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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/04/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2670/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente estensore
Dott.ssa Silvia BRAT Consigliere
Dott.ssa Nicoletta SOMMAZZI Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2670 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il 27 settembre 2024.
Da
(C.F. e P.IVA. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Albano Laziale (RM), Via Catania n. 4, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Crati, 20 presso lo studio dell'Avv. Bruno
Coljca, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
Contro
(C.F. e P.IVA. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Lentate Sul Seveso (MB), viale Brianza pagina 1 di 10 26, elettivamente domiciliata in Desio (MB) – 20832 – Via XXIV Maggio n. 1, presso lo studio degli Avv. Roberto Lissoni, Giacomo Lissoni e Lorenzo Benvenuti, che la rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di risposta in appello.
APPELLATA
PER LA RIFORMA
della sentenza del Tribunale di Monza n. 2023/2024, depositata il 11 luglio 2024 emessa nel giudizio RG n. 5528/2021, notificata in data 30 luglio 2024.
OGGETTO: Vendita di cose mobili.
Conclusioni: come da rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 21 giugno 2021, (di seguito Controparte_1
, in persona dell'amministratore unico, conveniva in giudizio CP_1 Parte_2 avanti il Tribunale di Monza la società (di seguito per Parte_1 Parte_1 sentire accertare l'inadempimento contrattuale della stessa in relazione alla fornitura “di corpi di riempimento wind eco” e per sentirla condannare al pagamento in suo favore dell'importo di Euro 124.466,66, oltre interessi di mora ai sensi del D.gls.231/2002 dalle scadenze delle singole fatture al saldo effettivo.
A sostegno della domanda l'attrice esponeva che, in data 20 febbraio 2019, la società convenuta – nella sua qualità di capofila del raggruppamento di imprese incaricato della realizzazione di una stazione di depurazione in OCo - le aveva commissionato la fornitura di 3.322 mc dei predetti materiali plastici, per un valore complessivo di euro
179.000,00.
Precisava che l'ordine era stato confermato da a mezzo mail inviata Parte_1 dalla responsabile dell'ufficio acquisti contenente, in allegato, un modulo di ordine con numerazione 17, denominato “Conferma Ordine Fornitori” emesso dalla società HI
OC UC.
pagina 2 di 10 L'attrice aggiungeva che buona parte della merce, segnatamente per un valore di euro
126.466,66, era stata consegnata, ma il pagamento non era mai stato effettuato, nonostante i ripetuti solleciti, né da né dalla società HI OC UC, nei cui confronti Parte_1 aveva emesso le fatture su richiesta della convenuta. CP_1
Si costituiva in giudizio eccependo: a) la propria carenza di Parte_1 legittimazione passiva, essendo il rapporto contrattuale intercorso tra la società HI
OC UC e l'attrice; b) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Monza in favore del
Tribunale di Velletri, in base alle condizioni generali di vendita (“per qualsiasi controversia che dovesse insorgere la competenza del Foro di Velletri”); c) il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice del OCo in quanto, trattandosi di compravendita internazionale di merci, il Tribunale doveva essere identificato con quello del luogo nel quale la prestazione dedotta in giudizio era stata eseguita.
Nel merito, in via subordinata, parte convenuta chiedeva di rigettare le richieste di risarcimento del danno avanzate da per mancato assolvimento dell'onere CP_1 probatorio ex art. 2697 c.c. e di condannare l'attrice al risarcimento del danno a favore della convenuta ex art 96 c.p.c.
Con ordinanza in data 4 febbraio 2022, il giudice riteneva infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione, intercorrendo il contratto fra e entrambe CP_1 Parte_1 società italiane, e tardiva l'eccezione di incompetenza territoriale.
Espletata l'istruttoria con l'audizione dei testimoni di parte attrice, con sentenza n.
2023/2024 del 18 luglio 2024, il Tribunale di Monza, ritenendo di non dover decidere le questioni preliminari sul difetto di giurisdizione e sull'incompetenza territoriale, in quanto non riproposte dalla convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, decideva nel merito rigettando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva (rectius: di titolarità passiva del rapporto contrattuale) e accogliendo la domanda attorea.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato il 27 settembre 2024, lamentando:
1. L'erroneità della stessa nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva;
pagina 3 di 10 2. La violazione dell'art. 2697 c.c. e l'errata valutazione delle risultanze istruttorie ex artt. 115-116 c.p.c., nella parte in cui ha affermato che HI OC UC., destinataria della consegna, sarebbe una succursale di
Parte_1
L'appellante ha proposto altresì istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ex art. 283 c.p.c., deducendo, a sostegno della stessa, la rilevante probabilità di riforma della decisione gravata, nonché il pericolo dell'irreparabilità del pregiudizio derivante all'appellante dall'esecuzione della sentenza.
Si è costituita nel presente grado di giudizio l'appellata eccependo in via CP_1 preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. per manifesta infondatezza, opponendosi poi all'istanza di sospensiva formulata ex adverso per difetto dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c., contestando nel merito i motivi di gravame, in quanto infondati in fatto e in diritto, e chiedendo l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
Alla prima udienza del 11 febbraio 2025, l'appellante ha dichiarato di rinunciare all'istanza di sospensiva e la Corte ha rinviato la causa, ex art. 350 bis, all'udienza 25 marzo
2025, assegnando termine per note conclusionali al 1 marzo 2025.
Entrambe le difese hanno depositato esclusivamente note di trattazione scritta, sostitutive della citata udienza del 25 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che non possono essere prese in esame le eccezioni in rito di difetto di giurisdizione e di incompetenza territoriale formulate da Parte_1
Al riguardo si osserva che le stesse sono state implicitamente rinunciate nel primo giudizio, in quanto non riproposte in sede di precisazioni delle conclusioni, e che la relativa statuizione sul punto del primo giudicante non è stato oggetto, nella presente sede, di alcuna censura.
In primo luogo, si osserva che la chiesta declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., è assorbita dal rinvio della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.,
pagina 4 di 10 disposto all'udienza del 11 febbraio 2025, e che pertanto le doglianze mosse sul punto non possono pertanto trovare accoglimento.
Nel merito, ritiene la Corte che la decisione impugnata si sottragga alle censure mosse dall'odierna appellante, essendo sorretta da una motivazione immune da vizi sul piano logico e giuridico.
I due motivi di gravame vanno trattati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi e relativi in sostanza alla prova del fatto che il rapporto contrattuale intercorresse in realtà con la società marocchina HI OC UC, autonoma da
, e alla conseguente carenza di legittimazione passiva di quest'ultima (rectius CP_2 difetto di titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo).
I motivi sono privi di pregio.
Ed invero dalla ampia documentazione versata in atti da emerge in modo CP_1 inequivoco, in primis, che le trattative precontrattuali riguardanti la fornitura oggetto di causa si sono svolte, in un arco temporale di circa due anni, con intese intercorse esclusivamente tra e l'odierna appellata Parte_1 CP_1
Dagli atti di causa emerge infatti che, con e-mail in data 23 gennaio 2017, richiedeva ad di presentare una “offerta per la nostra commessa in Parte_1 CP_1
OCo” avente ad oggetto “corpi di riempimento per n 2 filtri percolatori” (doc. 16 fascicolo di primo grado di . CP_1
A tale proposta, dopo una prima offerta da parte di in data 25 gennaio CP_1
2017, per un valore complessivo di euro 631.374,00 (doc 17), faceva seguito quella inviata all'odierna appellante con e-mail del 6 dicembre 2017, oggetto della presente controversia, come evidenziato dal richiamo a detta offerta, contenuto nell'ordine di acquisto da parte di atato 19 dicembre 2018 (sub doc. 2). Parte_3
Con il citato messaggio l'odierna appellata proponeva ad la fornitura di Parte_1
3.322 mc di corpi di riempimento “wind eco”, allegando il relativo preventivo n. 540 P, per un valore complessivo pari ad euro 179.000,00 del seguente tenore letterale “Offerta per
OCo: Buongiorno A seguito accordi telefonici con la nostra sig.ra [legale rappresentante di Pt_2
pagina 5 di 10 inviamo offerta aggiornata per l'eventuale fornitura dei corpi di riempimento per percolatori CP_1 per la vostra commessa del OCo” (cfr. doc 18 fascicolo di primo grado di parte appellata).
Sempre, nell'ambito delle predette trattative, alla citata mail ne faceva seguito un'altra, in data 18 settembre 2018, di conferma del precedente preventivo e di specificazione delle modalità operative della fornitura: “Oggetto: Offerta per OCo “A seguito telefonata intercorsa ieri 17/09/2018, confermiamo la fornitura di mc 3322 di con le seguenti modalità: CP_3
1. Per ordine entro il 30/09, garantiamo la fornitura di 2 container entro max. 7 gg lavorativi.
Gli stessi saranno in deposito presso di noi ogni settimana garantendo la consegna scalare entro 120 gg lavorativi (ove possibile anticipando) ad esclusione del periodo natalizio dal 21/12 al 07/01/2019.
