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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice dott.ssa Angela Orecchio, viste le note di trattazione scritta della causa depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al numero R.G. 3027 dell'anno 2024 vertente
TRA
difesa dall'Avv. , Parte_1 Parte_2
ricorrente
E difeso dall'Avv. LORENI LAURA e CIARELLI ANNA PAOLA, CP_1
convenuto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/07/2024, la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' affinché venisse accertato il suo diritto a percepire l'indennità di CP_1
accompagnamento riconosciuto con decreto di omologa del 21.02.2024 e per l'effetto chiedeva la condanna di al pagamento dei ratei maturati e non riscossi dall' CP_1
01.05.2023 e degli ulteriori ratei maturandi in corso di causa oltre interessi sui singoli ratei scaduti ed a scadere sino al soddisfo.
Si costituiva l' chiedendo la cessazione della materia del contendere considerato CP_1
che “alla ricorrente è stata liquidata l'indennità di accompagnamento quale invalido totale n.
409107048706 Cat. INVCIV, con decorrenza 1° maggio 2023 (mese successivo alla domanda amministrativa del 30 aprile 2024).
1 Sono stati, altresì, determinati arretrati per il periodo dal 1° marzo 2023 al 31 agosto 2024 per un totale pari ad euro 8.471,36, nonché liquidato l'importo di euro 162,56 a titolo di interessi legali calcolati a decorrere dal 30/08/2023.
Si allega, al riguardo, il cedolino estratto dal portale pagamenti “cassetto del cittadino” (all.
2) dal quale si evince che l'importo arretrato, comprensivo di interessi legali, è stato liquidato con la rata di settembre 2024 (data valuta 2 settembre 2024). Si precisa che, in fase di liquidazione, l'arretrato è stato gestito in compensazione con l'importo di euro 281,98, corrispondente all'indebito n. R.I n. 18691605 di titolarità della ricorrente. L'operazione contabile disposta ha comportato l'estinzione dell'indebito, di cui si allega il relativo dettaglio
(all. 3). Per completezza di istruttoria, si rappresenta, infine, che la prestazione di indennità di accompagno risulta, allo stato, regolarmente in pagamento”.
Ciò premesso, si rileva che in sede di note di trattazione scritta, le parti hanno chiesto congiuntamente dichiararsi la cessazione della materia del contendere stante l'avvenuta liquidazione della prestazione in favore della ricorrente, sebbene solo in corso di giudizio.
Come noto, la cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione.
Ebbene, nel caso di specie risulta documentalmente che l' con provvedimento CP_1
del 05.08.2024 ha provveduto a disporre la liquidazione del dovuto in favore della parte ricorrente per l'importo di € 8.883,70.
Ne consegue, da un lato la cessazione della materia del contendere, dall'altro la considerazione che le richieste della parte ricorrente sono comunque state soddisfatte seppur dopo la notifica del ricorso (31.07.2024), di talché si ritiene opportuno compensare le spese di lite per 1/3 ponendo a carico dell' i restanti 2/3 liquidati CP_1
come da dispositivo sulla base dei parametri del D.M. n. 147 del 2022 per controversie di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del D.M. n.
2 55/2014, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206).
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
Dichiara cessata la materia del contendere, condanna l' al pagamento di 2/3 delle spese di lite pari a € 1.242,00 in favore di CP_1
parte ricorrente liquidate in complessivi euro 1.863,00, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi, dichiarando compensato il restante 1/3 sull'intero sopra determinato.
Latina, 10/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Orecchio
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