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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 03/11/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, in persona del Giudice monocratico Dott.ssa Antonella Dragotto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1191/2025 del Ruolo Generale dell'anno 2025, posta in deliberazione il 15.10.2025 e vertente tra
C.F. e P.IVA: , in persona del suo rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in Acqui Terme, via Mazzini, 2/5, presso e nello studio dell'Avv.
EN RM, che lo rappresenta e difende, giusto mandato in atti;
- Ricorrente-
contro
C.F.: ; CP_1 C.F._1
- Resistente contumace-
Oggetto: accertamento qualità di erede
CONCLUSIONI: per ricorrente: vedi ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. datato 28 aprile 2025 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 28 aprile 2025, ritualmente notificato, la parte ricorrente ha instaurato procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281 Parte_1
decies e seguenti c.p.c. nei confronti di chiedendo accertarsi e dichiararsi CP_1
l'accettazione tacita da parte di quest'ultima dell'eredità del padre Persona_1
In particolare, parte ricorrente ha dedotto:
- che con sentenza n. 72/2022, pubblicata in data resa in data 11.02.2022, il Giudice di Pace di
Acqui Terme ha condannato al pagamento a favore della società CP_1 [...]
della somma di € 4.359,00 oltre interessi legali dall'emissione della fattura al Parte_1
saldo e alla rifusione a parte attrice delle spese di giudizio liquidate in euro € 671,00 per competenze oltre rimborso spese generali 15% e C.P.A. ex lege;
- che, stante il mancato pagamento di quanto liquidato in sentenza, l'esponente avviava azione esecutiva con pignoramento immobiliare (155/2022 R.G.E.) sui seguenti beni immobili, siti e censiti al NCEU di Bubbio (AT), Via Roma:
Foglio 8, mappale 243 sub. 1, cat. C/3, mq. 49, piano T, Rendita Catastale € 88,57
Foglio 8, mappale 243 sub. 2, cat. A/2, vani 9, piano 1-2, Rendita Catastale € 390,44;
Foglio 8, mappale 243 sub. 3, cat. C/3, mq. 24, piano T, Rendita Catastale € 49,58;
Foglio 8, mappale 243 sub. 4, cat. A/4, vani 5, piano 1, Rendita catastale € 126,53;
Foglio 8, mappale 243 sub. 5, cat. C/2, mq 7, piano T, Rendita Catastale € 10,85;
- che, nel corso di tale giudizio, è emerso che la debitrice non aveva proceduto ad accettare espressamente l'eredità a lei pervenuta per effetto del decesso del signor Persona_1
avvenuto in data 08.02.2019 come da certificato di morte prodotto sub doc. 4;
- che la ricorrente chiedeva dunque di essere messa in condizioni di acquisire il titolo sostitutivo dell'accettazione mai intervenuta e mai trascritta al fine di ottenere la continuità delle trascrizioni riguardanti gli immobili dei quali è divenuta proprietaria per effetto della successione paterna;
- che ha interesse a far accertare l'avvenuta accettazione tacita Parte_1
dell'eredità di da parte di al fine di sottoporre ad esecuzione i beni Persona_1 CP_1
immobili sopra identificati;
Nessuno si è costituito, né comparso per la parte resistente, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo.
La causa, matura per la decisione, è stata trattenuta in decisione alla successiva udienza del
15.10.2025 previa discussione orale ex art. 281 sexies, 3° comma, c.p.c. La domanda di parte ricorrente deve trovare accoglimento.
Come noto, l'accettazione dell'eredità può avvenire in tre modi: o ope legis nel caso in cui il chiamato all'eredità sia al momento dell'apertura della successione in possesso dei beni ereditari e non effettui, nel termine di tre mesi previsto dall'art. 485 c.c., l'inventario dei beni;
o attraverso l'accettazione espressa dell'eredità, con atto scritto ai sensi dell'art. 475 c.c.; o infine con accettazione tacita (pro herede gestio) ai sensi dell'art. 476 c.c.
Nel caso di specie, è pacifico che non ha accettato esplicitamente l'eredità paterna;
CP_1
tuttavia, vi è prova che quest'ultima sia nel possesso dei beni ereditari per mezzo della produzione in atti del certificato di residenza (doc. 8) in base al quale risulta abitare dal CP_1
26.04.2006 all'interno dell'immobile caduto in successione e sito in via Roma 24 I.3.
Ritiene il Tribunale che tale circostanza sia sufficiente per l'accoglimento della domanda introduttiva del presente giudizio.
La ricorrente ha perciò fornito la prova ex art. 2697 c.c. della sussistenza della qualità di erede in capo alla signora in quanto quest'ultima, già nel possesso dei beni ereditari alla data CP_1
dell'apertura della successione del defunto padre, 08.02.2019 - come da certificato di residenza in atti -, non ha provveduto alla redazione dell'inventario entro i 3 mesi e pertanto deve considerarsi alla stregua dell'art. 485, 2° comma, c.c. erede pura e semplice.
Per tali motivi, il Tribunale accerta che è erede di ai sensi dell'art. 485 CP_1 Persona_1
c.c. ed è quindi proprietaria dell'immobile in oggetto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della resistente e devono essere liquidate sulla base della Tabella 2) allegata al D.M 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore indeterminabile della domanda, complessità bassa, compensi minimi per la fase di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria, assai contratta, e così per complessivi € 3.809,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA se non detraibile e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara la qualità di erede ex art. 485 c.c. di (C.F.: CP_1
) di nato a [...] il [...] deceduto a Nizza C.F._1 Persona_1
RA (AT) in data 08.02.2019; 2) ordina al Conservatore dei RR.II. competente di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
3) condanna la convenuta a rifondere in favore della parte ricorrente le spese di CP_1
lite, che liquida in € 3.809,00 per compenso professionale ed € 545,00 per esborsi, oltre al 15% dei compensi per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Alessandria, 27.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Dragotto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, in persona del Giudice monocratico Dott.ssa Antonella Dragotto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1191/2025 del Ruolo Generale dell'anno 2025, posta in deliberazione il 15.10.2025 e vertente tra
C.F. e P.IVA: , in persona del suo rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in Acqui Terme, via Mazzini, 2/5, presso e nello studio dell'Avv.
EN RM, che lo rappresenta e difende, giusto mandato in atti;
- Ricorrente-
contro
C.F.: ; CP_1 C.F._1
- Resistente contumace-
Oggetto: accertamento qualità di erede
CONCLUSIONI: per ricorrente: vedi ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. datato 28 aprile 2025 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 28 aprile 2025, ritualmente notificato, la parte ricorrente ha instaurato procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281 Parte_1
decies e seguenti c.p.c. nei confronti di chiedendo accertarsi e dichiararsi CP_1
l'accettazione tacita da parte di quest'ultima dell'eredità del padre Persona_1
In particolare, parte ricorrente ha dedotto:
- che con sentenza n. 72/2022, pubblicata in data resa in data 11.02.2022, il Giudice di Pace di
Acqui Terme ha condannato al pagamento a favore della società CP_1 [...]
della somma di € 4.359,00 oltre interessi legali dall'emissione della fattura al Parte_1
saldo e alla rifusione a parte attrice delle spese di giudizio liquidate in euro € 671,00 per competenze oltre rimborso spese generali 15% e C.P.A. ex lege;
- che, stante il mancato pagamento di quanto liquidato in sentenza, l'esponente avviava azione esecutiva con pignoramento immobiliare (155/2022 R.G.E.) sui seguenti beni immobili, siti e censiti al NCEU di Bubbio (AT), Via Roma:
Foglio 8, mappale 243 sub. 1, cat. C/3, mq. 49, piano T, Rendita Catastale € 88,57
Foglio 8, mappale 243 sub. 2, cat. A/2, vani 9, piano 1-2, Rendita Catastale € 390,44;
Foglio 8, mappale 243 sub. 3, cat. C/3, mq. 24, piano T, Rendita Catastale € 49,58;
Foglio 8, mappale 243 sub. 4, cat. A/4, vani 5, piano 1, Rendita catastale € 126,53;
Foglio 8, mappale 243 sub. 5, cat. C/2, mq 7, piano T, Rendita Catastale € 10,85;
- che, nel corso di tale giudizio, è emerso che la debitrice non aveva proceduto ad accettare espressamente l'eredità a lei pervenuta per effetto del decesso del signor Persona_1
avvenuto in data 08.02.2019 come da certificato di morte prodotto sub doc. 4;
- che la ricorrente chiedeva dunque di essere messa in condizioni di acquisire il titolo sostitutivo dell'accettazione mai intervenuta e mai trascritta al fine di ottenere la continuità delle trascrizioni riguardanti gli immobili dei quali è divenuta proprietaria per effetto della successione paterna;
- che ha interesse a far accertare l'avvenuta accettazione tacita Parte_1
dell'eredità di da parte di al fine di sottoporre ad esecuzione i beni Persona_1 CP_1
immobili sopra identificati;
Nessuno si è costituito, né comparso per la parte resistente, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo.
La causa, matura per la decisione, è stata trattenuta in decisione alla successiva udienza del
15.10.2025 previa discussione orale ex art. 281 sexies, 3° comma, c.p.c. La domanda di parte ricorrente deve trovare accoglimento.
Come noto, l'accettazione dell'eredità può avvenire in tre modi: o ope legis nel caso in cui il chiamato all'eredità sia al momento dell'apertura della successione in possesso dei beni ereditari e non effettui, nel termine di tre mesi previsto dall'art. 485 c.c., l'inventario dei beni;
o attraverso l'accettazione espressa dell'eredità, con atto scritto ai sensi dell'art. 475 c.c.; o infine con accettazione tacita (pro herede gestio) ai sensi dell'art. 476 c.c.
Nel caso di specie, è pacifico che non ha accettato esplicitamente l'eredità paterna;
CP_1
tuttavia, vi è prova che quest'ultima sia nel possesso dei beni ereditari per mezzo della produzione in atti del certificato di residenza (doc. 8) in base al quale risulta abitare dal CP_1
26.04.2006 all'interno dell'immobile caduto in successione e sito in via Roma 24 I.3.
Ritiene il Tribunale che tale circostanza sia sufficiente per l'accoglimento della domanda introduttiva del presente giudizio.
La ricorrente ha perciò fornito la prova ex art. 2697 c.c. della sussistenza della qualità di erede in capo alla signora in quanto quest'ultima, già nel possesso dei beni ereditari alla data CP_1
dell'apertura della successione del defunto padre, 08.02.2019 - come da certificato di residenza in atti -, non ha provveduto alla redazione dell'inventario entro i 3 mesi e pertanto deve considerarsi alla stregua dell'art. 485, 2° comma, c.c. erede pura e semplice.
Per tali motivi, il Tribunale accerta che è erede di ai sensi dell'art. 485 CP_1 Persona_1
c.c. ed è quindi proprietaria dell'immobile in oggetto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della resistente e devono essere liquidate sulla base della Tabella 2) allegata al D.M 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore indeterminabile della domanda, complessità bassa, compensi minimi per la fase di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria, assai contratta, e così per complessivi € 3.809,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA se non detraibile e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara la qualità di erede ex art. 485 c.c. di (C.F.: CP_1
) di nato a [...] il [...] deceduto a Nizza C.F._1 Persona_1
RA (AT) in data 08.02.2019; 2) ordina al Conservatore dei RR.II. competente di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
3) condanna la convenuta a rifondere in favore della parte ricorrente le spese di CP_1
lite, che liquida in € 3.809,00 per compenso professionale ed € 545,00 per esborsi, oltre al 15% dei compensi per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Alessandria, 27.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Dragotto