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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1016/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente e Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4701/2024 depositato il 01/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Res._1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1038/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
15 e pubblicata il 08/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220027317937 IRES-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220027317937 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 169/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese e nella condanna alle spese con distrazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 2653.04.2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania che, per intervenuta rinuncia al giudizio avendo la parte istante in relazione alla cartella esattoriale per cui è causa proposto domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1 comma 231 e segg della legge
197/2022, la quale risulta essere stata debitamente accettata dall'agente della riscossione, come da documentazione versata in atti, dichiarava estinto il giudizio riguardante il ricorso presentato dalla società
Res._1 s.r.l.contro l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Catania – per l'annullamento di cartella dei pagamenti n° 29320220027317937/000, ricevuta per pec in data 29.06.2022, recante il ruolo n. 2022/00185, formato dall'Ufficio per recupero delle imposte IRES ed IVA dell'anno 2013, di importo pari ad euro 21.029,88, proponeva appello, in data 6/09/2024, l'Ufficio chiedendo la riforma della sentenza impugnata avendo il decidente erroneamente statuito la intervenuta cessazione della materia del contendere senza considerare la pregiudizialità rispetto alla normativa;
chiede la conferma della legittimità dell'intero importo iscritto a ruolo o sospendere il processo sino all'effettivo ed integrale perfezionamento della definizione, ai sensi dell'art. 1, comma 236, della legge 197/2022, subordinando ogni successiva statuizione alla produzione nel giudizio della documentazione attestante tutti i pagamenti effettuati.
La parte contribuente deposita controdeduzioni in data 28/10/2024 e memorie in data 16/01/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto non può trovare accoglimento e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere confermata.
All'uopo, si rileva che le valutazioni, le motivazioni ed il conseguente dispositivo della sentenza di primo grado restano validi e immuni da censure.
Non si ravvisano, infatti, elementi tali da modificare il condivisibile giudizio già espresso dai primi Giudici che hanno dato atto della estinzione del giudizio ex art. 46 D.lgs. 546/92 per intervenuta rinuncia allo stesso.
C'è poco da aggiungere a quanto efficacemente esposto in prime cure.
La S.C., con l'ordinanza n. 24428/2024, ha chiarito che, in tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione- quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta.
Non si può, pertanto, che rigettare l'appello dell'Agenzia delle Entrate con compensazione, avuto riguardo alla incertezza normativa e giuresprudenziale, delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle
Entrate e conferma la sentenza impugnata. Spese liquidate come in motivazione.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente e Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4701/2024 depositato il 01/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Res._1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1038/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
15 e pubblicata il 08/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220027317937 IRES-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220027317937 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 169/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese e nella condanna alle spese con distrazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 2653.04.2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania che, per intervenuta rinuncia al giudizio avendo la parte istante in relazione alla cartella esattoriale per cui è causa proposto domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1 comma 231 e segg della legge
197/2022, la quale risulta essere stata debitamente accettata dall'agente della riscossione, come da documentazione versata in atti, dichiarava estinto il giudizio riguardante il ricorso presentato dalla società
Res._1 s.r.l.contro l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Catania – per l'annullamento di cartella dei pagamenti n° 29320220027317937/000, ricevuta per pec in data 29.06.2022, recante il ruolo n. 2022/00185, formato dall'Ufficio per recupero delle imposte IRES ed IVA dell'anno 2013, di importo pari ad euro 21.029,88, proponeva appello, in data 6/09/2024, l'Ufficio chiedendo la riforma della sentenza impugnata avendo il decidente erroneamente statuito la intervenuta cessazione della materia del contendere senza considerare la pregiudizialità rispetto alla normativa;
chiede la conferma della legittimità dell'intero importo iscritto a ruolo o sospendere il processo sino all'effettivo ed integrale perfezionamento della definizione, ai sensi dell'art. 1, comma 236, della legge 197/2022, subordinando ogni successiva statuizione alla produzione nel giudizio della documentazione attestante tutti i pagamenti effettuati.
La parte contribuente deposita controdeduzioni in data 28/10/2024 e memorie in data 16/01/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto non può trovare accoglimento e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere confermata.
All'uopo, si rileva che le valutazioni, le motivazioni ed il conseguente dispositivo della sentenza di primo grado restano validi e immuni da censure.
Non si ravvisano, infatti, elementi tali da modificare il condivisibile giudizio già espresso dai primi Giudici che hanno dato atto della estinzione del giudizio ex art. 46 D.lgs. 546/92 per intervenuta rinuncia allo stesso.
C'è poco da aggiungere a quanto efficacemente esposto in prime cure.
La S.C., con l'ordinanza n. 24428/2024, ha chiarito che, in tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione- quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta.
Non si può, pertanto, che rigettare l'appello dell'Agenzia delle Entrate con compensazione, avuto riguardo alla incertezza normativa e giuresprudenziale, delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle
Entrate e conferma la sentenza impugnata. Spese liquidate come in motivazione.