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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 07/01/2026, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 130/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FU SILVERIO, Presidente
NE ERNESTO, Relatore
GIORDANO ROSARIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 283/2024 depositato il 17/01/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8903/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 5 e pubblicata il 28/06/2023
Atti impositivi:
- RUOLO n. 2022 250182 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Il difensore del contribuente si rimette agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 srl con ricorso proposto nei confronti sia della D.P. di Palermo, sia dell'Agente della Riscossione
- impugnava davanti alla C.GT di primo grado di Roma la cartella di pagamento n.09720220055744858000 dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, recante un recupero per IRPEF, sanzioni ed interessi per complessivi euro 740,87.
Eccepiva incompetenza territoriale della DP ad emettere l'atto essendo invece competente la Direzione
Regionale del Lazio, soggetto legittimato ad irrogare le sanzioni nei confronti del Raf e del caf, difetto di motivazione ed illegittimità e della pretesa.
A tale proposito, evidenziava che, ai sensi di tale norma, il soggetto competente ad operare la contestazione nei confronti del presunto “trasgressore” R.A.F. (e delcoobbligato C.A.F.) e, quindi, a formare il ruolo non era la Direzione Provinciale di Palermo, bensì quella “Regionale” competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore R.A.F. cioè quella del Lazio.Di contro, il ruolo era stato illegittimamente formato dalla
Direzione Provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente cliente del C.A.F. CISL.
Evidenziava, inoltre, come la pretesa recata dal ruolo e dalla cartella impugnati,fosse, in ogni caso, infondata ed illegittima anche nel merito, non ricorrendo, in alcun modo, la - solo asserita - “infedeltà” del visto di conformità.
Si costituiva in giudizio la D.P. di Palermo e contestava le difese del ricorrente.
La CGT di I grado di Roma, sez.n.5, con la sentenza n. 8903/2023, depositata il 28 -6-2023 accoglieva il ricorso e compensava le spese di giudizio, così motivando:
“ La Corte rileva la fondatezza dell'eccezione sollevata dal ricorrente di illegittimità del recupero nei confronti del Responsabile dell'Assistenza Fiscale del Resistente_1, in quanto ai sensi dell'art. 39, comma 2, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, avrebbe dovuto operare la contestazione non la Direzione Provinciale, bensì quella
Regionale competente in ragione del domicilio fiscale del CAF stesso che, nella fattispecie, è quella del Lazio.
Si rileva, infatti, che l' art. 39 D.Lgs n. 241197 al secondo comma dispòne che "le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7 bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia.
Il potere di procedere alla contestazione delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni, contenute nell'atto impugnato, va, quindi, attribuito alla Direzione Regionale delle Entrate individuata sulla base del domicilio fiscale del Responsabile di Assistenza Fiscale.
Il difetto di competenza territoriale dell'Ufficio Tributario che ha proceduto all'accertamento tributario comporta l'assoluta carenza di potere dell'organo amministrativo e, quindi, un vizio sostanziale e radicale dell'atto di accertamento dal quale discende la nullità assoluta di tali atti.
L'atto adottato da un ufficio incompetente, infatti, non è semplicemente inefficace, ma è illegittimo, per violazione delle norme che definiscono le attribuzioni del soggetto autore dell'atto.
Nel caso di specie, dunque, il provvedimento sanzionatorio nei confronti del Ricorrente deve ritenersi illegittimamente adottato da una direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate, allorchè la norma di legge ne attribuisce la spettanza alla direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore.
A ciò giovano, peraltro, le conformi pronunce richiamate nel ricorso, adottate da questo organo giudicante nei confronti dell'odierno ricorrente per la medesima fattispecie, talune delle quali passate in giudicato.
Sul punto della competenza territoriale dell'adita CGT di Roma, anch'esso affrontato dalle citate pronunce, va tenuto presente il principio statuito dalla Corte di Cassazione secondo cui << Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri del ruolo, non notificato precedentemente e, quindi, conosciuto solo tramite la cartella, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 546 del 1992, la Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo>> (Cass., Sez. 5, sentenza n. 15829 del
29/07/2016, Rv. 640647-01; nello stesso senso, Cass, Sez. 5, sentenza n. 20671 del 01/10/2014, Rv. 632866-01 e Cass., Sez. 5, sentenza n. 7635 del 24/3/2017).
In ragione della peculiarità della materia del contendere e del potenziale dubbio interpretativo sulla competenza dell'ente impositore, le spese possono essere compensate tra le parti.”
Ricorreva in appello l'ufficio ritenendo la sentenza in oggetto errata nei presupposti di fatto e di diritto.
