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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/07/2025, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1417/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott.ssa Maria Elena Catalano Consigliere
Dott.ssa Antonella Caterina Attardo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1417/2024, promossa in grado d'appello
da
), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Marcello Tortora, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bellizzi (SA), Via
Roma n.132, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
), rappresentata e difesa dagli avv.ti. Maurizio Ferri e Federica Controparte_1 P.IVA_2
Consonni, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, Via Crocefisso n. 5, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : Parte_1
pagina 1 di 9 “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione
Accertare e dichiarare tempestivo e ammissibile il presente giudizio di riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di accoglimento del ricorso per ON posto in essere dalla società
[...]
; Parte_2
Accertare e dichiarare che i servizi di cui si richiede il pagamento del corrispettivo sono stati eseguiti in virtù del contratto di sub-trasporto operativo ad ogni effetto di legge, in quanto le prestazioni ivi indicate nel contratto sono state regolarmente eseguite come accertate nella Sentenza di primo grado;
nella Sentenza di gravame e confermate anche nel giudizio di legittimità dalla Suprema Corte di
ON;
Per effetto dell'avvenuta riconsegna delle merci da parte del sub-vettore CTA al destinatario delle merci accertare e dichiarare che nella fattispecie in esame si è verificato il fenomeno del CP_1 subentro contrattuale disciplinato dagli art.1689 e 1692 cod. civ. Ed invero l'art. 1692 cod. civ. espressamente prevede che il committente dei trasporti è liberato ex lege dal pagamento del corrispettivo dei trasporti nei confronti del vettore che ha eseguito il trasporto Tant'è che il vettore che esegue la riconsegna senza riscuotere il proprio i crediti perde il diritto all'azione nei confronti del committente potendosi rivolgere solo al destinatario delle merci.
Accertare e dichiarare che per l'effetto della avvenuta consegna delle merci il destinatario delle stesse, società può esercitare i diritti derivanti dal contratto di trasporto solo previo pagamento CP_1 delle spese di trasporto dovute al vettore come espressamente prevede l'art. 1689 comma 2 cod. civ.”
Il destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto [2761 comma 1] e degli assegni da cui le cose trasportate sono gravate
[1692]. Nel caso in cui l'ammontare delle somme dovute sia controverso, il destinatario deve depositare la differenza contestata presso un istituto di credito Nella fattispecie in esame la società non ha provato di aver pagato le spese del trasporto e del pari, non ha mai versato le CP_1 somme in contestazione presso un istituto di credito al fine di esercitare i propri diritti nei confronti del sub-vettore per cui a seguito dell'inadempimento vanno rigettate tutte le eccezioni della CP_1 sollevate in danno del sub-vettore CTA.
Per effetto di quanto sopra argomentato condannare la convenuta sopra generalizzata al Controparte_1 pagamento della somma di € 111.087,10 oltre gli interessi moratori a far tempo dalla data del
01/03/2018 e fino all'effettivo soddisfo come indicate nel decreto ingiuntivo n.1221/2018 reso dal
Tribunale di Monza in data 22/02/2018. [RG.14349/2017] in favore della società Parte_2
; Condannare la parte convenuta sopra generalizzata al pagamento delle
[...] Controparte_1 spese legale e compensi professionali al sottoscritto procuratore con attribuzione anche relativamente pagina 2 di 9 ai procedimenti civili avente ad oggetto in medesimo giudizio: 1) Ricorso per decreto ingiuntivo
n.1221/2018 reso dal Tribunale di Monza per €.111.087,10 oltre spese e compensi del monitorio. [RG
14349/2017] 2) Giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo 1221/2018 celebrato davanti al
Tribunale di Monza concluso con la Sentenza n.418/2020 resa dal Tribunale di Monza [RG. 5144/2018 affari civili del Tribunale di Monza] 3) Giudizio di Gravame avanti alla Corte di Appello di Milano concluso con Sentenza n.1372/2021 iscritto al RG. n. 893/2020 affari civili della Corte di Appello
Milano 4) Giudizio avanti alla Suprema Corte di ON avverso la Sentenza n.1372/2021 concluso con l'accoglimento con Sentenza n.6428/2024 del 08/03/2024 RG 18229/2021 affari civile
Suprema Corte di ON;
5) Condannare la convenuta al pagamento delle CP_1 competenze professionali e spese anche relativamente al presente giudizio ex art.392 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore con attribuzione.”.
