Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. U, sentenza 24/03/2026, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00375/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01122/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1122 del 2021, proposto da:
DO Di OI e RC MU, rappresentati e difesi dagli avvocati Bruna Flace e, Antonia Molfetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Antonia Molfetta in Bari, piazza Garibaldi, 23;
contro
Comune di Vieste, non costituito in giudizio;
Ministero della cultura, Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (di seguito, anche: Soprintendenza), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento:
- dell'autorizzazione paesaggistica, prot. n. 21780 del 16 luglio 2021, rilasciata dal Comune di Vieste, Servizio Paesaggio, sull'istanza prot. n. 6376 del 2 marzo 2021, avente ad oggetto “lavori di realizzazione di tettoia ombreggiante in lamellare per due abitazioni poste al piano attico ubicate in Via dell'Antico Porto Aviane – Scala B e C (foglio 12, p.lla 5236, sub. 35 – 46)”, nella parte in cui reca la seguente prescrizione: “la struttura ombreggiante sia realizzata con teli ombreggianti di colore bianco”;
- del presupposto “parere favorevole con prescrizioni” rilasciato dalla Soprintendenza, giusta nota prot. n. 6414 del 7 luglio 2021, nella parte in cui reca la stessa prescrizione che “la struttura ombreggiante sia realizzata con teli ombreggianti di colore bianco”.
- di ogni ulteriore atto ai predetti presupposti, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto, comunque lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della cultura e della Soprintendenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 gennaio 2026 il dott. RI NO, presenti in collegamento da remoto gli avv.ti Bruna Flace e Antonia Molfetta, per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- I ricorrenti, DO Di OI e RC MU, sono proprietari ciascuno di due unità immobiliari, destinate a civile abitazione, ubicate al piano attico dell’edificio sito in Vieste, alla via dell’Antico Porto Aviane, nn. 2/b – 2/C, distinti in catasto al foglio 12, particella 5236, sub 35 e 46.
I ricorrenti avevano ottenuto dal Comune di Vieste due distinti permessi di costruire per realizzare, sulle predette unità immobiliari, “lavori di ampliamento, ai sensi della L.R. n. 14/2009”, consistenti in un vano aggiuntivo in continuità all’immobile di proprietà (permesso di costruire n. 20383 del 25 ottobre 2018, rilasciato al signor MU, e permesso di costruire n. 20384 del 25 ottobre 2018, rilasciato al signor Di OI).
In seguito, nel corso dei lavori di realizzazione degli ampiamenti, i proprietari hanno presentato un’unica SCIA, acquisita prot. n. 6376/2021 del 2 marzo 2021, avente ad oggetto la “realizzazione di elemento ombreggiante esterno in legno lamellare di pertinenza dell’abitazione sita al piano attico dello stabile suddetto”, corredata degli elaborati progettuali e delle relazioni di rito.
Trattandosi di immobile assoggettato a regime vincolistico previsto dal PPTR (piano paesaggistico territoriale regionale) della Puglia, i ricorrenti hanno formulato una contestuale istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata, ai sensi dell’art. 11, d.P.R. n. 31/2017, ritenendo trattarsi di intervento di lieve entità riconducibile alla tipologia prevista dall’allegato B, punto B.17, del citato d.P.R. n. 31/2017.
Il Comune di Vieste, avviata l’istruttoria per i profili edilizio-urbanistico e paesaggistico, ha concluso per la compatibilità dell’intervento rispetto sia alle prescrizioni del PRG sia al regime vincolistico previsto dal PPTR.
Con la nota prot. n. 16502 del 26 maggio 2021, il Responsabile del Servizio paesaggio ha quindi formulato “motivata proposta di accoglimento” dell’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata e ha quindi trasmesso gli atti alla competente Soprintendenza per il rilascio del parere.
La Soprintendenza, con la nota prot. n. 5146 dell’8 giugno 2021, ha richiesto documentazione integrativa; con la nota prot. n. 6414 del 7 luglio 2021, ha condizionato il parere favorevole all’osservanza delle seguenti prescrizioni:
- la struttura ombreggiante sia realizzata con teli ombreggianti di colore bianco;
- la struttura non dovrà prevedere sporti oltre la linea esterna del parapetto esistente.
Il Comune di Vieste, con nota prot. n. 21780 del 16 luglio 2021, ha quindi rilasciato l’autorizzazione paesaggistica sulla base delle indicazioni contenute nella nota della Soprintendenza.
2.- Con l’odierno ricorso, DO Di OI e RC MU hanno impugnato, per l’annullamento, la predetta autorizzazione paesaggistica comunale, unitamente al presupposto parere condizionato della Soprintendenza.
Hanno dedotto i seguenti motivi:
1) “Violazione ed erronea applicazione dell’art. 11, commi 5 e 7 d.P.R. n. 31/2017, in relazione all’art. 146 d. lgs. n. 42/2004. Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990. Eccesso di potere per carente istruttoria, difetto di motivazione, erronea presupposizione, contraddittorietà, irragionevolezza, perplessità, disparità di trattamento, illogicità e ingiustizia manifesta. Sviamento”.
La prescrizione della Soprintendenza relativa ai “teli ombreggianti di colore bianco” muterebbe radicalmente le caratteristiche tipologiche e funzionali del manufatto in progetto, sia per il profilo del miglioramento energetico sia del suo concreto utilizzo rispetto all’immobile principale, rendendolo, per di più, disomogeneo e disarmonico rispetto alle tettoie lignee già installate sull’intero stabile.
Il parere della Soprintendenza risulta altresì contraddittorio nella parte in cui, pur recependo le conclusioni del RUP del Servizio paesaggio del Comune, di fatto conclude per l’assentibilità di un manufatto avente caratteristiche tipologiche e costruttive completamente diverse rispetto al contesto, prescrivendo che la copertura sia realizzata con teli ombreggianti bianchi anziché con tavolato in legno lamellare, come invece si era determinata per precedenti richieste di autorizzazione.
2) “illegittimità dell’autorizzazione paesaggistica prot. n. 21780 del 16 luglio 2021, per invalidità derivata dai vizi di cui è affetto il parere condizionato prot. n. 6414 del 7 luglio 2021 della Soprintendenza”.
2.- Il Comune di Vieste, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
La Soprintendenza si è costituita con atto formale depositato il 25 novembre 2021, senza sviluppare deduzioni difensive.
Il ricorso è stato inserito nel ruolo dell’udienza straordinaria del 19 gennaio 2026.
Svoltasi l’udienza in videocollegamento da remoto, la causa è stata trattenuta per essere decisa.
3.- Il ricorso è fondato per il profilo assorbente della contraddittorietà e del difetto di motivazione che affligge il parere formulato dalla Soprintendenza e, per derivazione, l’autorizzazione paesaggistica comunale.
La parte ricorrente ha prodotto in giudizio l’istanza di permesso di costruire, presentata in data 26 aprile 2017 da Di. Gi., in qualità di amministratore unico della società Ag. s.r.l., quale impresa proprietaria del “lotto A” ricadente nel piano di lottizzazione “C2 Chiesola”, avente ad oggetto la realizzazione di opere di ampliamento al fabbricato in cui sono comprese le unità immobiliari dei ricorrenti medesimi. Dalla relazione tecnica di progetto si osserva che le opere da realizzare consistevano - oltre che in ampliamenti volumetrici, in conformità alla legge regionale n. 14/2009 – nella “installazione sull’attuale pergolato al Terzo e Quarto piano (regolarmente autorizzato con P.di C. n. 7932 del 15.4.2016 e A.P. n. 228 del 9.11.2015) di un pacchetto di copertura”; la committenza, inoltre, aveva espresso l’intento di realizzare un nuovo pergolato al piano rialzato.
In quell’occasione, la Soprintendenza ha reso parere favorevole prot. n. 11499 del 4 luglio 2017, senza condizionarlo ad alcuna prescrizione. Al parere favorevole della Soprintendenza ha fatto seguito il rilascio, da parte del Comune di Vieste, dell’autorizzazione paesaggistica prot. n. 61/2018 e, in seguito, del titolo edilizio.
La stessa Soprintendenza, con un altro parere favorevole, prot. 8215 del 4 ottobre 2019, rilasciato in favore di Le. So. e Ch. Mo. aveva autorizzato la “realizzazione di una tettoia in legno e sostituzione del pacchetto di copertura del vano autorizzato al piano attico dell’edificio”, precisando testualmente che l’opera progettata “risulta compatibile con i vincoli paesaggistici presenti sull’area in cui ricade l’immobile oggetto d’intervento e con il contesto dello stato dei luoghi”.
Anche in questo caso, l’Amministrazione comunale, a sua volta, ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica prot. n. 227 del 30 ottobre 2019, senza prescrizioni condizionanti.
5.- Ebbene, il progetto proposto dai ricorrenti è della stessa tipologia di quelli presentati di recente dagli altri proprietari, aventi ad oggetto tettoie da realizzare sull’edificio denominato lotto “A”, a servizio di unità immobiliari adiacenti quelle di proprietà degli istanti.
Il parere condizionato, pertanto, non si giustifica ove lo si confronti con le precedenti determinazioni assunte dalla stessa Soprintendenza per situazioni perfettamente identiche a quella in esame, tanto più che appare in contrasto proprio con l’obiettivo di realizzare sull’edificio interessato interventi che non compromettano i caratteri di omogeneità e di armonia col contesto paesaggistico, oggetto finale di tutela.
Come affermato da una costante e condivisa giurisprudenza amministrativa ( ex multis , cfr. TAR Umbria, 21 aprile 2015, n. 190), nel processo amministrativo il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà è configurabile in presenza di un provvedimento che presenti incoerenze o incongruenze rispetto a precedenti valutazioni o ad atti provenienti della stessa autorità, ipotesi che ricorre nella fattispecie in esame, senza che vi sia una chiara giustificazione delle ragioni alla base della difformità di giudizio nel rendere il parere.
6.- L’accoglimento comporta l’annullamento del parere della Soprintendenza e, per illegittimità derivata, anche dell’autorizzazione paesaggistica resa dal Comune di Vieste.
Le spese seguono la soccombenza nei confronti della Soprintendenza; si ravvisano le giuste ragioni, in considerazione del ruolo subordinato rivestito nella fase procedimentale, per renderle irripetibili nei confronti del comune di Vieste.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti con lo stesso impugnati.
Condanna la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove effettivamente versato. Irripetibili nei confronti del Comune di Vieste.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EP DA, Presidente
RI NO, Consigliere, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI NO | EP DA |
IL SEGRETARIO