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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 05/08/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 188/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 188/2023 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il 29 ottobre Parte_1 C.F._1 1976, ivi residente in [...], difesa e rappresentata dall'Avv. Nicola Ciurli del Foro di Pisa presso il cui studio in San Miniato via V. Gioberti n. 15 ha eletto domicilio ATTRICE Contro
DOTT. (C.F. ) in proprio e quale socio ti- Controparte_1 C.F._2 tolare dello (P.I. Controparte_2
), con sede in Collesalvetti via del Commercio n. 28 P.IVA_1 CONVENUTO CONTUMACE
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. recepite nel verbale di udienza dell'8 maggio 2025
Per parte attrice : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le ragioni di cui agli atti: - accer- tato l'inadempimento del Dott. (C.F. ) in proprio Controparte_1 C.F._2
e quale socio titolare dello (P.I. ), Controparte_2 P.IVA_1 responsabili in via solidale, al mandato professionale conferito dall'attrice, per le omissio- ni descritte in premessa di quest'atto, condannarli in solido al risarcimento dei danni patiti dalla sig.ra ed al pagamento della somma di € 6.807,48, ovvero di quella di- Parte_1
1 versa risultante anche in via equitativa, oltre interessi dalla domanda al pagamento effetti- vo. Con vittoria di spese e compensi di causa.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di chiedere l'accoglimento nei confronti del Dott. , in Controparte_1 proprio e quale socio titolare dello delle se- Controparte_2 guenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiiectis, per le ragioni di cui sopra: - accertato l'inadempimento del Dott. (C.F. Controparte_1
) in proprio e quale socio titolare dello C.F._2 Controparte_2
(P.I. ), responsabili in via solidale, al mandato professio-
[...] P.IVA_1 nale conferito dall'attrice, per le omissioni descritte in premessa di quest'atto, condannarli in solido al risarcimento dei danni patiti dalla sig.ra ed al pagamento della Parte_1 somma di € 6.807,48, ovvero di quella diversa risulterà in corso di causa o sarà determina- ta anche in via equitativa, oltre interessi dalla domanda al pagamento effettivo. Con vitto- ria di spese e compensi di causa.”
A fondamento della domanda parte attrice deduceva in punto di fatto: i) di aver conferito,
a partire dall'anno 2014, al Dott. Rag. e allo Studio di cui era socio tito- Controparte_1 lare l'incarico di assisterla negli adempimenti fiscali soprattutto in materia di presentazione delle dichiarazioni dei redditi;
tale incarico faceva seguito a quello precedentemente affida- to al medesimo Studio professionale, in ragione di rapporto fiduciario pluriennale, dal sig.
allora marito dell'attrice e socio accomandatario della del- CP_3 Controparte_4 la quale la stessa era socia accomandante;
ii) che nel 2019 la si era Parte_1 Parte_1 separata giudizialmente dal marito e tra gli accordi stilati risultava l'obbligo per il sig. CP_5 di di far uscire dalla società la coniuge, così il 16 luglio 2021 veniva ceduta dall'attrice al la quota della società, poi messa in liquidazione;
iii) che nell'anno 2020 veniva noti- CP_3 ficata alla da parte dell'Agenzia delle Entrate, sezione di Pisa, la cartella di pa- Parte_1 gamento n. 087 2019 00130619 17 000 (doc. n. 2), per un ammontare di complessivi €
7.735,85, a causa di irregolarità riscontrate nel modello Unico dei Redditi dell'anno 2016; iv) di aver appreso solo in tale occasione dell'attribuzione alla stessa, per l'anno 2016, di redditi derivanti dagli utili spettanti per la partecipazione societaria quale accomandante
2 della Società e di cui non era stata informata, così come non lo Controparte_4 era stata dell'esistenza di scadenze o di imposte da pagare, dallo Controparte_6
[.
, il quale risultava aver presentato la dichiarazione dei redditi in questione;
v) di aver, quindi, incaricato un altro professionista al fine di accedere al proprio profilo fiscale ed al fine di verificare l'esistenza di eventuali altre poste passive riferite ad altre annualità; vi) di aver, per l'effetto, scoperto l'attribuzione a titolo di socia accomandante della
[...] di ingenti utili (asseritamente mai percepiti), per gli anni 2014, 2015, 2016, CP_7
2017 e 2018 (rispettivamente per un valore di € 11.991, € 24.022, € 20.362, € 18.596 ed €
18.461), dai quali conseguiva l'onere di pagamento per imposte dirette pari a € 3.129,00
(nel 2015), € 7.735,85 (nel 2016), € 4.419,00 (anno 2017), € 3.198,00 (anno 2918); vii) che a causa delle mancate comunicazioni da parte dello studio professionale incaricato, era te- nuta a pagare di tasse la somma di € 4.682,02 (di cui € 1136,30 per sanzioni ed interessi) per l'anno 2014, di € 9.615,69 (di cui € 2.564,18 per sanzioni ed interessi) per l'anno 2015, di € 6.334,00 (di cui € 1.461,00 per sanzioni ed interessi) per l'anno 2016, di € 5.745,00 (di cui € 1.326,00 per sanzioni ed interessi) per l'anno 2017 e, in riferimento all'anno 2018, le tasse da pagare erano € 3.198,00 ma contrariamente ai periodi precedenti, avendo procedu- to tramite avviso bonario, l'addebito per sanzioni ed interessi era stato ridotto ad € 320,00, così come era stato possibile intervenire tempestivamente in relazione all'anno 2019, cosic- ché il danno complessivo sofferto dalla era pari a € 6.807,48; viii) di aver inva- Parte_1 no richiesto, tramite legale, in data 2.12.2020 il risarcimento del danno allo Studio com- mercialista;
ix) che lo Studio professionale de l dott. il 22.12.2020 le inviava in al- CP_1 legato le dichiarazioni dei redditi presentate per l'attrice, confermando l'incarico relativo alla compilazione e presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ma contestava le richieste della la quale il 25 giugno 2021, precisato l'importo del danno subito, riceveva Parte_1 risposta negativa in merito;
vii) di aver dato avvio alla procedura di negoziazione assistita
(all.ti 9,10,11), tuttavia abbandonata da parte convenuta in ragione della mancata partecipa- zione al procedimento dell'Assicurazione Professionale, notiziata della controversia insorta.
Tanto esposto, l'attrice sollevava in diritto la responsabilità, in solido, del Dott. CP_1
e dello per gli errori professionali e inadempimenti
[...] Controparte_8 posti in essere.
3 La Dott.ssa Laura Monteneri, in sostituzione dell'originario Giudice assegnatario della cau- sa Dott. alla prima udienza in data 1.06.2023, verificata la regolarità della notifica, Per_1 dichiarava la contumacia del convenuto e, concessi i termini per memo- Controparte_1 rie, fissava per la discussione delle richieste istruttorie l'udienza del 7.12.2023.
Lo scrivente Giudicante, divenuto medio tempore assegnatario del fascicolo, ammetteva le istanze istruttorie articolate da parte attrice in quanto rilevanti.
All'udienza del 5 giugno 2024 veniva escusso, in qualità di testimone, il sig. Tes_1 sini, di professione commercialista e, in passato, consulente dell'attrice.
Veniva fissata udienza all'8.5.2025, sostituita su istanza di parte mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e in data 8 maggio 2025 il
Giudice., assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda formulata dall'attrice nei confronti del Dott. , in proprio e Controparte_1 quale socio titolare dello , merita di essere accolta nei limiti e sul- Controparte_2 la scorta delle seguenti motivazioni.
È opportuno premettere che rispetto ai giudizi sulla responsabilità professionale nei con- fronti dei commercialisti occorre operare due distinte valutazioni: da un lato la valutazione in ordine alla esistenza di una colpa professionale nello svolgimento del mandato e dall'altro l'esistenza di un danno ricollegabile al comportamento del professionista.
Non sembra superfluo rammentare in questa sede che l'attività del dottore commercialista sia da ricondurre nell'alveo tipologico del contratto d'opera intellettuale regolato dagli artt.
2222 -2229 c.c. che, come tale, comporta, in caso di inadempimento, la responsabilità con- trattuale tipica del professionista intellettuale e, per quanto interessa la ripartizione dell'one- re probatorio, la necessità in capo al cliente di provare il danno e il nesso eziologico tra la condotta del professionista ed il pregiudizio subito, mentre grava sul professionista, tuttavia in questa sede rimasto contumace, la prova di aver adempiuto alle proprie obbligazioni ri- spettando lo standard di diligenza normativamente imposta al fine di andare indenne da re- sponsabilità.
4 Nel caso di specie, è da ritenersi raggiunta la prova di quanto asserito da parte attrice, clien- te dello Studio professionale all'epoca dei fatti, in relazione al riconoscimento di responsa- bilità in capo al convenuto.
