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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 09/10/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 284/2023 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n.
284/2023 R.G.C., all'udienza dell'11/02/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. D. Naso ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, n. 1/b, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
, già Controparte_1 Controparte_1
, Controparte_2 ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati in giudizio dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona ed elettivamente domiciliati presso gli uffici di quest'ultima sirti ad Ancona, Corso Mazzini n. 55 ;
RESISTENTE
Oggetto: impugnazione provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, premesso di lavorare quale dipendente del Controparte_1
, in qualità di collaboratrice scolastica in servizio presso l'Istituto di Istruzione
[...]
Superiore “Leonardo da Vinci” di Civitanova Marche, conveniva in giudizio il
[...]
ed esponeva: in data 15/12/2021 l'Istituto scolastico aveva Controparte_1 verificato il possesso del “Green Pass” e invitato la ricorrente alla vaccinazione ai sensi dell'art. 4 ter, co. 3, D.L. n. 44/2021; in data 11/02/2022 la ricorrente era stata sospesa dal servizio e dalla retribuzione per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale a decorrere
1 dal 31/01/2022, mediante provvedimento del Dirigente scolastico dell'Istituto che così disponeva: “Visto il formale invito ai sensi dell'art.
4-ter c. 3 del D.L. 44/2021 inviato all'interessata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;
considerato che
l'interessata, a seguito di accertamento, non ha adempiuto nei termini previsti alle obbligazioni a cui era tenuta, secondo la vigente normativa sull'obbligo vaccinale;
“Ritenuto di dover procedere alla sospensione dallo svolgimento dell'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;
“Visto il D.L. n. 44/21 convertito dalla L. 76/2021; Decreta La sospensione del rapporto di lavoro della collaboratrice scolastica , nata a [...] il [...] Parte_1
a far data dal 31/01/2022, con effetto immediato. “Il presente decreto ha effetto fino all'avvio o al successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e, comunque, non oltre il termine del 15 giugno
2022. “Per il periodo di sospensione al dipendente non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato”; in data 23/03/2022 la ricorrente aveva contestato la sospensione, dichiarando di essere stata in malattia dall'01/09/2021 al
19/04/2023; con successivo provvedimento l'Istituto scolastico aveva comunicato alla predetta la riammissione in servizio e la revoca del provvedimento di sospensione, con decorrenza dall'01/04/2022, limitando dunque la sospensione al periodo dal 31/01/2022 al
31/03/2022; le Amministrazioni resistenti non avevano corrisposto alla stessa le somme stipendiali spettanti nei mesi di marzo ed aprile 2022, erogando gli stipendi per i soli mesi di gennaio, febbraio e maggio 2022; la ricorrente non avrebbe dovuto ricevere la sospensione dallo svolgimento dell'attività lavorativa, stante il suo diritto all'esenzione dall'obbligo vaccinale, riconosciuto in conseguenza del collocamento della stessa in malattia, con decorrenza dall'01.09.2021 sino al 19.04.2023; il Dirigente scolastico non aveva tenuto conto della delicata situazione di salute della ricorrente, disponendo nei suoi confronti la sospensione dallo svolgimento dell'attività lavorativa;
dal mancato adempimento dell'obbligo di vaccinazione non poteva discendere in ogni caso la privazione dalla retribuzione, condotta che costituiva una palese violazione dell'art. 3 Cost.; sul punto il
Tribunale di Ivrea si era così pronunciato: “La sospensione dal servizio, nell'ottica del legislatore, non è una misura punitiva;
la stessa, invece, risponde all'esigenza di allontanare dall'ambiente di lavoro il soggetto che, in quanto non vaccinato, viene considerato un fattore di rischio per la sicurezza di colleghi e studenti. È, tuttavia, evidente che il lavoratore in congedo per malattia non entra in contatto né con colleghi né con gli studenti e, dunque, non può rappresentare alcun rischio per la sicurezza dei luoghi di lavoro. Sospendere dal
2 servizio un lavoratore non vaccinato in congedo per malattia, dunque, si configura come una decisione o del tutto irragionevole – in quanto finalizzata a contrastare un rischio inesistente – o meramente punitiva – in quanto finalizzata a stigmatizzare la scelta del lavoratore di non vaccinarsi. In entrambi i casi, però, il provvedimento sarebbe illegittimo: nel primo caso in quanto non si può privare un lavoratore dei diritti allo stesso riconosciuti dalla legge senza un motivo;
nel secondo in quanto si concretizzerebbe un'evidente eterogenesi dei fini trasformando una disposizione di tutela della salute in una norma meramente sanzionatoria”; ancora, il Tribunale di Firenze si era espresso nei seguenti termini: “considerato che l'art. 32 Cost. e coerentemente le varie convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia vietano l'imposizione di trattamenti sanitari senza il consenso dell'interessato perché ne verrebbe lesa la sua DIGNITÀ”, valore che sta alla base delle molteplici norme della nostra Costituzione rigida e che sostanzia l'art. 1 della Costituzione
(non a caso) della Germania;
[…] considerato che l'obbligo vaccinale imposto per poter lavorare viola ictu oculi gli artt. 4, 32 e 36 Cost., che, ponendo al centro “la persona” e difendendola prima di tutto dallo Stato, non consente allo Stato e a tutti i suoi apparati centrali e periferici (come anche gli ordini professionali) di imporre alcun obbligo di trattamento sanitario senza il consenso dell'interessato; rilevato che il nostro ordinamento
e i trattati internazionali vietano senza alcun dubbio qualunque trattamento sperimentale sugli esseri umani, e che vi sono regolamenti come il n. 953/21 e risoluzioni UE come la n.
2361/21 che specificamente vietano agli stati membri di attuare discriminazioni in base allo stato vaccinale Sars Cov 2;[…] ritenuto che dunque l'imposizione dell'obbligo vaccinale per svolgere la professione sia del tutto discriminatorio e violi il regolamento europeo n.
