Rigetto
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 23/09/2025, n. 7474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7474 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07474/2025REG.PROV.COLL.
N. 08891/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8891 del 2024, proposto da UD AC, RM CÀ, OL UN, rappresentati e difesi dagli avvocati Claudia Zhara Buda, Massimo Zhara Buda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero Interno Dipartimento Polizia di Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 169/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero dell’Interno Dipartimento della Polizia di Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2025 il Cons. Dalila Satullo e udito per le parti l’avv. Massimo Zhara Buda;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti sono stati assunti nei ruoli dei commissari della Polizia di Stato a seguito della partecipazione al corso quadriennale per allievi aspiranti vice commissari presso l’Istituto superiore di polizia previsto dal d.P.R. 24 aprile 1982 n. 341.
Con atto del 24 luglio 2020 i ricorrenti hanno diffidato formalmente l’amministrazione a computare il periodo di frequenza del corso sia ai fini del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento sia ai fini del computo della pensione.
Il Ministero con la nota del 13 novembre 2020 ha negato il diritto invocato dagli interessati.
Questi ultimi hanno impugnato davanti al Tar Molise la predetta nota deducendo: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 55 e 59 l. n. 121/1981 e degli artt. 8, 9, 11, 17, 18, 20 e 21 d.P.R. n. 341/1982; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 1, lett. a), n. 1, l. n. 124/2015; violazione dell’art. 45 d.lgs. n. 95/2017, che estende espressamente agli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile l’art. 1811 d.lgs. n. 66/2010; violazione del principio di equiordinazione del personale delle forze di polizia; 3) in via subordinata, illegittimità costituzionale degli artt. 55, lett. a) e 59 l. n. 121/1981, nella formazione vigente fino all’entrata in vigore del d.lgs. n. 334/2000, in relazione agli artt. 3, 36 e 97 Cost.
Con sentenza n. 169/2024 del 28 maggio 2024 il Tar ha respinto il ricorso ritenendo che tra i frequentanti il corso e l’amministrazione non vi fosse un rapporto di servizio idoneo a giustificare il computo degli anni di frequenza ai fini dei requisiti per il pensionamento e dell’anzianità di servizio e che le questioni di incostituzionalità prospettate fossero manifestamente infondate.
I ricorrenti hanno ritualmente appellato deducendo i seguenti motivi:
1) erroneità della sentenza sul motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 55 e 59 l. n. 121/1981, nonché degli artt. 8, 9, 11, 17, 18, 20 e 21 d.P.R. n. 341/1982; omessa valutazione del complesso di aspetti semantici dell’esistenza del rapporto di servizio.
Al riguardo gli appellanti hanno evidenziato che il Tribunale non ha tenuto adeguatamente conto degli indici dai quali è possibile desumere l’esistenza di un rapporto di impiego tra gli aspiranti frequentanti il corso e l’amministrazione. In particolare: l’amministrazione ha operato trattenute assistenziali; per gli allievi aspiranti provenienti da altri ruoli della Polizia di Stato il periodo di frequenza del corso quadriennale è stato computato a tutti gli effetti come servizio nell’amministrazione, circostanza che rende irragionevole il mancato computo, ai fini pensionistici e dell’anzianità di servizio, della frequenza degli allievi aspiranti esterni; al corso si accedeva mediante un concorso per esami al quale erano ammessi solamente i candidati in possesso dei requisiti tipici del pubblico impiego; era prevista la nomina in prova, che sarebbe stata priva di senso in un corso di formazione che si presume “nell’esclusivo interesse” del candidato partecipante; agli allievi aspiranti si applicavano alcune disposizioni concernenti gli allievi degli istituti di istruzione della Polizia di Stato, per i quali il periodo di frequenza del corso di istruzione era computato come servizio reso; l’esistenza, a carico dei frequentanti, di specifici doveri la cui violazione era sanzionata sotto il profilo disciplinare si giustifica esclusivamente nell’interesse del datore di lavoro; l’ammissione al trattamento pensionistico di privilegio di cui alla l. n. 280/1981 ed alla l. n. 308/1981 per i frequentanti il corso quadriennale, in caso di perdita dell’idoneità psico-fisica, infermità o lesioni, costituisce indubbiamente istituto tipico del pubblico impiego; l’obbligo di “permanere” in servizio per cinque anni dal conseguimento del diploma costituisce un ulteriore indice dell’esistenza di un rapporto di servizio; la sussistenza del rapporto di pubblico impiego per i frequentanti il corso quadriennale avrebbe dovuto essere dedotto anche dal concetto di “trattamento economico” riservato agli allievi dei corsi, previsto in misura proporzionale alle retribuzioni delle qualifiche iniziali cui dava accesso il corso.
