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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/06/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 354 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 354 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell'Avv. RENZI FRANCA (C.F. ) C.F._1 C.F._2
e
nata a [...] il [...] ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. RENZI FRANCA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 25/02/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nate due figlie, entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 5.05.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i e dopo la separazione hanno assunto residenze Parte_3 Parte_2 autonome: l' n 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), alla Via Casadei n.2 e la lasciata Pt_1 Pt_2 la casa coniugale a lei assegnata con la relativa sentenza - in 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), alla Via
Andrea Costa n.1;
2) i e sono entrambi economicamente indipendenti Parte_3 Parte_2 ed autosufficienti, che hanno già definito con la separazione ogni rapporto patrimoniale tra di loro esistente e non hanno, pertanto, più nulla a pretendere l'uno dall'altra in dipendenza del sussistito rapporto di coniugio;
3) la perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del marito;
Controparte_1
4) le spese del procedimento e di patrocinio restano integralmente a carico del . Controparte_2
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_3 il 16.09.1979 in Verucchio (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2 integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Verucchio (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 43 Parte II Serie A Anno 1979 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 29.05.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi pagina 2 di 3 pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 354 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell'Avv. RENZI FRANCA (C.F. ) C.F._1 C.F._2
e
nata a [...] il [...] ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. RENZI FRANCA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 25/02/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nate due figlie, entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 5.05.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i e dopo la separazione hanno assunto residenze Parte_3 Parte_2 autonome: l' n 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), alla Via Casadei n.2 e la lasciata Pt_1 Pt_2 la casa coniugale a lei assegnata con la relativa sentenza - in 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), alla Via
Andrea Costa n.1;
2) i e sono entrambi economicamente indipendenti Parte_3 Parte_2 ed autosufficienti, che hanno già definito con la separazione ogni rapporto patrimoniale tra di loro esistente e non hanno, pertanto, più nulla a pretendere l'uno dall'altra in dipendenza del sussistito rapporto di coniugio;
3) la perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del marito;
Controparte_1
4) le spese del procedimento e di patrocinio restano integralmente a carico del . Controparte_2
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_3 il 16.09.1979 in Verucchio (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2 integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Verucchio (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 43 Parte II Serie A Anno 1979 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 29.05.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi pagina 2 di 3 pagina 3 di 3