Si costituiva in giudizio controparte ed insisteva per la conferma della sentenza di primo grado. Allegava numerose sentenze, anche di questa Corte, di accoglimento della tesi sostenuto dal Caf.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato
La Corte rigetta l'appello dell'ufficio e conferma la sentenza di primo grado di accoglimento del ricorso di parte.
Lamenta fondamentalmente l'Agenzia nell'atto di appello la errata interpretazione da parte dei primi giudici del disposto dell'art.39, comma 2, del D.lgs.n.241/1997.
Il Resistente_1 srl nelle controdeduzioni, a sostegno del propria tesi circa la violazione dell'art.39, comma 2, del d.lgs.n.241/1997, deposita numerose sentenze di primo e secondo grado, anche di questa sezione, di cui alcune definitive per mancata impugnazione da parte dell'ufficio.
Il Collegio, come già evidenziato in altra sentenza della sezione sull'argomento per fattispecie analoga, ritiene “ la Direzione Regionale del Lazio quale organo esclusivamente competente a effettuare accertamenti nei confronti del Responsabile di un Società_1 avente sede in Roma.”
Continua ancora la detta pronuncia “Difatti, la norma applicata dall'Ufficio è l'art. 39, comma 1, lettera a, del D.lgs. n. 241 del 1997, in base alla quale i soggetti che rilasciano in modo irregolare i visti di conformità sono tenuti al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente.
Il successivo comma 2, prevede che nelle suddette ipotesi la contestazione sia di esclusiva competenza della Direzione Regionale dell'Agenzia dove è residente il RAF asserito trasgressore.
A nulla rileva, allora, il fatto che l'accertamento nei confronti della contribuente sia avvenuto con diversa procedura, in sede di esame formale della dichiarazione.
Del resto, il citato comma 2, prevede espressamente che la responsabilità solidale del RAF, di esclusiva competenza, come detto, della Direzione Regionale, possa avvenire anche sulla base delle segnalazioni delle sedi locali della medesima Agenzie.”
Pertanto la Corte, in aderenza al citato orientamento che condivide, rigetta l'appello dell'ufficio e conferma la sentenza di primo grado, con spese di giudizio del grado a carico della soccombente come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del grado, liquidate in
350,00 €, oltre accessori di legge se dovuti.
Cosi deciso in Roma il giorno 15 dicembre 2025
Il Relatore Il Presidente
RN NE VE FU
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FU SILVERIO, Presidente
NE ERNESTO, Relatore
GIORDANO ROSARIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 283/2024 depositato il 17/01/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8903/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 5 e pubblicata il 28/06/2023
Atti impositivi:
- RUOLO n. 2022 250182 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Il difensore del contribuente si rimette agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 srl con ricorso proposto nei confronti sia della D.P. di Palermo, sia dell'Agente della Riscossione
- impugnava davanti alla C.GT di primo grado di Roma la cartella di pagamento n.09720220055744858000 dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, recante un recupero per IRPEF, sanzioni ed interessi per complessivi euro 740,87.
Eccepiva incompetenza territoriale della DP ad emettere l'atto essendo invece competente la Direzione
Regionale del Lazio, soggetto legittimato ad irrogare le sanzioni nei confronti del Raf e del caf, difetto di motivazione ed illegittimità e della pretesa.
A tale proposito, evidenziava che, ai sensi di tale norma, il soggetto competente ad operare la contestazione nei confronti del presunto “trasgressore” R.A.F. (e delcoobbligato C.A.F.) e, quindi, a formare il ruolo non era la Direzione Provinciale di Palermo, bensì quella “Regionale” competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore R.A.F. cioè quella del Lazio.Di contro, il ruolo era stato illegittimamente formato dalla
Direzione Provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente cliente del C.A.F. CISL.
Evidenziava, inoltre, come la pretesa recata dal ruolo e dalla cartella impugnati,fosse, in ogni caso, infondata ed illegittima anche nel merito, non ricorrendo, in alcun modo, la - solo asserita - “infedeltà” del visto di conformità.
Si costituiva in giudizio la D.P. di Palermo e contestava le difese del ricorrente.
La CGT di I grado di Roma, sez.n.5, con la sentenza n. 8903/2023, depositata il 28 -6-2023 accoglieva il ricorso e compensava le spese di giudizio, così motivando:
“ La Corte rileva la fondatezza dell'eccezione sollevata dal ricorrente di illegittimità del recupero nei confronti del Responsabile dell'Assistenza Fiscale del Resistente_1, in quanto ai sensi dell'art. 39, comma 2, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, avrebbe dovuto operare la contestazione non la Direzione Provinciale, bensì quella
Regionale competente in ragione del domicilio fiscale del CAF stesso che, nella fattispecie, è quella del Lazio.
Si rileva, infatti, che l' art. 39 D.Lgs n. 241197 al secondo comma dispòne che "le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7 bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia.
Il potere di procedere alla contestazione delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni, contenute nell'atto impugnato, va, quindi, attribuito alla Direzione Regionale delle Entrate individuata sulla base del domicilio fiscale del Responsabile di Assistenza Fiscale.
Il difetto di competenza territoriale dell'Ufficio Tributario che ha proceduto all'accertamento tributario comporta l'assoluta carenza di potere dell'organo amministrativo e, quindi, un vizio sostanziale e radicale dell'atto di accertamento dal quale discende la nullità assoluta di tali atti.
L'atto adottato da un ufficio incompetente, infatti, non è semplicemente inefficace, ma è illegittimo, per violazione delle norme che definiscono le attribuzioni del soggetto autore dell'atto.
Nel caso di specie, dunque, il provvedimento sanzionatorio nei confronti del Ricorrente deve ritenersi illegittimamente adottato da una direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate, allorchè la norma di legge ne attribuisce la spettanza alla direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore.
A ciò giovano, peraltro, le conformi pronunce richiamate nel ricorso, adottate da questo organo giudicante nei confronti dell'odierno ricorrente per la medesima fattispecie, talune delle quali passate in giudicato.
Sul punto della competenza territoriale dell'adita CGT di Roma, anch'esso affrontato dalle citate pronunce, va tenuto presente il principio statuito dalla Corte di Cassazione secondo cui << Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri del ruolo, non notificato precedentemente e, quindi, conosciuto solo tramite la cartella, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 546 del 1992, la Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo>> (Cass., Sez. 5, sentenza n. 15829 del
29/07/2016, Rv. 640647-01; nello stesso senso, Cass, Sez. 5, sentenza n. 20671 del 01/10/2014, Rv. 632866-01 e Cass., Sez. 5, sentenza n. 7635 del 24/3/2017).
In ragione della peculiarità della materia del contendere e del potenziale dubbio interpretativo sulla competenza dell'ente impositore, le spese possono essere compensate tra le parti.”
Ricorreva in appello l'ufficio ritenendo la sentenza in oggetto errata nei presupposti di fatto e di diritto.
Si costituiva in giudizio controparte ed insisteva per la conferma della sentenza di primo grado. Allegava numerose sentenze, anche di questa Corte, di accoglimento della tesi sostenuto dal Caf.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato
La Corte rigetta l'appello dell'ufficio e conferma la sentenza di primo grado di accoglimento del ricorso di parte.
Lamenta fondamentalmente l'Agenzia nell'atto di appello la errata interpretazione da parte dei primi giudici del disposto dell'art.39, comma 2, del D.lgs.n.241/1997.
Il Resistente_1 srl nelle controdeduzioni, a sostegno del propria tesi circa la violazione dell'art.39, comma 2, del d.lgs.n.241/1997, deposita numerose sentenze di primo e secondo grado, anche di questa sezione, di cui alcune definitive per mancata impugnazione da parte dell'ufficio.
Il Collegio, come già evidenziato in altra sentenza della sezione sull'argomento per fattispecie analoga, ritiene “ la Direzione Regionale del Lazio quale organo esclusivamente competente a effettuare accertamenti nei confronti del Responsabile di un Società_1 avente sede in Roma.”
Continua ancora la detta pronuncia “Difatti, la norma applicata dall'Ufficio è l'art. 39, comma 1, lettera a, del D.lgs. n. 241 del 1997, in base alla quale i soggetti che rilasciano in modo irregolare i visti di conformità sono tenuti al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente.
Il successivo comma 2, prevede che nelle suddette ipotesi la contestazione sia di esclusiva competenza della Direzione Regionale dell'Agenzia dove è residente il RAF asserito trasgressore.
A nulla rileva, allora, il fatto che l'accertamento nei confronti della contribuente sia avvenuto con diversa procedura, in sede di esame formale della dichiarazione.
Del resto, il citato comma 2, prevede espressamente che la responsabilità solidale del RAF, di esclusiva competenza, come detto, della Direzione Regionale, possa avvenire anche sulla base delle segnalazioni delle sedi locali della medesima Agenzie.”
Pertanto la Corte, in aderenza al citato orientamento che condivide, rigetta l'appello dell'ufficio e conferma la sentenza di primo grado, con spese di giudizio del grado a carico della soccombente come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del grado, liquidate in
350,00 €, oltre accessori di legge se dovuti.
Cosi deciso in Roma il giorno 15 dicembre 2025
Il Relatore Il Presidente
RN NE VE FU