Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/04/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1543 / 2023 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 23.3.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
1 Aprile 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 01/04/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 1543/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: impugnazione avviso di addebito;
T R A
( ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. A. Carmelina Pangallo;
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato Controparte_2
e difeso dall'Avv. A. M. Laganà, in virtù di procura in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.04.2023 il ricorrente, indicato in epigrafe, ha formulato opposizione all'avviso di addebito n. 39420220005085010000, notificato il 28.02.2023, di € 7.796,85, avente ad oggetto contributi previdenziali gestione commercianti relativi all'anno 2015 e 2021.
In particolare ha eccepito la nullità dell'avviso per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e, nel merito, ha sollevato l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti contributivi e dei relativi interessi maturati, afferenti all'anno 2015.
Pertanto, in virtù delle considerazioni suesposte, ha concluso chiedendo l'annullamento dell'avviso impugnato o, in via subordinata, la riduzione delle somme imitate per quanto sarà ritenuto di giustizia e/o come verrà accertato in corso di causa.
CP_ Si è costituito in giudizio l' che, oltre a chiedere l'estromissione di ha rilevato CP_2
l'inammissibilità, per decadenza, delle eccezioni formali ex art. 24 del d. lgs. n. 46\99.
Nel merito, affermando l'attualità del credito contributivo, ha eccepito l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
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Il ricorso risulta fondato.
In via preliminare deve accogliersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di CP_3
CP_ atteso che il credito – secondo la prospettazione dell' – non risulta ceduto.
Sempre in via preliminare, con riguardo all'eccezione di carattere formale, afferente all'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, ne va rilevata l'inammissibilità, essendo stata proposta oltre il termine perentorio di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c.
Nel merito, va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali
(ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615
c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615
c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass.
17/07/2015, n. 15116).
Orbene l'opponente, come anticipato, ha eccepito la prescrizione dei crediti previdenziali azionati a seguito del decorso del termine quinquennale di legge, maturata tra la data di configurazione del credito e la data di notifica dell'avviso di addebito impugnato.
Sul punto occorre osservare che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti ... A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni».
Tale norma si riferisce ai crediti direttamente aventi ad oggetto i contributi previdenziali.
In ordine a tale tematica sono intervenute le Sezioni Unite chiarendo che il principio, secondo cui
“la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. Sez. Un., 17.11.2016, n. 23397). Nel caso di specie, per i crediti relativi all'anno 2015, il dies a quo corrisponde al 30 novembre CP_ 2015 (Circolare n. 120 del 12.06.2015). CP_ Posto che l' ha prodotto in atti esclusivamente la notifica dell'avviso impugnato, avvenuta in data 28.02.2023, non si rinvengono atti interruttivi della prescrizione sicché i crediti contributivi relativi all'anno 2015 e i correlati interessi maturati, sono da considerarsi prescritti.
Pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, il ricorso è fondato.
Le spese di lite – da liquidarsi come in dispositivo ex art. 4, comma 1, DM 147/2022, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del resistente con distrazione in favore della procuratrice del ricorrente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla in parte qua l'avviso di addebito n.
39420220005085010000 e dichiara estinti per prescrizione i soli crediti contributivi relativi all'anno
2015, nonché i relativi interessi maturati.
CP_ Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite pari ad € 1.310,00, oltre accessori come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 01/04/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo