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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 17/07/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 676 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 16.7.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza: R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE in persona del G.O. dott.ssa Monica D'Angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 676/2025 R.G.
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria vertente tra
, c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. ALESSI CHRISTIAN
- ricorrente -
e rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Rizzo Controparte_1 P.IVA_1
- resistente -
e
- resistente contumace– Controparte_2
Conclusioni delle parti: come da note di udienza del 16.7.2025
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in esame, il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
29920239003181812/000 notificata da il 13.01.2025 relativamente agli avvisi di CP_3
addebito meglio descritti in ricorso;
ha eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione delle somme intimate.
L' costituitasi anche nel presente giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso, CP_1
mentre l' è rimasta contumace. CP_3 La causa tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 16.7.2025 viene decisa con il deposito della presente sentenza.
Giova premettere che le opposizioni avverso gli atti del procedimento della riscossione coattiva di crediti previdenziali possono essere di tre tipi.
Innanzitutto il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella contro l'iscrizione a ruolo (art. 24
D. Lg. N. 46/1999); il relativo processo è regolato dagli artt. 442 e ss. cpc;
trattasi di strumento finalizzato ad “ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva” (Cass. n. 17978 del 2008).
Tale tipologia di opposizione va esclusa nel nostro caso, non avendo la ricorrente mosso alcuna censura in ordine alla legittimità, in origine, delle pretese contributive di che trattasi ed avendo eccepito il maturarsi del termine di prescrizione con esclusiva riferimento all'epoca successiva all'apparente notifica delle cartelle;
censura, questa, che non può che sfuggire al termine di decadenza appena mentovato.
L'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.
Il contribuente, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata. Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella esattoriale;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16 (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004).
Nel nostro caso, come s'è detto, parte ricorrente intende fare valere non già un difetto originario, quanto piuttosto un difetto sopravvenuto della pretesa creditoria, per l'appunto la prescrizione. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Allorché, invece, si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione della cartella e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione,
l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.
L'opposizione agli atti esecutivi attiene, infatti, al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva.
La materia del contendere consiste nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione.
Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 cpc. Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n.
252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000;
Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n.
9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
Tanto premesso, deve subito evidenziarsi che tutte le censure afferenti l'omessa notifica degli atti presupposti, attenendo alla regolarità formale dell'atto ed alla sua idoneità a costituire valido atto del procedimento esecutivo vanno qualificate come opposizione ex art 617 c.p.c., con la conseguenza che, dovendo la stessa proporsi entro venti giorni dall'atto impugnato, dal momento che l'intimazione di pagamento è stata notificata il 13.1.2025, essa appare tardivamente proposta, in quanto depositata soltanto in data 4.3.2025 e va dunque dichiarata inammissibile.
Venendo all'eccezione di prescrizione, occorre ricordare – trattandosi di cartelle riguardanti omesso versamento di contributi previdenziali- che l'art. 3 comma 9 e 10 della L. n. 335/1995 stabilisce che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso del termine di cinque anni, termine che si applica anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della stessa legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
Appare dunque pacifico che il termine di prescrizione cui erano soggetti i contributi in discorso è quello quinquennale.
La Corte di cassazione ha chiarito che la ratio dell'art. 2953 c.c. si fonda sull'autonomia del titolo giudiziale che, una volta formatosi, vive di vita propria e autonoma, per cui non è possibile operare modificazioni al regime prescrizionale a diritti non riconducibili al titolo giudiziale (v. Cass. 5710/99 e, in senso sostanzialmente conforme, la più recente Cass. 6967/13). Nel caso di cartella di pagamento non opposta, come accennato, non vi è nessun titolo di formazione giudiziale dotato di autonomia, atteso che l'incontrovertibilità della pretesa discende dal fatto in sé della mancata impugnazione dell'estratto di ruolo nel termine stabilito a pena di decadenza. Ne consegue che, per effetto di tale comportamento omissivo, non è consentita la
“conversione” del termine di prescrizione (da breve a decennale) prevista dall'art. 2953
c.c..
Tale ultimo indirizzo è stato di recente accolto e condiviso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, con sentenza n. 23397 del 17/11/2016, hanno, affermato che
“La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di CP_1 natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 CP_4
del 2010).”
Venendo dunque agli avvisi di addebito sopra indicati, riconducibili all'atto di intimazione di pagamento impugnato, occorre, a questo punto, verificare se siano stati posti in essere validi atti interruttivi della prescrizione, decorrente dalla data di maturazione del credito.
Ebbene dalla documentazione allegata risulta che il credito portato dagli AVA indicati in ricorso è prescritto, essendo decorsi più di 5 anni tra la data della notifica e la notifica della intimazione di pagamento non risultando successivi atti notificati idonei a interrompere il termine di prescrizione.
Il concessionario della riscossione, rimasto contumace, non ha dato prova di atti interruttivi successivi alla notifica della cartella di pagamento.
Conclusivamente, assorbita ogni altra questione, il ricorso va accolto e le spese di giudizio , visto l'esito del giudizio, vanno dichiarate compensate tra le parti.
Le spese di lite vengono dichiarate compensate integralmente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra questione,
1. accoglie la opposizione e per l'effetto dichiara la illegittimità della intimazione di pagamento n. 29920239003181812/000 notificata dall' in data 13.1.2025 CP_3
limitatamente agli avvisi di addebito meglio descritti in ricorso.
2. dichiara compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Marsala il 17.07.2025
il Giudice
Monica D'Angelo
SEZIONE LAVORO
RG. 676 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 16.7.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza: R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE in persona del G.O. dott.ssa Monica D'Angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 676/2025 R.G.
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria vertente tra
, c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. ALESSI CHRISTIAN
- ricorrente -
e rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Rizzo Controparte_1 P.IVA_1
- resistente -
e
- resistente contumace– Controparte_2
Conclusioni delle parti: come da note di udienza del 16.7.2025
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in esame, il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
29920239003181812/000 notificata da il 13.01.2025 relativamente agli avvisi di CP_3
addebito meglio descritti in ricorso;
ha eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione delle somme intimate.
L' costituitasi anche nel presente giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso, CP_1
mentre l' è rimasta contumace. CP_3 La causa tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 16.7.2025 viene decisa con il deposito della presente sentenza.
Giova premettere che le opposizioni avverso gli atti del procedimento della riscossione coattiva di crediti previdenziali possono essere di tre tipi.
Innanzitutto il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella contro l'iscrizione a ruolo (art. 24
D. Lg. N. 46/1999); il relativo processo è regolato dagli artt. 442 e ss. cpc;
trattasi di strumento finalizzato ad “ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva” (Cass. n. 17978 del 2008).
Tale tipologia di opposizione va esclusa nel nostro caso, non avendo la ricorrente mosso alcuna censura in ordine alla legittimità, in origine, delle pretese contributive di che trattasi ed avendo eccepito il maturarsi del termine di prescrizione con esclusiva riferimento all'epoca successiva all'apparente notifica delle cartelle;
censura, questa, che non può che sfuggire al termine di decadenza appena mentovato.
L'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.
Il contribuente, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata. Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella esattoriale;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16 (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004).
Nel nostro caso, come s'è detto, parte ricorrente intende fare valere non già un difetto originario, quanto piuttosto un difetto sopravvenuto della pretesa creditoria, per l'appunto la prescrizione. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Allorché, invece, si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione della cartella e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione,
l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.
L'opposizione agli atti esecutivi attiene, infatti, al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva.
La materia del contendere consiste nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione.
Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 cpc. Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n.
252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000;
Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n.
9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
Tanto premesso, deve subito evidenziarsi che tutte le censure afferenti l'omessa notifica degli atti presupposti, attenendo alla regolarità formale dell'atto ed alla sua idoneità a costituire valido atto del procedimento esecutivo vanno qualificate come opposizione ex art 617 c.p.c., con la conseguenza che, dovendo la stessa proporsi entro venti giorni dall'atto impugnato, dal momento che l'intimazione di pagamento è stata notificata il 13.1.2025, essa appare tardivamente proposta, in quanto depositata soltanto in data 4.3.2025 e va dunque dichiarata inammissibile.
Venendo all'eccezione di prescrizione, occorre ricordare – trattandosi di cartelle riguardanti omesso versamento di contributi previdenziali- che l'art. 3 comma 9 e 10 della L. n. 335/1995 stabilisce che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso del termine di cinque anni, termine che si applica anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della stessa legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
Appare dunque pacifico che il termine di prescrizione cui erano soggetti i contributi in discorso è quello quinquennale.
La Corte di cassazione ha chiarito che la ratio dell'art. 2953 c.c. si fonda sull'autonomia del titolo giudiziale che, una volta formatosi, vive di vita propria e autonoma, per cui non è possibile operare modificazioni al regime prescrizionale a diritti non riconducibili al titolo giudiziale (v. Cass. 5710/99 e, in senso sostanzialmente conforme, la più recente Cass. 6967/13). Nel caso di cartella di pagamento non opposta, come accennato, non vi è nessun titolo di formazione giudiziale dotato di autonomia, atteso che l'incontrovertibilità della pretesa discende dal fatto in sé della mancata impugnazione dell'estratto di ruolo nel termine stabilito a pena di decadenza. Ne consegue che, per effetto di tale comportamento omissivo, non è consentita la
“conversione” del termine di prescrizione (da breve a decennale) prevista dall'art. 2953
c.c..
Tale ultimo indirizzo è stato di recente accolto e condiviso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, con sentenza n. 23397 del 17/11/2016, hanno, affermato che
“La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di CP_1 natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 CP_4
del 2010).”
Venendo dunque agli avvisi di addebito sopra indicati, riconducibili all'atto di intimazione di pagamento impugnato, occorre, a questo punto, verificare se siano stati posti in essere validi atti interruttivi della prescrizione, decorrente dalla data di maturazione del credito.
Ebbene dalla documentazione allegata risulta che il credito portato dagli AVA indicati in ricorso è prescritto, essendo decorsi più di 5 anni tra la data della notifica e la notifica della intimazione di pagamento non risultando successivi atti notificati idonei a interrompere il termine di prescrizione.
Il concessionario della riscossione, rimasto contumace, non ha dato prova di atti interruttivi successivi alla notifica della cartella di pagamento.
Conclusivamente, assorbita ogni altra questione, il ricorso va accolto e le spese di giudizio , visto l'esito del giudizio, vanno dichiarate compensate tra le parti.
Le spese di lite vengono dichiarate compensate integralmente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra questione,
1. accoglie la opposizione e per l'effetto dichiara la illegittimità della intimazione di pagamento n. 29920239003181812/000 notificata dall' in data 13.1.2025 CP_3
limitatamente agli avvisi di addebito meglio descritti in ricorso.
2. dichiara compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Marsala il 17.07.2025
il Giudice
Monica D'Angelo