953/2021 self executing che vieta discriminazioni dei cittadini europei fondate sullo stato vaccinale”; il Tribunale di Catania, in una controversia analoga, rimettendo gli atti alla Corte costituzionale, aveva evidenziato che: la mancata erogazione della retribuzione in assenza dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale contrastava con il rispetto dell'art. 2 della
Costituzione; il mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale non integrava un illecito penale o un fatto rilevante dal punto di vista disciplinare;
persino nei confronti di chi aveva commesso delitti gravi la Corte costituzionale aveva affermato che chi scontava la propria pena in modalità alternativa al carcere non poteva essere privato di misure base come la pensione sociale, quella per gli invalidi civili, la disoccupazione e l'assegno sociale;
la condotta delle Amministrazioni convenute, che avevano proceduto a sospendere la ricorrente non solo dall'attività lavorativa ma anche dalla retribuzione, risultava di dubbia legittimità costituzionale.
3 Ciò premesso, la ricorrente affermava che: nel dicembre 2021 il D. L. n. 172/21, conv. in L.
n. 3/22, aveva imposto l'obbligo vaccinale per il personale della scuola;
l'art. 2 infatti, aveva introdotto l'art. 4 ter nel D.L. n. 44/21, conv. in L. n. 76/21, il cui co. 1 recitava: “Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all'articolo 8 - ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli Istituti penitenziari” e aveva esteso, a decorrere dal 15-12-2021, l'obbligo vaccinale anche al
«personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”; l'art. 2 co. 5 D. Lgs. n. 172/21 chiariva che l'obbligo vaccinale era strettamente connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa precisando: “2.
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7”; pertanto,
l'operatività dell'obbligo vaccinale riguardava esclusivamente il personale in servizio;
l'obbligo vaccinale dunque non era collegato al mero status di lavoratore, ma era requisito necessario solo in caso di svolgimento effettivo dell'attività lavorativa;
con nota n. 1927 del
17/12/2021 il aveva chiarito: “A partire dal 15 dicembre, l'obbligo Controparte_1 vaccinale si applica a tutto il personale scolastico, incluso quello assente dal servizio per legittimi motivi, con la sola eccezione del personale indicato nella precedente propria nota
7 dicembre 2021, n. 1889/DPIT, il cui rapporto di lavoro risulti sospeso per collocamento fuori ruolo, comando, aspettativa per motivi di famiglia, mandato amministrativo, infermità, congedo per maternità, paternità, per dottorato di ricerca, sospensione disciplinare e cautelare”; la nota del 7/12/2021 aveva a sua volta chiarito: “la vaccinazione può essere omessa o differita in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti
SARS-CoV-2. In tal caso, il dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio (art. 4, comma 7,
4 decreto-legge n. 44/2021); l'obbligo di vaccinazione era essenziale in caso di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa e comunque ne era esonerato chi si trovava in condizioni di infermità; a parere di parte ricorrente, il termine “infermità” doveva essere inteso in un'accezione ampia, volta ad includere tutti coloro che versassero in uno stato morboso anche temporaneo;
la ricorrente, assente per malattia dall'01/09/2021 al 19/04/2023, ben poteva essere annoverata tra gli “infermi”; ancora, con successiva Circolare del 20/12/2021 il aveva disposto: “le procedure di verifica dell'avvenuta vaccinazione potranno CP_1 non essere avviate soltanto nei confronti di coloro che non svolgono la propria prestazione di lavoro presso le istituzioni scolastiche perché prestano servizio presso altra amministrazione o ente, oppure perché fruiscono di aspettative o congedi che comportano
l'astensione piena e continuativa dalle attività lavorative a scuola (per i motivi di assistenza
e/o di cura familiare o per i motivi personali già richiamati nelle precedenti note di questo
Dipartimento), oppure perché versano nelle condizioni di infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano
l'inidoneità temporanea o permanente al lavoro”; l'obbligo vaccinale non poteva coesistere con lo stato di malattia;
quanto al concetto di infermità o malattia, la Cassazione aveva precisato che: “deve essere considerata malattia ogni alterazione patologica in atto di organi e delle loro funzioni (o anche dell'organismo considerato nel suo complesso) che per
i sintomi con cui si manifesta e per le conseguenze che produce sull'organismo del lavoratore impedisce temporaneamente l'esecuzione della prestazione lavorativa dovuta in quanto risulta del tutto incompatibile con l'ulteriore svolgimento delle attività necessarie all'espletamento della prestazione stessa”; ai sensi del nuovo CCNL 2018 del personale
Scuola, che lasciava inalterato quanto già previsto dal CCNL del 2007 in tema di malattia, rientravano in tale concetto situazioni non direttamente collegabili all'alterazione psicofisica del lavoratore, come la necessità di effettuare terapie o periodi di convalescenza o visite specialistiche;
nel contratto collettivo, all'art. 17, il termine “infermità” era rinvenibile quale sinonimo di malattia e non come concetto a sé stante;
il Tribunale di Milano, in una sentenza su un caso analogo, quanto all'obbligo vaccinale, si era espresso nei seguenti termini: “i soggetti tenuti a sottoporsi a vaccinazione sono individuati non solo sulla base della professione esercitata, ma anche sulla base dello svolgimento di attività presso determinate strutture. La norma, al comma 6, precisa “… l'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS – Cov – 2”. Appare quindi evidente che la
5 sospensione presuppone, al momento della sua adozione, lo svolgimento in concreto delle prestazioni professionali da parte del soggetto che astrattamente rientra tra i soggetti destinatari dell'obbligo di vaccinazione”.
Pur a seguito di contestazione del provvedimento di sospensione, alla ricorrente erano state corrisposte le retribuzioni di gennaio, febbraio e maggio 2022, mentre erano state decurtate le retribuzioni relative ai mesi di marzo e aprile 2022; la vaccinazione costituiva requisito essenziale per l'esercizio della professione e delle prestazioni lavorative degli obbligati;
tuttavia, poiché la ricorrente era stata in malattia per l'intero periodo interessato, non doveva essere sottoposta alle procedure di verifica dell'obbligo vaccinale e neppure sospesa dal servizio;
la sospensione era quindi illegittima e aveva comportato una ingiusta decurtazione stipendiale;
conseguentemente la hiedeva la restituzione delle somme decurtate. Parte_1
Tutto ciò premesso, la ricorrente concludeva chiedendo:
“ANNULLARE E/O DISAPPLICARE il decreto prot. n. 0002414/U del 10/02/2022 con il quale il ha comminato la sospensione della ricorrente Controparte_1 dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e dalla retribuzione, con decorrenza dal
31/01/2022 sino al 31/03/2022, giusto decreto prot. n. 0005216/U del 06/04/2022;
“CONDANNARE l'Amministrazione resistente a restituire alla ricorrente tutte le somme illegittimamente decurtate per il periodo nel quale la medesima veniva sospesa dall'attività lavorativa e dalla retribuzione, dunque nei mesi di Marzo e Aprile 2022, quantificate in €
3.227,32, salvo errori e/o omissioni, o nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa”, con vittoria di spese di lite.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni convenute, le quali esponevano: in data
15/12/2021 il Dirigente scolastico dell'Istituto L. Da Vinci di Civitanova Marche aveva inviato alla collaboratrice scolastica a mezzo raccomandata, lettera Parte_1
d'invito a presentare, entro 5 giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa, documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
in data 21/01/2022 era stato inviato alla collaboratrice scolastica,
a parziale rettifica della nota del 15/12/2021, l'invito a presentare, entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso, documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, a seguito delle note interpretative n.1927 del 17/12/2021e n.1929 del 20/12/2021 a firma del Capo Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione;
in data 31/01/2022 era stata inviata alla a mezzo raccomandata, comunicazione di immediata sospensione, per mancata Parte_1 vaccinazione, dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e
6 con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
per il periodo di sospensione non sarebbero spettati la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati;
la sospensione sarebbe stata efficace fino alla comunicazione da parte della destinataria dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e, comunque, non oltre il 15-6-2022; in data
10/02/2022 era stato inviato, a mezzo pec, alla RGS di Macerata, alla e, per Parte_1 conoscenza, all di Macerata, decreto di sospensione del rapporto di Controparte_3 lavoro ai sensi dell'art.
4-ter, co. 3, D.L. n. 44/2021 conv. in L. n. 76/2021; in data
30/03/2022 le era stata inviata la nota direttoriale n. 7025 del 29/03/2022 dell' CP_3 di cessazione dello stato di emergenza;
in data 06/04/2022 erano stati inviati a mezzo pec alla RGS di Macerata il decreto di riammissione in servizio della e la revoca del Parte_1 decreto di sospensione con conseguente reintegro della retribuzione.
Secondo le Amministrazioni resistenti, il ricorso era infondato per le seguenti ragioni: agli atti dell'Istituto Scolastico non risultava nessuna certificazione presentata dalla ricorrente che giustificasse l'esenzione dalla vaccinazione, ma solo certificati medici senza indicazione di diagnosi;
l'art. 4 ter del D.L. 44/21, conv. in L. n. 76/21, introdotto dall'art. 2 co. 1 D. L.
n. 172/21, conv. in L. n. 3/22, aveva esteso l'obbligo vaccinale al personale scolastico;
il collocamento in malattia non costituiva idoneo motivo giustificativo di astensione dall'obbligo vaccinale;
la norma di cui all'art. 4 ter aveva quale fine quello di evitare occasioni di contatto tra lavoratori e utenti scolastici non vaccinati, al fine di prevenire il contagio da COVID – 19; la norma non regolamentava le ipotesi di legittima assenza del dipendente dell'attività lavorativa, quale, nel caso di specie, il congedo per malattia;
dall'interpretazione delle Circolari ministeriali n. 1889 del 07/12/2021, n. 1927 del
19/12/2021 e n. 1929 del 20/12/2021 risultava con certezza come l'obbligo si applicasse a tutto il personale scolastico, incluso quello assente dal servizio per legittimi motivi;
dunque le assenze per malattia della ricorrente non potevano essere incluse tra le infermità determinanti l'inidoneità temporanea o permanente al lavoro menzionati nelle Circolari ministeriali, in quanto, con tale espressione, il aveva inteso far riferimento CP_1 all'ipotesi in cui l'inidoneità temporanea al servizio fosse accertata dall'Organo collegiale previsto dal D.P.R. n. 17/11; erano esonerati dall'obbligo vaccinale soltanto i dipendenti in aspettativa permanentemente inabili al servizio, che versassero in attesa del riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio ai sensi dell'art. 19, co. 3, D. P. R.
164/02, in quanto solo per questi l'inabilità permanente sarebbe stata preludio alla fuoriuscita dall'Amministrazione; l'obbligo sussistente per i lavoratori in malattia invece era
7 giustificato dalla transitorietà dell'inidoneità al lavoro del dipendente che sarebbe rientrato successivamente in servizio;
la giurisprudenza di legittimità aveva evidenziato come il legislatore avesse ragionevolmente scelto di imporre, anche nel settore scolastico, l'accesso al lavoro soltanto ai soggetti vaccinati, effettuando un bilanciamento tra il diritto fondamentale al lavoro del dipendente, la libertà di autodeterminazione individuale riguardo alle decisioni inerenti alle cure sanitarie e la tutela della salute pubblica;
quanto alla sospensione dalla retribuzione, la giurisprudenza costituzionale aveva rilevato come la stessa costituisse non una sanzione bensì una misura giustificata dal venir meno per impossibilità sopravvenuta della sinallagmaticità del rapporto qualora il lavoratore fosse sospeso dall'attività lavorativa: secondo la Corte Costituzionale (n. 15/2023): “nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta”.
Tutto ciò premesso, le Amministrazioni concludevano chiedendo il rigetto, in quanto inammissibili o comunque infondate, delle domande avversarie, con adozione di ogni conseguente provvedimento;
con vittoria di spese di lite.
La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali delle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., veniva decisa come da dispositivo di cui era data lettura, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
Il ricorso è risultato fondato e deve pertanto essere accolto per le motivazioni che seguono.
Dall'esame del complesso probatorio in atti risulta che: la ricorrente è rimasta assente da lavoro per malattia ininterrottamente (con presentazione di certificati di malattia consecutivi) dall'01/09/2021 al 19/04/2023; il convenuto non contesta lo stato di malattia della CP_1 ricorrente;
la stessa riceveva, in data 15/12/2021, invito alla vaccinazione ai sensi dell'art. 4 ter D.L. n. 44/21; in data 11/02/2022 il D.S. inviava alla collaboratrice scolastica provvedimento di sospensione dallo svolgimento dell'attività lavorativa e dalla retribuzione decorrente dal 31/01/2022; la ricorrente contestava la sospensione rilevando come, essendo,
8 a quella data, in malattia dall'01/09/2021 al 24/03/2022, non aveva alcun obbligo di sottoporsi alla vaccinazione;
in data 06/04/2022 l'Istituto scolastico comunicava la riammissione in servizio e la revoca del provvedimento di sospensione del periodo dal
31/01/2022 al 31/03/2023; tuttavia la ricorrente non riceveva il pagamento delle somme relative ai mesi di Aprile e Maggio 2022.
L'art. 4 ter del D.L. 44/2021 recita: “Dal 15 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022,
l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3- ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche alle seguenti categorie:
[…]
c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis;
[…]
“2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1 assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7.
“3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti
SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per
l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante
9 la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano
l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
“In caso di intervenuta guarigione si applica la disposizione dell'articolo 4, comma 5.
[…]
“5. Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 è punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di esercizio della professione o di svolgimento dell'attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4-bis.
“6. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2- bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020
è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500”.
Ciò detto, deve ritenersi illegittimo il provvedimento impugnato avente ad oggetto la sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione, in quanto, al momento dell'emanazione dello stesso, la ricorrente era collocata in malattia, e dunque esente dall'obbligo vaccinale, il cui adempimento è richiesto quale requisito essenziale soltanto nel caso di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa.
10 Quanto alla concorrenza tra stati di sospensione del rapporto di lavoro, si deve evidenziare che la sospensione per violazione di obbligo vaccinale non può essere disposta mentre è già in corso un periodo di sospensione per malattia, la quale comporta anche il diritto alla relativa indennità.
La sospensione per mancato rispetto dell'obbligo vaccinale, con sospensione altresì dalla retribuzione, comporterebbe peraltro anche il venir meno della tutela assistenziale accordata in corso di malattia, con effetto ingiustificatamente penalizzante per il lavoratore già assente per malattia.
Tra l'altro, in mancanza di una disciplina legislativa circa la gestione del rapporto tra una causa di sospensione sopravvenuta ed una precedente già in atto, si ritiene di dover applicare, ai fini della retribuzione, la causa di sospensione verificatasi per prima, dunque, in questo caso, quella generata dallo stato di malattia.
Inoltre, si deve considerare che la ratio della disciplina emergenziale in materia Covid – 19 trova fondamento nell'esigenza di evitare che gli operatori scolastici entrino in contatto con soggetti, come gli studenti, che potrebbero non essere coperti dal vaccino.
L'esigenza di prevenzione viene meno qualora il lavoratore si trovi in malattia.
Ciò emerge dalla nota prot. n. 1927/2021 del , la quale sancisce espressamente che: CP_1
“l'obbligo vaccinale si applica a tutto il personale scolastico, incluso quello assente dal servizio per legittimi motivi, con la sola eccezione del personale indicato nella precedente propria nota 7 dicembre 2021, n. 1889/DPIT, il cui rapporto di lavoro risulti sospeso per collocamento fuori ruolo, comando, aspettativa per motivi di famiglia, mandato amministrativo, infermità, congedo per maternità, paternità, per dottorato di ricerca, sospensione disciplinare e cautelare”.
Quanto al concetto di infermità, il , nella nota n. prot. 1929, fa riferimento a CP_1
“infermità previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l'inidoneità temporanea o permanente al lavoro”.
Se l'infermità è quindi individuata quale causa di inidoneità anche temporanea al lavoro,
l'esonero dall'obbligo vaccinale comprenderà di conseguenza anche il lavoratore in malattia, il quale è impossibilitato temporaneamente a svolgere la prestazione lavorativa, versando nel corrispondente periodo, nella sospensione del rapporto di lavoro.
Per tali ragioni, il provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione del
10/02/2022 prot. n. 0002414/U adottato nei confronti della è illegittimo, con Parte_1 conseguente annullamento e condanna delle Amministrazioni convenute alla restituzione delle retribuzioni sospese e quindi al pagamento delle retribuzioni non corrisposte per i mesi
11 di marzo e aprile 2022, nella misura spettante, oltre agli interessi legali dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con esclusione di quelle relative alla fase istruttoria, attività non espletata, ed operandosi la riduzione al 50% di cui all'art. 4 co. 1, D.M. n. 55/2014 e s.m.i., considerati le caratteristiche, l'urgenza ed il pregio dell'attività prestata, l'importanza, la natura, la difficoltà ed il valore della controversia, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, infine, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
nei confronti dei convenuti, come sopra rappresentati, con ricorso depositato il 12-5-
[...]
2023, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione del 10-2-2022 prot. n. 0002414/U e, per l'effetto, lo annulla e condanna i resistenti alla restituzione delle retribuzioni sospese e quindi al pagamento in favore della ricorrente delle retribuzioni non corrisposte per i mesi di marzo e aprile 2022 nella misura di complessivi € 3.227,32 spettante per il suddetto periodo, oltre agli interessi legali dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo;
2) condanna il convenuto, come sopra rappresentato, al pagamento in favore della CP_1 ricorrente delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.029,50 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 11-2-2025 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n.
