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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/07/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 659/2025 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. CARLO AZZOLINI Giudice nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
CP_1 con l'avv. CHIARA BUSOLIN
e
Controparte_2 con l'avv. DANIELA POLIZZI ricorrenti
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle conclusioni congiunte delle parti: “A. La figlia minore resta affidati in maniera Per_1 condivisa ad entrambi i genitori ma con collocamento presso la madre, proprietaria dell'abitazione familiare sita in Martellago (VE), via Isonzo n. 50 int. 21. B. Il sig. si obbliga a versare alla CP_2 CP_ sig.ra a titolo di contributo al mantenimento di , un assegno di mantenimento mensile Per_1 pari a € 320,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. C. Le spese straordinarie, così come disciplinate dal protocollo del Tribunale di Venezia che si allega alla presente scrittura CP_ (Allegato A) sono a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno. D. I sig.ri e CP_
convengono che l'assegno unico per la figlia resterà interamente alla sig.ra CP_2
MODALITA' DI VISITA E. Il sig. terrà con sé la figlia a fine settimana alternati, dalle ore CP_2
12.30 del sabato fino alla domenica dopocena e comunque non oltre le ore 21 e un pomeriggio infrasettimanale da individuarsi nel mercoledì da fine scuola fino a dopo cena e comunque non oltre le ore 21. Nel periodo estivo trascorrerà co il padre due settimane, anche non consecutive, Per_1 compatibilmente con il periodo di ferie del padre. Nel periodo natalizio i genitori alterneranno ogni anno il giorno di Natale e della vigilia e concorderanno il restante periodo di vacanze scolastiche compatibilmente con i rispettivi impegni di lavoro. Nel periodo pasquale i genitori alterneranno annualmente i giorni di Pasqua e Pasquetta. Le altre festività e i “ponti” alternati. Sono fatti salvi altri e ulteriori accordi di volta in volta pattuiti dai genitori. F. Le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico alla figlia minore” ha pronunciato la seguente
SENTENZA esaminato il ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. presentato congiuntamente da e CP_1
; Controparte_2 rilevato che le parti hanno convissuto more uxorio fino al 2022 e che dalla loro unione è nata la figlia
(22/01/2017), ad oggi minorenne;
Per_1 che parti ricorrenti hanno agito in questa sede per la regolamentazione di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia minore, nei termini e per le ragioni di cui al ricorso;
visto il parere favorevole del P.M. – sede;
ritenuto di poter recepire le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, come da ricorso, e da questi confermati nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 05/06/2025 su affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia nata dalla loro unione, in quanto conformi all'interesse morale e materiale della stessa;
ritenuta manifestamente superflua l'audizione della prole, atteso il carattere congiunto delle conclusioni che la riguardano;
ritenuto rispettato il principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter c.c. considerando, in particolare:
1) le attuali esigenze della figlia;
2) il tenore di vita goduto dalla figlia in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ritenuto che
le spese legali debbano compensarsi, trattandosi di procedimento non contenzioso promosso congiuntamente,
P.Q.M.
1) provvede in conformità alle conclusioni congiunte di cui al ricorso dep. 07/02/2025, da intendersi qui integralmente richiamato e ritrascritto, e per l'effetto dispone:
A. La figlia minore resta affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori ma con Per_1 collocamento presso la madre, proprietaria dell'abitazione familiare sita in Martellago (VE), via
Isonzo n. 50 int. 21.
B. Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento di CP_2 CP_1
, un assegno di mantenimento mensile pari a € 320,00, rivalutabile annualmente secondo gli Per_1 indici ISTAT. C. Le spese straordinarie, così come disciplinate dal protocollo del Tribunale di Venezia sono a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
D. I sig.ri e convengono che l'assegno unico per la figlia resterà interamente alla sig.ra CP_1 CP_2
CP_1
MODALITA' DI VISITA
E. Il sig. terrà con sé la figlia a fine settimana alternati, dalle ore 12.30 del sabato fino alla CP_2 domenica dopocena e comunque non oltre le ore 21 e un pomeriggio infrasettimanale da individuarsi nel mercoledì da fine scuola fino a dopo cena e comunque non oltre le ore 21.
Nel periodo estivo trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, Per_1 compatibilmente con il periodo di ferie del padre.
Nel periodo natalizio i genitori alterneranno ogni anno il giorno di Natale e della vigilia e concorderanno il restante periodo di vacanze scolastiche compatibilmente con i rispettivi impegni di lavoro.
Nel periodo pasquale i genitori alterneranno annualmente i giorni di Pasqua e Pasquetta. Le altre festività e i “ponti” alternati.
Sono fatti salvi altri e ulteriori accordi di volta in volta pattuiti dai genitori.
F. Le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico alla figlia minore;
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso il 17.7.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore dott.ssa Silvia Barison
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. CARLO AZZOLINI Giudice nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
CP_1 con l'avv. CHIARA BUSOLIN
e
Controparte_2 con l'avv. DANIELA POLIZZI ricorrenti
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle conclusioni congiunte delle parti: “A. La figlia minore resta affidati in maniera Per_1 condivisa ad entrambi i genitori ma con collocamento presso la madre, proprietaria dell'abitazione familiare sita in Martellago (VE), via Isonzo n. 50 int. 21. B. Il sig. si obbliga a versare alla CP_2 CP_ sig.ra a titolo di contributo al mantenimento di , un assegno di mantenimento mensile Per_1 pari a € 320,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. C. Le spese straordinarie, così come disciplinate dal protocollo del Tribunale di Venezia che si allega alla presente scrittura CP_ (Allegato A) sono a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno. D. I sig.ri e CP_
convengono che l'assegno unico per la figlia resterà interamente alla sig.ra CP_2
MODALITA' DI VISITA E. Il sig. terrà con sé la figlia a fine settimana alternati, dalle ore CP_2
12.30 del sabato fino alla domenica dopocena e comunque non oltre le ore 21 e un pomeriggio infrasettimanale da individuarsi nel mercoledì da fine scuola fino a dopo cena e comunque non oltre le ore 21. Nel periodo estivo trascorrerà co il padre due settimane, anche non consecutive, Per_1 compatibilmente con il periodo di ferie del padre. Nel periodo natalizio i genitori alterneranno ogni anno il giorno di Natale e della vigilia e concorderanno il restante periodo di vacanze scolastiche compatibilmente con i rispettivi impegni di lavoro. Nel periodo pasquale i genitori alterneranno annualmente i giorni di Pasqua e Pasquetta. Le altre festività e i “ponti” alternati. Sono fatti salvi altri e ulteriori accordi di volta in volta pattuiti dai genitori. F. Le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico alla figlia minore” ha pronunciato la seguente
SENTENZA esaminato il ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. presentato congiuntamente da e CP_1
; Controparte_2 rilevato che le parti hanno convissuto more uxorio fino al 2022 e che dalla loro unione è nata la figlia
(22/01/2017), ad oggi minorenne;
Per_1 che parti ricorrenti hanno agito in questa sede per la regolamentazione di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia minore, nei termini e per le ragioni di cui al ricorso;
visto il parere favorevole del P.M. – sede;
ritenuto di poter recepire le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, come da ricorso, e da questi confermati nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 05/06/2025 su affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia nata dalla loro unione, in quanto conformi all'interesse morale e materiale della stessa;
ritenuta manifestamente superflua l'audizione della prole, atteso il carattere congiunto delle conclusioni che la riguardano;
ritenuto rispettato il principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter c.c. considerando, in particolare:
1) le attuali esigenze della figlia;
2) il tenore di vita goduto dalla figlia in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ritenuto che
le spese legali debbano compensarsi, trattandosi di procedimento non contenzioso promosso congiuntamente,
P.Q.M.
1) provvede in conformità alle conclusioni congiunte di cui al ricorso dep. 07/02/2025, da intendersi qui integralmente richiamato e ritrascritto, e per l'effetto dispone:
A. La figlia minore resta affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori ma con Per_1 collocamento presso la madre, proprietaria dell'abitazione familiare sita in Martellago (VE), via
Isonzo n. 50 int. 21.
B. Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento di CP_2 CP_1
, un assegno di mantenimento mensile pari a € 320,00, rivalutabile annualmente secondo gli Per_1 indici ISTAT. C. Le spese straordinarie, così come disciplinate dal protocollo del Tribunale di Venezia sono a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
D. I sig.ri e convengono che l'assegno unico per la figlia resterà interamente alla sig.ra CP_1 CP_2
CP_1
MODALITA' DI VISITA
E. Il sig. terrà con sé la figlia a fine settimana alternati, dalle ore 12.30 del sabato fino alla CP_2 domenica dopocena e comunque non oltre le ore 21 e un pomeriggio infrasettimanale da individuarsi nel mercoledì da fine scuola fino a dopo cena e comunque non oltre le ore 21.
Nel periodo estivo trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, Per_1 compatibilmente con il periodo di ferie del padre.
Nel periodo natalizio i genitori alterneranno ogni anno il giorno di Natale e della vigilia e concorderanno il restante periodo di vacanze scolastiche compatibilmente con i rispettivi impegni di lavoro.
Nel periodo pasquale i genitori alterneranno annualmente i giorni di Pasqua e Pasquetta. Le altre festività e i “ponti” alternati.
Sono fatti salvi altri e ulteriori accordi di volta in volta pattuiti dai genitori.
F. Le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico alla figlia minore;
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso il 17.7.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore dott.ssa Silvia Barison