2. L'imballo sarà in sacchi di plastica (n. 6 sacchi/mc)
3. Ad ogni viaggio sarà emessa fattura con pagamento con R.B. 30/60/90/120 gg dffm
Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento ed attendiamo sopralluogo del vostro corriere incaricato per il posizionamento dei container” (doc. 19 . CP_4 CP_1
Al riguardo giova sottolineare che, anche a volere prescindere dall'inequivoco tenore letterale delle mail predette, non è revocabile in dubbio che la commessa menzionata da sia quella relativa alla realizzazione di una stazione di depurazione presso la Parte_1 città di Beni Mellal in OCo, atteso che il riferimento a tale città è esplicito nello scambio di e-mail datato 1 aprile 2019, intercorso tra ed e teso CP_1 Parte_1 appunto a pianificare le procedure di spedizione della fornitura in oggetto in OCo.
(cfr. doc 20 pag. 2 del fascicolo di primo grado appellata).
Sempre nella fase precontrattuale depone, inequivocabilmente, nel senso di far ritenere l'odierna appellante parte sostanziale del rapporto di cui trattasi, la circostanza che la scheda tecnica dei prodotti oggetto della fornitura, predisposta da in data 9 CP_1 aprile 2018, sia chiaramente rivolta ad società citata nell'atto, tra l'altro, come Parte_1 capofila di un gruppo di imprese (in lingua francese “chef de file”, pag. 1 del doc. 1 fascicolo di primo grado appellata).
Del pari sempre ad risultano indirizzati da gli allegati alla Parte_1 CP_1 predetta scheda, documenti di particolare pregnanza perché concernenti le dichiarazioni di pagina 6 di 10 “conformità dei materiali” e quelle di” garanzia” degli stessi (doc 1 fascicolo di primo grado appellata pagg. 9 e 10).
Non meno rilevante sul piano probatorio al fine della riconducibilità del contratto all'odierna appellante è lo scambio di mail intercorso con durante lo svolgimento CP_1 del rapporto contrattuale.
Ed invero, nella fase esecutiva, seguita al perfezionamento del contratto in data 20 febbraio 2019, i rapporti risultano sempre intercorrenti tra le medesime società.
Significative sul punto sono le mail in data 1 aprile 2019, 4 aprile 2019, 10 aprile 2019, alcune delle quali tra l'altro inviate da per conoscenza, sia al referente della Parte_1 ditta da lei incaricata della spedizione in OCo, Sig. sia ad CP_4 Persona_1
collaboratore di in OCo (cfr. doc 10 fascicolo di primo Per_2 CP_2 grado di parte appellata, contente messaggi whatsapp del 4 luglio 2019), con le quali vengono definite le modalità tecniche riguardanti la spedizione dei container da inviare nella città di Beni Mellal da parte dell'odierna appellata (cfr. doc. 20, 21, 22 fascicolo di primo grado appellata).
A ciò si aggiunge un decisivo rilievo: la mancata corresponsione del corrispettivo, a fronte dell'incontestata consegna della merce da parte di per un valore pari ad CP_1 euro 124.466,66, è espressamente riconosciuta dal legale rappresentante di Parte_1 il quale mostra chiaramente di ritenersi tenuto “in proprio” al pagamento. CP_5
Questi, infatti, nella citata corrispondenza intercorsa, tramite whatsapp, con l'amministratrice della società appellata, dichiarava infatti di essere sul Parte_2 punto di risolvere le problematiche finanziarie insorte e di essere prossimo al pagamento di quanto dovuto affermando: “stiamo pianificando finanziariamente diverse cose e siamo in attesa di alcuni incassi importanti” (messaggio del 27 giugno 2019); “abbiamo risolto le problematiche finanziarie e quindi nel giro di 2/3 settimane saremo in grado di recuperare i pagamenti in ritardo”
(messaggio del 17 luglio 2019); “in merito ai pagamenti siamo in attesa dell'erogazione del finanziamento da parte della banca, unica possibilità attualmente per pagare quanto dovuto in tempi ristretti” ( messaggio del 14 ottobre 2019 ); “abbiamo lavorato su più fronti (…) e la situazione è in risoluzione. Entro il 15 dovremo firmare dei documenti (…) e saremo così in grado appena avremo i
pagina 7 di 10 soldi sui conti di iniziare a pagare il dovuto” (messaggio del 31 ottobre 2019), (cfr. doc. 9 allegato all'atto di citazione in primo grado).
A fronte di tali inequivoche risultanze, appare del tutto attendibile l'assunto di parte appellata secondo cui il momento perfezionativo del contratto vada ricondotto alla data del 20 febbraio 2019, ossia al momento in cui , dipendente di Testimone_1
inviava una mail ad contenente il documento denominato Parte_1 CP_1
“Condizioni Generali di Acquisto” (doc. 3 atto di citazione).
Non solo tale documento è firmato infatti dall'amministratore della società appellante, senza che tale sottoscrizione sia stata disconosciuta, ma la CP_5 circostanza dell'invio della comunicazione trova inoltre conferma nella deposizione testimoniale resa all'udienza del 5 aprile 2023 dalla stessa teste che ha Tes_1 confermato di avere scritto e spedito l'e-mail di cui trattasi (doc 25 fascicolo di primo grado di parte attrice).
A ciò si aggiunge che il tenore letterale del citato messaggio non si presta a differenti interpretazioni, facendo specifico riferimento al “ns ordine n 17, al ns “allegato A” condizioni generali di acquisto da rendere firmato entro 5 gg dal ricevimento della presente e schede tecniche approvate dall'ente” e fornendo, altresì, specifiche indicazioni sul vettore prescelto per la spedizione in
OCo, destinatario della medesima email oltreché di quelle sopra menzionate.
Per contro l'analogo documento, prodotto da con la firma della società Parte_1 cfr. doc 4 del fascicolo di primo grado dell'odierna appellante) non può Parte_3 ritenersi probante, come già correttamente ritenuto dal giudice di primo grado. In primis, infatti, perché, avuto riguardo alla data che reca del 25 febbraio 2019 ed alla sottoscrizione di va qualificato come accettazione delle condizioni generali di acquisto, da CP_1 effettuarsi, come richiesto dall'odierna appellante, nei cinque giorni successivi al ricevimento della mail datata 20 febbraio 2019. A ciò si aggiunge che l'odierna appellante - tra l'altro in possesso del predetto documento, in patente contrasto con l'asserita estraneità al rapporto - non ha provveduto a produrre l'originale dello stesso, pur a fronte delle censure mosse da controparte, fondate sull'anomalia grafica della sottoscrizione, non apposta nello spazio all'uopo individuato con una riga orizzontale, così da fare ipotizzare pagina 8 di 10 che la scritta sia stata aggiunta successivamente, a coprire quella Parte_3 originale di Parte_1
Alla luce di tutte le evidenziate risultanze probatorie, non ha pregio il rilievo, mosso dall'odierna appellante, riguardante l'avvenuta fatturazione relativa al contratto in oggetto a nome di , dalla deposizione della teste , Controparte_6 Testimone_2 dipendente di emerge pacificamente che è stata la stessa appellante a formulare CP_1 tale richiesta. La teste ha infatti confermato di aver sentito, nel corso di una telefonata intercorsa tra e (dipendente di Parte_2 Testimone_1 Parte_1 quest'ultima chiedere alla prima di emettere le fatture relative al contratto in questione a nome della società HI OC UC. (cfr. verbale udienza del 7 febbraio 2023).
Da ultimo, nessuna valenza significativa riveste la circostanza che i documenti di trasporto attestino la consegna della merce presso la sede di essendo la Parte_3 stessa individuata ab origine dalle due società, incontestatamente, la destinataria della fornitura oggetto di causa.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, l'appellante Controparte_7 soccombente, deve essere condannata a rimborsare a le spese del giudizio Controparte_1
d'appello da quest'ultima anticipate, liquidate in dispositivo, in base al D.M. n. 144 del
2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del valore della causa
(superiore ad euro 124.466,66) e dell'attività effettivamente svolta (dimezzati quindi i compensi dovuti per l'attività relativa alla fase decisionale, consistita nel solo deposito di note conclusionali).
Si rileva la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2022
n. 115, art. 13 co. 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1 co. 17, sicché va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lei proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Cass. civ., Sez. III, 14 marzo 2014 n. 5955, Rv.
630550).
PQM
pagina 9 di 10 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così decide:
• Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Controparte_7
di Monza n. 2023/2024, depositata il 11 luglio 2024 nel giudizio n. 5528/2021
R.G.;
• Conferma integralmente la sentenza impugnata;
• Condanna a rifondere a le spese del presente Controparte_7 Controparte_1
grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 7.440,00 (di cui 2.977,00 euro per la fase di studio;
1.911,00 per la fase introduttiva;
2.552,00 euro per la fase decisionale), oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
• Dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre
2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte di
Controparte_7
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 25 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Maria Caterina Chiulli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente estensore
Dott.ssa Silvia BRAT Consigliere
Dott.ssa Nicoletta SOMMAZZI Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2670 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il 27 settembre 2024.
Da
(C.F. e P.IVA. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Albano Laziale (RM), Via Catania n. 4, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Crati, 20 presso lo studio dell'Avv. Bruno
Coljca, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
Contro
(C.F. e P.IVA. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Lentate Sul Seveso (MB), viale Brianza pagina 1 di 10 26, elettivamente domiciliata in Desio (MB) – 20832 – Via XXIV Maggio n. 1, presso lo studio degli Avv. Roberto Lissoni, Giacomo Lissoni e Lorenzo Benvenuti, che la rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di risposta in appello.
APPELLATA
PER LA RIFORMA
della sentenza del Tribunale di Monza n. 2023/2024, depositata il 11 luglio 2024 emessa nel giudizio RG n. 5528/2021, notificata in data 30 luglio 2024.
OGGETTO: Vendita di cose mobili.
Conclusioni: come da rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 21 giugno 2021, (di seguito Controparte_1
, in persona dell'amministratore unico, conveniva in giudizio CP_1 Parte_2 avanti il Tribunale di Monza la società (di seguito per Parte_1 Parte_1 sentire accertare l'inadempimento contrattuale della stessa in relazione alla fornitura “di corpi di riempimento wind eco” e per sentirla condannare al pagamento in suo favore dell'importo di Euro 124.466,66, oltre interessi di mora ai sensi del D.gls.231/2002 dalle scadenze delle singole fatture al saldo effettivo.
A sostegno della domanda l'attrice esponeva che, in data 20 febbraio 2019, la società convenuta – nella sua qualità di capofila del raggruppamento di imprese incaricato della realizzazione di una stazione di depurazione in OCo - le aveva commissionato la fornitura di 3.322 mc dei predetti materiali plastici, per un valore complessivo di euro
179.000,00.
Precisava che l'ordine era stato confermato da a mezzo mail inviata Parte_1 dalla responsabile dell'ufficio acquisti contenente, in allegato, un modulo di ordine con numerazione 17, denominato “Conferma Ordine Fornitori” emesso dalla società HI
OC UC.
pagina 2 di 10 L'attrice aggiungeva che buona parte della merce, segnatamente per un valore di euro
126.466,66, era stata consegnata, ma il pagamento non era mai stato effettuato, nonostante i ripetuti solleciti, né da né dalla società HI OC UC, nei cui confronti Parte_1 aveva emesso le fatture su richiesta della convenuta. CP_1
Si costituiva in giudizio eccependo: a) la propria carenza di Parte_1 legittimazione passiva, essendo il rapporto contrattuale intercorso tra la società HI
OC UC e l'attrice; b) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Monza in favore del
Tribunale di Velletri, in base alle condizioni generali di vendita (“per qualsiasi controversia che dovesse insorgere la competenza del Foro di Velletri”); c) il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice del OCo in quanto, trattandosi di compravendita internazionale di merci, il Tribunale doveva essere identificato con quello del luogo nel quale la prestazione dedotta in giudizio era stata eseguita.
Nel merito, in via subordinata, parte convenuta chiedeva di rigettare le richieste di risarcimento del danno avanzate da per mancato assolvimento dell'onere CP_1 probatorio ex art. 2697 c.c. e di condannare l'attrice al risarcimento del danno a favore della convenuta ex art 96 c.p.c.
Con ordinanza in data 4 febbraio 2022, il giudice riteneva infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione, intercorrendo il contratto fra e entrambe CP_1 Parte_1 società italiane, e tardiva l'eccezione di incompetenza territoriale.
Espletata l'istruttoria con l'audizione dei testimoni di parte attrice, con sentenza n.
2023/2024 del 18 luglio 2024, il Tribunale di Monza, ritenendo di non dover decidere le questioni preliminari sul difetto di giurisdizione e sull'incompetenza territoriale, in quanto non riproposte dalla convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, decideva nel merito rigettando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva (rectius: di titolarità passiva del rapporto contrattuale) e accogliendo la domanda attorea.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato il 27 settembre 2024, lamentando:
1. L'erroneità della stessa nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva;
pagina 3 di 10 2. La violazione dell'art. 2697 c.c. e l'errata valutazione delle risultanze istruttorie ex artt. 115-116 c.p.c., nella parte in cui ha affermato che HI OC UC., destinataria della consegna, sarebbe una succursale di
Parte_1
L'appellante ha proposto altresì istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ex art. 283 c.p.c., deducendo, a sostegno della stessa, la rilevante probabilità di riforma della decisione gravata, nonché il pericolo dell'irreparabilità del pregiudizio derivante all'appellante dall'esecuzione della sentenza.
Si è costituita nel presente grado di giudizio l'appellata eccependo in via CP_1 preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. per manifesta infondatezza, opponendosi poi all'istanza di sospensiva formulata ex adverso per difetto dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c., contestando nel merito i motivi di gravame, in quanto infondati in fatto e in diritto, e chiedendo l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
Alla prima udienza del 11 febbraio 2025, l'appellante ha dichiarato di rinunciare all'istanza di sospensiva e la Corte ha rinviato la causa, ex art. 350 bis, all'udienza 25 marzo
2025, assegnando termine per note conclusionali al 1 marzo 2025.
Entrambe le difese hanno depositato esclusivamente note di trattazione scritta, sostitutive della citata udienza del 25 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che non possono essere prese in esame le eccezioni in rito di difetto di giurisdizione e di incompetenza territoriale formulate da Parte_1
Al riguardo si osserva che le stesse sono state implicitamente rinunciate nel primo giudizio, in quanto non riproposte in sede di precisazioni delle conclusioni, e che la relativa statuizione sul punto del primo giudicante non è stato oggetto, nella presente sede, di alcuna censura.
In primo luogo, si osserva che la chiesta declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., è assorbita dal rinvio della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.,
pagina 4 di 10 disposto all'udienza del 11 febbraio 2025, e che pertanto le doglianze mosse sul punto non possono pertanto trovare accoglimento.
Nel merito, ritiene la Corte che la decisione impugnata si sottragga alle censure mosse dall'odierna appellante, essendo sorretta da una motivazione immune da vizi sul piano logico e giuridico.
I due motivi di gravame vanno trattati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi e relativi in sostanza alla prova del fatto che il rapporto contrattuale intercorresse in realtà con la società marocchina HI OC UC, autonoma da
, e alla conseguente carenza di legittimazione passiva di quest'ultima (rectius CP_2 difetto di titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo).
I motivi sono privi di pregio.
Ed invero dalla ampia documentazione versata in atti da emerge in modo CP_1 inequivoco, in primis, che le trattative precontrattuali riguardanti la fornitura oggetto di causa si sono svolte, in un arco temporale di circa due anni, con intese intercorse esclusivamente tra e l'odierna appellata Parte_1 CP_1
Dagli atti di causa emerge infatti che, con e-mail in data 23 gennaio 2017, richiedeva ad di presentare una “offerta per la nostra commessa in Parte_1 CP_1
OCo” avente ad oggetto “corpi di riempimento per n 2 filtri percolatori” (doc. 16 fascicolo di primo grado di . CP_1
A tale proposta, dopo una prima offerta da parte di in data 25 gennaio CP_1
2017, per un valore complessivo di euro 631.374,00 (doc 17), faceva seguito quella inviata all'odierna appellante con e-mail del 6 dicembre 2017, oggetto della presente controversia, come evidenziato dal richiamo a detta offerta, contenuto nell'ordine di acquisto da parte di atato 19 dicembre 2018 (sub doc. 2). Parte_3
Con il citato messaggio l'odierna appellata proponeva ad la fornitura di Parte_1
3.322 mc di corpi di riempimento “wind eco”, allegando il relativo preventivo n. 540 P, per un valore complessivo pari ad euro 179.000,00 del seguente tenore letterale “Offerta per
OCo: Buongiorno A seguito accordi telefonici con la nostra sig.ra [legale rappresentante di Pt_2
pagina 5 di 10 inviamo offerta aggiornata per l'eventuale fornitura dei corpi di riempimento per percolatori CP_1 per la vostra commessa del OCo” (cfr. doc 18 fascicolo di primo grado di parte appellata).
Sempre, nell'ambito delle predette trattative, alla citata mail ne faceva seguito un'altra, in data 18 settembre 2018, di conferma del precedente preventivo e di specificazione delle modalità operative della fornitura: “Oggetto: Offerta per OCo “A seguito telefonata intercorsa ieri 17/09/2018, confermiamo la fornitura di mc 3322 di con le seguenti modalità: CP_3
1. Per ordine entro il 30/09, garantiamo la fornitura di 2 container entro max. 7 gg lavorativi.
Gli stessi saranno in deposito presso di noi ogni settimana garantendo la consegna scalare entro 120 gg lavorativi (ove possibile anticipando) ad esclusione del periodo natalizio dal 21/12 al 07/01/2019.
