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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/10/2025, n. 7517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7517 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5341/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa RA IA Cosmai Presidente rel est Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 11.02.2025 da
, nato a [...] il [...] Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]1/H, 20056 GREZZAGO (MI) con gli Avv.ti VIALE BARBARA e QUATTROCCHI ROSMI Parte_2
e
SS SO, nato a [...] il [...] Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 35 20056 GREZZAGO (MI) con l'Avv. SGUAZZI GIANLUIGI
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 13.02.2025
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI RELATIVE ALLA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: IN VIA PRINCIPALE:
1. Disporre il collocamento prevalente dei figli minori e presso la madre, Persona_1 Persona_2
Sig.ra Parte_1
2. Regolamentare il diritto di visita del padre, Sig. RI SS, secondo modalità che tengano conto dell'età e delle esigenze dei figli, come specificato nel ricorso introduttivo o come meglio ritenuto di giustizia.
3. Assegnare la casa familiare sita in EZ (MI), Via Europa n. 1/H, alla Sig.ra Parte_1 affinché vi abiti con i figli e Per_1 Per_2
4. Aumentare la misura del contributo al mantenimento per i figli e , a Persona_1 Persona_2 carico del padre Sig. RI SS, ad Euro 500,00 (cinquecento/00) mensili per ciascun figlio, per un totale di Euro 1.000,00 (mille/00) mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sull'IBAN che sarà indicato dalla Sig.ra , oltre rivalutazione annuale secondo Pt_1 gli indici ISTAT a decorrere dalla data della domanda, o in quella diversa misura ritenuta congrua, comunque non inferiore all'importo del mantenimento attuale rivalutato Istat pari ad Euro 403,19 mensili per ciascun figlio.
5. Confermare la ripartizione delle spese straordinarie per i figli nella misura del 60% a carico del Sig. RI SS e del 40% a carico della Sig.ra da individuarsi secondo le Linee Parte_1
Guida della Corte d'Appello di Milano, previo accordo tra le parti e, in difetto, previa autorizzazione del Giudice per quelle di maggior rilevanza.
6. Ordinare alla nuova Azienda presso cui lavora oggi il sig. RI, ER SPA via dell'artigianato 9 41049 Sassuolo (MO) di pagare direttamente il mantenimento per ed alla signora Per_1 Per_2
. Pt_1
7. Rigettare integralmente tutte le domande riconvenzionali formulate dal Sig. RI SS, in quanto infondate in fatto e in diritto per le motivazioni esposte in narrativa.
8. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA:
1. Si insiste per l'ammissione dell'ascolto dei minori e , ai sensi dell'art. Persona_1 Persona_2
473-bis.4 c.p.c.
2. Si chiede che il Tribunale voglia ordinare al resistente il deposito del contratto di lavoro con la società ER e le buste paga già conseguite dal momento dell'assunzione. In gradata ipotesi che voglia ordinare al terzo ER l'esibizione della documentazione sopra richiamata. Si produce: 4, 5 e 6) copie buste paga Martin di febbraio, marzo e aprile 2025; 7) certificazione Unica 2025 di;
8) copia e-mail 16 aprile 2025 da Mapei a Avv. Barbara Viale. Parte_1
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA: Piaccia al Tribunale di Milano, in composizione Collegiale, contrariis rejectis, così giudicare: NEL MERITO:
- Rigettare le domande di modifica, sia pure parziale, delle condizioni di affidamento e mantenimento per figli nati fuori dal matrimonio, ex art.337 quinquies e sexsies Cod.Civ., formulate con Ricorso del 31/01/2025 dalla sig.ra contenute nel Decreto pronunciato alla Camera di Parte_1
Consiglio del 08/07/2021 dal Tribunale di Milano, in forma Collegiale, Presidente Dott.ssa Anna Cattaneo, Giudice estensore Dott.ssa Valentina Maderna che, pertanto, dovranno essere confermate ad accezione di quelle attinenti agli assegni di mantenimento e alla ripartizione delle spese straordinarie, oggetto della domanda riconvenzionale, e ciò come meglio qui di seguito specificato e descritto, e precisamente: 1) Disporre l'affido congiunto di e ad entrambi i genitori, con collocamento paritetico Per_1 Per_2 presso ciascun genitore a settimane alternate dal giovedì pomeriggio all'uscita da scuola al giovedì mattina successivo all'ingresso a scuola. 2) Rigettare la domanda di assegnazione della casa familiare sita in EZ, via Europa n.1/H, alla sig.ra con l'obbligo della medesima a reperire altra abitazione idonea ad ospitare i Parte_1 figli minori.
3) Respingere la domanda della sig.ra di incremento degli assegni di mantenimento Parte_1 dovuti dal padre ai minori e nell'importo mensile di Euro 500,00 cadauno, per un Per_1 Per_2 totale di Euro 1.000,00 mensili, rispetto a quelli attuali di Euro 350,00 mensili dovuti ad ogni figlio. IN VIA RICONVENZIONALE:
- Accertare il mancato avveramento della condizione sospensiva contenuta nel Decreto pronunciato in data 08/07/2021 dal Tribunale di Milano in forma Collegiale, Presidente Dott.ssa Anna Cattaneo, Giudice estensore Dott.ssa Valentina Maderna, consistente nel versamento del contributo alimentare di Euro 350,00 mensili per ogni figlio contestualmente all'adempimento dell'obbligo della sig.ra al rilascio dell'abitazione sita in EZ, via Europa n.1/H, e della Parte_1 reperibilità di altro immobile idoneo ad ospitare i minori e quale circostanza da Per_1 Per_2 quest'ultima emarginata, e conseguentemente dichiarare la Ricorrente decaduta dal beneficio contributivo che precede, di cui si chiede la revisione disponendo l'obbligo di ciascun genitore di provvedere al mantenimento diretto dei minori nel periodo di collocamento presso la propria abitazione.
