Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 1016
CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Cessazione della materia del contendere

    La Corte ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che l'estinzione del giudizio ex art. 46 D.lgs. 546/92 sia corretta. Ha richiamato la giurisprudenza della S.C. (ordinanza n. 24428/2024) che specifica come la definizione agevolata (rottamazione-quater) comporti una fattispecie di estinzione del processo che presuppone il perfezionamento della procedura amministrativa e il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati, non l'intero ammontare dovuto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 1016
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1016
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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