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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 08/08/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. 207/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'esito dell'udienza “cartolare” del 19/06/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal proc. Parte_1 dom. avv. BOGHI CAROLINA del Foro di Lecco, giusta procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dal Controparte_1 proc. dom. avv. ROTA FRANCESCA del Foro di Lecco, giusta procura in atti;
CONVENUTO con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “IN PRINCIPALITA':
1. Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito per le ragioni illustrate negli scritti di codesta difesa. 2. pagina 1 di 22 Respingersi la domanda avversaria di addebito della separazione alla moglie.
3. Non potrà disporsi l'assegnazione dell'abitazione coniugale sita in Cisano Bergamasco, Via Giuseppe Mazzini n. 26/A in capo ad uno dei genitori in quanto il figlio della coppia
è maggiorenne e da giudicarsi economicamente autosufficiente.
4. Il Sig. PE sintantoché permarrà presso l'abitazione coniugale dovrà farsi carico in via Parte_1 esclusiva delle spese condominiale ordinarie, utenze e tasse riferite all'abitazione.
5. Dichiararsi il figlio maggiore della coppia economicamente indipendente per le PE ragioni esposte negli scritti difensivi di codesta difesa e per l'effetto dichiararsi che la madre non debba economicamente contribuire al mantenimento ordinario e straordinario dello stesso.
6. L'assegno unico familiare relativo al figlio potrà essere assegnato al figlio maggiorenne della coppia.
7. Disporsi in capo al marito l'obbligo di corresponsione di un assegno mensile quale contributo al mantenimento ordinario della moglie dell'ammontare di Euro 450,00=, o altra somma ritenuta di giustizia, per dodici mensilità annue, rivalutabile ex indici Istat, da versarsi entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese.
8. Respingersi la domanda n.11) avversaria in quanto inammissibile giacché non di competenza dell'Ill. Giudice adito.
9. Respingersi ogni altra domanda avversaria. 10. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. In denegata ipotesi compensate. 11. Con effetti dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: Nell'eventualità di remissione della causa in istruttoria: Ammettersi prova per interrogatorio formale nonché per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se il Sig. ha, nel corso del matrimonio, minacciato la Parte_1 moglie e con quali minacce.
2. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se il Sig. Parte_1 nel corso del matrimonio, ha ingiuriato la moglie e con quali epiteti.
3. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se il Sig. ha, nel corso del matrimonio, esercitato in danno Parte_1 della moglie violenza psicologica. Se sì, descriva analiticamente con quali modalità.
4. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se il Sig. ha, nel corso del matrimonio, Parte_1 esercitato in danno della moglie una condotta controllante gli spostamenti della stessa, se accedeva agli account della stessa, se richiedeva dove fosse e con chi quando non era con Lui. Se sì, descriva analiticamente con quali modalità.
5. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se il Sig. nel corso del matrimonio, ha richiesto alla moglie Parte_1
l'invio di fotografie istantanee per verificare ove fosse quando era fuori casa. Se sì, descriva analiticamente con quali modalità.
6. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se il Sig. nel corso del matrimonio, telefonava presso la sede di lavoro della moglie
Parte_1 per accertarsi che la stessa ivi si trovasse. Se sì, descriva analiticamente la circostanza.
7. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se il Sig. ha, nel corso matrimonio,
Parte_1 esercitato in danno della moglie violenza fisica. Se sì, descriva analiticamente con quali modalità e se era presente il figlio .
8. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se il Sig. PE ha intrattenuto e confessato alla moglie la propria relazione extraconiugale
Parte_1 con la Sig.ra residente in [...].
9. Dica il teste, Parte_2 se di Sua conoscenza, se il Sig. contattava la moglie anche in orari notturni
Parte_1 allorquando lo stesso svolgeva il turno lavorativo di notte. Se sì, specifichi il perché. 10. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se il Sig. ha sottratto alla moglie l'anello
Parte_1
pagina 2 di 22 di diamanti dallo stesso donatoLe per il venticinquesimo anniversario di matrimonio e se attualmente è in possesso del Resistente, come altresì i gioielli in oro di proprietà della Sig.ra 11. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se gli orecchini di cui
Parte_1 al doc.4 sono di proprietà della Sig.ra e ove sono stati rinvenuti. 12. Dica il
Parte_1 teste, se di Sua conoscenza, se diversi blister di pastiglie denominate AL MY sono state rinvenute nello zaino personale del Sig. e se, di Sua conoscenza,
Parte_1 sono state utilizzate nei rapporti intimi di coppia. 13. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se il giorno dell'aggressione alla Ricorrente del 25/8/2024 a seguito dell'allontanamento Per_ dall'abitazione coniugale del Sig. le sorelle Sig.re e si
Parte_1 Persona_3 sono intrattenute presso l'abitazione coniugale con la Sig.ra Se si, per quanto
Parte_1 tempo e perché. 14. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se la notte tra il 25/8/2024 e il 26/8/2024, nonostante l'allontanamento dello stesso dall'abitazione coniugale il Resistente ha effettuato ronde notturne presso la stessa e se alle ore 3.00 circa del mattino ha azionato l'apertura delle tapparelle tramite domotica. Si si, descriva le circostanze. 15. Dica il teste, se di sua conoscenza, se la Sig.ra anteriormente all'anno
Parte_1
2023 assumeva farmaci antidepressivi e se era stata anteriormente all'anno 2023 in cura psicologica. 16. Dica il teste, se di sua conoscenza, se la Sig.ra Parte_1 personalmente conosce la Sig.ra e/o il marito della stessa e se gli stessi Parte_2 possano definirsi amici/conoscenti di famiglia. 17. Dica il teste, se di sua conoscenza, se la Sig.ra è in possesso dei recapiti mobile della Sig.ra Parte_1 Parte_2
e/o del marito della stessa. 18. Dica il teste, se di sua conoscenza, se la Sig.ra Parte_1 nel corso del matrimonio ha incontrato personalmente la Sig.ra e/o
[...] Parte_2 del marito della stessa. 19. Dica il teste, se di sua conoscenza, se la Sig.ra Parte_1 nel corso del matrimonio si è recata da sola e/o con il marito presso l'abitazione
[...] della Sig.ra e/o del marito della stessa. Se si, indichi quando. 20. Dica il Parte_2 teste, se di sua conoscenza, se la Sig.ra e/o del marito della stessa nel corso Parte_2 del matrimonio hanno fatto visita ai Sig.ri presso la loro abitazione ovvero se Parte_1 hanno condiviso svaghi e tempo insieme. 21. Dica il teste se la famiglia Parte_1
/Mazzoleni ha trascorso nel corso del matrimonio vacanze invernali ed estive in America, a Livigno, Porto Venere, Alassio, Finale Ligure, Riccione. Corvara in CP_2 appartamento in locazione ovvero in vari Hotel 22. Dica il teste se di Sua conoscenza, relativamente al ritrovamento delle pastiglie AL tra gli effetti personali contenuti nello zaino del Sig. 23. Dica il teste se di Sua conoscenza, la data di nascita Parte_1 della Sig.ra e il segno zodiacale della stessa. Si indicano a testi: - Sig.ra Parte_2 residente in [...], su tutti i Testimone_1 capitoli di prova;
- Sig.ra residente in [...], su tutti Persona_3
i capitoli di prova;
- Sig.re residente in [...], Corso Carlo Alberto Testimone_2
90, sui capitoli di prova n.ri 4, 7, 10, 13, 21; - Sig.ra residente in [...], Testimone_3
Via Mentana 49, sui capitoli di prova n.ri 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 21 e 22; - Sig.re residente in [...], sui capitoli di prova n.ri 6, 7, 15, 21; - Testimone_4
Sig.ra residente in [...] prova n.ri 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 21; - Dott.ssa , con studio in Lecco, Testimone_6
pagina 3 di 22 Via Leonardo 15, sui capitoli di prova n.ri 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 15, 22; - Dott.ssa
[...]
, Psicologa presso l'Associazione Telefono Donna Lecco, Via Solferino 13/A, Tes_7 sui capitoli di prova n.ri 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 15, 22. Con riserva di ulteriormente capitolare ed indicare il nominativo di ulteriori testi. L'interrogatorio formale del Sig.
si intende su tutti i capitoli di prova. In difetto di spontanea Controparte_1 esibizione ordinarsi al Resistente ex art.210 c.p.c. l'esibizione delle ultime dodici buste paga. Ordinarsi l'esibizione dell'estratto della posizione contributiva Cometa del Sig.
In difetto ordinarsi l'acquisizione d'ufficio della documentazione Parte_1 precedentemente indicata. Con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione sia di merito che istruttoria, anche in relazione al comportamento processuale di controparte. Con ogni più ampia riserva (…)” (v. nota depositata in data 16/06/2025).
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bergamo, ogni diversa istanza disattesa, così giudicare: In via principale e riconvenzionale: dichiarare la separazione personale dei coniugi e con addebito alla moglie Parte_1 Controparte_1 respingendo la domanda avversaria di addebito della separazione al marito alle seguenti CONDIZIONI 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale di Cisano Bergamasco si chiede che venga assegnata a
[...] che l'abiterà con il figlio maggiorenne ma non autosufficiente CP_1 PE economicamente e fisicamente;
3) rigettare la richiesta della ricorrente di ottenere un'indennità di occupazione della sua quota di proprietà della casa coniugale;
4) disporre che provveda al pagamento delle spese condominiali Parte_1 straordinarie relative alla casa coniugale in ragione del 50%; 5) dichiarare che il figlio
non risulta economicamente indipendente e quindi disporre che il padre provveda PE al suo mantenimento ordinario mentre per quanto riguarda le spese straordinarie si chiede che la madre contribuisca in ragione del 50%; 6) disporre che l'Assegno Unico famigliare relativo al figlio venga assegnato al padre in ragione del 100%; 7) rigettare la richiesta di disporre in capo al marito l'obbligo di corresponsione di un assegno mensile quale contributo al mantenimento della moglie;
8) disporre che l'autoveicolo BMW di proprietà del marito continui ad essere in uso allo stesso;
9) disporre che l'autoveicolo Fiat 500 di proprietà del marito venga restituito dalla moglie al signor;
10) disporre che il motoveicolo Yamaha intestato alla moglie venga Controparte_1 asportato dalla casa coniugale e utilizzato dalla signora 11) disporre che la Parte_1 signora restituisca al marito l'importo di € 4.931,87 quale differenza tra Parte_1
l'importo prelevato dalla stessa in data 05.09.2024 di € 14.797,60 e l'importo di 1/3 del conto corrente pari ad € 9.865,73; 12) respingere ogni altra richiesta della signora ivi compresa quella relativa all'anello di diamanti non in possesso del marito Parte_1 così come quella di altri beni famigliari;
13) respingersi ogni altra domanda avversaria;
14) con vittoria di anticipazioni, contributo unificato, compensi e spese generali oltre IVA e CPA in favore del signor In via istruttoria, A- il resistente si oppone Parte_1 all'ammissione dei seguenti capitoli di prova orale dedotti dalla ricorrente: (…) B- si ribadisce la richiesta di ammissione di prova testimoniale sulle circostanze già indicate in comparsa di costituzione che si ritrascrivono:
1. Vero che non ha mai Parte_2
pagina 4 di 22 avuto l'iscrizione a telegram? 2. Vero che sono dipendente della Fiocchi e che da oltre vent'anni conosco il signor 3. Vero che ho chiesto al signor Controparte_1 di venire a vedere la mia nuova casa di Torre de' Busi e che lo stesso si è recato Parte_1 in visita da me il 31 marzo 2023? 4. Vero che il signor è tornato da me in visita Parte_1 il 15 settembre 2023 e che in tale occasione abbiamo aspettato anche mio marito signor
5. Vero che anche mio marito è conoscente del signor Parte_3 Controparte_1 da circa dodici anni? 6. Vero che con la signora ho parlato qualche Parte_1 volta al telefono negli anni precedenti il 2024? 7. Vero che il signor Controparte_1 nel corso degli anni 2023 e 2024 mi ha posto a conoscenza della situazione creatasi nella sua famiglia per il fatto che la moglie sosteneva che lo stesso avesse un rapporto extraconiugale con me? Si indica a testimone sui capitoli da 1 a 7 la signora Pt_2 residente in [...];
8. Vero che conosco il signor
[...] da circa dodici anni e che lo stesso lavora presso la società Fiocchi Controparte_1 di Lecco dove lavora anche mia moglie da oltre vent'anni? 9. Vero che con il signor si è instaurato un rapporto di conoscenza per il quale è stato invitato Controparte_1 presso la mia nuova abitazione di Torre de' Busi? 10. Vero che mia moglie mi ha informato che il signor sarebbe venuto a visitare la casa il 31 marzo 2023? 11. Controparte_1
Vero che mia moglie mi ha informato dell'incontro del 15 settembre 2023 al quale ho desiderato essere presente anch'io per un caffè con il mio conoscente
[...]
Si indica a testimone sui capitoli da 9 a 11 il signor residente in [...]. 12. Vero che in data 26.8.2025 le mie zie e mi hanno invitato a prendere posizione contro mio padre? 13. Vero che Persona_3 in tale occasione ho risposto alle mie zie che avrei riferito ai Carabinieri quanto effettivamente successo? 14. Vero che in data 17.12.2024 mi trovavo presso l'abitazione di mia madre in Lecco e in tale occasione è stato più volte aggredito verbalmente da mia Per_ madre e soprattutto dalle mie zie e e invitato a lasciare il padre e Per_3 abbandonare la casa di Cisano Bergamasco? 15. Vero che a seguito di tale fatto il 18 dicembre 2024 ho scritto alla legale di mio padre affinché informasse mia madre che desideravo frequentarla ma in un luogo diverso dalla sua attuale abitazione e non alla presenza delle mie zie o parenti o amici di mia madre? 16. Vero che dal 17.12.2024 al 24 marzo 2025 non ho visto mia madre e in tre occasioni si è rifiutata di vedermi? 17. Vero che i litigi tra i miei genitori sono iniziati nel settembre 2023 causati da mia madre che imputava a mio padre una relazione con altre donne? 18. Vero che in un'occasione avevo accompagnato mio padre presso un Centro Commerciale e al nostro rientro mia madre insinuava che mio padre era andato in questo Centro per incontrarsi con un'altra donna nonostante io precisassi che ero sempre stato con lui e che non avevamo avuto contatti con altre persone? 19. Vero che in tale occasione mia madre è andata a parlare con una commessa del negozio del Centro Commerciale per avere conferma della sua affermazione non convinta di quanto da me confermato? 20. Vero che negli ultimi tempi e prima dei fatti del 25.08.2024 mia madre ha più volte contestato a mio padre una relazione con una donna che abita al piano superiore del nostro condominio? 21. Vero che in data 25.08.2024 sono rientrato in auto con mio padre e che lo stesso mi ha fatto
pagina 5 di 22 notare che le tende del locale stireria erano state spostate e comunque aperte? 22. Vero che mio padre rientrando in casa ha chiesto a mia madre il motivo di tale spostamento della tenda e se intendeva spiarlo? 23. Vero che sono a conoscenza che mia madre ha graffiato mio padre in alcune occasioni sempre a causa dei litigi derivanti dalle sue contestazioni a mio padre di rapporti extraconiugali? 24. Vero che sono a conoscenza che mia madre ha chiesto a mio padre, in più occasioni, di fotografarsi e di fotografare il luogo in cui si trovava per avere conferma che non si intrattenesse con altre donne? 25. Vero che durante la cena del 25.8.2024 mia madre si è messa a piangere disperatamente sostenendo che mio padre aveva una relazione con la ragazza del piano superiore? 26. Vero che in tale occasione mio padre usciva a piedi per evitare ulteriori discussioni con mia madre e quest'ultima si metteva ad urlare contro di me sostenendo che davo sempre ragione a mio padre e mai a lei? 27. Vero che mio padre ritornava in casa invitando mia madre a smetterla di insultarmi? 28. Vero che mi sono ritirato in camera mia e che un attimo dopo sentendo un rumore sono ritornato nel corridoio dove mio padre mi ha invitato a chiamare il 112 in quanto mia madre si era fatta male? Si indica a testimone sui capitoli da 12 a 28 il signor residente in [...]