284/2023 R.G.C., all'udienza dell'11/02/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. D. Naso ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, n. 1/b, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
, già Controparte_1 Controparte_1
, Controparte_2 ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati in giudizio dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona ed elettivamente domiciliati presso gli uffici di quest'ultima sirti ad Ancona, Corso Mazzini n. 55 ;
RESISTENTE
Oggetto: impugnazione provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, premesso di lavorare quale dipendente del Controparte_1
, in qualità di collaboratrice scolastica in servizio presso l'Istituto di Istruzione
[...]
Superiore “Leonardo da Vinci” di Civitanova Marche, conveniva in giudizio il
[...]
ed esponeva: in data 15/12/2021 l'Istituto scolastico aveva Controparte_1 verificato il possesso del “Green Pass” e invitato la ricorrente alla vaccinazione ai sensi dell'art. 4 ter, co. 3, D.L. n. 44/2021; in data 11/02/2022 la ricorrente era stata sospesa dal servizio e dalla retribuzione per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale a decorrere
1 dal 31/01/2022, mediante provvedimento del Dirigente scolastico dell'Istituto che così disponeva: “Visto il formale invito ai sensi dell'art.
4-ter c. 3 del D.L. 44/2021 inviato all'interessata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;
considerato che
l'interessata, a seguito di accertamento, non ha adempiuto nei termini previsti alle obbligazioni a cui era tenuta, secondo la vigente normativa sull'obbligo vaccinale;
“Ritenuto di dover procedere alla sospensione dallo svolgimento dell'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;
“Visto il D.L. n. 44/21 convertito dalla L. 76/2021; Decreta La sospensione del rapporto di lavoro della collaboratrice scolastica , nata a [...] il [...] Parte_1
a far data dal 31/01/2022, con effetto immediato. “Il presente decreto ha effetto fino all'avvio o al successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e, comunque, non oltre il termine del 15 giugno
2022. “Per il periodo di sospensione al dipendente non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato”; in data 23/03/2022 la ricorrente aveva contestato la sospensione, dichiarando di essere stata in malattia dall'01/09/2021 al
19/04/2023; con successivo provvedimento l'Istituto scolastico aveva comunicato alla predetta la riammissione in servizio e la revoca del provvedimento di sospensione, con decorrenza dall'01/04/2022, limitando dunque la sospensione al periodo dal 31/01/2022 al
31/03/2022; le Amministrazioni resistenti non avevano corrisposto alla stessa le somme stipendiali spettanti nei mesi di marzo ed aprile 2022, erogando gli stipendi per i soli mesi di gennaio, febbraio e maggio 2022; la ricorrente non avrebbe dovuto ricevere la sospensione dallo svolgimento dell'attività lavorativa, stante il suo diritto all'esenzione dall'obbligo vaccinale, riconosciuto in conseguenza del collocamento della stessa in malattia, con decorrenza dall'01.09.2021 sino al 19.04.2023; il Dirigente scolastico non aveva tenuto conto della delicata situazione di salute della ricorrente, disponendo nei suoi confronti la sospensione dallo svolgimento dell'attività lavorativa;
dal mancato adempimento dell'obbligo di vaccinazione non poteva discendere in ogni caso la privazione dalla retribuzione, condotta che costituiva una palese violazione dell'art. 3 Cost.; sul punto il
Tribunale di Ivrea si era così pronunciato: “La sospensione dal servizio, nell'ottica del legislatore, non è una misura punitiva;
la stessa, invece, risponde all'esigenza di allontanare dall'ambiente di lavoro il soggetto che, in quanto non vaccinato, viene considerato un fattore di rischio per la sicurezza di colleghi e studenti. È, tuttavia, evidente che il lavoratore in congedo per malattia non entra in contatto né con colleghi né con gli studenti e, dunque, non può rappresentare alcun rischio per la sicurezza dei luoghi di lavoro. Sospendere dal
2 servizio un lavoratore non vaccinato in congedo per malattia, dunque, si configura come una decisione o del tutto irragionevole – in quanto finalizzata a contrastare un rischio inesistente – o meramente punitiva – in quanto finalizzata a stigmatizzare la scelta del lavoratore di non vaccinarsi. In entrambi i casi, però, il provvedimento sarebbe illegittimo: nel primo caso in quanto non si può privare un lavoratore dei diritti allo stesso riconosciuti dalla legge senza un motivo;
nel secondo in quanto si concretizzerebbe un'evidente eterogenesi dei fini trasformando una disposizione di tutela della salute in una norma meramente sanzionatoria”; ancora, il Tribunale di Firenze si era espresso nei seguenti termini: “considerato che l'art. 32 Cost. e coerentemente le varie convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia vietano l'imposizione di trattamenti sanitari senza il consenso dell'interessato perché ne verrebbe lesa la sua DIGNITÀ”, valore che sta alla base delle molteplici norme della nostra Costituzione rigida e che sostanzia l'art. 1 della Costituzione
(non a caso) della Germania;
[…] considerato che l'obbligo vaccinale imposto per poter lavorare viola ictu oculi gli artt. 4, 32 e 36 Cost., che, ponendo al centro “la persona” e difendendola prima di tutto dallo Stato, non consente allo Stato e a tutti i suoi apparati centrali e periferici (come anche gli ordini professionali) di imporre alcun obbligo di trattamento sanitario senza il consenso dell'interessato; rilevato che il nostro ordinamento
e i trattati internazionali vietano senza alcun dubbio qualunque trattamento sperimentale sugli esseri umani, e che vi sono regolamenti come il n. 953/21 e risoluzioni UE come la n.
2361/21 che specificamente vietano agli stati membri di attuare discriminazioni in base allo stato vaccinale Sars Cov 2;[…] ritenuto che dunque l'imposizione dell'obbligo vaccinale per svolgere la professione sia del tutto discriminatorio e violi il regolamento europeo n.
