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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/07/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1459/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1459 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare del
12.06.2025, avente ad oggetto: “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su ricorso congiunto” e vertente
TRA
c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
Auricchio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Torre del Greco (NA), alla via Circumvallazione n.20, giusta procura in atti;
E
, c.f.: , rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2 dall'avv. Emanuele Improta, presso il cui studio elettivamente domicilia in Torre del Greco (NA), alla via Alcide de Gasperi n. 135/a, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1 INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.06.2025 i difensori costituiti hanno chiesto di disciplinare l'affidamento del figlio minore, le modalità dei rapporti con ciascun genitore e i correlati diritti di mantenimento alle condizioni indicate dalle parti in ricorso e in udienza.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 09.04.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di avere intrattenuto una convivenza more uxorio, che dalla loro unione era nata in data [...] un figlio, , e che, a causa di Per_1 incompatibilità caratteriali, la convivenza tra essi era divenuta intollerabile, tanto da indurli a porre fine alla stessa, chiedevano di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale, l'affido e il mantenimento del minore secondo le concordate modalità indicate in ricorso.
All'udienza del 12.06.2025 i ricorrenti comparivano personalmente dinanzi al giudice delegato ribadendo la volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni del PM, che apponeva il visto.
Le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che qui di seguito si riportano:
1) Il figlio minore (C.F. ) è affidato congiuntamente Per_2 C.F._3 ad entrambe i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale e le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente. I genitori devono comunicarsi, quando hanno con se il figlio, lo spostamento in altre località. È autorizzato ad entrambe i genitori il rilascio del passaporto personale valido per l'espatrio nonché ogni suo successivo rinnovo.
2) In relazione al diritto di visita, previo accordo con la madre, il padre potrà
2 vedere/tenere con se le figlie tutte le volte che potrà compatibilmente con le esigenze
e l'età del minore, nonché con le proprie necessità lavorative. In ogni caso, anche di mancato accordo, viene stabilito il seguente calendario al fine dell'espletamento del diritto/dovere di visita: - martedì e giovedì dalle 16:30 alle 19:30, nonché il sabato e la domenica con pernotto (alternati di settimana in settimana) dalle 09:30 alle 21:00.
- da 24 al 31 Dicembre con un genitore e dal 1 al 6 Gennaio con l'altro, alternati di anno in anno;
- il giorno di Pasqua con un genitore, e il Lunedì in Albis con l'altro alternati di anno in anno;
- 15 giorni consecutivi ad Agosto (o nel mese estivo prescelto) con un genitore e 15 giorni con l'altro alternati di anno in anno. In caso di malattia del minore, tenuto conto della gravità della medesima, il padre potrà sempre fargli visita.
3) In relazione agli aspetti economici: il padre, tenuto conto del proprio reddito [come da dichiarazioni reddituali allegate (cfr. all.11), e come da estratto contributivo allegato (cfr. all.12)], provvederà a versare alla madre sig.ra Parte_2
€200,00 mensili (quattrocento/00) per il mantenimento del figlio minore.
[...]
Inoltre ad integrazione del predetto assegno di mantenimento il sig. Parte_1 rinuncia integralmente alla propria quota del 50% (pari ad €100,00 mensili) di
Assegno Unico ed universale per i figli introdotto dal D.L. 230/2021 in favore della madre, acconsentendo ed autorizzando dunque che ella ne faccia richiesta all'ente erogatore della prestazione e ne ottenga il pagamento integrale del 100%. L'importo complessivo del mantenimento così versato dal sig. risulterà così pari ad Parte_1
€300,00 mensili. Il sig. inoltre, provvederà al versamento del 50% delle Parte_1 spese straordinarie necessarie per la prole (previa esibizione dei giustificativi di spesa), secondo lo schema previsto dal protocollo familiare del 29.11.2017 redatto dal Consiglio Nazionale Forense, cui si rimanda.
4)Relativamente alle spese le stessa restano compensate tra le parti.
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse del minore, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede:
- prende atto dell'accordo intervenuto tra (c.f.: ) Parte_1 C.F._1
e (c.f.: ) circa la Parte_2 C.F._2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore (nato a [...] il [...]) e lo recepisce come riportato Per_2 in parte motiva, dichiarandolo esecutivo a tutti gli effetti di legge;
- nulla per le spese;
- provvede con separato decreto alla liquidazione dei compensi spettanti agli avv.ti
Raffaele Auricchio ed Emanuele Improta ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 115/2002.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 12.6.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1459 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare del
12.06.2025, avente ad oggetto: “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su ricorso congiunto” e vertente
TRA
c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
Auricchio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Torre del Greco (NA), alla via Circumvallazione n.20, giusta procura in atti;
E
, c.f.: , rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2 dall'avv. Emanuele Improta, presso il cui studio elettivamente domicilia in Torre del Greco (NA), alla via Alcide de Gasperi n. 135/a, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1 INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.06.2025 i difensori costituiti hanno chiesto di disciplinare l'affidamento del figlio minore, le modalità dei rapporti con ciascun genitore e i correlati diritti di mantenimento alle condizioni indicate dalle parti in ricorso e in udienza.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 09.04.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di avere intrattenuto una convivenza more uxorio, che dalla loro unione era nata in data [...] un figlio, , e che, a causa di Per_1 incompatibilità caratteriali, la convivenza tra essi era divenuta intollerabile, tanto da indurli a porre fine alla stessa, chiedevano di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale, l'affido e il mantenimento del minore secondo le concordate modalità indicate in ricorso.
All'udienza del 12.06.2025 i ricorrenti comparivano personalmente dinanzi al giudice delegato ribadendo la volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni del PM, che apponeva il visto.
Le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che qui di seguito si riportano:
1) Il figlio minore (C.F. ) è affidato congiuntamente Per_2 C.F._3 ad entrambe i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale e le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente. I genitori devono comunicarsi, quando hanno con se il figlio, lo spostamento in altre località. È autorizzato ad entrambe i genitori il rilascio del passaporto personale valido per l'espatrio nonché ogni suo successivo rinnovo.
2) In relazione al diritto di visita, previo accordo con la madre, il padre potrà
2 vedere/tenere con se le figlie tutte le volte che potrà compatibilmente con le esigenze
e l'età del minore, nonché con le proprie necessità lavorative. In ogni caso, anche di mancato accordo, viene stabilito il seguente calendario al fine dell'espletamento del diritto/dovere di visita: - martedì e giovedì dalle 16:30 alle 19:30, nonché il sabato e la domenica con pernotto (alternati di settimana in settimana) dalle 09:30 alle 21:00.
- da 24 al 31 Dicembre con un genitore e dal 1 al 6 Gennaio con l'altro, alternati di anno in anno;
- il giorno di Pasqua con un genitore, e il Lunedì in Albis con l'altro alternati di anno in anno;
- 15 giorni consecutivi ad Agosto (o nel mese estivo prescelto) con un genitore e 15 giorni con l'altro alternati di anno in anno. In caso di malattia del minore, tenuto conto della gravità della medesima, il padre potrà sempre fargli visita.
3) In relazione agli aspetti economici: il padre, tenuto conto del proprio reddito [come da dichiarazioni reddituali allegate (cfr. all.11), e come da estratto contributivo allegato (cfr. all.12)], provvederà a versare alla madre sig.ra Parte_2
€200,00 mensili (quattrocento/00) per il mantenimento del figlio minore.
[...]
Inoltre ad integrazione del predetto assegno di mantenimento il sig. Parte_1 rinuncia integralmente alla propria quota del 50% (pari ad €100,00 mensili) di
Assegno Unico ed universale per i figli introdotto dal D.L. 230/2021 in favore della madre, acconsentendo ed autorizzando dunque che ella ne faccia richiesta all'ente erogatore della prestazione e ne ottenga il pagamento integrale del 100%. L'importo complessivo del mantenimento così versato dal sig. risulterà così pari ad Parte_1
€300,00 mensili. Il sig. inoltre, provvederà al versamento del 50% delle Parte_1 spese straordinarie necessarie per la prole (previa esibizione dei giustificativi di spesa), secondo lo schema previsto dal protocollo familiare del 29.11.2017 redatto dal Consiglio Nazionale Forense, cui si rimanda.
4)Relativamente alle spese le stessa restano compensate tra le parti.
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse del minore, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede:
- prende atto dell'accordo intervenuto tra (c.f.: ) Parte_1 C.F._1
e (c.f.: ) circa la Parte_2 C.F._2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore (nato a [...] il [...]) e lo recepisce come riportato Per_2 in parte motiva, dichiarandolo esecutivo a tutti gli effetti di legge;
- nulla per le spese;
- provvede con separato decreto alla liquidazione dei compensi spettanti agli avv.ti
Raffaele Auricchio ed Emanuele Improta ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 115/2002.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 12.6.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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