Bergamasco, Via Giuseppe Mazzini n. 26/A; 29. Vero che sono a conoscenza dei rapporti tra mio fratello e mia cognata ed in particolare che la stessa Controparte_1 Pt_1 contesta al marito delle relazioni extraconiugali? 30. Vero che questa situazione è in essere da circa due anni? 31. Vero che sono a conoscenza che mio fratello si fotografava e fotografava il luogo in cui si trovava, su richiesta della moglie, ad evitare contestazioni da parte di quest'ultima? 32. Vero che mio fratello mi ha riferito che negli ultimi mesi la moglie continuava a telefonargli anche durante i turni di lavoro e che questo comportamento lo stava mettendo in difficoltà con la Fiocchi Spa e i suoi colleghi di lavoro? 33. Vero che il 17 dicembre 2024 mio nipote mi ha chiamato PE telefonicamente agitato e spaventato e mi ha riferito dell'aggressione verbale da parte Per_ delle zie e ? Si indicano a testimoni sui capitoli da 29 a 33 la signora Per_3 Tes_9 residente in [...] e la signora
[...] Testimone_10 residente in [...]. 34. Vero che nella notte tra il 25 e il 26 agosto 2024 sono stato al telefono diverse ore con il mio collega che si Controparte_1 trovava posteggiato nel parcheggio del a Lecco il quale mi ha riferito le circostanze Pt_4
e i fatti di quanto successo a casa con la moglie Si indicano a testimoni il signor Pt_1
residente in [...] e il signor residente Tes_11 Tes_12 in Pasturo, Via Alessandro Manzoni n. 95. 35. Vero che abito nel condominio di Via Giuseppe Mazzini n. 26/a a Cisano Bergamasco e che ho sentito più volte la signora urlare contro il figlio lamentando che quest'ultimo non la Parte_1 PE sostenesse nei confronti del padre? Si indica a testimone la signora Testimone_13 residente in [...]. Si chiede inoltre che il figlio venga sentito anche sulla seguente ulteriore circostanza: 36. Vero Testimone_8 che a partire dal mese di settembre 2023 i rapporti tra i miei genitori sono diventati abbastanza tesi e questo fondamentalmente è dovuto al fatto che mia madre aveva il dubbio che mio padre avesse un'altra donna nonostante mio padre continuasse a
pagina 6 di 22 confermare di non aver mai avuto rapporti extra coniugali. Mia madre ha continuato, in tutti questi mesi, a sostenere questa circostanza ed a insinuare, tutte le volte che mio padre usciva anche accompagnato da me, che si incontrasse con altra donna. Mia madre era inoltre convintissima che mio padre, ad un certo orario del mattino, si incontrasse con una donna che abita nel nostro stesso condominio, al piano superiore e non ha mai voluto accettare le spiegazioni di mio padre? (…) Il resistente si riserva ulteriori difese a sensi di legge” (v. nota depositata il 17/06/2025).
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/01/2025, premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con a Lecco in data 10 Controparte_1 ottobre 1992, dalla cui unione è nato il figlio , oggi maggiorenne – si rivolgeva PE all'intestato Tribunale chiedendo di: pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito in capo al marito;
porre a carico di quest'ultimo il versamento di una indennità di occupazione per il fatto di continuare ad abitare presso la casa coniugale, cointestata tra i coniugi;
dichiarare il figlio , trentenne, economicamente indipendente o, in via PE subordinata, di porre a carico esclusivo del marito l'obbligo di provvedere al suo mantenimento;
porre a carico del convenuto l'obbligo di versare un assegno di mantenimento per la moglie di euro 1.000 al mese;
disporre che l'autovettura BMW sarebbe rimasta in uso al marito, mentre l'autovettura Fiat 500, parimenti intestata a sarebbe rimasta in uso alla moglie con oneri di bollo e assicurazione Controparte_1
a carico della ricorrente;
infine, ordinare al convenuto la restituzione dell'anello di diamanti donato alla ricorrente in occasione del venticinquesimo anniversario di matrimonio, unitamente a tutti gli altri gioielli d'oro rimasti presso l'abitazione coniugale.
Con comparsa di risposta depositata in data 05/03/2025 si costituiva in giudizio
[...] chiedendo, in via principale, di dichiarare la separazione personale dei CP_1 coniugi con addebito in capo alla moglie, nonché di assegnare al convenuto la casa coniugale al fine di continuare ad abitarvi insieme al figlio , non ancora PE economicamente indipendente, e di porre a carico del medesimo convenuto l'obbligo di provvedere al mantenimento diretto del figlio con ripartizione tra i genitori delle spese di natura straordinaria;
chiedeva, quindi, di rigettare ogni altra domanda avente ad oggetto il versamento dell'indennità di occupazione della casa coniugale, così come il versamento un assegno di mantenimento in favore della moglie;
chiedeva, infine, di condannare la ricorrente alla restituzione dell'autoveicolo Fiat 500, intestato al convenuto, atteso che la moglie avrebbe potuto utilizzare il motociclo Yamaha a lei intestato, e comunque di condannare la ricorrente alla restituzione della somma di denaro pari ad euro 4.931,87, indebitamente sottrattagli, respingendo ogni avversaria domanda residua, compresa quella relativa alla restituzione dell'anello di diamanti.
pagina 7 di 22 All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 08/04/2025, il Giudice delegato si asteneva dal procedere al tentativo di riconciliazione dei coniugi ex art. 473-bis.42 c.p.c. e interrogava separatamente le parti. Più in particolare, sentita liberamente, la ricorrente dichiarava testualmente quanto si reputa utile riportare di seguito: “fino a poco tempo fa i rapporti con erano buoni, adesso mio figlio ha deciso di incontrarmi solo se è il PE padre ad accompagnarlo. Visto che io sono terrorizzata all'idea di incontrarlo non ho la possibilità di incontrare mio figlio, che sento telefonicamente. È quattro mesi che non lo vedo più, dal 17 dicembre che non lo vedo più. dal 17 dicembre non mi ha neanche PE più chiamato al telefono, sono io che lo contatto telefonicamente per sapere come sta. Il 17 dicembre c'è stata una discussione, probabilmente mio figlio viene manipolato dal padre. Mio figlio andava in bagno e chiamava la zia per farsi venire a prendere, da allora io non l'ho più visto. Discutevamo sul discorso della “fiducia”, ogni cosa che io facevo e dicevo sulla mia vita personale lui riferita tutto al padre. Io gli chiedevo di restarne fuori, invece lui con questi atteggiamenti rema tutto dalla parte del padre;
PE riferisce qualsiasi cosa al padre, anche discussioni avute in famiglia, diversamente quello che succede a casa di mio marito non mi viene raccontato da . si è laureato PE PE in lingue e letterature straniere nel novembre 2023 e adesso è in cerca di occupazione;
io lo sprono a trovare un'occupazione lavorativa affinché si possa rendere autonomo e poi lo sento per sapere se sta bene, se mangia, se continua ad andare in palestra e se continua nella ricerca del lavoro;
mi ha detto che è andato a fare un concorso per PE
l'amministrazione Comunale a Lecco, ma non mi ha detto il giorno in cui avrebbe sostenuto questo concorso, cosa che invece aveva fatto quando ne aveva fatto un altro a Bergamo;
comunque mi ha detto che entrambi non sono andati bene. Mio figlio rientrando nelle categorie protette avrebbe più opportunità di trovare lavoro. Io penso che mio figlio sia disoccupato perché gli manca la motivazione e si è adattato alla situazione. Penso che lui faccia affidamento sul fatto di poter continuare a vivere con il papà che lo mantiene. Da un anno e mezzo a questa parte ha avuto un'unica PE esperienza lavorativa in un Hotel a Bergamo, per tre settimane, dove ha lavorato come interprete e receptionist all'accoglienza. Era un contratto di lavoro per tre settimane. Comunque, erano tre settimane di prova terminate le quali il rapporto non è proseguito.
si è iscritto all'università forse nell'anno 2019, penso che si sia laureato nei tempi. PE
Mia mamma mi ha accolto ma vorrei trovarmi io una mia sistemazione;
sto bene da mia mamma, mi dice che “non mi sbatte fuori di casa”, ma io ho bisogno del mio spazio. Mi manca una lavatrice, una doccia, qualsiasi cosa. La casa cointestata è gravata da mutuo e io continuo a pagare la mia quota, faccio un giroconto sul conto cointestato sul quale viene addebitata la rata del mutuo. Io al momento non voglio acquistare un immobile, ma di certo vorrei andare via dalla casa di mia mamma. Io ho aperto un conto corrente personale presso la Banca di Desio verso settembre 2024; al momento ho sul conto corrente circa 16.000 euro. Per me è importante che mi venga riconosciuto un assegno di mantenimento, questo anche se la casa non dovesse essere assegnata a mio marito. A me interesserebbe poi avere il mio 50% della casa”. Interrogato separatamente,
[...] dichiarava testualmente: “ dal 26 agosto sta abbastanza bene, è molto CP_1 PE
pagina 8 di 22 più sereno perché prima c'erano continue discussioni dove ho sempre tentato di tenerlo fuori. Ci sono stati problemi anche con la famiglia di mia moglie, soprattutto quel 17 dicembre 2024 quando , contro la sua volontà, è stato trattenuto in casa di mia PE moglie, non gli è stato permesso di uscire, gli è stato portato via il cellulare e per un'ora e mezza, prima mia moglie e poi le sorelle di quest'ultima, gli chiedevano come mai lui avesse preferito restare con me anziché andare con la madre, e tentavano di convincerlo a stare con la madre. Poi, dopo un'ora e mezza, è riuscito a chiamare mia sorella che è andato a prenderlo;
dopo quel fatto mio figlio si è dovuto sottoporre a sedute di psicoterapia che ha finito qualche settimana fa;
durate una seduta dallo psicologo sono stato anche io presente perché il terapeuta ha voluto conoscermi. Mio figlio adesso è tranquillo ed è in grado di affrontare la situazione. Mio figlio dopo quella situazione ha scritto al mio avvocato chiedendo di non andare più a casa dove abita adesso sua madre e di poter decidere lui i tempi e i luoghi dove incontrarla. La madre ha tentato di vederlo alle sue condizioni e mio figlio due volte non ha voluto vederla. Mia moglie diceva che ero io che dettavo le condizioni con le quali avrebbe potuto vedere ma così non è. PE
Una volta si è presentata fuori dalla palestra frequentata da mio figlio, lui si è messo a parlare con lei qualche minuto e poi ha rifiutato un passaggio in stazione che la mamma gli aveva offerto e poi mi raccontava che aveva avuto paura di essere nuovamente trattenuto contro la sua volontà. , proprio perché ha compreso quello che è PE successo quest'estate tra me e mia moglie, ha deciso di stare con me. Io non l'ho manipolato contrariamente a quello che dice mia moglie. ha risposto ai parenti PE che lui non ha paura di me. sta cercando lavoro;
ha fatto anche domande per PE concorsi, ha fatto alcuni colloqui, ma probabilmente a causa della sua disabilità non è ancora riuscito a trovare un lavoro. Subito dopo il fatto dell'estate scorsa mi è stata ritirata l'arma. Grazie al mio datore di lavoro ho potuto continuare a svolgere ancora attività lavorativa;
il mio capo mi diceva che gli serviva una persona di fiducia quindi riuscivo a svolgere l'attività di prima senza arma. Io dal 14 agosto prossimo sarò in pensione, ma ci sono tre mesi di finestra e quindi inizierò a prendere la pensione dal primo gennaio 2026. Ho euro 22.000 lordi circa di Tfr depositati nel Fondo Cometa. Attualmente sul mio conto corrente ho circa euro 16.500 e sul conto corrente cointestato circa euro 1.000. Mia moglie versa periodicamente le somme necessarie per pagare la sua parte di mutuo e le spese. Non so a che punto è il procedimento penale. La pensione ammonterà a circa 1.800 euro netti. Il mio attuale stipendio è tale perché faccio molte ore di lavoro straordinario, notturno e festivo. Io non sarei disposto a versare nulla per il mantenimento di mia moglie perché mio figlio è a esclusivo carico mio e perché mia moglie lavora otto ore e non versa niente per il mantenimento di rispetto al quale PE comunque io non voglio chiedere niente. Io ho proposto l'acquisto della sua parte di proprietà della casa, proponendo un prezzo che teneva conto dei soldi in più che avevo messo io”.
Autorizzati i coniugi a vivere separatamente, con ordinanza emessa fuori udienza in data 11/04/2025, il Giudice delegato adottava i provvedimenti temporanei e urgenti di cui pagina 9 di 22 all'art. 473-bis.22 c.p.c. e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza cartolare del 19/06/2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa.
Precisate le conclusioni come sopra riportate e discussa per iscritto la causa, con ordinanza resa fuori udienza in data 19/06/2025, la decisione veniva rimessa al Collegio.
Così riassunti brevemente le domande e i fatti di causa, il Collegio rileva, preliminarmente, che dal punto di vista istruttorio la controversia è pienamente matura per la decisione, posto che il materiale probatorio versato in atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, stante l'inammissibilità delle istanze di prova orale articolate dalle rispettive difese, vertenti su circostanze, in parte, inconcludenti o irrilevanti ai fini del decidere, in parte su circostanze incontestate oppure valutative e, comunque, tutte superflue alla luce della documentazione versata in atti e di quella trasmessa a questo Ufficio dalla Procura della Repubblica presso questo Tribunale con riferimento al procedimento penale iscritto a carico di per quanto meglio verrà illustrato nel prosieguo. Controparte_1
Alla luce delle emergenze in atti, va dunque dichiarata l'inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
Ciò detto, prima di affrontare il merito delle questioni controverse, preme al Collegio ricordare il principio di diritto in base al quale il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla sua formazione, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto (cfr. Cass. n. 29730/2020; Cass. n. 26517/2024).
Venendo al merito, le questioni controverse sulle quali il Tribunale è chiamato a pronunciarsi attengono esclusivamente alla domanda di addebito della separazione reciprocamente avanzata dai coniugi, alla domanda di mantenimento del figlio maggiorenne avanzata dal convenuto con la conseguenziale richiesta di assegnazione a sé della casa coniugale cointestata tra le parti e, infine, alla domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. avanzata per sé dalla parte ricorrente. Come già rilevato d'ufficio dal Giudice delegato, infatti, debbono dichiararsi inammissibili nella presente sede le domande reiterate dalla difesa del convenuto ai punti 8, 9, 10 e 11 delle conclusioni sopra richiamate, aventi ad oggetto richieste di natura restitutoria di somme di denaro e beni mobili registrati, trattandosi di azioni che vanno promosse nelle forme del rito ordinario di cognizione e che non possono essere attratte al rito unico in materia di persone, minorenni e famiglie disciplinato agli artt. 473-bis e seguenti c.p.c.
pagina 10 di 22 Ebbene, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, in conformità alle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero.
Le deduzioni contenute nei rispettivi atti di parte, le circostanze emerse dalla trattazione della causa e le reciproche domande di addebito avanzate dai coniugi dimostrano, in modo inequivocabile, che la prosecuzione della convivenza matrimoniale è divenuta da tempo intollerabile ai sensi dell'art. 151, primo comma c.c.
Va, pertanto, dichiarata la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio concordatario a Lecco il Controparte_1
10/10/1992.
Deve ora essere esaminata la domanda di addebito della separazione avanzata reciprocamente dalle parti.