per Controparte_1
“Piaccia alla Corte Ill.ma, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così giudicare: in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità delle domande dedotte sub.2, 3 e 4 nell'atto di appello nonché la decadenza dell'appellante da ogni ulteriore domanda e istanza istruttoria non precisate in primo grado e comunque non specificamente riproposte nel presente giudizio di gravame. in via principale: rigettare le avversarie domande in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Monza n.418/2020; in via subordinata:
- dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'asserito credito azionato da Parte_1
e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
[...]
- in ogni caso revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo dichiarando che nulla è dovuto ad alcun titolo da a Controparte_1 Parte_2
;
[...]
In via istruttoria:
- ammettere prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che le merci di cui alle bolle allegate sub. doc. 10 che si mostrano al teste consistono in rese editoriali del cui ritiro aveva incaricato CP_1 CP_2
2) Vero che le merci di cui alle bolle allegate sub. doc. 10 che si mostrano al teste sono state consegnate in conformità all'incarico conferito a senza che abbia effettuato alcuna CP_2 CP_1 richiesta di riconsegna al vettore. pagina 3 di 9 Si indicano quali testi, anche ad eventuale prova contraria, i signori e Testimone_1 [...]
, entrambi presso in Cinisello Balsamo (MI), via Bettola 18. Tes_2 Controparte_1
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Parte Su ricorso di (d'ora in avanti, ”), il Tribunale di Monza Parte_1 emetteva decreto ingiuntivo n. 14349/2017, per € 111.087,10, oltre interessi e spese, nei confronti
(d'ora in avanti, ”), quale corrispettivo di plurimi trasporti effettuati a favore di Controparte_1 CP_1 quest'ultima.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, conveniva in giudizio CTA, eccependo CP_1 che il credito era prescritto, e chiedendo, in ogni caso, la revoca del decreto ingiuntivo, non sussistendo asseritamente alcun credito in capo a CTA. L'opponente affermava che tra le parti non era mai intercorso alcun contratto;
che gli importi fatturati da CTA erano invece riferibili a trasporti commissionati da ad una società terza, la (d'ora in avanti CP_1 Controparte_3
“”), che li aveva eseguiti, ed alla quale erano stati corrisposti i relativi compensi.
Si costitutiva CTA, chiedendo il rigetto dell'opposizione; allegando di avere effettuato i trasporti, aventi quale destinataria , e di aver operato quale sub-vettore su incarico di SL&SD. Lamentava CP_1 poi che detti trasporti non le erano stati retribuiti e sosteneva che il corrispettivo era dovuto da , CP_1 quale destinataria della merce, ai sensi degli artt. 1689 e 1692 c.c..
Il Tribunale di Monza, con sentenza 418/2020, revocava il decreto ingiuntivo, rigettava le domande di
CTA, e la condannava al pagamento delle spese di giudizio in favore di . Il Giudice di prime cure CP_1
Parte rilevava l'inesistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale tra la e il sub-vettore ; che, CP_1 nonostante che i servizi di trasporto fossero stati eseguiti dal sub-vettore, legittimato ad ottenere i corrispettivi dei servizi di trasporto era soltanto il vettore, ovvero SL&SD.
CTA proponeva appello avverso tale pronuncia.
L'appellante affermava di avere regolarmente eseguito le prestazioni commissionatale da SL&SD, nell'ambito di un contratto di sub-trasporto distinto da quello intercorrente tra SL&SD e . CTA CP_1 evidenziava, infatti, che i due rapporti contrattuali erano autonomi;
che CTA era estranea al contratto principale e a quello di sub-trasporto. Richiamava, a tal proposito, l'art. 1411 c.c., osservando CP_1 che , avendo approfittato del trasporto con il ritiro delle merci, doveva considerarsi terza CP_1
Parte beneficiaria del contratto tra e SL&SD. Sottolineava, inoltre, che le prestazioni erano state eseguite e che tutte le bolle di consegna indicavano come destinataria , invocando l'applicazione CP_1 dell'art. 1689 c.c.. pagina 4 di 9 Si costituiva l'appellata , chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza CP_1 appellata. In via subordinata, chiedeva che venisse accertata l'intervenuta prescrizione dei diritti al corrispettivo del trasporto azionati da CTA. Parte Con sentenza n. 1372/2021 la Corte d'Appello di Milano rigettava l'appello, condannando alla rifusione delle spese del grado. A fondamento della sua decisione, la Corte, pur affermando che, nel Parte caso di specie, fosse pacifico che avesse effettuato i trasporti su incarico di SL&SD, e che la merce fosse stata consegnata a , realizzandosi così i presupposti per l'applicazione dell'art. 1411 CP_1
Parte c.c., riteneva tuttavia che non avesse fornito prova che i trasporti, per i cui corrispettivi era stato ottenuto il decreto ingiuntivo, fossero effettivamente relativi alle merci destinate a . Riteneva CP_1 invece provata l'interruzione della prescrizione, stante l'atto di messa in mora del 25.5.2015 emesso da
CTA.
CTA proponeva ricorso per ON, articolando un unico motivo, avverso la predetta sentenza, per
“Violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art. 1689 comma 2 cod. civ. e dell'art. 1692 comma 2 cod.civ. in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.”. Secondo la ricorrente, la Corte d'Appello si era limitata a riportare apoditticamente che le merci trasportate non erano destinate a . Al contrario, CP_1
Parte
rilevava che le merci erano state consegnate presso i magazzini di , come attestato dalle CP_1 bolle di consegna sottoscritte dalla medesima;
ciò sarebbe sufficiente a fondare l'obbligo del destinatario di corrispondere al vettore effettivo il prezzo del trasporto. Infatti, ai sensi della normativa richiamata e della consolidata giurisprudenza di legittimità, tale obbligo grava sul destinatario delle merci, dal momento in cui queste siano state da lui ricevute, a prescindere dall'esistenza di un rapporto contrattuale diretto con il vettore. A tal riguardo, contestava che la Corte d'Appello, pur rilevando l'intervenuta riconsegna delle merci, aveva omesso ogni accertamento in ordine alla riferibilità dei trasporti alla destinataria , nonostante fossero state prodotte le bolle e i buoni di consegna relativi CP_1 all'importo richiesto (€ 111.087,10), né aveva tenuto in considerazione la circostanza che detti documenti non erano mai stati disconosciuti da parte resistente, la quale anzi li aveva richiamati nelle Parte proprie produzioni difensive. Infine, lamentava come la sentenza impugnata avesse escluso ogni soggetto passivamente obbligato al pagamento del corrispettivo, ritenendo il mittente liberato ex art. 1692, comma 2, c.c., e, al contempo, negando l'obbligo del destinatario, con ciò lasciando il vettore effettivo privo di tutela giuridica, nonostante che l'effettiva esecuzione del trasporto non fosse mai stata contestata.
resisteva con controricorso, presentando altresì ricorso incidentale condizionato, articolando tre CP_1 motivi.
pagina 5 di 9 Con la sentenza n. 6428/2024, la Corte di ON accoglieva il ricorso principale, dichiarando assorbito il ricorso incidentale. Cassava pertanto la sentenza impugnata e rinviava alla Corte di Appello di Milano.
A sostegno della propria decisione, la Suprema Corte richiamava l' orientamento giurisprudenziale per cui, stante la configurazione del contratto di trasporto come contratto a favore del terzo, ai sensi dell'art. 1411 c.c., ove il destinatario sia soggetto diverso dal mittente, questi subentra ex lege nei diritti nascenti dal contratto dal momento della riconsegna o della richiesta di riconsegna delle merci, ex art. 1689, comma 2, c.c.; detta riconsegna segna altresì il momento in cui il destinatario assume l'obbligo di pagamento nei confronti del vettore.
La Corte d'Appello si era espressamente richiamata a tali principi, accertando, in fatto, che: (i) il trasporto era stato eseguito da CTA su incarico del vettore principale SL&SD; (ii) la consegna delle merci a era effettivamente avvenuta;
(iii) aveva pertanto approfittato del trasporto, CP_1 CP_1 integrando i presupposti per l'operatività dell'art. 1411 c.c. La medesima sentenza aveva, quindi, riconosciuto la legittimazione di CTA a richiedere il pagamento del trasporto alla società . CP_1
Tuttavia, la Corte d'Appello, pur muovendo da premesse giuridiche corrette, non ne aveva tratto coerenti conseguenze applicative, avendo poi rigettato la domanda di CTA, sul presupposto che non fosse stata fornita prova della riferibilità delle prestazioni, oggetto della richiesta monitoria, alle merci effettivamente destinate a . CP_1
In definitiva, secondo la Suprema Corte, tale impostazione era erronea, poiché l'accettazione della riconsegna da parte del destinatario, risultante dalle bolle di consegna sottoscritte, è di per sé sufficiente a fondare l'obbligo di pagamento a suo carico, senza che rilevi l'esistenza o meno di un rapporto Parte contrattuale diretto tra e . CP_1
Parte Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 e ss. c.p.c., ha proposto appello avanti alla Corte di Appello di Milano avverso , chiedendo la condanna di al pagamento dell'importo CP_1 CP_1 oggetto del provvedimento monitori, oltre interessi. Parte Si è costituita , chiedendo, in via principale, il rigetto di tutte le domande formulate da , in CP_1 quanto infondate in fatto e in diritto, con conferma della sentenza del Tribunale di Monza n. 418/2020, Parte e in via subordinata, di accertarsi l'intervenuta prescrizione dell'asserito credito azionato da .
In particolare, l'appellata:
- Ha eccepito in via preliminare la decadenza, ex art. 346 c.p.c., da tutte le domande ed istanze istruttorie, non precisate nel giudizio di primo grado, né specificamente riproposte in appello da
CTA;
pagina 6 di 9 - Ha eccepito una inammissibile una mutatio libelli, poiché l'appellante avrebbe introdotto nuove domande, fondate sull'art. 1411 c.c., e relative al preteso contratto di sub-trasporto con CP_2 non dedotte in primo grado;
- Ha ribadito di non rivestire la qualità di terzo beneficiario nel contratto di trasporto, avendo agito quale committente e destinataria delle proprie pubblicazioni, ed avendo incaricato direttamente del ritiro delle stesse. Pertanto, ha escluso la configurabilità di un subentro CP_2 ex art. 1411 c.c., essendo parte sostanziale dell'operazione di trasporto, e non un terzo;
CP_1
- Ha contestato la sussistenza della prova, circa la riferibilità dei trasporti, oggetto del decreto ingiuntivo, alle merci effettivamente ad essa destinate, eccependo la mancanza di corrispondenza tra le bolle prodotte e il credito azionato. In particolare, rileva che le prestazioni, fatturatele nel 2017, non trovano riscontro né nella documentazione prodotta né nelle precedenti fatture emesse nei confronti di relative a trasporti eseguiti tra il 2012 e il 2013; CP_2
- Ha sostenuto che, fino al 2015, CTA ha richiesto il pagamento esclusivamente a e solo CP_2 successivamente ha emesso fattura nei confronti di , con importo superiore rispetto a CP_1 quanto precedentemente dichiarato, senza chiarire la genesi del credito;
- Ha rinnovato l'eccezione di prescrizione ex art. 2951 c.c., affermando che gli atti interruttivi, richiamati da CTA, si riferirebbero a quale debitrice originaria, e che solo nel 2015 è CP_2 stata formulata una richiesta diretta a , senza che in precedenza fosse mai stato prospettato CP_1 un obbligo di pagamento in capo a quest'ultima. La prescrizione, inoltre, sarebbe già intervenuta alla data dell'unica comunicazione potenzialmente interruttiva;
- in via istruttoria, ha formulato richiesta di prova per testi, volta a dimostrare che le merci trasportate erano rese editoriali, il cui trasporto era stato commissionato a e che non vi CP_2 fu richiesta di riconsegna da parte di . CP_1
