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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/02/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.2591/2019 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 19/2/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
, nato a [...], il [...], residente a [...], Parte_1 rappresentato e difeso giusta mandato in atti, dagli Avvocati Stefano Maglio e
Cosimo Pantaleo Costa
Ricorrente
C O N T R O
con sede legale in Milano, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, corrente in Lecce, rappresentata e difesa dagli
Avvocati Fabrizio Proietti, Bruno Forti ed Emanuele Bove
Resistente
Oggetto: risarcimento danni e rivendicazione crediti di lavoro
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 26/2/2019 il ricorrente in epigrafe - premesso di aver lavorato alle dipendenze di dall'1/2/2015 al 7/6/2018, data Controparte_1 di licenziamento per superamento del periodo di comporto, con qualifica di
Addetto Pulizie quotidiane e Ripristino Funzionalità immobili – espone di essere stato sottoposto a visita medica per l'accertamento della idoneità alla mansione una prima volta in data 26/5/2015, con giudizio di idoneità con limitazioni consegnatogli soltanto il 15/12/2015 (il giudizio prevedeva divieto di movimentazione manuale di carichi eccedenti il peso di Kg.10, divieto di flesso - estensione obbligata ripetitiva del rachide, divieto pulizia dei servizi igienici e divieto di lavoro in ambiente isolato”), una seconda volta in data 22/1/2016, con giudizio di idoneità con limitazioni (divieto di essere addetto al ripristino della funzionalità degli immobili) e una terza volta in data 9/2/2017 con giudizio nuovamente di idoneità con limitazioni, lamenta che, nonostante le limitazioni imposte dai giudizi medici e nonostante egli abbia contestato l'Ordine di servizio con lettera del 10/2/2016 a firma del rappresentante sindacale e con lettera del 13/12/2016 a firma del procuratore Persona_1 legale, la società convenuta dal 2015 al 2017 lo ha adibito a mansioni di recupero degli edifici scolastici, mansioni che consistevano nella tinteggiatura degli edifici scolastici, sia all'interno che all'esterno, e nella verniciatura dei termosifoni e che comportavano l'utilizzo di scale e impalcature e il trasporto di secchi di vernice, rappresenta di non aver ricevuto, alla cessazione del rapporto lavorativo, il Trattamento di Fine Rapporto, la 13° e la 14° mensilità, il pagamento di quattro giornate lavorate a Giugno 2018 per € 166,00, le indennità sostitutive di 3,93 giorni di ferie non godute e di ore 5,20 di permessi non goduti e di non aver ricevuto la busta paga di Giugno 2018, afferma che “le retribuzioni percepite dal ricorrente risultano all'evidenza essere state di gran lunga inferiori a quanto stabilito dal CCNL e a quanto spettantigli in relazione alla quantità e qualità del lavoro svolto ex art.36 Cost.”, riporta il conteggio in ricorso, deduce di essere creditore nei confronti della società di € Controparte_1
4.984,79 lorde, di cui € 3.178,36 per TFR ed € 1.806,43 per differenze retributive, sostiene che “Nel caso de quo il medico competente ha più volte espresso il giudizio di “idoneo con limitazioni”, ma il datore di lavoro ha sempre derogato a questo giudizio utilizzando il ricorrente in mansioni che non si confacevano alle limitazioni indicate dal medico competente. Addirittura nascondendo, in un caso, al lavoratore il giudizio medico per oltre sette mesi.
Orbene, il datore di lavoro è tenuto in generale a preservare l'integrità fisica e morale del lavoratore, pena il risarcimento dell'eventuale danno anche non patrimoniale (artt.2059 e 2043 c.c.) per cui si chiede il risarcimento del danno patito dal ricorrente”.
Tanto premesso, esposto, lamentato, rappresentato, dedotto e sostenuto, parte ricorrente chiede testualmente: ””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
“A) - accertare il credito del ricorrente, per le ragioni di cui in narrativa, e condannare la resistente al pagamento in favore del sig. della Parte_1 complessiva somma di € 4.984.79* lorde, di cui euro 1.806,43* per differenze ed euro 3.178,36* per TFR, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche in applicazione dell'art. 36 della Costituzione e, per l'effetto, ordinare alla resistente di regolarizzare la situazione contributiva del ricorrente per tutto il periodo lavorativo. Tale somma dovrà essere aumentata da interessi e
2 rivalutazione monetaria ai sensi degli artt. 429 cpc e 150 disp. att. e, dal dì della domanda, anche ex art. 1283 cc.;
B) - condannare controparte al pagamento, in favore del ricorrente, di una somma nella misura che il G.d.L. vorrà equitativamente determinare, e che viene prudentemente indicata in €.15.000,00, quale risarcimento del danno subito per aver fatto lavorare il ricorrente espletando mansioni a lui non consone per più tempo, contro il giudizio medico;
ed in un caso nascondendogli il giudizio medico per oltre sette mesi;
C) - solo in subordine, ove, per ragioni che al momento sfuggono, le domande su formulate non dovessero essere accolte, si chiede che la società datrice di lavoro sia condannata al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c., 2° comma, nella misura che il G.d.L. vorrà equitativamente determinare;
D) - condannare, comunque, la resistente al pagamento delle spese di lite, IVA e
CAP e spese forfettarie in favore dei procuratori antistatari.