- In parziale modifica delle condizioni contenute nel Decreto del 08/07/2021 del Tribunale di Milano, Presidente Dott.ssa Anna Cattaneo, Giudice estensore Dott.ssa Valentina Maderna, in applicazione del principio della pari e equa contribuzione, si chiede la revisione del criterio di partecipazione dei genitori alle spese straordinarie a favore dei figli e rideterminando le stesse nella Per_1 Per_2 percentuale del 50% e come tale per pari quote. IN VIA ISTRUTTORIA:
- Ci si oppone alle deduzioni istruttorie formulate dalla Ricorrente di ascolto dei minori, e Per_1
sul presupposto che i fatti da comprovare non risultano descritti in capitoli separati da Per_2 predisporre in ottemperanza al disposto di cui all'art.244 c.p.c. Laddove ammesse si insiste nella prova contraria sui fatti medesimi, preceduti dal lo locazione “Non è Vero che”. Ci si riserva di meglio articolare, argomentare e dedurre nel corso del procedimento e laddove necessario. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 11.02.2025, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi a questo Tribunale SO SS chiedendo che, in parziale modifica ex art. 473bis.29 c.p.c. del provvedimento del Tribunale di Milano assunto in data 08.07.2021 (data pubblicazione 01.08.2021), venisse disposto il collocamento prevalente dei figli minori e presso la Per_1 Per_2 madre e, per l'effetto, venisse assegnata a quest'ultima la casa familiare, sita in EZ (MI), Via Europa n. 1/H, e regolamentato il diritto di visita di SO SS;
chiedeva, inoltre, che venisse stabilito un aumento del contributo al mantenimento per i figli minori, posto a carico del padre SO SS, nell'importo di € 500,00 mensili per ciascun figlio (complessivi € 1.000,00 al mese), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, o comunque nella misura ritenuta congrua, non inferiore all'importo del mantenimento attuale rivalutato ISTAT pari ad € 403,19 mensili per ciascun figlio. Ritualmente costituitosi in giudizio SO SS, integralmente contestando la richiesta di parte ricorrente, chiedeva in via principale e nel merito il rigetto del ricorso, con conseguente conferma del decreto emesso dal Tribunale di Milano in data 08.07.2021 (pubblicato l'1.08.2021), ad eccezione delle statuizioni in ordine al contributo al mantenimento dei figli e alle spese straordinarie, fatte oggetto di domanda riconvenzionale. In via riconvenzionale, chiedeva accertarsi il mancato avveramento della “condizione sospensiva” contenuta nel decreto de quo (consistente nel versamento, da parte di SO SS, del contributo al mantenimento di € 350,00 per ciascun figlio contestualmente all'adempimento dell'obbligo di di rilascio dell'abitazione Parte_1 sita in EZ (MI), Via Europa n. 1/H e della reperibilità di altro immobile idoneo ad ospitare i figli minori) e, per l'effetto, dichiarare la ricorrente “decaduta dal beneficio contributivo” e disporre l'obbligo di ogni genitore di provvedere al mantenimento diretto dei minori nel periodo di collocamento presso la propria abitazione;
chiedeva, altresì, di rideterminare la misura di partecipazione di ciascun genitore alle spese straordinarie riferibili ai figli nella percentuale del 50%. Ritualmente instaurato il contraddittorio le parti venivano dapprima sentite all'udienza del 24.06.2025, in cui il Giudice delegato formulava la seguente proposta conciliativa: Assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , riduzione dell'assegno di mantenimento per i Pt_1 figli ad € 400,00 oltre 50% delle spese straordinarie, assegno unico integralmente alla ricorrente. Frequentazione paritetica per , e rimodulazione delle frequentazioni di con il seguente Per_1 Per_2 schema: fine settimane alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì' mattina con rientro a scuola, due pomeriggi con pernottamento nella settimana in cui il fine settimana è di competenza materna e un pomeriggio con pernottamento nella settimana in cui il fine settimana è di competenza paterna. Invariate le vacanze. La suddetta proposta non veniva accolta dal convenuto resistente. Il Giudice rinviava, dunque, all'udienza del 18.09.2025 per procedere all'ascolto dei minori. All'udienza del 18.09.2025, alla quale il procedimento veniva rinviato in prosecuzione dell'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. atteso il mancato intervento di ogni e qualsiasi accordo tra le parti, si procedeva all'ascolto dei minori. Dunque, sentite le parti e i loro difensori, il Giudice delegato sottoponeva alla riflessione delle stesse una nuova proposta: 1) Rimodulare le frequentazioni tra e il papà in modo che la stessa sia con il papà nella Per_2 settimana in cui anche è con il sig. RI dal venerdì al lunedì; nell'altra settimana entrambi Per_1
i ragazzi staranno con la mamma
2) Conferma nel resto del decreto dell'8.7.2021;
3) Rinunzia alla richiesta da parte della ricorrente dell'assegnazione della casa famigliare. La nuova proposta non incontrava l'adesione della ricorrente. Data l'impossibilità di conciliare la lite e ritenuta la causa matura per la decisione sulle conclusioni assunte dalle difese e trascritte in epigrafe, il Giudice delegato invitava alla discussione orale della causa, all'esito della quale rimetteva la controversia al collegio per la decisione. La causa veniva decisa nella camera di consiglio del 24.09.2025.
SULLA RICHIESTA DI MODIFICA DELLE CONDIZONI IN ATTO VIGENTI Con il presente procedimento parte ricorrente chiede che il Tribunale, accertata la sussistenza dei presupposti di legge, voglia stabilire il collocamento dei figli minori, (nato il [...]) e Per_1 (nata il [...]), presso la madre e, conseguentemente, disporre l'assegnazione alla stessa Per_2 ricorrente della casa familiare sita in EZ (MI), Via Europa n. 1/H - di proprietà esclusiva di RI SS -, affinché la occupi unitamente ai figli minori. Chiede inoltre che, per effetto del differente collocamento, venga rideterminato il contributo al mantenimento dei figli posto a carico del padre in € 500,00 per ciascun figlio (complessivi € 1.000,00). Parte ricorrente allega a fondamento della richiesta le seguenti circostanze:
- che il padre dei minori ha una disponibilità economica immediata, come dimostrato dall'acquisto di un nuovo immobile subito dopo l'interruzione della convivenza, e non avrebbe alcuna urgenza di allontanare l'ex convivente e i figli dalla casa familiare;
- che il collocamento paritetico dei figli minori disposto dal Tribunale con il provvedimento dell'8.07.2021 si sarebbe rivelato penalizzante soprattutto per In particolare, la ragazza Per_2
(quattordicenne) avrebbe manifestato alla madre un profondo malessere, dovuto alla mancanza di un domicilio stabile e permanente, e le avrebbe comunicato di desiderare la collocazione prevalente presso l'abitazione familiare, occupata dalla ricorrente, con cui si troverebbe a suo agio soprattutto nel condividere le problematiche femminili tipiche dell'età adolescenziale;
- che entrambi i minori sono cresciuti nella casa familiare e la considerano un punto di riferimento anche nella settimana di competenza paterna (ad esempio, per cambiare i vestiti o prendere materiale scolastico o ancora per pranzare), settimana in cui il resistente riceverebbe un supporto organizzativo dalla ricorrente e dai genitori della stessa. Supporto dei nonni materni che la ricorrente avrebbe interesse a mantenere;
- che la circostanza che la casa familiare sia di proprietà del convenuto e che non sia stata assegnata dal Tribunale alla ricorrente ha determinato un inasprimento dei rapporti tra gli ex conviventi: SO SS avrebbe posto in vendita la casa e insisterebbe per ottenere la sua disponibilità a far visitare l'immobile, finanche invocando l'intervento delle FFOO. Parte convenuta contesta le circostanze fattuali poste da parte ricorrente alla base della richiesta modifica e, in particolare, evidenzia l'insussistenza di fatti innovativi idonei a giustificare l'invocata modifica delle statuizioni in essere in ordine al collocamento dei figli e all'assegnazione della casa familiare (non assegnata alla ricorrente e di esclusiva proprietà di SO SS). Il convenuto, in particolare, contesta che l'acquisto dell'abitazione di via Cavour n. 35 a EZ sia un dato di per sé comprovante una situazione patrimoniale solida, rimarcando il comportamento della ricorrente, che continua ad occupare senza alcun titolo la casa familiare, non contribuendo al pagamento delle spese condominiali (per il recupero delle quali il Condominio avrebbe agito esecutivamente nei riguardi del convenuto). Afferma, inoltre, che il collocamento paritetico disposto dal Tribunale continua ad essere la misura più idonea ed equilibrata, dal momento che i figli minori non hanno mai manifestato alcun disagio e che la soluzione in essere consente il miglior esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori. Ciò posto, in merito alla domanda avanzata da , osserva il Collegio, Parte_1 richiamando un principio graniticamente confermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che ai fini di poter procedere alla modificazione di un provvedimento è necessario che si siano verificate circostanze innovative (fatti nuovi e sopravvenienze) atte a modificare la situazione quo ante considerata ovvero a modificare l'equilibrio patrimoniale (o non patrimoniale) i cui assetti sono consacrati nel provvedimento di cui si chiede la modifica. Ora, il fatto innovativo su cui parte ricorrente fonda la richiesta di modifica (ossia di collocamento prevalente dei figli minori e assegnazione della casa familiare, con conseguente richiesta di aumento del contributo al mantenimento) è il sopravvenuto malessere dei figli (in particolare di nata Per_2 il 15.9.2010), che si troverebbero meglio e più a loro agio nella casa familiare, luogo di riferimento anche durante la settimana in cui stanno presso l'abitazione paterna (sita sempre a EZ e poco distante). Nel ricorso, evidenzia che avrebbe a più riprese manifestato un Parte_1 Per_2 profondo malessere, legato al fatto di non avere un domicilio stabile e permanente, e avrebbe confidato alla madre di desiderare la collocazione prevalente presso la casa familiare, trovandosi più a suo agio e in una condizione di maggior benessere, soprattutto nel condividere le problematiche tipiche dell'età. Inoltre, parte ricorrente allega che la casa familiare rappresenta un punto di riferimento per entrambi i ragazzi, anche per quanto attiene ai pasti. Il padre, infatti, non organizzerebbe una spesa adeguata e acquisterebbe per il pranzo per lo più cibi preconfezionati da riscaldare, salvi i casi in cui le pietanze vengono preparate dalla nuova compagna del convenuto. Orbene, all'udienza del 18/09/2025 si è proceduto all'audizione dei minori, (nato il Per_1
25.01.2008) e (nata il [...]). Per_2
Entrambi hanno raccontato la loro quotidianità durante i giorni presso ciascun genitore, riferendo che le case sono vicine tra loro (pochi minuti a piedi), che condividono la cameretta e che una volta rientrati da scuola fanno sostanzialmente le stesse cose sia a casa della mamma sia a casa del papà.
e hanno riferito che hanno piena libertà di movimento tra la casa della madre e quella Per_1 Per_2 del padre per poter trasportare i libri, fare i compiti, recuperare oggetti o vestiti. Entrambi hanno dichiarato di sentirsi più in confidenza con la mamma, ma che non avrebbero particolari difficoltà a confidare un loro problema al papà, descritto come dal carattere impulsivo. In merito al collocamento paritario, ha affermato di trovarsi bene nell'assetto attuale, ma che, Per_1 se dovesse chiedere di stare di più con la mamma, per lui non ci sarebbero problemi, perché Per_2 comunque si vedrebbero.
invece, ha riferito che per lei non va l'organizzazione in sé, il dovere fare avanti e indietro, Per_2 spostare le sue cose;
la casa dove si trova la mamma è quella dove è cresciuta, per cui si trova meglio. La ragazza ha dichiarato anche che il rapporto con il padre l'affatica un po', perché non riesce ad avere con lui un dialogo fluido, pur precisando che comunque non è un cattivo padre. Racconta di aver parlato con del suo desiderio di cambiare le cose: lui non ha gli stessi suoi problemi, Per_1 perché è meno impegnato con la scuola e con lo sport, e in ogni caso il problema sarebbe solo per una settimana e potrebbero ugualmente vedersi. Ebbene, alla luce della situazione delineata e degli elementi emersi a seguito dell'audizione dei minori e non risulta provato il verificarsi di un fatto innovativo atto a modificare la situazione Per_1 Per_2 quo ante considerata ovvero a modificare l'equilibrio consacrato nel provvedimento di cui parte ricorrente chiede la modifica. Difatti, dagli atti di causa si evince che, fin dalla cessazione della convivenza nel 2018, le parti hanno condiviso la scelta del collocamento alternato su base settimanale dei figli minori presso le abitazioni di ciascun genitore, assetto confermato dal Tribunale con il decreto del 1° agosto 2021 e attualmente in essere. Tale assetto ha consentito e consente ai minori di trascorrere il proprio tempo con entrambi i genitori, di vivere con loro la quotidianità e di affrontare insieme l'evoluzione del rapporto collegata alla crescita e allo sviluppo della loro personalità.
ha espressamente dichiarato di trovarsi bene. Per_1 ha dichiarato che, se potesse scegliere lei, vorrebbe stare nell'abitazione materna e vedere il Per_2 padre un giorno la settimana o nel fine settimana. Il “malessere” di allegato dalla ricorrente, è risultato essere più che altro un fastidio dovuto Per_2 principalmente al dover trasferire ogni settimana le proprie cose da una abitazione all'altra. Il nodo problematico, dunque, non attiene al rapporto tra e il padre, ma alle cose e all'ambiente Per_2 domestico in sé, preferendo la ragazza stare più tempo nella casa in cui è cresciuta e che percepisce come sua. Non è neppure emerso un disagio da parte dei minori in merito alla gestione della colazione e del pranzo nella casa paterna: e hanno dichiarato, in generale, di non volere fare colazione Per_1 Per_2 in casa e non hanno esposto criticità circa i pasti preconfezionati acquistati dal padre al supermercato e che consumano a pranzo. Del resto, come dichiarato dalle stesse parti e dai minori, vi è piena flessibilità nella gestione concreta del collocamento paritario, in quanto i ragazzi sono liberi di frequentare l'abitazione materna durante la settimana in cui sono presso il padre e viceversa. Quanto al profilo economico, parte ricorrente non allega un mutamento delle condizioni economiche delle parti rispetto alla situazione presa in considerazione dal Tribunale con il decreto pubblicato il 1° agosto 2021, bensì avanza la richiesta di aumento del contributo economico da € 700,00 ad € 1.000,00 in correlazione al richiesto collocamento prevalente dei minori presso l'abitazione materna. In considerazione di quanto argomentato, la domanda di collocamento prevalente dei figli minori svolta dalla ricorrente deve essere rigettata. In ragione della conferma del collocamento paritetico dei minori presso ciascun genitore, la domanda di assegnazione della casa familiare di EZ (MI), via Europa n. 1/H, di esclusiva proprietà di SO SS, deve essere rigettata. Parimenti, deve essere rigettata la domanda di aumento del contributo perequativo al mantenimento dei figli minori e Per_1 Per_2
SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE In via riconvenzionale, il convenuto chiede la revoca del contributo al mantenimento dei figli minori a suo carico (stabilito in € 700,00 al mese per entrambi) e la rideterminazione paritaria della misura delle spese extra assegno (attualmente, 60% a carico di SO SS e del 40% a carico di
). Parte_1
A sostegno della propria domanda di revoca del contributo, parte convenuta deduce quale fattore novativo la circostanza che la ricorrente ha disatteso l'obbligo di riconsegna al proprietario (SO SS) della casa sita in EZ, via Europa n. 1/H, e della ricerca di un nuovo immobile idoneo ad ospitare i minori, obbligo al quale il Tribunale avrebbe condizionato il versamento del contributo, con conseguente decadenza della ricorrente dal beneficio contributivo. A fondamento della richiesta di revisione in punto di ripartizione delle spese extra assegno, il convenuto deduce una violazione dei principi e valori dell'equa e pari partecipazione contributiva alle spese straordinarie, affermando che sarebbero state inspiegabilmente quantificate dal Tribunale nel 60% a carico di SO SS e nel 40% a carico di . Parte_1
Tanto premesso, la domanda riconvenzionale proposta da SO SS non può essere accolta per le ragioni che seguono. Il fatto innovativo su cui parte convenuta fonda la richiesta di modifica consisterebbe in ciò: la ricorrente avrebbe disatteso l'obbligo di riconsegna al proprietario (SO SS) della casa sita in EZ, via Europa n. 1/H, e della ricerca di un nuovo immobile idoneo ad ospitare i minori, obbligo al quale il Tribunale avrebbe condizionato il versamento del contributo, con conseguente decadenza della ricorrente dal beneficio contributivo. Ebbene, osserva il Collegio che la circostanza (incontestata) che , pur in Parte_1 mancanza di assegnazione della casa familiare di esclusiva proprietà di SO SS, si trovi ancora presso l'abitazione familiare non integra un fatto nuovo modificativo dell'assetto cristallizzato nel decreto de quo che ne impone la modifica. Il Tribunale, nell'emettere il decreto oggetto del presente procedimento di modifica, ha tenuto conto della mancata assegnazione alla ricorrente della casa familiare sita in EZ, via Europa n. 1/H (e, quindi, della necessità per la stessa di reperire una nuova abitazione), nonché della disparità reddituale tra le parti, e ha stabilito in via perequativa l'obbligo, a carico di SO SS, di contribuire al mantenimento dei figli minori corrispondendo a la somma mensile di € 700,00, Parte_1 soggetta a rivalutazione. Immutate le condizioni economiche delle parti e la necessità per la ricorrente di trovare una nuova sistemazione abitativa, considerata anche la messa in vendita della casa familiare, non vi sono ragioni sopravvenute per addivenire ad una rideterminazione del contributo economico al mantenimento dei figli minori posto a carico di SO SS. Circa la richiesta di modifica del decreto in punto di ripartizione delle spese extra assegno, parte convenuta non ha dedotto quale sarebbe il fatto sopravvenuto modificativo degli assetti economici e di squilibrio patrimoniale rispetto all'epoca dell'assunzione del provvedimento oggetto di modifica, limitandosi di fatto ad una critica della precedente statuizione. Pertanto, a fronte di un contesto reddituale rimasto pacificamente invariato, tale domanda non può che essere rigettata.
Il ricorso deve, quindi, essere rigettato e deve, del pari, essere rigettata la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto.
Sulle spese di lite. Alla soccombenza prevalente delle ricorrente con riferimento alla domanda di modifica del collocamento dei minori e di assegnazione della casa famigliare e alla soccombenza del convenuto con riferimento alla domanda riconvenzionale la condanna della ricorrente alla rifusione in favore del convenuto delle spese di 2/3 delle spese di che per tale quota si liquidano, in assenza di note specifiche ed applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per la fase istruttoria/trattazione e decisionale, in € 3.507,00 per compensi, oltre 15% rimborso forfettario, iva e cpa come per legge rimanendo compensata tra le parti la residua quota di 1/3
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile N. 5341/2025 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c. proposto da;
Parte_1
2. RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da SO SS;
3. CONDANNA al pagamento in favore di SO SS di 2/3 delle Parte_1 spese processuali che per tale quota liquida in € 3.507,00 per compensi, oltre 15% rimborso forfettario, iva e cpa come per legge rimanendo compensata tra le parti la residua quota di 1/3 Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 24.09.2025.
Il Presidente rel est
Dott.ssa RA IA Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa RA IA Cosmai Presidente rel est Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 11.02.2025 da
, nato a [...] il [...] Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]1/H, 20056 GREZZAGO (MI) con gli Avv.ti VIALE BARBARA e QUATTROCCHI ROSMI Parte_2
e
SS SO, nato a [...] il [...] Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 35 20056 GREZZAGO (MI) con l'Avv. SGUAZZI GIANLUIGI
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 13.02.2025
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI RELATIVE ALLA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: IN VIA PRINCIPALE:
1. Disporre il collocamento prevalente dei figli minori e presso la madre, Persona_1 Persona_2
Sig.ra Parte_1
2. Regolamentare il diritto di visita del padre, Sig. RI SS, secondo modalità che tengano conto dell'età e delle esigenze dei figli, come specificato nel ricorso introduttivo o come meglio ritenuto di giustizia.
3. Assegnare la casa familiare sita in EZ (MI), Via Europa n. 1/H, alla Sig.ra Parte_1 affinché vi abiti con i figli e Per_1 Per_2
4. Aumentare la misura del contributo al mantenimento per i figli e , a Persona_1 Persona_2 carico del padre Sig. RI SS, ad Euro 500,00 (cinquecento/00) mensili per ciascun figlio, per un totale di Euro 1.000,00 (mille/00) mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sull'IBAN che sarà indicato dalla Sig.ra , oltre rivalutazione annuale secondo Pt_1 gli indici ISTAT a decorrere dalla data della domanda, o in quella diversa misura ritenuta congrua, comunque non inferiore all'importo del mantenimento attuale rivalutato Istat pari ad Euro 403,19 mensili per ciascun figlio.
5. Confermare la ripartizione delle spese straordinarie per i figli nella misura del 60% a carico del Sig. RI SS e del 40% a carico della Sig.ra da individuarsi secondo le Linee Parte_1
Guida della Corte d'Appello di Milano, previo accordo tra le parti e, in difetto, previa autorizzazione del Giudice per quelle di maggior rilevanza.
6. Ordinare alla nuova Azienda presso cui lavora oggi il sig. RI, ER SPA via dell'artigianato 9 41049 Sassuolo (MO) di pagare direttamente il mantenimento per ed alla signora Per_1 Per_2
. Pt_1
7. Rigettare integralmente tutte le domande riconvenzionali formulate dal Sig. RI SS, in quanto infondate in fatto e in diritto per le motivazioni esposte in narrativa.
8. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA:
1. Si insiste per l'ammissione dell'ascolto dei minori e , ai sensi dell'art. Persona_1 Persona_2
473-bis.4 c.p.c.
2. Si chiede che il Tribunale voglia ordinare al resistente il deposito del contratto di lavoro con la società ER e le buste paga già conseguite dal momento dell'assunzione. In gradata ipotesi che voglia ordinare al terzo ER l'esibizione della documentazione sopra richiamata. Si produce: 4, 5 e 6) copie buste paga Martin di febbraio, marzo e aprile 2025; 7) certificazione Unica 2025 di;
8) copia e-mail 16 aprile 2025 da Mapei a Avv. Barbara Viale. Parte_1
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA: Piaccia al Tribunale di Milano, in composizione Collegiale, contrariis rejectis, così giudicare: NEL MERITO:
- Rigettare le domande di modifica, sia pure parziale, delle condizioni di affidamento e mantenimento per figli nati fuori dal matrimonio, ex art.337 quinquies e sexsies Cod.Civ., formulate con Ricorso del 31/01/2025 dalla sig.ra contenute nel Decreto pronunciato alla Camera di Parte_1
Consiglio del 08/07/2021 dal Tribunale di Milano, in forma Collegiale, Presidente Dott.ssa Anna Cattaneo, Giudice estensore Dott.ssa Valentina Maderna che, pertanto, dovranno essere confermate ad accezione di quelle attinenti agli assegni di mantenimento e alla ripartizione delle spese straordinarie, oggetto della domanda riconvenzionale, e ciò come meglio qui di seguito specificato e descritto, e precisamente: 1) Disporre l'affido congiunto di e ad entrambi i genitori, con collocamento paritetico Per_1 Per_2 presso ciascun genitore a settimane alternate dal giovedì pomeriggio all'uscita da scuola al giovedì mattina successivo all'ingresso a scuola. 2) Rigettare la domanda di assegnazione della casa familiare sita in EZ, via Europa n.1/H, alla sig.ra con l'obbligo della medesima a reperire altra abitazione idonea ad ospitare i Parte_1 figli minori.
3) Respingere la domanda della sig.ra di incremento degli assegni di mantenimento Parte_1 dovuti dal padre ai minori e nell'importo mensile di Euro 500,00 cadauno, per un Per_1 Per_2 totale di Euro 1.000,00 mensili, rispetto a quelli attuali di Euro 350,00 mensili dovuti ad ogni figlio. IN VIA RICONVENZIONALE:
- Accertare il mancato avveramento della condizione sospensiva contenuta nel Decreto pronunciato in data 08/07/2021 dal Tribunale di Milano in forma Collegiale, Presidente Dott.ssa Anna Cattaneo, Giudice estensore Dott.ssa Valentina Maderna, consistente nel versamento del contributo alimentare di Euro 350,00 mensili per ogni figlio contestualmente all'adempimento dell'obbligo della sig.ra al rilascio dell'abitazione sita in EZ, via Europa n.1/H, e della Parte_1 reperibilità di altro immobile idoneo ad ospitare i minori e quale circostanza da Per_1 Per_2 quest'ultima emarginata, e conseguentemente dichiarare la Ricorrente decaduta dal beneficio contributivo che precede, di cui si chiede la revisione disponendo l'obbligo di ciascun genitore di provvedere al mantenimento diretto dei minori nel periodo di collocamento presso la propria abitazione.
- In parziale modifica delle condizioni contenute nel Decreto del 08/07/2021 del Tribunale di Milano, Presidente Dott.ssa Anna Cattaneo, Giudice estensore Dott.ssa Valentina Maderna, in applicazione del principio della pari e equa contribuzione, si chiede la revisione del criterio di partecipazione dei genitori alle spese straordinarie a favore dei figli e rideterminando le stesse nella Per_1 Per_2 percentuale del 50% e come tale per pari quote. IN VIA ISTRUTTORIA:
- Ci si oppone alle deduzioni istruttorie formulate dalla Ricorrente di ascolto dei minori, e Per_1
sul presupposto che i fatti da comprovare non risultano descritti in capitoli separati da Per_2 predisporre in ottemperanza al disposto di cui all'art.244 c.p.c. Laddove ammesse si insiste nella prova contraria sui fatti medesimi, preceduti dal lo locazione “Non è Vero che”. Ci si riserva di meglio articolare, argomentare e dedurre nel corso del procedimento e laddove necessario. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 11.02.2025, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi a questo Tribunale SO SS chiedendo che, in parziale modifica ex art. 473bis.29 c.p.c. del provvedimento del Tribunale di Milano assunto in data 08.07.2021 (data pubblicazione 01.08.2021), venisse disposto il collocamento prevalente dei figli minori e presso la Per_1 Per_2 madre e, per l'effetto, venisse assegnata a quest'ultima la casa familiare, sita in EZ (MI), Via Europa n. 1/H, e regolamentato il diritto di visita di SO SS;
chiedeva, inoltre, che venisse stabilito un aumento del contributo al mantenimento per i figli minori, posto a carico del padre SO SS, nell'importo di € 500,00 mensili per ciascun figlio (complessivi € 1.000,00 al mese), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, o comunque nella misura ritenuta congrua, non inferiore all'importo del mantenimento attuale rivalutato ISTAT pari ad € 403,19 mensili per ciascun figlio. Ritualmente costituitosi in giudizio SO SS, integralmente contestando la richiesta di parte ricorrente, chiedeva in via principale e nel merito il rigetto del ricorso, con conseguente conferma del decreto emesso dal Tribunale di Milano in data 08.07.2021 (pubblicato l'1.08.2021), ad eccezione delle statuizioni in ordine al contributo al mantenimento dei figli e alle spese straordinarie, fatte oggetto di domanda riconvenzionale. In via riconvenzionale, chiedeva accertarsi il mancato avveramento della “condizione sospensiva” contenuta nel decreto de quo (consistente nel versamento, da parte di SO SS, del contributo al mantenimento di € 350,00 per ciascun figlio contestualmente all'adempimento dell'obbligo di di rilascio dell'abitazione Parte_1 sita in EZ (MI), Via Europa n. 1/H e della reperibilità di altro immobile idoneo ad ospitare i figli minori) e, per l'effetto, dichiarare la ricorrente “decaduta dal beneficio contributivo” e disporre l'obbligo di ogni genitore di provvedere al mantenimento diretto dei minori nel periodo di collocamento presso la propria abitazione;
chiedeva, altresì, di rideterminare la misura di partecipazione di ciascun genitore alle spese straordinarie riferibili ai figli nella percentuale del 50%. Ritualmente instaurato il contraddittorio le parti venivano dapprima sentite all'udienza del 24.06.2025, in cui il Giudice delegato formulava la seguente proposta conciliativa: Assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , riduzione dell'assegno di mantenimento per i Pt_1 figli ad € 400,00 oltre 50% delle spese straordinarie, assegno unico integralmente alla ricorrente. Frequentazione paritetica per , e rimodulazione delle frequentazioni di con il seguente Per_1 Per_2 schema: fine settimane alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì' mattina con rientro a scuola, due pomeriggi con pernottamento nella settimana in cui il fine settimana è di competenza materna e un pomeriggio con pernottamento nella settimana in cui il fine settimana è di competenza paterna. Invariate le vacanze. La suddetta proposta non veniva accolta dal convenuto resistente. Il Giudice rinviava, dunque, all'udienza del 18.09.2025 per procedere all'ascolto dei minori. All'udienza del 18.09.2025, alla quale il procedimento veniva rinviato in prosecuzione dell'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. atteso il mancato intervento di ogni e qualsiasi accordo tra le parti, si procedeva all'ascolto dei minori. Dunque, sentite le parti e i loro difensori, il Giudice delegato sottoponeva alla riflessione delle stesse una nuova proposta: 1) Rimodulare le frequentazioni tra e il papà in modo che la stessa sia con il papà nella Per_2 settimana in cui anche è con il sig. RI dal venerdì al lunedì; nell'altra settimana entrambi Per_1
i ragazzi staranno con la mamma
2) Conferma nel resto del decreto dell'8.7.2021;
3) Rinunzia alla richiesta da parte della ricorrente dell'assegnazione della casa famigliare. La nuova proposta non incontrava l'adesione della ricorrente. Data l'impossibilità di conciliare la lite e ritenuta la causa matura per la decisione sulle conclusioni assunte dalle difese e trascritte in epigrafe, il Giudice delegato invitava alla discussione orale della causa, all'esito della quale rimetteva la controversia al collegio per la decisione. La causa veniva decisa nella camera di consiglio del 24.09.2025.
SULLA RICHIESTA DI MODIFICA DELLE CONDIZONI IN ATTO VIGENTI Con il presente procedimento parte ricorrente chiede che il Tribunale, accertata la sussistenza dei presupposti di legge, voglia stabilire il collocamento dei figli minori, (nato il [...]) e Per_1 (nata il [...]), presso la madre e, conseguentemente, disporre l'assegnazione alla stessa Per_2 ricorrente della casa familiare sita in EZ (MI), Via Europa n. 1/H - di proprietà esclusiva di RI SS -, affinché la occupi unitamente ai figli minori. Chiede inoltre che, per effetto del differente collocamento, venga rideterminato il contributo al mantenimento dei figli posto a carico del padre in € 500,00 per ciascun figlio (complessivi € 1.000,00). Parte ricorrente allega a fondamento della richiesta le seguenti circostanze:
- che il padre dei minori ha una disponibilità economica immediata, come dimostrato dall'acquisto di un nuovo immobile subito dopo l'interruzione della convivenza, e non avrebbe alcuna urgenza di allontanare l'ex convivente e i figli dalla casa familiare;
- che il collocamento paritetico dei figli minori disposto dal Tribunale con il provvedimento dell'8.07.2021 si sarebbe rivelato penalizzante soprattutto per In particolare, la ragazza Per_2
(quattordicenne) avrebbe manifestato alla madre un profondo malessere, dovuto alla mancanza di un domicilio stabile e permanente, e le avrebbe comunicato di desiderare la collocazione prevalente presso l'abitazione familiare, occupata dalla ricorrente, con cui si troverebbe a suo agio soprattutto nel condividere le problematiche femminili tipiche dell'età adolescenziale;
- che entrambi i minori sono cresciuti nella casa familiare e la considerano un punto di riferimento anche nella settimana di competenza paterna (ad esempio, per cambiare i vestiti o prendere materiale scolastico o ancora per pranzare), settimana in cui il resistente riceverebbe un supporto organizzativo dalla ricorrente e dai genitori della stessa. Supporto dei nonni materni che la ricorrente avrebbe interesse a mantenere;
- che la circostanza che la casa familiare sia di proprietà del convenuto e che non sia stata assegnata dal Tribunale alla ricorrente ha determinato un inasprimento dei rapporti tra gli ex conviventi: SO SS avrebbe posto in vendita la casa e insisterebbe per ottenere la sua disponibilità a far visitare l'immobile, finanche invocando l'intervento delle FFOO. Parte convenuta contesta le circostanze fattuali poste da parte ricorrente alla base della richiesta modifica e, in particolare, evidenzia l'insussistenza di fatti innovativi idonei a giustificare l'invocata modifica delle statuizioni in essere in ordine al collocamento dei figli e all'assegnazione della casa familiare (non assegnata alla ricorrente e di esclusiva proprietà di SO SS). Il convenuto, in particolare, contesta che l'acquisto dell'abitazione di via Cavour n. 35 a EZ sia un dato di per sé comprovante una situazione patrimoniale solida, rimarcando il comportamento della ricorrente, che continua ad occupare senza alcun titolo la casa familiare, non contribuendo al pagamento delle spese condominiali (per il recupero delle quali il Condominio avrebbe agito esecutivamente nei riguardi del convenuto). Afferma, inoltre, che il collocamento paritetico disposto dal Tribunale continua ad essere la misura più idonea ed equilibrata, dal momento che i figli minori non hanno mai manifestato alcun disagio e che la soluzione in essere consente il miglior esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori. Ciò posto, in merito alla domanda avanzata da , osserva il Collegio, Parte_1 richiamando un principio graniticamente confermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che ai fini di poter procedere alla modificazione di un provvedimento è necessario che si siano verificate circostanze innovative (fatti nuovi e sopravvenienze) atte a modificare la situazione quo ante considerata ovvero a modificare l'equilibrio patrimoniale (o non patrimoniale) i cui assetti sono consacrati nel provvedimento di cui si chiede la modifica. Ora, il fatto innovativo su cui parte ricorrente fonda la richiesta di modifica (ossia di collocamento prevalente dei figli minori e assegnazione della casa familiare, con conseguente richiesta di aumento del contributo al mantenimento) è il sopravvenuto malessere dei figli (in particolare di nata Per_2 il 15.9.2010), che si troverebbero meglio e più a loro agio nella casa familiare, luogo di riferimento anche durante la settimana in cui stanno presso l'abitazione paterna (sita sempre a EZ e poco distante). Nel ricorso, evidenzia che avrebbe a più riprese manifestato un Parte_1 Per_2 profondo malessere, legato al fatto di non avere un domicilio stabile e permanente, e avrebbe confidato alla madre di desiderare la collocazione prevalente presso la casa familiare, trovandosi più a suo agio e in una condizione di maggior benessere, soprattutto nel condividere le problematiche tipiche dell'età. Inoltre, parte ricorrente allega che la casa familiare rappresenta un punto di riferimento per entrambi i ragazzi, anche per quanto attiene ai pasti. Il padre, infatti, non organizzerebbe una spesa adeguata e acquisterebbe per il pranzo per lo più cibi preconfezionati da riscaldare, salvi i casi in cui le pietanze vengono preparate dalla nuova compagna del convenuto. Orbene, all'udienza del 18/09/2025 si è proceduto all'audizione dei minori, (nato il Per_1
25.01.2008) e (nata il [...]). Per_2
Entrambi hanno raccontato la loro quotidianità durante i giorni presso ciascun genitore, riferendo che le case sono vicine tra loro (pochi minuti a piedi), che condividono la cameretta e che una volta rientrati da scuola fanno sostanzialmente le stesse cose sia a casa della mamma sia a casa del papà.
e hanno riferito che hanno piena libertà di movimento tra la casa della madre e quella Per_1 Per_2 del padre per poter trasportare i libri, fare i compiti, recuperare oggetti o vestiti. Entrambi hanno dichiarato di sentirsi più in confidenza con la mamma, ma che non avrebbero particolari difficoltà a confidare un loro problema al papà, descritto come dal carattere impulsivo. In merito al collocamento paritario, ha affermato di trovarsi bene nell'assetto attuale, ma che, Per_1 se dovesse chiedere di stare di più con la mamma, per lui non ci sarebbero problemi, perché Per_2 comunque si vedrebbero.
invece, ha riferito che per lei non va l'organizzazione in sé, il dovere fare avanti e indietro, Per_2 spostare le sue cose;
la casa dove si trova la mamma è quella dove è cresciuta, per cui si trova meglio. La ragazza ha dichiarato anche che il rapporto con il padre l'affatica un po', perché non riesce ad avere con lui un dialogo fluido, pur precisando che comunque non è un cattivo padre. Racconta di aver parlato con del suo desiderio di cambiare le cose: lui non ha gli stessi suoi problemi, Per_1 perché è meno impegnato con la scuola e con lo sport, e in ogni caso il problema sarebbe solo per una settimana e potrebbero ugualmente vedersi. Ebbene, alla luce della situazione delineata e degli elementi emersi a seguito dell'audizione dei minori e non risulta provato il verificarsi di un fatto innovativo atto a modificare la situazione Per_1 Per_2 quo ante considerata ovvero a modificare l'equilibrio consacrato nel provvedimento di cui parte ricorrente chiede la modifica. Difatti, dagli atti di causa si evince che, fin dalla cessazione della convivenza nel 2018, le parti hanno condiviso la scelta del collocamento alternato su base settimanale dei figli minori presso le abitazioni di ciascun genitore, assetto confermato dal Tribunale con il decreto del 1° agosto 2021 e attualmente in essere. Tale assetto ha consentito e consente ai minori di trascorrere il proprio tempo con entrambi i genitori, di vivere con loro la quotidianità e di affrontare insieme l'evoluzione del rapporto collegata alla crescita e allo sviluppo della loro personalità.