953/2021 self executing che vieta discriminazioni dei cittadini europei fondate sullo stato vaccinale”; il Tribunale di Catania, in una controversia analoga, rimettendo gli atti alla Corte costituzionale, aveva evidenziato che: la mancata erogazione della retribuzione in assenza dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale contrastava con il rispetto dell'art. 2 della
Costituzione; il mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale non integrava un illecito penale o un fatto rilevante dal punto di vista disciplinare;
persino nei confronti di chi aveva commesso delitti gravi la Corte costituzionale aveva affermato che chi scontava la propria pena in modalità alternativa al carcere non poteva essere privato di misure base come la pensione sociale, quella per gli invalidi civili, la disoccupazione e l'assegno sociale;
la condotta delle Amministrazioni convenute, che avevano proceduto a sospendere la ricorrente non solo dall'attività lavorativa ma anche dalla retribuzione, risultava di dubbia legittimità costituzionale.
3 Ciò premesso, la ricorrente affermava che: nel dicembre 2021 il D. L. n. 172/21, conv. in L.
n. 3/22, aveva imposto l'obbligo vaccinale per il personale della scuola;
l'art. 2 infatti, aveva introdotto l'art. 4 ter nel D.L. n. 44/21, conv. in L. n. 76/21, il cui co. 1 recitava: “Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all'articolo 8 - ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli Istituti penitenziari” e aveva esteso, a decorrere dal 15-12-2021, l'obbligo vaccinale anche al
«personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”; l'art. 2 co. 5 D. Lgs. n. 172/21 chiariva che l'obbligo vaccinale era strettamente connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa precisando: “2.
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7”; pertanto,
l'operatività dell'obbligo vaccinale riguardava esclusivamente il personale in servizio;
l'obbligo vaccinale dunque non era collegato al mero status di lavoratore, ma era requisito necessario solo in caso di svolgimento effettivo dell'attività lavorativa;
con nota n. 1927 del
17/12/2021 il aveva chiarito: “A partire dal 15 dicembre, l'obbligo Controparte_1 vaccinale si applica a tutto il personale scolastico, incluso quello assente dal servizio per legittimi motivi, con la sola eccezione del personale indicato nella precedente propria nota
7 dicembre 2021, n. 1889/DPIT, il cui rapporto di lavoro risulti sospeso per collocamento fuori ruolo, comando, aspettativa per motivi di famiglia, mandato amministrativo, infermità, congedo per maternità, paternità, per dottorato di ricerca, sospensione disciplinare e cautelare”; la nota del 7/12/2021 aveva a sua volta chiarito: “la vaccinazione può essere omessa o differita in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti
SARS-CoV-2. In tal caso, il dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio (art. 4, comma 7,
4 decreto-legge n. 44/2021); l'obbligo di vaccinazione era essenziale in caso di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa e comunque ne era esonerato chi si trovava in condizioni di infermità; a parere di parte ricorrente, il termine “infermità” doveva essere inteso in un'accezione ampia, volta ad includere tutti coloro che versassero in uno stato morboso anche temporaneo;
la ricorrente, assente per malattia dall'01/09/2021 al 19/04/2023, ben poteva essere annoverata tra gli “infermi”; ancora, con successiva Circolare del 20/12/2021 il aveva disposto: “le procedure di verifica dell'avvenuta vaccinazione potranno CP_1 non essere avviate soltanto nei confronti di coloro che non svolgono la propria prestazione di lavoro presso le istituzioni scolastiche perché prestano servizio presso altra amministrazione o ente, oppure perché fruiscono di aspettative o congedi che comportano
l'astensione piena e continuativa dalle attività lavorative a scuola (per i motivi di assistenza
e/o di cura familiare o per i motivi personali già richiamati nelle precedenti note di questo
Dipartimento), oppure perché versano nelle condizioni di infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano
l'inidoneità temporanea o permanente al lavoro”; l'obbligo vaccinale non poteva coesistere con lo stato di malattia;
quanto al concetto di infermità o malattia, la Cassazione aveva precisato che: “deve essere considerata malattia ogni alterazione patologica in atto di organi e delle loro funzioni (o anche dell'organismo considerato nel suo complesso) che per
i sintomi con cui si manifesta e per le conseguenze che produce sull'organismo del lavoratore impedisce temporaneamente l'esecuzione della prestazione lavorativa dovuta in quanto risulta del tutto incompatibile con l'ulteriore svolgimento delle attività necessarie all'espletamento della prestazione stessa”; ai sensi del nuovo CCNL 2018 del personale
Scuola, che lasciava inalterato quanto già previsto dal CCNL del 2007 in tema di malattia, rientravano in tale concetto situazioni non direttamente collegabili all'alterazione psicofisica del lavoratore, come la necessità di effettuare terapie o periodi di convalescenza o visite specialistiche;
nel contratto collettivo, all'art. 17, il termine “infermità” era rinvenibile quale sinonimo di malattia e non come concetto a sé stante;
il Tribunale di Milano, in una sentenza su un caso analogo, quanto all'obbligo vaccinale, si era espresso nei seguenti termini: “i soggetti tenuti a sottoporsi a vaccinazione sono individuati non solo sulla base della professione esercitata, ma anche sulla base dello svolgimento di attività presso determinate strutture. La norma, al comma 6, precisa “… l'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS – Cov – 2”. Appare quindi evidente che la
5 sospensione presuppone, al momento della sua adozione, lo svolgimento in concreto delle prestazioni professionali da parte del soggetto che astrattamente rientra tra i soggetti destinatari dell'obbligo di vaccinazione”.
Pur a seguito di contestazione del provvedimento di sospensione, alla ricorrente erano state corrisposte le retribuzioni di gennaio, febbraio e maggio 2022, mentre erano state decurtate le retribuzioni relative ai mesi di marzo e aprile 2022; la vaccinazione costituiva requisito essenziale per l'esercizio della professione e delle prestazioni lavorative degli obbligati;
tuttavia, poiché la ricorrente era stata in malattia per l'intero periodo interessato, non doveva essere sottoposta alle procedure di verifica dell'obbligo vaccinale e neppure sospesa dal servizio;
la sospensione era quindi illegittima e aveva comportato una ingiusta decurtazione stipendiale;
conseguentemente la hiedeva la restituzione delle somme decurtate. Parte_1
Tutto ciò premesso, la ricorrente concludeva chiedendo:
“ANNULLARE E/O DISAPPLICARE il decreto prot. n. 0002414/U del 10/02/2022 con il quale il ha comminato la sospensione della ricorrente Controparte_1 dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e dalla retribuzione, con decorrenza dal
31/01/2022 sino al 31/03/2022, giusto decreto prot. n. 0005216/U del 06/04/2022;
“CONDANNARE l'Amministrazione resistente a restituire alla ricorrente tutte le somme illegittimamente decurtate per il periodo nel quale la medesima veniva sospesa dall'attività lavorativa e dalla retribuzione, dunque nei mesi di Marzo e Aprile 2022, quantificate in €
3.227,32, salvo errori e/o omissioni, o nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa”, con vittoria di spese di lite.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni convenute, le quali esponevano: in data
15/12/2021 il Dirigente scolastico dell'Istituto L. Da Vinci di Civitanova Marche aveva inviato alla collaboratrice scolastica a mezzo raccomandata, lettera Parte_1
d'invito a presentare, entro 5 giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa, documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
in data 21/01/2022 era stato inviato alla collaboratrice scolastica,
a parziale rettifica della nota del 15/12/2021, l'invito a presentare, entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso, documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, a seguito delle note interpretative n.1927 del 17/12/2021e n.1929 del 20/12/2021 a firma del Capo Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione;
in data 31/01/2022 era stata inviata alla a mezzo raccomandata, comunicazione di immediata sospensione, per mancata Parte_1 vaccinazione, dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e
6 con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
per il periodo di sospensione non sarebbero spettati la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati;
la sospensione sarebbe stata efficace fino alla comunicazione da parte della destinataria dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e, comunque, non oltre il 15-6-2022; in data
10/02/2022 era stato inviato, a mezzo pec, alla RGS di Macerata, alla e, per Parte_1 conoscenza, all di Macerata, decreto di sospensione del rapporto di Controparte_3 lavoro ai sensi dell'art.
4-ter, co. 3, D.L. n. 44/2021 conv. in L. n. 76/2021; in data
30/03/2022 le era stata inviata la nota direttoriale n. 7025 del 29/03/2022 dell' CP_3 di cessazione dello stato di emergenza;
in data 06/04/2022 erano stati inviati a mezzo pec alla RGS di Macerata il decreto di riammissione in servizio della e la revoca del Parte_1 decreto di sospensione con conseguente reintegro della retribuzione.
Secondo le Amministrazioni resistenti, il ricorso era infondato per le seguenti ragioni: agli atti dell'Istituto Scolastico non risultava nessuna certificazione presentata dalla ricorrente che giustificasse l'esenzione dalla vaccinazione, ma solo certificati medici senza indicazione di diagnosi;
l'art. 4 ter del D.L. 44/21, conv. in L. n. 76/21, introdotto dall'art. 2 co. 1 D. L.
n. 172/21, conv. in L. n. 3/22, aveva esteso l'obbligo vaccinale al personale scolastico;
il collocamento in malattia non costituiva idoneo motivo giustificativo di astensione dall'obbligo vaccinale;
la norma di cui all'art. 4 ter aveva quale fine quello di evitare occasioni di contatto tra lavoratori e utenti scolastici non vaccinati, al fine di prevenire il contagio da COVID – 19; la norma non regolamentava le ipotesi di legittima assenza del dipendente dell'attività lavorativa, quale, nel caso di specie, il congedo per malattia;
dall'interpretazione delle Circolari ministeriali n. 1889 del 07/12/2021, n. 1927 del
19/12/2021 e n. 1929 del 20/12/2021 risultava con certezza come l'obbligo si applicasse a tutto il personale scolastico, incluso quello assente dal servizio per legittimi motivi;
dunque le assenze per malattia della ricorrente non potevano essere incluse tra le infermità determinanti l'inidoneità temporanea o permanente al lavoro menzionati nelle Circolari ministeriali, in quanto, con tale espressione, il aveva inteso far riferimento CP_1 all'ipotesi in cui l'inidoneità temporanea al servizio fosse accertata dall'Organo collegiale previsto dal D.P.R. n. 17/11; erano esonerati dall'obbligo vaccinale soltanto i dipendenti in aspettativa permanentemente inabili al servizio, che versassero in attesa del riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio ai sensi dell'art. 19, co. 3, D. P. R.
164/02, in quanto solo per questi l'inabilità permanente sarebbe stata preludio alla fuoriuscita dall'Amministrazione; l'obbligo sussistente per i lavoratori in malattia invece era
7 giustificato dalla transitorietà dell'inidoneità al lavoro del dipendente che sarebbe rientrato successivamente in servizio;
la giurisprudenza di legittimità aveva evidenziato come il legislatore avesse ragionevolmente scelto di imporre, anche nel settore scolastico, l'accesso al lavoro soltanto ai soggetti vaccinati, effettuando un bilanciamento tra il diritto fondamentale al lavoro del dipendente, la libertà di autodeterminazione individuale riguardo alle decisioni inerenti alle cure sanitarie e la tutela della salute pubblica;
quanto alla sospensione dalla retribuzione, la giurisprudenza costituzionale aveva rilevato come la stessa costituisse non una sanzione bensì una misura giustificata dal venir meno per impossibilità sopravvenuta della sinallagmaticità del rapporto qualora il lavoratore fosse sospeso dall'attività lavorativa: secondo la Corte Costituzionale (n. 15/2023): “nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta”.
Tutto ciò premesso, le Amministrazioni concludevano chiedendo il rigetto, in quanto inammissibili o comunque infondate, delle domande avversarie, con adozione di ogni conseguente provvedimento;
con vittoria di spese di lite.