Si deve premettere che l'odierna ricorrente pone a fondamento della propria domanda di addebito il fatto che, dopo un primo periodo di vita matrimoniale a Lecco, i coniugi si trasferivano a Cisano Bergamasco acquistando un immobile in comproprietà; che, tuttavia, a partire dall'anno 2023, il rapporto tra la coppia iniziava a deteriorarsi fino a divenire insostenibile e a creare grave pregiudizio alla serenità del figlio; che, più in particolare, quell'anno, la ricorrente rinveniva presso l'abitazione coniugale effetti personali e orecchini da donna che non le appartenevano, oltre ad alcuni blister di pastiglie AL MY (farmaco comune al Viagra) mai utilizzate dai coniugi nei rapporti intimi;
che, peraltro, ella scopriva uno scambio di emoticon amorose e audio avvenuto tra il marito e un'altra donna, rinvenuto su un dispositivo mobile del in disuso;
che, Parte_1 in quel periodo, la ricorrente notava un frequente ed inusuale utilizzo del cellulare da parte del marito, chiuso nel bagno dell'abitazione o in toilette pubbliche;
che, inoltre, grazie all'applicazione mobile BMW installata sull'autovettura del coniuge, ella scopriva anche che quest'ultimo, numerose volte e anche per alcune ore, si era recato nei pressi dell'abitazione di un'altra donna;
che, oltre alla relazione extraconiugale, l'affectio coniugalis veniva meno a causa della condotta autoritativa, prevaricatrice, minacciosa e violenta, dapprima verbalmente e psicologicamente e poi, successivamente, da circa il mese di novembre 2023, anche fisicamente; che, infatti, il era solito usare Parte_1 epiteti contro la moglie, quali troia, figlia di puttana, oltre a rivolgerle espressioni denigratorie come dirle che faceva schifo e che da sola non sarebbe riuscita a sostentarsi economicamente, con la minaccia che qualora ella avesse chiesto la separazione lui gli avrebbe messo contro il figlio, che gliela avrebbe fatta pagare e che sarebbe rimasta sola ed abbandonata anche dalla propria famiglia di origine; che in numerose occasioni il aveva esercitato violenza psicologica nei confronti della coniuge, accusandola Parte_1 di essere pazza, colpevolizzandola rispetto al figlio, escludendola dal ménage familiare, agendo come un padrone e minacciando di abbandonarla; che, peraltro, in due occasioni il aveva anche sputato addosso alla moglie in segno di totale disprezzo e che, Parte_1
a seguito degli episodi di aggressione fisica, lui era solito colpevolizzare lei dell'accaduto e minimizzare gli stessi dicendo che “se avesse voluto veramente farle del male l'avrebbe mandata al Pronto Soccorso”; che, peraltro, la ricorrente veniva sottoposta a numerose pagina 11 di 22 intimidazioni e a un controllo ossessivo da parte del marito, che la pedinava al fine di controllarne gli spostamenti e impedendole di coltivare liberamente le proprie relazioni parentali, amicali e lavorative con il palese intento di isolarla; che, al fine di controllare se la moglie si recava effettivamente al lavoro, il contattava con numerose Parte_1 telefonate la sede per averne conferma o, quando il marito effettuava il turno di lavoro notturno, la chiamava anche venti/trenta volte per verificare che si trovasse presso l'abitazione; che, peraltro, numerose erano state le aggressioni fisiche in danno della moglie, consistite in prese al collo con tentativi di soffocamento, sopraffazioni fisiche e strattonamenti al corpo che cagionavano ecchimosi; che, inizialmente, molte di queste aggressioni non venivano né refertate né denunciate dalla odierna ricorrente, per timore di conseguenze peggiori e per il timore di ripercussioni sulla vita lavorativa del coniuge, essendo il una guardia giurata titolare di porto d'armi presso la Fiocchi Parte_1
Munizioni S.p.a. di Lecco;
che, tuttavia, gli episodi di violenza psicologica e fisica erano numerosi, generati da futili motivi o dalla richiesta di spiegazioni della moglie rispetto al sospetto di relazioni extraconiugali, episodi caratterizzati da una escalation di aggressività negli ultimi tempi;
che, infatti, particolarmente grave era l'episodio avvenuto in data 25/08/2024, quando il alla presenza del figlio , aggrediva Parte_1 PE fisicamente la moglie e intervenivano sia i Carabinieri sia il personale del 118; che già nel marzo 2024 la ricorrente si rivolgeva al “Telefono Donna” di Lecco e, solo più avanti, al fine di tutelare la propria incolumità psico-fisica, ella si vedeva costretta a sporgere denuncia-querela contro il marito, denuncia da cui scaturiva il procedimento penale iscritto al n. 9531/2024 r.g.n.r. presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo;
che tale situazione aveva generato nella ricorrente un malessere psicofisico ed emotivo, portandola a perdere peso e a soffrire di ansia, tanto da rivolgersi ad alcuni specialisti anche per avere un supporto psicologico;
che, nonostante la ricorrente avesse deciso di allontanarsi dalla casa coniugale cointestata tra i coniugi, proprio per sottrarsi alle condotte del marito, quest'ultimo continuava ad inviarle messaggi minatori ed accusatori con i quali la colpevolizzava per la crisi coniugale.
Di contro, nel costituirsi in giudizio, il convenuto contestava quanto ex adverso dedotto asserendo che i litigi tra le parti iniziavano nel settembre 2023 a seguito di una forma di gelosia che la moglie manifestava verso il marito;
più in particolare, affermava che gli orecchini rinvenuti presso il domicilio coniugale potevano essere un regalo da parte della propria madre, mentre il blister di pastiglie era stato acquistato dalla nel mese Parte_1 di maggio 2022 e il farmaco veniva assunto da lui sporadicamente, in casi di “ansia” derivanti da una infezione contratta anni prima. Precisava che la sig.ra con cui la Pt_2 moglie sospettava esservi stata una relazione extraconiugale è una sua collega di lavoro, tanto che per rassicurare la moglie l'odierno convenuto le aveva anche fornito il numero di telefono di questa persona;
non negava di essersi recato personalmente presso l'abitazione della sig.ra ma precisava di esservi andato solo per vedere la casa nuova Pt_2 che costei aveva acquistato. Sosteneva che, con il tempo, le condotte della moglie peggioravano, ma negava di essersi mai rivolto alla consorte usando frasi offensive, essendo stata, invece, la ad avergli rivolto frasi del seguente tenore: “pensa a Parte_1
pagina 12 di 22 quanto sei figlio di puttana, mi fai solo schifo, va bene? tu mi fai solo schifo, schifo, schifo… ”; che, comunque, l'odierno convenuto mai aveva assunto una condotta autoritaria e prevaricatrice né compiuto atti di violenza fisica, a differenza della moglie che, in più occasioni, ha tentato di graffiare il marito; che, peraltro, queste discussioni avvenivano davanti al figlio , che il padre cercava di non coinvolgere, mentre la PE moglie e le di lei sorelle cercavano di indurlo a posizionarsi contro di lui tentando di convincerlo affinché abbandonasse la casa familiare;
che, peraltro, sentito a sommarie informazioni ad agosto 2024, il figlio riferiva ai Carabinieri che i litigi erano PE causati dalla madre in quanto convinta che il padre avesse una relazione extraconiugale;
che, in ogni caso, egli non aveva mai inviato alla moglie messaggi minatori, essendo stata quest'ultima, invece, ad aver effettuato numerose telefonate sulla sua utenza telefonica.
Così riassunti brevemente i fatti dedotti da ciascuna parte, in punto di diritto, pare utile ricordare che la dichiarazione di addebito della separazione implica l'imputabilità al coniuge di un comportamento specifico contrario ai doveri matrimoniali, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto di coniugio. Affinché possa essere addebitata ad uno, o ad entrambi i coniugi, la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale non basta che questi abbia posto in essere una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza. La Suprema Corte, al riguardo, ha ribadito in più occasioni che la pronunzia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo pur sempre necessario accertare se tale violazione abbia assunto una efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza e che, pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunziata la separazione senza addebito (ex multis, Cass. n. 13431/2008). Sul piano dell'onere della prova, spetta a colui che formula la relativa domanda provare tanto l'effettiva violazione dei doveri nascenti dal matrimonio da parte dell'altro coniuge, quanto il rapporto di efficienza causale tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi della intollerabilità della convivenza (ex multis, Cass. n. 8873/2012), mentre chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha l'onere di provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, ossia l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata condotta violativa degli obblighi coniugali (cfr. Cass. n. 2059/2012; Cass. n. 16691/2020; Cass. n. 16735/2020).
Così delineati i principi generali in materia di addebito della separazione, è però il caso di ricordare che laddove un coniuge si sia reso responsabile di violenze fisiche o morali ai danni dell'altro, tale condotta costituisce una violazione talmente grave ed inaccettabile dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sola, non solo la pronuncia di separazione personale ma anche la dichiarazione di addebitabilità all'autore sì da esonerare il giudice dal dover “comparare” con esse il comportamento del coniuge che ha subito le violenze, trattandosi di atti lesivi della pari dignità della persona che, in ragione pagina 13 di 22 della loro gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr. Cass. civ. sez. VI, 19/02/2018, n. 3925) restando irrilevante anche l'eventuale posteriorità temporale della condotta violenta rispetto al manifestarsi della crisi matrimoniale, per via della sua incidenza causale preminente rispetto a qualsiasi causa preesistente di crisi dell'affectio coniugalis (cfr. Cass. civ. sez. VI, 22/03/2017, n. 7388; Cass. civ. sez. I, 24/10/2022, n. 31351; Cass. n. 11631/2024). In altri termini, le violenze integrano atti comparabili solo con comportamenti omogenei e ad esse va attribuita una incidenza causale preminente rispetto ad eventuali preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis (cfr. Cass. n. 22294/2024; Cass. n. 31351/2022). I giudici di legittimità hanno poi affermato che, ai fini dell'addebitabilità della separazione, è sufficiente che venga provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (cfr. Cass. n. 22294/2024; Cass. n. 433/2016).
Ciò chiarito, nella presente causa separativa, è fondata la domanda di addebito avanzata dalla moglie nei confronti del marito per essersi costui reso responsabile di atti di violenza fisica e psicologica.
La prova della violenza fisica perpetrata da ai danni della moglie si Controparte_1 ricava, anzitutto, dal referto del pronto soccorso del Policlinico San Pietro, datato 25/08/2024, da cui si apprende che veniva condotta in ospedale in Parte_1 ambulanza a seguito di aggressione fisica avvenuta tra le mura domestiche quello stesso giorno, verso le ore 21:00; la paziente veniva dimessa con una prognosi di 10 giorni e la diagnosi di politrauma in seguito a violenza fisica (v. doc. 10 fasc. ricorrente). Unitamente al referto medico, la difesa della ricorrente documentava, attraverso alcune fotografie, le ecchimosi sul volto e sul corpo, nonché il pavimento di casa imbrattato di sangue dopo che veniva colpita dal marito e spinta contro un appendiabiti che le Parte_1 causava una lacerazione alla nuca (v. doc. 11), dinamica dei fatti confermata da
[...] alle forze dell'ordine intervenute quella stessa sera al domicilio coniugale (v. CP_1 atti fascicolo penale depositato sul p.c.t. il 03/02/2025).
In aggiunta a questi elementi indiziari circa la violenza fisica agita dall'uomo nei confronti della moglie, vi sono le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dal figlio maggiorenne che, sentito a sommarie informazioni nell'ambito del procedimento Testimone_8 penale iscritto a carico del padre, raccontava che la sera del 25 agosto, poco prima delle ore 21:00, il padre si accorgeva che le tende del locale stireria erano state spostate o comunque aperte, per cui il padre iniziava a contestare alla madre questo fatto dicendo che era stata lei, asserendo di spiarlo da quella camera quando lui esce o va a prendere la macchina;
proseguiva nel racconto dichiarando, testualmente “Io Testimone_8 vedendo disperata mia madre mi giravo verso di lei per spiegare bene il fatto che notavo anch'io la tenda muoversi e che credevo a lei in quanto non l'avevo vista entrare in camera, e mentre parlavamo entrava mio padre che iniziava ad inveire contro di lei. Da questo ne nasceva una discussione sempre più accesa fino ad arrivare alle mani mio padre tirava una testata mentre si spingevano, la stringeva sul muro di camera mia con
pagina 14 di 22 un braccio sul collo, al che mi chiudevo in camera e nel frattempo sentivo un forte colpo e nell'uscire notavo mia madre per terra che sanguinava e del sangue per terra. Mio padre accortosi di quello che aveva appena fatto mi invitava subito a chiamare il 118 e successivamente i carabinieri in quanto voleva autodenunciarsi”. Alla domanda se era la prima volta che assisteva ad un episodio del genere, rispondeva Testimone_8 affermativamente, aggiungendo, però: “…in un'altra occasione verso la fine del mese di ottobre mentre mi trovavo nel corridoio che porta alle camere sentivo i miei genitori che litigavano e a un certo punto sentivo mia mamma che chiedeva aiuto con una voce strozzata ed è finita lì” (v. verbale s.i.t. del 26/08/2024).
Dunque, contrariamente a quanto dichiarato in atti da – che ha Controparte_1 categoricamente negato di aver agito violenza nei confronti della moglie, arrivando persino ad affermare, rispetto all'episodio del 25/08/2024, che nel tentativo di bloccare la moglie, quest'ultima ha sbattuto contro il gancio dell'attaccapanni procurandosi da sola la ferita alla nuca (p. 4 note depositata il 17/06/2025) – il racconto spontaneo del figlio (della cui credibilità non si ha motivo di dubitare essendo stato Testimone_8 indicato come testimone in questo giudizio dal convenuto) descrive la reale dinamica degli avvenimenti, ossia che il padre, indispettito per aver notato le tende spostate, dapprima inveiva contro poi le tirava una testata e, infine, la spingeva Parte_1 contro il muro tenendole il braccio sul collo, condotte di una gravità inaudita che appare superfluo commentare ulteriormente.
Peraltro, stando ai fatti riportati da almeno un altro episodio di violenza Testimone_8 si consumava tra le mura domestiche mentre lui era in casa, avendo raccontato alla polizia giudiziaria di aver sentito in una occasione la voce “strozzata” della madre che chiedeva
“aiuto”, mentre i genitori erano chiusi in camera loro.
Al di là del fatto che appare sorprendente che di fronte ad una richiesta di aiuto, così come di fronte alla propria madre sanguinante, il figlio non abbia assunto spontaneamente alcuna iniziativa per soccorrere la genitrice, in questa sede, appare più che sufficiente quanto ha dichiarato in sede di sommarie informazioni per ritenere fondate le allegazioni di violenza contenute nel ricorso introduttivo, laddove lamentava che, Parte_1 in svariate occasioni, il marito l'aveva strattonata e presa per il collo.
A ciò si aggiunga che la difesa della ricorrente ha prodotto in giudizio uno scambio di messaggi Whatsapp avvenuto tra e la zia (sorella dell'odierna Testimone_8 ricorrente), da cui risulta che già in data 18/03/2024 vi era stato un episodio di violenza, dal momento che scriveva testualmente “… non deve più metterle le mani PE addosso” e, ancora, “non avrei mai pensato finisse così. Sono tranquillo comunque. Basta che non le mette più le mani addosso” (v. doc. 12 fasc. ricorrente).
Ritenute provate le violenze fisiche, dalla trattazione della causa sono emersi indizi plurimi, precisi e concordanti anche di atti di violenza psicologica compiuti da
[...] ai danni della consorte. Innanzitutto, il Collegio rileva che la relazione redatta CP_1 dalla psicologa del Centro Antiviolenza risale a mesi prima dell'episodio avvenuto in pagina 15 di 22 agosto 2024, episodio dopo il quale decideva di abbandonare il tetto Parte_1 coniugale per salvaguardare la propria incolumità (v. doc. 13). Nella documentazione a firma della psicologa del CPS di Bonate Sotto si fa riferimento a un disturbo dell'adattamento con umore depresso e ansia in disturbo acuto da stress, condizione psicofisica del tutto compatibile con un vissuto di violenza come quello descritto in atti dalla donna (doc. 21).
Elementi di riscontro in ordine all'atteggiamento gravemente denigratorio assunto da ai danni della moglie si traggono dalla conversazione avvenuta tra i coniugi, Parte_1 registrata dal marito e prodotta in atti dalla sua difesa (v. doc. 26B fasc. convenuto); ebbene in questa registrazione si sente che interroga la moglie sui Controparte_1 motivi per i quali ella sospetta di essere tradita e, in quel frangente, oltre a mettere alla prova il suo autocontrollo cercando di confonderla e incalzandola con continue domande, tenta di colpevolizzarla facendola sentire inadeguata per il fatto che durante i loro rapporti sessuali non fosse “mai venuta”, recriminandola di avere difficoltà a Parte_1 provare piacere sessuale al punto da offenderla più volte dandole della “frigida”, termine comunemente ritenuto offensivo verso il genere femminile.
Tanto basterebbe per ritenere provato l'atteggiamento oltremodo offensivo e insultante tenuto da ai danni della consorte, ma vi è di più: costituisce fatto Controparte_1 pacifico – poiché incontestato – che il abbia assunto, senza che la moglie lo Parte_1 sapesse, il farmaco AL MY che, notoriamente, viene utilizzato per facilitare l'attività sessuale maschile;
in questo giudizio il convenuto ha tentato vanamente di giustificare l'assunzione di questo farmaco deducendo che serviva per contrastare l'ansia derivante da una infezione contratta da anni prima producendo a comprova alcune prescrizioni farmacologiche dello specialista urologo, tra cui, però, non risulta affatto il farmaco in oggetto (v. doc. 18), sicché la tesi del convenuto è smentita dalla documentazione che lui stesso produce in questo giudizio. Sempre il convenuto, peraltro, produce la trascrizione di una conversazione intercorsa tra i coniugi in cui
[...] spiega alla moglie che questo farmaco gli serviva per essere sicuro di non CP_1 avere problemi a livello sessuale (… li vado veramente in paranoia. La situazione è quella di testa…, v. doc. 21), giustificazione a cui la moglie sembra, in quel momento, convincersi, ma non spiega il motivo per cui abbia dovuto tenere la consorte all'oscuro dell'assunzione di questo farmaco, che, come si è detto, non era stato neppure prescritto dal medico e che ha l'innegabile funzione di facilitare l'attività sessuale. In altri termini, le condotte poco trasparenti del del tutto legittimamente, potevano far sorgere Parte_1 il sospetto nella moglie di un possibile tradimento e la conseguente richiesta di spiegazioni al marito: tuttavia, è appena il caso di precisare che la “colpa” della moglie di aver manifestato una “eccessiva” gelosia – stando alla tesi difensiva dal marito – mai avrebbe potuto giustificare le violenze fisiche e psicologiche perpetrate dal ai Parte_1 danni della consorte.
Considerata l'efficacia causale della condotta tenuta dall'odierno convenuto rispetto alla definitiva rottura del rapporto di coniugio (dopo quell'episodio si Parte_1
pagina 16 di 22 allontanava dalla casa coniugale), alcuna efficacia lesiva pare possa essere attribuita ai
“graffi” che il marito avrebbe subito dalla moglie (circostanza peraltro ammessa da che, sentita a sommarie informazioni, riferiva di aver reagito così Parte_1 quando il marito le sottraeva il cellulare con il quale lei cercava di riprenderlo), non apparendo dei graffi suscettibili di colpire il diritto fondamentale della dignità della persona umana se rapportati alle condotte ben più gravi di cui si è reso responsabile il convenuto.
Per tutti i motivi sopra esposti, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra enunciati, merita accoglimento la domanda di addebito della separazione avanzata dalla moglie, mentre va rigettata la domanda di addebito avanzata da nei Controparte_1 confronti dell'odierna ricorrente.
Venendo alle domande aventi contenuto economico, ad avviso del Tribunale non può trovare accoglimento la richiesta del convenuto di riconoscimento di un contributo al mantenimento (straordinario) del figlio maggiorenne . PE
In punto di diritto pare opportuno ricordare che l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio maggiorenne si estingue nel momento in cui quest'ultimo raggiunge l'autonomia economica, mentre tale obbligo persiste e permane finché il figlio non è nelle condizioni di autosostenersi, perché studente o incolpevolmente non ancora inserito nel mondo del lavoro.
L'art. 337-septies codice civile impone al giudicante di verificare, in concreto, in relazione alla vasta gamma di situazioni che si possono registrare, i presupposti (le «circostanze» da valutare), per il riconoscimento del diritto e, eventualmente, per la quantificazione del contributo. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, “È in questo apprezzamento che ben possono dispiegarsi i principi di ragionevolezza e di autoresponsabilità nel considerare le scelte del figlio, ma anche dei genitori. Come è noto, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è pertanto onere del figlio provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro (cfr. Cass. civ., sez. I, 20 settembre 2023, n. 26875). Questa conclusione è stata ritenuta pienamente coerente con il principio di prossimità o vicinanza della prova, in base al quale la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi o impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost., e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (Cass. civ., sez. I, 22/06/2023, n. 17947). In ragione del principio dell'auto- responsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e pagina 17 di 22 all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa (cfr. Cass. civ., sez. I, 8 giugno 2023, n. 16327; Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 2023, n. 358). I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'auto-responsabilità circoscrivono, dunque, in capo al genitore l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (cfr. Corte App. Milano, Sez. V, sent. 06/02/2025; Corte App. Cagliari, sent. 06/05/2022 n. 224; Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31564/2024; Cass. civ. sent. n.27818/2024; Cass. civ. sent. n. 26875/2023).
Si è osservato, infatti, che in tema di diritto al mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente vanno presi in considerazioni alcuni presupposti, ovvero “l'età del figlio, l'effettivo raggiungimento di competenze professionali e tecniche del figlio, e il suo impegno nel cercare un lavoro”, poiché qualora il figlio, nonostante sia maggiorenne, non riesca a trovare un'occupazione stabile che lo renda economicamente autosufficiente,
“non dovrebbe dipendere dall'obbligo di mantenimento del genitore, ma dovrebbe piuttosto avvalersi degli strumenti sociali per garantire il sostegno al reddito, determinando così che l'obbligazione alimentare all'interno della famiglia dovrebbe essere attivata solo per soddisfare le esigenze più essenziali di vita della persona bisognosa” (cfr. Cass. civ. n. 24731/2024).
Nel caso di specie, il Collegio rileva gravi carenze sul piano probatorio con riguardo all'impegno concretamente profuso da dopo il conseguimento del titolo Testimone_8 di laurea per reperire una attività lavorativa.
Con le memorie depositate ex art. 473-bis.17 c.p.c. il convenuto documentava che il figlio risultava iscritto negli elenchi degli invalidi civili del “Centro per l'impiego di PE
Ponte San Pietro” dalla data del 10/12/2024, senza offrirsi di provare l'impegno effettivamente profuso da nella ricerca di una occupazione lavorativa. Solo dopo PE
l'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti, in particolare, con la memoria depositata in data 17/06/2025 per la discussione della causa, il convenuto ha depositato documentazione ulteriore per fondare la propria domanda di riconoscimento della non autosufficienza economica del figlio, ma tale documentazione deve essere dichiarata inammissibile, in quanto tardivamente prodotta ex art. 473-bis.19 c.p.c. In proposito, il Tribunale è del parere che seppure affetto da disabilità, non possa Testimone_8 essere equiparato ad un minore d'età, in quanto la sua condizione non è così grave ex art. 337-septies, comma 2 c.c. da necessitare una assistenza permanente e continua.
In ogni caso, anche a voler ritenere ammissibile la documentazione prodotta dal convenuto solo in sede di discussione della causa, il Collegio non può fare a meno di osservare che solo dopo l'instaurazione del presente giudizio di separazione
[...] si attivava inviando via mail un gran numero di curricula, mentre, per il Tes_8 pagina 18 di 22 periodo precedente, si riscontrano pochissime richieste di lavoro inoltrate tra il mese di ottobre e dicembre 2024 (doc. 45), circostanza che dimostra come non Testimone_8 si sia sufficientemente impegnato nella ricerca di una occupazione lavorativa, verosimilmente, confidando nel sostegno economico dei genitori sebbene si fosse laureato già da un anno, precisamente nel mese di novembre 2023, alla facoltà di Lingue straniere presso l'Università di Bergamo.
Quanto alle condizioni di salute del figlio, il Collegio osserva come il convenuto non ha assolto all'onere della prova su di lui gravante, essendosi limitato a produrre il verbale di accertamento dell'invalidità datato 21 giugno 2013, dunque, risalente ad oltre 10 anni fa (doc. 19). All'attualità, infatti, non sono state offerte prove sulle effettive condizioni di salute del figlio maggiorenne, che, per quanto riferito pacificamente dai genitori, paiono compromesse solo a livello “motorio”, tanto è vero che le parti decidevano di acquistare una casa nei pressi della stazione ferroviaria di Cisano Bergamasco per consentire al figlio di spostarsi autonomamente con i mezzi pubblici sia verso Lecco sia verso la bergamasca. Rispetto alle condizioni psico-fisiche di si prende atto che, nella nota Testimone_8 scritta di discussione della causa, la difesa del convenuto giunge ad affermare che non vi sono verbali di invalidità più recenti in quanto è invalido, con patologia non più PE revisionabile (p. 7), poiché nel verbale di accertamento di invalidità si leggerebbe che il caso di non è soggetto a “REVISIONE” poiché il ragazzo soffre di una patologia e/o PE menomazione che per sua natura non sarebbe suscettibile di miglioramento. Ebbene, l'argomento utilizzato dalla difesa del convenuto è del tutto fallace, poiché si fonda su una lettura distorta del verbale della Commissione ASL, in cui non c'è affatto scritto che è esonerato da revisione futura ma esattamente il contrario, ossia che Testimone_8 non è esonerato dal doversi sottoporre a future visite di revisione dell'invalidità (“ESONERO DA FUTURE VISITE DI REVISIONE PER L'APPLICAZIONE DEL DM 2/8/2007: NO”); in altri termini, la patologia e/o menomazione fisica e/o psichica riscontrata dalla Commissione nell'anno 2013 in non veniva considerata in forma così Testimone_8 grave da compromettere l'autonomia personale al punto da dare diritto ad un esonero dalle visite di revisione ex D.M. del 02/08/2007 (v. doc. 19).
In definitiva, l'unico dato realmente valutabile dal Collegio è l'età anagrafica di PE
(che quest'anno ha compiuto 30 anni), il fatto che ha conseguito un diploma di laura un anno e mezzo fa e che, seppur portatore di una disabilità motoria per la quale ha diritto ad una pensione di invalidità pari a 300,00 euro al mese, non è affetto da alcun deficit mentale o cognitivo che gli impedisce di svolgere attività lavorativa o di spostarsi autonomamente con l'utilizzo dei mezzi pubblici, proprio come avvenuto durante gli studi universitari e come avviene all'attualità per praticare attività sportiva in palestra (circostanza pacificamente emersa dalla trattazione della causa).
In definitiva, tenuto conto dell'età anagrafica del ragazzo e del tempo decorso dal conseguimento del diploma di laurea, oltre che delle sue condizioni di salute, il Tribunale ritiene che non si possa protrarre ancora all'attualità il diritto del figlio ad esser mantenuto dai genitori ai sensi dell'art. 337-ter c.c.
pagina 19 di 22 Dovendosi ritenere giuridicamente autonomo il figlio maggiorenne, va respinta la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dal convenuto.
In punto di assegno di mantenimento per il coniuge, il Collegio reputa utile premettere che, in base all'art. 156 c.c., “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli artt. 433 e seguenti". In ossequio al disposto normativo, la Corte di Cassazione ha costantemente ribadito alcuni principi, oramai consolidati nel nostro ordinamento, ovvero che: poiché la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, i "redditi adeguati" a cui va rapportato l'assegno di mantenimento sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, occorrendo avere riguardo, ai fini della valutazione del tenore di vita e dell'adeguatezza dei redditi del coniuge richiedente l'assegno, allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi e tenendo conto, quindi, di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro (cfr. Cass. civ. sez. I, n.11494/2024; Cass. civ. n. 952/2023).
Ciò detto, venendo al caso di specie, il Tribunale reputa superflua l'istanza articolata dalla ricorrente ex art. 210 c.p.c. volta ad acquisire le ultime dodici buste paga del convenuto e l'estratto della posizione contributiva relativa all'accantonamento nel Fondo Cometa, posto che, svolgendo i coniugi attività lavorativa dipendente, i loro livello reddituali paiono sufficientemente documentati attraverso la produzione delle dichiarazioni fiscali dei redditi. Dalla documentazione versata in atti emerge che lavora Parte_1 come magazziniera presso una farmacia e che, nell'arco dell'ultimo triennio, ha percepito un reddito mensile medio di 1.650 euro circa (dalla CU2025 risulta un lordo annuo pari a euro 24.998,78, corrispondente ad un netto mensile di euro 1.745,80, già detratte le imposte e rapportato a 12 mensilità; dalla CU2024 risulta un reddito lordo annuo pari a euro 24.300,21; dalla CU2023 risulta un reddito lordo annuo pari a euro 23.219,86, v. doc. 16). La ricorrente, dopo l'allontanamento dalla casa coniugale, ha documentato di aver trovato temporanea ospitalità a casa dei propri genitori, trasferendosi nel piano taverna dell'immobile che, però, è sprovvisto di doccia, vasca da bagno, lavatrice e persino di un armadio per i vestiti (v. doc. 28), ragion per cui dovrà reperire a breve altra soluzione abitativa in locazione, essendo priva di proprietà immobiliari al di là della quota del 50% della casa coniugale oggi occupata dal marito, che vi abita insieme al figlio . infine, PE Parte_1 risulta proprietaria di un motociclo avendo utilizzato, durante la convivenza matrimoniale, l'autovettura Fiat 500 intestata al marito (già titolare di un'altra automobile marca BMW), autovettura di cui però il marito pretende la restituzione in questo giudizio. Infine, come ammesso dal convenuto, la ricorrente ha continuato a versare la quota del 50% della rata di mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale (pari ad attuali 487,74 pagina 20 di 22 euro, v. doc.32 fasc. convenuto).
Quanto alle condizioni del convenuto risulta che il lavora stabilmente come Parte_1 guardia giurata alle dipendenze della Fiocchi S.p.a.; dalla documentazione reddituale risulta che nell'ultimo triennio ha percepito un reddito mensile medio pari a 2.550 euro circa (v. dalla CU2025 risulta un reddito lordo annuo pari a euro 44.001, corrispondente ad un netto mensile di euro 2.655 già al netto delle imposte e rapportato a 12 mensilità; dal Mod.730/2024 risulta un reddito lordo annuo pari a euro 41.520; dal Mod. 730/2023 risulta un reddito lordo annuo pari a euro 40.803); il convenuto risulta intestatario di due autovetture, tra cui la Fiat 500 utilizzata dalla moglie nell'arco della convivenza matrimoniale. Infine, ha documentato di essere gravato da due finanziamenti Controparte_1
(rispettivamente di euro 25,82 mensili con ME e di euro 18,17 mensili con BMW Group, per complessivi euro 44,00 al mese).
Ebbene, considerate le rispettive condizioni economiche e patrimoniali e il “medio” tenore di vita goduto dai coniugi nell'arco della vita matrimoniale in base a quanto emerge dalla trattazione della causa, al fine di colmare il divario esistente tra i coniugi, il Tribunale reputa equo e congruo confermare l'assegno di mantenimento in favore della moglie nella misura già stabilita in via provvisoria dal giudice Parte_1 delegato, il tutto a far data dal deposito del ricorso introduttivo di separazione, ovvero 300,00 euro al mese dalla mensilità di gennaio 2025, oltre rivalutazione annuale ex indici Istat da gennaio 2026.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Essendo risultato totalmente soccombente il convenuto su tutte le domande proposte in questo giudizio, va condannato a rifondere le spese di lite in favore Controparte_1 della ricorrente. Tenuto conto dei parametri “medi” per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e dei parametri “minimi” per la fase decisionale, delle cause di valore indeterminabile di “bassa complessità” ex D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, le spese di causa vanno liquidate in complessivi euro 6.164,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti indicate in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa domanda, eccezione o istanza, così decide:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio concordatario a Lecco il 10/10/1992 (trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune, anno 1992, n.175, parte II, serie A);
pagina 21 di 22 2. addebita la separazione in capo a ex art. 151, comma 2 c.c., Controparte_1
3. rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata dal convenuto;
4. rigetta la domanda avanzata dal convenuto di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne e, per l'effetto, la domanda di Testimone_8 assegnazione della casa coniugale;
5. pone a carico di l'obbligo di versare in favore di Controparte_1 [...] un assegno di mantenimento di euro 300,00 al mese, entro il giorno 20 di ogni Parte_1 mese, a mezzo bonifico bancario, a far tempo dal deposito del ricorso introduttivo (mensilità di gennaio 2025) somma annualmente rivalutabile ex indici Istat (con prima rivalutazione da gennaio 2026);
6. condanna a rifondere, in favore di le spese di Controparte_1 Parte_1 lite della presente causa liquidate in complessivi euro 6.164,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LECCO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'esito dell'udienza “cartolare” del 19/06/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal proc. Parte_1 dom. avv. BOGHI CAROLINA del Foro di Lecco, giusta procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dal Controparte_1 proc. dom. avv. ROTA FRANCESCA del Foro di Lecco, giusta procura in atti;
CONVENUTO con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “IN PRINCIPALITA':
1. Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito per le ragioni illustrate negli scritti di codesta difesa. 2. pagina 1 di 22 Respingersi la domanda avversaria di addebito della separazione alla moglie.
