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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 20/10/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr. ssa Carmela Labella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2687/2022 R.G. promossa da:
Parte_1 rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall' avv. FAVATA' MASSIMO e dall'avv. CAIAZZO
ROSANNA, elettivamente domiciliata presso il loro studio, come da procura in atti
PARTE OPPONENTE contro
CP_1
rappresentata e difesa dall' avv. PROSPERI MATTEO elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per l' udienza cartolare del 25.06.2025,
l'avv. FAVATA' MASSIMO e l'avv. CAIAZZO ROSANNA, , per la parte opponente, concludono come segue: “(…) - revocare il decreto ingiuntivo N. 697/2022 – r.g. n. 1714/2022 poiché emesso in assenza di qualsivoglia credito della nei confronti della Controparte_1 Parte_1
- in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare la in persona
[...] Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore della Parte_1
pagina 1 di 17 della somma di € 40.155,38 oltre interessi dalla data di pagamento di ogni singola fattura sino al soddisfo, per aver percepito dette somme senza alcuna giustificazione ed avendo così realizzato un indebito arricchimento e/o arricchimento senza causa;
- condannare la in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno che il Giudicante riterrà congruo ex art. 96 c.p.c., per aver evidentemente agito in sede monitoria con malafede;
- condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese legali, con CP_1 distrazione in favore dei procuratori difensori che se ne dichiarano antistatari (…)”;
l'avv. PROSPERI MATTEO , per la parte opponente, conclude come segue: “(…) precisa le proprie conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta del 15.05.2023 (ritrascritte anche nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 1 c.p.c.), e chiede la concessione dei termini di cui al l'articolo 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica nel rispetto dei termini di legge
(60+20), con decorrenza dal termine che sarà indicato dall'adito Giudice. Con ogni riserva di legge.
(…)”; segnatamente, nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 1 c.p.c., conclude come segue: “(…) in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 697/2022, risultando l'avversa opposizione del tutto infondata in fatto e diritto, dilatoria e, comunque, non provata;
• nel merito: per tutte le ragioni esposte in narrativa, rigettare integralmente l'opposizione avversaria, ivi compresa la domanda riconvenzionale e la domanda di indebito arricchimento svolta in via residuale e sussidiaria da perché del tutto infondate in fatto e in diritto, Parte_2 generiche e non provate, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
• In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di opposizione e del procedimento monitorio, in favore dello scrivente procuratore che si dichiara sin da ora antistatario (…)”;
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la roponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 697/2022 - con il quale era stato ingiunto ad essa parte opponente il pagamento della somma di euro 37.399,23, oltre interessi e spese della procedura monitoria per asserite forniture di merce - e ne chiedeva il rigetto. Il tutto con il favore delle spese del giudizio.
Segnatamente, eccepiva la inesistenza di alcun rapporto commerciale tra la società opposta ed essa società opponente;
eccepiva, altresì, la gravità estrema dell'azione monitoria proposta dalla
[...] atteso che, a dire di essa società esponente, non aveva mai intrattenuto alcun rapporto CP_2 commerciale con la non avendo mai ordinato, contrattato, ricevuto alcunché da detta Controparte_2 società; che l'azione monitoria, tanto spregiudicatamente proposta, costituiva, a parere di essa
[...] una vera e propria truffa ordita ai suoi danni, con l'utilizzo di documentazione e Parte_1
pagina 2 di 17 supporti informatici non rispondenti alla realtà o palesemente artefatti;
che essa opponente, per tali ragioni, aveva provveduto, antecedentemente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, a sporgere denuncia-querela contro il legale rappresentante della ed eventuali ulteriori soggetti CP_2 collusi, chiedendone la condanna alla massima pena per i reati evidentemente posti in essere a suo danno (doc. 1); che, essa , era un'azienda economicamente sana e virtuosa, Parte_1 che non era mai stata attinta da istanze di fallimento, procedure esecutive o protesti di sorta, chiudendo tutti gli ultimi esercizi in utile;
che, a dire di essa esponente, si trattava di un vero e proprio scellerato disegno ordito per tentare di avvantaggiarsi proprio degli schemi di pagamento “a maglie larghe” di una società notoriamente ricca e con grande disponibilità economica, da parte di una s.r.l. neo costituita, con amministratore appena diciottenne, che, tuttavia, a dire dell'opposta, avrebbe venduto nell'arco di pochi mesi merce per molte decine di migliaia di euro;
che le fatture prodotte a corredo della richiesta monitoria si riferivano a merce mai richiesta, ne' visionata, ne' ordinata ne' tantomeno consegnata ad essa che non esisteva né un contratto, né una scheda Parte_1
d'ordine e neppure una pec o mail con cui sarebbe stata richiesta una fornitura;
che le fatture ex adverso prodotte erano state confezionate ad hoc per rendere la merce difficilmente riconoscibile, recando diciture descrittive vaghe senza alcun codice identificativo o matricola di riferimento;
che, quanto ai “documenti di trasporto” ex adverso allegati al ricorso monitorio, gli stessi risultavano, non dissimilmente dalle fatture, assolutamente inidonei a dimostrare alcunché, confezionati ad hoc proprio per richiedere il decreto ingiuntivo;
che, infatti, non recavano né l'indicazione del vettore che avrebbe materialmente effettuato la presunta consegna, né alcuna firma leggibile, essendovi al suo posto piuttosto un generico scarabocchio apposto a penna e non riconducibile ad alcuno;
che era onere della presunta creditrice dimostrare nel corso del giudizio, a fronte della dettagliata contestazione, di aver effettivamente consegnato, mediante una determinata azienda di trasporto, la presunta “bigiotteria a stock” per quasi centomila euro;
che la opposta aveva posto quale prova della propria pretesa creditoria, la circostanza che “alcune” delle fatture spiccate nei confronti di essa esponente fossero state effettivamente pagate;
che, tuttavia, il pagamento effettivamente avvenuto, non provava affatto la debenza di alcunché, ma soltanto la solidità economica di essa esponente che usava dare mandato all'Istituto di credito ove intratteneva un rapporto di conto corrente, la Monte dei Paschi di Siena – Fil. di SA OR IC (TA), di addebitare direttamente, senza preventiva autorizzazione ad hoc, tutte le fatture ricevute dai propri (molteplici) fornitori;
che nella denuncia-querela sporta dal legale rappresentante di essa società in data ben antecedente rispetto alla notifica del decreto ingiuntivo ( doc.
1) si deduceva che nell'aprile 2022, all'atto della periodica verifica delle fatture e degli ordinativi insieme al proprio ufficio contabile, il legale rappresentante di nome si era avveduto di Pt_1
pagina 3 di 17 numerose fatture spiccate dalla e che, più precisamente, erano state riscontrate, Controparte_2 anche dall'esame del “cassetto fiscale” ( n. 7 fatture spiccate nel periodo intercorrente tra il 15.9.2021 ed il 14.2.2022, per la somma complessiva di € 77.527,62 e, segnatamente:
- fattura emessa dalla n. 18/21 del 13.10.2021 dell'importo Controparte_2 di € 4.118,96 per “Bigiotteria assortita galvanizzata venduta a stock”;
- fattura emessa dalla n. 17/22 dell'11.1.2022 dell'importo Controparte_2 di € 9.434,50 recante la dicitura “Bigiotteria Fashion in metallo assortito”; Co
- fattura emessa dalla n. 9/22 del 7.1.2022 dell'importo di € CP_2
9.249,43 recante la dicitura “Bigiotteria in metallo assortita galvanizzata”;
- fattura emessa dalla n. 1/22 del 3.1.2022 dell'importo di € Controparte_2
6.670,23 recante la dicitura “Bigiotteria assortita in metallo”;
- fattura emessa dalla n. 80/21 del 31.12.2021 dell'importo Controparte_2 di € 8.637,09 recante la dicitura “Semilavorati in metallo assortiti”; Co
- fattura emessa dalla n. 12/21 del 15.9.2021 dell'importo di CP_2
€ 5.311,94 recante la dicitura “Semilavorati in metallo assortiti”;
- fattura emessa dalla n. 30/22 del 14.2.2022 dell'importo di Controparte_2
€ 24.670,96 recante la dicitura “Bigiotteria Fashion in metallo galvanizzato assortita colori assortiti”;
- fattura emessa dalla n. 17/22 dell'11.1.2022 dell'importo Controparte_2 di € 18.869,01 recante la dicitura “Bigiotteria Fashion in metallo assortita”; che, tali fatture, si era evidenziato in sede di querela producendo l'estratto del cassetto fiscale (doc. 2) erano “peculiarmente” pervenute ben successivamente la data di emissione del relativo documento;
che, pertanto, si aveva ragione di ritenere, che ciò era stato architettato al fine di rendere il più tardi possibile conoscibile ad essa opponente l'emissione di detti documenti, per evitare o procrastinare, rispetto alla RIBA bancaria, le contestazioni che certamente sarebbero state formalizzate;
che, secondo il contenuto di dette fatture, in un periodo di appena 5 mesi, la “neocostituita” aveva venduto alla Controparte_2 Parte_1 oltre settantacinquemila euro di “bigiotteria” non meglio indicata;
che essa società si Pt_1 occupava essenzialmente di produzione e vendita di occhiali e lenti, avendo la bigiotteria un ruolo assolutamente marginale e di contorno ( es. catenella di sostegno degli occhiali da vista e poco altro;
che in sede di detta, periodica, revisione contabile si era appreso che erano state emesse fatture in assenza di qualsiasi contratto o accordo commerciale, da un soggetto giuridico sostanzialmente sconosciuto, per decine di migliaia di euro;
che, in forza di RIBA, gran parte degli importi delle fatture pagina 4 di 17 nn. 12/21, 9/22, 18/21, 80/21, 30/22 e 1/22 innanzi citate, per complessivi € 40.155,38 erano stati pagati e, segnatamente:
- in data 31.3.2022 € 4.318,54 con causale “saldo fattura n. 80/21”;
- in data 31.3.2022 € 6.167,74 con causale “1° rata fattura n. 30/22”;
- in data 31.3.2022 € 6.670,23 con causale “saldo totale fattura del 3.1.2022”;
- in data 31.12.2021 € 5.311,94 con causale “saldo fattura n. 12/21 del
15.9.21”;
- in data 31.1.2022 per € 4.118,96 con causale “saldo fattura n. 18/21 del
13.10.2021”
- in data 28.2.2022 per € 4.318,54 con causale “prima rata fattura n. 80 del
31.12.2021;
- in data 28.2.2022 per € 9.249,43 con causale “saldo fattura n. 9/22”; che tali pagamenti non erano né disposti né autorizzati da essa società, volta per volta, con riferimento alle singole fatture;
che come da prassi ed accordo con il Monte dei Paschi di Siena, infatti, tutte le riba riferite a “fornitori” che transitavano sul suddetto conto corrente, venivano automaticamente, indistintamente, pagate;
che pertanto, a dire di essa esponente, il pagamento delle fatture suddette, lungi dal provare la sussistenza di un rapporto commerciale, era invece la ragione per cui essa opponente spiegava domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme inconsapevolmente corrisposte alla Controparte_2 per fatture sconosciute e riferite a merce mai ordinata né ricevuta, pari ad € 40.155,38; che ad ulteriore riprova della assoluta mancanza di conoscenza del suddetto rapporto commerciale essa società produceva il “registro iva acquisti” di essa anno 2022 (doc. 3), dal quale si Parte_1 evinceva che, a differenza delle centinaia di poste ivi annotate, non era registrata alcuna delle suddette fatture proprio perché riferite ad operazioni inesistenti;
che non appena riscontrati tali addebiti in conto corrente per merce mai ordinata, né consegnata, essa esponente aveva immediatamente diffidato con allegate pec (docc. 4a e 4b) il legale rappresentante della alla restituzione delle somme Controparte_2 senza titolo incamerate dalla stessa azienda, contestando, naturalmente, l'assenza di qualsivoglia contratto o ordine;
che la però, non potendo, ritrattare l'assurda richiesta di CP_2 CP_2 pagamento, aveva proseguito, agendo addirittura in sede monitoria e producendo documentazione che, si aveva ragione di ritenere, fosse completamente artefatta, avuto riguardo, in particolar modo, ai documenti di trasporto, in considerazione della mancata consegna di alcunché; che, in considerazione all'asserito “riconoscimento di debito” ad opera di essa la circostanza Parte_1 non corrispondeva affatto al vero, ed era stata fraudolentemente rappresentata nel ricorso monitorio dalla ove si leggeva “(…) si producono gli estratti delle chat contenenti gli scambi di Controparte_2
pagina 5 di 17 conversazioni intercorse via whats'app (doc. 11) tra di e personale di Per_1 CP_2 Pt_1
costituenti riconoscimento dei rapporti di vendita intercorsi tra le parti nonché
[...] riconoscimento di debito da parte di (…)”; che, oltre a disconoscere, per quanto Parte_1 possibile, il contenuto degli “estratti delle chat”, circostanza della quale avrebbe informato la Procura della Repubblica come appendice della già sporta denuncia-querela, rimane basita della circostanza che tale elemento, essa opponente eccepiva, altresì, tale “riconoscimento” non perveniva dal presunto debitore ( ) e non era indirizzato al presunto creditore ( ) ma, tra un certo Parte_1 CP_2
e personale della ”, come riportato testualmente nello stesso CP_3 CP_2 Parte_1 ricorso monitorio;
che, ex multis, Cass. civ. n. 24710/2015, a mente della quale “ (…) La ricognizione di debito ha natura di negozio unilaterale recettizio, sicché il suo effetto si verifica solo se la dichiarazione sia indirizzata alla persona del creditore (…)”; che il soggetto intestatario dell'utenza mobile +39 3405031540 in questione era tale lavoratrice dipendente di essa società; Persona_2 che la una volta esaminato tale “conversazione” con tale “Simone di P.G. Group” (come ex Per_2 adverso indicato) ne aveva recisamente contestato il contenuto, sporgendo formale denuncia querela in danno della per il contenuto artefatto e non vero della suddetta chat (doc. 6); che con il Controparte_1 formale assenso della intestataria dell'utenza de qua, si riservava di produrre in giudizio la Per_2 denuncia querela dalla stessa sporta per non avere mai intrattenuto detta chat, con riferimento alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo, con la che oltre alla opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo vi era stato anche l'avvio di due procedimenti penali, l'uno ad istanza di essa Parte_1 per i fatti de quibus e l'altro promosso dalla per la fantomatica chat “con
[...] Per_2 riconoscimento di debito” alla medesima attribuita;
che, inoltre, essa esponente spiegava domanda riconvenzionale in quanto la aveva ottenuto il pagamento di fatture emesse nei Controparte_1 confronti di essa per € 40.155,38 e, segnatamente: Parte_1
- in data 31.3.2022 € 4.318,54 con causale “saldo fattura n. 80/21”;
- in data 31.3.2022 € 6.167,74 con causale “1° rata fattura n. 30/22”;
- in data 31.3.2022 € 6.670,23 con causale “saldo totale fattura del 3.1.2022”;
- in data 31.12.2021 € 5.311,94 con causale “saldo fattura n. 12/21 del
15.9.21”;
- in data 31.1.2022 per € 4.118,96 con causale “saldo fattura n. 18/21 del
13.10.2021”
- in data 28.2.2022 per € 4.318,54 con causale “prima rata fattura n. 80 del
31.12.2021;
pagina 6 di 17 - in data 28.2.2022 per € 9.249,43 con causale “saldo fattura n. 9/22”; che tali pagamenti si riferivano a merce mai ordinata né consegnata ad essa che detti Parte_1 pagamenti erano stati effettuati direttamente dall'istituto di credito presso il quale essa deducente intratteneva il rapporto di conto corrente, la Monte di Paschi di Siena – Fil. di SA OR IC (TA) unicamente in esecuzione del mandato ricevuto dalla cliente di pagare tutte le RIBA di fornitori che pervenissero;
che il pagamento, in altri termini, era stato effettuato direttamente (quanto incolpevolmente) dalla senza alcuna autorizzazione relativa alle singole fatture, ma in ossequio CP_4 ad una prassi nel rapporto con la cliente, notoriamente affidabile economicamente;
che la somma di €
40.155,38 era stata corrisposta alla in assenza di qualsiasi ragione giustificatrice, e, Controparte_1 pertanto, essa esponente aveva diritto alla sua restituzione/ripetizione ai sensi del disposto dell'art. 2033 c.c.; che, nel caso di specie, infatti, a dire di essa opponente non si discettava di contestazioni circa la natura, la quantità, la qualità della merce o vizi nella fornitura, quanto, piuttosto, di somme corrisposte a cagione dell'artifizio escogitato dalla ma in assenza di alcuna ragione Controparte_1 giustificatrice o di alcuna causa che ne avesse legittimato la percezione;
che l'azione di ripetizione dell'indebito si fondava proprio sulla nullità del pagamento per mancanza di causa solvendi, (Cfr.
Cass. 13297/2013 che argomenta sull'inesistenza dell'obbligazione) che il fondamento dell'azione era da ricercarsi nell'ingiustificato arricchimento della controparte;
che, infatti, il semplice fatto che si fosse effettuata una prestazione non dovuta implicava che vi fosse stato stato un arricchimento dell'accipiens; che, in via estremamente subordinata, la domanda di condanna al pagamento della somma di € 40.155,38 poteva essere formulata anche sotto il profilo giuridico dell'“arricchimento senza causa”. Per tutti i motivi innanzi esposti, l' formulava le seguenti Parte_1 conclusioni “(…) In via preliminare: - sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo N.
697/2022 – r.g. n. 1714/2022 non sussistendone i presupposti e, più diffusamente, per le ragioni esposte nel corpo del presente atto;
Al definitivo: - revocare il decreto ingiuntivo N. 697/2022 – r.g. n.
1714/2022 poiché emesso in assenza di qualsivoglia credito della nei confronti Controparte_1 della - in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore della Controparte_1 della somma di € 40.155,38 oltre interessi dalla data di pagamento di Parte_1 ogni singola fattura sino al soddisfo, per aver percepito dette somme senza alcuna giustificazione ed avendo così realizzato un indebito arricchimento e/o arricchimento senza causa;
- condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno che il CP_1
Giudicante riterrà congruo ex art. 96 c.p.c., per aver evidentemente agito in sede monitoria con malafede;
- condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1
pagina 7 di 17 pagamento delle spese legali, con distrazione in favore dei procuratori difensori che se ne dichiarano antistatari (…)”.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva CP_1 ed eccepiva l'infondatezza della opposizione, di cui chiedeva il rigetto, con conferma del d.i. opposto e con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio. Chiede, altresì, il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla controparte. Segnatamente, esponeva che a monte delle fatture che controparte aveva, ad un certo punto, deciso di smettere di pagare ad essa vi erano ordini CP_1 scritti provenienti dalla parte opponente e prove della consegna della merce, che confermavano i rapporti commerciali intercorsi tra le parti, che avrebbe prodotto in Giudizio nel rispetto delle preclusioni istruttorie;
che vi erano i documenti di trasporto relativi a ciascuna fattura emessa da essa
(già prodotti nel monitorio) sui quali era presente la firma del vettore, che sarebbero stati CP_1 puntualmente confermati dalle deposizioni del compilatore mediante apposita prova per testi;
che le circostanze riguardanti la richiesta e la consegna degli ordini si sarebbero potute provare da CP_5
dipendente della che aveva curato ed intrattenuto i rapporti con
[...] Controparte_1 Pt_1 per conto di essa società opposta, nonché da che in più occasioni aveva
[...] Persona_3 accompagnato durante le trasferte di lavoro presso l'opponente ; che Controparte_5 Parte_1 una volta ricevuta la merce – il primo d.d.t. risaliva al 15.09.2021 e l'ultimo al 14.02.2022 – Pt_1 aveva integralmente pagato 5 delle 7 fatture emesse da essa e corrisposto un primo
[...] CP_2 acconto sulla sesta, e poi aveva illegittimamente interrotto il pagamento del residuo dovuto;
che, a dire di essa opposta, era semplicemente risibile quanto controparte sosteneva in merito ad una presunta prassi bancaria in virtù della quale il suo istituto di credito (Banca MPS) avrebbe pagato, indistintamente, qualsiasi fattura di qualsiasi fornitore;
che l' non aveva prodotto alcun Parte_1 documento idoneo a suffragare tale tesi;
che nessun pagamento tramite Ri.ba. veniva autorizzato dalla Banca senza il preventivo consenso e/o autorizzazione del cliente titolare del conto corrente;
che la società opponente aveva ammesso che l'utenza telefonica dalla quale provenivano i messaggi allegati al ricorso monitorio era riferibile ad una propria dipendente di nome che Persona_2
l'altro soggetto coinvolto nella corrispondenza telematica di cui trattasi era padre del Controparte_5 legale rappresentante della nonché dipendente responsabile Controparte_1 Persona_4 commerciale di che entrambi i soggetti sopra citati ( e Controparte_1 Controparte_5 [...]
erano pertanto, a dire di essa esponente, senza dubbio legittimati ad esprimere la volontà delle Per_2 rispettive società, entrambi in qualità di dipendenti addetti al commerciale delle rispettive società, che detta circostanza non era stata smentita né contestata da controparte;
che anche se la fosse Per_2 stata carente di un potere rappresentativo di , era evidente, a dire di essa esponente, che Parte_1
pagina 8 di 17 la sua qualità di dipendente era stata idonea ad ingenerare un legittimo affidamento su essa società esponente che, anche in virtù dei messaggi WhatsApp ricevuti da altra dipendente di Parte_1 dall'utenza n. 328/3926768, aveva dato seguito agli ordini senza poi ricevere il pagamento del dovuto;
che posto che controparte – rectius la sua dipendente - asseriva che le conversazioni in parola erano state artefatte, essa società si rendeva disponibile a mettere a disposizione del Giudice e/o di un CTU il supporto fisico sul quale erano presenti i messaggi della chat in questione - ovvero il telefono cellulare di il quale aveva già dato assenso a che ciò avvenisse – affinché ne fosse Controparte_5 accertata la genuinità; che a riprova dell'autenticità delle chat WhatsApp contestate dall'opponente, si allegava relazione peritale rilasciata dal dott. condotta sulle conversazioni WhatsApp Persona_5 ricevute via email dal difensore di essa società (doc. 3); che relativamente alle denunce penali allegate all'atto di opposizione - (all. 1) e 6), essa società ne contestava il contenuto;
che, le stesse, a dire di essa esponente, non costituivano minima prova degli assunti avversari, trattandosi di dichiarazioni e documenti di formazione unilaterale, provenienti cioè dalla stessa parte che li aveva esibiti e, quindi, in mancanza di un accertamento terzo delle circostanze ivi contenute, non idonei ad assurgere ad elementi di prova dei fatti contestati, in quanto documenti strumentali e preordinati a giustificare l'inadempiente condotta contrattuale posta in essere da a danno di essa Parte_1 CP_1 che, peraltro, essa società faceva rilevare che le querele allegate dall'opponente erano successive alla intimazione e diffida di pagamento inviata da essa ad in data 21.04.2022 CP_1 Parte_1 ed allegata come doc. 10) al fascicolo monitorio;
che del tutto infondata era anche la domanda riconvenzionale ex adverso svolta, generica, pretestuosa e non provata, di cui essa società chiedeva l'integrale rigetto;
che, a dire di essa esponente, i pagamenti effettuati dalla società opponente Pt_1
poi ingiustificatamente interrotti dopo la corresponsione del primo acconto sulla sesta fattura
[...] emessa da essa erano sorretti da una causa giustificatrice costituita dal rapporto Controparte_1 commerciale instaurato ed intercorso tra le società, estrinsecatosi nella regolare consegna della merce di cui alle fatture saldate da;
che l'onere probatorio nella ripetizione dell'indebito Parte_1 oggettivo gravava sul creditore istante, il quale era tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, quindi, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustificasse (ex multis, Corte
d'Appello Milano n. 1190/2022, Tribunale Milano Sez. Lavoro n. 928/2020, Tribunale Busto Arsizio n.
440/2021); che l' che aveva in tutta evidenza autorizzato i pagamenti effettuati doveva Parte_1 dimostrare di non aver ricevuto la merce che aveva pagato, gravando in questo caso, sul solvens, la relativa prova;
che quanto al fatto che, a detta della parte opponente, un ulteriore elemento a riprova del carattere indebito del pagamento dalla stessa effettuato nei confronti di sarebbe dovuto CP_2 risiedere nella assoluta mancanza di conoscenza o di precedenti contatti tra le due società, tale assunto, pagina 9 di 17 a dire di essa opposta, non corrispondeva al vero atteso che, essa esponente, già nel ricorso monitorio essa esponente aveva chiarito, anche in via documentale, che i rapporti commerciali intercorsi tra le società odierne litiganti trovavano la propria origine e ragione d'essere nei pregressi rapporti intrattenuti da con le società e entrambe riferibili alla Parte_2 CP_6 Controparte_7 stessa compagine familiare della tali società, dall'anno 2019 all'anno 2021, avevano CP_1 infatti instaurato e proseguito rapporti commerciali continuativi con e per Parte_2 importi ben superiori a quelli qui oggetto di discussione, trattandosi di quantitativi di merce venduta per un valore superiore ad € 100.000,00 (centomila/00); che la genesi dei rapporti intercorsi tra le società
, ed , da una parte, e tra ed , dall'altra, CP_6 CP_7 Parte_1 CP_2 Parte_1 peraltro era riferibile all'attività di rappresentanza commerciale svolta dal succitato Controparte_5 già socio e legale rappresentante di e 1973, e poi dipendente addetto al commerciale di CP_6 CP_7
; che tramite le suddette società ( , e avevano CP_2 Controparte_5 CP_6 CP_7 CP_2 instaurato e intrattenuto rapporti commerciali con l'opponente prima con e Parte_1 CP_6
e poi con che aveva sempre curato e procurato i contatti e le CP_7 CP_2 Controparte_5 relazioni commerciali tra le suddette società ed;
che, era, quindi, in quest'ottica che Parte_1 andava inquadrato il rapporto commerciale intercorso tra ed posto in CP_2 Parte_1 discussione in modo strumentale e pretestuoso. Tutto ciò premesso, la così CP_1 concludeva “(…) • in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 697/2022, risultando l'avversa opposizione del tutto infondata in fatto e diritto, dilatoria e, comunque, non provata;
• nel merito: per tutte le ragioni esposte in narrativa, rigettare integralmente
l'opposizione avversaria, ivi compresa la domanda riconvenzionale e la domanda di indebito arricchimento svolta in via residuale e sussidiaria da perché del tutto Parte_2 infondate in fatto e in diritto, generiche e non provate, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
• In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di opposizione
e del procedimento monitorio in favore dello scrivente procuratore che si dichiara sin da ora antistatario (…)”.
Disposta, ex art. 649 c.p.c., la sospensione dell' esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, concessa a norma dell' art. 642 c.p.c.; ammesse ed escusse le prove orali richieste dalle parti nei limiti di cui all'ordinanza ammissiva delle suddette prove;
all' udienza cartolare del 25.06.2025, sulle conclusive richieste dei procuratori delle parti in epigrafe riportate, la causa passava in decisione con la concessione dei termini, ex art. 190 c.p.c..
******** pagina 10 di 17 L' opposizione appare fondata e, pertanto, deve essere accolta.
All'uopo, occorre rammentare che “(…) l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 7020 del 12.03.2019; Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 5415 del 25.02.2019), nell'ambito del quale le parti, risultando invertite soltanto formalmente, conservano la loro posizione sostanziale anche in punto di onere probatorio.
Di conseguenza, il creditore opposto, attore in senso sostanziale – per aver richiesto l'emissione del decreto -, ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato ed, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria – c.d. an e c.d. quantum del credito -; viceversa, ai sensi dell'art. 2697, comma secondo, c.c., grava sul debitore opponente – convenuto in senso sostanziale – l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, modificativo e/o estintivo di detto diritto di credito.
Dunque, qualora il debitore opponente – convenuto in senso sostanziale -, nel corso del giudizio di opposizione, contesti l'an e/o il quantum del credito, in base agli ordinari principi di riparto dell'onere probatorio nel giudizio civile, ai sensi dell'art. 2697, comma primo, c.p.c., costituisce onere della parte opposta – in quanto attrice in senso sostanziale – fornire la prova, sia dell'esistenza (c.d. an debeatur) che dell'ammontare (c.d. quantum debeatur) della pretesa creditoria esercitata in giudizio.
Inoltre, se, certamente, in materia di responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c., il creditore può limitarsi “(…) alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n.
25584 del 12.10.2018); tuttavia, il creditore, in caso di contestazione relativa all'an del credito, deve comunque provare la fonte negoziale del suo diritto.
In altre parole, anche in materia di responsabilità contrattuale, in caso di contestazione del debitore riguardante l'an debeatur, il creditore è tenuto a dimostrare il titolo del proprio diritto di credito.
Passando, ora, ad affrontare lo specifico caso in esame, deve evidenziarsi che, a fronte del fatto che la parte opponente, ha contestato l'an debeatur, di contro l'opposta non sembra che abbia fornito la prova del titolo del proprio asserito diritto di credito.
Innanzitutto, deve evidenziarsi che le fatture non costituiscono di per sé prova dell'esistenza del credito;
sicché, nel giudizio di opposizione, il creditore non può limitarsi a produrre le fatture, ma deve dimostrare in modo compiuto l'esistenza e l'ammontare del credito vantato.
Deve, cioè fornire elementi probatori come ad es. contratti, ordini, corrispondenza commerciale, prove di consegna e di prestazione. pagina 11 di 17 Non sembra che parte opposta abbia fornito alcuno dei suddetti elementi probatori.
Ed, infatti, quanto alla documentazione allegata alla memoria istruttoria n. 2) - docc. da 9 a 14-, attesa la espressa, tempestiva e puntuale contestazione di detta documentazione posta in essere dalla opponente con la successiva memoria istruttoria n. 3), deve evidenziarsi che la stessa non appare idonea a provare che la merce di cui alle fatture in questione sia stata dapprima ordinata dalla opponente e poi consegnata alla stessa società.
Ciò in quanto dall' esame di detta documentazione non emerge alcuna sottoscrizione, né sugli asseriti ordini, né sugli asseriti documenti di trasposto, riferibile alla società opponente.
Passando, poi, ad esaminare il doc. 11) allegato al ricorso monitorio, ossia la conversazione
WhatsApp che sarebbe intervenuta tra – attuale legale rappresentante della società Controparte_5 opposta - ed una dipendente dalla società opponente, è appena il caso di evidenziare che, in caso di tempestiva ed espressa contestazione circa l'autenticità della conversazione, colui che vuole avvalersi di detto documento deve dimostrare l'autenticità della conversazione WhatsApp in quanto gli
Screenshot delle chat possono essere prodotti come riproduzioni meccaniche (art. 2712 c.c.), ma non hanno pieno valore probatorio se la controparte ne contesta l'autenticità.
Poiché nel caso in esame il doc. 11) è stato espressamente contestato, sarebbe stata necessaria una perizia informatica sul dispositivo da cui proviene la conversazione che, tuttavia, nel caso in esame, non è stato messo a disposizione del Tribunale. Ed, infatti, solo attraverso una c.t.u. sul dispositivo si sarebbe potuto accertare l'effettiva esistenza della conversazione, la data e l'ora dei messaggi, l' identità del mittente e del destinatario, nonché l'integrità dei dati con assenza di manipolazioni.
Nel presente giudizio la parte opposta non ha inteso presentare in giudizio il telefono o il supporto originale su cui sarebbe avvenuta la conversazione, per consentire la verifica diretta da parte del
Giudice e/o del c.t.u.; sicché anche il doc. 11) sopra citato non può essere considerato un elemento probatorio a sostegno dell'asserito credito vantato da parte opposta.
Passando, ora, alla prova orale espletata all'udienza del 25.02.2025 occorre, innanzitutto, evidenziare che non possono essere poste a fondamento del presente giudizio le dichiarazioni rese da in quanto costui ha reso le dichiarazioni di cui al ridetto verbale, in sede di Persona_4 interrogatorio formale, in qualità di legale rappresentante della società opposta. Tuttavia, dall' esame della Visura storica relativa a depositata da parte opponente in pari data, Controparte_1 emerge che , all'epoca della predetta udienza, non era il legale rappresentante Persona_4 della società opposta. Tale carica era rivestita dal padre di , ossia da Parte_3 CP_5
[...]
pagina 12 di 17 Appare, dunque, evidente che l'interrogatorio formale deferito da parte opponente, per essere valido, doveva essere reso da . Controparte_5
Né le dichiarazioni di possono essere utilizzate, in questa sede, come prova Persona_4 testimoniale, non solo perché non è stato indicato nella lista dei testi, ma anche Persona_4 perché, non essendo stato interrogato in qualità di testimone, non ha reso l'impegno di dire la verità.
Quanto, poi, alle dichiarazioni rese da , occorre, innanzitutto, evidenziare che Controparte_5 deve confermarsi in questa sede la declaratoria di incapacità a testimoniare, ex art. 246 c.p.c., di in quanto, dall'esame della Visura storica relativa a Controparte_5 Controparte_1 depositata da parte opponente, emerge chiaramente che costui è attualmente il legale rappresentante di detta società e, pertanto, è incapace a testimoniare.
Accolta, poi, la richiesta di parte opposta di sentire in sede di interrogatorio Controparte_5 libero, in qualità di attuale legale rappresentante della società opposta - in quanto, essendo presente personalmente anche il legale rappresentante della società opponente, questo Giudice, ex art. 117 c.p.c., ha ritenuto opportuno sentire le parti in contraddittorio fra di loro sui fatti di causa-, tuttavia, neppure le dichiarazioni di rese in sede di interrogatorio libero hanno potuto apportare al Controparte_5 giudizio elementi probatori a sostegno della posizione di parte opposta in quanto le dichiarazioni rese da sono state sostanzialmente smentite dal legale rappresentante della società Controparte_5 opponente , pure sentito in sede di interrogatorio libero. Parte_4
Passando, poi, alla deposizione rilasciata dalla teste deve evidenziarsi Testimone_1 che, se, certamente, la teste non risulta incapace a testimoniare in senso tecnico, ex art. 246 c.p.c., tuttavia, la sua deposizione, non può considerarsi del tutto attendibile atteso che, dall' esame della predetta Visura storica relativa a depositata da parte opponente, emerge che la Controparte_1 stessa risulta essere unica socia al 100% della predetta società; sicché, poiché la sua deposizione - non del tutto attendibile-, non risulta corroborata da alcun altro valido elemento probatorio, non può, in questa sede, essere ritenuta idonea a sostenere la tesi di parte opposta.
In conclusione, alla luce di quanto sopra riportato, deve ritenersi che parte opposta non ha assolto al proprio onere probatorio circa l' esistenza e l' entità del proprio asserito credito;
sicché, deve essere accolta l'opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Passando, ora, alla domanda riconvenzionale proposta dalla società opponente, deve ritenersi che la stessa appare fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Parte opponente, invero, non solo assume che nulla è dovuto relativamente alle due fatture poste a fondamento del ricorso per d.i. opposto – e, segnatamente, la fattura n. 17/22 e n. 30/22 – ma assume, pagina 13 di 17 altresì, di aver ingiustamente pagato gli importi di cui alle ulteriori seguenti fatture: n. 18/21; n. 9/22;
n. 1/22 ; n. 80/21; n. 12/21, per un complessivo importo di euro 40.155,38, atteso che, a dire di parte opponente, a fronte di una totale inesistenza di ordinazioni, né di consegna di merce, detti pagamenti erano stati effettuati direttamente dall'Istituto di credito presso il quale intratteneva il rapporto di conto corrente, Monte di Paschi di Siena – Fil. di SA OR IC (TA) - unicamente in esecuzione del mandato ricevuto di pagare tutte le RIBA di fornitori che pervenissero;
sicché, il pagamento, in altri termini, era stato effettuato direttamente dalla senza alcuna autorizzazione relativa alle singole CP_4 fatture, ma in ossequio ad una prassi nel rapporto con la cliente.
La versione dei fatti posta a fondamento della domanda riconvenzionale di parte opponente appare adeguatamente provata.
In particolare, la teste - la quale appare del tutto attendibile in quanto, dopo Testimone_2 aver dichiarato di essere una dipendente della opponente dal 2017, ha precisato, poi, di occuparsi proprio “(…) della amministrazione ed esamino le fatture che emettono i fornitori e i d.d.d.d.t.t. della merce che arriva (…)”-, dopo aver risposto, al cap. 3) articolato da parte opposta nella memoria istruttoria n. 2) ed avente ad oggetto le fatture in questione “(…) non mi risulta che vi sia mai stato un ordine corrispondente;
io mi occupo anche degli ordini e non ricordo che abbiamo fatto questi ordini (…)”; la teste, poi, ha fatto una precisazione molto importante, e cioè che “(…) noi vendiamo occhiali e in piccolissima parte bigiotteria;
ADR: la quantità di bigiotteria riportata nelle fatture non corrisponde assolutamente alla piccola quantità di bigiotteria che noi vendiamo;
ADR: nei nostri punti vendita non è mai stata né esposta, né venduta una tale quantità di bigiotteria (…)”.
Ancora, la predetta teste, in risposta al cap. 4) articolato da parte opposta nella memoria istruttoria n. 2), ha risposto “(…) non mi risulta che sia mai arrivata detta merce e comunque non in mia presenza;
e, comunque, anche se io non fossi stata presente abbiamo un tipo di organizzazione del lavoro in base al quale quotidianamente il sig. mi avverte della merce che è stata consegnata Pt_1
o che deve essere consegnata e mai mi ha riferito che è stata consegnata o che doveva essere consegnata la merce di cui alle predette fatture (…)”.
La teste , poi, in risposta al cap. 6) articolato da parte opposta nella memoria Testimone_2 istruttoria n. 2) – cap. 6): “(…) L'esistenza delle fatture innanzi citate è stata fortuitamente scoperta dalla solo a seguito di una revisione contabile (…)” – ha confermato quanto Parte_1 riportato nel capitolo e ha confermato, altresì il capo. 7 ) – cap. 7): “(…) Per accordo costituente prassi con l'Istituto di credito Monte dei Paschi di Siena ove la intrattiene un Parte_1 rapporto di conto corrente, ogni fattura pervenuta veniva pagata automaticamente dalla Banca, senza richiesta di preventiva autorizzazione ad hoc (…)”-, aggiungendo che “(…) dopo quanto accaduto, pagina 14 di 17 ossia i fatti per cui è causa, la situazione con la è molto più controllata (…) la pagava CP_4 CP_4 automaticamente le riba dei nostri fornitori abituali senza autorizzazione;
ADR: non so perché ha ritenuto di pagare le riba anche della Azienda opposta che, per quanto è a mia conoscenza non è mai stata fornitrice della Azienda per cui lavoro;
ADR: la ditta per cui lavoro non è mai stata insolvente con alcuno dei suoi fornitori (…)”.
La deposizione rilasciata dalla teste appare del tutto attendibile in quanto, in qualità di Per_2 dipendente della opponente dal 2017, appare verosimile che fosse a conoscenza delle circostanze di cui ai predetti capitoli avendo, peraltro, precisato di occuparsi proprio “(…) della amministrazione ed esamino le fatture che emettono i fornitori e i d.d.d.d.t.t. della merce che arriva (…)”.
Inoltre, la deposizione rilasciata dalla predetta teste appare del tutto coerente con il contenuto della denuncia penale sporta da parte opponente in data 20.05.2022 ( cfr. doc. 1 allegato al fascicolo di parte opponente), peraltro, in data anche anteriore al deposito del ricorso monitorio in questione, avvenuto in data 20.06.2022.
Alla luce di quanto sopra riportato appare fondata la domanda riconvenzionale in parola atteso che appare adeguatamente provato che i pagamenti delle fatture - richiesti in restituzione con la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente -, per accordo tra la opponente e l'Istituto di credito
Monte dei Paschi di Siena - ove la intratteneva un rapporto di conto corrente-, Parte_1 venissero effettuati automaticamente dalla Banca, senza richiesta di preventiva autorizzazione ad hoc.
Peraltro, non risulta espressamente e puntualmente contestato, con ogni conseguenza, ex art. 115
c.p.c.., quanto riportato da parte opponente nella nota autorizzata depositata in data 18.06.2025, ossia che in seguito alle denunce -querele sporte dalla opponente, “(…) il Tribunale di Arezzo ha disposto il rinvio a giudizio di , già legale rappresentante della stessa (…)”. Persona_4 Controparte_1
In conclusione, non solo deve essere revocato il d.i. per non aver, la parte opposta, assolto al proprio onere probatorio, ma, inoltre, per quanto sopra riportato, deve ritenersi che la società opponente abbia fornito la prova della totale inesistenza del credito di cui alle fatture relative alla domanda riconvenzionale.
Avendo parte opponente provato la totale inesistenza dei crediti di cui alle predette ulteriori fatture, va da sé che l'opposta deve essere condannata a restituire alla opponente la somma di euro 40.155,38, per aver ingiustamente ed illegittimamente percepito detta somma in danno dell'opponente.
Non resta, pertanto, che condannare l'opposta a restituire alla opponente la somma di euro
40.155,38, oltre interessi legali dalla data di pagamento di ogni singola fattura e sino al saldo.
pagina 15 di 17 Occorre, infine, pronunciarsi sulla ulteriore domanda di parte opponente di condanna della parte opposta al risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c..
La domanda appare fondata.
Ed, infatti, risultano, nel caso di specie, evidentemente integrati i requisiti della “(…) mala fede o colpa grave (…) ” richiesti dall'art. 96 c.p.c. per il riconoscimento della responsabilità aggravata e del conseguente risarcimento dei danni.
Invero, l'opposta ha avanzato richiesta di decreto ingiuntivo e resistito nel presente giudizio di opposizione, nella consapevolezza della propria condotta, senza fondare la propria domanda su una valida e sostenibile prova ed argomentazione giuridica.
Pare pertanto doveroso riconoscere in favore della parte opponente il risarcimento dei danni derivanti dalla temerarietà della lite e dalla mala fede/ colpa grave dell' opposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c..
Al riguardo si precisa che, per costante e consolidata giurisprudenza “(…) la previsione della speciale responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. comprende tutte le ipotesi di atti e comportamenti processuali delle parti e copre ogni possibile effetto pregiudizievole che ne derivi (…)”, anche in difetto di deduzione o di dimostrazione dello specifico danno subito e costituito “(…) dagli oneri di ogni genere che la parte vittoriosa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare
l'ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi anche morali affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza (…)” (ex multis
Cassazione Civile n. 20995/2011; n. 17485/2011; n. 6796/2003; Tribunale di Milano 27 ottobre 2011).
Deve, pertanto, disporsi a carico della parte opposta il pagamento di una somma, che secondo i dettati di cui all'art. 96 c.p.c. e secondo le disposizioni giurisprudenziali (cfr. Tr. di Piacenza del
15.11.2011, Cass. Civ. n. 21570/2012, Tr. di Arezzo n. 1411/2017 del 14.12.2017), così come disposto dal Tribunale di Verona, deve essere riconosciuta entro una forbice tra un minimo di un quarto ed un massimo del doppio delle spese di lite, parametrandola alla gravità dell'abuso.
Nel caso di specie, tenuto conto della gravità della condotta dell'opposta che ha avanzato richiesta di decreto ingiuntivo per una somma di una certa rilevanza e resistito nel presente giudizio di opposizione nella consapevolezza della propria condotta, senza fondare la propria domanda su una valida e sostenibile prova ed argomentazione giuridica, deve disporsi a carico dell' opposta, il pagamento di una somma corrispondente al doppio dell' importo che si liquiderà in questa sede a titolo di competenze professionali e, dunque, nella somma già rivalutata di euro 15.200,00.
Quanto alle spese del giudizio, invero, seguono la soccombenza e si liquidano – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n. 54/2014 e succ. mod. – come segue: euro 1.700,00 per la fase di studio della pagina 16 di 17 controversia;
euro 1.200,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 1.800,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 2.900,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sull' opposizione ad d.i. n. 697/2022, proposta da nei confronti di nonché sulla domanda Parte_1 CP_1 riconvenzionale proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 697/2022;
2. accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna la parte opposta a restituire alla parte opponente la somma di euro 40.155,38, oltre interessi legali dalla data di pagamento di ogni singola fattura e sino al saldo;
3. condanna, altresì, la parte opposta al pagamento in favore della parte opponente della somma già rivalutata di euro 15.200,00, ex art. 96, comma primo, c.p.c..
4. condanna, infine, la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 286,00 per spese, € 7.600,00 per competenze professionali, oltre 15% per
Spese Generali, IVA, CPA se dovute, con distrazione in favore dei procuratori difensori che se ne dichiarano antistatari.
Arezzo, 20/10/2025 il Giudice dr. ssa Carmela Labella
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr. ssa Carmela Labella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2687/2022 R.G. promossa da:
Parte_1 rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall' avv. FAVATA' MASSIMO e dall'avv. CAIAZZO
ROSANNA, elettivamente domiciliata presso il loro studio, come da procura in atti
PARTE OPPONENTE contro
CP_1
rappresentata e difesa dall' avv. PROSPERI MATTEO elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per l' udienza cartolare del 25.06.2025,
l'avv. FAVATA' MASSIMO e l'avv. CAIAZZO ROSANNA, , per la parte opponente, concludono come segue: “(…) - revocare il decreto ingiuntivo N. 697/2022 – r.g. n. 1714/2022 poiché emesso in assenza di qualsivoglia credito della nei confronti della Controparte_1 Parte_1
- in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare la in persona
[...] Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore della Parte_1
pagina 1 di 17 della somma di € 40.155,38 oltre interessi dalla data di pagamento di ogni singola fattura sino al soddisfo, per aver percepito dette somme senza alcuna giustificazione ed avendo così realizzato un indebito arricchimento e/o arricchimento senza causa;
- condannare la in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno che il Giudicante riterrà congruo ex art. 96 c.p.c., per aver evidentemente agito in sede monitoria con malafede;
- condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese legali, con CP_1 distrazione in favore dei procuratori difensori che se ne dichiarano antistatari (…)”;
l'avv. PROSPERI MATTEO , per la parte opponente, conclude come segue: “(…) precisa le proprie conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta del 15.05.2023 (ritrascritte anche nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 1 c.p.c.), e chiede la concessione dei termini di cui al l'articolo 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica nel rispetto dei termini di legge
(60+20), con decorrenza dal termine che sarà indicato dall'adito Giudice. Con ogni riserva di legge.
(…)”; segnatamente, nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 1 c.p.c., conclude come segue: “(…) in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 697/2022, risultando l'avversa opposizione del tutto infondata in fatto e diritto, dilatoria e, comunque, non provata;
• nel merito: per tutte le ragioni esposte in narrativa, rigettare integralmente l'opposizione avversaria, ivi compresa la domanda riconvenzionale e la domanda di indebito arricchimento svolta in via residuale e sussidiaria da perché del tutto infondate in fatto e in diritto, Parte_2 generiche e non provate, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
• In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di opposizione e del procedimento monitorio, in favore dello scrivente procuratore che si dichiara sin da ora antistatario (…)”;
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la roponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 697/2022 - con il quale era stato ingiunto ad essa parte opponente il pagamento della somma di euro 37.399,23, oltre interessi e spese della procedura monitoria per asserite forniture di merce - e ne chiedeva il rigetto. Il tutto con il favore delle spese del giudizio.
Segnatamente, eccepiva la inesistenza di alcun rapporto commerciale tra la società opposta ed essa società opponente;
eccepiva, altresì, la gravità estrema dell'azione monitoria proposta dalla
[...] atteso che, a dire di essa società esponente, non aveva mai intrattenuto alcun rapporto CP_2 commerciale con la non avendo mai ordinato, contrattato, ricevuto alcunché da detta Controparte_2 società; che l'azione monitoria, tanto spregiudicatamente proposta, costituiva, a parere di essa
[...] una vera e propria truffa ordita ai suoi danni, con l'utilizzo di documentazione e Parte_1
pagina 2 di 17 supporti informatici non rispondenti alla realtà o palesemente artefatti;
che essa opponente, per tali ragioni, aveva provveduto, antecedentemente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, a sporgere denuncia-querela contro il legale rappresentante della ed eventuali ulteriori soggetti CP_2 collusi, chiedendone la condanna alla massima pena per i reati evidentemente posti in essere a suo danno (doc. 1); che, essa , era un'azienda economicamente sana e virtuosa, Parte_1 che non era mai stata attinta da istanze di fallimento, procedure esecutive o protesti di sorta, chiudendo tutti gli ultimi esercizi in utile;
che, a dire di essa esponente, si trattava di un vero e proprio scellerato disegno ordito per tentare di avvantaggiarsi proprio degli schemi di pagamento “a maglie larghe” di una società notoriamente ricca e con grande disponibilità economica, da parte di una s.r.l. neo costituita, con amministratore appena diciottenne, che, tuttavia, a dire dell'opposta, avrebbe venduto nell'arco di pochi mesi merce per molte decine di migliaia di euro;
che le fatture prodotte a corredo della richiesta monitoria si riferivano a merce mai richiesta, ne' visionata, ne' ordinata ne' tantomeno consegnata ad essa che non esisteva né un contratto, né una scheda Parte_1
d'ordine e neppure una pec o mail con cui sarebbe stata richiesta una fornitura;
che le fatture ex adverso prodotte erano state confezionate ad hoc per rendere la merce difficilmente riconoscibile, recando diciture descrittive vaghe senza alcun codice identificativo o matricola di riferimento;
che, quanto ai “documenti di trasporto” ex adverso allegati al ricorso monitorio, gli stessi risultavano, non dissimilmente dalle fatture, assolutamente inidonei a dimostrare alcunché, confezionati ad hoc proprio per richiedere il decreto ingiuntivo;
che, infatti, non recavano né l'indicazione del vettore che avrebbe materialmente effettuato la presunta consegna, né alcuna firma leggibile, essendovi al suo posto piuttosto un generico scarabocchio apposto a penna e non riconducibile ad alcuno;
che era onere della presunta creditrice dimostrare nel corso del giudizio, a fronte della dettagliata contestazione, di aver effettivamente consegnato, mediante una determinata azienda di trasporto, la presunta “bigiotteria a stock” per quasi centomila euro;
che la opposta aveva posto quale prova della propria pretesa creditoria, la circostanza che “alcune” delle fatture spiccate nei confronti di essa esponente fossero state effettivamente pagate;
che, tuttavia, il pagamento effettivamente avvenuto, non provava affatto la debenza di alcunché, ma soltanto la solidità economica di essa esponente che usava dare mandato all'Istituto di credito ove intratteneva un rapporto di conto corrente, la Monte dei Paschi di Siena – Fil. di SA OR IC (TA), di addebitare direttamente, senza preventiva autorizzazione ad hoc, tutte le fatture ricevute dai propri (molteplici) fornitori;
che nella denuncia-querela sporta dal legale rappresentante di essa società in data ben antecedente rispetto alla notifica del decreto ingiuntivo ( doc.
1) si deduceva che nell'aprile 2022, all'atto della periodica verifica delle fatture e degli ordinativi insieme al proprio ufficio contabile, il legale rappresentante di nome si era avveduto di Pt_1
pagina 3 di 17 numerose fatture spiccate dalla e che, più precisamente, erano state riscontrate, Controparte_2 anche dall'esame del “cassetto fiscale” ( n. 7 fatture spiccate nel periodo intercorrente tra il 15.9.2021 ed il 14.2.2022, per la somma complessiva di € 77.527,62 e, segnatamente:
- fattura emessa dalla n. 18/21 del 13.10.2021 dell'importo Controparte_2 di € 4.118,96 per “Bigiotteria assortita galvanizzata venduta a stock”;
- fattura emessa dalla n. 17/22 dell'11.1.2022 dell'importo Controparte_2 di € 9.434,50 recante la dicitura “Bigiotteria Fashion in metallo assortito”; Co
- fattura emessa dalla n. 9/22 del 7.1.2022 dell'importo di € CP_2
9.249,43 recante la dicitura “Bigiotteria in metallo assortita galvanizzata”;
- fattura emessa dalla n. 1/22 del 3.1.2022 dell'importo di € Controparte_2
6.670,23 recante la dicitura “Bigiotteria assortita in metallo”;
- fattura emessa dalla n. 80/21 del 31.12.2021 dell'importo Controparte_2 di € 8.637,09 recante la dicitura “Semilavorati in metallo assortiti”; Co
- fattura emessa dalla n. 12/21 del 15.9.2021 dell'importo di CP_2
€ 5.311,94 recante la dicitura “Semilavorati in metallo assortiti”;
- fattura emessa dalla n. 30/22 del 14.2.2022 dell'importo di Controparte_2
€ 24.670,96 recante la dicitura “Bigiotteria Fashion in metallo galvanizzato assortita colori assortiti”;
- fattura emessa dalla n. 17/22 dell'11.1.2022 dell'importo Controparte_2 di € 18.869,01 recante la dicitura “Bigiotteria Fashion in metallo assortita”; che, tali fatture, si era evidenziato in sede di querela producendo l'estratto del cassetto fiscale (doc. 2) erano “peculiarmente” pervenute ben successivamente la data di emissione del relativo documento;
che, pertanto, si aveva ragione di ritenere, che ciò era stato architettato al fine di rendere il più tardi possibile conoscibile ad essa opponente l'emissione di detti documenti, per evitare o procrastinare, rispetto alla RIBA bancaria, le contestazioni che certamente sarebbero state formalizzate;
che, secondo il contenuto di dette fatture, in un periodo di appena 5 mesi, la “neocostituita” aveva venduto alla Controparte_2 Parte_1 oltre settantacinquemila euro di “bigiotteria” non meglio indicata;
che essa società si Pt_1 occupava essenzialmente di produzione e vendita di occhiali e lenti, avendo la bigiotteria un ruolo assolutamente marginale e di contorno ( es. catenella di sostegno degli occhiali da vista e poco altro;
che in sede di detta, periodica, revisione contabile si era appreso che erano state emesse fatture in assenza di qualsiasi contratto o accordo commerciale, da un soggetto giuridico sostanzialmente sconosciuto, per decine di migliaia di euro;
che, in forza di RIBA, gran parte degli importi delle fatture pagina 4 di 17 nn. 12/21, 9/22, 18/21, 80/21, 30/22 e 1/22 innanzi citate, per complessivi € 40.155,38 erano stati pagati e, segnatamente:
- in data 31.3.2022 € 4.318,54 con causale “saldo fattura n. 80/21”;
- in data 31.3.2022 € 6.167,74 con causale “1° rata fattura n. 30/22”;
- in data 31.3.2022 € 6.670,23 con causale “saldo totale fattura del 3.1.2022”;
- in data 31.12.2021 € 5.311,94 con causale “saldo fattura n. 12/21 del
15.9.21”;
- in data 31.1.2022 per € 4.118,96 con causale “saldo fattura n. 18/21 del
13.10.2021”
- in data 28.2.2022 per € 4.318,54 con causale “prima rata fattura n. 80 del
31.12.2021;
- in data 28.2.2022 per € 9.249,43 con causale “saldo fattura n. 9/22”; che tali pagamenti non erano né disposti né autorizzati da essa società, volta per volta, con riferimento alle singole fatture;
che come da prassi ed accordo con il Monte dei Paschi di Siena, infatti, tutte le riba riferite a “fornitori” che transitavano sul suddetto conto corrente, venivano automaticamente, indistintamente, pagate;
che pertanto, a dire di essa esponente, il pagamento delle fatture suddette, lungi dal provare la sussistenza di un rapporto commerciale, era invece la ragione per cui essa opponente spiegava domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme inconsapevolmente corrisposte alla Controparte_2 per fatture sconosciute e riferite a merce mai ordinata né ricevuta, pari ad € 40.155,38; che ad ulteriore riprova della assoluta mancanza di conoscenza del suddetto rapporto commerciale essa società produceva il “registro iva acquisti” di essa anno 2022 (doc. 3), dal quale si Parte_1 evinceva che, a differenza delle centinaia di poste ivi annotate, non era registrata alcuna delle suddette fatture proprio perché riferite ad operazioni inesistenti;
che non appena riscontrati tali addebiti in conto corrente per merce mai ordinata, né consegnata, essa esponente aveva immediatamente diffidato con allegate pec (docc. 4a e 4b) il legale rappresentante della alla restituzione delle somme Controparte_2 senza titolo incamerate dalla stessa azienda, contestando, naturalmente, l'assenza di qualsivoglia contratto o ordine;
che la però, non potendo, ritrattare l'assurda richiesta di CP_2 CP_2 pagamento, aveva proseguito, agendo addirittura in sede monitoria e producendo documentazione che, si aveva ragione di ritenere, fosse completamente artefatta, avuto riguardo, in particolar modo, ai documenti di trasporto, in considerazione della mancata consegna di alcunché; che, in considerazione all'asserito “riconoscimento di debito” ad opera di essa la circostanza Parte_1 non corrispondeva affatto al vero, ed era stata fraudolentemente rappresentata nel ricorso monitorio dalla ove si leggeva “(…) si producono gli estratti delle chat contenenti gli scambi di Controparte_2
pagina 5 di 17 conversazioni intercorse via whats'app (doc. 11) tra di e personale di Per_1 CP_2 Pt_1
costituenti riconoscimento dei rapporti di vendita intercorsi tra le parti nonché
[...] riconoscimento di debito da parte di (…)”; che, oltre a disconoscere, per quanto Parte_1 possibile, il contenuto degli “estratti delle chat”, circostanza della quale avrebbe informato la Procura della Repubblica come appendice della già sporta denuncia-querela, rimane basita della circostanza che tale elemento, essa opponente eccepiva, altresì, tale “riconoscimento” non perveniva dal presunto debitore ( ) e non era indirizzato al presunto creditore ( ) ma, tra un certo Parte_1 CP_2
e personale della ”, come riportato testualmente nello stesso CP_3 CP_2 Parte_1 ricorso monitorio;
che, ex multis, Cass. civ. n. 24710/2015, a mente della quale “ (…) La ricognizione di debito ha natura di negozio unilaterale recettizio, sicché il suo effetto si verifica solo se la dichiarazione sia indirizzata alla persona del creditore (…)”; che il soggetto intestatario dell'utenza mobile +39 3405031540 in questione era tale lavoratrice dipendente di essa società; Persona_2 che la una volta esaminato tale “conversazione” con tale “Simone di P.G. Group” (come ex Per_2 adverso indicato) ne aveva recisamente contestato il contenuto, sporgendo formale denuncia querela in danno della per il contenuto artefatto e non vero della suddetta chat (doc. 6); che con il Controparte_1 formale assenso della intestataria dell'utenza de qua, si riservava di produrre in giudizio la Per_2 denuncia querela dalla stessa sporta per non avere mai intrattenuto detta chat, con riferimento alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo, con la che oltre alla opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo vi era stato anche l'avvio di due procedimenti penali, l'uno ad istanza di essa Parte_1 per i fatti de quibus e l'altro promosso dalla per la fantomatica chat “con
[...] Per_2 riconoscimento di debito” alla medesima attribuita;
che, inoltre, essa esponente spiegava domanda riconvenzionale in quanto la aveva ottenuto il pagamento di fatture emesse nei Controparte_1 confronti di essa per € 40.155,38 e, segnatamente: Parte_1
- in data 31.3.2022 € 4.318,54 con causale “saldo fattura n. 80/21”;
- in data 31.3.2022 € 6.167,74 con causale “1° rata fattura n. 30/22”;
- in data 31.3.2022 € 6.670,23 con causale “saldo totale fattura del 3.1.2022”;
- in data 31.12.2021 € 5.311,94 con causale “saldo fattura n. 12/21 del
15.9.21”;
- in data 31.1.2022 per € 4.118,96 con causale “saldo fattura n. 18/21 del
13.10.2021”
- in data 28.2.2022 per € 4.318,54 con causale “prima rata fattura n. 80 del
31.12.2021;
pagina 6 di 17 - in data 28.2.2022 per € 9.249,43 con causale “saldo fattura n. 9/22”; che tali pagamenti si riferivano a merce mai ordinata né consegnata ad essa che detti Parte_1 pagamenti erano stati effettuati direttamente dall'istituto di credito presso il quale essa deducente intratteneva il rapporto di conto corrente, la Monte di Paschi di Siena – Fil. di SA OR IC (TA) unicamente in esecuzione del mandato ricevuto dalla cliente di pagare tutte le RIBA di fornitori che pervenissero;
che il pagamento, in altri termini, era stato effettuato direttamente (quanto incolpevolmente) dalla senza alcuna autorizzazione relativa alle singole fatture, ma in ossequio CP_4 ad una prassi nel rapporto con la cliente, notoriamente affidabile economicamente;
che la somma di €
40.155,38 era stata corrisposta alla in assenza di qualsiasi ragione giustificatrice, e, Controparte_1 pertanto, essa esponente aveva diritto alla sua restituzione/ripetizione ai sensi del disposto dell'art. 2033 c.c.; che, nel caso di specie, infatti, a dire di essa opponente non si discettava di contestazioni circa la natura, la quantità, la qualità della merce o vizi nella fornitura, quanto, piuttosto, di somme corrisposte a cagione dell'artifizio escogitato dalla ma in assenza di alcuna ragione Controparte_1 giustificatrice o di alcuna causa che ne avesse legittimato la percezione;
che l'azione di ripetizione dell'indebito si fondava proprio sulla nullità del pagamento per mancanza di causa solvendi, (Cfr.
Cass. 13297/2013 che argomenta sull'inesistenza dell'obbligazione) che il fondamento dell'azione era da ricercarsi nell'ingiustificato arricchimento della controparte;
che, infatti, il semplice fatto che si fosse effettuata una prestazione non dovuta implicava che vi fosse stato stato un arricchimento dell'accipiens; che, in via estremamente subordinata, la domanda di condanna al pagamento della somma di € 40.155,38 poteva essere formulata anche sotto il profilo giuridico dell'“arricchimento senza causa”. Per tutti i motivi innanzi esposti, l' formulava le seguenti Parte_1 conclusioni “(…) In via preliminare: - sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo N.
697/2022 – r.g. n. 1714/2022 non sussistendone i presupposti e, più diffusamente, per le ragioni esposte nel corpo del presente atto;
Al definitivo: - revocare il decreto ingiuntivo N. 697/2022 – r.g. n.
1714/2022 poiché emesso in assenza di qualsivoglia credito della nei confronti Controparte_1 della - in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore della Controparte_1 della somma di € 40.155,38 oltre interessi dalla data di pagamento di Parte_1 ogni singola fattura sino al soddisfo, per aver percepito dette somme senza alcuna giustificazione ed avendo così realizzato un indebito arricchimento e/o arricchimento senza causa;
- condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno che il CP_1
Giudicante riterrà congruo ex art. 96 c.p.c., per aver evidentemente agito in sede monitoria con malafede;
- condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1
pagina 7 di 17 pagamento delle spese legali, con distrazione in favore dei procuratori difensori che se ne dichiarano antistatari (…)”.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva CP_1 ed eccepiva l'infondatezza della opposizione, di cui chiedeva il rigetto, con conferma del d.i. opposto e con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio. Chiede, altresì, il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla controparte. Segnatamente, esponeva che a monte delle fatture che controparte aveva, ad un certo punto, deciso di smettere di pagare ad essa vi erano ordini CP_1 scritti provenienti dalla parte opponente e prove della consegna della merce, che confermavano i rapporti commerciali intercorsi tra le parti, che avrebbe prodotto in Giudizio nel rispetto delle preclusioni istruttorie;
che vi erano i documenti di trasporto relativi a ciascuna fattura emessa da essa
(già prodotti nel monitorio) sui quali era presente la firma del vettore, che sarebbero stati CP_1 puntualmente confermati dalle deposizioni del compilatore mediante apposita prova per testi;
che le circostanze riguardanti la richiesta e la consegna degli ordini si sarebbero potute provare da CP_5
dipendente della che aveva curato ed intrattenuto i rapporti con
[...] Controparte_1 Pt_1 per conto di essa società opposta, nonché da che in più occasioni aveva
[...] Persona_3 accompagnato durante le trasferte di lavoro presso l'opponente ; che Controparte_5 Parte_1 una volta ricevuta la merce – il primo d.d.t. risaliva al 15.09.2021 e l'ultimo al 14.02.2022 – Pt_1 aveva integralmente pagato 5 delle 7 fatture emesse da essa e corrisposto un primo
[...] CP_2 acconto sulla sesta, e poi aveva illegittimamente interrotto il pagamento del residuo dovuto;
che, a dire di essa opposta, era semplicemente risibile quanto controparte sosteneva in merito ad una presunta prassi bancaria in virtù della quale il suo istituto di credito (Banca MPS) avrebbe pagato, indistintamente, qualsiasi fattura di qualsiasi fornitore;
che l' non aveva prodotto alcun Parte_1 documento idoneo a suffragare tale tesi;
che nessun pagamento tramite Ri.ba. veniva autorizzato dalla Banca senza il preventivo consenso e/o autorizzazione del cliente titolare del conto corrente;
che la società opponente aveva ammesso che l'utenza telefonica dalla quale provenivano i messaggi allegati al ricorso monitorio era riferibile ad una propria dipendente di nome che Persona_2
l'altro soggetto coinvolto nella corrispondenza telematica di cui trattasi era padre del Controparte_5 legale rappresentante della nonché dipendente responsabile Controparte_1 Persona_4 commerciale di che entrambi i soggetti sopra citati ( e Controparte_1 Controparte_5 [...]
erano pertanto, a dire di essa esponente, senza dubbio legittimati ad esprimere la volontà delle Per_2 rispettive società, entrambi in qualità di dipendenti addetti al commerciale delle rispettive società, che detta circostanza non era stata smentita né contestata da controparte;
che anche se la fosse Per_2 stata carente di un potere rappresentativo di , era evidente, a dire di essa esponente, che Parte_1
pagina 8 di 17 la sua qualità di dipendente era stata idonea ad ingenerare un legittimo affidamento su essa società esponente che, anche in virtù dei messaggi WhatsApp ricevuti da altra dipendente di Parte_1 dall'utenza n. 328/3926768, aveva dato seguito agli ordini senza poi ricevere il pagamento del dovuto;
che posto che controparte – rectius la sua dipendente - asseriva che le conversazioni in parola erano state artefatte, essa società si rendeva disponibile a mettere a disposizione del Giudice e/o di un CTU il supporto fisico sul quale erano presenti i messaggi della chat in questione - ovvero il telefono cellulare di il quale aveva già dato assenso a che ciò avvenisse – affinché ne fosse Controparte_5 accertata la genuinità; che a riprova dell'autenticità delle chat WhatsApp contestate dall'opponente, si allegava relazione peritale rilasciata dal dott. condotta sulle conversazioni WhatsApp Persona_5 ricevute via email dal difensore di essa società (doc. 3); che relativamente alle denunce penali allegate all'atto di opposizione - (all. 1) e 6), essa società ne contestava il contenuto;
che, le stesse, a dire di essa esponente, non costituivano minima prova degli assunti avversari, trattandosi di dichiarazioni e documenti di formazione unilaterale, provenienti cioè dalla stessa parte che li aveva esibiti e, quindi, in mancanza di un accertamento terzo delle circostanze ivi contenute, non idonei ad assurgere ad elementi di prova dei fatti contestati, in quanto documenti strumentali e preordinati a giustificare l'inadempiente condotta contrattuale posta in essere da a danno di essa Parte_1 CP_1 che, peraltro, essa società faceva rilevare che le querele allegate dall'opponente erano successive alla intimazione e diffida di pagamento inviata da essa ad in data 21.04.2022 CP_1 Parte_1 ed allegata come doc. 10) al fascicolo monitorio;
che del tutto infondata era anche la domanda riconvenzionale ex adverso svolta, generica, pretestuosa e non provata, di cui essa società chiedeva l'integrale rigetto;
che, a dire di essa esponente, i pagamenti effettuati dalla società opponente Pt_1
poi ingiustificatamente interrotti dopo la corresponsione del primo acconto sulla sesta fattura
[...] emessa da essa erano sorretti da una causa giustificatrice costituita dal rapporto Controparte_1 commerciale instaurato ed intercorso tra le società, estrinsecatosi nella regolare consegna della merce di cui alle fatture saldate da;
che l'onere probatorio nella ripetizione dell'indebito Parte_1 oggettivo gravava sul creditore istante, il quale era tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, quindi, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustificasse (ex multis, Corte
d'Appello Milano n. 1190/2022, Tribunale Milano Sez. Lavoro n. 928/2020, Tribunale Busto Arsizio n.
440/2021); che l' che aveva in tutta evidenza autorizzato i pagamenti effettuati doveva Parte_1 dimostrare di non aver ricevuto la merce che aveva pagato, gravando in questo caso, sul solvens, la relativa prova;
che quanto al fatto che, a detta della parte opponente, un ulteriore elemento a riprova del carattere indebito del pagamento dalla stessa effettuato nei confronti di sarebbe dovuto CP_2 risiedere nella assoluta mancanza di conoscenza o di precedenti contatti tra le due società, tale assunto, pagina 9 di 17 a dire di essa opposta, non corrispondeva al vero atteso che, essa esponente, già nel ricorso monitorio essa esponente aveva chiarito, anche in via documentale, che i rapporti commerciali intercorsi tra le società odierne litiganti trovavano la propria origine e ragione d'essere nei pregressi rapporti intrattenuti da con le società e entrambe riferibili alla Parte_2 CP_6 Controparte_7 stessa compagine familiare della tali società, dall'anno 2019 all'anno 2021, avevano CP_1 infatti instaurato e proseguito rapporti commerciali continuativi con e per Parte_2 importi ben superiori a quelli qui oggetto di discussione, trattandosi di quantitativi di merce venduta per un valore superiore ad € 100.000,00 (centomila/00); che la genesi dei rapporti intercorsi tra le società
, ed , da una parte, e tra ed , dall'altra, CP_6 CP_7 Parte_1 CP_2 Parte_1 peraltro era riferibile all'attività di rappresentanza commerciale svolta dal succitato Controparte_5 già socio e legale rappresentante di e 1973, e poi dipendente addetto al commerciale di CP_6 CP_7
; che tramite le suddette società ( , e avevano CP_2 Controparte_5 CP_6 CP_7 CP_2 instaurato e intrattenuto rapporti commerciali con l'opponente prima con e Parte_1 CP_6
e poi con che aveva sempre curato e procurato i contatti e le CP_7 CP_2 Controparte_5 relazioni commerciali tra le suddette società ed;
che, era, quindi, in quest'ottica che Parte_1 andava inquadrato il rapporto commerciale intercorso tra ed posto in CP_2 Parte_1 discussione in modo strumentale e pretestuoso. Tutto ciò premesso, la così CP_1 concludeva “(…) • in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 697/2022, risultando l'avversa opposizione del tutto infondata in fatto e diritto, dilatoria e, comunque, non provata;
• nel merito: per tutte le ragioni esposte in narrativa, rigettare integralmente
l'opposizione avversaria, ivi compresa la domanda riconvenzionale e la domanda di indebito arricchimento svolta in via residuale e sussidiaria da perché del tutto Parte_2 infondate in fatto e in diritto, generiche e non provate, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
• In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di opposizione
e del procedimento monitorio in favore dello scrivente procuratore che si dichiara sin da ora antistatario (…)”.
Disposta, ex art. 649 c.p.c., la sospensione dell' esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, concessa a norma dell' art. 642 c.p.c.; ammesse ed escusse le prove orali richieste dalle parti nei limiti di cui all'ordinanza ammissiva delle suddette prove;
all' udienza cartolare del 25.06.2025, sulle conclusive richieste dei procuratori delle parti in epigrafe riportate, la causa passava in decisione con la concessione dei termini, ex art. 190 c.p.c..
******** pagina 10 di 17 L' opposizione appare fondata e, pertanto, deve essere accolta.
All'uopo, occorre rammentare che “(…) l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 7020 del 12.03.2019; Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 5415 del 25.02.2019), nell'ambito del quale le parti, risultando invertite soltanto formalmente, conservano la loro posizione sostanziale anche in punto di onere probatorio.
Di conseguenza, il creditore opposto, attore in senso sostanziale – per aver richiesto l'emissione del decreto -, ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato ed, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria – c.d. an e c.d. quantum del credito -; viceversa, ai sensi dell'art. 2697, comma secondo, c.c., grava sul debitore opponente – convenuto in senso sostanziale – l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, modificativo e/o estintivo di detto diritto di credito.
Dunque, qualora il debitore opponente – convenuto in senso sostanziale -, nel corso del giudizio di opposizione, contesti l'an e/o il quantum del credito, in base agli ordinari principi di riparto dell'onere probatorio nel giudizio civile, ai sensi dell'art. 2697, comma primo, c.p.c., costituisce onere della parte opposta – in quanto attrice in senso sostanziale – fornire la prova, sia dell'esistenza (c.d. an debeatur) che dell'ammontare (c.d. quantum debeatur) della pretesa creditoria esercitata in giudizio.
Inoltre, se, certamente, in materia di responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c., il creditore può limitarsi “(…) alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n.
25584 del 12.10.2018); tuttavia, il creditore, in caso di contestazione relativa all'an del credito, deve comunque provare la fonte negoziale del suo diritto.
In altre parole, anche in materia di responsabilità contrattuale, in caso di contestazione del debitore riguardante l'an debeatur, il creditore è tenuto a dimostrare il titolo del proprio diritto di credito.
Passando, ora, ad affrontare lo specifico caso in esame, deve evidenziarsi che, a fronte del fatto che la parte opponente, ha contestato l'an debeatur, di contro l'opposta non sembra che abbia fornito la prova del titolo del proprio asserito diritto di credito.
Innanzitutto, deve evidenziarsi che le fatture non costituiscono di per sé prova dell'esistenza del credito;
sicché, nel giudizio di opposizione, il creditore non può limitarsi a produrre le fatture, ma deve dimostrare in modo compiuto l'esistenza e l'ammontare del credito vantato.
Deve, cioè fornire elementi probatori come ad es. contratti, ordini, corrispondenza commerciale, prove di consegna e di prestazione. pagina 11 di 17 Non sembra che parte opposta abbia fornito alcuno dei suddetti elementi probatori.
Ed, infatti, quanto alla documentazione allegata alla memoria istruttoria n. 2) - docc. da 9 a 14-, attesa la espressa, tempestiva e puntuale contestazione di detta documentazione posta in essere dalla opponente con la successiva memoria istruttoria n. 3), deve evidenziarsi che la stessa non appare idonea a provare che la merce di cui alle fatture in questione sia stata dapprima ordinata dalla opponente e poi consegnata alla stessa società.
Ciò in quanto dall' esame di detta documentazione non emerge alcuna sottoscrizione, né sugli asseriti ordini, né sugli asseriti documenti di trasposto, riferibile alla società opponente.
Passando, poi, ad esaminare il doc. 11) allegato al ricorso monitorio, ossia la conversazione
WhatsApp che sarebbe intervenuta tra – attuale legale rappresentante della società Controparte_5 opposta - ed una dipendente dalla società opponente, è appena il caso di evidenziare che, in caso di tempestiva ed espressa contestazione circa l'autenticità della conversazione, colui che vuole avvalersi di detto documento deve dimostrare l'autenticità della conversazione WhatsApp in quanto gli
Screenshot delle chat possono essere prodotti come riproduzioni meccaniche (art. 2712 c.c.), ma non hanno pieno valore probatorio se la controparte ne contesta l'autenticità.
Poiché nel caso in esame il doc. 11) è stato espressamente contestato, sarebbe stata necessaria una perizia informatica sul dispositivo da cui proviene la conversazione che, tuttavia, nel caso in esame, non è stato messo a disposizione del Tribunale. Ed, infatti, solo attraverso una c.t.u. sul dispositivo si sarebbe potuto accertare l'effettiva esistenza della conversazione, la data e l'ora dei messaggi, l' identità del mittente e del destinatario, nonché l'integrità dei dati con assenza di manipolazioni.
Nel presente giudizio la parte opposta non ha inteso presentare in giudizio il telefono o il supporto originale su cui sarebbe avvenuta la conversazione, per consentire la verifica diretta da parte del
Giudice e/o del c.t.u.; sicché anche il doc. 11) sopra citato non può essere considerato un elemento probatorio a sostegno dell'asserito credito vantato da parte opposta.
Passando, ora, alla prova orale espletata all'udienza del 25.02.2025 occorre, innanzitutto, evidenziare che non possono essere poste a fondamento del presente giudizio le dichiarazioni rese da in quanto costui ha reso le dichiarazioni di cui al ridetto verbale, in sede di Persona_4 interrogatorio formale, in qualità di legale rappresentante della società opposta. Tuttavia, dall' esame della Visura storica relativa a depositata da parte opponente in pari data, Controparte_1 emerge che , all'epoca della predetta udienza, non era il legale rappresentante Persona_4 della società opposta. Tale carica era rivestita dal padre di , ossia da Parte_3 CP_5
[...]
pagina 12 di 17 Appare, dunque, evidente che l'interrogatorio formale deferito da parte opponente, per essere valido, doveva essere reso da . Controparte_5
Né le dichiarazioni di possono essere utilizzate, in questa sede, come prova Persona_4 testimoniale, non solo perché non è stato indicato nella lista dei testi, ma anche Persona_4 perché, non essendo stato interrogato in qualità di testimone, non ha reso l'impegno di dire la verità.
Quanto, poi, alle dichiarazioni rese da , occorre, innanzitutto, evidenziare che Controparte_5 deve confermarsi in questa sede la declaratoria di incapacità a testimoniare, ex art. 246 c.p.c., di in quanto, dall'esame della Visura storica relativa a Controparte_5 Controparte_1 depositata da parte opponente, emerge chiaramente che costui è attualmente il legale rappresentante di detta società e, pertanto, è incapace a testimoniare.
Accolta, poi, la richiesta di parte opposta di sentire in sede di interrogatorio Controparte_5 libero, in qualità di attuale legale rappresentante della società opposta - in quanto, essendo presente personalmente anche il legale rappresentante della società opponente, questo Giudice, ex art. 117 c.p.c., ha ritenuto opportuno sentire le parti in contraddittorio fra di loro sui fatti di causa-, tuttavia, neppure le dichiarazioni di rese in sede di interrogatorio libero hanno potuto apportare al Controparte_5 giudizio elementi probatori a sostegno della posizione di parte opposta in quanto le dichiarazioni rese da sono state sostanzialmente smentite dal legale rappresentante della società Controparte_5 opponente , pure sentito in sede di interrogatorio libero. Parte_4
Passando, poi, alla deposizione rilasciata dalla teste deve evidenziarsi Testimone_1 che, se, certamente, la teste non risulta incapace a testimoniare in senso tecnico, ex art. 246 c.p.c., tuttavia, la sua deposizione, non può considerarsi del tutto attendibile atteso che, dall' esame della predetta Visura storica relativa a depositata da parte opponente, emerge che la Controparte_1 stessa risulta essere unica socia al 100% della predetta società; sicché, poiché la sua deposizione - non del tutto attendibile-, non risulta corroborata da alcun altro valido elemento probatorio, non può, in questa sede, essere ritenuta idonea a sostenere la tesi di parte opposta.
In conclusione, alla luce di quanto sopra riportato, deve ritenersi che parte opposta non ha assolto al proprio onere probatorio circa l' esistenza e l' entità del proprio asserito credito;
sicché, deve essere accolta l'opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Passando, ora, alla domanda riconvenzionale proposta dalla società opponente, deve ritenersi che la stessa appare fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Parte opponente, invero, non solo assume che nulla è dovuto relativamente alle due fatture poste a fondamento del ricorso per d.i. opposto – e, segnatamente, la fattura n. 17/22 e n. 30/22 – ma assume, pagina 13 di 17 altresì, di aver ingiustamente pagato gli importi di cui alle ulteriori seguenti fatture: n. 18/21; n. 9/22;
n. 1/22 ; n. 80/21; n. 12/21, per un complessivo importo di euro 40.155,38, atteso che, a dire di parte opponente, a fronte di una totale inesistenza di ordinazioni, né di consegna di merce, detti pagamenti erano stati effettuati direttamente dall'Istituto di credito presso il quale intratteneva il rapporto di conto corrente, Monte di Paschi di Siena – Fil. di SA OR IC (TA) - unicamente in esecuzione del mandato ricevuto di pagare tutte le RIBA di fornitori che pervenissero;
sicché, il pagamento, in altri termini, era stato effettuato direttamente dalla senza alcuna autorizzazione relativa alle singole CP_4 fatture, ma in ossequio ad una prassi nel rapporto con la cliente.
La versione dei fatti posta a fondamento della domanda riconvenzionale di parte opponente appare adeguatamente provata.
In particolare, la teste - la quale appare del tutto attendibile in quanto, dopo Testimone_2 aver dichiarato di essere una dipendente della opponente dal 2017, ha precisato, poi, di occuparsi proprio “(…) della amministrazione ed esamino le fatture che emettono i fornitori e i d.d.d.d.t.t. della merce che arriva (…)”-, dopo aver risposto, al cap. 3) articolato da parte opposta nella memoria istruttoria n. 2) ed avente ad oggetto le fatture in questione “(…) non mi risulta che vi sia mai stato un ordine corrispondente;
io mi occupo anche degli ordini e non ricordo che abbiamo fatto questi ordini (…)”; la teste, poi, ha fatto una precisazione molto importante, e cioè che “(…) noi vendiamo occhiali e in piccolissima parte bigiotteria;
ADR: la quantità di bigiotteria riportata nelle fatture non corrisponde assolutamente alla piccola quantità di bigiotteria che noi vendiamo;
ADR: nei nostri punti vendita non è mai stata né esposta, né venduta una tale quantità di bigiotteria (…)”.
Ancora, la predetta teste, in risposta al cap. 4) articolato da parte opposta nella memoria istruttoria n. 2), ha risposto “(…) non mi risulta che sia mai arrivata detta merce e comunque non in mia presenza;
e, comunque, anche se io non fossi stata presente abbiamo un tipo di organizzazione del lavoro in base al quale quotidianamente il sig. mi avverte della merce che è stata consegnata Pt_1
o che deve essere consegnata e mai mi ha riferito che è stata consegnata o che doveva essere consegnata la merce di cui alle predette fatture (…)”.
La teste , poi, in risposta al cap. 6) articolato da parte opposta nella memoria Testimone_2 istruttoria n. 2) – cap. 6): “(…) L'esistenza delle fatture innanzi citate è stata fortuitamente scoperta dalla solo a seguito di una revisione contabile (…)” – ha confermato quanto Parte_1 riportato nel capitolo e ha confermato, altresì il capo. 7 ) – cap. 7): “(…) Per accordo costituente prassi con l'Istituto di credito Monte dei Paschi di Siena ove la intrattiene un Parte_1 rapporto di conto corrente, ogni fattura pervenuta veniva pagata automaticamente dalla Banca, senza richiesta di preventiva autorizzazione ad hoc (…)”-, aggiungendo che “(…) dopo quanto accaduto, pagina 14 di 17 ossia i fatti per cui è causa, la situazione con la è molto più controllata (…) la pagava CP_4 CP_4 automaticamente le riba dei nostri fornitori abituali senza autorizzazione;
ADR: non so perché ha ritenuto di pagare le riba anche della Azienda opposta che, per quanto è a mia conoscenza non è mai stata fornitrice della Azienda per cui lavoro;
ADR: la ditta per cui lavoro non è mai stata insolvente con alcuno dei suoi fornitori (…)”.
La deposizione rilasciata dalla teste appare del tutto attendibile in quanto, in qualità di Per_2 dipendente della opponente dal 2017, appare verosimile che fosse a conoscenza delle circostanze di cui ai predetti capitoli avendo, peraltro, precisato di occuparsi proprio “(…) della amministrazione ed esamino le fatture che emettono i fornitori e i d.d.d.d.t.t. della merce che arriva (…)”.
Inoltre, la deposizione rilasciata dalla predetta teste appare del tutto coerente con il contenuto della denuncia penale sporta da parte opponente in data 20.05.2022 ( cfr. doc. 1 allegato al fascicolo di parte opponente), peraltro, in data anche anteriore al deposito del ricorso monitorio in questione, avvenuto in data 20.06.2022.
Alla luce di quanto sopra riportato appare fondata la domanda riconvenzionale in parola atteso che appare adeguatamente provato che i pagamenti delle fatture - richiesti in restituzione con la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente -, per accordo tra la opponente e l'Istituto di credito
Monte dei Paschi di Siena - ove la intratteneva un rapporto di conto corrente-, Parte_1 venissero effettuati automaticamente dalla Banca, senza richiesta di preventiva autorizzazione ad hoc.
Peraltro, non risulta espressamente e puntualmente contestato, con ogni conseguenza, ex art. 115
c.p.c.., quanto riportato da parte opponente nella nota autorizzata depositata in data 18.06.2025, ossia che in seguito alle denunce -querele sporte dalla opponente, “(…) il Tribunale di Arezzo ha disposto il rinvio a giudizio di , già legale rappresentante della stessa (…)”. Persona_4 Controparte_1
In conclusione, non solo deve essere revocato il d.i. per non aver, la parte opposta, assolto al proprio onere probatorio, ma, inoltre, per quanto sopra riportato, deve ritenersi che la società opponente abbia fornito la prova della totale inesistenza del credito di cui alle fatture relative alla domanda riconvenzionale.
Avendo parte opponente provato la totale inesistenza dei crediti di cui alle predette ulteriori fatture, va da sé che l'opposta deve essere condannata a restituire alla opponente la somma di euro 40.155,38, per aver ingiustamente ed illegittimamente percepito detta somma in danno dell'opponente.
Non resta, pertanto, che condannare l'opposta a restituire alla opponente la somma di euro
40.155,38, oltre interessi legali dalla data di pagamento di ogni singola fattura e sino al saldo.
pagina 15 di 17 Occorre, infine, pronunciarsi sulla ulteriore domanda di parte opponente di condanna della parte opposta al risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c..
La domanda appare fondata.
Ed, infatti, risultano, nel caso di specie, evidentemente integrati i requisiti della “(…) mala fede o colpa grave (…) ” richiesti dall'art. 96 c.p.c. per il riconoscimento della responsabilità aggravata e del conseguente risarcimento dei danni.
Invero, l'opposta ha avanzato richiesta di decreto ingiuntivo e resistito nel presente giudizio di opposizione, nella consapevolezza della propria condotta, senza fondare la propria domanda su una valida e sostenibile prova ed argomentazione giuridica.
Pare pertanto doveroso riconoscere in favore della parte opponente il risarcimento dei danni derivanti dalla temerarietà della lite e dalla mala fede/ colpa grave dell' opposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c..
Al riguardo si precisa che, per costante e consolidata giurisprudenza “(…) la previsione della speciale responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. comprende tutte le ipotesi di atti e comportamenti processuali delle parti e copre ogni possibile effetto pregiudizievole che ne derivi (…)”, anche in difetto di deduzione o di dimostrazione dello specifico danno subito e costituito “(…) dagli oneri di ogni genere che la parte vittoriosa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare
l'ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi anche morali affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza (…)” (ex multis
Cassazione Civile n. 20995/2011; n. 17485/2011; n. 6796/2003; Tribunale di Milano 27 ottobre 2011).
Deve, pertanto, disporsi a carico della parte opposta il pagamento di una somma, che secondo i dettati di cui all'art. 96 c.p.c. e secondo le disposizioni giurisprudenziali (cfr. Tr. di Piacenza del
15.11.2011, Cass. Civ. n. 21570/2012, Tr. di Arezzo n. 1411/2017 del 14.12.2017), così come disposto dal Tribunale di Verona, deve essere riconosciuta entro una forbice tra un minimo di un quarto ed un massimo del doppio delle spese di lite, parametrandola alla gravità dell'abuso.
Nel caso di specie, tenuto conto della gravità della condotta dell'opposta che ha avanzato richiesta di decreto ingiuntivo per una somma di una certa rilevanza e resistito nel presente giudizio di opposizione nella consapevolezza della propria condotta, senza fondare la propria domanda su una valida e sostenibile prova ed argomentazione giuridica, deve disporsi a carico dell' opposta, il pagamento di una somma corrispondente al doppio dell' importo che si liquiderà in questa sede a titolo di competenze professionali e, dunque, nella somma già rivalutata di euro 15.200,00.
Quanto alle spese del giudizio, invero, seguono la soccombenza e si liquidano – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n. 54/2014 e succ. mod. – come segue: euro 1.700,00 per la fase di studio della pagina 16 di 17 controversia;
euro 1.200,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 1.800,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 2.900,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sull' opposizione ad d.i. n. 697/2022, proposta da nei confronti di nonché sulla domanda Parte_1 CP_1 riconvenzionale proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 697/2022;
2. accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna la parte opposta a restituire alla parte opponente la somma di euro 40.155,38, oltre interessi legali dalla data di pagamento di ogni singola fattura e sino al saldo;
3. condanna, altresì, la parte opposta al pagamento in favore della parte opponente della somma già rivalutata di euro 15.200,00, ex art. 96, comma primo, c.p.c..
4. condanna, infine, la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 286,00 per spese, € 7.600,00 per competenze professionali, oltre 15% per
Spese Generali, IVA, CPA se dovute, con distrazione in favore dei procuratori difensori che se ne dichiarano antistatari.
Arezzo, 20/10/2025 il Giudice dr. ssa Carmela Labella
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