La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali delle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., veniva decisa come da dispositivo di cui era data lettura, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
Il ricorso è risultato fondato e deve pertanto essere accolto per le motivazioni che seguono.
Dall'esame del complesso probatorio in atti risulta che: la ricorrente è rimasta assente da lavoro per malattia ininterrottamente (con presentazione di certificati di malattia consecutivi) dall'01/09/2021 al 19/04/2023; il convenuto non contesta lo stato di malattia della CP_1 ricorrente;
la stessa riceveva, in data 15/12/2021, invito alla vaccinazione ai sensi dell'art. 4 ter D.L. n. 44/21; in data 11/02/2022 il D.S. inviava alla collaboratrice scolastica provvedimento di sospensione dallo svolgimento dell'attività lavorativa e dalla retribuzione decorrente dal 31/01/2022; la ricorrente contestava la sospensione rilevando come, essendo,
8 a quella data, in malattia dall'01/09/2021 al 24/03/2022, non aveva alcun obbligo di sottoporsi alla vaccinazione;
in data 06/04/2022 l'Istituto scolastico comunicava la riammissione in servizio e la revoca del provvedimento di sospensione del periodo dal
31/01/2022 al 31/03/2023; tuttavia la ricorrente non riceveva il pagamento delle somme relative ai mesi di Aprile e Maggio 2022.
L'art. 4 ter del D.L. 44/2021 recita: “Dal 15 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022,
l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3- ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche alle seguenti categorie:
[…]
c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis;
[…]
“2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1 assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7.
“3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti
SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per
l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante
9 la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano
l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
“In caso di intervenuta guarigione si applica la disposizione dell'articolo 4, comma 5.
[…]
“5. Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 è punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di esercizio della professione o di svolgimento dell'attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4-bis.
“6. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2- bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020
è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500”.
Ciò detto, deve ritenersi illegittimo il provvedimento impugnato avente ad oggetto la sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione, in quanto, al momento dell'emanazione dello stesso, la ricorrente era collocata in malattia, e dunque esente dall'obbligo vaccinale, il cui adempimento è richiesto quale requisito essenziale soltanto nel caso di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa.
10 Quanto alla concorrenza tra stati di sospensione del rapporto di lavoro, si deve evidenziare che la sospensione per violazione di obbligo vaccinale non può essere disposta mentre è già in corso un periodo di sospensione per malattia, la quale comporta anche il diritto alla relativa indennità.
La sospensione per mancato rispetto dell'obbligo vaccinale, con sospensione altresì dalla retribuzione, comporterebbe peraltro anche il venir meno della tutela assistenziale accordata in corso di malattia, con effetto ingiustificatamente penalizzante per il lavoratore già assente per malattia.
Tra l'altro, in mancanza di una disciplina legislativa circa la gestione del rapporto tra una causa di sospensione sopravvenuta ed una precedente già in atto, si ritiene di dover applicare, ai fini della retribuzione, la causa di sospensione verificatasi per prima, dunque, in questo caso, quella generata dallo stato di malattia.
Inoltre, si deve considerare che la ratio della disciplina emergenziale in materia Covid – 19 trova fondamento nell'esigenza di evitare che gli operatori scolastici entrino in contatto con soggetti, come gli studenti, che potrebbero non essere coperti dal vaccino.
L'esigenza di prevenzione viene meno qualora il lavoratore si trovi in malattia.
Ciò emerge dalla nota prot. n. 1927/2021 del , la quale sancisce espressamente che: CP_1
“l'obbligo vaccinale si applica a tutto il personale scolastico, incluso quello assente dal servizio per legittimi motivi, con la sola eccezione del personale indicato nella precedente propria nota 7 dicembre 2021, n. 1889/DPIT, il cui rapporto di lavoro risulti sospeso per collocamento fuori ruolo, comando, aspettativa per motivi di famiglia, mandato amministrativo, infermità, congedo per maternità, paternità, per dottorato di ricerca, sospensione disciplinare e cautelare”.
Quanto al concetto di infermità, il , nella nota n. prot. 1929, fa riferimento a CP_1
“infermità previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l'inidoneità temporanea o permanente al lavoro”.
Se l'infermità è quindi individuata quale causa di inidoneità anche temporanea al lavoro,
l'esonero dall'obbligo vaccinale comprenderà di conseguenza anche il lavoratore in malattia, il quale è impossibilitato temporaneamente a svolgere la prestazione lavorativa, versando nel corrispondente periodo, nella sospensione del rapporto di lavoro.
Per tali ragioni, il provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione del
10/02/2022 prot. n. 0002414/U adottato nei confronti della è illegittimo, con Parte_1 conseguente annullamento e condanna delle Amministrazioni convenute alla restituzione delle retribuzioni sospese e quindi al pagamento delle retribuzioni non corrisposte per i mesi
11 di marzo e aprile 2022, nella misura spettante, oltre agli interessi legali dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con esclusione di quelle relative alla fase istruttoria, attività non espletata, ed operandosi la riduzione al 50% di cui all'art. 4 co. 1, D.M. n. 55/2014 e s.m.i., considerati le caratteristiche, l'urgenza ed il pregio dell'attività prestata, l'importanza, la natura, la difficoltà ed il valore della controversia, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, infine, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
nei confronti dei convenuti, come sopra rappresentati, con ricorso depositato il 12-5-
[...]
2023, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione del 10-2-2022 prot. n. 0002414/U e, per l'effetto, lo annulla e condanna i resistenti alla restituzione delle retribuzioni sospese e quindi al pagamento in favore della ricorrente delle retribuzioni non corrisposte per i mesi di marzo e aprile 2022 nella misura di complessivi € 3.227,32 spettante per il suddetto periodo, oltre agli interessi legali dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo;
2) condanna il convenuto, come sopra rappresentato, al pagamento in favore della CP_1 ricorrente delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.029,50 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 11-2-2025 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
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