3. Non potrà disporsi l'assegnazione dell'abitazione coniugale sita in Cisano Bergamasco, Via Giuseppe Mazzini n. 26/A in capo ad uno dei genitori in quanto il figlio della coppia
è maggiorenne e da giudicarsi economicamente autosufficiente.
4. Il Sig. PE sintantoché permarrà presso l'abitazione coniugale dovrà farsi carico in via Parte_1 esclusiva delle spese condominiale ordinarie, utenze e tasse riferite all'abitazione.
5. Dichiararsi il figlio maggiore della coppia economicamente indipendente per le PE ragioni esposte negli scritti difensivi di codesta difesa e per l'effetto dichiararsi che la madre non debba economicamente contribuire al mantenimento ordinario e straordinario dello stesso.
6. L'assegno unico familiare relativo al figlio potrà essere assegnato al figlio maggiorenne della coppia.
7. Disporsi in capo al marito l'obbligo di corresponsione di un assegno mensile quale contributo al mantenimento ordinario della moglie dell'ammontare di Euro 450,00=, o altra somma ritenuta di giustizia, per dodici mensilità annue, rivalutabile ex indici Istat, da versarsi entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese.
8. Respingersi la domanda n.11) avversaria in quanto inammissibile giacché non di competenza dell'Ill. Giudice adito.
9. Respingersi ogni altra domanda avversaria. 10. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. In denegata ipotesi compensate. 11. Con effetti dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: Nell'eventualità di remissione della causa in istruttoria: Ammettersi prova per interrogatorio formale nonché per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se il Sig. ha, nel corso del matrimonio, minacciato la Parte_1 moglie e con quali minacce.
2. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se il Sig. Parte_1 nel corso del matrimonio, ha ingiuriato la moglie e con quali epiteti.
3. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se il Sig. ha, nel corso del matrimonio, esercitato in danno Parte_1 della moglie violenza psicologica. Se sì, descriva analiticamente con quali modalità.
4. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se il Sig. ha, nel corso del matrimonio, Parte_1 esercitato in danno della moglie una condotta controllante gli spostamenti della stessa, se accedeva agli account della stessa, se richiedeva dove fosse e con chi quando non era con Lui. Se sì, descriva analiticamente con quali modalità.
5. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se il Sig. nel corso del matrimonio, ha richiesto alla moglie Parte_1
l'invio di fotografie istantanee per verificare ove fosse quando era fuori casa. Se sì, descriva analiticamente con quali modalità.
6. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se il Sig. nel corso del matrimonio, telefonava presso la sede di lavoro della moglie
Parte_1 per accertarsi che la stessa ivi si trovasse. Se sì, descriva analiticamente la circostanza.
7. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se il Sig. ha, nel corso matrimonio,
Parte_1 esercitato in danno della moglie violenza fisica. Se sì, descriva analiticamente con quali modalità e se era presente il figlio .
8. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se il Sig. PE ha intrattenuto e confessato alla moglie la propria relazione extraconiugale
Parte_1 con la Sig.ra residente in [...].
9. Dica il teste, Parte_2 se di Sua conoscenza, se il Sig. contattava la moglie anche in orari notturni
Parte_1 allorquando lo stesso svolgeva il turno lavorativo di notte. Se sì, specifichi il perché. 10. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se il Sig. ha sottratto alla moglie l'anello
Parte_1
pagina 2 di 22 di diamanti dallo stesso donatoLe per il venticinquesimo anniversario di matrimonio e se attualmente è in possesso del Resistente, come altresì i gioielli in oro di proprietà della Sig.ra 11. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se gli orecchini di cui
Parte_1 al doc.4 sono di proprietà della Sig.ra e ove sono stati rinvenuti. 12. Dica il
Parte_1 teste, se di Sua conoscenza, se diversi blister di pastiglie denominate AL MY sono state rinvenute nello zaino personale del Sig. e se, di Sua conoscenza,
Parte_1 sono state utilizzate nei rapporti intimi di coppia. 13. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se il giorno dell'aggressione alla Ricorrente del 25/8/2024 a seguito dell'allontanamento Per_ dall'abitazione coniugale del Sig. le sorelle Sig.re e si
Parte_1 Persona_3 sono intrattenute presso l'abitazione coniugale con la Sig.ra Se si, per quanto
Parte_1 tempo e perché. 14. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se la notte tra il 25/8/2024 e il 26/8/2024, nonostante l'allontanamento dello stesso dall'abitazione coniugale il Resistente ha effettuato ronde notturne presso la stessa e se alle ore 3.00 circa del mattino ha azionato l'apertura delle tapparelle tramite domotica. Si si, descriva le circostanze. 15. Dica il teste, se di sua conoscenza, se la Sig.ra anteriormente all'anno
Parte_1
2023 assumeva farmaci antidepressivi e se era stata anteriormente all'anno 2023 in cura psicologica. 16. Dica il teste, se di sua conoscenza, se la Sig.ra Parte_1 personalmente conosce la Sig.ra e/o il marito della stessa e se gli stessi Parte_2 possano definirsi amici/conoscenti di famiglia. 17. Dica il teste, se di sua conoscenza, se la Sig.ra è in possesso dei recapiti mobile della Sig.ra Parte_1 Parte_2
e/o del marito della stessa. 18. Dica il teste, se di sua conoscenza, se la Sig.ra Parte_1 nel corso del matrimonio ha incontrato personalmente la Sig.ra e/o
[...] Parte_2 del marito della stessa. 19. Dica il teste, se di sua conoscenza, se la Sig.ra Parte_1 nel corso del matrimonio si è recata da sola e/o con il marito presso l'abitazione
[...] della Sig.ra e/o del marito della stessa. Se si, indichi quando. 20. Dica il Parte_2 teste, se di sua conoscenza, se la Sig.ra e/o del marito della stessa nel corso Parte_2 del matrimonio hanno fatto visita ai Sig.ri presso la loro abitazione ovvero se Parte_1 hanno condiviso svaghi e tempo insieme. 21. Dica il teste se la famiglia Parte_1
/Mazzoleni ha trascorso nel corso del matrimonio vacanze invernali ed estive in America, a Livigno, Porto Venere, Alassio, Finale Ligure, Riccione. Corvara in CP_2 appartamento in locazione ovvero in vari Hotel 22. Dica il teste se di Sua conoscenza, relativamente al ritrovamento delle pastiglie AL tra gli effetti personali contenuti nello zaino del Sig. 23. Dica il teste se di Sua conoscenza, la data di nascita Parte_1 della Sig.ra e il segno zodiacale della stessa. Si indicano a testi: - Sig.ra Parte_2 residente in [...], su tutti i Testimone_1 capitoli di prova;
- Sig.ra residente in [...], su tutti Persona_3
i capitoli di prova;
- Sig.re residente in [...], Corso Carlo Alberto Testimone_2
90, sui capitoli di prova n.ri 4, 7, 10, 13, 21; - Sig.ra residente in [...], Testimone_3
Via Mentana 49, sui capitoli di prova n.ri 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 21 e 22; - Sig.re residente in [...], sui capitoli di prova n.ri 6, 7, 15, 21; - Testimone_4
Sig.ra residente in [...] prova n.ri 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 21; - Dott.ssa , con studio in Lecco, Testimone_6
pagina 3 di 22 Via Leonardo 15, sui capitoli di prova n.ri 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 15, 22; - Dott.ssa
[...]
, Psicologa presso l'Associazione Telefono Donna Lecco, Via Solferino 13/A, Tes_7 sui capitoli di prova n.ri 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 15, 22. Con riserva di ulteriormente capitolare ed indicare il nominativo di ulteriori testi. L'interrogatorio formale del Sig.
si intende su tutti i capitoli di prova. In difetto di spontanea Controparte_1 esibizione ordinarsi al Resistente ex art.210 c.p.c. l'esibizione delle ultime dodici buste paga. Ordinarsi l'esibizione dell'estratto della posizione contributiva Cometa del Sig.
In difetto ordinarsi l'acquisizione d'ufficio della documentazione Parte_1 precedentemente indicata. Con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione sia di merito che istruttoria, anche in relazione al comportamento processuale di controparte. Con ogni più ampia riserva (…)” (v. nota depositata in data 16/06/2025).
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bergamo, ogni diversa istanza disattesa, così giudicare: In via principale e riconvenzionale: dichiarare la separazione personale dei coniugi e con addebito alla moglie Parte_1 Controparte_1 respingendo la domanda avversaria di addebito della separazione al marito alle seguenti CONDIZIONI 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale di Cisano Bergamasco si chiede che venga assegnata a
[...] che l'abiterà con il figlio maggiorenne ma non autosufficiente CP_1 PE economicamente e fisicamente;
3) rigettare la richiesta della ricorrente di ottenere un'indennità di occupazione della sua quota di proprietà della casa coniugale;
4) disporre che provveda al pagamento delle spese condominiali Parte_1 straordinarie relative alla casa coniugale in ragione del 50%; 5) dichiarare che il figlio
non risulta economicamente indipendente e quindi disporre che il padre provveda PE al suo mantenimento ordinario mentre per quanto riguarda le spese straordinarie si chiede che la madre contribuisca in ragione del 50%; 6) disporre che l'Assegno Unico famigliare relativo al figlio venga assegnato al padre in ragione del 100%; 7) rigettare la richiesta di disporre in capo al marito l'obbligo di corresponsione di un assegno mensile quale contributo al mantenimento della moglie;
8) disporre che l'autoveicolo BMW di proprietà del marito continui ad essere in uso allo stesso;
9) disporre che l'autoveicolo Fiat 500 di proprietà del marito venga restituito dalla moglie al signor;
10) disporre che il motoveicolo Yamaha intestato alla moglie venga Controparte_1 asportato dalla casa coniugale e utilizzato dalla signora 11) disporre che la Parte_1 signora restituisca al marito l'importo di € 4.931,87 quale differenza tra Parte_1
l'importo prelevato dalla stessa in data 05.09.2024 di € 14.797,60 e l'importo di 1/3 del conto corrente pari ad € 9.865,73; 12) respingere ogni altra richiesta della signora ivi compresa quella relativa all'anello di diamanti non in possesso del marito Parte_1 così come quella di altri beni famigliari;
13) respingersi ogni altra domanda avversaria;
14) con vittoria di anticipazioni, contributo unificato, compensi e spese generali oltre IVA e CPA in favore del signor In via istruttoria, A- il resistente si oppone Parte_1 all'ammissione dei seguenti capitoli di prova orale dedotti dalla ricorrente: (…) B- si ribadisce la richiesta di ammissione di prova testimoniale sulle circostanze già indicate in comparsa di costituzione che si ritrascrivono:
1. Vero che non ha mai Parte_2
pagina 4 di 22 avuto l'iscrizione a telegram? 2. Vero che sono dipendente della Fiocchi e che da oltre vent'anni conosco il signor 3. Vero che ho chiesto al signor Controparte_1 di venire a vedere la mia nuova casa di Torre de' Busi e che lo stesso si è recato Parte_1 in visita da me il 31 marzo 2023? 4. Vero che il signor è tornato da me in visita Parte_1 il 15 settembre 2023 e che in tale occasione abbiamo aspettato anche mio marito signor
5. Vero che anche mio marito è conoscente del signor Parte_3 Controparte_1 da circa dodici anni? 6. Vero che con la signora ho parlato qualche Parte_1 volta al telefono negli anni precedenti il 2024? 7. Vero che il signor Controparte_1 nel corso degli anni 2023 e 2024 mi ha posto a conoscenza della situazione creatasi nella sua famiglia per il fatto che la moglie sosteneva che lo stesso avesse un rapporto extraconiugale con me? Si indica a testimone sui capitoli da 1 a 7 la signora Pt_2 residente in [...];
8. Vero che conosco il signor
[...] da circa dodici anni e che lo stesso lavora presso la società Fiocchi Controparte_1 di Lecco dove lavora anche mia moglie da oltre vent'anni? 9. Vero che con il signor si è instaurato un rapporto di conoscenza per il quale è stato invitato Controparte_1 presso la mia nuova abitazione di Torre de' Busi? 10. Vero che mia moglie mi ha informato che il signor sarebbe venuto a visitare la casa il 31 marzo 2023? 11. Controparte_1
Vero che mia moglie mi ha informato dell'incontro del 15 settembre 2023 al quale ho desiderato essere presente anch'io per un caffè con il mio conoscente
[...]
Si indica a testimone sui capitoli da 9 a 11 il signor residente in [...]. 12. Vero che in data 26.8.2025 le mie zie e mi hanno invitato a prendere posizione contro mio padre? 13. Vero che Persona_3 in tale occasione ho risposto alle mie zie che avrei riferito ai Carabinieri quanto effettivamente successo? 14. Vero che in data 17.12.2024 mi trovavo presso l'abitazione di mia madre in Lecco e in tale occasione è stato più volte aggredito verbalmente da mia Per_ madre e soprattutto dalle mie zie e e invitato a lasciare il padre e Per_3 abbandonare la casa di Cisano Bergamasco? 15. Vero che a seguito di tale fatto il 18 dicembre 2024 ho scritto alla legale di mio padre affinché informasse mia madre che desideravo frequentarla ma in un luogo diverso dalla sua attuale abitazione e non alla presenza delle mie zie o parenti o amici di mia madre? 16. Vero che dal 17.12.2024 al 24 marzo 2025 non ho visto mia madre e in tre occasioni si è rifiutata di vedermi? 17. Vero che i litigi tra i miei genitori sono iniziati nel settembre 2023 causati da mia madre che imputava a mio padre una relazione con altre donne? 18. Vero che in un'occasione avevo accompagnato mio padre presso un Centro Commerciale e al nostro rientro mia madre insinuava che mio padre era andato in questo Centro per incontrarsi con un'altra donna nonostante io precisassi che ero sempre stato con lui e che non avevamo avuto contatti con altre persone? 19. Vero che in tale occasione mia madre è andata a parlare con una commessa del negozio del Centro Commerciale per avere conferma della sua affermazione non convinta di quanto da me confermato? 20. Vero che negli ultimi tempi e prima dei fatti del 25.08.2024 mia madre ha più volte contestato a mio padre una relazione con una donna che abita al piano superiore del nostro condominio? 21. Vero che in data 25.08.2024 sono rientrato in auto con mio padre e che lo stesso mi ha fatto
pagina 5 di 22 notare che le tende del locale stireria erano state spostate e comunque aperte? 22. Vero che mio padre rientrando in casa ha chiesto a mia madre il motivo di tale spostamento della tenda e se intendeva spiarlo? 23. Vero che sono a conoscenza che mia madre ha graffiato mio padre in alcune occasioni sempre a causa dei litigi derivanti dalle sue contestazioni a mio padre di rapporti extraconiugali? 24. Vero che sono a conoscenza che mia madre ha chiesto a mio padre, in più occasioni, di fotografarsi e di fotografare il luogo in cui si trovava per avere conferma che non si intrattenesse con altre donne? 25. Vero che durante la cena del 25.8.2024 mia madre si è messa a piangere disperatamente sostenendo che mio padre aveva una relazione con la ragazza del piano superiore? 26. Vero che in tale occasione mio padre usciva a piedi per evitare ulteriori discussioni con mia madre e quest'ultima si metteva ad urlare contro di me sostenendo che davo sempre ragione a mio padre e mai a lei? 27. Vero che mio padre ritornava in casa invitando mia madre a smetterla di insultarmi? 28. Vero che mi sono ritirato in camera mia e che un attimo dopo sentendo un rumore sono ritornato nel corridoio dove mio padre mi ha invitato a chiamare il 112 in quanto mia madre si era fatta male? Si indica a testimone sui capitoli da 12 a 28 il signor residente in [...]
Bergamasco, Via Giuseppe Mazzini n. 26/A; 29. Vero che sono a conoscenza dei rapporti tra mio fratello e mia cognata ed in particolare che la stessa Controparte_1 Pt_1 contesta al marito delle relazioni extraconiugali? 30. Vero che questa situazione è in essere da circa due anni? 31. Vero che sono a conoscenza che mio fratello si fotografava e fotografava il luogo in cui si trovava, su richiesta della moglie, ad evitare contestazioni da parte di quest'ultima? 32. Vero che mio fratello mi ha riferito che negli ultimi mesi la moglie continuava a telefonargli anche durante i turni di lavoro e che questo comportamento lo stava mettendo in difficoltà con la Fiocchi Spa e i suoi colleghi di lavoro? 33. Vero che il 17 dicembre 2024 mio nipote mi ha chiamato PE telefonicamente agitato e spaventato e mi ha riferito dell'aggressione verbale da parte Per_ delle zie e ? Si indicano a testimoni sui capitoli da 29 a 33 la signora Per_3 Tes_9 residente in [...] e la signora
[...] Testimone_10 residente in [...]. 34. Vero che nella notte tra il 25 e il 26 agosto 2024 sono stato al telefono diverse ore con il mio collega che si Controparte_1 trovava posteggiato nel parcheggio del a Lecco il quale mi ha riferito le circostanze Pt_4
e i fatti di quanto successo a casa con la moglie Si indicano a testimoni il signor Pt_1
residente in [...] e il signor residente Tes_11 Tes_12 in Pasturo, Via Alessandro Manzoni n. 95. 35. Vero che abito nel condominio di Via Giuseppe Mazzini n. 26/a a Cisano Bergamasco e che ho sentito più volte la signora urlare contro il figlio lamentando che quest'ultimo non la Parte_1 PE sostenesse nei confronti del padre? Si indica a testimone la signora Testimone_13 residente in [...]. Si chiede inoltre che il figlio venga sentito anche sulla seguente ulteriore circostanza: 36. Vero Testimone_8 che a partire dal mese di settembre 2023 i rapporti tra i miei genitori sono diventati abbastanza tesi e questo fondamentalmente è dovuto al fatto che mia madre aveva il dubbio che mio padre avesse un'altra donna nonostante mio padre continuasse a
pagina 6 di 22 confermare di non aver mai avuto rapporti extra coniugali. Mia madre ha continuato, in tutti questi mesi, a sostenere questa circostanza ed a insinuare, tutte le volte che mio padre usciva anche accompagnato da me, che si incontrasse con altra donna. Mia madre era inoltre convintissima che mio padre, ad un certo orario del mattino, si incontrasse con una donna che abita nel nostro stesso condominio, al piano superiore e non ha mai voluto accettare le spiegazioni di mio padre? (…) Il resistente si riserva ulteriori difese a sensi di legge” (v. nota depositata il 17/06/2025).
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/01/2025, premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con a Lecco in data 10 Controparte_1 ottobre 1992, dalla cui unione è nato il figlio , oggi maggiorenne – si rivolgeva PE all'intestato Tribunale chiedendo di: pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito in capo al marito;
porre a carico di quest'ultimo il versamento di una indennità di occupazione per il fatto di continuare ad abitare presso la casa coniugale, cointestata tra i coniugi;
dichiarare il figlio , trentenne, economicamente indipendente o, in via PE subordinata, di porre a carico esclusivo del marito l'obbligo di provvedere al suo mantenimento;
porre a carico del convenuto l'obbligo di versare un assegno di mantenimento per la moglie di euro 1.000 al mese;
disporre che l'autovettura BMW sarebbe rimasta in uso al marito, mentre l'autovettura Fiat 500, parimenti intestata a sarebbe rimasta in uso alla moglie con oneri di bollo e assicurazione Controparte_1
a carico della ricorrente;
infine, ordinare al convenuto la restituzione dell'anello di diamanti donato alla ricorrente in occasione del venticinquesimo anniversario di matrimonio, unitamente a tutti gli altri gioielli d'oro rimasti presso l'abitazione coniugale.
Con comparsa di risposta depositata in data 05/03/2025 si costituiva in giudizio
[...] chiedendo, in via principale, di dichiarare la separazione personale dei CP_1 coniugi con addebito in capo alla moglie, nonché di assegnare al convenuto la casa coniugale al fine di continuare ad abitarvi insieme al figlio , non ancora PE economicamente indipendente, e di porre a carico del medesimo convenuto l'obbligo di provvedere al mantenimento diretto del figlio con ripartizione tra i genitori delle spese di natura straordinaria;
chiedeva, quindi, di rigettare ogni altra domanda avente ad oggetto il versamento dell'indennità di occupazione della casa coniugale, così come il versamento un assegno di mantenimento in favore della moglie;
chiedeva, infine, di condannare la ricorrente alla restituzione dell'autoveicolo Fiat 500, intestato al convenuto, atteso che la moglie avrebbe potuto utilizzare il motociclo Yamaha a lei intestato, e comunque di condannare la ricorrente alla restituzione della somma di denaro pari ad euro 4.931,87, indebitamente sottrattagli, respingendo ogni avversaria domanda residua, compresa quella relativa alla restituzione dell'anello di diamanti.
pagina 7 di 22 All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 08/04/2025, il Giudice delegato si asteneva dal procedere al tentativo di riconciliazione dei coniugi ex art. 473-bis.42 c.p.c. e interrogava separatamente le parti. Più in particolare, sentita liberamente, la ricorrente dichiarava testualmente quanto si reputa utile riportare di seguito: “fino a poco tempo fa i rapporti con erano buoni, adesso mio figlio ha deciso di incontrarmi solo se è il PE padre ad accompagnarlo. Visto che io sono terrorizzata all'idea di incontrarlo non ho la possibilità di incontrare mio figlio, che sento telefonicamente. È quattro mesi che non lo vedo più, dal 17 dicembre che non lo vedo più. dal 17 dicembre non mi ha neanche PE più chiamato al telefono, sono io che lo contatto telefonicamente per sapere come sta. Il 17 dicembre c'è stata una discussione, probabilmente mio figlio viene manipolato dal padre. Mio figlio andava in bagno e chiamava la zia per farsi venire a prendere, da allora io non l'ho più visto. Discutevamo sul discorso della “fiducia”, ogni cosa che io facevo e dicevo sulla mia vita personale lui riferita tutto al padre. Io gli chiedevo di restarne fuori, invece lui con questi atteggiamenti rema tutto dalla parte del padre;
PE riferisce qualsiasi cosa al padre, anche discussioni avute in famiglia, diversamente quello che succede a casa di mio marito non mi viene raccontato da . si è laureato PE PE in lingue e letterature straniere nel novembre 2023 e adesso è in cerca di occupazione;
io lo sprono a trovare un'occupazione lavorativa affinché si possa rendere autonomo e poi lo sento per sapere se sta bene, se mangia, se continua ad andare in palestra e se continua nella ricerca del lavoro;
mi ha detto che è andato a fare un concorso per PE
l'amministrazione Comunale a Lecco, ma non mi ha detto il giorno in cui avrebbe sostenuto questo concorso, cosa che invece aveva fatto quando ne aveva fatto un altro a Bergamo;
comunque mi ha detto che entrambi non sono andati bene. Mio figlio rientrando nelle categorie protette avrebbe più opportunità di trovare lavoro. Io penso che mio figlio sia disoccupato perché gli manca la motivazione e si è adattato alla situazione. Penso che lui faccia affidamento sul fatto di poter continuare a vivere con il papà che lo mantiene. Da un anno e mezzo a questa parte ha avuto un'unica PE esperienza lavorativa in un Hotel a Bergamo, per tre settimane, dove ha lavorato come interprete e receptionist all'accoglienza. Era un contratto di lavoro per tre settimane. Comunque, erano tre settimane di prova terminate le quali il rapporto non è proseguito.
si è iscritto all'università forse nell'anno 2019, penso che si sia laureato nei tempi. PE
Mia mamma mi ha accolto ma vorrei trovarmi io una mia sistemazione;
sto bene da mia mamma, mi dice che “non mi sbatte fuori di casa”, ma io ho bisogno del mio spazio. Mi manca una lavatrice, una doccia, qualsiasi cosa. La casa cointestata è gravata da mutuo e io continuo a pagare la mia quota, faccio un giroconto sul conto cointestato sul quale viene addebitata la rata del mutuo. Io al momento non voglio acquistare un immobile, ma di certo vorrei andare via dalla casa di mia mamma. Io ho aperto un conto corrente personale presso la Banca di Desio verso settembre 2024; al momento ho sul conto corrente circa 16.000 euro. Per me è importante che mi venga riconosciuto un assegno di mantenimento, questo anche se la casa non dovesse essere assegnata a mio marito. A me interesserebbe poi avere il mio 50% della casa”. Interrogato separatamente,
[...] dichiarava testualmente: “ dal 26 agosto sta abbastanza bene, è molto CP_1 PE
pagina 8 di 22 più sereno perché prima c'erano continue discussioni dove ho sempre tentato di tenerlo fuori. Ci sono stati problemi anche con la famiglia di mia moglie, soprattutto quel 17 dicembre 2024 quando , contro la sua volontà, è stato trattenuto in casa di mia PE moglie, non gli è stato permesso di uscire, gli è stato portato via il cellulare e per un'ora e mezza, prima mia moglie e poi le sorelle di quest'ultima, gli chiedevano come mai lui avesse preferito restare con me anziché andare con la madre, e tentavano di convincerlo a stare con la madre. Poi, dopo un'ora e mezza, è riuscito a chiamare mia sorella che è andato a prenderlo;
dopo quel fatto mio figlio si è dovuto sottoporre a sedute di psicoterapia che ha finito qualche settimana fa;
durate una seduta dallo psicologo sono stato anche io presente perché il terapeuta ha voluto conoscermi. Mio figlio adesso è tranquillo ed è in grado di affrontare la situazione. Mio figlio dopo quella situazione ha scritto al mio avvocato chiedendo di non andare più a casa dove abita adesso sua madre e di poter decidere lui i tempi e i luoghi dove incontrarla. La madre ha tentato di vederlo alle sue condizioni e mio figlio due volte non ha voluto vederla. Mia moglie diceva che ero io che dettavo le condizioni con le quali avrebbe potuto vedere ma così non è. PE
Una volta si è presentata fuori dalla palestra frequentata da mio figlio, lui si è messo a parlare con lei qualche minuto e poi ha rifiutato un passaggio in stazione che la mamma gli aveva offerto e poi mi raccontava che aveva avuto paura di essere nuovamente trattenuto contro la sua volontà. , proprio perché ha compreso quello che è PE successo quest'estate tra me e mia moglie, ha deciso di stare con me. Io non l'ho manipolato contrariamente a quello che dice mia moglie. ha risposto ai parenti PE che lui non ha paura di me. sta cercando lavoro;
ha fatto anche domande per PE concorsi, ha fatto alcuni colloqui, ma probabilmente a causa della sua disabilità non è ancora riuscito a trovare un lavoro. Subito dopo il fatto dell'estate scorsa mi è stata ritirata l'arma. Grazie al mio datore di lavoro ho potuto continuare a svolgere ancora attività lavorativa;
il mio capo mi diceva che gli serviva una persona di fiducia quindi riuscivo a svolgere l'attività di prima senza arma. Io dal 14 agosto prossimo sarò in pensione, ma ci sono tre mesi di finestra e quindi inizierò a prendere la pensione dal primo gennaio 2026. Ho euro 22.000 lordi circa di Tfr depositati nel Fondo Cometa. Attualmente sul mio conto corrente ho circa euro 16.500 e sul conto corrente cointestato circa euro 1.000. Mia moglie versa periodicamente le somme necessarie per pagare la sua parte di mutuo e le spese. Non so a che punto è il procedimento penale. La pensione ammonterà a circa 1.800 euro netti. Il mio attuale stipendio è tale perché faccio molte ore di lavoro straordinario, notturno e festivo. Io non sarei disposto a versare nulla per il mantenimento di mia moglie perché mio figlio è a esclusivo carico mio e perché mia moglie lavora otto ore e non versa niente per il mantenimento di rispetto al quale PE comunque io non voglio chiedere niente. Io ho proposto l'acquisto della sua parte di proprietà della casa, proponendo un prezzo che teneva conto dei soldi in più che avevo messo io”.
Autorizzati i coniugi a vivere separatamente, con ordinanza emessa fuori udienza in data 11/04/2025, il Giudice delegato adottava i provvedimenti temporanei e urgenti di cui pagina 9 di 22 all'art. 473-bis.22 c.p.c. e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza cartolare del 19/06/2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa.
Precisate le conclusioni come sopra riportate e discussa per iscritto la causa, con ordinanza resa fuori udienza in data 19/06/2025, la decisione veniva rimessa al Collegio.
Così riassunti brevemente le domande e i fatti di causa, il Collegio rileva, preliminarmente, che dal punto di vista istruttorio la controversia è pienamente matura per la decisione, posto che il materiale probatorio versato in atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, stante l'inammissibilità delle istanze di prova orale articolate dalle rispettive difese, vertenti su circostanze, in parte, inconcludenti o irrilevanti ai fini del decidere, in parte su circostanze incontestate oppure valutative e, comunque, tutte superflue alla luce della documentazione versata in atti e di quella trasmessa a questo Ufficio dalla Procura della Repubblica presso questo Tribunale con riferimento al procedimento penale iscritto a carico di per quanto meglio verrà illustrato nel prosieguo. Controparte_1
Alla luce delle emergenze in atti, va dunque dichiarata l'inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
Ciò detto, prima di affrontare il merito delle questioni controverse, preme al Collegio ricordare il principio di diritto in base al quale il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla sua formazione, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto (cfr. Cass. n. 29730/2020; Cass. n. 26517/2024).
Venendo al merito, le questioni controverse sulle quali il Tribunale è chiamato a pronunciarsi attengono esclusivamente alla domanda di addebito della separazione reciprocamente avanzata dai coniugi, alla domanda di mantenimento del figlio maggiorenne avanzata dal convenuto con la conseguenziale richiesta di assegnazione a sé della casa coniugale cointestata tra le parti e, infine, alla domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. avanzata per sé dalla parte ricorrente. Come già rilevato d'ufficio dal Giudice delegato, infatti, debbono dichiararsi inammissibili nella presente sede le domande reiterate dalla difesa del convenuto ai punti 8, 9, 10 e 11 delle conclusioni sopra richiamate, aventi ad oggetto richieste di natura restitutoria di somme di denaro e beni mobili registrati, trattandosi di azioni che vanno promosse nelle forme del rito ordinario di cognizione e che non possono essere attratte al rito unico in materia di persone, minorenni e famiglie disciplinato agli artt. 473-bis e seguenti c.p.c.
pagina 10 di 22 Ebbene, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, in conformità alle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero.
Le deduzioni contenute nei rispettivi atti di parte, le circostanze emerse dalla trattazione della causa e le reciproche domande di addebito avanzate dai coniugi dimostrano, in modo inequivocabile, che la prosecuzione della convivenza matrimoniale è divenuta da tempo intollerabile ai sensi dell'art. 151, primo comma c.c.
Va, pertanto, dichiarata la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio concordatario a Lecco il Controparte_1
10/10/1992.
Deve ora essere esaminata la domanda di addebito della separazione avanzata reciprocamente dalle parti.
Si deve premettere che l'odierna ricorrente pone a fondamento della propria domanda di addebito il fatto che, dopo un primo periodo di vita matrimoniale a Lecco, i coniugi si trasferivano a Cisano Bergamasco acquistando un immobile in comproprietà; che, tuttavia, a partire dall'anno 2023, il rapporto tra la coppia iniziava a deteriorarsi fino a divenire insostenibile e a creare grave pregiudizio alla serenità del figlio; che, più in particolare, quell'anno, la ricorrente rinveniva presso l'abitazione coniugale effetti personali e orecchini da donna che non le appartenevano, oltre ad alcuni blister di pastiglie AL MY (farmaco comune al Viagra) mai utilizzate dai coniugi nei rapporti intimi;
che, peraltro, ella scopriva uno scambio di emoticon amorose e audio avvenuto tra il marito e un'altra donna, rinvenuto su un dispositivo mobile del in disuso;
che, Parte_1 in quel periodo, la ricorrente notava un frequente ed inusuale utilizzo del cellulare da parte del marito, chiuso nel bagno dell'abitazione o in toilette pubbliche;
che, inoltre, grazie all'applicazione mobile BMW installata sull'autovettura del coniuge, ella scopriva anche che quest'ultimo, numerose volte e anche per alcune ore, si era recato nei pressi dell'abitazione di un'altra donna;
che, oltre alla relazione extraconiugale, l'affectio coniugalis veniva meno a causa della condotta autoritativa, prevaricatrice, minacciosa e violenta, dapprima verbalmente e psicologicamente e poi, successivamente, da circa il mese di novembre 2023, anche fisicamente; che, infatti, il era solito usare Parte_1 epiteti contro la moglie, quali troia, figlia di puttana, oltre a rivolgerle espressioni denigratorie come dirle che faceva schifo e che da sola non sarebbe riuscita a sostentarsi economicamente, con la minaccia che qualora ella avesse chiesto la separazione lui gli avrebbe messo contro il figlio, che gliela avrebbe fatta pagare e che sarebbe rimasta sola ed abbandonata anche dalla propria famiglia di origine; che in numerose occasioni il aveva esercitato violenza psicologica nei confronti della coniuge, accusandola Parte_1 di essere pazza, colpevolizzandola rispetto al figlio, escludendola dal ménage familiare, agendo come un padrone e minacciando di abbandonarla; che, peraltro, in due occasioni il aveva anche sputato addosso alla moglie in segno di totale disprezzo e che, Parte_1
a seguito degli episodi di aggressione fisica, lui era solito colpevolizzare lei dell'accaduto e minimizzare gli stessi dicendo che “se avesse voluto veramente farle del male l'avrebbe mandata al Pronto Soccorso”; che, peraltro, la ricorrente veniva sottoposta a numerose pagina 11 di 22 intimidazioni e a un controllo ossessivo da parte del marito, che la pedinava al fine di controllarne gli spostamenti e impedendole di coltivare liberamente le proprie relazioni parentali, amicali e lavorative con il palese intento di isolarla; che, al fine di controllare se la moglie si recava effettivamente al lavoro, il contattava con numerose Parte_1 telefonate la sede per averne conferma o, quando il marito effettuava il turno di lavoro notturno, la chiamava anche venti/trenta volte per verificare che si trovasse presso l'abitazione; che, peraltro, numerose erano state le aggressioni fisiche in danno della moglie, consistite in prese al collo con tentativi di soffocamento, sopraffazioni fisiche e strattonamenti al corpo che cagionavano ecchimosi; che, inizialmente, molte di queste aggressioni non venivano né refertate né denunciate dalla odierna ricorrente, per timore di conseguenze peggiori e per il timore di ripercussioni sulla vita lavorativa del coniuge, essendo il una guardia giurata titolare di porto d'armi presso la Fiocchi Parte_1
Munizioni S.p.a. di Lecco;
che, tuttavia, gli episodi di violenza psicologica e fisica erano numerosi, generati da futili motivi o dalla richiesta di spiegazioni della moglie rispetto al sospetto di relazioni extraconiugali, episodi caratterizzati da una escalation di aggressività negli ultimi tempi;
che, infatti, particolarmente grave era l'episodio avvenuto in data 25/08/2024, quando il alla presenza del figlio , aggrediva Parte_1 PE fisicamente la moglie e intervenivano sia i Carabinieri sia il personale del 118; che già nel marzo 2024 la ricorrente si rivolgeva al “Telefono Donna” di Lecco e, solo più avanti, al fine di tutelare la propria incolumità psico-fisica, ella si vedeva costretta a sporgere denuncia-querela contro il marito, denuncia da cui scaturiva il procedimento penale iscritto al n. 9531/2024 r.g.n.r. presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo;
che tale situazione aveva generato nella ricorrente un malessere psicofisico ed emotivo, portandola a perdere peso e a soffrire di ansia, tanto da rivolgersi ad alcuni specialisti anche per avere un supporto psicologico;
che, nonostante la ricorrente avesse deciso di allontanarsi dalla casa coniugale cointestata tra i coniugi, proprio per sottrarsi alle condotte del marito, quest'ultimo continuava ad inviarle messaggi minatori ed accusatori con i quali la colpevolizzava per la crisi coniugale.
Di contro, nel costituirsi in giudizio, il convenuto contestava quanto ex adverso dedotto asserendo che i litigi tra le parti iniziavano nel settembre 2023 a seguito di una forma di gelosia che la moglie manifestava verso il marito;
più in particolare, affermava che gli orecchini rinvenuti presso il domicilio coniugale potevano essere un regalo da parte della propria madre, mentre il blister di pastiglie era stato acquistato dalla nel mese Parte_1 di maggio 2022 e il farmaco veniva assunto da lui sporadicamente, in casi di “ansia” derivanti da una infezione contratta anni prima. Precisava che la sig.ra con cui la Pt_2 moglie sospettava esservi stata una relazione extraconiugale è una sua collega di lavoro, tanto che per rassicurare la moglie l'odierno convenuto le aveva anche fornito il numero di telefono di questa persona;
non negava di essersi recato personalmente presso l'abitazione della sig.ra ma precisava di esservi andato solo per vedere la casa nuova Pt_2 che costei aveva acquistato. Sosteneva che, con il tempo, le condotte della moglie peggioravano, ma negava di essersi mai rivolto alla consorte usando frasi offensive, essendo stata, invece, la ad avergli rivolto frasi del seguente tenore: “pensa a Parte_1
pagina 12 di 22 quanto sei figlio di puttana, mi fai solo schifo, va bene? tu mi fai solo schifo, schifo, schifo… ”; che, comunque, l'odierno convenuto mai aveva assunto una condotta autoritaria e prevaricatrice né compiuto atti di violenza fisica, a differenza della moglie che, in più occasioni, ha tentato di graffiare il marito; che, peraltro, queste discussioni avvenivano davanti al figlio , che il padre cercava di non coinvolgere, mentre la PE moglie e le di lei sorelle cercavano di indurlo a posizionarsi contro di lui tentando di convincerlo affinché abbandonasse la casa familiare;
che, peraltro, sentito a sommarie informazioni ad agosto 2024, il figlio riferiva ai Carabinieri che i litigi erano PE causati dalla madre in quanto convinta che il padre avesse una relazione extraconiugale;
che, in ogni caso, egli non aveva mai inviato alla moglie messaggi minatori, essendo stata quest'ultima, invece, ad aver effettuato numerose telefonate sulla sua utenza telefonica.
Così riassunti brevemente i fatti dedotti da ciascuna parte, in punto di diritto, pare utile ricordare che la dichiarazione di addebito della separazione implica l'imputabilità al coniuge di un comportamento specifico contrario ai doveri matrimoniali, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto di coniugio. Affinché possa essere addebitata ad uno, o ad entrambi i coniugi, la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale non basta che questi abbia posto in essere una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza. La Suprema Corte, al riguardo, ha ribadito in più occasioni che la pronunzia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo pur sempre necessario accertare se tale violazione abbia assunto una efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza e che, pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunziata la separazione senza addebito (ex multis, Cass. n. 13431/2008). Sul piano dell'onere della prova, spetta a colui che formula la relativa domanda provare tanto l'effettiva violazione dei doveri nascenti dal matrimonio da parte dell'altro coniuge, quanto il rapporto di efficienza causale tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi della intollerabilità della convivenza (ex multis, Cass. n. 8873/2012), mentre chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha l'onere di provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, ossia l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata condotta violativa degli obblighi coniugali (cfr. Cass. n. 2059/2012; Cass. n. 16691/2020; Cass. n. 16735/2020).
Così delineati i principi generali in materia di addebito della separazione, è però il caso di ricordare che laddove un coniuge si sia reso responsabile di violenze fisiche o morali ai danni dell'altro, tale condotta costituisce una violazione talmente grave ed inaccettabile dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sola, non solo la pronuncia di separazione personale ma anche la dichiarazione di addebitabilità all'autore sì da esonerare il giudice dal dover “comparare” con esse il comportamento del coniuge che ha subito le violenze, trattandosi di atti lesivi della pari dignità della persona che, in ragione pagina 13 di 22 della loro gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr. Cass. civ. sez. VI, 19/02/2018, n. 3925) restando irrilevante anche l'eventuale posteriorità temporale della condotta violenta rispetto al manifestarsi della crisi matrimoniale, per via della sua incidenza causale preminente rispetto a qualsiasi causa preesistente di crisi dell'affectio coniugalis (cfr. Cass. civ. sez. VI, 22/03/2017, n. 7388; Cass. civ. sez. I, 24/10/2022, n. 31351; Cass. n. 11631/2024). In altri termini, le violenze integrano atti comparabili solo con comportamenti omogenei e ad esse va attribuita una incidenza causale preminente rispetto ad eventuali preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis (cfr. Cass. n. 22294/2024; Cass. n. 31351/2022). I giudici di legittimità hanno poi affermato che, ai fini dell'addebitabilità della separazione, è sufficiente che venga provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (cfr. Cass. n. 22294/2024; Cass. n. 433/2016).
Ciò chiarito, nella presente causa separativa, è fondata la domanda di addebito avanzata dalla moglie nei confronti del marito per essersi costui reso responsabile di atti di violenza fisica e psicologica.
La prova della violenza fisica perpetrata da ai danni della moglie si Controparte_1 ricava, anzitutto, dal referto del pronto soccorso del Policlinico San Pietro, datato 25/08/2024, da cui si apprende che veniva condotta in ospedale in Parte_1 ambulanza a seguito di aggressione fisica avvenuta tra le mura domestiche quello stesso giorno, verso le ore 21:00; la paziente veniva dimessa con una prognosi di 10 giorni e la diagnosi di politrauma in seguito a violenza fisica (v. doc. 10 fasc. ricorrente). Unitamente al referto medico, la difesa della ricorrente documentava, attraverso alcune fotografie, le ecchimosi sul volto e sul corpo, nonché il pavimento di casa imbrattato di sangue dopo che veniva colpita dal marito e spinta contro un appendiabiti che le Parte_1 causava una lacerazione alla nuca (v. doc. 11), dinamica dei fatti confermata da
[...] alle forze dell'ordine intervenute quella stessa sera al domicilio coniugale (v. CP_1 atti fascicolo penale depositato sul p.c.t. il 03/02/2025).
In aggiunta a questi elementi indiziari circa la violenza fisica agita dall'uomo nei confronti della moglie, vi sono le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dal figlio maggiorenne che, sentito a sommarie informazioni nell'ambito del procedimento Testimone_8 penale iscritto a carico del padre, raccontava che la sera del 25 agosto, poco prima delle ore 21:00, il padre si accorgeva che le tende del locale stireria erano state spostate o comunque aperte, per cui il padre iniziava a contestare alla madre questo fatto dicendo che era stata lei, asserendo di spiarlo da quella camera quando lui esce o va a prendere la macchina;
proseguiva nel racconto dichiarando, testualmente “Io Testimone_8 vedendo disperata mia madre mi giravo verso di lei per spiegare bene il fatto che notavo anch'io la tenda muoversi e che credevo a lei in quanto non l'avevo vista entrare in camera, e mentre parlavamo entrava mio padre che iniziava ad inveire contro di lei. Da questo ne nasceva una discussione sempre più accesa fino ad arrivare alle mani mio padre tirava una testata mentre si spingevano, la stringeva sul muro di camera mia con
pagina 14 di 22 un braccio sul collo, al che mi chiudevo in camera e nel frattempo sentivo un forte colpo e nell'uscire notavo mia madre per terra che sanguinava e del sangue per terra. Mio padre accortosi di quello che aveva appena fatto mi invitava subito a chiamare il 118 e successivamente i carabinieri in quanto voleva autodenunciarsi”. Alla domanda se era la prima volta che assisteva ad un episodio del genere, rispondeva Testimone_8 affermativamente, aggiungendo, però: “…in un'altra occasione verso la fine del mese di ottobre mentre mi trovavo nel corridoio che porta alle camere sentivo i miei genitori che litigavano e a un certo punto sentivo mia mamma che chiedeva aiuto con una voce strozzata ed è finita lì” (v. verbale s.i.t. del 26/08/2024).
Dunque, contrariamente a quanto dichiarato in atti da – che ha Controparte_1 categoricamente negato di aver agito violenza nei confronti della moglie, arrivando persino ad affermare, rispetto all'episodio del 25/08/2024, che nel tentativo di bloccare la moglie, quest'ultima ha sbattuto contro il gancio dell'attaccapanni procurandosi da sola la ferita alla nuca (p. 4 note depositata il 17/06/2025) – il racconto spontaneo del figlio (della cui credibilità non si ha motivo di dubitare essendo stato Testimone_8 indicato come testimone in questo giudizio dal convenuto) descrive la reale dinamica degli avvenimenti, ossia che il padre, indispettito per aver notato le tende spostate, dapprima inveiva contro poi le tirava una testata e, infine, la spingeva Parte_1 contro il muro tenendole il braccio sul collo, condotte di una gravità inaudita che appare superfluo commentare ulteriormente.
Peraltro, stando ai fatti riportati da almeno un altro episodio di violenza Testimone_8 si consumava tra le mura domestiche mentre lui era in casa, avendo raccontato alla polizia giudiziaria di aver sentito in una occasione la voce “strozzata” della madre che chiedeva
“aiuto”, mentre i genitori erano chiusi in camera loro.
Al di là del fatto che appare sorprendente che di fronte ad una richiesta di aiuto, così come di fronte alla propria madre sanguinante, il figlio non abbia assunto spontaneamente alcuna iniziativa per soccorrere la genitrice, in questa sede, appare più che sufficiente quanto ha dichiarato in sede di sommarie informazioni per ritenere fondate le allegazioni di violenza contenute nel ricorso introduttivo, laddove lamentava che, Parte_1 in svariate occasioni, il marito l'aveva strattonata e presa per il collo.
A ciò si aggiunga che la difesa della ricorrente ha prodotto in giudizio uno scambio di messaggi Whatsapp avvenuto tra e la zia (sorella dell'odierna Testimone_8 ricorrente), da cui risulta che già in data 18/03/2024 vi era stato un episodio di violenza, dal momento che scriveva testualmente “… non deve più metterle le mani PE addosso” e, ancora, “non avrei mai pensato finisse così. Sono tranquillo comunque. Basta che non le mette più le mani addosso” (v. doc. 12 fasc. ricorrente).
Ritenute provate le violenze fisiche, dalla trattazione della causa sono emersi indizi plurimi, precisi e concordanti anche di atti di violenza psicologica compiuti da
[...] ai danni della consorte. Innanzitutto, il Collegio rileva che la relazione redatta CP_1 dalla psicologa del Centro Antiviolenza risale a mesi prima dell'episodio avvenuto in pagina 15 di 22 agosto 2024, episodio dopo il quale decideva di abbandonare il tetto Parte_1 coniugale per salvaguardare la propria incolumità (v. doc. 13). Nella documentazione a firma della psicologa del CPS di Bonate Sotto si fa riferimento a un disturbo dell'adattamento con umore depresso e ansia in disturbo acuto da stress, condizione psicofisica del tutto compatibile con un vissuto di violenza come quello descritto in atti dalla donna (doc. 21).
Elementi di riscontro in ordine all'atteggiamento gravemente denigratorio assunto da ai danni della moglie si traggono dalla conversazione avvenuta tra i coniugi, Parte_1 registrata dal marito e prodotta in atti dalla sua difesa (v. doc. 26B fasc. convenuto); ebbene in questa registrazione si sente che interroga la moglie sui Controparte_1 motivi per i quali ella sospetta di essere tradita e, in quel frangente, oltre a mettere alla prova il suo autocontrollo cercando di confonderla e incalzandola con continue domande, tenta di colpevolizzarla facendola sentire inadeguata per il fatto che durante i loro rapporti sessuali non fosse “mai venuta”, recriminandola di avere difficoltà a Parte_1 provare piacere sessuale al punto da offenderla più volte dandole della “frigida”, termine comunemente ritenuto offensivo verso il genere femminile.
Tanto basterebbe per ritenere provato l'atteggiamento oltremodo offensivo e insultante tenuto da ai danni della consorte, ma vi è di più: costituisce fatto Controparte_1 pacifico – poiché incontestato – che il abbia assunto, senza che la moglie lo Parte_1 sapesse, il farmaco AL MY che, notoriamente, viene utilizzato per facilitare l'attività sessuale maschile;
in questo giudizio il convenuto ha tentato vanamente di giustificare l'assunzione di questo farmaco deducendo che serviva per contrastare l'ansia derivante da una infezione contratta da anni prima producendo a comprova alcune prescrizioni farmacologiche dello specialista urologo, tra cui, però, non risulta affatto il farmaco in oggetto (v. doc. 18), sicché la tesi del convenuto è smentita dalla documentazione che lui stesso produce in questo giudizio. Sempre il convenuto, peraltro, produce la trascrizione di una conversazione intercorsa tra i coniugi in cui
[...] spiega alla moglie che questo farmaco gli serviva per essere sicuro di non CP_1 avere problemi a livello sessuale (… li vado veramente in paranoia. La situazione è quella di testa…, v. doc. 21), giustificazione a cui la moglie sembra, in quel momento, convincersi, ma non spiega il motivo per cui abbia dovuto tenere la consorte all'oscuro dell'assunzione di questo farmaco, che, come si è detto, non era stato neppure prescritto dal medico e che ha l'innegabile funzione di facilitare l'attività sessuale. In altri termini, le condotte poco trasparenti del del tutto legittimamente, potevano far sorgere Parte_1 il sospetto nella moglie di un possibile tradimento e la conseguente richiesta di spiegazioni al marito: tuttavia, è appena il caso di precisare che la “colpa” della moglie di aver manifestato una “eccessiva” gelosia – stando alla tesi difensiva dal marito – mai avrebbe potuto giustificare le violenze fisiche e psicologiche perpetrate dal ai Parte_1 danni della consorte.
Considerata l'efficacia causale della condotta tenuta dall'odierno convenuto rispetto alla definitiva rottura del rapporto di coniugio (dopo quell'episodio si Parte_1
pagina 16 di 22 allontanava dalla casa coniugale), alcuna efficacia lesiva pare possa essere attribuita ai
“graffi” che il marito avrebbe subito dalla moglie (circostanza peraltro ammessa da che, sentita a sommarie informazioni, riferiva di aver reagito così Parte_1 quando il marito le sottraeva il cellulare con il quale lei cercava di riprenderlo), non apparendo dei graffi suscettibili di colpire il diritto fondamentale della dignità della persona umana se rapportati alle condotte ben più gravi di cui si è reso responsabile il convenuto.
Per tutti i motivi sopra esposti, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra enunciati, merita accoglimento la domanda di addebito della separazione avanzata dalla moglie, mentre va rigettata la domanda di addebito avanzata da nei Controparte_1 confronti dell'odierna ricorrente.
Venendo alle domande aventi contenuto economico, ad avviso del Tribunale non può trovare accoglimento la richiesta del convenuto di riconoscimento di un contributo al mantenimento (straordinario) del figlio maggiorenne . PE
In punto di diritto pare opportuno ricordare che l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio maggiorenne si estingue nel momento in cui quest'ultimo raggiunge l'autonomia economica, mentre tale obbligo persiste e permane finché il figlio non è nelle condizioni di autosostenersi, perché studente o incolpevolmente non ancora inserito nel mondo del lavoro.
L'art. 337-septies codice civile impone al giudicante di verificare, in concreto, in relazione alla vasta gamma di situazioni che si possono registrare, i presupposti (le «circostanze» da valutare), per il riconoscimento del diritto e, eventualmente, per la quantificazione del contributo. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, “È in questo apprezzamento che ben possono dispiegarsi i principi di ragionevolezza e di autoresponsabilità nel considerare le scelte del figlio, ma anche dei genitori. Come è noto, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è pertanto onere del figlio provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro (cfr. Cass. civ., sez. I, 20 settembre 2023, n. 26875). Questa conclusione è stata ritenuta pienamente coerente con il principio di prossimità o vicinanza della prova, in base al quale la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi o impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost., e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (Cass. civ., sez. I, 22/06/2023, n. 17947). In ragione del principio dell'auto- responsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e pagina 17 di 22 all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa (cfr. Cass. civ., sez. I, 8 giugno 2023, n. 16327; Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 2023, n. 358). I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'auto-responsabilità circoscrivono, dunque, in capo al genitore l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (cfr. Corte App. Milano, Sez. V, sent. 06/02/2025; Corte App. Cagliari, sent. 06/05/2022 n. 224; Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31564/2024; Cass. civ. sent. n.27818/2024; Cass. civ. sent. n. 26875/2023).
Si è osservato, infatti, che in tema di diritto al mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente vanno presi in considerazioni alcuni presupposti, ovvero “l'età del figlio, l'effettivo raggiungimento di competenze professionali e tecniche del figlio, e il suo impegno nel cercare un lavoro”, poiché qualora il figlio, nonostante sia maggiorenne, non riesca a trovare un'occupazione stabile che lo renda economicamente autosufficiente,
“non dovrebbe dipendere dall'obbligo di mantenimento del genitore, ma dovrebbe piuttosto avvalersi degli strumenti sociali per garantire il sostegno al reddito, determinando così che l'obbligazione alimentare all'interno della famiglia dovrebbe essere attivata solo per soddisfare le esigenze più essenziali di vita della persona bisognosa” (cfr. Cass. civ. n. 24731/2024).
Nel caso di specie, il Collegio rileva gravi carenze sul piano probatorio con riguardo all'impegno concretamente profuso da dopo il conseguimento del titolo Testimone_8 di laurea per reperire una attività lavorativa.
Con le memorie depositate ex art. 473-bis.17 c.p.c. il convenuto documentava che il figlio risultava iscritto negli elenchi degli invalidi civili del “Centro per l'impiego di PE
Ponte San Pietro” dalla data del 10/12/2024, senza offrirsi di provare l'impegno effettivamente profuso da nella ricerca di una occupazione lavorativa. Solo dopo PE
l'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti, in particolare, con la memoria depositata in data 17/06/2025 per la discussione della causa, il convenuto ha depositato documentazione ulteriore per fondare la propria domanda di riconoscimento della non autosufficienza economica del figlio, ma tale documentazione deve essere dichiarata inammissibile, in quanto tardivamente prodotta ex art. 473-bis.19 c.p.c. In proposito, il Tribunale è del parere che seppure affetto da disabilità, non possa Testimone_8 essere equiparato ad un minore d'età, in quanto la sua condizione non è così grave ex art. 337-septies, comma 2 c.c. da necessitare una assistenza permanente e continua.
In ogni caso, anche a voler ritenere ammissibile la documentazione prodotta dal convenuto solo in sede di discussione della causa, il Collegio non può fare a meno di osservare che solo dopo l'instaurazione del presente giudizio di separazione
[...] si attivava inviando via mail un gran numero di curricula, mentre, per il Tes_8 pagina 18 di 22 periodo precedente, si riscontrano pochissime richieste di lavoro inoltrate tra il mese di ottobre e dicembre 2024 (doc. 45), circostanza che dimostra come non Testimone_8 si sia sufficientemente impegnato nella ricerca di una occupazione lavorativa, verosimilmente, confidando nel sostegno economico dei genitori sebbene si fosse laureato già da un anno, precisamente nel mese di novembre 2023, alla facoltà di Lingue straniere presso l'Università di Bergamo.
Quanto alle condizioni di salute del figlio, il Collegio osserva come il convenuto non ha assolto all'onere della prova su di lui gravante, essendosi limitato a produrre il verbale di accertamento dell'invalidità datato 21 giugno 2013, dunque, risalente ad oltre 10 anni fa (doc. 19). All'attualità, infatti, non sono state offerte prove sulle effettive condizioni di salute del figlio maggiorenne, che, per quanto riferito pacificamente dai genitori, paiono compromesse solo a livello “motorio”, tanto è vero che le parti decidevano di acquistare una casa nei pressi della stazione ferroviaria di Cisano Bergamasco per consentire al figlio di spostarsi autonomamente con i mezzi pubblici sia verso Lecco sia verso la bergamasca. Rispetto alle condizioni psico-fisiche di si prende atto che, nella nota Testimone_8 scritta di discussione della causa, la difesa del convenuto giunge ad affermare che non vi sono verbali di invalidità più recenti in quanto è invalido, con patologia non più PE revisionabile (p. 7), poiché nel verbale di accertamento di invalidità si leggerebbe che il caso di non è soggetto a “REVISIONE” poiché il ragazzo soffre di una patologia e/o PE menomazione che per sua natura non sarebbe suscettibile di miglioramento. Ebbene, l'argomento utilizzato dalla difesa del convenuto è del tutto fallace, poiché si fonda su una lettura distorta del verbale della Commissione ASL, in cui non c'è affatto scritto che è esonerato da revisione futura ma esattamente il contrario, ossia che Testimone_8 non è esonerato dal doversi sottoporre a future visite di revisione dell'invalidità (“ESONERO DA FUTURE VISITE DI REVISIONE PER L'APPLICAZIONE DEL DM 2/8/2007: NO”); in altri termini, la patologia e/o menomazione fisica e/o psichica riscontrata dalla Commissione nell'anno 2013 in non veniva considerata in forma così Testimone_8 grave da compromettere l'autonomia personale al punto da dare diritto ad un esonero dalle visite di revisione ex D.M. del 02/08/2007 (v. doc. 19).
In definitiva, l'unico dato realmente valutabile dal Collegio è l'età anagrafica di PE
(che quest'anno ha compiuto 30 anni), il fatto che ha conseguito un diploma di laura un anno e mezzo fa e che, seppur portatore di una disabilità motoria per la quale ha diritto ad una pensione di invalidità pari a 300,00 euro al mese, non è affetto da alcun deficit mentale o cognitivo che gli impedisce di svolgere attività lavorativa o di spostarsi autonomamente con l'utilizzo dei mezzi pubblici, proprio come avvenuto durante gli studi universitari e come avviene all'attualità per praticare attività sportiva in palestra (circostanza pacificamente emersa dalla trattazione della causa).
In definitiva, tenuto conto dell'età anagrafica del ragazzo e del tempo decorso dal conseguimento del diploma di laurea, oltre che delle sue condizioni di salute, il Tribunale ritiene che non si possa protrarre ancora all'attualità il diritto del figlio ad esser mantenuto dai genitori ai sensi dell'art. 337-ter c.c.
pagina 19 di 22 Dovendosi ritenere giuridicamente autonomo il figlio maggiorenne, va respinta la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dal convenuto.
In punto di assegno di mantenimento per il coniuge, il Collegio reputa utile premettere che, in base all'art. 156 c.c., “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli artt. 433 e seguenti". In ossequio al disposto normativo, la Corte di Cassazione ha costantemente ribadito alcuni principi, oramai consolidati nel nostro ordinamento, ovvero che: poiché la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, i "redditi adeguati" a cui va rapportato l'assegno di mantenimento sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, occorrendo avere riguardo, ai fini della valutazione del tenore di vita e dell'adeguatezza dei redditi del coniuge richiedente l'assegno, allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi e tenendo conto, quindi, di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro (cfr. Cass. civ. sez. I, n.11494/2024; Cass. civ. n. 952/2023).
Ciò detto, venendo al caso di specie, il Tribunale reputa superflua l'istanza articolata dalla ricorrente ex art. 210 c.p.c. volta ad acquisire le ultime dodici buste paga del convenuto e l'estratto della posizione contributiva relativa all'accantonamento nel Fondo Cometa, posto che, svolgendo i coniugi attività lavorativa dipendente, i loro livello reddituali paiono sufficientemente documentati attraverso la produzione delle dichiarazioni fiscali dei redditi. Dalla documentazione versata in atti emerge che lavora Parte_1 come magazziniera presso una farmacia e che, nell'arco dell'ultimo triennio, ha percepito un reddito mensile medio di 1.650 euro circa (dalla CU2025 risulta un lordo annuo pari a euro 24.998,78, corrispondente ad un netto mensile di euro 1.745,80, già detratte le imposte e rapportato a 12 mensilità; dalla CU2024 risulta un reddito lordo annuo pari a euro 24.300,21; dalla CU2023 risulta un reddito lordo annuo pari a euro 23.219,86, v. doc. 16). La ricorrente, dopo l'allontanamento dalla casa coniugale, ha documentato di aver trovato temporanea ospitalità a casa dei propri genitori, trasferendosi nel piano taverna dell'immobile che, però, è sprovvisto di doccia, vasca da bagno, lavatrice e persino di un armadio per i vestiti (v. doc. 28), ragion per cui dovrà reperire a breve altra soluzione abitativa in locazione, essendo priva di proprietà immobiliari al di là della quota del 50% della casa coniugale oggi occupata dal marito, che vi abita insieme al figlio . infine, PE Parte_1 risulta proprietaria di un motociclo avendo utilizzato, durante la convivenza matrimoniale, l'autovettura Fiat 500 intestata al marito (già titolare di un'altra automobile marca BMW), autovettura di cui però il marito pretende la restituzione in questo giudizio. Infine, come ammesso dal convenuto, la ricorrente ha continuato a versare la quota del 50% della rata di mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale (pari ad attuali 487,74 pagina 20 di 22 euro, v. doc.32 fasc. convenuto).
Quanto alle condizioni del convenuto risulta che il lavora stabilmente come Parte_1 guardia giurata alle dipendenze della Fiocchi S.p.a.; dalla documentazione reddituale risulta che nell'ultimo triennio ha percepito un reddito mensile medio pari a 2.550 euro circa (v. dalla CU2025 risulta un reddito lordo annuo pari a euro 44.001, corrispondente ad un netto mensile di euro 2.655 già al netto delle imposte e rapportato a 12 mensilità; dal Mod.730/2024 risulta un reddito lordo annuo pari a euro 41.520; dal Mod. 730/2023 risulta un reddito lordo annuo pari a euro 40.803); il convenuto risulta intestatario di due autovetture, tra cui la Fiat 500 utilizzata dalla moglie nell'arco della convivenza matrimoniale. Infine, ha documentato di essere gravato da due finanziamenti Controparte_1
(rispettivamente di euro 25,82 mensili con ME e di euro 18,17 mensili con BMW Group, per complessivi euro 44,00 al mese).
Ebbene, considerate le rispettive condizioni economiche e patrimoniali e il “medio” tenore di vita goduto dai coniugi nell'arco della vita matrimoniale in base a quanto emerge dalla trattazione della causa, al fine di colmare il divario esistente tra i coniugi, il Tribunale reputa equo e congruo confermare l'assegno di mantenimento in favore della moglie nella misura già stabilita in via provvisoria dal giudice Parte_1 delegato, il tutto a far data dal deposito del ricorso introduttivo di separazione, ovvero 300,00 euro al mese dalla mensilità di gennaio 2025, oltre rivalutazione annuale ex indici Istat da gennaio 2026.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Essendo risultato totalmente soccombente il convenuto su tutte le domande proposte in questo giudizio, va condannato a rifondere le spese di lite in favore Controparte_1 della ricorrente. Tenuto conto dei parametri “medi” per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e dei parametri “minimi” per la fase decisionale, delle cause di valore indeterminabile di “bassa complessità” ex D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, le spese di causa vanno liquidate in complessivi euro 6.164,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti indicate in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa domanda, eccezione o istanza, così decide:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio concordatario a Lecco il 10/10/1992 (trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune, anno 1992, n.175, parte II, serie A);
pagina 21 di 22 2. addebita la separazione in capo a ex art. 151, comma 2 c.c., Controparte_1
3. rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata dal convenuto;
4. rigetta la domanda avanzata dal convenuto di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne e, per l'effetto, la domanda di Testimone_8 assegnazione della casa coniugale;
5. pone a carico di l'obbligo di versare in favore di Controparte_1 [...] un assegno di mantenimento di euro 300,00 al mese, entro il giorno 20 di ogni Parte_1 mese, a mezzo bonifico bancario, a far tempo dal deposito del ricorso introduttivo (mensilità di gennaio 2025) somma annualmente rivalutabile ex indici Istat (con prima rivalutazione da gennaio 2026);
6. condanna a rifondere, in favore di le spese di Controparte_1 Parte_1 lite della presente causa liquidate in complessivi euro 6.164,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LECCO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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