All'esito della prima udienza del 29.10.2024, il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 18.03.2025, poi rinviata al 03.06.2025, per la rimessione della causa in decisione. Depositati dalle parti gli iscritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 03.06.2025 e decisa nella camera di consiglio del 20.6.2025 Parte La Corte osserva, relativamente alla asserita mutatio libelli, in appello, da parte , che avrebbe solo in secondo grado allegato che le somme, di cui è causa, le sarebbero dovute ai sensi dell'art. 1689 c.c., che tale allegazione è infondata. Si rileva, infatti, che già nel ricorso monitorio, e nella comparsa di Parte costituzione e risposta di in primo grado, la stessa ha invocato l'applicabilità dell'art. 1689 c.c.,
pagina 7 di 9 essendo destinataria della merce. Pertanto, non sussiste mutatio libelli; il relativo motivo di CP_1 appello incidentale di deve essere rigettato. CP_1
Nel merito, si rileva come non abbia tempestivamente contestato l'esecuzione dei trasporti né di CP_1 esserne destinataria, avendo ammesso di essere sia mittente che destinataria;
trovano applicazione, pertanto, gli artt. 1411 e 1689 c.c.. Devono trovare applicazione i principi richiamati dalla sentenza della Suprema Corte (Sentenza n.6428/2024 depositata in data 08/03/2024), che ha accolto il ricorso di
CTA, secondo la quale: «il destinatario, a far tempo dalla richiesta di riconsegna, subentra “ipso iure” al mittente non soltanto nei “diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore”, ma altresì, come si ricava anche dalla lettera dell'art. 1689, 2° comma, cod. civ., nell'obbligo di pagare al vettore i crediti derivanti dal trasporto, e quindi, in primo luogo, il corrispettivo del trasporto: pagamento che anzi, come la stessa norma precisa, è “condicio iuris” dell'esercizio di quei diritti (cfr. Corte cass. Sez. 3,
Sentenza n. 18300 del 01/12/2003 cit., cui si è allineata anche la più recente giurisprudenza di legittimità: Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 19225 del 20/08/2013; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 11744 del
15/05/2018)» (così Cass., sez. III, ord. 15/09/2020, n. 19185; conforme Cass., sez. 6-3, ord. 03/08/
2021, 22149).
Non essendo contestato, e pertanto essendo provato ai sensi dell'art. 115 cpc, che i servizi di trasporto sono stati effettuati, e che il destinatario, li ha ricevuti, la Suprema Corte ha statuito quanto CP_1 segue: “Di conseguenza, alla stregua dei principi sopra riportati, l'obbligo di di pagare il CP_1
Part corrispettivo a deriva dal fatto che la prima ha accettato la riconsegna delle merci nel proprio deposito, come risulta dalla bolle di consegna regolarmente sottoscritte, anche se nessun rapporto Part contrattuale è mai esistito tra e in quanto è proprio la riconsegna delle merci da parte del CP_1 vettore al destinatario indicato nelle bolle di consegna a determinare l'obbligo di pagamento delle spese di trasporto”.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra, oltre che del fatto che , pur avendo allegato di avere CP_1 pagato i trasporti di cui è causa, non ha offerto alcun elemento di prova al riguardo, la Corte accoglie l'appello in riassunzione di CTA;
per l'effetto, condanna al pagamento della somma di euro CP_1
€.111.087,10, oltre interessi come da domanda. Parte Stante la soccombenza di , questa deve essere condannata a versare a le spese di lite del CP_1 primo grado, del primo giudizio avanti la Corte di Appello, del giudizio avanti la Corte di ON e del presente grado di giudizio. La liquidazione è effettuata ai sensi del DM 147/22, tenuto conto del valore del decisum, nei valori medi.
PQM
pagina 8 di 9 La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o domanda disattesa o respinta, così provvede: accoglie l'appello proposto da , riformando Parte_1 integralmente la sentenza della Corte di Appello di Milano nr 1372/2021; condanna a versare a la somma di CP_1 Parte_1 euro 111.087,10, oltre interessi come in motivazione;
condanna al rimborso delle spese processuali in favore di CP_1 [...]
, liquidate in euro 5.077,00, per compensi oltre iva, cpa e 15%, per Parte_1 rimborso spese forfettarie, per il primo grado;
in euro 9.991,00, per compensi oltre iva, cpa e 15%, per rimborso spese forfettarie, per il primo giudizio avanti la Corte di Appello;
in euro 7.655,00, per compensi, oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie, per il grado del giudizio avanti la Corte di ON;
in euro 9.991,00, per compensi oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie, per il presente grado del giudizio
Così deciso nella Camera di Consiglio del 20.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. Maria Caterina Chiulli
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