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Si è costituita in giudizio con memoria nella quale contesta Controparte_1 gli assunti attorei e chiede la reiezione del ricorso, deducendo la correttezza del proprio operato e rappresentando, in ordine alla richiesta di condanna della convenuta al pagamento di € 4.984,79, di aver versato al lavoratore a titolo di
TFR, di 13° e di 14° mensilità somme maggiori rispetto a quelle rivendicate, sostenendo di aver adibito il dipendente a mansioni compatibili con le condizioni di salute nel rispetto dei giudizi di idoneità espressi dai Medici, deducendo difetto di allegazione e prova del nesso di causalità tra comportamento datoriale e danno subito e insussistenza di irregolarità contributive che possano giustificare la richiesta di risarcimento del danno ex art.2116, secondo comma, cod. civ.
Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Per quanto attiene alla prima domanda avanzata dal ricorrente, avente ad oggetto l'accertamento del credito “della complessiva somma di € 4.984.79* lorde, di cui euro 1.806,43* per differenze ed euro 3.178,36* per TFR” con condanna della convenuta al pagamento di tale somma o di quella ritenuta di giustizia, chiesta “anche in applicazione dell'art. 36 della Costituzione”, e alla regolarizzazione della posizione contributiva, si osserva quanto segue.
Parte ricorrente espone ai numeri 11,12 e 13 del ricorso che “ 11) - Il ricorrente, altresì, ad oggi non ha mai percepito il TFR, la 13^ e la 14^ , oltre a non aver ricevuto il pagamento di 4 giornate di lavoro del mese di giugno 2018 per €
166,00, n.3,93 giornate di ferie non godute per € 163,72 ed ore 5,20 di permessi
3 non goduti per € 32,55, come specificato in dettaglio nei conteggi che fanno parte integrante del presente ricorso. Al ricorrente non è mai stata consegnata busta paga di giugno '18.
12)- Le retribuzioni percepite dal ricorrente risultano all'evidenza essere state di gran lunga inferiori a quanto stabilito dal CCNL e a quanto spettantigli in relazione alla quantità e qualità del lavoro svolto ex art.36 Cost.
13) – Il ricorrente risulta, pertanto, creditore, nei confronti della resistente di €
4.984,79 lorde, di cui euro 1.806,43 per differenze ed euro 3.178,36 per TFR, come, ripetesi, analiticamente specificato nei prospetti contabili che si allegano e notificano con il presente atto”.
Il conteggio si rinviene tra le pagine 4 e 5 del ricorso, è stato redatto da
Consulente del Lavoro, e, dopo aver specificato che esso è Persona_2 relativo al rapporto di lavoro costituito l'1/2/2015 e cessato il 7/6/2018, riporta le seguenti voci:
1) 4 giornate di lavoro giugno 2018 € 166,00.
2) 3,93 giornate di ferie non godute € 163,72
3) Ore 5,20 di permessi non goduti € 32,55
4) 14° mensilità (11 ratei) € 992,86
5) 13° mensilità 5 ratei € 451,30
6) Imponibile utile per calcolo TFR € 42.977,88
7) TFR dovuto € 3.178,36.
Il conteggio si conclude con la affermazione che “La somma totale lorda dovuta al
Sig. è € 4.984,79” . Parte_1
Al ricorso non sono allegate buste paga, né in esso o nel conteggio si specifica quale sia il livello di inquadramento del lavoratore, quale sia la retribuzione base
(giornaliera, settimanale o mensile) posta base del conteggio e quale sia il numero delle ore lavorate.
Neppure nelle richieste istruttorie a foglio 6 del ricorso, dove si chiede di ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze riportate nei punti da 1 a 10 del ricorso, si rinvengono elementi utili da cui potersi evincere la retribuzione percepita, il numero di ore lavorate e l'effettivo mancato godimento di ferie e permessi.
Si deve pertanto ritenere che la affermazione attorea in ordine al credito per differenze retributive sia sfornita di prova, in quanto pur assumendosi, nel punto 12 del ricorso, che le retribuzioni ricevute sono state inferiori alla quantità e qualità del lavoro svolto, nel ricorso e nel conteggio non è indicato il numero di ore lavorate e non è indicata la retribuzione percepita, sicchè non è possibile valutare la congruità delle somme ricevute dal ricorrente rispetto al
4 lavoro espletato, né la eventuale spettanza di somme ulteriori, tanto meno nella misura rivendicata.
Peraltro, parte resistente contesta il conteggio e afferma e documenta di aver riconosciuto in favore del lavoratore importi parzialmente maggiori di quelli richiesti, a titolo di Trattamento di Fine Rapporto, di 13° e di 14° mensilità.
Infatti, dagli allegati alla memoria di risulta che in data 13 Luglio CP_1
2018 la azienda convenuta ha effettuato in favore di un bonifico Parte_1 di € 405,76 con causale “accredito stipendio” e che la busta paga di Giugno
2018 ha previsto un importo lordo di € 3.435,01 a titolo di Trattamento di Fine
Rapporto, un importo lordo di € 451,31 per 13° mensilità e un importo lordo di
€ 984,61 per 14° mensilità e pertanto risulta che a favore del lavoratore è stata riconosciuta come dovuta una somma a titolo di TFR maggiore di quella chiesta nei conteggi di parte, è stata riconosciuta una somma a titolo di 13° mensilità corrispondente a quella indicata nei predetti conteggi ed è stata riconosciuta a titolo di 14° mensilità una somma di pochi euro inferiore a quella rivendicata nei conteggi.
Dalla busta paga di Giugno 2018 allegata da emerge, inoltre, CP_1 che in favore del ricorrente è stata riconosciuta anche la somma di € 541,58 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, che sono state trattenute le somme di € 4.293,26 a titolo di riposi compensativi e di € 3.435,01 quale recupero del
TFR versato al Fondo tesoreria, con la conseguenza che è stato posto in pagamento l'importo netto di € 405,76.
Invero, parte ricorrente nelle note depositate il 30/11/2023 contesta le risultanze della busta paga, affermando di non averla mai ricevuta e rilevando di non aver mai goduto e tanto meno richiesto ore di riposo compensativo (a tal proposito afferma “Infatti non vi è presenza di tale voce nelle altre buste paga”)
E del resto già nella prima udienza, tenutasi il 5/2/2020, la difesa di parte ricorrente aveva disconosciuto a verbale la utilizzazione di 600 ore di riposo compensativo come riportate nella busta paga di Giugno 2018 e aveva chiesto di integrare la prova testimoniale con il capitolo “vero che il sig. ha utilizzato Pt_1
600 ore di riposi compensativi nel periodo di causa”.
Tuttavia, si deve ribadire che parte ricorrente non ha depositato alcuna busta paga da raffrontare con quella di Giugno 2018 allegata alla memoria di parte resistente, si deve osservare che il capitolo di prova articolato in udienza non è stato ammesso per la sua genericità e si deve rilevare che dalla busta paga di
Dicembre 2015, allegata anche essa alla memoria di risulta Controparte_1 che nel rapporto lavorativo tra le parti era applicato il meccanismo della c.d.
Banca ore.
5 Si deve pertanto ritenere che parte ricorrente non abbia offerto prova ragionevolmente certa del credito vantato e che, al contrario, parte resistente abbia fornito prova documentale dell'adempimento dell'obbligo retributivo.
La domanda attorea formulata nel punto A) delle conclusioni del ricorso deve dunque essere respinta.
Del pari deve essere respinta la domanda formulata nel punto C) ove il ricorrente chiede che la resistente sia “condannata al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c., 2° comma, nella misura che il G.d.L. vorrà equitativamente determinare”.
Infatti, si osserva che l'art.2116, secondo comma, cod. civ. prevede che “Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro”.
Nel caso in esame, per quanto sopra illustrato, non si ravvisano irregolarità retributive, da cui possano conseguire irregolarità nel versamento dei contributi dovuti, né parte ricorrente lamenta il mancato adempimento di obblighi contributivi.
Pertanto, si deve ritenere che il danno contributivo da risarcire non sia stato allegato, né provato.
Infine, per quanto concerne la domanda sub B) della conclusioni del ricorso, volta ad ottenere la condanna della resistente al “pagamento, in favore del ricorrente, di una somma nella misura che il G.d.L. vorrà equitativamente determinare, e che viene prudentemente indicata in €.15.000,00, quale risarcimento del danno subito per aver fatto lavorare il ricorrente espletando mansioni a lui non consone per più tempo, contro il giudizio medico;
ed in un caso nascondendogli il giudizio medico per oltre sette mesi”, si osserva quanto segue.
Il ricorrente a foglio 5 dell'atto introduttivo fonda la richiesta di risarcimento del danno su tale motivazione: “Nel caso de quo il medico competente ha più volte espresso il giudizio di “idoneo con limitazioni”, ma il datore di lavoro ha sempre derogato a questo giudizio utilizzando il ricorrente in mansioni che non si confacevano alle limitazioni indicate dal medico competente. Addirittura nascondendo, in un caso, al lavoratore il giudizio medico per oltre sette mesi.
Orbene, il datore di lavoro è tenuto in generale a preservare l'integrità fisica e morale del lavoratore, pena il risarcimento dell'eventuale danno anche non patrimoniale (artt.2059 e 2043 c.c.) per cui si chiede il risarcimento del danno patito dal ricorrente”.
6 Sembrerebbe pertanto che il ricorrente chieda il risarcimento di un danno extracontrattuale biologico e morale derivante da fatto illecito (art.2043 cod. civ.: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”, art. 2059 cod. civ. “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.”).
Tuttavia, nel verbale della udienza del 5/2/2020 la difesa di parte ricorrente specifica che “Per quanto riguarda, poi, la richiesta di risarcimento danni, si precisa come la richiesta sia solo per la voce di danno morale per cui si insiste nella richiesta di prova relativa all'espletamento da parte del di mansioni per cui era stato giudicato dal medico aziendale come Pt_1
“inidoneo” e per l'effetto provare l'inadempimento ex art.2087 da parte del datore di lavoro per la mancata ottemperanza alle prescrizioni mediche”.
Si deve allora ritenere che il ricorrente chieda il risarcimento del solo danno morale derivante da responsabilità contrattuale da omessa adozione di cautele previste a tutela della integrità fisica e psichica del lavoratore, responsabilità prevista dall'art.2087 cod. civ. (“L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”), con la conseguenza che incombe sul lavoratore medesimo l'onere di allegare e provare il danno e il nesso di causalità tra l'inadempimento del datore di lavoro, inadempimento consistente nella omissione di cautele doverose, e il danno subito.
Essendo, infatti, oramai pacifico che la responsabilità da mancata adozione di misure a tutela della integrità della salute del lavoratore costituisca una responsabilità di tipo contrattuale, il riparto dell'onere probatorio, nell'azione di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro o malattia professionale, è regolato dall'art. 1218 cod. civ. che disciplina l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali (laddove l'art.1218 cod.civ. recita: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.)
Ne deriva, pertanto, che grava sul prestatore di lavoro che agisce in giudizio al fine di vedersi corrispondere il risarcimento per il danno asseritamente subito,
l'onere di allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno subito e del nesso di causalità tra l'attività lavorativa e l'evento lesivo, mentre sul datore di lavoro incombe il diverso e consequenziale onere di provare che il
7 danno sia derivato da causa a sé non imputabile, offrendo cioè prova di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza imposto dall'art. 2087 c.c., nonché di aver predisposto tutte le misure, dirette e indirette, idonee ad evitare l'evento dannoso.
Infatti, la Corte di Cassazione con Sentenza n.10319 del 26/4/2017 ha chiarito che: “Il lavoratore che agisca, nei confronti del datore di lavoro, per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha
l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento ed il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione ex art.
1218 c.c.. In particolare, nel caso di omissione di misure di sicurezza espressamente previste dalla legge, o da altra fonte vincolante, cd. nominate, la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore;
viceversa, ove le misure di sicurezza debbano essere ricavate dall'art. 2087 c.c., cd. innominate, la prova liberatoria è generalmente correlata alla quantificazione della misura di diligenza ritenuta esigibile nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi
l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, quali anche l'assolvimento di puntuali obblighi di comunicazione. (Nella specie, la S.C., ha cassato la sentenza impugnata che, pur non avendo ravvisato un'ipotesi di rischio elettivo, aveva escluso, per difetto di specifiche indicazioni da parte del lavoratore sulle cautele adottabili, la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio subito dal dipendente durante la discesa dalla cabina di guida di un autocarro ribaltata ed in pendenza).
Si rileva inoltre che la Corte di Cassazione con sentenza n.7946 del 7/4/2011 ha chiarito che “In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, le assenze del lavoratore per malattia non giustificano il recesso del datore di lavoro ove l'infermità dipenda dalla nocività delle mansioni o dell'ambiente di lavoro che lo stesso datore di lavoro abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell'obbligo di sicurezza (art. 2087 cod. civ.) o di specifiche norme. Peraltro, incombe sul lavoratore l'onere di provare il collegamento causale tra la malattia che ha determinato
l'assenza e le mansioni espletate, in mancanza del quale deve ritenersi legittimo il licenziamento.”
Si deve poi osservare che la Corte di Cassazione con Sentenza n.29909 del
25/10/2021 ha affermato che “Il contenuto dell'obbligo di sicurezza, previsto dall'art. 2087 c.c., non determina una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, essendo necessario che la sua condotta, commissiva od omissiva, sia
8 sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. Ne consegue che sono a carico del lavoratore, quale creditore dell'obbligo di sicurezza, gli oneri di allegazione circa la fonte da cui scaturisce siffatto obbligo, del termine di scadenza e dell'inadempimento; nondimeno, l'individuazione delle misure di prevenzione che il datore avrebbe dovuto adottare e l'identificazione della condotta che nello specifico ne ha determinato la violazione deve essere modulata in relazione alle concrete circostanze e alla complessità o peculiarità della situazione che ha determinato
l'esposizione al pericolo”.
Precedentemente la Corte di Cassazione con Sentenza n.28516 del 6/11/2019 aveva anche affermato che: “La prova della responsabilità datoriale, ai sensi dell'art. 2087 c.c., richiede l'allegazione da parte del lavoratore, che agisce deducendo l'inadempimento, sia degli indici della nocività dell'ambiente lavorativo cui è esposto, da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti.”
Opera invece la inversione dell'onere della prova quando il nesso di causalità è già stato accertato in altra sede (vedasi Corte di Cassazione, Ordinanza n.20889 del 22/8/2018, secondo cui “Con riferimento a una controversia relativa ai danni patiti da un lavoratore in conseguenza di un'infezione contratta per causa di servizio, ove sia stata accertata in sede di equo indennizzo la derivazione causale della patologia dall'ambiente di lavoro, e tale accertamento venga ritenuto utilizzabile dal giudice di merito, opera a favore del lavoratore l'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 2087 c.c., di modo che grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell'evento dannoso”).
Infine, si deve ricordare che la Corte di Cassazione con Sentenza
n.14468 del 9/6/2017 ha affermato che: “In tema di responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., posto che, ai fini del superamento della presunzione di cui all'art. 1218 c.c., grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all'attività svolta, e di aver adottato tutte le misure che, in considerazione della peculiarità dell'attività e tenuto conto dello stato della tecnica, siano necessarie per tutelare
l'integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza, il vizio strutturale del macchinario, quale fatto liberatorio, non può prescindere dalla prova circostanziata, da parte del datore di lavoro, dell'assolvimento dei suddetti obblighi di protezione specifici. (Nella specie, la S.C. ha cassato la
9 sentenza impugnata che aveva ritenuto imprevedibile l'infortunio del lavoratore, operaio esperto, in ragione del recente intervento di manutenzione del macchinario - trapano a colonna - e della presenza sullo stesso della Part marchiatura di conformità CE, circostanze rilevate dagli ispettori della
Nel caso in esame, premesso che l'esistenza del rapporto lavorativo subordinato nel periodo dall'1/2/2015 al 7/6/2018 è pacifica tra le parti ed è altresì documentata dalle buste paga del Dicembre 2015 e del Giugno 2018 allegate alla memoria della società convenuta e dall'Estratto Contributivo allegato alle note depositate dalla difesa di parte ricorrente il 12/11/2024, si deve rilevare che il ricorrente afferma che la società datrice di lavoro tra il 2015 e il 2017 lo ha adibito a mansioni non rispettose delle limitazioni indicate nei tre giudizi di idoneità cui il lavoratore è stato sottoposto.
Parte resistente sostiene, invece, che le mansioni cui è stato addetto il sig. Pt_1 erano compatibili con le suddette limitazioni.
Si deve a questo punto riportare il contenuto dei certificati attestanti la idoneità al lavoro con limitazioni, certificati tutti allegati al ricorso.
Il primo di tali certificati, datato 26/5/2015 esprime il giudizio di “IDONEO con limitazioni” e specifica “No movimentazione manuale di carichi eccedenti il peso di kg. dieci;
no flesso – estensione obbligata ripetitiva del rachide;
no pulizia dei servizi igienici;
no lavoro in ambiente isolato”.
Si deve notare che questo certificato riporta in basso, sotto il timbro del Medico, la dicitura “data e firma di consegna del giudizio al lavoratore” e accanto la data
26/05/2015 e la firma di e più sotto ancora una data 15-12-2015 Parte_1 aggiunta con una penna rossa e di nuovo accanto a tale data la firma di
[...]
. Pt_1
Se ne desume che questo certificato sia stato consegnato al ricorrente il
26/5/2015 e che successivamente sia stato nuovamente firmato dal lavoratore il 15/12/2015.
Il secondo certificato è datato 22/1/2016 ed esprime il giudizio “IDONEO con limitazioni” consistenti in “non deve essere adibito al ripristino funzionalità degli immobili”.
Il terzo certificato è datato 3/5/2017 e ribadisce il giudizio “ “IDONEO con limitazioni”, con le seguenti imposizioni: “uso DPI delle vie aeree se esposto ad irritanti. Evitare MMC >di KG.10”.
Dunque, i certificati medici prescrivono limitazioni più stringenti nel 2015 e nel
2016, vietando del tutto alcune attività, come pulizia dei servizi igienici, lavoro in ambiente isolato e ripristino funzionalità degli immobili, mentre l'ultimo certificato si limita a ribadire il divieto di movimentazione di carichi superiori a
10 dieci chilogrammi e a prescrivere l'uso di dispostivi di protezione individuale delle sole vie aeree e soltanto per il caso di esposizione ad agenti irritanti.
Il ricorrente, come già detto, sostiene di aver lavorato nel 2015 nelle Scuole
Medie di Martano e di Zollino impegnato nel ripristino della funzionalità degli immobili con l'uso di scale e impalcature (punto 5 del ricorso), in violazione del primo certificato, di aver lavorato nel 2016 nella Scuola Media di Martignano come addetto alle pulizie, giusta Ordine di servizio di che lo adibiva a CP_1 tale attività durante e dopo il ripristino degli immobili, in tal modo utilizzando vernici e respirando polveri provenienti dalla attività di ripristino, in violazione del secondo certificato, e nel 2017 di essere stato addetto al ripristino della funzionalità della Scuola Media di Cavallino e dell'Istituto A. De Pace di Lecce, in violazione dell'ultimo certificato.
Dalle testimonianze acquisite nel corso del procedimento è emerso quanto segue.
La teste di parte ricorrente ascoltata alla udienza del Testimone_1
6/4/2022, ha dichiarato: “conosco perché abbiamo lavorato Parte_1 assieme alle dipendenze di dal 2015 al 2017, noi eravamo Controparte_1 nella stessa squadra e ci occupavamo di manutenzione degli edifici scolastici. ed io provvedevamo a togliere gli intonaci dai muri e a riverniciare Parte_1 ringhiere e muri, ci occupavamo anche di giardinaggio. Ricordo che il sig. a Pt_1 volte sul cantiere si sentiva male, perché sollevava carichi che non doveva prendere o perché verniciava senza mascherina o senza la attrezzatura adatta.
Non sempre ci veniva fornita la attrezzatura adatta, non sempre ci venivano date le mascherine;
soltanto quando veniva il sindacato ad imporlo ci veniva data la attrezzatura, a volte ci veniva detto di andare a comprarla di tasca nostra dal ferramenta. Sia il sig. sia io, sia gli alti lavoratori usavamo scale e salivamo Pt_1 su impalcature. Il sig. ed io, con la nostra squadra, composta da circa Pt_1 quindici persone, abbiamo lavorato presso Scuole di Cutrofiano, di Sogliano
Cavour, di Maglie, di Lecce e di Cavallino nel periodo estivo. La CP_1 sapeva che il sig. non poteva prendere carichi, perché il sig. quando Pt_1 Pt_1 era in malattia mandava alla ditta i certificati medici e poi il Responsabile della nostra squadra su Lecce, sig. , vedeva che il sig. non stava bene, ma Per_3 Pt_1 il sig. continuava a fare lo stesso lavoro, non c'erano riguardi né nei suoi Pt_1 confronti, né nei confronti degli altri lavoratori.”, “ricordo che negli anni 2015 e
2016 ho lavorato con la squadra in cui c'era anche il sig. da Giugno a Pt_1
Novembre in scuole di Martignano, Maglie, , Martano e Zollino, che Per_4 facevano parte del comprensorio di Soleto, abbiamo lavorato anche a Soleto”, “ho
11 una causa contro per mancato pagamento della retribuzione per CP_1
Banca ore”.
L'ulteriore teste di parte ricorrente, ascoltato alla udienza del Tes_2
9/11/2022 ha dichiarato: “conosco perché abbiamo lavorato
Parte_1 insieme per dal 2015 al 2017, io poi ho continuato a lavorare per CP_1 fino al 2020. Ci siamo occupati di manutenzione ed eravamo nella CP_1 stessa squadra. Ricordo che aveva problemi di salute, però faceva
Parte_1 le stesse cose che facevamo noi, abbiamo pitturato aule e siamo saliti sul trabattello. non si è mai tirato indietro rispetto al lavoro. Ricordo che
Parte_1 con ci siamo occupati della manutenzione e pitturazione nella
Parte_1
Scuola Media di Martignano, a volte, ma raramente, ci siamo occupati anche della pulizia. Anche nella Scuola Media di Martignano si è occupato di Parte_1 tinteggiatura ed è salito sui trabattelli, l'ho visto personalmente salire sui trabattelli sia nella Scuola di Martignano, sia negli altri posti in cui abbiamo lavorato. Con abbiamo lavorato anche nella manutenzione delle Parte_1
Scuole di e di , nell'istituto De Pace di Lecce e nella Scuola di Per_4 Per_5
Cavallino, sempre occupandoci di tinteggiatura di pareti e ringhiere esterne”,
“molto raramente il sig. ed io ci occupavamo di pulizie, accadeva quando Pt_1 mancava personale per le pulizie, allora quel giorno alcuni componenti della nostra squadra lasciavano di tinteggiare e andavano a fare lepulizie, a volte per una giornata, a volte per poche ore, a volte per una settimana. Io ero capo squadra
e quando chiedevo al sig. di andare a pitturare da una parte, lui non si è Pt_1 mai rifiutato”, ““la squadra era composta da dieci o quindici persone a seconda del lavoro che c'era da fare. Eravamo alla pari tra di noi, io non ero proprio un capo squadra, perché non c'era un vero e proprio capo squadra, ma ero più esperto degli altri, perché avevo lavorato precedentemente come muratore”,
““ricordo che sia io, che il sig. che gli altri operai trasportavamo nelle stanze Pt_1 da pitturare i secchi di vernice che pesavano 15 chili l'uno. Non ho mai sentito il sig. rifiutarsi di portare i secchi di vernice o chiedere che li portasse qualcun Pt_1 altro al posto suo”.
L'unico teste di parte resistente, ascoltato alla udienza del Testimone_3
18/5/2022, ha dichiarato “Ho gestito come Responsabile Operativo di
[...]
per il contratto di appalto per la pulizia e il ripristino CP_2 CP_1 funzionalità degli immobili delle Scuole. I lavori venivano seguiti da una struttura al cui vertice ero io, poi c'erano i Responsabili di Servizio, che a Lecce erano due, al di sotto dei quali vi erano i Capi Servizio e infine c'erano gli operai. Ricordo che mandavo Responsabili di Servizio e Capi Servizio a seguire i lavori e che questi operatori poi riferivano a me. Non ricordo nello specifico il caso del sig. ma Pt_1
12 posso dire che il servizio di prevenzione e protezione di invia CP_1 telematicamente a me come Responsabile di Area e ai Responsabili di Servizio le limitazioni stabilite dal Medico competente e che i Capi servizio hanno il compito di applicare e far rispettare queste limitazioni”.
Tale teste, dopo che gli è stato esibito il giudizio di idoneità del 26/5/2015 allegato al ricorso, ha dichiarato: “trattasi di giudizio simile ad altri che ho già visto. In questi casi comunicavo il giudizio medico al Responsabile di Servizio, con il quale condividevo l'informazione giunta in via telematica e questo a sua volta lo comunicava ai Capi servizio che dovevano stabilire presso quali scuole si doveva lavorare e quali lavori occorreva eseguire. Posso dire che l'isolamento non c'era perché gli operatori lavoravano in gruppo, che i barattoli di vernice per pitturare legno e superfici metalliche e termosifoni pesano circa cinque chili, perché sono smalti, e che nel caso di trasporto di pesi eccedenti, come ad esempio barattoli di vernice per pareti o acqua da usare come solvente o per le pulizie,. utilizziamo carrelli o ci facciamo supportare da lavoratori esenti da limitazioni. Per quanto riguarda la flessione del braccio, ricordo che non si trattava di ritmi da catena di montaggio perché l'orario lavorativo era ampio rispetto al lavoro da eseguire.
Inoltre, poiché i gruppi di lavoro erano numerosi, se un lavoratore non poteva sollevare un oggetto, potevano provvedere gli altri appartenenti al medesimo gruppo.”, “spesso mi recavo presso i cantieri a seguire i lavori, in particolare a
Lecce, perché la maggior parte dei lavori da eseguire erano a Lecce. In particolare ricordo di essermi recato presso le Scuole di Martano, , Istituto A. De Per_5
Pace di Lecce e Scuola Media di Cavallino. Mi fermavo sui cantieri per il tempo necessario, poteva trattarsi di un quarto d'ora, mezz'ora, al massimo un'ora. Per il ripristino della funzionalità degli immobili la aveva prestabilito una CP_1 gamma di prodotti, io mi controllavo che gli acquisti fossero compatibili con il budget assegnato, ma non ero Responsabile dell'Area acquisti, posso dire però che i barattoli di vernice per legno e termosifoni non eccedevano i cinque chilogrammi di peso, perché li ho visti personalmente. Sono a conoscenza del fatto che ha molti procedimenti presso questo Tribunale e io sono venuto più CP_1 volte a testimoniare in altri procedimenti. Il compito di far rispettare le limitazioni poste dal Medico Competente spettava ai Responsabili di Servizio e ai Capi
Servizio”.
Dalle dichiarazioni testimoniali emerge dunque che ha lavorato al Parte_1 ripristino della funzionalità degli immobili scolastici e che il medesimo si è anche occupato delle pulizie, ma non in ambiente isolato.
Tuttavia, si deve rilevare che, a fronte di quanto espresso nei giudizi medici e tenuto conto che il primo giudizio di idoneità con limitazioni risale al 26/5/2015
13 ed è l'unico che vieta la flesso estensione ripetitiva del rachide, che il secondo giudizio di idoneità datato 22/1/2016 dichiara il ricorrente idoneo alle mansioni di addetto alle pulizie e vieta la sua adibizione al ripristino della funzionalità degli immobili, mentre il terzo giudizio del 3/5/2017 prescrive soltanto l'uso di dispostivi di protezione delle vie aeree in caso di esposizione ad agenti irritanti e il divieto di movimentazione di carichi di peso superiore a dieci chilogrammi, i testi di parte ricorrente non hanno specificato in quali periodi il ricorrente è stato adibito alle mansioni di ripristino della funzionalità degli immobili, mansioni che il lavoratore poteva espletare fino a Gennaio 2016 e da Maggio
2017 in poi, e in quali periodi egli ha lavorato senza l'uso costante di dispositivi di protezione delle vie aeree.
Ne consegue che la genericità delle dichiarazioni testimoniali non consente di ritenere provata né la adibizione del lavoratore a mansioni non consentite, né la nocività delle mansioni cui è stato addetto il lavoratore e, conseguentemente, non consente di ritenere raggiunta la prova di nocività dell'ambiente lavorativo e di violazione da parte della società convenuta delle limitazioni imposte nei giudizi medici di idoneità.
Tanto meno dagli atti di causa emerge prova di un nesso di causalità tra le mansioni lavorative e il danno subito, danno di natura morale, secondo quanto dichiarato alla udienza del 5/2/2020, ma non meglio specificato.
Peraltro, nella lettera inviata dal rappresentante sindacale a Persona_1 in data 10/2/2016, allegata al ricorso, si contesta l'Ordine di CP_1
Servizio dell'1/2/2016 con il quale il ricorrente viene destinato a prestare servizio presso la Scuola Media di Martignano quale addetto alle pulizie.
Questo Ordine di Servizio, non allegato al ricorso, ma citato nella suddetta lettera del 10/2/2016 inviata dal ricorrente, dimostra che la azienda datrice di lavoro, appena pochi giorni dopo il giudizio di idoneità del 22/1/2016, che appunto aveva indicato la idoneità del dipendente alle mansioni di addetto Pt_1 alle pulizie, ha provveduto ad adibirlo a tale attività in ottemperanza alle prescrizioni mediche.
Ne consegue che si devono ritenere raggiunte sia la prova ragionevolmente certa che le mansioni cui è stato adibito il ricorrente sin dal 2015 erano rispettose delle limitazioni prescritte dai giudizi di idoneità, sia la prova ragionevolmente certa che non vi sia stata dal parte della azienda violazione di norme a tutela della integrità fisica del lavoratore, in quanto dalla istruttoria è emerso che il lavoratore è stato adibito a mansioni con modalità consone al suo stato di salute.
14 Pertanto, va respinta anche la domanda attorea volta, come specificato nel verbale del 5/2/2020, al risarcimento del danno morale da inadempimento dell'obbligo di sicurezza ex art.2087 cod. civ.
Alla luce di quanto considerato ed esposto, il ricorso deve pertanto essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo alla attività difensiva svolta e al valore dichiarato della causa, vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
IL GIUDICE DEL LAVORO disattesa ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione, così decide:
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 2.700,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 19/2/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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