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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/04/2025, n. 2566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2566 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VIII civile
R.G. 782/2021
All'udienza collegiale del giorno 24/04/2025 ore 09:30
Presidente Dott. Franca Mangano
Consigliere Relatore Dott. Caterina Garufi
Consigliere Dott. Adolfo Ceccarini
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. FRATELLO FEDERICO MARIA
Avv. SALUCCI PIERO
Parte_2
Avv. FRATELLO FEDERICO MARIA
Avv. SALUCCI PIERO
ZI AN
Avv. FRATELLO FEDERICO MARIA
Avv. SALUCCI PIERO
Appellato/i
2 VIA CONDOMINIO ROMA CP_1
Avv. FAVRETTO VALERIO
Nessuno compare alle ore 9.44
La Corte ritiene che la causa può essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La Corte dopo l'udienza, si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
All'esito la Corte pronuncia sentenza ex art 281 sexies c.p.c,. dandone lettura, che viene depositata in telematico oggi stesso ed è considerata parte integrante del presente verbale.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta:
Franca Mangano Presidente
Adolfo Ceccarini Consigliere
Caterina Garufi Consigliere est. all'udienza del giorno 24.4.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 782 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e ZI AN (C.F.
[...] C.F._2
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Federico Fratello e Piero Salucci ed C.F._3 elettivamente domiciliati in Roma, Via Pinciana n. 25, presso lo studio di quest'ultimo in forza di procura in atti appellante
E
(C.F. ), in persona dell'amministratore p.t., Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 186, presso lo studio dell'Avv.
Valerio Favretto che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti appellato
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Roma n. 17899/2020 – impugnazione delibera assembleare condominiale.
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e EN GI, in qualità di Parte_1 Parte_2 comproprietari dell'unità immobiliare sita in Roma, , contraddistinta con il Controparte_2 numero interno n. 10 e censita presso il N.C.E.U. al foglio 211, particella 125, sub. 11, categoria
A/2, classe 8, vani 10,5, facente parte del Condominio di Via Gradoli n. 22, si rivolgevano al
Tribunale di Roma chiedendo: in via preliminare, di sospendere la delibera assembleare del 27.10.2016 e/o l'efficacia esecutiva della medesima relativamente al punto 1 dell'Ordine del giorno poiché determinava “una sproporzionata, maggiorata e non dovuta partecipazione alle spese condominiali degli attori”; nel merito, di accertare e dichiarare che il Regolamento del Condominio e le tabelle millesimali ad esso allegate “prevedono dei coefficienti Controparte_2 per la redazione delle stesse e che l'Arch. , nella redazione delle nuove Persona_1
Tabelle, non ha preso visione dei detti coefficienti, non avendo visionato il Regolamento di Condominio e le Tabelle ad esso allegate”; di accertare e dichiarare che “le nuove Tabelle millesimali elaborate dall'incaricato Arch. E. ed approvate con la delibera assembleare Per_1 del 27.10.16, sono state redatte senza rispettare i coefficienti previsti dalla legge, dal
Regolamento condominiale e dalle precedenti Tabelle millesimali ad esso allegate, senza aver riguardo all'effettiva consistenza, anche urbanistica e catastale, delle singole unità abitative del
2 Condominio, nonché alla conformità urbanistica delle medesime ma, diversamente, mediante l'applicazione di coefficienti estranei e diversi del tutto avulsi dallo stato dei luoghi, dal Regolamento Condominiale e dai relativi coefficienti”; di accertare e dichiarare che “le nuove Tabelle millesimali approvate con la delibera del 27.10.16 sono errate” e, per l'effetto, annullare, revocare, dichiarare nulla/inefficace la delibera assembleare del 27.10.16 adottata dal relativamente al punto 1 dell'Ordine del giorno;
di condannare il Controparte_3
Condominio convenuto al risarcimento dei danni tutti, patiti e patiendi dagli attori nella misura ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese, onorari e funzioni.
Si costituiva in giudizio il , eccependo in via preliminare la tardività Controparte_2 dell'azione e chiedendo di rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto. Con condanna degli attori alla corresponsione delle spese, spese generali al 15%, competenze e onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 17899/2020, considerato che l'azione proposta dagli attori verteva su motivi di annullabilità (e non di nullità) e che, pertanto, l'impugnazione alla delibera condominiale avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di 30 giorni ex art. 1137
c.c., rigettava la domanda attorea. Nello specifico: dichiarava la validità e l'efficacia della delibera impugnata;
dichiarava non luogo a provvedere per l'istanza cautelare di sospensione della delibera impugnata;
poneva definitivamente a carico degli attori, in solido tra loro, le spese di C.T.U.; condannava gli attori, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore del
Condominio convenuto, liquidate in euro 3.900,00 per compensi professionali, oltre I.V.A.,
C.P.A. e spese generali come per legge.
Con atto di appello ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
EN GI impugnavano detta sentenza chiedendo: in via preliminare e istruttoria, di rinnovare la C.T.U.; nel merito, in accoglimento del proposto gravame, di annullare e/o riformare la sentenza impugnata, di rilevare e accertare la tempestività e la legittimità della domanda attorea, di dichiarare l'erroneità/nullità delle tabelle millesimali approvate dal Condominio e, conseguentemente, di accertare e dichiarare l'invalidità della delibera condominiale impugnata e dichiararne l'inefficacia. In via subordinata, reiteravano le medesime conclusioni rassegnate nel corso del primo grado di giudizio. Con condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio o, in estremo subordine, con compensazione delle spese del giudizio di primo grado per la sua complessa natura.
Si costituiva in giudizio il chiedendo di dichiarare Controparte_2
l'inammissibilità e/o di rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, spese generali, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Dopo aver verificato la regolare instaurazione del contraddittorio, con ordinanza del 27.5.2021 la
Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 17.4.2025, in assenza delle parti, è stato disposto il rinvio della causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c. Anche alla odierna udienza nessuna delle parti è comparsa sebbene ritualmente avvisata e, nella stessa sede, l'appello è deciso mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
MOTIVAZIONE
Sulla scorta di quanto appena esposto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, trattandosi di giudizio introdotto (già dal primo grado) in epoca successiva all'entrata in vigore della novella di cui all'art. 50 del D.L. 112/08 conv. in l. 133/08, va dichiarata l'estinzione del processo. È opportuno, al riguardo, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità, e ciò in linea con il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale: «A
3 seguito della modifica - ad opera dell'art. 55 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - dell'art. 350 cod. proc. civ., con la soppressione della figura dell'istruttore nel giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione del gravame, nonché dell'abrogazione - ad opera dell'art. 89 della stessa legge (come modificato dall'art. 3 D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in legge 6 dicembre 1994, n. 673) - dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, deve ritenersi che l'adozione di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell'art. 350 cod. proc. civ., e salva la monocraticità dello stesso giudizio davanti al tribunale introdotta dall'art. 74 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha ulteriormente modificato l'art. 350 cod. proc. civ.), il quale provvede con sentenza, trattandosi di provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che devono, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ.; con l'ulteriore conseguenza che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, allorché tali provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, essi sono comunque soggetti alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità (che sono quelli di cui all'art. 132 cod. proc. civ. e, in particolare, la sottoscrizione sia del presidente che del giudice estensore)» (Cass. 27 agosto 2003, n. 12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
Spese del giudizio non ripetibili.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) visti gli artt. 309 e 307 c.p.c. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) spese non ripetibili.
Così deciso in Roma, il 24.4.2025
La Consigliera est.
Caterina Garufi La Presidente
Franca Mangano
La presente decisione è stata redatta con il contributo dell'A.U.P.P. dott.ssa Sarah Varlese
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Sezione VIII civile
R.G. 782/2021
All'udienza collegiale del giorno 24/04/2025 ore 09:30
Presidente Dott. Franca Mangano
Consigliere Relatore Dott. Caterina Garufi
Consigliere Dott. Adolfo Ceccarini
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. FRATELLO FEDERICO MARIA
Avv. SALUCCI PIERO
Parte_2
Avv. FRATELLO FEDERICO MARIA
Avv. SALUCCI PIERO
ZI AN
Avv. FRATELLO FEDERICO MARIA
Avv. SALUCCI PIERO
Appellato/i
2 VIA CONDOMINIO ROMA CP_1
Avv. FAVRETTO VALERIO
Nessuno compare alle ore 9.44
La Corte ritiene che la causa può essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La Corte dopo l'udienza, si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
All'esito la Corte pronuncia sentenza ex art 281 sexies c.p.c,. dandone lettura, che viene depositata in telematico oggi stesso ed è considerata parte integrante del presente verbale.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta:
Franca Mangano Presidente
Adolfo Ceccarini Consigliere
Caterina Garufi Consigliere est. all'udienza del giorno 24.4.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 782 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e ZI AN (C.F.
[...] C.F._2
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Federico Fratello e Piero Salucci ed C.F._3 elettivamente domiciliati in Roma, Via Pinciana n. 25, presso lo studio di quest'ultimo in forza di procura in atti appellante
E
(C.F. ), in persona dell'amministratore p.t., Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 186, presso lo studio dell'Avv.
Valerio Favretto che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti appellato
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Roma n. 17899/2020 – impugnazione delibera assembleare condominiale.
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e EN GI, in qualità di Parte_1 Parte_2 comproprietari dell'unità immobiliare sita in Roma, , contraddistinta con il Controparte_2 numero interno n. 10 e censita presso il N.C.E.U. al foglio 211, particella 125, sub. 11, categoria
A/2, classe 8, vani 10,5, facente parte del Condominio di Via Gradoli n. 22, si rivolgevano al
Tribunale di Roma chiedendo: in via preliminare, di sospendere la delibera assembleare del 27.10.2016 e/o l'efficacia esecutiva della medesima relativamente al punto 1 dell'Ordine del giorno poiché determinava “una sproporzionata, maggiorata e non dovuta partecipazione alle spese condominiali degli attori”; nel merito, di accertare e dichiarare che il Regolamento del Condominio e le tabelle millesimali ad esso allegate “prevedono dei coefficienti Controparte_2 per la redazione delle stesse e che l'Arch. , nella redazione delle nuove Persona_1
Tabelle, non ha preso visione dei detti coefficienti, non avendo visionato il Regolamento di Condominio e le Tabelle ad esso allegate”; di accertare e dichiarare che “le nuove Tabelle millesimali elaborate dall'incaricato Arch. E. ed approvate con la delibera assembleare Per_1 del 27.10.16, sono state redatte senza rispettare i coefficienti previsti dalla legge, dal
Regolamento condominiale e dalle precedenti Tabelle millesimali ad esso allegate, senza aver riguardo all'effettiva consistenza, anche urbanistica e catastale, delle singole unità abitative del
2 Condominio, nonché alla conformità urbanistica delle medesime ma, diversamente, mediante l'applicazione di coefficienti estranei e diversi del tutto avulsi dallo stato dei luoghi, dal Regolamento Condominiale e dai relativi coefficienti”; di accertare e dichiarare che “le nuove Tabelle millesimali approvate con la delibera del 27.10.16 sono errate” e, per l'effetto, annullare, revocare, dichiarare nulla/inefficace la delibera assembleare del 27.10.16 adottata dal relativamente al punto 1 dell'Ordine del giorno;
di condannare il Controparte_3
Condominio convenuto al risarcimento dei danni tutti, patiti e patiendi dagli attori nella misura ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese, onorari e funzioni.
Si costituiva in giudizio il , eccependo in via preliminare la tardività Controparte_2 dell'azione e chiedendo di rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto. Con condanna degli attori alla corresponsione delle spese, spese generali al 15%, competenze e onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 17899/2020, considerato che l'azione proposta dagli attori verteva su motivi di annullabilità (e non di nullità) e che, pertanto, l'impugnazione alla delibera condominiale avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di 30 giorni ex art. 1137
c.c., rigettava la domanda attorea. Nello specifico: dichiarava la validità e l'efficacia della delibera impugnata;
dichiarava non luogo a provvedere per l'istanza cautelare di sospensione della delibera impugnata;
poneva definitivamente a carico degli attori, in solido tra loro, le spese di C.T.U.; condannava gli attori, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore del
Condominio convenuto, liquidate in euro 3.900,00 per compensi professionali, oltre I.V.A.,
C.P.A. e spese generali come per legge.
Con atto di appello ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
EN GI impugnavano detta sentenza chiedendo: in via preliminare e istruttoria, di rinnovare la C.T.U.; nel merito, in accoglimento del proposto gravame, di annullare e/o riformare la sentenza impugnata, di rilevare e accertare la tempestività e la legittimità della domanda attorea, di dichiarare l'erroneità/nullità delle tabelle millesimali approvate dal Condominio e, conseguentemente, di accertare e dichiarare l'invalidità della delibera condominiale impugnata e dichiararne l'inefficacia. In via subordinata, reiteravano le medesime conclusioni rassegnate nel corso del primo grado di giudizio. Con condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio o, in estremo subordine, con compensazione delle spese del giudizio di primo grado per la sua complessa natura.
Si costituiva in giudizio il chiedendo di dichiarare Controparte_2
l'inammissibilità e/o di rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, spese generali, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Dopo aver verificato la regolare instaurazione del contraddittorio, con ordinanza del 27.5.2021 la
Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 17.4.2025, in assenza delle parti, è stato disposto il rinvio della causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c. Anche alla odierna udienza nessuna delle parti è comparsa sebbene ritualmente avvisata e, nella stessa sede, l'appello è deciso mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
MOTIVAZIONE
Sulla scorta di quanto appena esposto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, trattandosi di giudizio introdotto (già dal primo grado) in epoca successiva all'entrata in vigore della novella di cui all'art. 50 del D.L. 112/08 conv. in l. 133/08, va dichiarata l'estinzione del processo. È opportuno, al riguardo, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità, e ciò in linea con il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale: «A
3 seguito della modifica - ad opera dell'art. 55 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - dell'art. 350 cod. proc. civ., con la soppressione della figura dell'istruttore nel giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione del gravame, nonché dell'abrogazione - ad opera dell'art. 89 della stessa legge (come modificato dall'art. 3 D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in legge 6 dicembre 1994, n. 673) - dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, deve ritenersi che l'adozione di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell'art. 350 cod. proc. civ., e salva la monocraticità dello stesso giudizio davanti al tribunale introdotta dall'art. 74 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha ulteriormente modificato l'art. 350 cod. proc. civ.), il quale provvede con sentenza, trattandosi di provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che devono, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ.; con l'ulteriore conseguenza che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, allorché tali provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, essi sono comunque soggetti alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità (che sono quelli di cui all'art. 132 cod. proc. civ. e, in particolare, la sottoscrizione sia del presidente che del giudice estensore)» (Cass. 27 agosto 2003, n. 12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
Spese del giudizio non ripetibili.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) visti gli artt. 309 e 307 c.p.c. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) spese non ripetibili.
Così deciso in Roma, il 24.4.2025
La Consigliera est.
Caterina Garufi La Presidente
Franca Mangano
La presente decisione è stata redatta con il contributo dell'A.U.P.P. dott.ssa Sarah Varlese
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