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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/10/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott. Natalino Sapone Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 552.2019 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08.04.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, vertente
TRA
c.f. , nata a [...] il 9 settembre Parte_1 C.F._1
1962, rappresentata e difesa dall'avv.to Vincenzo Bombardieri (c.f. , C.F._2 giusta procura depositata il 27.12.2024, con domicilio eletto in CE Jonica Viale XXV
Aprile 21/b presso lo studio professionale dello stesso Avv. Bombardieri, PEC
Email_1
APPELLANTE contro già , in persona del suo legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante p.t., con sede legale in Roma via Ombrone n. 2, c.f. e numero iscrizione al
Registro Imprese di Roma , rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Placanica, P.IVA_1 giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in CE Jonica via Trastevere n. 130, PEC Email_2
- APPELLATA-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 474/2019 del Tribunale di Locri, depositata il 16.04.2019 e notificata il 28.05.2019, resa nel procedimento n. R.G. 458/2018.
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 04.03.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., parte appellante chiedeva <la modifica e o revoca dell'ordinanza del 30.04.2021 con conseguente ammissione della prova testimoniale così come formulata in atto di appello i testi ivi indicati. subordine, parte appellante, impugna contesta quanto ex adverso dedotto ed eccepito poiché infondato fatto diritto, precisa le conclusioni chiedendo sulla base tutti motivi contenuti di: “1) accertare che l'elettrodotto che insiste sul fondo dell'attrice
è stato installato abusivamente;
2. dichiarare l'inesistenza di servitù gravante sul fondo di proprietà della SI.ra , distinto al foglio di mappa n. 6, particella 446 sub 3; 3) Parte_1 per l'effetto, ordinare alla convenuta la rimozione dell'elettrodotto e alla rimozione in pristino del fondo”; In caso di soccombenza si chiede la compensazione delle spese legali>>.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in maniera sintetica in relazione allo svolgimento del processo di primo grado in conformità all'art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 16 bis comma IX- octies d. l. 179/2012, richiamandosi gli atti di causa per quanto in essi più ampiamente contenuto.
Come compendiato anche in sentenza di primo grado <Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, adiva in giudizio la società Parte_1 Controparte_1 adducendo – sulla premessa di essere proprietaria di un fondo ubicato in Marina di Gioiosa
Jonica alla C.da Drusù, foglio di mappa n. 6, particella n. 446 sub 3, sul quale si trova, in parte, un fabbricato destinato ad attività commerciale denominata “La Rocca SAS di Jerinò
F.” – che sul piazzale antistante a tale fabbricato adibito ad uso commerciale (ristorante pizzeria), EN Distribuzione S.p.A. aveva installato un palo con cavi di linea elettrica di media tensione, senza il consenso del proprietario e senza l'atto amministrativo autorizzante, e, quindi, parte attrice, “proprio a causa della compressione del suo diritto di proprietà sta subendo un grave pregiudizio consistente nella mancata concessione del permesso a costruire in Sanatoria (art 36 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss. m.i.) presentato in data 06.02.2015 (come da progetto che si allega. All. 3) all'ufficio tecnico del Comune di Marina di Gioiosa, di una tettoia realizzata con struttura lignea da destinare a parcheggio a servizio del ristorante pizzeria adiacente ubicata in C.da Drusù e riportata al NCEU al foglio n. 6 particella n. 446 del sub 3”, nel senso che “la sola presenza del palo e quindi dell'elettrodotto che attraversa anche con cavi aerei la proprietà della sig.ra , osta, infatti, al rilascio del permesso di Pt_1 costruire in sanatoria ed arreca pertanto un grave pregiudizio a parte attrice”. Dunque, parte attrice ha chiesto una pronuncia di accertamento “che la linea elettrica che insiste sul fondo
2 dell'attrice è stata installata abusivamente”, nonché dichiarativa della “inesistenza di servitù gravante sul fondo di proprietà della SI.ra , distinto al foglio di mappa n. 6, Parte_1 particella 446 sub 3”, con il conseguente ordine “alla convenuta la rimozione dell'elettrodotto
e la riduzione in pristino del fondo”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'odierna convenuta con deposito in atti della relativa comparsa, ove si eccepiva che sul terreno di proprietà di parte attrice la società EN Distribuzione S.p.A. ha realizzato una linea di media tensione compresa tra la cabina “Femia” e la cabina “Spilinga”, con la precisazione che tale linea era stata realizzata da prima del 31 agosto 1986. Pertanto, con domanda riconvenzionale, la società convenuta chiedeva che il Giudice adito dichiarasse
l'intervenuta usucapione ed, in ogni caso, contestava la fondatezza delle deduzioni attoree, chiedendo così il rigetto della avversa pretesa risarcitoria>>.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale ed escussione testi.
Con sentenza impugnata il giudice di prime cure così statuiva: - “rigetta la domanda attorea;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla società in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara acquisito dalla medesima società convenuta per intervenuta usucapione il diritto di servitù di elettrodotto sul fondo ubicato in
Marina di Gioiosa Jonica alla C.da Drusù, foglio di mappa n. 6, particella n. 446 sub 3; - condanna la parte attrice alla rifusione delle spese processuali in favore di parte convenuta che si liquidano in € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA se dovute”.
Avverso l'indicato provvedimento proponeva appello la , parte attrice principale in primo Pt_1 grado rimasta soccombente, eccependone l'erroneità nelle seguenti parti:
a)- per essere stato riconosciuto l'intervenuto acquisto per usucapione pur essendo stato accertato e dichiarato che “Nel caso di specie, non risultano atti amministrativi o negoziali costitutivi di alcuna servitù di elettrodotto a carico del fondo dell'attrice. Ne consegue che
l'attività materiale posta in essere dalla società convenuta sul fondo di proprietà del – Pt_1
e, quindi, l'asservimento di parte del terreno, di fatto, realizzato con l'installazione della porzione di linea elettrica – è illecita. L'apprensione senza titolo di un fondo appartenente a privati per la realizzazione di un elettrodotto configura un illecito permanente, il quale continua
a perdurare sino a quando non venga rimosso l'impianto di cui si tratti, o se ne interrompa
l'esercizio, oppure, non risulti costituita la servitù anche per usucapione (cfr. Corte di Cass. sentenza n. 14128 /2011”, richiamando il Tribunale giurisprudenza datata e non considerando il diverso orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in pronuncia n. 10289 del
27.04.2018;
3 - b) per essere stata ritenuta fondata la domanda riconvenzionale in presenza di dichiarazioni testimoniali “assolutamente generiche in relazione al dies a quo della sussistenza della linea elettrica e non del tutto afferenti al thema probandum”, riguardante il diritto servitù di elettrodotto in relazione al palo collocato nel fondo della Pt_1
c) per non avere il giudice di prime cure ammesso la prova per testi sui capitoli formulati da parte attrice, che veniva riproposta;
d) per non essere stato riconosciuto un effetto interruttivo della prescrizione, quale riconoscimento dell'altrui possesso, all'istanza proposta dalla parte appellata al dirigente del
Settore per la regolarizzazione di n. 98 Controparte_4 opere elettriche di media e alta tensione (non superiore a 150,000 volt) come da emissione del
Decreto del Dirigente provinciale del 27.04.2006 prodotta in atti, non essendo decorso un provato ventennio dall'inizio del possesso ed essendo atto idoneo ad interrompere il termine utile per l'usucapione;
e) per essere stata erroneamente rigettata la richiesta di spostamento dell'elettrodotto ex art. 122, IV comma R.d. 1775/33 con inesatta interpretazione della norma.
Concludeva, quindi, chiedendo volersi: << accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 474/2019 emessa dal Tribunale di
Locri, Sezione contenzioso civile, Giudice Dr. Andrea Amadei, nell'ambito del giudizio n. R.G.
458/2018, depositata in cancelleria in data 16.04.2019 e notificata il 28.06.2019, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “1. accertare che l'elettrodotto che insiste sul fondo dell'attrice è stato installato abusivamente;
2. dichiarare l'inesistenza di servitù gravante sul fondo di proprietà della SI.ra , distinto al foglio di mappa Parte_1
n. 6, particella 446 sub 3; 3. per l'effetto, ordinare alla convenuta la rimozione dell'elettrodotto
e alla rimozione in pristino del fondo”; Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio>>. Formulava, inoltre, richiesta di ammissione di prova per testi come in atto di appello che si richiama.
Si costituiva l'appellata per resistere al gravame e chiederne il rigetto Controparte_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame per genericità e violazione degli oneri ex art. 342 c.p.c. e rilevandone nel merito l'infondatezza, oltre che opponendosi ad ulteriori ammissioni di prova per testi.
Concludeva, pertanto, chiedendo alla Corte di voler: “1) rigettare l'appello principale proposto da controparte avverso la sentenza n°474/2019, pubblicata il 16.4.2019, del Tribunale di Locri
4 perché inammissibile e/o infondato sia in fatto che in diritto o, comunque, non provato e, per
l'effetto, confermare la sentenza gravata;
2) Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Con ordinanza datata 19.04.2021 la Corte rigettava l'istanza istruttoria formulata da parte appellante.
Con atto del 19.02.2022 veniva depositata rinuncia al patrocinio da parte dell'avv.to Fazzolari per parte appellante.
A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, per l'udienza del 08.04.2024, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la parte appellante depositava note di trattazione scritta e precisava le conclusioni come riportate.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Per parte appellante veniva depositata rinuncia al mandato da parte dell'avv.to Jirilli e con comparsa del 27.12.2024 si costituiva in sostituzione l'avv.to Bombardieri.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte rigetta l'eccezione di inammissibilità del gravame per genericità e violazione del disposto dell'art ex art. 342 c.p.c. come più ampiamente spiegata dalla parte appellata, trovando pacifica applicazione il principio dettato dalla Suprema Corte di Cassazione
a Sezioni Unite con sentenza n. 27199 del 16/11/2017, che si richiama, secondo il quale gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012 convertito con modifiche dalla L.
n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere a pena di inammissibilità una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali (in senso conforme, anche sentt. Cass. Civ. nn.
7675/2019, 13535/2018, 36481/2022 S.U., ordinanza n.2320 del 25/01/2023, ordinanza n.
1932/2024), non ritenendosi indispensabile che le deduzioni di parte appellante assumano una determinata forma. Si ritiene, inoltre, che nel caso in esame l'atto di appello nel suo complesso contiene gli elementi indispensabili a consentire un esame delle censure sollevate, essendo desumibili una individuazione dei punti contestati della sentenza di cui si chiede la riforma, gli specifici motivi di impugnazione, l'indicazione del quantum appellatum e la formulazione delle ragioni di dissenso, con argomentazione delle ragioni in base alle quali l'appellante ha richiesto la riforma della sentenza di primo grado, ed essendo stato posto questo giudicante in condizione di comprendere il tenore ed i limiti delle censure proposte nonché le domande in atto di appello.
Nel merito, l'appello è fondato.
5 In specie, per facilità di esposizione, si procede alla valutazione unitaria dei motivi specifici di impugnazione.
Con particolare riferimento al primo motivo, si osserva che è risultata pacifica la mancanza della presenza di una formale autorizzazione, della intervenuta adozione delle procedure perviste dalle leggi speciali per la costituzione del diritto di servitù all'inizio dell'occupazione dell'area e di un valido atto di asservimento, tant'è che in parte della sentenza non oggetto di impugnazione è stata riconosciuta l'illiceità della condotta di parte appellata.
Detta condotta illegittima, comunque, è stata ritenuta non idonea ad impedire l'acquisto per usucapione in quanto, come già ampiamente dedotto dal giudice di primo grado, non esclude la possibilità di un acquisto per usucapione atteso che la servitù di elettrodotto può essere costituita, appunto, in modo coattivo, volontario o per usucapione.
È, infatti, consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo cui le procedure previste per legge e la normativa contenuta negli articoli 119 e seguenti del Testo
Unico 11 dicembre 1933 n. 1775 non costituiscono disciplina esclusiva e inderogabile in tema di servitù di elettrodotto, ma rappresentano solo il paradigma normale sul quale si modella detta servitù, per cui non escludono pertanto che questa possa essere costituita anche per libera convenzione o negli altri modi previsti dall'ordinamento giuridico, in questi compresa l'usucapione (ex multis Cass. 18.6.1996, n. 5606, ma vedasi anche Cass. 25.3.1998).
Le pronunce indicate, pur datate, sono confermate dalla giurisprudenza successiva e sono condivise da questo giudice.
Non si aderisce, pertanto, all'orientamento fatto proprio dall'appellante, di cui in Cassazione civile, I sez., 27 aprile 2018, n. 10289 ed anche Cassazione civile, I sez., 23 ottobre 2019, n.
27197, secondo cui la condotta illecita dell'amministrazione incidente sul diritto di proprietà, quale che sia la sua forma di manifestazione, non può comportare l'acquisizione del fondo, poiché esso trova fondamento in tema di occupazioni acquisitive ed espropriazioni della proprietà a fronte della totale immutazione dei luoghi e della parimenti totale perdita del godimento del bene da parte del proprietario, mentre nella servitù oggetto del giudizio non si ha la perdita del godimento del bene da parte del proprietario ed il totale stravolgimento dello stesso.
Non si condivide, inoltre, neanche quanto indicato nella richiamata pronuncia della Corte di
Cassazione n. 20189 del 27.04.2018 secondo cui la servitù di elettrodotto acquistata per usucapione ha solo natura di servitù volontaria, aderendosi al diverso e più ampio orientamento secondo cui una «servitù coattiva» è collegata alla funzione e non al titolo, per cui anche in presenza dei presupposti cui la legge subordina l'obbligo di costituire una servitù di elettrodotto
6 ma mancando le necessarie attività autorizzative, anche una servitù assoggettata alla disciplina della corrispondente servitù coattiva può essere acquisita per usucapione.
In tal senso, le S.U. della Cassazione, pronunciandosi proprio in materia di servitù di elettrodotto, hanno ribadito la possibilità di acquistare una servitù coattiva per usucapione (nello stesso senso Cass. 5077/1983, oltre che Cass. 29617/2022) e la Corte Cassazione in pronuncia n.10920, 26/4/2023 ha affermato che la servitù si qualifica come coattiva non in forza del titolo di costituzione bensì in relazione alla funzione svolta, potendo essa essere costituita sia volontariamente che per usucapione, come confermato anche, ex multis, da Cass. n. 25843/2023
e sentenza n. 29580 del 18 novembre 2024, secondo cui l'assenza di titoli amministrativi autorizzativi rilasciati dall'amministrazione competente sono ininfluenti rispetto agli elementi costitutivi dell'usucapione.
Il primo motivo, pertanto, non appare fondato.
Al contrario, si ritiene fondato il secondo motivo di gravame in relazione alla non intervenuta dimostrazione da parte dell'istante di tutti i presupposti di fatto idonei a fondare la domanda riconvenzionale di usucapione avanzata da Controparte_1
Deve all'uopo premettersi che questa Corte in diverse precedenti pronunce ha già espresso l'orientamento, cui si aderisce, per il quale si richiede una prova rigorosa, ritenendosi che nella materia oggetto di giudizio l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto impone al giudice l'impiego di una particolare severità e precauzione nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario del diritto invocato, necessitando una prova certa e rigorosa, tale da giustificare la limitazione del diritto in capo al proprietario.
Ne deriva che una insufficienza della prova in ordine ai fatti costitutivi della domanda, tale da non ritenersi raggiunta la certezza necessaria alla decisione, riverbera, nel caso in esame, in danno della parte che ha agito in riconvenzionale il primo grado invocando l'intervenuta usucapione.
Conseguentemente, anche in conformità alla linea esegetica oramai consolidata fornita dalla corte di nomofilachia, per la configurabilità del possesso ad usucapionem era necessario per l'istante fornire piena prova di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del titolare di uno ius in re aliena, un evidente potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa,
7 contrapposta alla inerzia del titolare del diritto, oltre che l'animus possidendi, manifestato attraverso la volontà inequivoca di esercitare la servitù “uti dominus”.
È pacifico, quindi, che per potersi accogliere la domanda di acquisto per usucapione è necessaria che sia fornita piena e rigorosa prova della coesistenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge, non ritenendosi sufficiente la sola presenza di opere oggettivamente permanenti e visibili, qual è nel caso in esame l'apposizione dei fili, né che l'installazione sia avvenuta, come appare presumibile dalla natura delle opere, in modo pubblico e visibile, occorrendo fornire prova di tutti gli elementi costituenti il corpus possessionis, del decorso del termine ventennale e dell'animus possidendi.
Tanto considerato, l'appellante censura sia l'asserita mancata dimostrazione dell'esercizio del possesso ventennale in relazione ai cavi ed al palo di sostegno, rilevando che le dichiarazioni rese dai testi escussi sono state generiche e vaghe, sia la mancanza di prova in relazione al palo, rilevando non essere stato dimostrato in maniera inequivoca che l'apposizione dello stesso sia avvenuta almeno vent'anni prima rispetto alla proposizione di domanda riconvenzionale di intervenuto acquisto per usucapione, come da comparsa depositata il 05.06.2018.
Invero, in relazione al materiale probatorio, irrilevanti sono al riguardo le foto dello stato dei luoghi poiché non vi è dimostrazione che risalissero al ventennio precedente, mentre vi è in atti relazione tecnica di parte in cui si indica che la tratta di linea elettrica sul terreno dell'istante è quella compresa tra la cabina "Femia" e la cabina "Spilinga" realizzata in epoca antecedente al
31.8.1986, essendo ivi esposto che entrambe “le menzionate cabine sono in esercizio in data antecedente al 31 agosto 1986, per come risulta dagli archivi EN”, pur mancando i dati di detto archivio. La relazione, pertanto, attiene alla linea elettrica di media tensione.
Il solo elaborato, quale atto di parte con valore difensivo, non può costituire prova dell'usucapione della servitù di elettrodotto in favore di . Controparte_1
A supportare la decisione del giudice di prime cure nel ritenere acquisita la prova hanno concorso le dichiarazioni testimoniali dalle quali è risultata la presenza della linea elettrica da un ventennio precedente alla domanda.
In particolare, all'udienza del 12 febbraio 2019 venivano escussi i testi di parte convenuta,
[...]
e , come da dichiarazioni trascritte anche in sentenza Testimone_1 Testimone_2 impugnata ed in atti delle parti, e dalle loro testimonianze è emersa la presenza della linea elettrica in esame da oltre un ventennio prima della domanda, avendo il primo teste indicato che “Preciso che la linea elettrica che si vede nelle foto trattasi di linea di media tensione.
Preciso ancora che io sono stato assunto nell'anno 1987 e già nel 1988 lavoravo nella zona di
CE CA e mi ricordo fin da quell'epoca l'esistenza dell'anzidetta linea” mentre il
8 secondo che “Non rammento l'anno esatto in cui venne installata tale linea sono comunque a conoscenza che la stessa è in essere da circa 25/ 30 anni…Non rammento se il palo di cui alle fotografie sia stato mai spostato, comunque non rammento bene di alcun spostamento che abbia subito la linea nel corso del tempo”.
Si rileva, inoltre, che, come da documentazione in fascicolo di primo grado, la ha Pt_1 ricevuto in donazione l'immobile con atto notarile del 2001 da circostanza Persona_1 riconosciuta anche in relazione tecnica di parte dell'EN poi , e vi è in atti di Controparte_1 parte appellata indicazione dell'esistenza di contratti di fornitura di energia elettrica nella zona, tra cui una utenza elettrica del 01.01.1960 intestata a ed altra intestata Controparte_5 all'appellante del 2015, il che fa presupporre la presenza di linea elettrica anche in data precedente in quanto, come indicato in atti ed in dichiarazioni testimoniali del “La linea Tes_2 di media tensione alimenta tale cabina, ove viene trasformata in energia elettrica di bassa tensione che poi alimenta le utenze della zona. Una delle utenze così alimentate è quella della
SI.ra ”, se pur non riferendo il teste espressamente il relativo dato temporale Parte_1 del ventennio precedente.
Alcuna prova è stata, invece, fornita in relazione alla data di apposizione del palo sul terreno dell'appellante, essendo mancata la dimostrazione della presenza del sostegno-palo come presente sul terreno in esame da un ventennio precedente alla domanda giudiziale.
Al riguardo, il giudice di prime cure ha precisato che “pur se i testi abbiano fatto riferimento solo alla collocazione temporale della realizzazione della linea elettrica di media tensione e, non, invece, della apposizione di uno dei relativi pali di sostegno sul terreno di proprietà di parte attrice – deve nondimeno ritenersi, secondo il criterio di giudizio del “più probabile che non” in base al dato di comune esperienza dell'id quod plerumque accidit, che tale apposizione nella attuale ubicazione sia avvenuta contestualmente all'anzidetta installazione dell'intera linea”, in applicazione del principio della preponderanza dell'evidenza.
La pronuncia non è condivisa al riguardo in quanto detto criterio attiene al criterio di valutazione della prova ma non può sopperire alla mancanza di un elemento costitutivo essenziale richiesto dalla legge per l'acquisto del diritto, ovvero all'apparenza della servitù con riferimento allo specifico peso imposto sul fondo, corrispondendo il singolo palo ad un segno visibile dell'opera permanente corrispondente al peso gravante sul fondo servente per il quale vi è giudizio, al preciso onere a carattere stabile, elemento del quale era necessario dimostrare la sussistenza da oltre un ventennio.
Inoltre, poiché chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie
9 acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus” (ex multis Cass. n.
14092/2010; Cass. n. 15755/2001), si osserva che è mancata anche la dimostrazione dell'animus possidendi, desumibile dalla presenza di una condotta che riveli in modo certo ed inequivocabile l'intenzione di comportarsi come proprietario del diritto esclusivo, tale da manifestare il rapporto con il bene, nonché la prova di una manifestazione esteriore, rivolta specificamente contro il proprietario, di una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui.
L'animus possidendi, infatti, può eventualmente essere desunto in via presuntiva solo qualora lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale sia già di per sé indicativa dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria a fronte di una inerzia del proprietario.
Nel caso in esame, invece, l'appellata non ha fornito prova di alcun libero utilizzo del terreno al fine di effettuare eventuali attività di manutenzione e non ha contestato l'affermazione avversaria secondo cui, essendo la proprietà recintata, per accedervi gli operatori dell' E-
Distribuzione hanno dovuto chiedere il permesso alla proprietaria - per quanto indicato dall'appellata “i preposti della EN s.p.a., nelle sporadiche occasioni in cui si sono recati sul fondo di proprietà attorea per effettuare la manutenzione della linea elettrica, hanno sempre chiesto il permesso all'attrice per poter accedere al fondo su cui sorge il palo di sostegno e, solo dopo che questa ha accordato il suo consenso, hanno potuto procedere ai necessari interventi;
non hanno mai avuto accesso liberamente al fondo, come invece prescritto dalla citata norma (art.121 T.U.). Tale condotta, che di per sé esclude un potere di fatto sull'immobile corrispondente all'esercizio del diritto tipizzato di servitù di elettrodotto ex art. 121 del T.U. n.
1775/1933, prova che l'odierna attrice ha semplicemente tollerato in questi anni la presenza del palo di sostegno e della linea elettrica di media tensione sul suo terreno”-.
Come evidenziato da questa Corte anche in sentenza n. 380/2025 ciò è idoneo ad escludere
“l'inerzia del proprietario e l'animus del soggetto che vorrebbe usucapire, in quanto consapevole della piena ed esclusiva proprietà altrui. In tale contesto, il consenso all'accesso per gli interventi di manutenzione, invero mai negato dalla proprietaria, lungi dall'assumere valenza significativa di inerzia, si concretizza piuttosto come atto di esercizio delle prerogative proprietarie”.
Detto accesso solo previo permesso è assimilabile, infatti, agli "atti compiuti con l'altrui tolleranza", che, ai sensi dell'art. 1144 c.c., non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso in quanto non si configurano come potere sul bene e come attività apertamente contrastanti ed inoppugnabilmente incompatibili con il possesso altrui.
10 Quanto sopra è idoneo, pertanto, a supportare il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dall'appellata in primo grado, con riforma della sentenza appellata.
In aggiunta, l'appellante rileva anche l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non è stata riconosciuta intervenuta l'interruzione del possesso uti dominus per avere l'EN
Distribuzione s.p.a. “inoltrato istanza al dirigente del Settore Ambiente ed Energia della
per la regolarizzazione di n. 98 opere elettriche di media e alta Controparte_4 tensione (non superiore a 150,000 volt)…indicate in apposito elenco allegato al Decreto del
Dirigente Provinciale del 27.04.2006 pubblicato sul BURC del 16.05.2006 e facente parte integrante dello stesso”, precisando che “Con tale provvedimento l'ENEL veniva autorizzata al completamento delle procedure espropriative per la regolare imposizione della servitù di elettrodotto, sanando la situazione illegittima preesistente”, eccependo che ciò era espressione della mancanza di possesso idoneo ad usucapire.
La mancanza degli elementi utili alla prova del diritto ad usucapire come prima indicati sono sufficienti ad assorbire la pronuncia sul punto, ma deve, comunque, ulteriormente precisarsi che la sentenza di primo grado merita di essere riformata anche nella parte in cui si è affermato che al 2006 erano ormai decorsi i termini utili per l'acquisto per usucapione in quanto dalle dichiarazioni rese dai testi escussi non si ravvede alcuna certa retrodatazione dell'inizio del possesso alla data di un ventennio precedente all'inoltro della domanda o, comunque, al 2006, indi al 1986, così non ritenendosi che alla data della pubblicazione dell'elenco si fosse ormai perfezionato l'acquisto per usucapione.
La indicata istanza, inoltre, pur non avendo effetti interruttivi sul possesso ad usucapionem esulando dalle ipotesi espressamente previste dalla legge, può essere valutata come indice della mancanza dell'animus possidendi, potendosi evincere che il godimento del bene è esercitato in qualità di detentore e non di possessore avendo l'EN riconosciuto implicitamente che la titolarità del diritto apparteneva ad altri (la proprietaria del fondo) e che era necessario un provvedimento autoritativo per acquisirlo.
In tal senso si è pronunciata questa Corte con sentenza n. 481/2022 in cui, in fattispecie analoga, ha statuito che “la superiore istanza formalizzata dall'ENEL al Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Reggio Calabria, pur non costituendo di per sé atto idoneo ad interrompere il possesso utile ai fini dell'usucapione della servitù di elettrodotto da parte della medesima società, (come può esserlo, di norma l'atto di citazione notificato al possessore), è comunque idonea prova della mancanza di possesso utile ai fini dell'usucapione a quella data, avendo di fatto l'ENEL riconosciuto l'altruità del diritto reale attraverso una propria manifestazione di
11 volontà incompatibile con quella diretta al godimento del bene a scopo usucapitivo. Ciò porta necessariamente ad escludere l'animus possidendi in capo ad . Controparte_1
In tal modo, infatti, alla data della domanda non poteva ritenersi esistente un possesso utile ad usucapire, avendo l'appellata riconosciuto la non legittimità della propria condotta, tanto da richiederne la regolarizzazione, e l'altruità del diritto reale attraverso una propria manifestazione di volontà incompatibile con quella diretta al godimento del bene a scopo usucapitivo, così ponendo in essere una “"contemplatio domini".
Anche in considerazione di quanto sopra, pertanto, l'appello è fondato e la domanda riconvenzionale di intervenuto acquisto per usucapione spiegata da è risultata Controparte_1 priva di adeguato supporto probatorio e va disattesa.
Per quanto attiene, invece, alla richiesta in note di precisazione delle conclusioni di riproposizione della istanza istruttoria da parte appellante (“si chiede la modifica e/o revoca dell'ordinanza del 30.04.2021con conseguente ammissione della prova testimoniale così come formulata in atto di appello e con i testi ivi indicati”), si fa presente che Corte ha già provveduto con ordinanza indicata con cui ha disposto che “la stessa non merita accoglimento, essendo condivisibili e da confermare in questa sede le ragioni esposte dal primo Giudice per il suo rigetto;
che, invero, le circostanze sub nn. 2 e 4 appaiono generiche e formulate in via meramente negativa, ma soprattutto sono scarsamente conducenti ai fini della decisione del gravame, avuto riguardo alle ragioni della decisione in rapporto alle critiche dell'impugnante, così come irrilevanti, a confutazione dei vari aspetti dell'usucapione, appaiono quelle sub 3 e
5, mentre la n. 1 riguarda un dato pacifico tra le parti”. Avverso la stessa ordinanza non sono stati formulati specifici motivi di censura né si ravvedono fondati motivi per revocare l'ordinanza istruttoria di rigetto delle prove, che viene confermata.
In merito si fa, comunque, presente che l'onere probatorio principale era posto in capo alla parte convenuta in primo grado in relazione alla richiesta riconvenzionale, e che lo stesso non si ritiene essere stato assolto, come prima dedotto.
Per quanto rilevato, in riforma della sentenza impugnata sul punto, la Corte rigetta la domanda di riconoscimento di acquisto per usucapione della servitù gravante sul fondo di proprietà di distinto al foglio di mappa n. 6, particella 446 sub 3, come proposta in primo Parte_1 grado dall'attuale appellata.
Atteso il rigetto della domanda di usucapione e rilevato il principio, esposto in pronuncia di primo grado in parte non oggetto di gravame, secondo cui ove la domanda di acquisto per usucapione viene accolta, quale acquisto del diritto reale a titolo originario, gli effetti retroagiscono al momento dell'iniziale esercizio della relazione di fatto con il fondo altrui
12 togliendo ab origine il connotato di illiceità al comportamento di chi ha usucapito, al mancato accoglimento della domanda di acquisto consegue la permanenza della illegittimità della condotta posta in essere da . Controparte_1
In accoglimento della domanda proposta da parte attrice ed in ulteriore riforma della pronuncia di primo grado, si dichiara, pertanto, la illegittimità della condotta di parte appellata e si ordina a quest'ultima la rimozione e spostamento del palo posto sul fondo della come indicato. Pt_1
Il rigetto della domanda riconvenzionale, infine, assorbe la pronuncia sulla ulteriore richiesta di spostamento dell'elettrodotto ex art. 122 R.d. n. 1175/1933, formulata in primo grado da parte attrice in memoria ex art. 183 comma sesto n. 1 quale subordinata, in caso di accoglimento della domanda avversaria.
Infine, l'accoglimento dell'appello, in applicazione dei principi di causalità e di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., impone una nuova regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, che tenga conto dell'esito unitario e globale della lite, con conseguente riforma della sentenza anche in relazione alla parte in cui le dette spese e competenze sono poste in capo alla , e ponendo le stesse in capo alla parte soccombente Pt_1 Controparte_1
[...]
Le competenze di lite vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste per le cause di valore fino ad € 5.200,00 (tenuto conto del valore indicato della domanda proposta dall'appellante e dalla convenuta in primo grado) sulla base del d.m. n.
55/2014, aggiornato dal d.m. n. 147/2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, al valore minimo, che si ritiene equo considerata la materia del contendere, l'attività difensiva svolta e la circostanza che la decisione è stata assunta anche in adesione ad orientamenti giurisprudenziali di questa
Corte successivi alla pronuncia appellata, e pertanto nei seguenti termini: € 1.278,00 per il primo grado (€ 213,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase istruttoria, € 426,00 per la fase decisionale) ed € 1.458,00 per il presente grado (€ 268,00 per la fase di studio, € 268,00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la fase di trattazione, €
496,00 per la fase decisionale), oltre spese generali pari al 15% del compenso, IVA e CPA come per legge,
Si condanna, inoltre, l'appellata a rifondere in favore della parte appellante anche le spese di contributo unificato, pari ad € 147,00 per il presente grado ed € 98,00 per il primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro in persona del suo Parte_1 Controparte_1
13 legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 474/2019 del Tribunale di Locri, depositata il
16.04.2019 e notificata il 28.05.2019, resa nel procedimento n. R.G. 458/2018, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-in accoglimento dell'appello nei motivi di cui in narrativa ed in riforma della sentenza impugnata:
a) - rigetta la domanda di acquisto per usucapione proposta da in primo Controparte_1 grado;
b) - dichiara la illegittimità della condotta di parte appellata ed ordina alla , Controparte_1 in persona del suo leale rappresentante p.t., la rimozione e spostamento del palo posto sul fondo della come indicato in atti;
Pt_1
c)- condanna parte appellata , in persona del suo leale rappresentante p.t. Controparte_1 alla refusione in favore della appellante delle spese e competenze di lite di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio che liquida per il primo grado in € 1.278,00, oltre spese generali pari al 15% del compenso, IVA e CPA come per legge per compensi ed € 98,00 per spese, e per il presente grado in € 1.458,00, oltre spese generali pari al 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, per compensi ed € 147,00 per spese.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 25.10.2025.
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
14
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott. Natalino Sapone Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 552.2019 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08.04.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, vertente
TRA
c.f. , nata a [...] il 9 settembre Parte_1 C.F._1
1962, rappresentata e difesa dall'avv.to Vincenzo Bombardieri (c.f. , C.F._2 giusta procura depositata il 27.12.2024, con domicilio eletto in CE Jonica Viale XXV
Aprile 21/b presso lo studio professionale dello stesso Avv. Bombardieri, PEC
Email_1
APPELLANTE contro già , in persona del suo legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante p.t., con sede legale in Roma via Ombrone n. 2, c.f. e numero iscrizione al
Registro Imprese di Roma , rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Placanica, P.IVA_1 giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in CE Jonica via Trastevere n. 130, PEC Email_2
- APPELLATA-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 474/2019 del Tribunale di Locri, depositata il 16.04.2019 e notificata il 28.05.2019, resa nel procedimento n. R.G. 458/2018.
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 04.03.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., parte appellante chiedeva <la modifica e o revoca dell'ordinanza del 30.04.2021 con conseguente ammissione della prova testimoniale così come formulata in atto di appello i testi ivi indicati. subordine, parte appellante, impugna contesta quanto ex adverso dedotto ed eccepito poiché infondato fatto diritto, precisa le conclusioni chiedendo sulla base tutti motivi contenuti di: “1) accertare che l'elettrodotto che insiste sul fondo dell'attrice
è stato installato abusivamente;
2. dichiarare l'inesistenza di servitù gravante sul fondo di proprietà della SI.ra , distinto al foglio di mappa n. 6, particella 446 sub 3; 3) Parte_1 per l'effetto, ordinare alla convenuta la rimozione dell'elettrodotto e alla rimozione in pristino del fondo”; In caso di soccombenza si chiede la compensazione delle spese legali>>.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in maniera sintetica in relazione allo svolgimento del processo di primo grado in conformità all'art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 16 bis comma IX- octies d. l. 179/2012, richiamandosi gli atti di causa per quanto in essi più ampiamente contenuto.
Come compendiato anche in sentenza di primo grado <Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, adiva in giudizio la società Parte_1 Controparte_1 adducendo – sulla premessa di essere proprietaria di un fondo ubicato in Marina di Gioiosa
Jonica alla C.da Drusù, foglio di mappa n. 6, particella n. 446 sub 3, sul quale si trova, in parte, un fabbricato destinato ad attività commerciale denominata “La Rocca SAS di Jerinò
F.” – che sul piazzale antistante a tale fabbricato adibito ad uso commerciale (ristorante pizzeria), EN Distribuzione S.p.A. aveva installato un palo con cavi di linea elettrica di media tensione, senza il consenso del proprietario e senza l'atto amministrativo autorizzante, e, quindi, parte attrice, “proprio a causa della compressione del suo diritto di proprietà sta subendo un grave pregiudizio consistente nella mancata concessione del permesso a costruire in Sanatoria (art 36 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss. m.i.) presentato in data 06.02.2015 (come da progetto che si allega. All. 3) all'ufficio tecnico del Comune di Marina di Gioiosa, di una tettoia realizzata con struttura lignea da destinare a parcheggio a servizio del ristorante pizzeria adiacente ubicata in C.da Drusù e riportata al NCEU al foglio n. 6 particella n. 446 del sub 3”, nel senso che “la sola presenza del palo e quindi dell'elettrodotto che attraversa anche con cavi aerei la proprietà della sig.ra , osta, infatti, al rilascio del permesso di Pt_1 costruire in sanatoria ed arreca pertanto un grave pregiudizio a parte attrice”. Dunque, parte attrice ha chiesto una pronuncia di accertamento “che la linea elettrica che insiste sul fondo
2 dell'attrice è stata installata abusivamente”, nonché dichiarativa della “inesistenza di servitù gravante sul fondo di proprietà della SI.ra , distinto al foglio di mappa n. 6, Parte_1 particella 446 sub 3”, con il conseguente ordine “alla convenuta la rimozione dell'elettrodotto
e la riduzione in pristino del fondo”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'odierna convenuta con deposito in atti della relativa comparsa, ove si eccepiva che sul terreno di proprietà di parte attrice la società EN Distribuzione S.p.A. ha realizzato una linea di media tensione compresa tra la cabina “Femia” e la cabina “Spilinga”, con la precisazione che tale linea era stata realizzata da prima del 31 agosto 1986. Pertanto, con domanda riconvenzionale, la società convenuta chiedeva che il Giudice adito dichiarasse
l'intervenuta usucapione ed, in ogni caso, contestava la fondatezza delle deduzioni attoree, chiedendo così il rigetto della avversa pretesa risarcitoria>>.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale ed escussione testi.
Con sentenza impugnata il giudice di prime cure così statuiva: - “rigetta la domanda attorea;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla società in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara acquisito dalla medesima società convenuta per intervenuta usucapione il diritto di servitù di elettrodotto sul fondo ubicato in
Marina di Gioiosa Jonica alla C.da Drusù, foglio di mappa n. 6, particella n. 446 sub 3; - condanna la parte attrice alla rifusione delle spese processuali in favore di parte convenuta che si liquidano in € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA se dovute”.
Avverso l'indicato provvedimento proponeva appello la , parte attrice principale in primo Pt_1 grado rimasta soccombente, eccependone l'erroneità nelle seguenti parti:
a)- per essere stato riconosciuto l'intervenuto acquisto per usucapione pur essendo stato accertato e dichiarato che “Nel caso di specie, non risultano atti amministrativi o negoziali costitutivi di alcuna servitù di elettrodotto a carico del fondo dell'attrice. Ne consegue che
l'attività materiale posta in essere dalla società convenuta sul fondo di proprietà del – Pt_1
e, quindi, l'asservimento di parte del terreno, di fatto, realizzato con l'installazione della porzione di linea elettrica – è illecita. L'apprensione senza titolo di un fondo appartenente a privati per la realizzazione di un elettrodotto configura un illecito permanente, il quale continua
a perdurare sino a quando non venga rimosso l'impianto di cui si tratti, o se ne interrompa
l'esercizio, oppure, non risulti costituita la servitù anche per usucapione (cfr. Corte di Cass. sentenza n. 14128 /2011”, richiamando il Tribunale giurisprudenza datata e non considerando il diverso orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in pronuncia n. 10289 del
27.04.2018;
3 - b) per essere stata ritenuta fondata la domanda riconvenzionale in presenza di dichiarazioni testimoniali “assolutamente generiche in relazione al dies a quo della sussistenza della linea elettrica e non del tutto afferenti al thema probandum”, riguardante il diritto servitù di elettrodotto in relazione al palo collocato nel fondo della Pt_1
c) per non avere il giudice di prime cure ammesso la prova per testi sui capitoli formulati da parte attrice, che veniva riproposta;
d) per non essere stato riconosciuto un effetto interruttivo della prescrizione, quale riconoscimento dell'altrui possesso, all'istanza proposta dalla parte appellata al dirigente del
Settore per la regolarizzazione di n. 98 Controparte_4 opere elettriche di media e alta tensione (non superiore a 150,000 volt) come da emissione del
Decreto del Dirigente provinciale del 27.04.2006 prodotta in atti, non essendo decorso un provato ventennio dall'inizio del possesso ed essendo atto idoneo ad interrompere il termine utile per l'usucapione;
e) per essere stata erroneamente rigettata la richiesta di spostamento dell'elettrodotto ex art. 122, IV comma R.d. 1775/33 con inesatta interpretazione della norma.
Concludeva, quindi, chiedendo volersi: << accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 474/2019 emessa dal Tribunale di
Locri, Sezione contenzioso civile, Giudice Dr. Andrea Amadei, nell'ambito del giudizio n. R.G.
458/2018, depositata in cancelleria in data 16.04.2019 e notificata il 28.06.2019, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “1. accertare che l'elettrodotto che insiste sul fondo dell'attrice è stato installato abusivamente;
2. dichiarare l'inesistenza di servitù gravante sul fondo di proprietà della SI.ra , distinto al foglio di mappa Parte_1
n. 6, particella 446 sub 3; 3. per l'effetto, ordinare alla convenuta la rimozione dell'elettrodotto
e alla rimozione in pristino del fondo”; Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio>>. Formulava, inoltre, richiesta di ammissione di prova per testi come in atto di appello che si richiama.
Si costituiva l'appellata per resistere al gravame e chiederne il rigetto Controparte_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame per genericità e violazione degli oneri ex art. 342 c.p.c. e rilevandone nel merito l'infondatezza, oltre che opponendosi ad ulteriori ammissioni di prova per testi.
Concludeva, pertanto, chiedendo alla Corte di voler: “1) rigettare l'appello principale proposto da controparte avverso la sentenza n°474/2019, pubblicata il 16.4.2019, del Tribunale di Locri
4 perché inammissibile e/o infondato sia in fatto che in diritto o, comunque, non provato e, per
l'effetto, confermare la sentenza gravata;
2) Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Con ordinanza datata 19.04.2021 la Corte rigettava l'istanza istruttoria formulata da parte appellante.
Con atto del 19.02.2022 veniva depositata rinuncia al patrocinio da parte dell'avv.to Fazzolari per parte appellante.
A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, per l'udienza del 08.04.2024, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la parte appellante depositava note di trattazione scritta e precisava le conclusioni come riportate.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Per parte appellante veniva depositata rinuncia al mandato da parte dell'avv.to Jirilli e con comparsa del 27.12.2024 si costituiva in sostituzione l'avv.to Bombardieri.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte rigetta l'eccezione di inammissibilità del gravame per genericità e violazione del disposto dell'art ex art. 342 c.p.c. come più ampiamente spiegata dalla parte appellata, trovando pacifica applicazione il principio dettato dalla Suprema Corte di Cassazione
a Sezioni Unite con sentenza n. 27199 del 16/11/2017, che si richiama, secondo il quale gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012 convertito con modifiche dalla L.
n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere a pena di inammissibilità una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali (in senso conforme, anche sentt. Cass. Civ. nn.
7675/2019, 13535/2018, 36481/2022 S.U., ordinanza n.2320 del 25/01/2023, ordinanza n.
1932/2024), non ritenendosi indispensabile che le deduzioni di parte appellante assumano una determinata forma. Si ritiene, inoltre, che nel caso in esame l'atto di appello nel suo complesso contiene gli elementi indispensabili a consentire un esame delle censure sollevate, essendo desumibili una individuazione dei punti contestati della sentenza di cui si chiede la riforma, gli specifici motivi di impugnazione, l'indicazione del quantum appellatum e la formulazione delle ragioni di dissenso, con argomentazione delle ragioni in base alle quali l'appellante ha richiesto la riforma della sentenza di primo grado, ed essendo stato posto questo giudicante in condizione di comprendere il tenore ed i limiti delle censure proposte nonché le domande in atto di appello.
Nel merito, l'appello è fondato.
5 In specie, per facilità di esposizione, si procede alla valutazione unitaria dei motivi specifici di impugnazione.
Con particolare riferimento al primo motivo, si osserva che è risultata pacifica la mancanza della presenza di una formale autorizzazione, della intervenuta adozione delle procedure perviste dalle leggi speciali per la costituzione del diritto di servitù all'inizio dell'occupazione dell'area e di un valido atto di asservimento, tant'è che in parte della sentenza non oggetto di impugnazione è stata riconosciuta l'illiceità della condotta di parte appellata.
Detta condotta illegittima, comunque, è stata ritenuta non idonea ad impedire l'acquisto per usucapione in quanto, come già ampiamente dedotto dal giudice di primo grado, non esclude la possibilità di un acquisto per usucapione atteso che la servitù di elettrodotto può essere costituita, appunto, in modo coattivo, volontario o per usucapione.
È, infatti, consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo cui le procedure previste per legge e la normativa contenuta negli articoli 119 e seguenti del Testo
Unico 11 dicembre 1933 n. 1775 non costituiscono disciplina esclusiva e inderogabile in tema di servitù di elettrodotto, ma rappresentano solo il paradigma normale sul quale si modella detta servitù, per cui non escludono pertanto che questa possa essere costituita anche per libera convenzione o negli altri modi previsti dall'ordinamento giuridico, in questi compresa l'usucapione (ex multis Cass. 18.6.1996, n. 5606, ma vedasi anche Cass. 25.3.1998).
Le pronunce indicate, pur datate, sono confermate dalla giurisprudenza successiva e sono condivise da questo giudice.
Non si aderisce, pertanto, all'orientamento fatto proprio dall'appellante, di cui in Cassazione civile, I sez., 27 aprile 2018, n. 10289 ed anche Cassazione civile, I sez., 23 ottobre 2019, n.
27197, secondo cui la condotta illecita dell'amministrazione incidente sul diritto di proprietà, quale che sia la sua forma di manifestazione, non può comportare l'acquisizione del fondo, poiché esso trova fondamento in tema di occupazioni acquisitive ed espropriazioni della proprietà a fronte della totale immutazione dei luoghi e della parimenti totale perdita del godimento del bene da parte del proprietario, mentre nella servitù oggetto del giudizio non si ha la perdita del godimento del bene da parte del proprietario ed il totale stravolgimento dello stesso.
Non si condivide, inoltre, neanche quanto indicato nella richiamata pronuncia della Corte di
Cassazione n. 20189 del 27.04.2018 secondo cui la servitù di elettrodotto acquistata per usucapione ha solo natura di servitù volontaria, aderendosi al diverso e più ampio orientamento secondo cui una «servitù coattiva» è collegata alla funzione e non al titolo, per cui anche in presenza dei presupposti cui la legge subordina l'obbligo di costituire una servitù di elettrodotto
6 ma mancando le necessarie attività autorizzative, anche una servitù assoggettata alla disciplina della corrispondente servitù coattiva può essere acquisita per usucapione.
In tal senso, le S.U. della Cassazione, pronunciandosi proprio in materia di servitù di elettrodotto, hanno ribadito la possibilità di acquistare una servitù coattiva per usucapione (nello stesso senso Cass. 5077/1983, oltre che Cass. 29617/2022) e la Corte Cassazione in pronuncia n.10920, 26/4/2023 ha affermato che la servitù si qualifica come coattiva non in forza del titolo di costituzione bensì in relazione alla funzione svolta, potendo essa essere costituita sia volontariamente che per usucapione, come confermato anche, ex multis, da Cass. n. 25843/2023
e sentenza n. 29580 del 18 novembre 2024, secondo cui l'assenza di titoli amministrativi autorizzativi rilasciati dall'amministrazione competente sono ininfluenti rispetto agli elementi costitutivi dell'usucapione.
Il primo motivo, pertanto, non appare fondato.
Al contrario, si ritiene fondato il secondo motivo di gravame in relazione alla non intervenuta dimostrazione da parte dell'istante di tutti i presupposti di fatto idonei a fondare la domanda riconvenzionale di usucapione avanzata da Controparte_1
Deve all'uopo premettersi che questa Corte in diverse precedenti pronunce ha già espresso l'orientamento, cui si aderisce, per il quale si richiede una prova rigorosa, ritenendosi che nella materia oggetto di giudizio l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto impone al giudice l'impiego di una particolare severità e precauzione nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario del diritto invocato, necessitando una prova certa e rigorosa, tale da giustificare la limitazione del diritto in capo al proprietario.
Ne deriva che una insufficienza della prova in ordine ai fatti costitutivi della domanda, tale da non ritenersi raggiunta la certezza necessaria alla decisione, riverbera, nel caso in esame, in danno della parte che ha agito in riconvenzionale il primo grado invocando l'intervenuta usucapione.
Conseguentemente, anche in conformità alla linea esegetica oramai consolidata fornita dalla corte di nomofilachia, per la configurabilità del possesso ad usucapionem era necessario per l'istante fornire piena prova di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del titolare di uno ius in re aliena, un evidente potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa,
7 contrapposta alla inerzia del titolare del diritto, oltre che l'animus possidendi, manifestato attraverso la volontà inequivoca di esercitare la servitù “uti dominus”.
È pacifico, quindi, che per potersi accogliere la domanda di acquisto per usucapione è necessaria che sia fornita piena e rigorosa prova della coesistenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge, non ritenendosi sufficiente la sola presenza di opere oggettivamente permanenti e visibili, qual è nel caso in esame l'apposizione dei fili, né che l'installazione sia avvenuta, come appare presumibile dalla natura delle opere, in modo pubblico e visibile, occorrendo fornire prova di tutti gli elementi costituenti il corpus possessionis, del decorso del termine ventennale e dell'animus possidendi.
Tanto considerato, l'appellante censura sia l'asserita mancata dimostrazione dell'esercizio del possesso ventennale in relazione ai cavi ed al palo di sostegno, rilevando che le dichiarazioni rese dai testi escussi sono state generiche e vaghe, sia la mancanza di prova in relazione al palo, rilevando non essere stato dimostrato in maniera inequivoca che l'apposizione dello stesso sia avvenuta almeno vent'anni prima rispetto alla proposizione di domanda riconvenzionale di intervenuto acquisto per usucapione, come da comparsa depositata il 05.06.2018.
Invero, in relazione al materiale probatorio, irrilevanti sono al riguardo le foto dello stato dei luoghi poiché non vi è dimostrazione che risalissero al ventennio precedente, mentre vi è in atti relazione tecnica di parte in cui si indica che la tratta di linea elettrica sul terreno dell'istante è quella compresa tra la cabina "Femia" e la cabina "Spilinga" realizzata in epoca antecedente al
31.8.1986, essendo ivi esposto che entrambe “le menzionate cabine sono in esercizio in data antecedente al 31 agosto 1986, per come risulta dagli archivi EN”, pur mancando i dati di detto archivio. La relazione, pertanto, attiene alla linea elettrica di media tensione.
Il solo elaborato, quale atto di parte con valore difensivo, non può costituire prova dell'usucapione della servitù di elettrodotto in favore di . Controparte_1
A supportare la decisione del giudice di prime cure nel ritenere acquisita la prova hanno concorso le dichiarazioni testimoniali dalle quali è risultata la presenza della linea elettrica da un ventennio precedente alla domanda.
In particolare, all'udienza del 12 febbraio 2019 venivano escussi i testi di parte convenuta,
[...]
e , come da dichiarazioni trascritte anche in sentenza Testimone_1 Testimone_2 impugnata ed in atti delle parti, e dalle loro testimonianze è emersa la presenza della linea elettrica in esame da oltre un ventennio prima della domanda, avendo il primo teste indicato che “Preciso che la linea elettrica che si vede nelle foto trattasi di linea di media tensione.
Preciso ancora che io sono stato assunto nell'anno 1987 e già nel 1988 lavoravo nella zona di
CE CA e mi ricordo fin da quell'epoca l'esistenza dell'anzidetta linea” mentre il
8 secondo che “Non rammento l'anno esatto in cui venne installata tale linea sono comunque a conoscenza che la stessa è in essere da circa 25/ 30 anni…Non rammento se il palo di cui alle fotografie sia stato mai spostato, comunque non rammento bene di alcun spostamento che abbia subito la linea nel corso del tempo”.
Si rileva, inoltre, che, come da documentazione in fascicolo di primo grado, la ha Pt_1 ricevuto in donazione l'immobile con atto notarile del 2001 da circostanza Persona_1 riconosciuta anche in relazione tecnica di parte dell'EN poi , e vi è in atti di Controparte_1 parte appellata indicazione dell'esistenza di contratti di fornitura di energia elettrica nella zona, tra cui una utenza elettrica del 01.01.1960 intestata a ed altra intestata Controparte_5 all'appellante del 2015, il che fa presupporre la presenza di linea elettrica anche in data precedente in quanto, come indicato in atti ed in dichiarazioni testimoniali del “La linea Tes_2 di media tensione alimenta tale cabina, ove viene trasformata in energia elettrica di bassa tensione che poi alimenta le utenze della zona. Una delle utenze così alimentate è quella della
SI.ra ”, se pur non riferendo il teste espressamente il relativo dato temporale Parte_1 del ventennio precedente.
Alcuna prova è stata, invece, fornita in relazione alla data di apposizione del palo sul terreno dell'appellante, essendo mancata la dimostrazione della presenza del sostegno-palo come presente sul terreno in esame da un ventennio precedente alla domanda giudiziale.
Al riguardo, il giudice di prime cure ha precisato che “pur se i testi abbiano fatto riferimento solo alla collocazione temporale della realizzazione della linea elettrica di media tensione e, non, invece, della apposizione di uno dei relativi pali di sostegno sul terreno di proprietà di parte attrice – deve nondimeno ritenersi, secondo il criterio di giudizio del “più probabile che non” in base al dato di comune esperienza dell'id quod plerumque accidit, che tale apposizione nella attuale ubicazione sia avvenuta contestualmente all'anzidetta installazione dell'intera linea”, in applicazione del principio della preponderanza dell'evidenza.
La pronuncia non è condivisa al riguardo in quanto detto criterio attiene al criterio di valutazione della prova ma non può sopperire alla mancanza di un elemento costitutivo essenziale richiesto dalla legge per l'acquisto del diritto, ovvero all'apparenza della servitù con riferimento allo specifico peso imposto sul fondo, corrispondendo il singolo palo ad un segno visibile dell'opera permanente corrispondente al peso gravante sul fondo servente per il quale vi è giudizio, al preciso onere a carattere stabile, elemento del quale era necessario dimostrare la sussistenza da oltre un ventennio.
Inoltre, poiché chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie
9 acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus” (ex multis Cass. n.
14092/2010; Cass. n. 15755/2001), si osserva che è mancata anche la dimostrazione dell'animus possidendi, desumibile dalla presenza di una condotta che riveli in modo certo ed inequivocabile l'intenzione di comportarsi come proprietario del diritto esclusivo, tale da manifestare il rapporto con il bene, nonché la prova di una manifestazione esteriore, rivolta specificamente contro il proprietario, di una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui.
L'animus possidendi, infatti, può eventualmente essere desunto in via presuntiva solo qualora lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale sia già di per sé indicativa dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria a fronte di una inerzia del proprietario.
Nel caso in esame, invece, l'appellata non ha fornito prova di alcun libero utilizzo del terreno al fine di effettuare eventuali attività di manutenzione e non ha contestato l'affermazione avversaria secondo cui, essendo la proprietà recintata, per accedervi gli operatori dell' E-
Distribuzione hanno dovuto chiedere il permesso alla proprietaria - per quanto indicato dall'appellata “i preposti della EN s.p.a., nelle sporadiche occasioni in cui si sono recati sul fondo di proprietà attorea per effettuare la manutenzione della linea elettrica, hanno sempre chiesto il permesso all'attrice per poter accedere al fondo su cui sorge il palo di sostegno e, solo dopo che questa ha accordato il suo consenso, hanno potuto procedere ai necessari interventi;
non hanno mai avuto accesso liberamente al fondo, come invece prescritto dalla citata norma (art.121 T.U.). Tale condotta, che di per sé esclude un potere di fatto sull'immobile corrispondente all'esercizio del diritto tipizzato di servitù di elettrodotto ex art. 121 del T.U. n.
1775/1933, prova che l'odierna attrice ha semplicemente tollerato in questi anni la presenza del palo di sostegno e della linea elettrica di media tensione sul suo terreno”-.
Come evidenziato da questa Corte anche in sentenza n. 380/2025 ciò è idoneo ad escludere
“l'inerzia del proprietario e l'animus del soggetto che vorrebbe usucapire, in quanto consapevole della piena ed esclusiva proprietà altrui. In tale contesto, il consenso all'accesso per gli interventi di manutenzione, invero mai negato dalla proprietaria, lungi dall'assumere valenza significativa di inerzia, si concretizza piuttosto come atto di esercizio delle prerogative proprietarie”.
Detto accesso solo previo permesso è assimilabile, infatti, agli "atti compiuti con l'altrui tolleranza", che, ai sensi dell'art. 1144 c.c., non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso in quanto non si configurano come potere sul bene e come attività apertamente contrastanti ed inoppugnabilmente incompatibili con il possesso altrui.
10 Quanto sopra è idoneo, pertanto, a supportare il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dall'appellata in primo grado, con riforma della sentenza appellata.
In aggiunta, l'appellante rileva anche l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non è stata riconosciuta intervenuta l'interruzione del possesso uti dominus per avere l'EN
Distribuzione s.p.a. “inoltrato istanza al dirigente del Settore Ambiente ed Energia della
per la regolarizzazione di n. 98 opere elettriche di media e alta Controparte_4 tensione (non superiore a 150,000 volt)…indicate in apposito elenco allegato al Decreto del
Dirigente Provinciale del 27.04.2006 pubblicato sul BURC del 16.05.2006 e facente parte integrante dello stesso”, precisando che “Con tale provvedimento l'ENEL veniva autorizzata al completamento delle procedure espropriative per la regolare imposizione della servitù di elettrodotto, sanando la situazione illegittima preesistente”, eccependo che ciò era espressione della mancanza di possesso idoneo ad usucapire.
La mancanza degli elementi utili alla prova del diritto ad usucapire come prima indicati sono sufficienti ad assorbire la pronuncia sul punto, ma deve, comunque, ulteriormente precisarsi che la sentenza di primo grado merita di essere riformata anche nella parte in cui si è affermato che al 2006 erano ormai decorsi i termini utili per l'acquisto per usucapione in quanto dalle dichiarazioni rese dai testi escussi non si ravvede alcuna certa retrodatazione dell'inizio del possesso alla data di un ventennio precedente all'inoltro della domanda o, comunque, al 2006, indi al 1986, così non ritenendosi che alla data della pubblicazione dell'elenco si fosse ormai perfezionato l'acquisto per usucapione.
La indicata istanza, inoltre, pur non avendo effetti interruttivi sul possesso ad usucapionem esulando dalle ipotesi espressamente previste dalla legge, può essere valutata come indice della mancanza dell'animus possidendi, potendosi evincere che il godimento del bene è esercitato in qualità di detentore e non di possessore avendo l'EN riconosciuto implicitamente che la titolarità del diritto apparteneva ad altri (la proprietaria del fondo) e che era necessario un provvedimento autoritativo per acquisirlo.
In tal senso si è pronunciata questa Corte con sentenza n. 481/2022 in cui, in fattispecie analoga, ha statuito che “la superiore istanza formalizzata dall'ENEL al Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Reggio Calabria, pur non costituendo di per sé atto idoneo ad interrompere il possesso utile ai fini dell'usucapione della servitù di elettrodotto da parte della medesima società, (come può esserlo, di norma l'atto di citazione notificato al possessore), è comunque idonea prova della mancanza di possesso utile ai fini dell'usucapione a quella data, avendo di fatto l'ENEL riconosciuto l'altruità del diritto reale attraverso una propria manifestazione di
11 volontà incompatibile con quella diretta al godimento del bene a scopo usucapitivo. Ciò porta necessariamente ad escludere l'animus possidendi in capo ad . Controparte_1
In tal modo, infatti, alla data della domanda non poteva ritenersi esistente un possesso utile ad usucapire, avendo l'appellata riconosciuto la non legittimità della propria condotta, tanto da richiederne la regolarizzazione, e l'altruità del diritto reale attraverso una propria manifestazione di volontà incompatibile con quella diretta al godimento del bene a scopo usucapitivo, così ponendo in essere una “"contemplatio domini".
Anche in considerazione di quanto sopra, pertanto, l'appello è fondato e la domanda riconvenzionale di intervenuto acquisto per usucapione spiegata da è risultata Controparte_1 priva di adeguato supporto probatorio e va disattesa.
Per quanto attiene, invece, alla richiesta in note di precisazione delle conclusioni di riproposizione della istanza istruttoria da parte appellante (“si chiede la modifica e/o revoca dell'ordinanza del 30.04.2021con conseguente ammissione della prova testimoniale così come formulata in atto di appello e con i testi ivi indicati”), si fa presente che Corte ha già provveduto con ordinanza indicata con cui ha disposto che “la stessa non merita accoglimento, essendo condivisibili e da confermare in questa sede le ragioni esposte dal primo Giudice per il suo rigetto;
che, invero, le circostanze sub nn. 2 e 4 appaiono generiche e formulate in via meramente negativa, ma soprattutto sono scarsamente conducenti ai fini della decisione del gravame, avuto riguardo alle ragioni della decisione in rapporto alle critiche dell'impugnante, così come irrilevanti, a confutazione dei vari aspetti dell'usucapione, appaiono quelle sub 3 e
5, mentre la n. 1 riguarda un dato pacifico tra le parti”. Avverso la stessa ordinanza non sono stati formulati specifici motivi di censura né si ravvedono fondati motivi per revocare l'ordinanza istruttoria di rigetto delle prove, che viene confermata.
In merito si fa, comunque, presente che l'onere probatorio principale era posto in capo alla parte convenuta in primo grado in relazione alla richiesta riconvenzionale, e che lo stesso non si ritiene essere stato assolto, come prima dedotto.
Per quanto rilevato, in riforma della sentenza impugnata sul punto, la Corte rigetta la domanda di riconoscimento di acquisto per usucapione della servitù gravante sul fondo di proprietà di distinto al foglio di mappa n. 6, particella 446 sub 3, come proposta in primo Parte_1 grado dall'attuale appellata.
Atteso il rigetto della domanda di usucapione e rilevato il principio, esposto in pronuncia di primo grado in parte non oggetto di gravame, secondo cui ove la domanda di acquisto per usucapione viene accolta, quale acquisto del diritto reale a titolo originario, gli effetti retroagiscono al momento dell'iniziale esercizio della relazione di fatto con il fondo altrui
12 togliendo ab origine il connotato di illiceità al comportamento di chi ha usucapito, al mancato accoglimento della domanda di acquisto consegue la permanenza della illegittimità della condotta posta in essere da . Controparte_1
In accoglimento della domanda proposta da parte attrice ed in ulteriore riforma della pronuncia di primo grado, si dichiara, pertanto, la illegittimità della condotta di parte appellata e si ordina a quest'ultima la rimozione e spostamento del palo posto sul fondo della come indicato. Pt_1
Il rigetto della domanda riconvenzionale, infine, assorbe la pronuncia sulla ulteriore richiesta di spostamento dell'elettrodotto ex art. 122 R.d. n. 1175/1933, formulata in primo grado da parte attrice in memoria ex art. 183 comma sesto n. 1 quale subordinata, in caso di accoglimento della domanda avversaria.
Infine, l'accoglimento dell'appello, in applicazione dei principi di causalità e di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., impone una nuova regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, che tenga conto dell'esito unitario e globale della lite, con conseguente riforma della sentenza anche in relazione alla parte in cui le dette spese e competenze sono poste in capo alla , e ponendo le stesse in capo alla parte soccombente Pt_1 Controparte_1
[...]
Le competenze di lite vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste per le cause di valore fino ad € 5.200,00 (tenuto conto del valore indicato della domanda proposta dall'appellante e dalla convenuta in primo grado) sulla base del d.m. n.
55/2014, aggiornato dal d.m. n. 147/2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, al valore minimo, che si ritiene equo considerata la materia del contendere, l'attività difensiva svolta e la circostanza che la decisione è stata assunta anche in adesione ad orientamenti giurisprudenziali di questa
Corte successivi alla pronuncia appellata, e pertanto nei seguenti termini: € 1.278,00 per il primo grado (€ 213,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase istruttoria, € 426,00 per la fase decisionale) ed € 1.458,00 per il presente grado (€ 268,00 per la fase di studio, € 268,00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la fase di trattazione, €
496,00 per la fase decisionale), oltre spese generali pari al 15% del compenso, IVA e CPA come per legge,
Si condanna, inoltre, l'appellata a rifondere in favore della parte appellante anche le spese di contributo unificato, pari ad € 147,00 per il presente grado ed € 98,00 per il primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro in persona del suo Parte_1 Controparte_1
13 legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 474/2019 del Tribunale di Locri, depositata il
16.04.2019 e notificata il 28.05.2019, resa nel procedimento n. R.G. 458/2018, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-in accoglimento dell'appello nei motivi di cui in narrativa ed in riforma della sentenza impugnata:
a) - rigetta la domanda di acquisto per usucapione proposta da in primo Controparte_1 grado;
b) - dichiara la illegittimità della condotta di parte appellata ed ordina alla , Controparte_1 in persona del suo leale rappresentante p.t., la rimozione e spostamento del palo posto sul fondo della come indicato in atti;
Pt_1
c)- condanna parte appellata , in persona del suo leale rappresentante p.t. Controparte_1 alla refusione in favore della appellante delle spese e competenze di lite di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio che liquida per il primo grado in € 1.278,00, oltre spese generali pari al 15% del compenso, IVA e CPA come per legge per compensi ed € 98,00 per spese, e per il presente grado in € 1.458,00, oltre spese generali pari al 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, per compensi ed € 147,00 per spese.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 25.10.2025.
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
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