Risulta invero dimostrata, sia documentalmente che tramite l'espletata istruttoria orale, la sussistenza di un incarico affidato, a partire dall'anno 2014, dalla allo studio di Parte_1 cui il Dott. era socio titolare. Ciò si evince sia dalle missive da parte dello CP_1 CP_2 all'Avv. Ciurli - legale incaricato dall'attrice - nelle quali viene espressamente riconosciuto che lo abbia provveduto a presentare le dichiarazioni della società Controparte_2
e dei soci, tra cui la signora per gli anni dal 2014 al 2018 in conformità alle Parte_1 prescrizioni di legge, sia dalle dichiarazioni stesse prodotte in atti (doc.ti dal n. 12 al 16) dalle quali risulta che l' “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA” in meri- to alle dichiarazioni dei redditi -modello UNICO PF 2015 - della Sig. era stato Parte_1 assunto, in qualità di “Intermediario”, dallo (C.F. ): Controparte_2 P.IVA_1 con impegno assunto in data 31/08/2015 per l'anno 2014 (vd. pag. 9 doc. 12), in data
24/6/2016 per l'anno 2015 (vd. pag. 11 doc. 13), in data 04/05/2017 per l'anno 2016 (vd. pag. 13 doc. 14), in data 30/05/2018 per l'anno 2017 (vd. pag 13 doc. 15) e in data
13/09//2019 per l'anno 2018 (vd. pag 11 doc. 16).
Una significativa conferma alle allegazioni attoree si rinviene nelle dichiarazioni del teste
(escusso all'udienza del 5 giugno 2024) il quale, alla domanda “D.s.v. che Testimone_2 avete accertato dall'accesso al cassetto fiscale eseguito che le dichiarazioni dei redditi rela- tive agli anni 2014-2018 erano state inviate all'Agenzia delle Entrate da parte del Dott.
” ha avuto modo di rispondere: “Confermo. Nel cassetto fiscale si vede Controparte_1 chiaramente sia la dichiarazione fiscale sia il soggetto intermediario che la invia alla
Agenzia delle Entrate. Nel caso di specie era il Dott. ”. Controparte_1
Il rapporto in oggetto è da identificarsi quale mandato professionale, che si concretizza nel momento in cui il mandatario, ovvero il commercialista, accetta l'incarico proposto dal mandante, ovvero il cliente, accettazione che può avvenire sia in forma espressa, attraverso una dichiarazione verbale o scritta, oppure in forma tacita, quando il mandatario inizia a eseguire l'incarico senza obiezioni. L'obbligazione assunta con l'accettazione dell'incarico si configura come un'obbligazione “di mezzi” (o “di diligenza”) e non “di risultato” e il professionista è pertanto tenuto a svolgere in modo diligente l'attività richiesta – trattasi qui
5 della compilazione e presentazione della dichiarazione dei redditi - senza peraltro garantire sull'esito finale della prestazione. In altre parole, egli sarà adempiente ed esente da respon- sabilità qualora adotti un comportamento idoneo a realizzare l'interesse economico del cliente, il quale invece sopporta il rischio dell'eventuale esito negativo della prestazione.
Pertanto, l'inadempimento e la conseguente responsabilità professionale potranno essere fatti valere in presenza di una prestazione priva dei requisiti di diligenza, esattezza e pun- tualità. Per meglio precisare, il dovere di diligenza comporta per il professionista commer- cialista l'obbligo di fornire tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e che rien- trino nell'ambito della sua competenza, ma anche, tenuto conto della portata dell'incarico conferito, di individuare le questioni che esulino da detto ambito, al fine che il cliente abbia a disposizione tutti gli elementi necessari per assumere le proprie autonome determinazioni.
Il professionista è, in altri termini, tenuto, qualunque sia l'oggetto specifico della sua pre- stazione, a rappresentare al cliente tutte le questioni di fatto e di diritto comunque insorgen- ti, ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive del rischio di effetti dan- nosi (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 23/06/2016 n. 13007; Cass. Civ. Sez. III ord. n. 14387/2019).
Tanto premesso, è possibile evincere dagli atti non solo la sussistenza dell'incarico assunto dallo Studio professionale citato nei confronti della per la quale si è impegnato Parte_1
a trasmettere la dichiarazione dei redditi, ma anche il mancato adempimento da parte dello stesso dell'onere di comunicazione dell'avvenuta trasmissione e del suo contenuto, CP_2 nonché degli obblighi fiscali che ne sarebbero derivati, alla diretta interessata, limitandosi questi a riferire quanto richiesto al solo signor A tal riguardo vedasi l'affermazione CP_3 dello nella missiva del 16.07.2021 (all.to 8) ovvero “lo ha CP_2 Controparte_2 provveduto a presentare le dichiarazioni per gli anni sopra indicati in conformità alle pre- scrizioni di legge e a trasmettere tempestivamente tutte le comunicazioni al signor in CP_3 qualità di legale rappresentante della società”.
