Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8246/2024, vertente
TRA
(ROMA (RM), 11/10/1969), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
LUCARELLI FEDERICO;
-ricorrente-
E
(ROMA (RM), 18/04/1966), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
RAMADORI PAOLA;
-resistente- NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e hanno chiesto al Tribunale di Parte_1 Controparte_1 pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 02/07/2005 in Roma (trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del
Comune di Roma, anno 2005 atto n. 00717, parte 2 serie A04), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“a) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto, fermi restando i rispettivi obblighi di Legge. b) non luogo a procedere in ordine alla assegnazione della casa coniugale sita in Roma,
Via delle Lucarie n. 21, essendosene il marito allontanato dal mese di settembre del 2020
e la moglie, con il figlio minore dal mese di settembre 2021. Per_1
c) i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, essendo autosufficienti. d) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori con stanzialità presso la casa Per_1 della madre, sita in Roma, Via Francesco Saverio Nitti, n. 3 ove abita dal settembre del
2021. Il padre vedrà e terrà con sé il figlio previo accordo con la madre e Per_1 precisamente:
• il martedì dalle ore 17,00 fino al riaccompagno a scuola nella mattina del mercoledì;
• il giovedì dalla fine dell'allenamento, ore 17,00 alla fine della cena, ore 22,00 con l'accordo che, ove cambi sport, d'accordo tra coniugi, potranno essere Per_1
• un giorno del fine settimana nei week end (sabato o domenica) con pernottamento (a titolo esemplificativo, dalle ore 19,00 del venerdì alle 19,00 del sabato oppure dalle ore 19,00 del sabato alle 19,00 della domenica o anche dopo cena 21,30), previo accordo dei genitori, oppure un fine settimana alternato (dalle ore 19,00 delle venerdì alle 21,30 della domenica), sempre previo accordo dei genitori;
• durante le vacanze natalizie il 24 e il 25 dicembre , ciascun giorno ad anni alterni e dal 26 al 31 dicembre o dal 1 gennaio al 6 gennaio ad anni alterni;
• durante le vacanze pasquali il giorno di Pasqua e Pasquetta, ciascun giorno ad anni alterni. Il 2 giugno e altre festività ad anni alterni. Il compleanno di ciascun genitore con il figlio . Il compleanno del figlio con entrambi i genitori;
• nelle vacanze estive per due/tre settimane consecutive o non consecutive, alternativamente negli anni, prima del 15 agosto/dopo il 15 agosto;
oppure una settimana a giugno o luglio e due ad agosto, sempre alternativamente rispetto al 15 agosto, da concordare entro il 31.05 di ogni anno. e) L'arch. si obbliga a versare all'arch. , quale contributo del CP_1 Pt_1 mantenimento ordinario del figlio l'importo di € 400,00 al mese, da versarsi a Per_1 mezzo bonifico bancario, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo all'udienza di comparizione dei coniugi in Tribunale, anche se disposta a trattazione cartolare. Tale importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT e con riferimento all'indice dello stesso mese dell'anno precedente. f) L'Arch. si obbliga a corrispondere direttamente o a rifondere il 30% delle CP_1 spese straordinarie per il figlio previamente concordate con la madre, come Per_1 da Protocollo del Tribunale di Roma del 17.12.2014. (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, spese di altra natura es. tasse universitarie, spese di alloggio fuori sede, eventuali master e corsi post-universitari, spese per viaggi all'estero sia per studio che di carattere ludico nonché spese per le attività sportive) . Entrambi i genitori si impegnano sin d'ora a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. (doc.11 Piano genitoriale)
g) Il presente atto è valido quale nulla osta per il rilascio ad entrambi i coniugi ed al figlio di passaporto e carta d'identità valida per l'espatrio”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti // e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA (RM), Parte_1
11/10/1969) e (ROMA (RM), 18/04/1966), che hanno contratto Controparte_1 matrimonio in data 02/07/2005 in Roma (trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma, anno 2005 atto n. 00717, parte 2 serie A04), alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone con separata ordinanza la fissazione dell'udienza per il divorzio. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 08/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi