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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/07/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 874/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott.ssa Sandra Levanti Giudice rel. est. dott.ssa Rosanna Scollo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 874/2024 R.G., promossa da
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Rosario Schembari ricorrente contro
c.f. Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
e con l'intervento del P.M. in sede (che, ricevuti gli atti, nulla ha opposto) -
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.5.2025, parte ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso ed il giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
****
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. depositato in data 28.3.2024 e successivamente notificato, chiedeva la modifica delle condizioni di separazione dalla moglie Parte_1
, condizioni stabilite con sentenza n. 1766/2023 emessa dal Tribunale di Ragusa Controparte_1 in data 27.11.2023, e segnatamente chiedeva la revoca dell'obbligo di esso ricorrente di contribuire1 al mantenimento del figlio maggiorenne (nato il [...]), Persona_1 deducendo la sopravvenuta indipendenza economica di quest'ultimo, in quanto lavoratore 1 L'assegno per il mantenimento ordinario era stato stabilito in € 250,00 al mese. pagina 1 di 3 dipendente presso la ditta avente sede a Ragusa, con una retribuzione Parte_2 pari ad € 6.168,00 nel 2023.
Nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti, CP_1 non si costituiva in giudizio.
[...]
All'udienza del 23.5.2025, veniva assunta la prova testimoniale ammessa, con l'escussione del teste alla stessa udienza, parte ricorrente precisava le Parte_2 conclusioni come da ricorso ed il giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , non costituitasi in Controparte_1 giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza.
Nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
In sede di introduzione del giudizio, infatti, il ricorrente ha prodotto estratto conto previdenziale del 2.2.2024, da cui risulta la prestazione di attività lavorativa, sia pure in CP_2 veste di apprendista, da parte di (nato il [...]), alle Parte_3 dipendenze della S.a.s. Nobile e Costruzioni di Nobile Salvatore, dal 2.5.2022 al 31.5.2022, per la retribuzione di € 572,00, nonché, dal 30.5.2023 al 30.11.2023, alle dipendenze della ditta in veste di apprendista part time, per la retribuzione complessiva di € Parte_2
6.168,00.
Inoltre, in corso di causa, l'escussione del teste ha rivelato Parte_2
l'attualità del rapporto lavorativo in capo al figlio maggiorenne . Parte_3
Il predetto teste, qualificatosi “imprenditore, nell'ambito della ristorazione” e “datore di lavoro di ”, ha infatti dichiarato: “come da busta paga che Parte_3 esibisco, posso dire che è mio dipendente dal 30.5.2023, come apprendista Parte_3 professionale, full time e percepisce mensilmente netti € 1.120,00 circa (ad aprile 2023, € 600,00 in acconto + € 520,00 in busta paga); preciso che, finito il rapporto di apprendistato, il ragazzo avrà di diritto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con una maggiore retribuzione”.
Alla luce di ciò, può dirsi che la perduranza del rapporto lavorativo del figlio, risalente ad oltre due anni or sono, nonché la non esiguità della retribuzione percepita inducono a ritenere, nonostante la natura a tempo determinato del rapporto stesso, che il ragazzo abbia raggiunto un'adeguata capacità di produrre reddito e quindi di mantenersi da sé.
In giurisprudenza si afferma, infatti, che “in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione” (v. Cass. 40282/2021).
pagina 2 di 3 Ne consegue che, a modifica della sentenza di separazione n. 1766/2023 emessa dal Tribunale di Ragusa in data 27.11.2023, va revocato, con decorrenza dalla data del ricorso (28.3.2024), l'obbligo di di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1 [...]
(nato il [...]). Per_1
Data la natura della controversia e attesa la contumacia di parte resistente, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 874/2024 R.G., nella contumacia di , a modifica della sentenza di separazione n. 1766/2023 emessa Controparte_1 dal Tribunale di Ragusa in data 27.11.2023, REVOCA, con decorrenza dal 28.3.2024, l'obbligo di di contribuire al Parte_1 mantenimento del figlio (nato il [...]). Persona_1
DICHIARA irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del Tribunale del 18.7.2025
Il Presidente Dott. Massimo Pulvirenti Il Giudice est. Dott.ssa Sandra Levanti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott.ssa Sandra Levanti Giudice rel. est. dott.ssa Rosanna Scollo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 874/2024 R.G., promossa da
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Rosario Schembari ricorrente contro
c.f. Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
e con l'intervento del P.M. in sede (che, ricevuti gli atti, nulla ha opposto) -
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.5.2025, parte ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso ed il giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
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ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. depositato in data 28.3.2024 e successivamente notificato, chiedeva la modifica delle condizioni di separazione dalla moglie Parte_1
, condizioni stabilite con sentenza n. 1766/2023 emessa dal Tribunale di Ragusa Controparte_1 in data 27.11.2023, e segnatamente chiedeva la revoca dell'obbligo di esso ricorrente di contribuire1 al mantenimento del figlio maggiorenne (nato il [...]), Persona_1 deducendo la sopravvenuta indipendenza economica di quest'ultimo, in quanto lavoratore 1 L'assegno per il mantenimento ordinario era stato stabilito in € 250,00 al mese. pagina 1 di 3 dipendente presso la ditta avente sede a Ragusa, con una retribuzione Parte_2 pari ad € 6.168,00 nel 2023.
Nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti, CP_1 non si costituiva in giudizio.
[...]
All'udienza del 23.5.2025, veniva assunta la prova testimoniale ammessa, con l'escussione del teste alla stessa udienza, parte ricorrente precisava le Parte_2 conclusioni come da ricorso ed il giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , non costituitasi in Controparte_1 giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza.
Nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
In sede di introduzione del giudizio, infatti, il ricorrente ha prodotto estratto conto previdenziale del 2.2.2024, da cui risulta la prestazione di attività lavorativa, sia pure in CP_2 veste di apprendista, da parte di (nato il [...]), alle Parte_3 dipendenze della S.a.s. Nobile e Costruzioni di Nobile Salvatore, dal 2.5.2022 al 31.5.2022, per la retribuzione di € 572,00, nonché, dal 30.5.2023 al 30.11.2023, alle dipendenze della ditta in veste di apprendista part time, per la retribuzione complessiva di € Parte_2
6.168,00.
Inoltre, in corso di causa, l'escussione del teste ha rivelato Parte_2
l'attualità del rapporto lavorativo in capo al figlio maggiorenne . Parte_3
Il predetto teste, qualificatosi “imprenditore, nell'ambito della ristorazione” e “datore di lavoro di ”, ha infatti dichiarato: “come da busta paga che Parte_3 esibisco, posso dire che è mio dipendente dal 30.5.2023, come apprendista Parte_3 professionale, full time e percepisce mensilmente netti € 1.120,00 circa (ad aprile 2023, € 600,00 in acconto + € 520,00 in busta paga); preciso che, finito il rapporto di apprendistato, il ragazzo avrà di diritto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con una maggiore retribuzione”.
Alla luce di ciò, può dirsi che la perduranza del rapporto lavorativo del figlio, risalente ad oltre due anni or sono, nonché la non esiguità della retribuzione percepita inducono a ritenere, nonostante la natura a tempo determinato del rapporto stesso, che il ragazzo abbia raggiunto un'adeguata capacità di produrre reddito e quindi di mantenersi da sé.
In giurisprudenza si afferma, infatti, che “in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione” (v. Cass. 40282/2021).
pagina 2 di 3 Ne consegue che, a modifica della sentenza di separazione n. 1766/2023 emessa dal Tribunale di Ragusa in data 27.11.2023, va revocato, con decorrenza dalla data del ricorso (28.3.2024), l'obbligo di di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1 [...]
(nato il [...]). Per_1
Data la natura della controversia e attesa la contumacia di parte resistente, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 874/2024 R.G., nella contumacia di , a modifica della sentenza di separazione n. 1766/2023 emessa Controparte_1 dal Tribunale di Ragusa in data 27.11.2023, REVOCA, con decorrenza dal 28.3.2024, l'obbligo di di contribuire al Parte_1 mantenimento del figlio (nato il [...]). Persona_1
DICHIARA irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del Tribunale del 18.7.2025
Il Presidente Dott. Massimo Pulvirenti Il Giudice est. Dott.ssa Sandra Levanti
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