TRIB
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/03/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE TERZA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini, ha pronunciato ex art. 281- sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29/2021 promossa da:
– cf. Parte_1 C.F._1
– c.f. Parte_2 C.F._2
- c.f. Parte_3 C.F._3
- c.f. Parte_4 C.F._4
Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Ventrone ATTORI OPPONENTI
c o n t r o
, cf. rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall' Avv. Ciro Esposito e dall' Avv. Maria Luisa Damiano
CONVENUTO OPPOSTO
C O N C L U S I O N I
Come da verbale di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 4.3.2025
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
pagina 1 di 8 1. G.K. Alliance s.r.l., quale debitrice principale, , Parte_1
, , , in qualità di garanti, Parte_2 Parte_3 Parte_4 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3555/2020 provvisoriamente esecutivo emesso in favore di Controparte_1
per la somma di € 248.047,78 oltre spese ed interessi.
[...]
Il credito ingiunto trova fondamento nel rapporto di factoring instaurato l'11.5.2015, rinnovato il 3.10.2016 e l'8.05.2018. Gli opponenti hanno contestato: 1) l'incompetenza territoriale del foro adito in favore di quello di Nocera Inferiore, di Napoli od anche di Nola per la mancata sottoscrizione dell'art. 11 dei contratti di garanzia e per la violazione degli artt. 33 e 34 del Codice di Consumo;
2) l'improcedibilità/inammissibilità della domanda monitoria per mancato esperimento della procedura di mediazione;
3) l'inammissibilità della domanda per carenza dei presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
4) il difetto di prova della fornitura dei servizi e della corrispondenza della richiesta di escussione della garanzia;
5) il difetto di autenticità delle firme apposte nel contratto di garanzia dai sigg.ri , e Parte_1 Pt_2 Pt_3
6) la nullità della garanzia in quanto attuativa delle clausole in violazione della normativa anticoncorrenziale, nonché per difetto di determinatezza dell'oggetto e per violazione degli artt. 1938 e 1956 c.c.. Ha pertanto chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo.
2. , incorporante la Controparte_1 Controparte_2
la quale ha eccepito l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per
[...] mancata individuazione del foro alternativo competente per le persone giuridiche ex art. 18 c.p.c. ed essendo stata validamente convenuta la competenza esclusiva del Tribunale di Firenze, nonché dell'eccezione di inammissibilità della domanda per omessa attivazione della procedura di mediazione. Ha contestato inoltre la fondatezza della doglianza inerente alla revoca dell'autorizzazione ad esercitare attività finanziaria, essendo tale provvedimento intervenuto successivamente all'erogazione degli importi alla cedente. Ha osservato inoltre quanto alla prova del credito che in sede monitoria erano stati pagina 2 di 8 prodotti i contratti di factoring, quali titolo costitutivo della propria pretesa, i negozi attuativi di tale ultimo rapporto quali quelli di cessione tra il factor ed il fornitore, le fatture intestate ai debitori, le comunicazioni dell'intervenuta cessione a questi ultimi, le contabili di pagamento attestanti l'esecuzione delle anticipazioni in favore della cedente unitamente agli estratti conto bancari, oltre che gli estratti conto mensili dal 30.06.2015 al 29.02.2020. L'opposta ha precisato poi di avere versato alla cedente tramite giroconti, in aggiunta al totale delle erogazioni eseguite di € 1.797.543,24, gli ulteriori importi di
€ 232,96 e € 665,81 a titolo di compensazione per interessi dovuti su altre linee di credito. Ha peraltro assunto di avere ulteriormente erogato ulteriori somme a titolo di scarti sui crediti ceduti che corrisponderebbero all'importo di € 144.056,72, per un totale a credito complessivo di € 1.942,498,73, oltre spese, commissioni, interessi ed altri accessori – questi ultimi di € 138.997,42. Ha contestato di avere ricevuto solamente la somma di € 1.833.448,37 da GK Alliance s.r.l., residuando ancora un credito di € 248.047,78. A conferma di quanto dedotto, ha peraltro osservato che da comunicazioni intercorse con l'opponente, essa aveva riconosciuto l'esistenza della propria posizione debitoria. In ordine poi alle contestazioni sui garanti ha dedotto che le avverse doglianze sono smentite dai documenti negoziali sottoscritti ed in ogni caso ha proposto istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. volta ad accertare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sulle scritture di garanzia. Ha contestato infine la natura fideiussoria degli atti sottoscritti a garanzia dei crediti dell'opposta, trattandosi di contratti autonomi di garanzia, nonché l'applicabilità della disciplina consumeristica, come dedotto invece dall'opponente, in quanto i garanti si sono obbligati nell'ambito dell'attività professionale quali detentori di quote di partecipazione al capitale sociale in G.K. Alliance. Ha dunque chiesto rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo.
3. La causa era stata dichiarata interrotta in data 20.02.2023 a causa dell'intervenuto fallimento di G.K. Alliance s.r.l. e riassunta con ricorso ex art. 303 c.p.c. da parte di , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
. Parte_4
Dopo essere stata sospesa la provvisoria esecuzione e rigettate le istanze istruttorie, la causa è stata trattenuta in decisione.
pagina 3 di 8 4. Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente.
“La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, ma deve risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge” (Cass. sez. I, 11.04.2024, n.9754). Nel caso di specie, le parti ex art. 18 del contratto di factoring hanno espressamente stabilito che “per qualunque controversia dovesse sorgere sulla validità, interpretazione ed esecuzione del contratto di factoring e delle conseguenti cessioni di credito, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Firenze, con esclusione esplicita di altri fori concorrenti previsti per legge” (doc. 1 monitorio). Dal tenore letterale della clausola è evincibile che l'intenzione delle parti fosse quella di individuare quale unico foro competente per la controversia che sarebbe eventualmente sorta tra le parti quello di Firenze, con esplicita esclusione degli altri fori concorrenti previsti ex lege. In particolare, gli opponenti hanno contestato l'incompetenza del Tribunale di Firenze, deducendo che il foro dovrebbe essere individuato nel luogo in cui è sorto il contratto ovvero in cui la prestazione doveva essere eseguita, senza che tale doglianza assuma rilevanza per le ragioni sopra esposte. Anche la considerazione secondo cui, trattandosi gli opponenti di consumatori, il giudice competente dovrebbe essere individuato in quello del consumatore, non coglie nel segno posto che agli opponenti non può essere attribuita tale qualifica, in quanto rivestono la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di socio per , di Consigliere per , di Parte_1 Parte_3
Consigliere e di Amministratore Delegato per e di socia per Parte_2
(cfr. pagg. 13- 14, 19 (o 29) doc. 19 monitorio) non Parte_4 potendosi pertanto applicare la disciplina consumeristica. Nemmeno può essere ritenuta fondata la contestazione relativa alla invalidità o inefficacia del contratto in forza dell'intervenuta revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di factoring, dal momento che tale provvedimento non è idoneo ad incidere automaticamente sull'esigibilità dei crediti già sorti nell'ambito di rapporti che hanno esaurito i propri effetti. A tal riguardo infatti non è stata fornita la prova dell'incidenza, in quali termini e a partire da quale momento, della revoca sull'operatività del contratto e,
pagina 4 di 8 specificamente, della clausola di competenza del foro esclusivo, risultando così tale eccezione priva di fondatezza.
5. Relativamente alla prova del credito, deve essere in primo luogo affrontata la questione inerente alla qualifica della garanzia in quanto le eccezioni di merito sollevate dall'opponente riguardo all'asserito inadempimento degli obblighi incombenti sull'opposta, alla nullità delle scritture di garanzia per riproduzione delle clausole violative della normativa antitrust, nonché alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito sarebbero precluse dalla natura autonoma e non accessoria dell'atto di assunzione della garanzia rispetto al contratto principale. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno in proposito precisato che
“L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd.Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010). Dal testo dei contratti sottoscritti dagli opponenti è individuabile il riferimento esplicito all'obbligo assunto da costoro di “pagare immediatamente alla
[...]
a prima e semplice richiesta scritta di quest'ultima e, comunque, non oltre il CP_1 termine di sette giorni dalla suddetta richiesta, anche in caso di opposizione da parte della società G.K. Alliance s.r.l. o di terzi, senza necessità di alcuna prova, motivazione, intimazione, messa in mora, e con espressa rinuncia ad opporre qualunque eccezione relativa al rapporto garantito” (art. 2 doc. 11-16 monitorio); è precisato peraltro che
“la presente garanzia non è regolata dal principio di accessorietà rispetto all'obbligazione principale garantita” e che “la presente garanzia garantirà sempre (…) il credito della complessivo al momento della richiesta scritta di cui al precedente Controparte_1 articolo 3” (art. 2 doc. 11-16 monitorio). Nelle suddette clausole è espressamente previsto quindi che il vincolo assunto dai garanti è slegato dall'obbligazione principale sorgendo in maniera indipendente dal rapporto instaurato tra l'opposta e la società debitrice ed attivandosi a prima e semplice richiesta scritta, senza facoltà di opporre eccezioni relative al rapporto garantito. Pertanto, gli atti di garanzia devono essere ricondotti alla figura del “ contratto autonomo di garanzia” la cui causa concreta consiste nel trasferimento da un soggetto all'altro del rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una pagina 5 di 8 prestazione contrattuale. Tale qualifica impedisce al garante di sollevare contestazioni volte a paralizzare la pretesa del creditore, dal momento che l'obbligazione su costui incombente consiste nel soddisfacimento del credito, talché solo dopo l'estinzione della relativa posizione debitoria il garante ha la facoltà di fare valere eccezioni relative all'esistenza, validità e coercibilità del rapporto sottostante, ad esclusione del rimedio generale dell'exceptio doli generalis. Tale ultimo strumento è stato concepito quale presidio del garante avverso le richieste di pagamento abusive ed illegittime, suscettibile di essere attivato a fronte di pretese creditorie che risultino prima facie o comunque da una prova di pronta soluzione che “il garante è chiamato a fornire, mentre non possono essere addotte a suo fondamento circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile dal debitore garantito al creditore beneficiario della garanzia, in ragione dell'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale” (Corte appello Roma sez. I, 29/09/2021, n.6316). Nel caso di specie, dal corpo dell'atto di opposizione è evincibile che sia stata sollevata soltanto un'eccezione di inadempimento assumendo che l'opposta non avrebbe fornito i servizi cui era tenuta, né trasmesso ai debitori ceduti le richieste di escussione della garanzia. È stata peraltro contestata la prova del credito sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur, oltre che la nullità delle clausole del contratto di garanzia per violazione della disciplina anticoncorrenziale in conformità con quanto statuito dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 22/2005. Si tratta di contestazioni di merito attinenti direttamente al rapporto principale, ovvero all'atto di garanzia finalizzate a fare venire meno il vincolo assunto dagli opponenti e, pertanto, inammissibili. Peraltro, deve essere osservato che, in sede di opposizione, essendo un ordinario giudizio di cognizione, spetta al creditore provare i fatti fondanti la propria domanda e che, nel caso di specie, l'opposta ha prodotto già in sede monitoria il titolo costitutivo della propria pretesa, quale il contratto di factoring – la cui natura pro solvendo individua nella società cedente il soggetto responsabile dell'insolvenza dei debitori ceduti - (doc. 1 monitorio), le fatture oggetto di cessione con allegate le distinte di pagamento nei confronti della società cessionaria (doc. 6i, 6 ii, 6iii), oltre ai singoli contratti attuativi di factoring stipulati tra le parti in relazione alle fatture di volta in volta emesse (docc. 6i, 6 ii, 6iii). Il carattere pro solvendo del contratto di cessione dei crediti è espressamente pagina 6 di 8 sancito ex art. 2 del contratto stesso, in cui è stabilito che il servizio fornito dalla società consiste nell' “anticipazione del corrispettivo della cessione pro Controparte_1 solvendo dei crediti commerciali, per un importo pari al 90% del valore nominale con impegno alla restituzione delle somme anticipate decorsi 180 giorni dalla data dell'anticipazione” (doc. 1 monitorio), dovendosi per tale ragione riconoscersi in capo alla società debitrice principale l'obbligo di restituzione delle somme anticipate dalla cessionaria. L'opposta ha inoltre allegato l'estratto conto riepilogativo del complesso delle operazioni poste in essere (doc. 10 monitorio). La documentazione prodotta pertanto risulta idonea a comprovare il credito vantato dall'opposta. Deve in ogni caso essere osservato che la società debitrice aveva riconosciuto l'esistenza e l'ammontare del credito, avendo richiesto alla società cessionaria la concessione di un piano di rientro volto all'abbattimento progressivo del debito (doc. 8 monitorio). Ciò posto, considerato che i garanti si erano assunti l'impegno di coprire l'esposizione debitoria della società G.K. Alliance qualunque sia o sarà l'ammontare della stessa (cfr. art. 2 lett. C garanzia – docc. 11-16 monitorio) e che gli opponenti, essendosi obbligati in forza di un contratto autonomo di garanzia come sopra evidenziato, non possono ritenersi esonerati dal pagamento del debito della garantita malgrado l'eventuale sussistenza di illegittimità che attengono al merito del rapporto, i sigg.ri , e devono essere ritenuti Parte_1 Pt_2 Pt_3 obbligati al pagamento di quanto preteso dall'opposta.
6. In ordine poi all'eccezione di nullità del contratto di garanzia per violazione della disciplina antitrust data la riproduzione delle clausole tacciate di invalidità dal provvedimento della Banca d'Italia (n. 55/2005) in quanto rappresentanti un'intesa anticoncorrenziale, occorre precisare che le conclusioni dell'autorità amministrativa di cui sopra e la conseguente nullità parziale di cui all'art. 1419 c.c. sancita dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. 41994/2021) non sono applicabili al contratto autonomo di garanzia (in senso conf. Cass. 18079/2024), risultando pertanto non fondate le doglianze avanzate dall'opponente. Inoltre, a tal riguardo occorre sottolineare che i garanti si sono vincolati rinunciando alle disposizioni di cui agli artt. 1939, 1941, 1944, 1945, 1955 e 1957 c.c., essendo pertanto irrilevante ed inammissibile per carenza di interesse l'eventuale decadenza dal termine semestrale del creditore rispetto all'attivazione della pagina 7 di 8 propria pretesa. Né viene in rilievo la possibile abusività di tale clausola contrattuale di rinuncia dal momento che si è esclusa la qualità di consumatori dei garanti stante l'inserimento nella compagine sociale della società garantita. Riguardo alla vincolatività dei contratti di garanzia deve in ogni caso osservarsi l'inammissibilità del disconoscimento rispetto all'autenticità delle sopradette scritture fatto valere dagli opponenti, in quanto generico (“qualunque sottoscrizione eventualmente apposta”) e scevro da riferimenti precisi in ordine a quale dei contratti non sarebbe riconosciuta l'autenticità delle firme dei garanti, né quale conseguenza ne dovrebbe derivare.
6. Alla luce delle sopra indicate argomentazioni, deve essere rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, che va quindi dichiarato esecutivo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere, pertanto, poste a carico di parte opponente. I compensi vanno liquidati con applicazione dei valori prossimi ai medi di cui al DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 3555/2020, che dichiara esecutivo;
2) condanna , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in solido tra loro, al pagamento in favore di Parte_4 [...]
delle spese di lite che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre CP_1 spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 6 marzo 2025 Il Giudice dott. Umberto Castagnini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE TERZA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini, ha pronunciato ex art. 281- sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29/2021 promossa da:
– cf. Parte_1 C.F._1
– c.f. Parte_2 C.F._2
- c.f. Parte_3 C.F._3
- c.f. Parte_4 C.F._4
Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Ventrone ATTORI OPPONENTI
c o n t r o
, cf. rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall' Avv. Ciro Esposito e dall' Avv. Maria Luisa Damiano
CONVENUTO OPPOSTO
C O N C L U S I O N I
Come da verbale di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 4.3.2025
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
pagina 1 di 8 1. G.K. Alliance s.r.l., quale debitrice principale, , Parte_1
, , , in qualità di garanti, Parte_2 Parte_3 Parte_4 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3555/2020 provvisoriamente esecutivo emesso in favore di Controparte_1
per la somma di € 248.047,78 oltre spese ed interessi.
[...]
Il credito ingiunto trova fondamento nel rapporto di factoring instaurato l'11.5.2015, rinnovato il 3.10.2016 e l'8.05.2018. Gli opponenti hanno contestato: 1) l'incompetenza territoriale del foro adito in favore di quello di Nocera Inferiore, di Napoli od anche di Nola per la mancata sottoscrizione dell'art. 11 dei contratti di garanzia e per la violazione degli artt. 33 e 34 del Codice di Consumo;
2) l'improcedibilità/inammissibilità della domanda monitoria per mancato esperimento della procedura di mediazione;
3) l'inammissibilità della domanda per carenza dei presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
4) il difetto di prova della fornitura dei servizi e della corrispondenza della richiesta di escussione della garanzia;
5) il difetto di autenticità delle firme apposte nel contratto di garanzia dai sigg.ri , e Parte_1 Pt_2 Pt_3
6) la nullità della garanzia in quanto attuativa delle clausole in violazione della normativa anticoncorrenziale, nonché per difetto di determinatezza dell'oggetto e per violazione degli artt. 1938 e 1956 c.c.. Ha pertanto chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo.
2. , incorporante la Controparte_1 Controparte_2
la quale ha eccepito l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per
[...] mancata individuazione del foro alternativo competente per le persone giuridiche ex art. 18 c.p.c. ed essendo stata validamente convenuta la competenza esclusiva del Tribunale di Firenze, nonché dell'eccezione di inammissibilità della domanda per omessa attivazione della procedura di mediazione. Ha contestato inoltre la fondatezza della doglianza inerente alla revoca dell'autorizzazione ad esercitare attività finanziaria, essendo tale provvedimento intervenuto successivamente all'erogazione degli importi alla cedente. Ha osservato inoltre quanto alla prova del credito che in sede monitoria erano stati pagina 2 di 8 prodotti i contratti di factoring, quali titolo costitutivo della propria pretesa, i negozi attuativi di tale ultimo rapporto quali quelli di cessione tra il factor ed il fornitore, le fatture intestate ai debitori, le comunicazioni dell'intervenuta cessione a questi ultimi, le contabili di pagamento attestanti l'esecuzione delle anticipazioni in favore della cedente unitamente agli estratti conto bancari, oltre che gli estratti conto mensili dal 30.06.2015 al 29.02.2020. L'opposta ha precisato poi di avere versato alla cedente tramite giroconti, in aggiunta al totale delle erogazioni eseguite di € 1.797.543,24, gli ulteriori importi di
€ 232,96 e € 665,81 a titolo di compensazione per interessi dovuti su altre linee di credito. Ha peraltro assunto di avere ulteriormente erogato ulteriori somme a titolo di scarti sui crediti ceduti che corrisponderebbero all'importo di € 144.056,72, per un totale a credito complessivo di € 1.942,498,73, oltre spese, commissioni, interessi ed altri accessori – questi ultimi di € 138.997,42. Ha contestato di avere ricevuto solamente la somma di € 1.833.448,37 da GK Alliance s.r.l., residuando ancora un credito di € 248.047,78. A conferma di quanto dedotto, ha peraltro osservato che da comunicazioni intercorse con l'opponente, essa aveva riconosciuto l'esistenza della propria posizione debitoria. In ordine poi alle contestazioni sui garanti ha dedotto che le avverse doglianze sono smentite dai documenti negoziali sottoscritti ed in ogni caso ha proposto istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. volta ad accertare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sulle scritture di garanzia. Ha contestato infine la natura fideiussoria degli atti sottoscritti a garanzia dei crediti dell'opposta, trattandosi di contratti autonomi di garanzia, nonché l'applicabilità della disciplina consumeristica, come dedotto invece dall'opponente, in quanto i garanti si sono obbligati nell'ambito dell'attività professionale quali detentori di quote di partecipazione al capitale sociale in G.K. Alliance. Ha dunque chiesto rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo.
3. La causa era stata dichiarata interrotta in data 20.02.2023 a causa dell'intervenuto fallimento di G.K. Alliance s.r.l. e riassunta con ricorso ex art. 303 c.p.c. da parte di , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
. Parte_4
Dopo essere stata sospesa la provvisoria esecuzione e rigettate le istanze istruttorie, la causa è stata trattenuta in decisione.
pagina 3 di 8 4. Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente.
“La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, ma deve risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge” (Cass. sez. I, 11.04.2024, n.9754). Nel caso di specie, le parti ex art. 18 del contratto di factoring hanno espressamente stabilito che “per qualunque controversia dovesse sorgere sulla validità, interpretazione ed esecuzione del contratto di factoring e delle conseguenti cessioni di credito, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Firenze, con esclusione esplicita di altri fori concorrenti previsti per legge” (doc. 1 monitorio). Dal tenore letterale della clausola è evincibile che l'intenzione delle parti fosse quella di individuare quale unico foro competente per la controversia che sarebbe eventualmente sorta tra le parti quello di Firenze, con esplicita esclusione degli altri fori concorrenti previsti ex lege. In particolare, gli opponenti hanno contestato l'incompetenza del Tribunale di Firenze, deducendo che il foro dovrebbe essere individuato nel luogo in cui è sorto il contratto ovvero in cui la prestazione doveva essere eseguita, senza che tale doglianza assuma rilevanza per le ragioni sopra esposte. Anche la considerazione secondo cui, trattandosi gli opponenti di consumatori, il giudice competente dovrebbe essere individuato in quello del consumatore, non coglie nel segno posto che agli opponenti non può essere attribuita tale qualifica, in quanto rivestono la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di socio per , di Consigliere per , di Parte_1 Parte_3
Consigliere e di Amministratore Delegato per e di socia per Parte_2
(cfr. pagg. 13- 14, 19 (o 29) doc. 19 monitorio) non Parte_4 potendosi pertanto applicare la disciplina consumeristica. Nemmeno può essere ritenuta fondata la contestazione relativa alla invalidità o inefficacia del contratto in forza dell'intervenuta revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di factoring, dal momento che tale provvedimento non è idoneo ad incidere automaticamente sull'esigibilità dei crediti già sorti nell'ambito di rapporti che hanno esaurito i propri effetti. A tal riguardo infatti non è stata fornita la prova dell'incidenza, in quali termini e a partire da quale momento, della revoca sull'operatività del contratto e,
pagina 4 di 8 specificamente, della clausola di competenza del foro esclusivo, risultando così tale eccezione priva di fondatezza.
