe due figli: il Sig. nato il [...] a SA UL Controparte_6
(SP), Brasile (All. n. 18) ed il Sig. nato il [...] a SA UL (SP), Brasile Parte_9
(All. n. 19), entrambi odierni ricorrenti;
II. Il Sig. secondogenito dei quattro figli dell'avo italiano emigrato in Brasile, in data Parte_1
05.04.1997 a Embu' das Artes (SP), Brasile (All. n. 20) sposò la Sig.ra e la Controparte_7 coppia ebbe due figli: il Sig. nato il [...] a SA UL (SP), Brasile (All. Persona_7
n. 21) e nata il [...] a SA UL (SP), Brasile (All. n. 22), entrambi Parte_10 odierni ricorrenti, quest'ultima ad oggi minorenne, pertanto rappresentata dal padre, anch'esso ricorrente, come poc'anzi riportato;
III. Infine, l'ultimo dei quattro fratelli figli dell'avo emigrato a ramificare la discendenza della
[...]
è il terzogenito, Sig. che in data 03.06.1995 a SA UL (SP), Brasile, Pt_11 Controparte_4
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 4 Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
contrasse matrimonio con la Sig.ra (All. n. 23). Il loro figlio, il Sig. Parte_12 Persona_8
nato il [...] a Ota-Shi, Provincia di Gunma, in Giappone (All. n. 24) è odierno
[...] ricorrente.
***
Il si è costituito in giudizio, chiedendo, in via preliminare di valutare Controparte_1
l'ammissibilità della domanda, ritenendo insussistente l'interesse ad agire (oltre che la legittimità delle procure rilasciate) e nel merito di valutare la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, chiedendo, comunque, in subordine, un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 (con ordine di esibizione) e/o 213 c.p.c. (con richiesta di informazioni alla P.A.) al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione della cittadinanza italiana invocata, e insistendo, in caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Rilevava altresì che la disciplina intervenuta nelle more, e dettata con art. 1 d.l. n.36/2025, mentre è certamente inapplicabile alla presente controversia nella parte, sostanziale, in cui modifica i requisiti di merito per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis ai pretesi discendenti dei emigranti, è invece certamente applicabile nella parte, processuale, in cui modifica l'art. 19 bis d.lgs. n. 150/2011 introducendovi un comma 2 ter a mente del quale
«Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge».
In considerazione di ciò invitava parte ricorrente ad allegare e dimostrare, tra l'altro, che tutti gli ascendenti degli odierni ricorrenti non si sono mai naturalizzati cittadini di Stato estero e hanno svolto mansioni e assunto occupazioni che non ne importano la perdita della cittadinanza ai sensi degli artt. 11 c.c. 1865 e 8 l. n. 555/1912; e così depositare essi stessi estratti di leva militare
(rectius, di matricola) e estratti contributivi, o documenti equipollenti nello Stato estero da cui, cogliendosi quali attività abbiano svolto nella vita vissuta nello Stato estero di appartenenza, possa escludersi abbiano assunto ruoli apicali, ovvero funzioni militari tali da imporre la perdita della cittadinanza italiana, ove ancora posseduta.
Con nota di trattazione il ricorrente contestava le controdeduzioni di parte resistente e insisteva nell'accoglimento del ricorso. In particolare evidenziava la sussistenza dell'interesse ad agire soprattutto dopo che con la novella legislativa è stata sospesa la procedura di riconoscimento per via . Pt_13
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 5 Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
All'esito dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c., tenuto conto anche delle note di trattazione depositate dalle parti costituite, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
CONSIDERAZIONI DI DIRITTO
La competenza territoriale
Corretta è l'individuazione del Giudice territorialmente competente.
La competenza territoriale “diffusa” (rispetto alla precedente “concentrata” presso il Tribunale di Roma (in applicazione della regola del foro del convenuto ) è stata disposta Controparte_1 dall'art. 1, comma 36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206 (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata) che ha modificato i criteri di ripartizione della competenza per territorio.
Il comma 36 prevede, infatti, che “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani»”.
In relazione alla vigenza temporale il comma 37 prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a
36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata, dal Tribunale di Roma, al Tribunale del Distretto di Corte d'Appello ove ha sede il comune di nascita dell'avo capostipite.
Nell'ambito del Tribunale distrettuale, risultano competenti le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea con la legge 13 aprile 2017, n. 46 presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello.
Dette Sezioni specializzate sono ora, infatti, competenti per territorio, in base all'art 4 comma 5 del Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 secondo cui “Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui
l'attore ha la dimora. Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani.”