2. L'imballo sarà in sacchi di plastica (n. 6 sacchi/mc)
3. Ad ogni viaggio sarà emessa fattura con pagamento con R.B. 30/60/90/120 gg dffm
Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento ed attendiamo sopralluogo del vostro corriere incaricato per il posizionamento dei container” (doc. 19 . CP_4 CP_1
Al riguardo giova sottolineare che, anche a volere prescindere dall'inequivoco tenore letterale delle mail predette, non è revocabile in dubbio che la commessa menzionata da sia quella relativa alla realizzazione di una stazione di depurazione presso la Parte_1 città di Beni Mellal in OCo, atteso che il riferimento a tale città è esplicito nello scambio di e-mail datato 1 aprile 2019, intercorso tra ed e teso CP_1 Parte_1 appunto a pianificare le procedure di spedizione della fornitura in oggetto in OCo.
(cfr. doc 20 pag. 2 del fascicolo di primo grado appellata).
Sempre nella fase precontrattuale depone, inequivocabilmente, nel senso di far ritenere l'odierna appellante parte sostanziale del rapporto di cui trattasi, la circostanza che la scheda tecnica dei prodotti oggetto della fornitura, predisposta da in data 9 CP_1 aprile 2018, sia chiaramente rivolta ad società citata nell'atto, tra l'altro, come Parte_1 capofila di un gruppo di imprese (in lingua francese “chef de file”, pag. 1 del doc. 1 fascicolo di primo grado appellata).
Del pari sempre ad risultano indirizzati da gli allegati alla Parte_1 CP_1 predetta scheda, documenti di particolare pregnanza perché concernenti le dichiarazioni di pagina 6 di 10 “conformità dei materiali” e quelle di” garanzia” degli stessi (doc 1 fascicolo di primo grado appellata pagg. 9 e 10).
Non meno rilevante sul piano probatorio al fine della riconducibilità del contratto all'odierna appellante è lo scambio di mail intercorso con durante lo svolgimento CP_1 del rapporto contrattuale.
Ed invero, nella fase esecutiva, seguita al perfezionamento del contratto in data 20 febbraio 2019, i rapporti risultano sempre intercorrenti tra le medesime società.
Significative sul punto sono le mail in data 1 aprile 2019, 4 aprile 2019, 10 aprile 2019, alcune delle quali tra l'altro inviate da per conoscenza, sia al referente della Parte_1 ditta da lei incaricata della spedizione in OCo, Sig. sia ad CP_4 Persona_1
collaboratore di in OCo (cfr. doc 10 fascicolo di primo Per_2 CP_2 grado di parte appellata, contente messaggi whatsapp del 4 luglio 2019), con le quali vengono definite le modalità tecniche riguardanti la spedizione dei container da inviare nella città di Beni Mellal da parte dell'odierna appellata (cfr. doc. 20, 21, 22 fascicolo di primo grado appellata).
A ciò si aggiunge un decisivo rilievo: la mancata corresponsione del corrispettivo, a fronte dell'incontestata consegna della merce da parte di per un valore pari ad CP_1 euro 124.466,66, è espressamente riconosciuta dal legale rappresentante di Parte_1 il quale mostra chiaramente di ritenersi tenuto “in proprio” al pagamento. CP_5
Questi, infatti, nella citata corrispondenza intercorsa, tramite whatsapp, con l'amministratrice della società appellata, dichiarava infatti di essere sul Parte_2 punto di risolvere le problematiche finanziarie insorte e di essere prossimo al pagamento di quanto dovuto affermando: “stiamo pianificando finanziariamente diverse cose e siamo in attesa di alcuni incassi importanti” (messaggio del 27 giugno 2019); “abbiamo risolto le problematiche finanziarie e quindi nel giro di 2/3 settimane saremo in grado di recuperare i pagamenti in ritardo”
(messaggio del 17 luglio 2019); “in merito ai pagamenti siamo in attesa dell'erogazione del finanziamento da parte della banca, unica possibilità attualmente per pagare quanto dovuto in tempi ristretti” ( messaggio del 14 ottobre 2019 ); “abbiamo lavorato su più fronti (…) e la situazione è in risoluzione. Entro il 15 dovremo firmare dei documenti (…) e saremo così in grado appena avremo i
pagina 7 di 10 soldi sui conti di iniziare a pagare il dovuto” (messaggio del 31 ottobre 2019), (cfr. doc. 9 allegato all'atto di citazione in primo grado).