2) erroneità ed illogicità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 1, lett. a), n. 1) l. n. 124/2015 e dell’art. 45 d.lgs. n. 95/2017, che estende espressamente agli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile, tra gli altri l’art. 1811 d.lgs. n. 66/2010; violazione del principio di equiordinazione del personale delle forze di polizia.
Al riguardo gli appellanti hanno dedotto che il Tribunale non ha tenuto conto dell’art 45 d.lgs. n. 95/2017, che ha previsto l’estensione di quasi tutte le norme relative al trattamento economico dei militari previste dal d.lgs. n. 66/2010 ed in particolare dell’art. 1811 (Attribuzione stipendiale) che prevede, sia per gli ufficiali generali ed ufficiali superiori, sia per i maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli, che, per le rispettive attribuzioni economiche connesse all’anzianità di servizio, si computi l’anzianità di servizio a decorrere “ dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante ”.
3) illegittimità e/o erroneità della sentenza laddove ha ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 55, lett. a) e 59 l. n. 121/1981, nella formulazione vigente fino all’entrata in vigore del d.lgs. n. 334/2000, in relazione agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.
Al riguardo gli appellanti hanno ribadito che gli artt. 55, lett. a) e 59 l. n. 121/1981, ove interpretati nel senso ritenuto dal Tribunale, contrastano: con l’art. 3 Cost. perché la mancata equiparazione nel trattamento degli stessi partecipanti al corso di formazione a seguito di selezione concorsuale, determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento degli allievi aspiranti vice commissari, sia rispetto ai colleghi del medesimo corso provenienti dai ruoli della Polizia di Stato, sia rispetto agli omologhi delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare; con gli artt. 36 e 38 Cost. perché il mancato computo nell’anzianità di servizio del periodo di frequenza del corso quadriennale determina un’ingiusta riduzione dell’anzianità di servizio con conseguenze sul giusto trattamento economico da riconoscere al lavoratore, e soprattutto pregiudica fortemente i diritti previdenziali, considerando che il lavoratore ha subito le trattenute previdenziali senza il corrispondente riconoscimento del trattamento pensionistico, in termini di età pensionabile e di contributi versati; con l’art. 97, comma 1, Cost., perché si appalesa evidente la violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione sotto i profili dell’economicità e del buon andamento dell’azione amministrativa. Sarebbe, altresì, lesivo dell’interesse dell’amministrazione alla tutela della propria immagine e del proprio prestigio potenzialmente appannati dal trattamento gravemente discriminatorio riservato solo ad alcuni degli appartenenti alle Forze dell’ordine.
4) violazione direttiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003; istanza di rimessione della questione alla Corte di Giustizia della Comunità Europea.
Al riguardo gli appellanti hanno rappresentato che il rapporto in questione deve essere qualificato come rapporto di servizio computabile a fini pensionistici e di anzianità di servizio anche alla luce della direttiva 2003/88/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia.
Si è costituita l’amministrazione appellata, difendendo la legittimità dell’atto impugnato e la correttezza della sentenza impugnata.
All’udienza pubblica del 10 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. I primi due motivi di appello, in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.
In passato, l’assunzione nei ruoli dei commissari della Polizia di Stato avveniva, secondo la formulazione originaria dell’art. 55 della legge n. 121 del 1981, con due modalità: a) frequenza con esito positivo dell’Istituto Superiore di Polizia di cui all’art. 58; b) mediante concorso pubblico riservato ai laureati.
Ai fini dell’assunzione secondo quanto previsto alla lett. a), l’art. 58 della medesima legge prevedeva l’istituzione dell’Istituto Superiore di Polizia, individuando i relativi principi di funzionamento, in seguito attuati con il d.P.R. 341/1982.
L’art. 6 d.P.R. n. 341/1982 ha quindi istituito l’Istituto Superiore di Polizia, destinato ad organizzare i corsi per la nomina a Vice Commissario in prova. L’ammissione al corso in questione era riservata a coloro che avessero superato un apposito concorso per esami, i cui requisiti di accesso, comprensivi del possesso del diploma di scuola superiore, erano fissati dal successivo art. 9.