5. Relativamente alla prova del credito, deve essere in primo luogo affrontata la questione inerente alla qualifica della garanzia in quanto le eccezioni di merito sollevate dall'opponente riguardo all'asserito inadempimento degli obblighi incombenti sull'opposta, alla nullità delle scritture di garanzia per riproduzione delle clausole violative della normativa antitrust, nonché alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito sarebbero precluse dalla natura autonoma e non accessoria dell'atto di assunzione della garanzia rispetto al contratto principale. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno in proposito precisato che
“L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd.Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010). Dal testo dei contratti sottoscritti dagli opponenti è individuabile il riferimento esplicito all'obbligo assunto da costoro di “pagare immediatamente alla
[...]
a prima e semplice richiesta scritta di quest'ultima e, comunque, non oltre il CP_1 termine di sette giorni dalla suddetta richiesta, anche in caso di opposizione da parte della società G.K. Alliance s.r.l. o di terzi, senza necessità di alcuna prova, motivazione, intimazione, messa in mora, e con espressa rinuncia ad opporre qualunque eccezione relativa al rapporto garantito” (art. 2 doc. 11-16 monitorio); è precisato peraltro che
“la presente garanzia non è regolata dal principio di accessorietà rispetto all'obbligazione principale garantita” e che “la presente garanzia garantirà sempre (…) il credito della complessivo al momento della richiesta scritta di cui al precedente Controparte_1 articolo 3” (art. 2 doc. 11-16 monitorio). Nelle suddette clausole è espressamente previsto quindi che il vincolo assunto dai garanti è slegato dall'obbligazione principale sorgendo in maniera indipendente dal rapporto instaurato tra l'opposta e la società debitrice ed attivandosi a prima e semplice richiesta scritta, senza facoltà di opporre eccezioni relative al rapporto garantito. Pertanto, gli atti di garanzia devono essere ricondotti alla figura del “ contratto autonomo di garanzia” la cui causa concreta consiste nel trasferimento da un soggetto all'altro del rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una pagina 5 di 8 prestazione contrattuale. Tale qualifica impedisce al garante di sollevare contestazioni volte a paralizzare la pretesa del creditore, dal momento che l'obbligazione su costui incombente consiste nel soddisfacimento del credito, talché solo dopo l'estinzione della relativa posizione debitoria il garante ha la facoltà di fare valere eccezioni relative all'esistenza, validità e coercibilità del rapporto sottostante, ad esclusione del rimedio generale dell'exceptio doli generalis. Tale ultimo strumento è stato concepito quale presidio del garante avverso le richieste di pagamento abusive ed illegittime, suscettibile di essere attivato a fronte di pretese creditorie che risultino prima facie o comunque da una prova di pronta soluzione che “il garante è chiamato a fornire, mentre non possono essere addotte a suo fondamento circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile dal debitore garantito al creditore beneficiario della garanzia, in ragione dell'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale” (Corte appello Roma sez. I, 29/09/2021, n.6316). Nel caso di specie, dal corpo dell'atto di opposizione è evincibile che sia stata sollevata soltanto un'eccezione di inadempimento assumendo che l'opposta non avrebbe fornito i servizi cui era tenuta, né trasmesso ai debitori ceduti le richieste di escussione della garanzia. È stata peraltro contestata la prova del credito sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur, oltre che la nullità delle clausole del contratto di garanzia per violazione della disciplina anticoncorrenziale in conformità con quanto statuito dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 22/2005. Si tratta di contestazioni di merito attinenti direttamente al rapporto principale, ovvero all'atto di garanzia finalizzate a fare venire meno il vincolo assunto dagli opponenti e, pertanto, inammissibili. Peraltro, deve essere osservato che, in sede di opposizione, essendo un ordinario giudizio di cognizione, spetta al creditore provare i fatti fondanti la propria domanda e che, nel caso di specie, l'opposta ha prodotto già in sede monitoria il titolo costitutivo della propria pretesa, quale il contratto di factoring – la cui natura pro solvendo individua nella società cedente il soggetto responsabile dell'insolvenza dei debitori ceduti - (doc. 1 monitorio), le fatture oggetto di cessione con allegate le distinte di pagamento nei confronti della società cessionaria (doc. 6i, 6 ii, 6iii), oltre ai singoli contratti attuativi di factoring stipulati tra le parti in relazione alle fatture di volta in volta emesse (docc. 6i, 6 ii, 6iii). Il carattere pro solvendo del contratto di cessione dei crediti è espressamente pagina 6 di 8 sancito ex art. 2 del contratto stesso, in cui è stabilito che il servizio fornito dalla società consiste nell' “anticipazione del corrispettivo della cessione pro Controparte_1 solvendo dei crediti commerciali, per un importo pari al 90% del valore nominale con impegno alla restituzione delle somme anticipate decorsi 180 giorni dalla data dell'anticipazione” (doc. 1 monitorio), dovendosi per tale ragione riconoscersi in capo alla società debitrice principale l'obbligo di restituzione delle somme anticipate dalla cessionaria. L'opposta ha inoltre allegato l'estratto conto riepilogativo del complesso delle operazioni poste in essere (doc. 10 monitorio). La documentazione prodotta pertanto risulta idonea a comprovare il credito vantato dall'opposta. Deve in ogni caso essere osservato che la società debitrice aveva riconosciuto l'esistenza e l'ammontare del credito, avendo richiesto alla società cessionaria la concessione di un piano di rientro volto all'abbattimento progressivo del debito (doc. 8 monitorio). Ciò posto, considerato che i garanti si erano assunti l'impegno di coprire l'esposizione debitoria della società G.K. Alliance qualunque sia o sarà l'ammontare della stessa (cfr. art. 2 lett. C garanzia – docc. 11-16 monitorio) e che gli opponenti, essendosi obbligati in forza di un contratto autonomo di garanzia come sopra evidenziato, non possono ritenersi esonerati dal pagamento del debito della garantita malgrado l'eventuale sussistenza di illegittimità che attengono al merito del rapporto, i sigg.ri , e devono essere ritenuti Parte_1 Pt_2 Pt_3 obbligati al pagamento di quanto preteso dall'opposta.
6. In ordine poi all'eccezione di nullità del contratto di garanzia per violazione della disciplina antitrust data la riproduzione delle clausole tacciate di invalidità dal provvedimento della Banca d'Italia (n. 55/2005) in quanto rappresentanti un'intesa anticoncorrenziale, occorre precisare che le conclusioni dell'autorità amministrativa di cui sopra e la conseguente nullità parziale di cui all'art. 1419 c.c. sancita dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. 41994/2021) non sono applicabili al contratto autonomo di garanzia (in senso conf. Cass. 18079/2024), risultando pertanto non fondate le doglianze avanzate dall'opponente. Inoltre, a tal riguardo occorre sottolineare che i garanti si sono vincolati rinunciando alle disposizioni di cui agli artt. 1939, 1941, 1944, 1945, 1955 e 1957 c.c., essendo pertanto irrilevante ed inammissibile per carenza di interesse l'eventuale decadenza dal termine semestrale del creditore rispetto all'attivazione della pagina 7 di 8 propria pretesa. Né viene in rilievo la possibile abusività di tale clausola contrattuale di rinuncia dal momento che si è esclusa la qualità di consumatori dei garanti stante l'inserimento nella compagine sociale della società garantita. Riguardo alla vincolatività dei contratti di garanzia deve in ogni caso osservarsi l'inammissibilità del disconoscimento rispetto all'autenticità delle sopradette scritture fatto valere dagli opponenti, in quanto generico (“qualunque sottoscrizione eventualmente apposta”) e scevro da riferimenti precisi in ordine a quale dei contratti non sarebbe riconosciuta l'autenticità delle firme dei garanti, né quale conseguenza ne dovrebbe derivare.
6. Alla luce delle sopra indicate argomentazioni, deve essere rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, che va quindi dichiarato esecutivo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere, pertanto, poste a carico di parte opponente. I compensi vanno liquidati con applicazione dei valori prossimi ai medi di cui al DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 3555/2020, che dichiara esecutivo;
2) condanna , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in solido tra loro, al pagamento in favore di Parte_4 [...]
delle spese di lite che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre CP_1 spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 6 marzo 2025 Il Giudice dott. Umberto Castagnini
pagina 8 di 8