Articolo 2 della Legge 23 giugno 1970, n. 494
Articolo 1
Versione
31 luglio 1970
Art. 2.
Alla copertura dell'onere di lire 250 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 31 luglio 1970