Art. 45. (Disposizioni in materia di contribuzione figurativa per periodi di malattia) 1. All' articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 , dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il limite dei ventidue mesi di cui al comma 1 non si applica, a partire dall'insorgenza dello stato di inabilita' ai sensi dell' articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222 , ai soggetti che abbiano conseguito tale inabilita' a seguito di infortunio sul lavoro, in sostituzione della pensione di inabilita', fermo restando che, in tal caso, non e' dovuta la prestazione economica di malattia a carico dell'ente previdenziale».
Note all'art. 45:
- Il testo dell' art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 (Attuazione della delega conferita dall' art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 1 (Periodi di malattia). - 1. Dal 1° gennaio 1997 il riconoscimento del periodo di cui all' art. 56, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155 , e' aumentato nella misura di due mesi ogni tre anni fino al raggiungimento di ventidue mesi, per eventi verificatisi nei rispettivi periodi.
1-bis. Il limite dei ventidue mesi di cui al comma 1 non si applica, a partire dall'insorgenza dello stato di inabilita' ai sensi dell' art. 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222 , ai soggetti che abbiano conseguito tale inabilita' a seguito di infortunio sul lavoro, in sostituzione della pensione di inabilita', fermo restando che, in tal caso, non e' dovuta la prestazione economica di malattia a carico dell'ente previdenziale.
2. Per la determinazione della contribuzione figurativa accreditabile in favore degli assicurati si applicano le disposizioni contenute nell' art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 .
3. La contribuzione figurativa e' accreditata, ai fini pensionistici, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.
4. Fermo restando quanto disposto dall' art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) gli oneri restano addebitati alla relativa gestione pensionistica.
5.-6.».
«1-bis. Il limite dei ventidue mesi di cui al comma 1 non si applica, a partire dall'insorgenza dello stato di inabilita' ai sensi dell' articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222 , ai soggetti che abbiano conseguito tale inabilita' a seguito di infortunio sul lavoro, in sostituzione della pensione di inabilita', fermo restando che, in tal caso, non e' dovuta la prestazione economica di malattia a carico dell'ente previdenziale».
Note all'art. 45:
- Il testo dell' art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 (Attuazione della delega conferita dall' art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 1 (Periodi di malattia). - 1. Dal 1° gennaio 1997 il riconoscimento del periodo di cui all' art. 56, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155 , e' aumentato nella misura di due mesi ogni tre anni fino al raggiungimento di ventidue mesi, per eventi verificatisi nei rispettivi periodi.
1-bis. Il limite dei ventidue mesi di cui al comma 1 non si applica, a partire dall'insorgenza dello stato di inabilita' ai sensi dell' art. 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222 , ai soggetti che abbiano conseguito tale inabilita' a seguito di infortunio sul lavoro, in sostituzione della pensione di inabilita', fermo restando che, in tal caso, non e' dovuta la prestazione economica di malattia a carico dell'ente previdenziale.
2. Per la determinazione della contribuzione figurativa accreditabile in favore degli assicurati si applicano le disposizioni contenute nell' art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 .
3. La contribuzione figurativa e' accreditata, ai fini pensionistici, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.
4. Fermo restando quanto disposto dall' art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) gli oneri restano addebitati alla relativa gestione pensionistica.
5.-6.».