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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/06/2025, n. 7619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7619 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
I sezione lavoro
Il Giudice dr. Paola Giovene di Girasole, presso il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 26 giugno 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 19385/2024
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Nicolò Ettore Zito, ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in Roma, largo C. Goldoni n. 47, giusta procura in atti
Opponente
E
in persona del Dirigente generale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Cristiana CP_1
Giordano, per procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via
SA IA n. 29;
Opposto
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Forzati, per procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla via Riviera di Chiaia n. 267;
Opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.5.24 il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n. 097 2024 901204886 5000, notificata il 9.4.24, limitatamente all'avviso di addebito n. 397 2016 00039 10100000, asseritamente notificato in data 27.5.2016 relativo a Contributi anno 2015 di € 1.848,77. CP_1
A fondamento dell'opposizione ha eccepito la mancanza di una previa notifica dell'avviso di addebito, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, e comunque la non debenza della somma.
Ha chiesto pertanto in via cautelare la sospensione dell'esecutorietà dell'intimazione e dell'avviso di addebito e, nel merito, il loro annullamento, con vittoria di spese, da distrarsi. CP_ Si sono costituiti in giudizio l' e l contestando la Controparte_2 domanda e chiedendone il rigetto. Nel corso del giudizio parte ricorrente ha provveduto al pagamento dell'importo di cui all'avviso di addebito posto a base dell'intimazione di pagamento.
Quindi, all'esito dell'udienza di discussione del 26.6.25, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viste le note di trattazione scritta, in cui parte ricorrente ed hanno CP_3 dato atto essere avvenuto il pagamento dell'importo richiesto al ricorrente a titolo di CP_ contributi dovuti all' per l'anno 2015, e chiesto dichiarare cessata la materia del contendere, la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
Alla luce delle dichiarazioni rese da parte ricorrente, che ha affermato e documentato di aver provveduto in data 3.3.25 al pagamento dell'importo di € 1.870,36 in riferimento all'avviso di addebito n. 397 2016 00039 10100000 (cfr. doc. ric. depositato l'8.5.25), va dichiarata cessata la materia del contendere in riferimento all'intimazione di pagamento opposta limitatamente al suddetto importo. CP_ Spese compensate tra le parti, in considerazione della mancata opposizione di ed e CP_3 del complessivo comportamento delle parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 28 giugno 2025.
Il giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
I sezione lavoro
Il Giudice dr. Paola Giovene di Girasole, presso il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 26 giugno 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 19385/2024
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Nicolò Ettore Zito, ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in Roma, largo C. Goldoni n. 47, giusta procura in atti
Opponente
E
in persona del Dirigente generale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Cristiana CP_1
Giordano, per procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via
SA IA n. 29;
Opposto
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Forzati, per procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla via Riviera di Chiaia n. 267;
Opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.5.24 il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n. 097 2024 901204886 5000, notificata il 9.4.24, limitatamente all'avviso di addebito n. 397 2016 00039 10100000, asseritamente notificato in data 27.5.2016 relativo a Contributi anno 2015 di € 1.848,77. CP_1
A fondamento dell'opposizione ha eccepito la mancanza di una previa notifica dell'avviso di addebito, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, e comunque la non debenza della somma.
Ha chiesto pertanto in via cautelare la sospensione dell'esecutorietà dell'intimazione e dell'avviso di addebito e, nel merito, il loro annullamento, con vittoria di spese, da distrarsi. CP_ Si sono costituiti in giudizio l' e l contestando la Controparte_2 domanda e chiedendone il rigetto. Nel corso del giudizio parte ricorrente ha provveduto al pagamento dell'importo di cui all'avviso di addebito posto a base dell'intimazione di pagamento.
Quindi, all'esito dell'udienza di discussione del 26.6.25, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viste le note di trattazione scritta, in cui parte ricorrente ed hanno CP_3 dato atto essere avvenuto il pagamento dell'importo richiesto al ricorrente a titolo di CP_ contributi dovuti all' per l'anno 2015, e chiesto dichiarare cessata la materia del contendere, la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
Alla luce delle dichiarazioni rese da parte ricorrente, che ha affermato e documentato di aver provveduto in data 3.3.25 al pagamento dell'importo di € 1.870,36 in riferimento all'avviso di addebito n. 397 2016 00039 10100000 (cfr. doc. ric. depositato l'8.5.25), va dichiarata cessata la materia del contendere in riferimento all'intimazione di pagamento opposta limitatamente al suddetto importo. CP_ Spese compensate tra le parti, in considerazione della mancata opposizione di ed e CP_3 del complessivo comportamento delle parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 28 giugno 2025.
Il giudice