Alla selezione avrebbero potuto partecipare anche gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espletava funzioni di Polizia, ove in possesso dei requisiti individuati dall’art. 9.
Per quel che qui rileva, l’art. 11 prevedeva poi che i vincitori del concorso “1. … sono nominati allievi aspiranti commissari in prova ed ammessi a frequentare il corso quadriennale presso l’Istituto superiore di polizia; i vincitori provenienti dai ruoli della Polizia di Stato sono posti in aspettativa per la durata del corso mantenendo, se più favorevole, il trattamento economico già in godimento. 2. Per quanto non diversamente disposto, agli allievi aspiranti commissari in prova sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni concernenti gli allievi degli istituti di istruzione della Polizia di Stato. 3. Il servizio prestato per due anni come allievo aspirante commissario in prova è valido agli effetti dell’adempimento degli obblighi di leva; gli allievi durante il primo biennio di frequenza del corso hanno diritto al rinvio della chiamata di leva. ”.
L’art. 13 stabiliva inoltre che, al termine del primo biennio, gli allievi aspiranti Commissari in prova che avessero superato gli esami previsti e ottenuto il giudizio di idoneità da parte del direttore dell’istituto erano nominati aspiranti Commissari in prova. Al termine dei quattro anni, gli aspiranti Commissari in prova che avessero superato gli esami previsti erano ammessi a sostenere l’esame finale per il conseguimento del diploma (art. 14).
Ai sensi dell’art. 15 gli aspiranti che avessero superato l’esame finale erano nominati in prova nel ruolo dei Commissari, secondo l’ordine di graduatoria e ammessi a frequentare il corso di formazione previsto dall’art. 56, c. 1, l. n. 121/1981, presso la seconda sezione dell’Istituto superiore di polizia.
L’art. 17 individuava le ipotesi di dimissioni dal corso, contemplando la rinuncia dell’allievo, l’inidoneità, il mancato superamento degli esami, nonché motivi di carattere disciplinare. Qualora la dimissione fosse avvenuta per la perdita dell’idoneità fisica, psichica, per infermità o lesioni, riportate durante il corso e per causa di esso, era prevista l’applicazione del trattamento pensionistico privilegiato di cui alle leggi n. 280/1981 e n. 308/1981.
L’art. 18 demandava all’approvazione di un apposito regolamento l’individuazione delle sanzioni disciplinari e l’introduzione delle norme volte a regolare il relativo procedimento. In caso di applicazione di una sanzione disciplinare più grave della deplorazione, ai sensi dell’art. 19, era prevista l’espulsione dal corso.
Per quel che invece riguardava il “trattamento economico” degli allievi del corso, l’art. 59, l. n. 121/1981 prevedeva che questo fosse determinato in misura proporzionale alla retribuzione della qualifica iniziale cui il corso dava accesso, con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero del Tesoro, riservando il trattamento più favorevole eventualmente in essere agli allievi provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato.
Dal quadro normativo appena descritto si ricava che gli aspiranti commissari venivano immessi nel ruolo dei commissari di Polizia e quindi “in servizio” soltanto dopo aver frequentato e concluso, con esito positivo, il corso di formazione quadriennale e dopo avere superato l’esame finale previsto dall’art. 14, cui conseguiva la nomina in prova “nel ruolo di commissario”.
L’ammissione al corso, in seguito al concorso, non dava quindi luogo ad un rapporto di servizio ma ad un rapporto di formazione dedicato all’istruzione, alla preparazione professionale degli aspiranti allievi ed al completamento della selezione, finalizzata all’instaurazione di un futuro rapporto di servizio.
A parere del collegio, tale conclusione non può essere messa in dubbio dai profili di disciplina valorizzati dagli appellanti.