A fronte di tali inequivoche risultanze, appare del tutto attendibile l'assunto di parte appellata secondo cui il momento perfezionativo del contratto vada ricondotto alla data del 20 febbraio 2019, ossia al momento in cui , dipendente di Testimone_1
inviava una mail ad contenente il documento denominato Parte_1 CP_1
“Condizioni Generali di Acquisto” (doc. 3 atto di citazione).
Non solo tale documento è firmato infatti dall'amministratore della società appellante, senza che tale sottoscrizione sia stata disconosciuta, ma la CP_5 circostanza dell'invio della comunicazione trova inoltre conferma nella deposizione testimoniale resa all'udienza del 5 aprile 2023 dalla stessa teste che ha Tes_1 confermato di avere scritto e spedito l'e-mail di cui trattasi (doc 25 fascicolo di primo grado di parte attrice).
A ciò si aggiunge che il tenore letterale del citato messaggio non si presta a differenti interpretazioni, facendo specifico riferimento al “ns ordine n 17, al ns “allegato A” condizioni generali di acquisto da rendere firmato entro 5 gg dal ricevimento della presente e schede tecniche approvate dall'ente” e fornendo, altresì, specifiche indicazioni sul vettore prescelto per la spedizione in
OCo, destinatario della medesima email oltreché di quelle sopra menzionate.
Per contro l'analogo documento, prodotto da con la firma della società Parte_1 cfr. doc 4 del fascicolo di primo grado dell'odierna appellante) non può Parte_3 ritenersi probante, come già correttamente ritenuto dal giudice di primo grado. In primis, infatti, perché, avuto riguardo alla data che reca del 25 febbraio 2019 ed alla sottoscrizione di va qualificato come accettazione delle condizioni generali di acquisto, da CP_1 effettuarsi, come richiesto dall'odierna appellante, nei cinque giorni successivi al ricevimento della mail datata 20 febbraio 2019. A ciò si aggiunge che l'odierna appellante - tra l'altro in possesso del predetto documento, in patente contrasto con l'asserita estraneità al rapporto - non ha provveduto a produrre l'originale dello stesso, pur a fronte delle censure mosse da controparte, fondate sull'anomalia grafica della sottoscrizione, non apposta nello spazio all'uopo individuato con una riga orizzontale, così da fare ipotizzare pagina 8 di 10 che la scritta sia stata aggiunta successivamente, a coprire quella Parte_3 originale di Parte_1
Alla luce di tutte le evidenziate risultanze probatorie, non ha pregio il rilievo, mosso dall'odierna appellante, riguardante l'avvenuta fatturazione relativa al contratto in oggetto a nome di , dalla deposizione della teste , Controparte_6 Testimone_2 dipendente di emerge pacificamente che è stata la stessa appellante a formulare CP_1 tale richiesta. La teste ha infatti confermato di aver sentito, nel corso di una telefonata intercorsa tra e (dipendente di Parte_2 Testimone_1 Parte_1 quest'ultima chiedere alla prima di emettere le fatture relative al contratto in questione a nome della società HI OC UC. (cfr. verbale udienza del 7 febbraio 2023).
Da ultimo, nessuna valenza significativa riveste la circostanza che i documenti di trasporto attestino la consegna della merce presso la sede di essendo la Parte_3 stessa individuata ab origine dalle due società, incontestatamente, la destinataria della fornitura oggetto di causa.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, l'appellante Controparte_7 soccombente, deve essere condannata a rimborsare a le spese del giudizio Controparte_1
d'appello da quest'ultima anticipate, liquidate in dispositivo, in base al D.M. n. 144 del
2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del valore della causa
(superiore ad euro 124.466,66) e dell'attività effettivamente svolta (dimezzati quindi i compensi dovuti per l'attività relativa alla fase decisionale, consistita nel solo deposito di note conclusionali).
Si rileva la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2022
n. 115, art. 13 co. 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1 co. 17, sicché va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lei proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Cass. civ., Sez. III, 14 marzo 2014 n. 5955, Rv.
630550).
PQM
pagina 9 di 10 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così decide:
• Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Controparte_7
di Monza n. 2023/2024, depositata il 11 luglio 2024 nel giudizio n. 5528/2021
R.G.;
• Conferma integralmente la sentenza impugnata;
• Condanna a rifondere a le spese del presente Controparte_7 Controparte_1
grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 7.440,00 (di cui 2.977,00 euro per la fase di studio;
1.911,00 per la fase introduttiva;
2.552,00 euro per la fase decisionale), oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
• Dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre
2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte di
Controparte_7
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 25 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Maria Caterina Chiulli
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