Si deve quindi riconoscere in capo a parte convenuta rimasta contumace Dott. CP_1
, in proprio e quale socio titolare dello la
[...] Controparte_2 sussistenza di una responsabilità per inadempimento professionale.
Preme a questo punto precisare che in una causa di inadempimento contrattuale non basta dimostrare che la controparte non abbia rispettato gli accordi per poter pretendere il risarcimento e la giurisprudenza è costante nel ribadire (ex multis, cfr Cass. Civ, del 15
6 aprile 2025 ordinanza n. 9721) il principio secondo cui sia necessaria la prova precisa e puntuale del danno subito e il nesso causale tra l'evento dannoso e l'asserita negligenza del professionista.
Nel caso di specie è da ritenersi raggiunta la prova di quanto asserito dalla in Parte_1 merito al quantum della pretesa risarcitoria.
Orbene, premesso che se non ci fosse stata la dimenticanza, non sarebbero state comminate le sanzioni e gli interessi risultanti dalla documentazione prodotta, così come confermata dal teste escusso il quale alla domanda “D.s.v. che dalla verifica del cas- Testimone_2 setto fiscale per gli anni dal 2014 al 2018 avete rilevato un debito della sig.ra Parte_1 di complessivi € 6.807,48 a titolo di maggiori imposte, sanzioni, oneri di riscossione, inte- ressi e spese di notifica calcolati per l'omesso pagamento tempestivo dei tributi delle an- nualità indicate al capitolo 2” ha confermato (capi 4 e 5 – verbale udienza 5 giugno 2024) il contenuto del documento 4A, da lui stesso compilato e sottoscritto inerente la situazione debitoria dell'attrice rispetto agli anni 2014-2018, va considerata anche una ulteriore circo- stanza.
Parte convenuta, rimanendo contumace per tutto lo svolgimento del processo, ha palesato mancanza di interesse nonché l'assenza di validi argomenti ad opporsi alla domanda risarci- toria così come sollevata da parte attrice.
In conclusione, merita accoglimento la domanda attorea con condanna del convenuto a cor- rispondere all'attrice la somma di € 6.807,48 oltre interessi legali dalla domanda al soddi- sfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazio- ne del D.M. n. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori medi1 (scaglione di riferimento da € 5.201,00 ad € 26.000,00) previsti relativamente ai giudizi di cognizione innanzi al tri- bunale per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
7
Considerato che
parte attrice ha chiesto la liquidazione anche di € 1.323 (di cui € 441,00 per la fase di attivazione ed € 882,00 per la fase di negoziazione) a titolo di compensi per la negoziazione assistita obbligatoria e ritenuto tale importo congruo e perfettamente in linea con i parametri forensi previsti per attività stragiudiziale e artt.
1-3 e 18-27 del D.M.
55/2014 così come aggiornato dal D.M. N.147 del 13/8/2022 per cause dal valore compreso nello scaglione tra € 5.201,00 ad € 26.000,00, si impone la condanna di parte convenuta contumacia soccombente alla refusione in favore dell'attrice vittoriosa anche di tale impor- to.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
1) accoglie la domanda di in merito all'accertamento della re- Parte_1 sponsabilità professionale di parte convenuta e, per l'effetto, condanna il dott. CP_9
, in proprio e quale socio titolare dello Studio Associato Bianco Esposito Pas-
[...] serai alla corresponsione all'attrice dell'importo di € 6.807,48 Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
2) condanna il convenuto dott. , in proprio e quale socio titolare dello Controparte_1
a rifondere all'attrice Controparte_2 Parte_2 le spese di negoziazione assistita che liquida in € 1.323,00 nonché le spese di lite
[...] del presente procedimento che liquida in € 274,00 per esborsi e in € 5.077,00 (di cui €
919,00 per la fase studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva;
€ 1.680,00 per la fase istrut- toria/di trattazione ed € 1.701,00 per la fase decisionale) per compensi oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge.
Così deciso in data 4 agosto 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si rammenti che “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è sog- getto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motiva- zione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da ricono- scere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021, Rv. 660050 – 02; Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, Rv. 661839 – 03; da ulti- mo, in motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15506 del 03/06/2024, Rv. 671255 - 01).
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 188/2023 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il 29 ottobre Parte_1 C.F._1 1976, ivi residente in [...], difesa e rappresentata dall'Avv. Nicola Ciurli del Foro di Pisa presso il cui studio in San Miniato via V. Gioberti n. 15 ha eletto domicilio ATTRICE Contro
DOTT. (C.F. ) in proprio e quale socio ti- Controparte_1 C.F._2 tolare dello (P.I. Controparte_2
), con sede in Collesalvetti via del Commercio n. 28 P.IVA_1 CONVENUTO CONTUMACE
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. recepite nel verbale di udienza dell'8 maggio 2025
Per parte attrice : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le ragioni di cui agli atti: - accer- tato l'inadempimento del Dott. (C.F. ) in proprio Controparte_1 C.F._2
e quale socio titolare dello (P.I. ), Controparte_2 P.IVA_1 responsabili in via solidale, al mandato professionale conferito dall'attrice, per le omissio- ni descritte in premessa di quest'atto, condannarli in solido al risarcimento dei danni patiti dalla sig.ra ed al pagamento della somma di € 6.807,48, ovvero di quella di- Parte_1
1 versa risultante anche in via equitativa, oltre interessi dalla domanda al pagamento effetti- vo. Con vittoria di spese e compensi di causa.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di chiedere l'accoglimento nei confronti del Dott. , in Controparte_1 proprio e quale socio titolare dello delle se- Controparte_2 guenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiiectis, per le ragioni di cui sopra: - accertato l'inadempimento del Dott. (C.F. Controparte_1
) in proprio e quale socio titolare dello C.F._2 Controparte_2
(P.I. ), responsabili in via solidale, al mandato professio-
[...] P.IVA_1 nale conferito dall'attrice, per le omissioni descritte in premessa di quest'atto, condannarli in solido al risarcimento dei danni patiti dalla sig.ra ed al pagamento della Parte_1 somma di € 6.807,48, ovvero di quella diversa risulterà in corso di causa o sarà determina- ta anche in via equitativa, oltre interessi dalla domanda al pagamento effettivo. Con vitto- ria di spese e compensi di causa.”
A fondamento della domanda parte attrice deduceva in punto di fatto: i) di aver conferito,
a partire dall'anno 2014, al Dott. Rag. e allo Studio di cui era socio tito- Controparte_1 lare l'incarico di assisterla negli adempimenti fiscali soprattutto in materia di presentazione delle dichiarazioni dei redditi;
tale incarico faceva seguito a quello precedentemente affida- to al medesimo Studio professionale, in ragione di rapporto fiduciario pluriennale, dal sig.
allora marito dell'attrice e socio accomandatario della del- CP_3 Controparte_4 la quale la stessa era socia accomandante;
ii) che nel 2019 la si era Parte_1 Parte_1 separata giudizialmente dal marito e tra gli accordi stilati risultava l'obbligo per il sig. CP_5 di di far uscire dalla società la coniuge, così il 16 luglio 2021 veniva ceduta dall'attrice al la quota della società, poi messa in liquidazione;
iii) che nell'anno 2020 veniva noti- CP_3 ficata alla da parte dell'Agenzia delle Entrate, sezione di Pisa, la cartella di pa- Parte_1 gamento n. 087 2019 00130619 17 000 (doc. n. 2), per un ammontare di complessivi €
7.735,85, a causa di irregolarità riscontrate nel modello Unico dei Redditi dell'anno 2016; iv) di aver appreso solo in tale occasione dell'attribuzione alla stessa, per l'anno 2016, di redditi derivanti dagli utili spettanti per la partecipazione societaria quale accomandante
2 della Società e di cui non era stata informata, così come non lo Controparte_4 era stata dell'esistenza di scadenze o di imposte da pagare, dallo Controparte_6
[.
, il quale risultava aver presentato la dichiarazione dei redditi in questione;
v) di aver, quindi, incaricato un altro professionista al fine di accedere al proprio profilo fiscale ed al fine di verificare l'esistenza di eventuali altre poste passive riferite ad altre annualità; vi) di aver, per l'effetto, scoperto l'attribuzione a titolo di socia accomandante della
[...] di ingenti utili (asseritamente mai percepiti), per gli anni 2014, 2015, 2016, CP_7
2017 e 2018 (rispettivamente per un valore di € 11.991, € 24.022, € 20.362, € 18.596 ed €
18.461), dai quali conseguiva l'onere di pagamento per imposte dirette pari a € 3.129,00
(nel 2015), € 7.735,85 (nel 2016), € 4.419,00 (anno 2017), € 3.198,00 (anno 2918); vii) che a causa delle mancate comunicazioni da parte dello studio professionale incaricato, era te- nuta a pagare di tasse la somma di € 4.682,02 (di cui € 1136,30 per sanzioni ed interessi) per l'anno 2014, di € 9.615,69 (di cui € 2.564,18 per sanzioni ed interessi) per l'anno 2015, di € 6.334,00 (di cui € 1.461,00 per sanzioni ed interessi) per l'anno 2016, di € 5.745,00 (di cui € 1.326,00 per sanzioni ed interessi) per l'anno 2017 e, in riferimento all'anno 2018, le tasse da pagare erano € 3.198,00 ma contrariamente ai periodi precedenti, avendo procedu- to tramite avviso bonario, l'addebito per sanzioni ed interessi era stato ridotto ad € 320,00, così come era stato possibile intervenire tempestivamente in relazione all'anno 2019, cosic- ché il danno complessivo sofferto dalla era pari a € 6.807,48; viii) di aver inva- Parte_1 no richiesto, tramite legale, in data 2.12.2020 il risarcimento del danno allo Studio com- mercialista;
ix) che lo Studio professionale de l dott. il 22.12.2020 le inviava in al- CP_1 legato le dichiarazioni dei redditi presentate per l'attrice, confermando l'incarico relativo alla compilazione e presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ma contestava le richieste della la quale il 25 giugno 2021, precisato l'importo del danno subito, riceveva Parte_1 risposta negativa in merito;
vii) di aver dato avvio alla procedura di negoziazione assistita
(all.ti 9,10,11), tuttavia abbandonata da parte convenuta in ragione della mancata partecipa- zione al procedimento dell'Assicurazione Professionale, notiziata della controversia insorta.
Tanto esposto, l'attrice sollevava in diritto la responsabilità, in solido, del Dott. CP_1
e dello per gli errori professionali e inadempimenti
[...] Controparte_8 posti in essere.
3 La Dott.ssa Laura Monteneri, in sostituzione dell'originario Giudice assegnatario della cau- sa Dott. alla prima udienza in data 1.06.2023, verificata la regolarità della notifica, Per_1 dichiarava la contumacia del convenuto e, concessi i termini per memo- Controparte_1 rie, fissava per la discussione delle richieste istruttorie l'udienza del 7.12.2023.
Lo scrivente Giudicante, divenuto medio tempore assegnatario del fascicolo, ammetteva le istanze istruttorie articolate da parte attrice in quanto rilevanti.
All'udienza del 5 giugno 2024 veniva escusso, in qualità di testimone, il sig. Tes_1 sini, di professione commercialista e, in passato, consulente dell'attrice.
Veniva fissata udienza all'8.5.2025, sostituita su istanza di parte mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e in data 8 maggio 2025 il
Giudice., assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda formulata dall'attrice nei confronti del Dott. , in proprio e Controparte_1 quale socio titolare dello , merita di essere accolta nei limiti e sul- Controparte_2 la scorta delle seguenti motivazioni.
È opportuno premettere che rispetto ai giudizi sulla responsabilità professionale nei con- fronti dei commercialisti occorre operare due distinte valutazioni: da un lato la valutazione in ordine alla esistenza di una colpa professionale nello svolgimento del mandato e dall'altro l'esistenza di un danno ricollegabile al comportamento del professionista.
Non sembra superfluo rammentare in questa sede che l'attività del dottore commercialista sia da ricondurre nell'alveo tipologico del contratto d'opera intellettuale regolato dagli artt.
2222 -2229 c.c. che, come tale, comporta, in caso di inadempimento, la responsabilità con- trattuale tipica del professionista intellettuale e, per quanto interessa la ripartizione dell'one- re probatorio, la necessità in capo al cliente di provare il danno e il nesso eziologico tra la condotta del professionista ed il pregiudizio subito, mentre grava sul professionista, tuttavia in questa sede rimasto contumace, la prova di aver adempiuto alle proprie obbligazioni ri- spettando lo standard di diligenza normativamente imposta al fine di andare indenne da re- sponsabilità.
4 Nel caso di specie, è da ritenersi raggiunta la prova di quanto asserito da parte attrice, clien- te dello Studio professionale all'epoca dei fatti, in relazione al riconoscimento di responsa- bilità in capo al convenuto.
Risulta invero dimostrata, sia documentalmente che tramite l'espletata istruttoria orale, la sussistenza di un incarico affidato, a partire dall'anno 2014, dalla allo studio di Parte_1 cui il Dott. era socio titolare. Ciò si evince sia dalle missive da parte dello CP_1 CP_2 all'Avv. Ciurli - legale incaricato dall'attrice - nelle quali viene espressamente riconosciuto che lo abbia provveduto a presentare le dichiarazioni della società Controparte_2
e dei soci, tra cui la signora per gli anni dal 2014 al 2018 in conformità alle Parte_1 prescrizioni di legge, sia dalle dichiarazioni stesse prodotte in atti (doc.ti dal n. 12 al 16) dalle quali risulta che l' “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA” in meri- to alle dichiarazioni dei redditi -modello UNICO PF 2015 - della Sig. era stato Parte_1 assunto, in qualità di “Intermediario”, dallo (C.F. ): Controparte_2 P.IVA_1 con impegno assunto in data 31/08/2015 per l'anno 2014 (vd. pag. 9 doc. 12), in data
24/6/2016 per l'anno 2015 (vd. pag. 11 doc. 13), in data 04/05/2017 per l'anno 2016 (vd. pag. 13 doc. 14), in data 30/05/2018 per l'anno 2017 (vd. pag 13 doc. 15) e in data
13/09//2019 per l'anno 2018 (vd. pag 11 doc. 16).
Una significativa conferma alle allegazioni attoree si rinviene nelle dichiarazioni del teste
(escusso all'udienza del 5 giugno 2024) il quale, alla domanda “D.s.v. che Testimone_2 avete accertato dall'accesso al cassetto fiscale eseguito che le dichiarazioni dei redditi rela- tive agli anni 2014-2018 erano state inviate all'Agenzia delle Entrate da parte del Dott.
” ha avuto modo di rispondere: “Confermo. Nel cassetto fiscale si vede Controparte_1 chiaramente sia la dichiarazione fiscale sia il soggetto intermediario che la invia alla
Agenzia delle Entrate. Nel caso di specie era il Dott. ”. Controparte_1
Il rapporto in oggetto è da identificarsi quale mandato professionale, che si concretizza nel momento in cui il mandatario, ovvero il commercialista, accetta l'incarico proposto dal mandante, ovvero il cliente, accettazione che può avvenire sia in forma espressa, attraverso una dichiarazione verbale o scritta, oppure in forma tacita, quando il mandatario inizia a eseguire l'incarico senza obiezioni. L'obbligazione assunta con l'accettazione dell'incarico si configura come un'obbligazione “di mezzi” (o “di diligenza”) e non “di risultato” e il professionista è pertanto tenuto a svolgere in modo diligente l'attività richiesta – trattasi qui
5 della compilazione e presentazione della dichiarazione dei redditi - senza peraltro garantire sull'esito finale della prestazione. In altre parole, egli sarà adempiente ed esente da respon- sabilità qualora adotti un comportamento idoneo a realizzare l'interesse economico del cliente, il quale invece sopporta il rischio dell'eventuale esito negativo della prestazione.
Pertanto, l'inadempimento e la conseguente responsabilità professionale potranno essere fatti valere in presenza di una prestazione priva dei requisiti di diligenza, esattezza e pun- tualità. Per meglio precisare, il dovere di diligenza comporta per il professionista commer- cialista l'obbligo di fornire tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e che rien- trino nell'ambito della sua competenza, ma anche, tenuto conto della portata dell'incarico conferito, di individuare le questioni che esulino da detto ambito, al fine che il cliente abbia a disposizione tutti gli elementi necessari per assumere le proprie autonome determinazioni.
Il professionista è, in altri termini, tenuto, qualunque sia l'oggetto specifico della sua pre- stazione, a rappresentare al cliente tutte le questioni di fatto e di diritto comunque insorgen- ti, ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive del rischio di effetti dan- nosi (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 23/06/2016 n. 13007; Cass. Civ. Sez. III ord. n. 14387/2019).
Tanto premesso, è possibile evincere dagli atti non solo la sussistenza dell'incarico assunto dallo Studio professionale citato nei confronti della per la quale si è impegnato Parte_1
a trasmettere la dichiarazione dei redditi, ma anche il mancato adempimento da parte dello stesso dell'onere di comunicazione dell'avvenuta trasmissione e del suo contenuto, CP_2 nonché degli obblighi fiscali che ne sarebbero derivati, alla diretta interessata, limitandosi questi a riferire quanto richiesto al solo signor A tal riguardo vedasi l'affermazione CP_3 dello nella missiva del 16.07.2021 (all.to 8) ovvero “lo ha CP_2 Controparte_2 provveduto a presentare le dichiarazioni per gli anni sopra indicati in conformità alle pre- scrizioni di legge e a trasmettere tempestivamente tutte le comunicazioni al signor in CP_3 qualità di legale rappresentante della società”.
Si deve quindi riconoscere in capo a parte convenuta rimasta contumace Dott. CP_1
, in proprio e quale socio titolare dello la
[...] Controparte_2 sussistenza di una responsabilità per inadempimento professionale.
Preme a questo punto precisare che in una causa di inadempimento contrattuale non basta dimostrare che la controparte non abbia rispettato gli accordi per poter pretendere il risarcimento e la giurisprudenza è costante nel ribadire (ex multis, cfr Cass. Civ, del 15
6 aprile 2025 ordinanza n. 9721) il principio secondo cui sia necessaria la prova precisa e puntuale del danno subito e il nesso causale tra l'evento dannoso e l'asserita negligenza del professionista.
Nel caso di specie è da ritenersi raggiunta la prova di quanto asserito dalla in Parte_1 merito al quantum della pretesa risarcitoria.
Orbene, premesso che se non ci fosse stata la dimenticanza, non sarebbero state comminate le sanzioni e gli interessi risultanti dalla documentazione prodotta, così come confermata dal teste escusso il quale alla domanda “D.s.v. che dalla verifica del cas- Testimone_2 setto fiscale per gli anni dal 2014 al 2018 avete rilevato un debito della sig.ra Parte_1 di complessivi € 6.807,48 a titolo di maggiori imposte, sanzioni, oneri di riscossione, inte- ressi e spese di notifica calcolati per l'omesso pagamento tempestivo dei tributi delle an- nualità indicate al capitolo 2” ha confermato (capi 4 e 5 – verbale udienza 5 giugno 2024) il contenuto del documento 4A, da lui stesso compilato e sottoscritto inerente la situazione debitoria dell'attrice rispetto agli anni 2014-2018, va considerata anche una ulteriore circo- stanza.
Parte convenuta, rimanendo contumace per tutto lo svolgimento del processo, ha palesato mancanza di interesse nonché l'assenza di validi argomenti ad opporsi alla domanda risarci- toria così come sollevata da parte attrice.
In conclusione, merita accoglimento la domanda attorea con condanna del convenuto a cor- rispondere all'attrice la somma di € 6.807,48 oltre interessi legali dalla domanda al soddi- sfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazio- ne del D.M. n. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori medi1 (scaglione di riferimento da € 5.201,00 ad € 26.000,00) previsti relativamente ai giudizi di cognizione innanzi al tri- bunale per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
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Considerato che
parte attrice ha chiesto la liquidazione anche di € 1.323 (di cui € 441,00 per la fase di attivazione ed € 882,00 per la fase di negoziazione) a titolo di compensi per la negoziazione assistita obbligatoria e ritenuto tale importo congruo e perfettamente in linea con i parametri forensi previsti per attività stragiudiziale e artt.
1-3 e 18-27 del D.M.
55/2014 così come aggiornato dal D.M. N.147 del 13/8/2022 per cause dal valore compreso nello scaglione tra € 5.201,00 ad € 26.000,00, si impone la condanna di parte convenuta contumacia soccombente alla refusione in favore dell'attrice vittoriosa anche di tale impor- to.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
1) accoglie la domanda di in merito all'accertamento della re- Parte_1 sponsabilità professionale di parte convenuta e, per l'effetto, condanna il dott. CP_9
, in proprio e quale socio titolare dello Studio Associato Bianco Esposito Pas-
[...] serai alla corresponsione all'attrice dell'importo di € 6.807,48 Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
2) condanna il convenuto dott. , in proprio e quale socio titolare dello Controparte_1
a rifondere all'attrice Controparte_2 Parte_2 le spese di negoziazione assistita che liquida in € 1.323,00 nonché le spese di lite
[...] del presente procedimento che liquida in € 274,00 per esborsi e in € 5.077,00 (di cui €
919,00 per la fase studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva;
€ 1.680,00 per la fase istrut- toria/di trattazione ed € 1.701,00 per la fase decisionale) per compensi oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge.
Così deciso in data 4 agosto 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si rammenti che “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è sog- getto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motiva- zione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da ricono- scere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021, Rv. 660050 – 02; Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, Rv. 661839 – 03; da ulti- mo, in motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15506 del 03/06/2024, Rv. 671255 - 01).