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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 3435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3435 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
n. rg12942 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12942 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
[...]
rappresentato e difeso, giusta Parte_1
procura in atti, dagli avv.ti SGRO' BRUNO e PELLICCIA
ROBERTA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Foria n.76,
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1
in atti, dall'avv. FALCO ANNALISA presso il quale elettivamente domicilia in Portici alla via Libertà n.225,
RESISTENTE
1 rappresentata e difesa, giusta Controparte_2
procura in atti, dall'avv. FALCO GIANLUIGI presso il quale elettivamente domicilia in Portici alla via Libertà n.225,
INTERVENTORE VOLONTARIO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11/06/2024,
[...]
, premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_1
Pomigliano D'Arco con la sig.ra il Controparte_1
12/11/2005 e che dalla loro unione nasceva la figlia il CP_2
03.05.2006 maggiorenne non economicamente autosufficiente, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli in data 22.11.2011, era intervenuta dapprima la separazione in forza di sentenza n.4897/2014 e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n.7488/2019 del 12.04.019, resa nel procedimento RG 23023/2016 e che la predetta sentenza prevedeva quale contributo per il mantenimento della figlia la somma mensile di €.450,00, essendo intervenute modifiche della situazione di patto chiedeva:
“1) Dichiarare cessato l'obbligo contributivo a carico del padre in favore della figlia con decorrenza ed efficacia dalla domanda;
2) In via gradata ridurre l'obbligo contributivo del sig. in favore Parte_1
della figlia in ragione della capacità di autonomia di reddito della figlia
2 maggiorenne, e della mutata condizione economica del medesimo CP_2
per la necessità di garantire la contribuzione anche al figlio Parte_1
riconosciuto in rapporto alle accresciute esigenze dovute alla Per_1
crescita, garantendogli pari dignità.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss. cpc.
Si costituiva in giudizio telematicamente la resistente con comparsa di costituzione e risposta, la quale contestava la richiesta di revoca e di riduzione del mantenimento dovuto nei confronti della figlia di anni 19, ed in particolare CP_2
concludeva chiedendo:
“1) rigettare il ricorso di parte ricorrente e le richieste formulate aventi ad oggetto la dichiarazione di cessazione dell'obbligo contributivo a carico del padre in favore della figlia con decorrenza ed efficacia dalla domanda;
2) Rigettare altresì la richiesta formulata in via gradata di ridurre l'obbligo contributivo del sig. in favore della figlia in ragione Parte_1
della capacità di autonomia di reddito della figlia maggiorenne, e CP_2
della contribuzione anche al figlio riconosciuto in rapporto alle Per_1
accresciute esigenze dovute alla crescita, garantendogli pari dignità;
3) tenuto conto del desiderio di proseguire gli studi e di conseguire il diploma in estetica/parrucchiera, aumentare l'importo dell'assegno di mantenimento in favore di e determinarlo nella somma di € CP_2
600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie non coperte dal S.S.
Nazionale da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese, sempre con pagamento diretto da parte del datore di lavoro del così come Parte_1
3 disposto nella causa civile iscritta al n. r.g. 23023/2016(all.6) nella persona del Giudice dott. Ornella Minucci.”
Si costituiva con comparsa di intervento volontario adesivo la figlia , la quale contestava ed impugnava Controparte_2
tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, deducendo di essere divenuta maggiorenne a maggio dell'anno 2024, e chiedendo il rigetto della domanda, in particolare:
“1) Rigettare il ricorso di parte ricorrente e le richieste formulate aventi ad oggetto la dichiarazione di cessazione dell'obbligo contributivo a carico del padre in favore della figlia con decorrenza ed efficacia dalla domanda;
2) Rigettare altresì la richiesta formulata in via gradata di ridurre l'obbligo contributivo del sig. in favore della figlia in ragione Parte_1
della capacità di autonomia di reddito della figlia maggiorenne, e CP_2
della contribuzione anche al figlio riconosciuto in rapporto alle Per_1
accresciute esigenze dovute alla crescita, garantendogli pari dignità;
3) tenuto conto del desiderio di proseguire gli studi e di conseguire il diploma in estetica/parrucchiera, aumentare l'importo dell'assegno di mantenimento e di disporre ex art 337 septies comma 2 C.C. il pagamento
DIRETTO di un assegno periodico in favore di CP_2
e determinarlo nella somma di € 600,00 mensili, oltre al 50%
[...]
delle spese straordinarie non coperte dal S.S. Nazionale da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese, sempre con pagamento diretto da parte del datore di lavoro del così come disposto nella causa civile Parte_1
iscritta al n. r.g. 23023/2016(all.6) nella persona del Giudice dott.
Ornella Minucci.”
4 All'udienza del 06.03.2025 il Giudice relatore, ascoltate le parti, sottoponeva alle stesse una proposta conciliativa alla quale dichiaravano di aderire.
Il Giudice relatore rimetteva, pertanto, la causa al Collegio per la decisione.
Pertanto, le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“1) conferma dell'assegno di mantenimento a carico del padre Parte_1
di €.480,00 mensili per la figlia maggiorenne non
[...] CP_2
economicamente autosufficiente, da versarsi direttamente alla sig.ra
[...]
mediante bonifico bancario, oltre rivalutazione annuale CP_1
ISTAT e oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Napoli e COA del 2018;
- le parti assumono l'impegno di dividere a metà le spese per il corso di estetica a cui la figlia ha dichiarato di voler partecipare per CP_2
realizzare una precisa ambizione lavorativa, in assenza di alternativa;
- spese compensate.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il
Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
5 Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno di fatto trovato un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• omologa le condizioni di cui all'accordo raggiunto tra le parti a modifica della sentenza di divorzio;
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12942 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
[...]
rappresentato e difeso, giusta Parte_1
procura in atti, dagli avv.ti SGRO' BRUNO e PELLICCIA
ROBERTA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Foria n.76,
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1
in atti, dall'avv. FALCO ANNALISA presso il quale elettivamente domicilia in Portici alla via Libertà n.225,
RESISTENTE
1 rappresentata e difesa, giusta Controparte_2
procura in atti, dall'avv. FALCO GIANLUIGI presso il quale elettivamente domicilia in Portici alla via Libertà n.225,
INTERVENTORE VOLONTARIO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11/06/2024,
[...]
, premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_1
Pomigliano D'Arco con la sig.ra il Controparte_1
12/11/2005 e che dalla loro unione nasceva la figlia il CP_2
03.05.2006 maggiorenne non economicamente autosufficiente, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli in data 22.11.2011, era intervenuta dapprima la separazione in forza di sentenza n.4897/2014 e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n.7488/2019 del 12.04.019, resa nel procedimento RG 23023/2016 e che la predetta sentenza prevedeva quale contributo per il mantenimento della figlia la somma mensile di €.450,00, essendo intervenute modifiche della situazione di patto chiedeva:
“1) Dichiarare cessato l'obbligo contributivo a carico del padre in favore della figlia con decorrenza ed efficacia dalla domanda;
2) In via gradata ridurre l'obbligo contributivo del sig. in favore Parte_1
della figlia in ragione della capacità di autonomia di reddito della figlia
2 maggiorenne, e della mutata condizione economica del medesimo CP_2
per la necessità di garantire la contribuzione anche al figlio Parte_1
riconosciuto in rapporto alle accresciute esigenze dovute alla Per_1
crescita, garantendogli pari dignità.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss. cpc.
Si costituiva in giudizio telematicamente la resistente con comparsa di costituzione e risposta, la quale contestava la richiesta di revoca e di riduzione del mantenimento dovuto nei confronti della figlia di anni 19, ed in particolare CP_2
concludeva chiedendo:
“1) rigettare il ricorso di parte ricorrente e le richieste formulate aventi ad oggetto la dichiarazione di cessazione dell'obbligo contributivo a carico del padre in favore della figlia con decorrenza ed efficacia dalla domanda;
2) Rigettare altresì la richiesta formulata in via gradata di ridurre l'obbligo contributivo del sig. in favore della figlia in ragione Parte_1
della capacità di autonomia di reddito della figlia maggiorenne, e CP_2
della contribuzione anche al figlio riconosciuto in rapporto alle Per_1
accresciute esigenze dovute alla crescita, garantendogli pari dignità;
3) tenuto conto del desiderio di proseguire gli studi e di conseguire il diploma in estetica/parrucchiera, aumentare l'importo dell'assegno di mantenimento in favore di e determinarlo nella somma di € CP_2
600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie non coperte dal S.S.
Nazionale da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese, sempre con pagamento diretto da parte del datore di lavoro del così come Parte_1
3 disposto nella causa civile iscritta al n. r.g. 23023/2016(all.6) nella persona del Giudice dott. Ornella Minucci.”
Si costituiva con comparsa di intervento volontario adesivo la figlia , la quale contestava ed impugnava Controparte_2
tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, deducendo di essere divenuta maggiorenne a maggio dell'anno 2024, e chiedendo il rigetto della domanda, in particolare:
“1) Rigettare il ricorso di parte ricorrente e le richieste formulate aventi ad oggetto la dichiarazione di cessazione dell'obbligo contributivo a carico del padre in favore della figlia con decorrenza ed efficacia dalla domanda;
2) Rigettare altresì la richiesta formulata in via gradata di ridurre l'obbligo contributivo del sig. in favore della figlia in ragione Parte_1
della capacità di autonomia di reddito della figlia maggiorenne, e CP_2
della contribuzione anche al figlio riconosciuto in rapporto alle Per_1
accresciute esigenze dovute alla crescita, garantendogli pari dignità;
3) tenuto conto del desiderio di proseguire gli studi e di conseguire il diploma in estetica/parrucchiera, aumentare l'importo dell'assegno di mantenimento e di disporre ex art 337 septies comma 2 C.C. il pagamento
DIRETTO di un assegno periodico in favore di CP_2
e determinarlo nella somma di € 600,00 mensili, oltre al 50%
[...]
delle spese straordinarie non coperte dal S.S. Nazionale da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese, sempre con pagamento diretto da parte del datore di lavoro del così come disposto nella causa civile Parte_1
iscritta al n. r.g. 23023/2016(all.6) nella persona del Giudice dott.
Ornella Minucci.”
4 All'udienza del 06.03.2025 il Giudice relatore, ascoltate le parti, sottoponeva alle stesse una proposta conciliativa alla quale dichiaravano di aderire.
Il Giudice relatore rimetteva, pertanto, la causa al Collegio per la decisione.
Pertanto, le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“1) conferma dell'assegno di mantenimento a carico del padre Parte_1
di €.480,00 mensili per la figlia maggiorenne non
[...] CP_2
economicamente autosufficiente, da versarsi direttamente alla sig.ra
[...]
mediante bonifico bancario, oltre rivalutazione annuale CP_1
ISTAT e oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Napoli e COA del 2018;
- le parti assumono l'impegno di dividere a metà le spese per il corso di estetica a cui la figlia ha dichiarato di voler partecipare per CP_2
realizzare una precisa ambizione lavorativa, in assenza di alternativa;
- spese compensate.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il
Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
5 Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno di fatto trovato un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• omologa le condizioni di cui all'accordo raggiunto tra le parti a modifica della sentenza di divorzio;
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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