ha espressamente dichiarato di trovarsi bene. Per_1 ha dichiarato che, se potesse scegliere lei, vorrebbe stare nell'abitazione materna e vedere il Per_2 padre un giorno la settimana o nel fine settimana. Il “malessere” di allegato dalla ricorrente, è risultato essere più che altro un fastidio dovuto Per_2 principalmente al dover trasferire ogni settimana le proprie cose da una abitazione all'altra. Il nodo problematico, dunque, non attiene al rapporto tra e il padre, ma alle cose e all'ambiente Per_2 domestico in sé, preferendo la ragazza stare più tempo nella casa in cui è cresciuta e che percepisce come sua. Non è neppure emerso un disagio da parte dei minori in merito alla gestione della colazione e del pranzo nella casa paterna: e hanno dichiarato, in generale, di non volere fare colazione Per_1 Per_2 in casa e non hanno esposto criticità circa i pasti preconfezionati acquistati dal padre al supermercato e che consumano a pranzo. Del resto, come dichiarato dalle stesse parti e dai minori, vi è piena flessibilità nella gestione concreta del collocamento paritario, in quanto i ragazzi sono liberi di frequentare l'abitazione materna durante la settimana in cui sono presso il padre e viceversa. Quanto al profilo economico, parte ricorrente non allega un mutamento delle condizioni economiche delle parti rispetto alla situazione presa in considerazione dal Tribunale con il decreto pubblicato il 1° agosto 2021, bensì avanza la richiesta di aumento del contributo economico da € 700,00 ad € 1.000,00 in correlazione al richiesto collocamento prevalente dei minori presso l'abitazione materna. In considerazione di quanto argomentato, la domanda di collocamento prevalente dei figli minori svolta dalla ricorrente deve essere rigettata. In ragione della conferma del collocamento paritetico dei minori presso ciascun genitore, la domanda di assegnazione della casa familiare di EZ (MI), via Europa n. 1/H, di esclusiva proprietà di SO SS, deve essere rigettata. Parimenti, deve essere rigettata la domanda di aumento del contributo perequativo al mantenimento dei figli minori e Per_1 Per_2
SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE In via riconvenzionale, il convenuto chiede la revoca del contributo al mantenimento dei figli minori a suo carico (stabilito in € 700,00 al mese per entrambi) e la rideterminazione paritaria della misura delle spese extra assegno (attualmente, 60% a carico di SO SS e del 40% a carico di
). Parte_1
A sostegno della propria domanda di revoca del contributo, parte convenuta deduce quale fattore novativo la circostanza che la ricorrente ha disatteso l'obbligo di riconsegna al proprietario (SO SS) della casa sita in EZ, via Europa n. 1/H, e della ricerca di un nuovo immobile idoneo ad ospitare i minori, obbligo al quale il Tribunale avrebbe condizionato il versamento del contributo, con conseguente decadenza della ricorrente dal beneficio contributivo. A fondamento della richiesta di revisione in punto di ripartizione delle spese extra assegno, il convenuto deduce una violazione dei principi e valori dell'equa e pari partecipazione contributiva alle spese straordinarie, affermando che sarebbero state inspiegabilmente quantificate dal Tribunale nel 60% a carico di SO SS e nel 40% a carico di . Parte_1
Tanto premesso, la domanda riconvenzionale proposta da SO SS non può essere accolta per le ragioni che seguono. Il fatto innovativo su cui parte convenuta fonda la richiesta di modifica consisterebbe in ciò: la ricorrente avrebbe disatteso l'obbligo di riconsegna al proprietario (SO SS) della casa sita in EZ, via Europa n. 1/H, e della ricerca di un nuovo immobile idoneo ad ospitare i minori, obbligo al quale il Tribunale avrebbe condizionato il versamento del contributo, con conseguente decadenza della ricorrente dal beneficio contributivo. Ebbene, osserva il Collegio che la circostanza (incontestata) che , pur in Parte_1 mancanza di assegnazione della casa familiare di esclusiva proprietà di SO SS, si trovi ancora presso l'abitazione familiare non integra un fatto nuovo modificativo dell'assetto cristallizzato nel decreto de quo che ne impone la modifica. Il Tribunale, nell'emettere il decreto oggetto del presente procedimento di modifica, ha tenuto conto della mancata assegnazione alla ricorrente della casa familiare sita in EZ, via Europa n. 1/H (e, quindi, della necessità per la stessa di reperire una nuova abitazione), nonché della disparità reddituale tra le parti, e ha stabilito in via perequativa l'obbligo, a carico di SO SS, di contribuire al mantenimento dei figli minori corrispondendo a la somma mensile di € 700,00, Parte_1 soggetta a rivalutazione. Immutate le condizioni economiche delle parti e la necessità per la ricorrente di trovare una nuova sistemazione abitativa, considerata anche la messa in vendita della casa familiare, non vi sono ragioni sopravvenute per addivenire ad una rideterminazione del contributo economico al mantenimento dei figli minori posto a carico di SO SS. Circa la richiesta di modifica del decreto in punto di ripartizione delle spese extra assegno, parte convenuta non ha dedotto quale sarebbe il fatto sopravvenuto modificativo degli assetti economici e di squilibrio patrimoniale rispetto all'epoca dell'assunzione del provvedimento oggetto di modifica, limitandosi di fatto ad una critica della precedente statuizione. Pertanto, a fronte di un contesto reddituale rimasto pacificamente invariato, tale domanda non può che essere rigettata.
Il ricorso deve, quindi, essere rigettato e deve, del pari, essere rigettata la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto.
Sulle spese di lite. Alla soccombenza prevalente delle ricorrente con riferimento alla domanda di modifica del collocamento dei minori e di assegnazione della casa famigliare e alla soccombenza del convenuto con riferimento alla domanda riconvenzionale la condanna della ricorrente alla rifusione in favore del convenuto delle spese di 2/3 delle spese di che per tale quota si liquidano, in assenza di note specifiche ed applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per la fase istruttoria/trattazione e decisionale, in € 3.507,00 per compensi, oltre 15% rimborso forfettario, iva e cpa come per legge rimanendo compensata tra le parti la residua quota di 1/3
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile N. 5341/2025 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c. proposto da;
Parte_1
2. RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da SO SS;
3. CONDANNA al pagamento in favore di SO SS di 2/3 delle Parte_1 spese processuali che per tale quota liquida in € 3.507,00 per compensi, oltre 15% rimborso forfettario, iva e cpa come per legge rimanendo compensata tra le parti la residua quota di 1/3 Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 24.09.2025.
Il Presidente rel est
Dott.ssa RA IA Cosmai