Ed infatti:
- la circostanza che per gli allievi aspiranti provenienti da altri ruoli della Polizia di Stato il periodo del corso fosse computato ai fini dell’anzianità e pensionistici si giustifica per il fatto che questi ultimi erano già stati immessi nei ruoli alle dipendenze dell’amministrazione con evidente differenza sostanziale della loro posizione rispetto a quella degli odierni appellanti;
- durante la frequenza del corso le trattenute applicate agli stessi sul loro trattamento economico erano solo quelle di carattere assistenziale a conferma della natura formativa del corso;
- la circostanza che al corso si accedesse mediante concorso non è indice dell’instaurazione di un rapporto di servizio, in quanto dipendeva esclusivamente dal numero limitato di posti disponibili; parimenti la circostanza che i requisiti per l’accesso al corso fossero analoghi a quelli previsti per l’accesso al pubblico impiego dipendeva dal fatto che il corso era strumentale alla successiva assunzione, che avveniva a seguito del superamento degli esami finali del corso medesimo;
- l’obbligo quinquennale di permanenza in servizio di cui all’art. 21 sorgeva solamente dopo il positivo superamento dell’esame finale di cui all’art. 14 e quindi dopo l’immissione in ruolo;
- il trattamento economico, determinato solo in misura proporzionale alla retribuzione della qualifica iniziale cui il corso dava accesso, non rappresentava un corrispettivo per la prestazione compiuta a favore dell’amministrazione ma rientrava nei redditi “assimilati” ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, c. 1, lett. c), d.p.r. n. 917/1986, che includono « le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante »;
- il riconoscimento di una pensione privilegiata non è indice rivelatore di un rapporto di servizio in quanto si tratta di un istituto di natura assicurativa per la corresponsione di un indennizzo/risarcimento in seguito ad un infortunio subito dall’allievo nel corso delle attività ricomprese nel corso;
- l’art. 11, c. 4, d.P.R. n. 341/1982 si limitava ad escludere che gli allievi aspiranti commissari dovessero anche assolvere agli obblighi di leva, senza alcuna equiparazione al periodo di leva obbligatoria sotto ogni altro profilo, neppure sotto quello previdenziale;
- l’estensione nei confronti degli allievi aspiranti delle altre disposizioni concernenti gli allievi già in ruolo degli istituti di istruzione della Polizia di Stato non è significativa in quanto è logico che si applicassero, in un Istituto di Polizia, le stesse disposizioni nei confronti di tutti gli allievi;
- la previsione, a carico dei frequentanti il corso, di specifici doveri presidiati da sanzioni disciplinari (v. art. 16 d.P.R. n. 341/1982) non è indice della instaurazione del rapporto di servizio, venendo in rilievo doveri connessi alla frequentazione dell’istituto ed allo svolgimento delle attività formative;
- nessun rilievo può avere il riferimento all’istituto della “prova”: infatti i soggetti che accedevano al corso non erano “vice commissari in prova”, bensì “allievi aspiranti vice commissari in prova” (e dopo due anni “aspiranti vice commissari in prova”), intervenendo la nomina “in prova” nel ruolo di commissari solamente con il superamento dell’esame finale (v. art. 15, d.P.R. n. 341/1982).
Con riguardo poi all’art. 1811 del d.lgs. n. 66/2010, va ribadito che “da tale norma non è dato ricavare la decorrenza del termine dell’anzianità di servizio dalla qualifica di aspirante, ma solo il riconoscimento delle nuove posizioni stipendiali per ciascun grado. Né la diversa interpretazione dei ricorrenti, in assenza di una previsione espressa, può essere sostenuta sulla base del principio di equiordinazione del personale delle forze di Polizia ricavato dall’art. 8 della legge 124 del 2015.
Da tali norme si ricava un principio di equiordinazione, principalmente sotto il profilo economico e tendenzialmente rivolto al futuro. Sotto il profilo esegetico non si ritiene corretto impiegare un criterio interpretativo ricavabile dal riordino operato nel 2015 riferito ad un corso di formazione disciplinato dal un D.P.R. dell’82, trattandosi di elementi di comparazione distonici che, inevitabilmente, conducono a conseguenze contrastanti con quanto previsto dalla legislazione dell’epoca.
Il principio invocato va quindi correttamente inteso come avente natura tendenziale e programmatica, non impedendo, tuttavia, che in presenza di titoli durante la frequenza del corso le trattenute applicate ai ricorrenti sul loro trattamento economico erano solo quelle di carattere assistenziale, e non quelle di carattere previdenziale e contributivo, a conferma della natura meramente formativa del corso. specifiche peculiarità caratterizzanti un caso concreto, venga applicato un trattamento differente” (Cons. Stato, sez. VI, 12 agosto 2025, n. 7021).
3. Il terzo motivo di appello è infondato, ritenendo il collegio manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 55, lett. a) e 59 l. n. 121/1981.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 3 Cost. si rileva che:
- non sussiste alcuna disparità di trattamento tra gli allievi esterni e gli allievi già appartenenti alla Polizia di Stato, atteso che tali categorie di soggetti non versavano nella medesima situazione. Infatti, gli allievi già appartenenti alla Polizia di Stato, a differenza degli allievi esterni, erano incardinati nei ruoli dell’amministrazione ed erano ammessi a beneficiare, ai sensi dell’art. 11, c. 2, d.P.R. n. 341/1982, di un periodo di aspettativa (computato ai fini dell’anzianità di servizio e retribuito in misura più elevata rispetto agli altri allievi) che seguiva logiche legate al rapporto di lavoro già in essere;
- per quanto concerne la disparità di trattamento rispetto agli aspiranti dirigenti delle altre forze di polizia ad ordinamento civile e di quelle ad ordinamento militare, parte appellante si limita ad accennare alla sussistenza di regimi diversi e più favorevoli, senza individuarne gli estremi normativi e lo specifico contenuto. In ogni caso va rilevato che, relativamente all’accesso alle qualifiche da ufficiale nelle forze armate, la modalità ordinaria di reclutamento è quella che prevede la previa ammissione alle Accademie militari che, al pari del corso quadriennale di cui al d.P.R. n. 341/1982, non dà luogo all’immissione in ruolo prima dell’avvenuta conclusione con esito positivo del percorso di studio degli allievi (art. 720 d.lgs. n. 66/2010). Nelle forze di Polizia a ordinamento civile sono, invece, attualmente in vigore modalità di reclutamento del personale dirigente tramite concorso al quale si accede se in possesso di laurea magistrale (ad esempio: in architettura o ingegneria per i vigili del fuoco secondo il d.lgs. n. 217/2005, in materie giuridiche per i commissari di Polizia, ai sensi dell’attuale d.lgs. n. 334/2000), e a seguito del cui superamento si è immediatamente immessi in ruolo, senza che ciò possa evidenziare alcuna irragionevole disparità di trattamento con i partecipanti al corso quadriennale oggetto di causa. Quest’ultimo, infatti, costituisce una modalità di selezione completamente diversa, rivolta a soggetti non laureati, avente un contenuto prettamente formativo, al punto da consentire ex post , con l’esito positivo del percorso e al massimo tre esami aggiuntivi (art. 12, c. 2, d.P.R. n. 341/1982), il conseguimento della laurea in giurisprudenza, e con il riconoscimento degli esami sostenuti anche per i corsi di laurea in economia o scienze politiche (art. 16, d.P.R. n. 341/1982).
Il collegio ritiene parimenti che sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 36 e 38 Cost. e con riferimento all’art. 97 Cost., tenuto conto della natura formativa del corso, durante il quale sono state effettuate solamente trattenute di natura assistenziale, e dell’assenza, per le ragioni già evidenziate, di irragionevolezza e disparità di trattamento della disciplina censurata rispetto a quella prevista per altri appartenenti alle forze dell’ordine.
4. È infondato anche il quarto motivo di appello, relativo alla violazione della direttiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003.
Ed infatti, la Corte di Giustizia con sentenza del 28 ottobre2021 in C–909/19, ha stabilito il seguente principio: “L’art. 2.1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che il lasso di tempo durante il quale un lavoratore segue una formazione professionale impostagli dal suo datore di lavoro, che si svolge al di fuori del suo luogo di lavoro abituale, nei locali del prestatore dei servizi di formazione, e durante il quale egli non esercita le sue funzioni abituali, costituisce orario di lavoro, ai sensi di tale disposizione”.
Nel caso in esame, tuttavia, il corso sostenuto dai ricorrenti non è qualificabile come attività formativa svolta in costanza di rapporto di lavoro (atteso che, per le ragioni sopra esposte, il rapporto di lavoro tra i ricorrenti e la p.a. resistente si costituiva solo alla fine del quadriennio di formazione) ma come formazione propedeutica all’instaurazione del rapporto di lavoro medesimo, alla quale non può pertanto applicarsi la direttiva richiamata.
A ciò si aggiunga che la direttiva contiene esclusivamente una disciplina relativa all’organizzazione dell’orario di lavoro a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e gli appellanti non indicano da quali disposizioni della medesima direttiva discenderebbe l’obbligo per l’amministrazione di considerare l’attività svolta ai fini dell’anzianità di servizio.
Ne segue l’irrilevanza della questione sollevata, alla luce della giurisprudenza unionale richiamata.
5. Per tutte le ragioni sopra esposte, l’appello va integralmente respinto.
6. La particolarità della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dalila Satullo | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO