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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 10/06/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Collegio
N. R.G. 2945/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per divorzio promosso da
C.F. , con l'Avv. Donati Parte_1 C.F._1
Francesca contro
, C.F. , con l'Avv. Casari Controparte_1 C.F._2
Laura
con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni:
All'udienza del 30 maggio 2025, le parti congiuntamente hanno chiesto emettersi sentenza parziale di divorzio, ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/12/2024, ha domandato Parte_1
l'emissione della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente in data 03/10/1999 in Controparte_1
Capodimonte (VT).
Nei fatti, il predetto ha rappresentato che dal matrimonio erano nati due figli, oggi maggiorenni, (il 14/04/2000) e (il 25/11/2001); Per_1 Per_2
che le parti avevano proceduto alla separazione consensuale nel 2023, con omologa del Tribunale di Trento del 12/04/2023, alle seguenti condizioni: corrisponderà assegno di mantenimento di euro 440,00 mensili e Pt_1
pagherà il 50% dell'affitto sostenuto dalla per la nuova abitazione;
CP_1
i genitori provvederanno con contributo diretto al mantenimento della figlia , che trascorrerà metà del suo tempo con il padre e con la Per_2
madre; la casa familiare (in comproprietà) resta in uso al sig. Pt_1
Quanto alla domanda di divorzio, il ricorrente ha rappresentato, altresì, che la resistente lavora e percepisce uno stipendio di circa 1.220,00 euro mensili, mentre il ricorrente, che ha sempre prestato servizio per la Polizia di Stato, è in aspettativa, per motivi di salute, dal 19 dicembre 2023 e a partire dal 18 dicembre 2024 ha avuto una decurtazione del 50% dello stipendio (circa 1.100,00 euro). Con successiva memoria di parte, ha rappresentato di essere stato dispensato dall'incarico e di aver chiesto, quindi, il pensionamento. A parere del ricorrente, quindi, non vi sono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della moglie.
Si è costituita in giudizio la quale ha avanzato le Controparte_1
domande di cui alla comparsa di costituzione e risposta (in particolare
Pag. 2 di 4 domanda di assegno divorzile), associandosi alla richiesta di emissione della pronuncia di divorzio.
All'udienza del 30 maggio 2025, sono state sentite le parti dal Giudice delegato e queste hanno congiuntamente richiesto l'emissione della pronuncia parziale di divorzio, oltre che – il ricorrente – l'emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'articolo 473bis.22 c.p.c.
Il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione sullo status.
***
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorso il tempo previsto dalla legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Trento nell'ambito del giudizio di separazione, avvenuta in data 04/04/2023, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale, come può facilmente desumersi dal contenuto degli atti delle parti e dal fallimento del tentativo di conciliazione.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
I coniugi risultano, inoltre, essersi separati con decreto di omologa nr.
1080/2023, emesso in data 14/04/2023.
Va, dunque, emessa sentenza parziale in applicazione del disposto di cui all'art. 4, 9° comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898 nel testo introdotto dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, con rimessione delle parti
Pag. 3 di 4 dinanzi al Giudice delegato per l'emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 473 bis.22 c.p.c.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
03/10/1999 a Capodimonte (VT) da nato il [...] a Parte_2
Roma (RM), e da nata il [...] a [...], Controparte_1
trascritto nei registri dello stato civile del comune di Capodimonte (VT) al n. 8, Parte II, serie A, dell'anno 1999;
DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
DISPONE in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Trento, alla camera di consiglio del 04/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Dott.ssa Laura Di Bernardi
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Collegio
N. R.G. 2945/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per divorzio promosso da
C.F. , con l'Avv. Donati Parte_1 C.F._1
Francesca contro
, C.F. , con l'Avv. Casari Controparte_1 C.F._2
Laura
con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni:
All'udienza del 30 maggio 2025, le parti congiuntamente hanno chiesto emettersi sentenza parziale di divorzio, ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/12/2024, ha domandato Parte_1
l'emissione della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente in data 03/10/1999 in Controparte_1
Capodimonte (VT).
Nei fatti, il predetto ha rappresentato che dal matrimonio erano nati due figli, oggi maggiorenni, (il 14/04/2000) e (il 25/11/2001); Per_1 Per_2
che le parti avevano proceduto alla separazione consensuale nel 2023, con omologa del Tribunale di Trento del 12/04/2023, alle seguenti condizioni: corrisponderà assegno di mantenimento di euro 440,00 mensili e Pt_1
pagherà il 50% dell'affitto sostenuto dalla per la nuova abitazione;
CP_1
i genitori provvederanno con contributo diretto al mantenimento della figlia , che trascorrerà metà del suo tempo con il padre e con la Per_2
madre; la casa familiare (in comproprietà) resta in uso al sig. Pt_1
Quanto alla domanda di divorzio, il ricorrente ha rappresentato, altresì, che la resistente lavora e percepisce uno stipendio di circa 1.220,00 euro mensili, mentre il ricorrente, che ha sempre prestato servizio per la Polizia di Stato, è in aspettativa, per motivi di salute, dal 19 dicembre 2023 e a partire dal 18 dicembre 2024 ha avuto una decurtazione del 50% dello stipendio (circa 1.100,00 euro). Con successiva memoria di parte, ha rappresentato di essere stato dispensato dall'incarico e di aver chiesto, quindi, il pensionamento. A parere del ricorrente, quindi, non vi sono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della moglie.
Si è costituita in giudizio la quale ha avanzato le Controparte_1
domande di cui alla comparsa di costituzione e risposta (in particolare
Pag. 2 di 4 domanda di assegno divorzile), associandosi alla richiesta di emissione della pronuncia di divorzio.
All'udienza del 30 maggio 2025, sono state sentite le parti dal Giudice delegato e queste hanno congiuntamente richiesto l'emissione della pronuncia parziale di divorzio, oltre che – il ricorrente – l'emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'articolo 473bis.22 c.p.c.
Il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione sullo status.
***
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorso il tempo previsto dalla legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Trento nell'ambito del giudizio di separazione, avvenuta in data 04/04/2023, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale, come può facilmente desumersi dal contenuto degli atti delle parti e dal fallimento del tentativo di conciliazione.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
I coniugi risultano, inoltre, essersi separati con decreto di omologa nr.
1080/2023, emesso in data 14/04/2023.
Va, dunque, emessa sentenza parziale in applicazione del disposto di cui all'art. 4, 9° comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898 nel testo introdotto dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, con rimessione delle parti
Pag. 3 di 4 dinanzi al Giudice delegato per l'emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 473 bis.22 c.p.c.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
03/10/1999 a Capodimonte (VT) da nato il [...] a Parte_2
Roma (RM), e da nata il [...] a [...], Controparte_1
trascritto nei registri dello stato civile del comune di Capodimonte (VT) al n. 8, Parte II, serie A, dell'anno 1999;
DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
DISPONE in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Trento, alla camera di consiglio del 04/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Dott.ssa Laura Di Bernardi
Pag. 4 di 4