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 6 Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
Nel caso di specie l'avo era nato, come visto in premessa, in Liguria, nel Comune di Arcola (LA
SPEZIA) e da ciò discende la competenza di questo Tribunale, in composizione monocratica, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale.
***
L'interesse ad agire
Ciò precisato deve procedersi a verificare la sussistenza dell'interesse ad agire, in base al principio processuale sancito, anche, dall'articolo 100 c.p.c. che statuisce che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”
Deve, innanzitutto, rammentarsi che la Suprema Corte (trattando della competenza del Tribunale ordinario sulle domande aventi ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino in base alla riserva di legge contenuta nell'articolo 9 c.p.c.:) ha affermato che il diritto alla cittadinanza (che è un diritto soggettivo su cui si può pronunciare solo il Tribunale ordinario) è tutelabile immediatamente e incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa, tant'è che né la legge n. 91/1992, né i decreti applicativi della stessa, prevedono un obbligo da parte del soggetto interessato di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege, né potrebbero farlo, in quanto ciò inciderebbe sulla possibilità da parte del soggetto interessato di chiedere immediatamente e in qualsivoglia momento – trattandosi di diritto imprescrittibile - il riconoscimento della suddetta situazione in sede giurisdizionale.
Alla luce di ciò è stato escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema a doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008 che ha affermato che “non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario”).
In ossequio a tale principio la giurisprudenza di merito ha, più volte, statuito che sarebbe contrario al nostro ordinamento imporre al soggetto una scelta aprioristica sul mezzo da utilizzare per l'esercizio di un diritto soggettivo attinente a uno status della persona ed ha, quindi, affermato che: "La previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal DPR n. 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa, ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accerti il proprio status di cittadino, e che la legge n. 91/92 sulla cittadinanza, del quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato una preventiva richiesta alla competente autorità consolare al fine del riconoscimento della condizione di cittadino (cfr.
Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XVIII Civile, ordinanza del 02.11.2018, nonchè del 23.10.2019).
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 7 Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
Sul punto bisogna, inoltre, rammentare che, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990, qualsiasi procedimento amministrativo deve essere concluso entro termini determinati e certi, e anche la mera incertezza in ordine alla sua definizione e/o il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato (nel caso di specie quello riguardante l'interesse a ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis), comporta una implicita e concreta lesione dello stesso integrando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
In materia di riconoscimento di cittadinanza il termine per la conclusione del procedimento amministrativo è stabilito, dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) in 730 giorni.
Nel dettaglio, in base all'art. 14 D.Lgs. 300/1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, il riconoscimento e la tutela dello status civitatis incombe sul , che, con Controparte_1 circolare n. K.28/1 dell'8 aprile 1991, ha previsto che i discendenti di cittadini italiani emigrati all'estero possano richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana presso le Autorità
Consolari del paese straniero di residenza, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano.
Il termine di cui sopra è stato confermato con il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 che ribadisce che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli Uffici Consolari, è pari a 730 giorni.
In estrema sintesi le procedure di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis o di revoca dello status civitatis italiano sono le seguenti:
- per i soggetti residenti all'estero (come nel caso in esame), sono di competenza dell'Autorità consolare, in relazione al luogo di residenza dell'interessato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R n. 200 del 05.01.1967;
- per i richiedenti che risiedano in Italia, l'eventuale possesso dello status civitatis italiano deve essere certificato, mediante attestazione, dal Sindaco del Comune italiano di residenza.
In entrambi i casi, la procedura si conclude con la certificazione di cittadinanza, rilasciata secondo le disposizioni dell'art. 16, comma 9, del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, senza adozione di alcun provvedimento da parte del , al quale è attribuita Controparte_1 esclusivamente l'attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'esatta applicazione delle norme concernenti l'acquisto, la perdita o il riacquisto della cittadinanza.
In relazione alla competenza amministrativa del deve osservarsi che lo Controparte_1 stesso è specificatamente competente nell'ambito della procedura finalizzata all'emanazione di un decreto, da adottarsi ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 per l'attribuzione della cittadinanza nei confronti dello straniero che sia divenuto coniuge di un cittadino italiano e non ha un ruolo diretto nella procedura amministrativa per il riconoscimento del diritto soggettivo
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 8 Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
della cittadinanza per discendenza (pur restando, in questa sede giudiziaria, il contraddittore principale).
Deve rammentarsi che la giurisprudenza (tribunale di Roma Ordinanza 23/4/2020) ha affermato che “il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
Il principio invero è stato reiteratamente ribadito dalla Giurisprudenza secondo cui “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” [cfr. sentenza Tribunale di Roma 14/02/2022; in senso conforme il costante orientamento del Tribunale di Roma, ex multis sentenze del 12/04/2022, del 31/01/2022, del 14/12/2021, del 23/04/2020, quest'ultima pubblicata sulla banca dati De Jure).
Ciò è la conseguenza del fatto che, secondo la Cassazione, il diritto soggettivo alla cittadinanza costituisce uno status permanente ed imprescrittibile (cfr. Cass. n. 6205/2014, Cass. N.
20870/2011; Cass. n. 18089/2009) e l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto soggettivo, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale [cfr. il costante orientamento del Tribunale di Roma, ex multis sentenze del
11.01.2012, 28.06.2016, 08.03.2017, 24/02/2017, 11/07/2018, 17/04/2018, 15/11/2018, 3/07/2019,
12839/2018, 29/01/2019, 12/06/2019 - Il Tribunale di Roma ha inoltre equiparato le azioni di stato di cui agli artt. 237 c.c. a quelle di accertamento della cittadinanza, concludendo nel senso di riconoscere anche per queste ultime la sussistenza dell'interesse ad agire quando si tratti di accertare una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (cfr. Trib. Roma 28/10/2016).
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, affermato che, nelle azioni di mero accertamento,
“l'interesse ad agire (...) consiste nella rimozione della situazione di incertezza che senza l'intervento del giudice non potrebbe essere eliminata: il pregiudizio deve essere concreto ed attuale, anche sopravvenuto all'atto impugnato, ma non deve necessariamente implicare la lesione di un diritto (…); è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti;
in tal caso la rimozione di
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 9 Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
tale incertezza rappresenta un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice (…)” (Cass., 20.1.2010, n. 919).
***
Se, pertanto, deve escludersi qualsiasi pregiudizialità amministrativa rispetto al ricorso alla tutela giudiziaria, resta comunque da valutare, in base ai generali principi processuali regolanti il procedimento contenzioso (non si verte, infatti, in una ipotesi di volontaria giurisdizione) la sussistenza, o meno, di un concreto ed attuale interesse ad agire in capo a parte ricorrente, definendo, quindi, quali siano i parametri per valutare la sussistenza o meno di detto interesse.
Deve, peraltro, evidenziarsi che l'assenza di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale.
Deve anche aggiungersi che, in linea generale, la sua esistenza può anche sopravvenire in corso di causa, purché sia presente al momento della decisione.
Per farlo è opportuno procedere alla disamina delle situazioni di fatto maggiormente ricorrenti.
1) L'interesse di agire è senza dubbio sussistente qualora la domanda amministrativa, volta al riconoscimento dello status di cittadino, sia stata rigettata dall'amministrazione competente a seguito dell'esperimento del relativo procedimento amministrativo. In questi casi, infatti, sussiste certamente l'interesse a provocare un sindacato giurisdizionale avente ad oggetto alla correttezza dell'operato dell'amministrazione interpellata e quindi, in sostanza, l'accertamento giudiziario dello status di cittadino che si assume essere stato ingiustamente non riconosciuto.
2) Allo stesso modo l'interesse ad agire sussiste qualora l'amministrazione non si sia espressa, ricevuta l'istanza di riconoscimento, nei termini normativamente previsti. In tal caso il cittadino è certamente legittimato a ricorrere all'autorità giudiziaria per far valere il proprio diritto leso dall'inerzia dell'organo amministrativo.
3) Parimenti sussistente l'interesse ad agire nel caso in cui la domanda non sia stata nemmeno presentata in quanto, per prassi costante e legislativamente supportata, sarebbe comunque stata rigettata dal Consolato competente.
Questa è, innanzitutto, l'ipotesi per la quale i continuano a negare il Pt_14 riconoscimento della cittadinanza ai figli (e loro conseguenti discendenti) generati da donna cittadina italiana la quale abbia perso, prima del 1° gennaio 1948, la cittadinanza italiana per aver acquisito iure matrimonii (e senza concorso di volontà propria) la cittadinanza del marito, ovvero che non ha potuto trasmettere, sempre prima di tale data, la cittadinanza italiana alla propria prole. In tali ipotesi, infatti, le amministrazioni competenti dichiarano, anche nelle comunicazioni ufficiali, che tali donne, e soprattutto, per l'effetto, i loro discendenti, non hanno diritto alla cittadinanza italiana.
Il legislatore, infatti, non ha ancora recepito i principi giurisprudenziali dettati dalle
Sezioni Unite (più analiticamente riportate nei paragrafi successivi a cui si rinvia) e ha così precluso, in caso di trasmissione della cittadinanza (anche) per via materna prima del 1948,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 10 Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
il riconoscimento della cittadinanza da parte degli organi amministrativi deputati. La Corte ha, come visto, evidenziato l'esistenza di un cosiddetto “doppio binario” in sede amministrativa e giurisdizionale per la tutela del diritto al riconoscimento della cittadinanza.
Ha, infatti, precisato che la richiesta in via amministrativa incontra i vincoli procedimentali posti dalla normativa tutt'ora vigente e rappresentati in primo luogo dalla necessità di acquisire la richiamata dichiarazione della donna volta al riacquisto della cittadinanza italiana. Inoltre, pur sussistendo la suddetta dichiarazione, l'art. 15 della legge 91/1992 impedisce che, in assenza di una riforma legislativa, possa farsi luogo, in sede amministrativa, alla diretta applicazione dei principi introdotti dalla sentenza n. 4466/2009, disponendo tale norma che: “L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto…dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste”. In forza di tale dettato normativo, in sede amministrativa la dichiarazione volta al riacquisto della cittadinanza può dunque produrre effetti solo per il futuro, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui venga effettuata, restando esclusa la possibilità, pacifica ed ammessa invece in sede giurisdizionale, che la sua efficacia possa retroagire fino alla data di entrata in vigore della Costituzione, in conformità a quanto sancito dalle
Sezioni Unite della Cassazione. Si evidenzia, inoltre, che il richiamato limite di cui all'art. 15 della legge 91/1992, mentre permette, sulla base della ricordata dichiarazione, il riacquisto della cittadinanza ex nunc alla donna che l'aveva perduta in base all'art. 10, comma 3, della legge 555/1912, consente l'acquisto della cittadinanza italiana a decorrere dalla stessa data, per comunicazione di diritto ai sensi dell'art. 14 della legge 91/1992, solo ai figli ancora minori. Anche in questo caso la sussistenza dell'interesse ad agire appare evidente.
***
Situazioni diverse sono, invece, quelle in cui non sussiste una contestazione, né preventiva, né successiva, né espressa né tacita, da parte dell'amministrazione in relazione al riconoscimento dello status di cittadino italiano.
Si tratta dei casi in cui i ricorrenti, ove avessero presentato idonea e completa documentazione all'Autorità amministrativa (il Consolato territorialmente competente) avrebbero, ragionevolmente, potuto ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
4) Il caso di trasmissione per via esclusivamente maschile/paterna, ovvero per via femminile/materna ma successiva al primo gennaio 1948, dal momento che, astrattamente e normativamente, nulla osta al riconoscimento, per via amministrativa, della cittadinanza, l'interesse ad agire non può ritenersi implicitamente e automaticamente sussistente, soprattutto se la parte resistente, costituendosi, non abbia contestato l'astratto fondamento della domanda (e non abbia, dunque, giudizialmente avversato la stessa) limitandosi solo a chiedere e invitare il Tribunale a esaminare la documentazione prodotta per accertarne la completezza, esaustività e regolarità.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 11 Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
5) Ulteriore ipotesi è quella (invero tutt'altro che infrequente) riguardante i casi in cui gli interessati, anche e soprattutto nei casi di cui al precedente punto 4), asseriscono di non aver potuto depositare alcuna domanda di riconoscimento, per via di gravi e talvolta cronici ritardi nella gestione e definizione di detti procedimenti da parte di alcuni italiani. Pt_14
In relazione a tale ultima ipotesi la giurisprudenza di merito (Tribunale di Firenze
Ordinanza dell'11 maggio 2023 n. 2982/2023) ha affermato, quantomeno limitatamente ai Consolati italiani siti in Brasile, Argentina e Venezuela, la sussistenza dell'interesse ad agire anche in assenza di prova del tentativo di prenotazione del turno per la presentazione dell'istanza: “essendovi prova, derivante dal notorio, che presso i consolati - quantomeno in
Brasile Argentina e Venezuela-, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni. Sussiste quindi l'interesse ad agire, costituito dalla oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame della domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato che gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Una simile conclusione non è, tuttavia, nella sua assolutezza, condivisibile, perlomeno se pretenda di superare qualsivoglia adempimento dell'onere probatorio gravante sul ricorrente, ritenendo, di fatti, l'interesse ad agire in re ipsa sussistente, nel caso in cui il ricorrente provenga da specifici Stati e in primis da Brasile, Argentina e
Venezuela.
Non possono infatti, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale fiorentino, ritenersi integrati i presupposti per ritenere processualmente sussistente il “fatto notorio”, con conseguente esonero dell'applicazione del principio generale dell'onere della prova
(gravante sul ricorrente in relazione alla dimostrazione della sussistenza del proprio interesse ad agire).
In linea generale, infatti “dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il Controparte_1 rilascio del relativo certificato o comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
***
Così delineate le ipotesi maggiormente ricorrenti, deve procedersi – tenendo conto delle deduzioni, sul punto, di parte ricorrente ed anche a prescindere dalle eccezioni di parte resistente - alla valutazione dell'interesse ad agire nel caso oggetto del presente giudizio.
Nel caso in esame si verte nell'ipotesi sub 4) di trasmissione avvenuta per via esclusivamente paterna o anche materna, ma successivamente al primo gennaio 1948 - data di entrata in vigore della Costituzione), con la conseguenza che una domanda fondata e documentalmente
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 12 Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
completa sarebbe stata positivamente esitata dall'Autorità amministrativa competente (il
Consolato o Ambasciata territorialmente competente)
In questo caso, dunque, aver escluso la sussistenza di qualsivoglia pregiudizialità amministrativa non implica l'automatica sussistenza dell'interesse ad agire che deve, pertanto – come anche sollecitato da parte resistente – essere preliminarmente valutata.
Sul punto la Giurisprudenza non è univoca, non potendo esimersi dal valutare, caso per caso, il perché il ricorrente, prima di rivolgersi all'autorità giudiziaria, non abbia coltivato ho continuato a coltivare la domanda amministrativa.
Come detto, però, è necessario verificare la sussistenza in concreto dell'interesse ad agire, non potendosi sostenere una concorrenza perfetta tra mezzo giudiziario e mezzo amministrativo.
Ciò chiarito parte ricorrente si è limitata a rappresentare un generico cronico ritardo dell'amministrazione nella valutazione delle domande di cittadinanza, ma non ha fornito alcuna prova a conferma e riscontro di quanto dedotto.
Una simile carenza probatoria (anche in termini di allegazione di un principio di prova sul punto) non consente di ritenere adempiuto l'onere della prova, gravante sul ricorrente, riguardante la dimostrazione del proprio interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..
Ciò chiarito parte ricorrente si è limitata a ribadire la sussistenza del principio del c.d.
“doppio binario” tra via amministrativa e via giudiziaria e l'insussistenza di qualsivoglia pregiudizialità della via amministrativa rispetto a quella giudiziaria, ma nulla adducendo e documentando in relazione ai tentativi eventualmente infruttuosamente esperiti dai ricorrenti per ottenere il riconoscimento della cittadinanza per via consolare.
In relazione al merito della questione, non può non rilevarsi che i ricorrenti nulla hanno prodotto per dimostrare di aver con perseveranza inutilmente tentato di accedere alla procedura amministrativa con la conseguenza che - anche in assenza di una pregiudizialità amministrativa ed in presenza di un regime di doppio binario - una simile carenza probatoria (anche in termini di allegazione di un principio di prova sul punto) non consente di ritenere adempiuto l'onere della prova, gravante sul ricorrente, riguardante la dimostrazione del proprio interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..
Un conto, infatti, è escludere una pregiudizialità amministrativa (che comporterebbe la dimostrazione di aver prima attivato, senza esito, il procedimento amministrativo), un conto affermare che il regime del doppio binario si risolva in una possibilità di accedere ad un contenzioso giudiziario anche senza aver in alcun modo dimostrato di esservi obbligati per veder riconosciuto un proprio diritto, messo in pericolo o denegato, in questo caso dalla Pubblica
Amministrazione.
La circostanza poi che a far data dal 27.3.2025 le domande attraverso i siano state Pt_14 sospese (per attivare una procedura centralizzata presso il Ministero degli Affari Esteri) non
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 13 Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
significa che si creerà una paralisi assoluta, atteso che il nuovo sistema (anche attraverso la riduzione dei potenziali aventi diritto) dovrebbe proprio scongiurare detto rischio.
In ogni caso la sospensione a far data dal 28.3.2025 appare assolutamente irrilevante rispetto ad un ricorso proposto molti mesi prima.
La domanda, pertanto, senza entrare nel merito della stessa deve essere dichiarata inammissibile per mancanza di interesse ad agire in giudizio.
Le spese di giudizio possono essere, attesa anche la natura della questione giuridica affrontata e la non univocità delle soluzioni alla stessa, integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
Dichiara inammissibile il ricorso.
Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Si comunichi alle parti e ai soggetti interessati.
Genova, 15 maggio 2025
IL GIUDICE Dott. Enzo BUCARELLI
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 14